PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Allegato 1a
PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX
CAPITOLATO DI AFFITTO DEL PASCOLO “VAL VEDRA” Anni 2017-2021
Il presente Capitolato è parte integrante del Contratto di affitto del pascolo “Val Vedra”, stipulato in data tra il Parco delle Orobie bergamasche (di seguito parimenti denominato Parco o Ente concedente) e l’impresa (di seguito parimenti denominato affittuario, concessionario o conduttore)
Art.1 - Individuazione e descrizione dell’alpeggio
Il presente Capitolato disciplina l’affitto del pascolo regionale denominato “Val Vedra”, sito in Comune di Oltre il Colle, i cui terreni sono identificati catastalmente foglio n. 9, mappale n. 5869 del Censuario di Oltre il Colle (vd. cartografia allegata), la cui superficie complessiva è pari a 1.329.916 mq, di cui:1
- Pascoli con roccia affiorante (tara 50%): 600.000 mq c.a.
- Incolti sterili: 730.000 mq c.a.
Il pascolo, corrispondente alla parte sommitale dell’Alpe Monte Vetro, è caratterizzato da un cotico erboso discontinuo con un alta percettuale di pietre e rocce affioranti.
L’altitudine dei terreni è compresa tra i 1.900 e i 2.100 m.s.l.m; con pendenze variabili, in prevalenza medio-elevate (20-30%), l’esposizione generale è orientata verso ovest.
Per quanto concerne servizi ed attrezzature, l’alpeggio è dotato di una pozza di abbeverata, realizzata nel 2015, e non è servito da strade carrozzabili. La pista di accesso più vicina si attesta in prossimità del Rifugio Capanna 2000.
Art.2 - Durata della monticazione e carico
Il periodo di monticazione di norma è fissato in 70 giorni, nel periodo ricompreso tra luglio e settembre e comunque quando le condizioni climatiche e di vegetazione siano idonee.
Il carico ottimale previsto per l'alpe è di 20 U.B.A. o paghe così determinabili:
- Vacche da latte, vacche asciutte, tori = 1 U.B.A
- Bovini sopra 2 anni = 1 U.B.A
- Bovini sotto 2 anni = 0,6 U.B.A
- Equini sopra 1 anno = 1 UBA
- Equini sotto 1 anno = 0,6 U.B.A
- Ovini e caprini = 0,15 X.X.X
0 Dati desunti dal Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) e riscontrati dalla banca dati DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali)
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Stanti le caratteristiche stazionali, il pascolo risulta particolarmente adatto al pascolo di ovicaprini ed equini.
Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con il Parco.
Il Parco si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno.
Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico ottimale si potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto, e il Parco potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.
Art. 3 - Consegna e riconsegna
All'inizio e alla scadenza dell’affitto, il Parco, in contraddittorio con l’affittuario, redigerà rispettivamente un verbale di consegna ed un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente capitolato.
In occasione della consegna, potranno essere meglio definite le manutenzioni ordinarie a carico dell’affittuario, quantificando il loro costo nel caso che, per inadempienza, il Parco dovesse sostituirsi all’affittuario nella loro esecuzione. Per esigenze di sicurezza o gestionali, potranno altresì essere stabiliti ulteriori divieti rispetto a quelli già previsti dal capitolato.
Ogni anno, all’inizio e alla fine della monticazione, il Parco, d’intesa con l’affittuario, potrà effettuare sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali.
In ogni caso, alla ripresa di ogni stagione pascoliva, l’affittuario è tenuto alla segnalazione di eventuali danni riscontrati o necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Qualsiasi danno non segnalato potrà essere attribuito all’affittuario; in qualunque caso danni segnalati dovuti a comprovata negligenza da parte dell’affittuario verranno attribuiti allo stesso che dovrà provvedere alle idonee riparazioni.
L’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel contratto, nel capitolato e nel verbale di consegna, comporterà l’applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal capitolato (vedi art. 12).
In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.
Art. 4 - Manutenzioni
Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico dell’affittuario, garantendo in particolare le seguenti operazioni:
⮚ Pozza di abbeverata: durante la stagione pascoliva, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di funzionalità della pozza di abbeverata; in particolare:
- durante il caricamento dell'alpe, si dovrà provvedere al posizionamento di una recinzione mobile che impedisca l'accesso diretto degli animali alla pozza, al fine di evitare il calpestio
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del fondo e la possibile rottura del telo impermeabilizzante; il bestiame non si potrà quindi abbeverare direttamente alla pozza ma tramite vasche temporanee alimentate con l’acqua della pozza;
- dovrà essere mantenuta una corretta profilatura dei bordi della pozza, sistemando possibili scalzamenti del terreno che mettono in luce il telo impermeabilizzante;
Ogni anno, dovrà inoltre essere verificato e segnalato al Parco lo stato di tenuta della pozza e il suo grado di interramento.
⮚ Cotico erboso: ogni anno, entro il termine della stagione d'alpeggio, dovrà essere effettuato il ripristino di eventuali erosioni o danneggiamenti della cotica erbosa dovuti alla pratica del pascolo o a negligenza nella gestione del bestiame.
Il Parco ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione dei beni oggetto di concessione.
Nel caso in cui le verifiche attestassero, a giudizio insindacabile del Parco, un’insufficiente manutenzione, danni causati da erronea gestione o comunque danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto all’affittuario che entro 15 giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Parco, disposizioni da intendersi come tassative.
Il Parco si sostituirà all’affittuario, qualora questi non vi provveda, e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall’affittuario. Qualora ciò non avvenga il Parco potrà procedere alla revoca dell’affitto con effetto immediato ed all’incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso verrà applicata la penalità prevista al successivo art. 12.
Nessuna spesa potrà fare capo all’Ente concedente in ordine alla gestione degli beni, la cui manutenzione è a carico dell’affittuario. Anche le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave dell’affittuario sono a carico dello stesso.
Il Parco potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni che abbiano carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell’art. 1584 del C.C.
Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra il Parco e l’affittuario.
Art. 5 – Migliorie
Il Parco ha facoltà, anche durante il periodo dell’affittanza, di eseguire opere di miglioramento senza che il concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati all’affittuario mediante lettera scritta, con almeno 15 giorni di anticipo.
Tutte le migliorie da eseguire da parte dell’affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Parco che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato e/o quanto stabilito al successivo art. 6.
Al termine del contratto di affitto non è dovuto dall’Ente concedente alcun indennizzo o compenso al concessionario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie
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ed addizioni apportate nel corso dell’affitto se non diversamente pattuito per iscritto nell’atto autorizzativo delle migliorie stesse.
L’affittuario dovrà altresì richiedere al Parco l’autorizzazione per l’eventuale domanda di contributi pubblici da lui effettuata per interventi di miglioramento del pascolo ed informare il Parco del loro eventuale ottenimento.
In ogni caso l’ottenimento da parte dell’affittuario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non dovrà in alcun modo costituire un vincolo temporale per il Parco ai fini di un eventuale prolungamento della durata dell’affitto.
In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione durante il periodo di affitto, l’affittuario, a semplice richiesta del Parco, avrà l’obbligo della messa in pristino a proprie spese.
Art. 6 – Riduzioni del canone di affitto
Il canone di affitto annuale potrà essere ridotto fino ad una massimo del 50% dell’importo di aggiudicazione, qualora l’affittuario effettui a sua cura specifici interventi straordinari di miglioramento del pascolo, espressamente richiesti o autorizzati dal Parco.
Gli interventi di miglioramento dovranno essere proposti da parte dell’affittuario, mediante comunicazione scritta al Parco entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui tale interventi vengano ritenuti significativi, il Parco, di intesa con l’affittuario, provvederà a definire l’importo da riconoscere a detrazione.
In particolare, il Parco garantisce di riconoscere una riduzione del canone di affitto nel caso in cui l’affittuario provveda a realizzare i seguenti interventi:
- Sfalcio della vegetazione infestante: ogni anno, prima della fioritura delle specie (indicativamente coincidente con il mese di giugno), dovrà essere realizzato uno sfalcio delle aree interessate dalla presenza di vegetazione nitrofila ed infestante (in particolare Rumex sp., Urtica dioica, Veratrum album, Aconitum napellus, ecc.), con successiva rastrellatura e concentramento in mucchi del materiale di risulta.
Tali aree, coincidenti, in prima approssimazione, con il pianoro ove sono localizzati la pozza di abbeverata e il rudere della vecchia malga (Baitì dol Mandrù), saranno puntualmente definite in sede di consegna del pascolo.
Per ogni sfalcio annuale, sull’intera superficie individuata alla consegna, la quota riconosciuta a detrazione è pari a € 200,00.
La quota sarà riconosciuta solo se la superficie dell’intervento manutentivo sopra descritto risulterà pari a quella stabilita in sede di consegna.
Al termine della realizzazione degli interventi e comunque entro 10 giorni dal completamento degli stessi, pena l’esclusione dei benefici di riduzione, dovrà essere inoltrata al parco una dichiarazione comprovante la realizzazione dei lavori concordati, corredata da idonea documentazione fotografica.
Art. 7 – Oneri generali a carico dell’affittuario
Il caricamento dell’alpe dovrà essere esercitato dal titolare del contratto di affitto e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti in caso di conduzione da parte di Società o Enti con personalità giuridica, ovvero dai propri soci in caso di cooperativa.
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La sostituzione del conduttore o dei suoi familiari/dipendenti/soci nella gestione dell’alpe con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola sarà considerata una forma di subaffitto e comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
L’affittuario, e ogni altro soggetto autorizzato al caricamento, come sopra specificato, dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato.
E’ fatto obbligo al conduttore nello svolgimento delle attività oggetto dell’affitto di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a frane, smottamenti e quant'altro, l’affittuario deve avvisare immediatamente il Parco ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.
L’affittuario dovrà ottenere il preventivo assenso del Parco per l’apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari.
L’affittuario dovrà tenere aggiornato il “Registro d’alpeggio” fornito dal Servizio Veterinario riportandovi le marche auricolari dei capi monticati con data di carico e scarico; il “Registro d’alpeggio” dovrà essere conservato in alpe ed esibito per le necessarie verifiche, su richiesta al personale del Parco o di qualunque organo ufficiale di vigilanza.
L’affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti del Parco nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand’anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto.
Art. 8 - Oneri particolari per la gestione del pascolo
Nella conduzione dell’alpeggio, l’affittuario deve adempiere ai seguenti specifici impegni:
a) il mantenimento e la gestione del pascolo andrà effettuata nel rispetto degli artt. 57 (Limiti al pascolo in bosco), 68 (Modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento Regionale n° 5 del 20.07.2007 e s.m.i.
b) il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente la superficie disponibile; allo scopo sarà suddiviso in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupii di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell’erba. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate.
c) la superficie pascoliva dovrà essere utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba, ricorrendo anche all’impiego di diverse tipologie di animali (bovini, caprini, ovini ed equini), che possono svolgere una selezione differenziata delle specie vegetali in relazione alle caratteristiche del pascolo stesso.
d) gli equini non dovranno essere ferrati.
e) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato alla guardia e al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi.
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f) l’affittuario dovrà garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato.
g) l’affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano l’attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose.
Art. 9 - Divieti
Durante il periodo di validità dell'affitto è espressamente vietato:
a) subaffittare tutti o in parte i terreni in affitto,
b) cedere tutti o in parte i terreni in affitto, anche gratuitamente, senza l'autorizzazione del Parco;
c) mutare gli usi o apportare qualsiasi modifica ai beni dati in affitto, senza il preventivo assenso del Parco;
d) il pascolo vagante;
e) il pascolo delle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
f) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti;
g) bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere;
h) qualsiasi sconfinamento, opera o impresa su terreni di terzi;
i) impedire il libero uso dei sentieri escursionistici o comunque ostacolare in ogni modo il transito dei passanti.
Art. 10 - Garanzie
A garanzie degli obblighi di cui al presente capitolato, viene fissata una cauzione, il cui ammontare è pari al canone di affitto annuo indicato nel contratto. Tale cauzione potrà essere costituita sotto forma di polizza fidejussoria, fidejussione bancaria o versamento alla tesoreria del Parco (Credito Valtellinese – Filiale di Albino).
La cauzione dovrà espressamente prevedere:
- la durata dell'affitto pari a quella del contratto di affitto,
- la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione da parte dell'affittuario,
- la riscuotibilità entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della proprietà.
La cauzione sarà restituita, salvo eventuali riscossioni dovute secondo i termini del contratto, soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna dei beni accompagnata da apposito verbale e la definizione dei rapporti contrattuali.
Art. 11 - Oneri a carico del concedente
Sono a carico del Parco, nei limiti delle disponibilità economica e delle priorità individuate dall'ente, i miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo.
Art 12 - Inadempienze e penalità
In caso di infrazioni alle norme e alle condizioni precisate nel contratto e nel capitolato, il Parco, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere all’applicazione delle seguenti penalità:
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Articolo | Infrazione | Importo penalità |
Artt. 3 e 4 Contratto | Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate | Pagamento degli interessi di mora nella misura del 2,5%, trattenuti dal deposito cauzionale |
Art.2 Capitolato | U.B.A. inferiori o pari al 50% del carico ottimale o mancata monticazione | Incameramento di parte o della totalità del deposito cauzionale |
Art.3 Capitolato | Mancata segnalazione di danni a inizio stagione | € 100 (cento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d’ufficio delle opere. |
Mancato rispetto degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili | € 200 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d’ufficio delle opere. | |
Art.4 Capitolato | Mancata manutenzione ordinaria annuale | € 200,00 (duecento/00); oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d’ufficio delle opere |
Art.5 Capitolato | Mancata richiesta al Parco di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi | € 50 (cinquanta/00) per mancata richiesta di autorizzazione € 100 (cento/00) per mancata comunicazione dell’ ottenimento. |
Art.7 Capitolato | Mancato rispetto degli oneri generali a carico dell’affittuario | Da € 50 (cinquanta) a € 100 (cento) |
Art.8 Capitolato | Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione del pascolo | Minimo € 50 (cinquanta/00), massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità, oltre al rimborso delle spese per la eventuale esecuzione d’ufficio delle opere. |
Art.9 Capitolato | Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel presente capitolato o nel verbale di consegna | Da € 100,00 a 200,00 per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile del Parco |
La contestazione delle inadempienze e le relative penalità verrà notificata all'affittuario mediante lettera raccomandata. L'affittuario dovrà provvedere al pagamento della penale entro 30 giorni dal notifica e provvedere, ove possibile, alla risoluzione dell'inadempienza entro il medesimo termine.
In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati, il Parco potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all'art. 10.
Albino,
Il Parco delle Orobie bergamasche:
L’Affittuario:
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale:
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Allegato 1b
PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
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SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DEL PASCOLO “VAL VEDRA” Anni 2017-2021
Premesso che:
- il Parco delle Orobie bergamasche, in data , ha esperito l’asta pubblica per selezionare l’impresa agricola cui concedere in affitto il pascolo regionale denominato “Val Vedra” per il periodo decorrente dal 2017 al 2021;
- l’impresa/cooperativa agricola è risultata assegnataria del pascolo, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con determinazione del Direttore n° del ;
- per la stipula del presente atto la parte aggiudicataria ha richiesto l'assistenza dell’organizzazione sindacale alla quale è associata e nella quale si riconosce;
L’anno il giorno del mese di , presso la sede del Parco delle Orobie Bergamasche
TRA
il Parco delle Orobie Bergamasche con sede ad Albino (BG) in Viale Libertà n. 21 - C.F. 90014120167, rappresentato dal Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxx
E
L’impresa
, con sede a
in via
- P.IVA , legalmente rappresentata dal Sig.
, CF
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 ( Oggetto del contratto)
Il Parco delle Orobie bergamasche, come sopra rappresentato, concede in affitto all’impresa
(di seguito denominata affittuario), che accetta, il pascolo regionale denominato “Val Vedra” sito in Comune di Oltre il Colle, i cui terreni sono identificati catastalmente foglio n. 9, mappale n. 5869 del Censuario di Oltre il Colle, la cui superficie complessiva è pari a 1.329.916 mq, di cui circa 600.000 mq di pascoli con roccia affiorante (tara 50%) e 730.000 mq di incolti sterili.
Il pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza la proprietà viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.
L’affittuario è autorizzato ad esercitare nell’alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe, secondo gli obblighi e le prescrizioni contenuti nel Capitolato d’affitto, di cui al successivo art. 5, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 (Durata del contratto d’affitto)
In deroga alle norme della Legge n. 203/1982, le parti convengono espressamente ed inequivocabilmente che la durata del presente contratto, non tacitamente rinnovabile, è di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza al 30.10.2021.
L’affitto cesserà, senza necessità di preavviso o disdetta, il giorno 30.10.2021, entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati al Parco liberi da persone, animali e cose. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte dell’affittuario.
Eventuali finanziamenti previsti da leggi regionali, statali e comunitarie ricevuti dall’affittuario su sua richiesta o su richiesta del Parco, non daranno luogo agli effetti previsti dall'art.17 della Legge 203/1982 e successive modificazioni, come pure non comporteranno alcun automatismo nella concessione di eventuali rinnovi o proroghe.
Art. 3 (Canone di affitto)
Il canone annuo di affitto è determinato in annuali € (Euro ) annui complessivi, come risultante dalle procedure di assegnazione dell’alpeggio.
A partire dal secondo anno il canone verrà automaticamente aggiornato annualmente del 100% dell' indice ISTAT del costo della vita.
Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti al cotico pascolivo che la proprietà effettuerà nel corso dell’affitto.
Parimenti il canone potrà essere ridotto, nella misura e nei casi specificatamente definiti all’art. 6 del Capitolato di affitto.
Art. 4 (Pagamento del canone)
Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire in un'unica rata entro il 20 ottobre di ogni anno.
Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Parco delle Orobie bergamasche sul C/C il cui codice IBAN è XX00X0000000000000000000000 - Credito Valtellinese, filiale di Albino, specificando come causale del versamento “Pagamento affitto pascolo Val Vedra”.
Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%.
Art. 5 (Capitolato d’affitto)
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono dettagliatamente disciplinati dal “Capitolato d’affitto del pascolo Val Vedra – Anni 2017-2021”, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 6 (Obblighi dell’affittuario)
L'affittuario è tenuto a rispettare le modalità di gestione, le norme e gli impegni stabiliti nel Capitolato d’affitto, nonché gli obblighi previsti dal presente contratto e si obbliga in particolare:
a) al regolare pagamento del canone d' affitto entro le scadenze stabilite;
b) ad eseguire durante il periodo d'affitto a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria secondo quanto indicato all'art 4 del Capitolato;
c) a non apportare alcuna modifica ai beni dati in affitto, senza il preventivo consenso scritto da parte del Parco;
d) a non attuare il subaffitto;
e) a non attuare ogni altra forma di concessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto, senza preventiva autorizzazione del Parco;
f) a risarcire la stazione appaltante di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora questa, per costringerlo alla osservanza degli obblighi derivanti dal capitolato e dal presente contratto, fosse costretta a ricorrere alle vie legali.
Per quanto qui non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni di legge che regolamentano le materie forestali, ambientali, sanitarie e giuridiche, relative all’affitto dei fondi rustici.
Art. 7 (Garanzie)
Si da atto che a garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti con il presente contratto, l’affittuario ha provveduto a fissare una cauzione per un ammontare di € ( ), pari ad una annualità del canone, sotto forma di polizza fidejussoria, fidejussione bancaria o versamento alla tesoreria del Parco, secondo quanto indicato nell’art. 10 del Capitolato.
Qualora l’affittuario non provveda a versare sul c/c intestato al Parco, il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d’affitto, entro 30 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, il Parco potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte dell’affittuario.
Il Parco potrà rivalersi sul deposito cauzionale, nel caso di mancato pagamento delle penalità previste all’art. 12 del Capitolato ed in caso di danni secondo quanto indicato agli artt. 3 e 4 del medesimo.
La cauzione sarà restituita, salvo eventuali riscossioni sopra indicate, soltanto alla scadenza dell’affitto, dopo la riconsegna dei beni e la definizione dei rapporti contrattuali.
Con il ritiro della cauzione, l’affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti dell’Ente concedente.
Art. 8 (Rescissione del contratto)
Durante il periodo dell’affitto, anche prima della scadenza, il Parco ha facoltà di rescindere il contratto, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui l’affittuario, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.
Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato all’affittuario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso degli immobili.
Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:
a) qualora l’affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti;
b) a causa del mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto secondo quanto indicato all’art. 5 della Legge n. 203/1982;
c) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni affittati, la mutata destinazione dell’uso dei beni, l’instaurazione di rapporti di subaffitto, l’inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato d’affitto;
d) per morte dell’affittuario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
e) per fallimento dell’affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica;
Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b) e c), l’affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., ed è soggetto all'esclusione da future assegnazioni di pascoli da parte dell’Ente concedente.
Nessuna azione contro il Parco potrà essere intentata dall’affittuario moroso.
E' prevista altresì la facoltà dell’affittuario di rescindere anticipatamente il contratto per:
a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando al Parco, tramite raccomandata del servizio postale, possibilmente tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa lettera, l’affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso, qualora non si riesca ad affittare il pascolo;
b) qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, almeno nove mesi prima l’inizio della stagione di monticazione.
Art. 9 (Responsabilità)
L’affittuario è ritenuto responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nell'utilizzo del pascolo, come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
In particolare il Parco è sollevato da ogni responsabilità civile, amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente:
- danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell’attività in alpe svolta dall’affittuario o dei suoi dipendenti;
- rapporto lavorativo del personale incaricato dall’affittuario;
- sconfinamenti del bestiame monticato sul pascolo concesso come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi;
- mancato utilizzo del pascolo per l’intera stagione o parte di essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero il pascolo venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.
Art. 10 (Controversie )
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Parco e l’affittuario, qualora non si potessero risolvere direttamente, saranno deferite ad un collegio di arbitri, che, nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà interpretare la volontà espressa dalle parti nel capitolato di concessione e, quindi, dirimere la controversia nei limiti della volontà stessa delle parti. Il collegio arbitrale sarà composto
da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo fra le parti stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Il collegio arbitrale deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transattiva ed anche relativamente alle spese della commissione medesima. Le parti dichiarano sui d’ora di accettare e voler applicare il verdetto rinunciando alla controversia legale.
Art. 11 (Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di patti agrari e di concessione di beni demaniali.
Art. 12 (Spese contrattuali)
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell’affittuario.
La registrazione del contratto sarà effettuata a cura dell’affittuario.
Albino, li
L’affittuario:
Il Parco delle Orobie bergamasche:
Sottoscrizione clausole onerose
L’affittuario, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata del contratto di affitto; 3) Canone di concessione; art. 4) Pagamento del canone; 5) Capitolato d’affitto; 6) Obblighi dell’affittuario; 7) Garanzie; 8) Responsabilità; 9) Rescissione del contratto; 12) Spese contrattuali;
L’affittuario:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della Legge n. 203/1982, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata del contratto di affitto; 3) Canone di concessione; art. 4) Pagamento del canone; 5) Capitolato d’affitto; 6) Obblighi dell’affittuario; 7) Garanzie; 8) Responsabilità; 9) Rescissione del contratto; 12) Spese contrattuali
L’affittuario:
Per l’Ente concedente:
Si attesta che per la stipula del presente atto l’affittuario è stato assistito dal funzionario dell’Organizzazione il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge n. 11/1971, così come modificato ed integrato dall'art. 45 della Legge n. 203/1982, ha, rappresentato ed esposto alla parte assistita la relativa posizione e situazione contrattuali.
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale: