GUARDIA DI FINANZA Comando Regionale SARDEGNA
GUARDIA DI FINANZA Comando Regionale SARDEGNA
SEZIONE DESCRITTIVA
Documento redatto ai sensi dell’articolo 26 del D. lgs. 81 del 9 aprile 2008. Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell’argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.
Definizioni
• Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
• Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri.
• Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri.
• Interferenze: circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
• DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
• Costi per la sicurezza: costi necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, distinti dall’importo a base d’asta e non soggetti a ribasso.
• Supervisore dell’appalto committente e/o Direttore dell’esecuzione contrattuale: è la persona fisicamente designata dal Datore di lavoro/dirigente del committente della gestione operativa dell’appalto.
• Referente dell’impresa appaltatrice: Responsabile dell’impresa appaltatrice per la conduzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Supervisore dell’appalto committente promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro.
• Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Anagrafica Reparti
N. Ord | REPARTO | DENOMINAZIONE IMMOBILE | INDIRIZZO | COMUNE | PROV. |
1 | Comando Regionale Sardegna - Centro Addestramento - Cagliari | Caserma "E. Satta" | Xxxxx X. Xxxx xx. 000/x | Xxxxxxxx | XX |
2 | Reparto T.L.A. Sardegna | Caserma "X.Xxxxxxx" | Xxxxx X. Xxxx xx. 000/x | Xxxxxxxx | XX |
3 | Reparto T.L.A. (officina - Autorimessa) | Compendio demaniale località "Su Siccu" | Cagliari | CA | |
4 | Comando Provinciale Cagliari (Uffici Porto di Cagliari) | Dogana di Cagliari | Viale la Playa snc | Cagliari | CA |
5 | Comando Provinciale - Gruppo - 1^ e 2^ Compagnia -Cagliari (Armeria - Infermeria) | Caserma "F. Mura" | Xxxxx X. Xxxx xx.000 | Xxxxxxxx | XX |
6 | Nucleo PEF Cagliari | Caserma "G.B. Steri" | Xxxxx X. Xxxx xx. 000/x | Xxxxxxxx | XX |
7 | Tenenza di Muravera | Via dei Gelsi snc | Muravera | CA | |
8 | Tenenza di Sanluri | Xxx Xxxxxxxxx xx. 0 | Xxxxxxx | XX |
0 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx "F. Boi" | Xxx Xxx Xxxxxxx xx. 00 | Xxxxxxxx | XX |
10 | Tenenza Sarroch | S.S. 195 Km 19,700 | Sarroch | CA | |
11 | Sezione Op. Nav. S. Antioco | Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxx | Xxxx'Xxxxxxx | XX | |
12 | Comando Provinciale - Nucleo PEF - Gruppo - Compagnia - Sassari | Caserma "G.G. Tolis" | Xxx X. Xxxxx xx. 00 | Xxxxxxx | XX |
00 | Xxxxxx Xxxxx (- Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxx - xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx) | Xxxxxxx "X. Saba" | Xxx X. Xxxxxxx xx. 00 | Xxxxx | XX |
14 | Tenenza Porto Xxxxxx | Via Ponte Romano nr.100 | Porto Xxxxxx | SS | |
15 | Compagnia Alghero - Sez.Op. Navale Alghero | Xxx Xxxxxxxxx xx.00 | Xxxxxxx | XX | |
00 | Xxxxxxx Xxxxxx | Via Roma nr. 7 | Ozieri | XX | |
00 | Xxxxxxx Xxxxx | Via Nazionale nr. 113 | Palau | SS | |
18 | Tenenza Tempio Pausania | Xxx Xxxxxxx xx. 0 | Xxxxxx Xxxxxxxx | XX | |
19 | Sezione Op. Nav. La Maddalena | Xxx X. Xxxxx xx. 00 | Xx Xxxxxxxxx | XX | |
20 | Comando Provinciale - Nucleo PEF - Gruppo - Oristano | Caserma "R. Atzei" | Xxx X. Xxxx xx. 00/00 | Xxxxxxxx | XX |
21 | Comando Provinciale - Gruppo - Compagnia - Nuoro | Xxxxxx X. Xxxxxxxx xx. 00 | Xxxxx | XX | |
22 | Nucleo PEF Nuoro | Xxx Xxxxxxxxx xx. 00/00 | Xxxxx | XX | |
23 | Tenenza Siniscola | Xxxxxx Xxxxx xx. 0 | Xxxxxxxxx | XX | |
24 | Tenenza Arbatax | Xxx Xxxxx Xxxxxxx xx. 0 | Xxxxxxx | XX | |
25 | Sezione Op. Nav. Arbatax | Xxx Xxxxxxx xx. 0 | Xxxxxxx | XX | |
26 | Tenenza Isili | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx. 0 | Xxxxx | XX | |
27 | Tenenza Bosa Marina | Xxx Xxxxxxx xx. 00 | Xxxx Xxxxxx | XX | |
28 | Sez. Aerea Elmas | Aeroporto militare Elmas | Cagliari | CA | |
29 | Sezione Op. Nav. Oristano | Porto Industriale Loc. Cirras | Oristano | OR | |
30 | ROAN Cagliari - Stazione Navale Cagliari | Palazzina 0 | Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | XX |
31 | Gruppo Aeronavale Cagliari - Stazione navale di manovra Cagliari | Palazzine 8 - 9 - 10 | Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | XX |
Organigramma della sicurezza
DATORE DI LAVORO
Cognome Gen. X. XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Nome Xxxxxxx
Città Cagliari - Viale Xxxx, 170
Cap. 09126
Prov. CA
MEDICO COMPETENTE CAGLIARI
Cognome MURRU
Nome Xxxxxxxxxx
Titolo di studio DOTTORE IN MEDICINA
Professionalità Specializzazione in medicina del lavoro
MEDICO COMPETENTE NUORO ORISTANO
Cognome Nome
Titolo di studio Professionalità
XXXXX
Xxxxx
DOTTORE IN MEDICINA
Specializzazione in medicina del lavoro
MEDICO COMPETENTE SASSARI
Cognome SECHI
Nome Gianfilippo
Titolo di studio DOTTORE IN MEDICINA
Professionalità Specializzazione in medicina del lavoro
MEDICO COMPETENTE COORDINATORE
Cognome USAI
Nome Xxxxxxxxx
Titolo di studio DOTTORE IN MEDICINA
Professionalità Specializzazione in medicina del lavoro.
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Cognome M.A. VILLARI
Nome Xxxxxx
In caso di emergenza chiamare i mezzi di soccorso esterni (Vigili del Fuoco al numero 115 o Pronto Soccorso
118) e informare il Committente al seguente n. di centralino 07034801.
AZIENDE APPALTATRICI ED OGGETTO DELL’APPALTO AZIENDE APPALTATRICI ESTERNE INTERESSATE DALLE INTERFERENZE
- Riferimenti del contratto o Servizio di pulizia interna presso le caserme suddette della Guardia di Finanza della Sardegna. - Tipologia del contratto:
X
• Lavori Servizi Forniture - • Referente del contratto
PREMESSA
Con l’introduzione dell’Unico Testo (D.Lgs. 81/2008) vengono espressi in maniera chiara i temi specifici sui quali svolgere la valutazione del rischio e di conseguenza, quali sono le informazioni ed i programmi di intervento, nonché strutturali, per progettare e/o implementare il documento stesso.
Uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa in merito di sicurezza e salute dei lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, è l’obbligo di valutare e redigere uno specifico documento sui rischi dovuti ad interferenza tra lavoratori di aziende diverse. Si può parlare di Interferenza in tutte quelle circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano in una stessa sede aziendale. In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno espletati lavori, servizi o forniture con i rischi derivanti dall’esecuzione della lavorazione stessa.
Il 5 marzo 2008 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emesso una determinazione riguardante la “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”. L’Autorità, con tale determinazione, (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2008) ha voluto chiarire gli aspetti che riguardano in particolare l’esistenza di interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. In esso non dovranno essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
L’Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro dell’azienda committente (per lavori da eseguirsi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), dell’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Per adempiere a tali prescrizioni, Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il DUVRI deve far parte, OBBLIGATORIAMENTE, della documentazione relativa all’appalto.
QUADRO LEGISLATIVO
Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):
Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e tale documento è allegato all’affidamento dell’incarico.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
SCOPO
Scopo del presente documento è quello di:
- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.
Ragione sociale | Oggetto contratto appalto | Datore di Lavoro | RSPP |
Servizio di pulizia ed igiene ambientale presso le caserme suddette della Guardia di Finanza della Sardegna |
Documentazione richiesta da consegnare prima dell’inizio dei lavori
L’art 26 del D.Lgs. 81/08 cita:
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, […], l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
[…] La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
b) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
c) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
Per questo motivo, prima dell’inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro appaltatore/prestatore d’opera) delle dichiarazioni e attestati elencate di seguito:
1. iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. elenco delle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico per l’esecuzione dei lavori;
4. la valutazione dei rischi relativamente ai lavori da svolgere;
5. il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione);
6. elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati con le relative caratteristiche, qualifiche professionali e posizione assicurativa presso l’INPS e l’INAIL;
7. Esito della sorveglianza sanitaria.
Personale impiegato nell’esecuzione del contratto
L’impresa appaltatrice deve comunicare prima dell’inizio della Gestione, i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle attività oggetto del Contratto. L’ingresso ai locali della committenza verrà
consentito solo al personale per cui sarà garantito quanto sopra indicato e munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia,
Precisazioni:
1. ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all’aggiornamento di quanto sopra;
2. per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l’appaltatore/prestatore d’opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione;
Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente:
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Informativa ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b del D.lgs. 81/2008
La Guardia di Finanza della Sardegna fornisce all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Informazioni ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera b del D.lgs. 81/2008
L’impresa appaltatrice è obbligata ad osservare e far osservare a tutto il personale alle dipendenze proprie, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.
Sopralluogo congiunto – Verbale di sopralluogo
L’impresa Appaltatrice provvederà ad eseguire congiuntamente al rappresentante della Guardia di Finanza della Sardegna un attento ed approfondito sopralluogo nei locali al fine di evidenziare i rischi connessi nelle aree interessate dalle forniture al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di pulizia ed igiene ambientale collettiva presso le Caserme del Corpo della Guardia di Finanza della Regione Sardegna su indicate.
INTRODUZIONE
Il servizio è articolato nel modo che segue:
a) servizio di pulizia giornaliera e periodica di tutte le strutture oggetto dell’appalto;
b) Pulizie straordinarie. Il servizio comprende:
• l'esecuzione delle operazioni di pulizia di pavimenti di qualsiasi tipo e materiale siano costituiti, di scale, rampe (anche esterne), nicchie, anche nelle parti non in vista, di pilastri, contro-soffittature, di tapparelle, serrande ed imposte varie, di veneziane e similari, di corpi illuminanti, di punti elettrici, di lampadine spia, di porte e sovra-porte, bacheche, stipiti, maniglie, corrimano, ringhiere, zoccolature, di infissi e serramenti interni ed esterni, di vetri di qualunque tipo ed in qualsiasi ubicazione, di divisori fissi e mobili, di portarifiuti, di elementi igienico - sanitari, di targhe, di davanzali (interni ed esterni) di finestre o di porte- finestre (interni ed esterni), di radiatori ed altri corpi riscaldanti, di apparecchi telefonici, di tutto il materiale di arredamento;
• la raccolta e la movimentazione dei contenitori con i rifiuti assimilati agli urbani, la loro movimentazione dalle strutture ai siti di accumulo temporaneo interni o esterni alle strutture stesse;
• il posizionamento, negli appositi dispensatori della carta igienica, dei saponi liquidi, della carta per
asciugamani, ecc..
Le operazioni di pulizia sono da considerarsi sotto i seguenti profili:
a) PULIZIE A FREQUENZA GIORNALIERA;
b) PULIZIE PERIODICHE;
c) PULIZIE STRAORDINARIE.
Per facilitarne la consultazione e i successivi aggiornamenti, il presente documento è suddiviso in parti:
PARTE I – aspetti generali della sicurezza: in questa sezione sono raccolte e descritte le informazioni di base inerenti alla sicurezza nelle strutture comunali. Lo scopo di questa parte è di fornire un’informazione di base a chiunque voglia consultare il DUVRI e raccogliere l’indice delle disposizioni legislative, delle informazioni e i concetti che stanno alla base della redazione del presente elaborato e che potranno essere anche oggetto di approfondimento individuale.
PARTE II – anagrafica, identificazione dei soggetti coinvolti e descrizione delle opere: nella sezione è descritta l’anagrafica del Committente e sono individuati gli attori prescritti dal D.Lgs. 81/08. Inoltre, vengono individuate le attività oggetto del presente appalto e le modalità esecutive delle stesse. In questa parte è anche inserita l’accettazione del DUVRI: tutti i soggetti coinvolti dovranno firmare quel capitolo e andranno inserite in quelle pagine le specifiche circa le eventuali revisioni di cui fosse oggetto il presente documento.
LUOGHI OGGETTO DELLE ATTIVITA’
Le attività si svolgono principalmente negli ambienti adibiti a Caserme della Guardia di Finanza della Sardegna. La Ditta Appaltatrice non può accedere a luoghi diversi da quelli stabiliti se non preventivamente autorizzata dal Committente.
SEZIONE VALUTAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE
Si riportano di seguito le interferenze individuate e le misure tecnico-organizzative volte alla eliminazione delle stesse. Tali interferenze sono state individuate dal Datore di Lavoro della Guardia di Finanza della Sardegna, o da un suo delegato, in collaborazione con il Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice. Si precisa che tale valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione riguardano unicamente i rischi legati alle interferenze, mentre l’impresa appaltatrice resta responsabile dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e dovrà di conseguenza attrezzarsi, predisponendo nei locali in cui opera anche di mezzi di estinzione incendi e cassetta di pronto soccorso. Si precisa, inoltre, che al Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice spetta anche l’obbligo della vigilanza sull’adozione delle misure individuate per l’eliminazione delle interferenze da parte dei suoi dipendenti e delle eventuali ditte in subappalto. Si intendono per interferenti le seguenti tipologie di rischi:
• Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
• Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
• Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
• Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
PERTINENZE ESTERNE
All’interno delle pertinenze la Ditta Appaltatrice deve fare attenzione al rischio di investimento di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi e deve procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d’uomo. È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc. Sarà cura della Ditta Appaltatrice vigilare affinché i propri dipendenti evitino pericolosi comportamenti di guida di automezzi o l’uso improprio degli stessi, quali ad esempio l’eccessiva velocità, le mancate precedenze, la guida sotto l’azione dell’alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.. Sulle aree di pertinenza esterna agli edifici, l’eventuale carico/scarico di materiale e/o
attrezzature oggetto del servizio dagli/sugli automezzi della Ditta Appaltatrice dovrà avvenire sempre in
accordo con la Committente.
In corrispondenza di cancelli/portoni/sbarre/ automatici di accesso alle pertinenze esterne degli stabilimenti della Caserma, la Ditta Appaltatrice deve attuare cautele nelle fasi di apertura/chiusura evitando rischi di cesoiamento, trascinamento, schiacciamento che gli stessi possono comportare, pur in presenza dei necessari dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa. Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico e inquinamento ambientale.
Negli eventuali spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL dotati di serbatoi e impianti non omologati.
VERIFICA DELL’IDONEITÀ DELL’AZIENDA APPALTATRICE
Ai sensi del decreto di cui all’art. 6, comma 8, lett. g) del D. Lgs. 81/08, l'Amministrazione Committente, verificherà con Contratto d’Appalto l’idoneità tecnico professionale della Ditta Appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante:
1. acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
2. acquisizione dell’autocertificazione della Ditta Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
AGGIORNAMENTO DEL DUVRI
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - CONSIDERAZIONI GENERALI
L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso X.Xxx., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto, essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. L’ obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.
Premesso che LA STAZIONE APPALTANTE ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all’interferenza tra le attività presenti, sono
inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate e relative a tutte le suddette strutture. Relativamente
alla società che andrà a gestire l’asilo nido, e a quella che fornirà il servizio di mensa scolastica, prima dell’inizio del servizio dovranno procedere all’adempimento di tutte le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, prima dell’inizio del servizio, di gestione della mensa, verrà eseguito un sopralluogo congiunto con le varie figure responsabili (datori di lavoro e R.S.P.P.) per illustrare le vie di esodo, i presidi per la gestione delle emergenze, e di quant’altro ritenuto fondamentale ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro; di detto sopralluogo verrà redatto apposito verbale.
TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI
Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:
□ I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell’Amministrazione committente;
□ I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
□ I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
□ I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:
A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata;
B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente;
Nella fase A sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative. Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente:
MAGNITUDO (M) | VALORE | DEFINIZIONE |
LIEVE | 1 | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento |
MODESTA | 2 | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso |
GRAVE | 3 | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici |
GRAVISSIMA | 4 | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale |
2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:
PROBABILITA’ (P) | VALORE | DEFINIZIONE |
IMPROBABILE | 1 | L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. |
POSSIBILE | 2 | L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli |
PROBABILE | 3 | L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro. |
M. PROBABILE | 4 | L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro. |
3) valutazione finale dell’entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.
MATRICE DI VALUTAZIONE | ||||||
GRAVISSIMA | MAGNITUDO | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
GRAVE | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
MODESTA | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
LIEVE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
PROBABILITA’ | ||||||
IMPROBABILE | POSSIBILE | PROBABILE | IMPROBABILE |
METODOLOGIA SPECIFICA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:
• la prima è l’acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall’Azienda Appaltatrice all’interno dell’Amministrazione Committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;
• la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.
Come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie.
RISCHIO | IL LUOGO DI LAVORO È A “BASSO” RISCHIO INCENDIO | ||||
Misure di Prevenzione e Protezione | Ai datori di lavoro verranno fornite le seguenti informazioni, i quali dovranno procedere ad renderne edotti i propri lavoratori: Informazione sul luogo di lavoro, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio; Cartellonistica indicante i percorsi di esodo e gli apprestamenti antincendio; | ||||
RISCHIO | SCIVOLAMENTO FABBRICATO | SUI | PERCORSI | INTERNI | DEI |
Misure di Prevenzione e Protezione | Presenza di pavimenti regolari e non danneggiati; Via di transito e di uscita in conformità alle disposizioni normative; Tutti i locali di lavoro hanno un’illuminazione di sufficiente intensità, inoltre in tutte le strutture sono presenti un numero adeguato di luci di emergenza; | ||||
RISCHIO | ELETTROCUZIONE | ||||
Misure di Prevenzione e Protezione | L’impianto elettrico risulta realizzato secondo progetto ed in conformità alla regola d’arte; l’amministrazione appaltante è in possesso delle relative dichiarazioni di conformità; |
Verifica periodica dell’impianto di messa a terra di tutte le strutture. |
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dalla Committente.
MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DI ORDINE GENERALE
Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene anche l’elenco dei rischi d'interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell’azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.
Il personale dell’impresa appaltatrice in ogni caso dovrà:
- tenere i corridoi e le vie di fuga in generale costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza, sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei;
- garantire che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi;
- prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas;
- non creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi;
- collocare in modo tale da non poter costituire inciampo attrezzature e materiali, necessari allo svolgimento dell’attività: il deposito di materiali non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se indispensabile dovrà essere autorizzato disponendo l’immediata raccolta ed allontanamento alla cessazione della necessità;
- procedere nell’impiego di prodotti chimici, secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica e nella scheda di sicurezza;
- non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi i contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti;
- in alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dallo svolgimento dell’attività effettuata al termine del lavoro/servizio;
- non abbandonare negli edifici i rifiuti provenienti dallo svolgimento dell’attività effettuata al termine del lavoro/servizio.
Inoltre, viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:
- è vietato fumare;
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Responsabile;
- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.
AZIENDA APPALTATRICE
È vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Amministrazione se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L’uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato. Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dallE relative schede di sicurezza aggiornate. Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007). Prima dell’inizio dei lavori di contratto, l’azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel
contratto d’appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel
presente documento.
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.
VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA AZIENDE APPALTATRICI
Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono obbligatoriamente prendere visione della planimetria
dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori. L’Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene.
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi. I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.
APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di
xxxxxx è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’arte e con la prescritta dichiarazione di conformità. Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.
AZIENDE APPALTATRICI
L’azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
L’azienda esterna deve verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
È vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale
preposto dell’Azienda;
È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
È vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / climatizzazione,
delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell’edificio dove si interviene.
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
IMPIANTO ANTINCENDIO
Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
La protezione contro gli incendi è assicurata da:
1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti;
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale;
3. Procedure scritte da tenere in caso d’incendio.
AZIENDE APPALTATRICI
È vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:
1. Fumare;
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura,ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate.
SOVRACCARICHI SUI SOLAI AZIENDE APPALTATRICI
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l’idoneità statica dell’intervento.
EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:
1. Arieggiare il locale ovvero la zona;
2. Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di
lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
3. Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.
SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
Sia l'Amministrazione committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento. Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
• Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature impermeabili.
• Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature impermeabili.
SEGNALETICA DI SICUREZZA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in Caserma, integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.
AZIENDE APPALTATRICI
In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l’azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l’adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.
USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC. AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
L’impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno
programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
L’azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
I datori di lavoro dell’Amministrazione committente e delle aziende appaltatrici coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse figure coinvolte nell’attività in questione.
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera.
VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’appalto, il datore di lavoro dell’Amministrazione committente (o un suo dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’azienda appaltatrice, del “verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso. Il verbale, che verrà redatto a cura del servizio di prevenzione e protezione dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro dell’Amministrazione committente, dal responsabile della sede e dal datore di lavoro della azienda appaltatrice. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “verbali di coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del servizio di prevenzione e protezione dell’Amministrazione committente e sottoscritti da tutte le aziende appaltatrici di volta in volta interessate. Il “verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “verbali di coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del servizio di prevenzione e protezione.
INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
Il Datore di Xxxxxx, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte
dell’azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.
Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
L’attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell’ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.
AZIENDE APPALTATRICI
I dipendenti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati, a cura dell'Azienda stessa, sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell’Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.
PARTE I - ASPETTI GENERALI DELLA SICUREZZA
1. PREFAZIONE
Il DUVRI è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, relativo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Secondo le disposizioni del suddetto decreto, l’elaborato comprende:
• un insieme di notizie utili al fine della comprensione del DUVRI. Si tratta di informazioni generali, di carattere contrattuale che regolano i rapporti tra Committenza e Appaltatore;
• una documentazione esecutiva che definisce le prescrizioni operative relative alle singole attività tenendo conto dei rischi interferenziali evidenziati e individuandone le relative misure di prevenzione.
Il DUVRI sarà utilizzato nell’ambito del coordinamento dell’appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento. E’ necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l’esecuzione dell’appalto, si manifesti l’esigenza di modificare le indicazioni precedentemente definite. Alla fine dell’appalto, il DUVRI sarà consegnato, in originale, alla Committenza e rappresenterà la certificazione del lavoro di coordinamento svolto.
2. GESTIONE DEL DUVRI
3.1. Attori delle procedure
Ai fini di una corretta attuazione del presente DUVRI, vengono di seguito definite le procedure che interessano i soggetti coinvolti nell’opera, ovvero gli “attori delle procedure”. Relativamente agli attori delle procedure, nelle schede seguenti vengono illustrate le competenze, le responsabilità, le relazioni e le procedure.
3.2. Competenze e responsabilità
3.2.1. Il Committente
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’appalto, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell’appalto in oggetto, il Committente, ai sensi del D.Lgs. 81/08, coincide con il Datore di Lavoro del Corpo (Regione Sardegna).
3.2.2. Il Datore di lavoro
Il Datore di lavoro è un soggetto pubblico o privato, titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori e responsabile dell’impresa o dello stabilimento. Secondo il X.Xxx. 81/08 – art. 26 comma 3 –, il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori deve provvedere alla preparazione di un DUVRI; dovrà, in seguito pretendere l’osservanza di quanto previsto nel piano, o direttamente o mediante preposti incaricati.
I compiti del datore di lavoro sono:
• Predisporre un’organizzazione sicura del lavoro;
• Valutare i rischi interferenziali;
• Vigilare sull’applicazione del DUVRI;
• Individuare i necessari mezzi di protezione e prevenzione;
• Realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
• Richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso;
• Provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al controllo sanitario dei lavoratori;
• Produrre valutazioni dei rischi, dopo aver esaminato le metodologie previste per l’esecuzione dei lavori;
• Informare i lavoratori dei rischi cui sono soggetti in cantiere;
• Predisporre l’opportuna cartellonistica di sicurezza;
• Fissare riunioni periodiche tra lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa.
Il Datore di lavoro, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08, consulta preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il quale può ricevere chiarimenti sui contenuti del DUVRI e formulare proposte al riguardo. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato dal Datore di lavoro anche in occasione di modifiche significative da apportare al documento.
4. CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ
a) Premessa
Le attività di pulizia eseguite presso le strutture comunali, prevalentemente manuali per piccoli ambienti, in parte meccanizzate per superfici più estese della struttura, riguardano tutti gli ambienti lavorativi. Esse si occupano, oltre che della pulizia, anche della raccolta dei rifiuti solidi. Si tratta di rifiuti solidi "assimilati agli urbani", che provengono per lo più dagli uffici; sono esclusi i rifiuti speciali.
b) Tipologia dei diversi servizi espletati Pulizie in ambienti comuni e in uffici
Le operazioni principali non richiedono particolari specializzazioni e consistono per lo più in pulizie generali. Le più comuni sono:
1. pulizia dei pavimenti;
2. pulizia dei vetri;
3. pulizia dei servizi igienici;
4. operazioni di pulizia e di spolvero dei mobili e delle suppellettili;
5. ritiro dei rifiuti solidi;
c) Sostanze utilizzate
La maggior parte delle sostanze usate per la pulizia rientra tra quelle considerate pericolose. L'azione più comune che possono esercitare è quella irritante, da contatto o allergica, sulla pelle e/o sulle mucose o sugli occhi. Non devono essere reattive né tossiche e corrosive. Si raccomanda comunque l'uso dei guanti e grande attenzione nelle operazioni di travaso.
1. Disinfettanti (usati soprattutto negli ambienti sanitari);
2. Detergenti per pulizie generali;
3. Disincrostanti (si usano in particolare per i servizi igienici: la loro azione è forte e presentano un certo grado di pericolosità);
4. Cere (usate in particolare per i pavimenti: presentano un basso livello di pericolosità).
5. VALUTAZIONE DEI RISCHI
In linea di massima, per la figura professionale “addetto alle pulizie” si presentano rischi di ordine generale, legati ad operazioni di pulizia di ambienti generici e rischi specifici, di ordine fisico, chimico, biologico, collegati agli ambienti dove si svolgono le operazioni di pulizia:
Mansione | Attività svolta | Xxxxxx |
Addetti alle pulizie | Pulizie stanze e locali strutture | - Rischi per infortunio e relative soluzioni; - Rischi connessi con l'uso di sostanze chimiche e relative soluzioni; - Rischi da polveri e relative soluzioni; - Rischi per esposizione ad agenti infettivi e relative soluzioni; - Rischi da microclima e relative soluzioni; - Rischi per stress e relative soluzioni. |
5.1.1. Rischi per Infortunio
In questo settore si registra una frequenza notevole di infortuni, ma con danni di solito non particolarmente gravi, causati prevalentemente da disattenzione o inesperienza. I rischi per infortunio più frequenti sono:
• Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture...
Sono spesso causate da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono avvenire anche per pulizie da una certa altezza (per esempio per la lavatura dei vetri...);
• Folgorazioni elettriche ed incendio
Questi rischi sono legati alla meccanizzazione del settore, in ambienti spesso umidi per le operazioni di lavaggio
• Xxxxx, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni.
Spesso gli infortuni di questo genere sono collegati alla raccolta dei rifiuti solidi, per la presenza non vista di materiale tagliente.
• Caduta di pesi
Sono spesso collegate alle operazioni di spolvero per oggetti posti in posizione elevata ed in equilibrio precario.
• Movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie alla colonna vertebrale.
SOLUZIONI
Prioritaria è un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed usare correttamente gli strumenti ed i materiali di lavoro, nonché i DPI (dispositivi di protezione individuale). Solo un'azione del genere - rigorosa e puntuale - può evitare una sottovalutazione dei rischi e comportamenti non sicuri. Oltre a questo, le principali indicazioni preventive relative a questo genere di rischi sono:
• uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano impigliare facilmente;
• uso di scarpe chiuse e di pelle impermeabile o di gomma, non di stoffa;
• uso di cinture e imbracature di sicurezza per la pulizia dei vetri o di luoghi elevati. E' comunque preferibile, quando possibile, usare attrezzi manovrati da terra (impalcato e/o piattaforma anche a noleggio);
• uso dei DPI, in particolare dei guanti, per evitare tagli;
• uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed accurata manutenzione e dotate di dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti;
• uso di impianti "salvavita" e a "doppio isolamento";
• abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento;
• abitudine ad evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozziconi accesi di sigarette nel cestino dei rifiuti;
• uso di cartelli indicanti il rischio specifico;
• organizzazione del lavoro mirata alla riduzione dei rischi, che preveda cioè pause negli orari, rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti;
• Ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche.
NORMATIVA
• CEE 89/655, attrezzature da lavoro
• CEE 89/656, sui dispositivi di protezione individuale
• CEE 90/269, sulla movimentazione carichi
• CEE 90/679, sugli agenti biologici
• D.Lgs 81/08
• Norme UNI 7562 (cinture di sicurezza)
• L 23.10.60, n.1369, art.3 (appalti)
• L. 5.3.90, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)
• L.19.3.90, n.55, art.18 (Legge Antimafia Rognoni - La Torre)
• D.Lgs 493/96, con allegati I, II e IV (segnaletica)
5.1.2. Uso di sostanze chimiche
Gran parte dei prodotti di pulizia rientra tra le sostanze nocive. I rischi più frequenti riguardano l'apparato cutaneo. Le malattie della pelle più comuni sono:
• dermatiti irritative (bruciore, prurito, ragadi, macchie, eritemi). Sono spesso provocate da:
a. dal contatto con sostanze detergenti, che asportano lo strato superficiale protettivo idrolipidico indebolendo le difese naturali della pelle (come il sapone) o da sostanze che sono direttamente irritanti;
b. per immersione prolungata nell'acqua.
• dermatiti allergiche da contatto
Sono provocate prevalentemente dal contatto con:
a. metalli (nichel, cromo, cobalto);
b. additivi della gomma spesso contenuti in mezzi protettivi, come i guanti di gomma;
c. principi attivi o additivi contenuti nei detergenti, nei disinfettanti o nei profumi.
• Altri danni comuni sono:
a. infiammazioni e irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio (asma, rinite, congiuntivite...);
b. intossicazioni per ingestioni accidentali;
c. cefalea.
SOLUZIONI
Le principali indicazioni preventive in questo genere di rischi sono:
• un'azione - prioritaria - di informazione e addestramento per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed usare le sostanze chimiche ed i loro effetti a breve, medio e lungo termine;
• informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente;
• segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi; attenta lettura e rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette previste dalla apposita normativa;
• dotazione ed uso, con relativo addestramento, dei DPI (dispositivi di protezione individuale): per esempio guanti monouso o mascherine;
• effettuazione di visite mediche periodiche obbligatorie per gli addetti alla manipolazione ed all'uso di sostanze contenute nei prodotti di pulizia;
• prove allergometriche;
• lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto accidentale;
• buona aerazione degli ambienti di lavoro ed eventuale adeguamento con sistemi di aspirazione e/o aerazione;
• accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro;
• eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti nocivi in appositi contenitori;
• attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile;
• chiusura dei contenitori con tappi;
• attenzione ad evitare l'utilizzazione di bottiglie destinate di solito ad altri usi, specie se alimentari;
• rispetto del divieto di non fumare per evitare rischi d'incendio, essendo spesso i prodotti infiammabili.
NORMATIVA
• D.M. 3.12.85 e D.M. 28.1.92: regolano l'etichettatura delle sostanze pericolose.
• D.Lgs 493/96, art. 6.
• CEE 90/394 su agenti cancerogeni.
• CEE 78/319 su sostanze tossiche e nocive.
• CEE 89/656 (DPI).
• D.Lgs 81/08.
• DPR 915/82 (elenco sostanze tossiche e nocive).
5.1.3. Polveri
La provenienza può essere varia: dalle polveri sollevate nel corso delle operazioni di pulizia a quelle prodotte dalle lavorazioni industriali, a quelle prodotte da condizionatori difettosi o trascurati nella manutenzione. I danni più frequenti sono: infiammazioni o irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio: asma, rinite, congiuntivite in soggetti allergici.
SOLUZIONI
È prioritaria un'azione di informazione e formazione, per rendere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi con le polveri. Le principali indicazioni preventive, oltre la suddetta, sono:
• l'uso di aspirapolveri;
• l'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi;
• conoscenza delle componenti delle polveri prodotte dalle lavorazioni per evitarne i rischi;
• l'uso di DPI (dispositivi individuali di protezione), quando necessario, in particolare delle mascherine filtranti;
• accurata manutenzione degli impianti di condizionamento e ventilazione.
NORMATIVA
• CEE 89/655 e allegati I e II (attrezzature da lavoro)
• CEE 89/656 con allegati (DPI)
• CEE 90/679 con allegati (agenti biologici)
• D.Lgs 81/08
5.1.4. Esposizione ad agenti infettivi
Sono presenti soprattutto nell'ambito sanitario anche per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti speciali. Le infezioni più comuni sono l'epatite B e C, il tetano, la tubercolosi, l'AIDS.
SOLUZIONI
Questo genere di rischi è prevalente negli ambienti sanitari, ma si ritrova anche in ambienti diversi, come le mense e l'industria alimentare:
• Prioritaria è un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda per mettere i lavoratori in grado di conoscere i rischi connessi con gli agenti infettivi e di usare i DPI;
• Segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi biologici;
• Vaccinazione, in particolare contro l'epatite B ed il tetano;
• Contro l'epatite C e l'AIDS vanno evitati contatti con sangue e materiale infetto. Si devono usare pertanto guanti antinfortunistici e contenitori adatti per i rifiuti.
• Accortezza e massima attenzione nei confronti di oggetti taglienti ed appuntiti, come siringhe, provette, vetrini;
• Informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente;
• Effettuazione, quando è previsto, di visite mediche periodiche obbligatorie ai lavoratori che svolgono i generi di lavoro più esposti;
• Prove allergometriche;
• Eliminazione dei vestiti infettati in appositi contenitori.
NORMATIVA
• D.M. 3.12.85 e D.M. 28.1.92: regolano l'etichettatura delle sostanze pericolose.
• D.Lgs 493/96, art. 6
• CEE 90/679 con allegati (agenti biologici)
• CEE 78/319 su sostanze tossiche e nocive
• CEE 89/656 con allegati (DPI)
• D.Lgs 81/08
• DPR 915/82 (elenco rifiuti tossici e nocivi)
5.1.5. Microclima
I rischi di questo tipo si presentano quando le pulizie si fanno in orari in cui gli impianti di riscaldamento o condizionamento sono spenti, quando si passa continuamente da un ambiente caldo ad uno freddo e viceversa, oppure quando il tasso di umidità dell'aria è inferiore o superiore al 40 -60 %. I danni più comuni sono naturalmente le malattie dell'apparato respiratorio (faringiti, tonsilliti, riniti...), ma anche dolori muscolo - scheletrici.
SOLUZIONI
È prioritaria un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda, per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi col microclima. Le principali indicazioni preventive riguardano:
• l'uso di indumenti da lavoro adeguati alle condizioni climatiche;
• dotazione di sistemi di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento, con provvedimenti tecnici automatici che controllino il tasso di umidità dell'aria;
• effettuazione di verifiche periodiche e regolare manutenzione degli impianti, con particolare attenzione alla pulizia dei filtri;
• introduzione di una organizzazione del lavoro che limiti la durata di permanenza del lavoratore negli ambienti troppo caldi o troppo freddi;
• rispetto di alcuni parametri microclimatici:
- numero adeguato di ricambi d'aria
- temperatura interna invernale oscillante tra 18° - 20° C
- umidità relativa invernale compresa tra 40 - 60 %
- temperatura interna estiva inferiore all'esterna di non più 7 °C
- umidità relativa estiva compresa tra 40 - 50 %
- velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/sec.
NORMATIVA
• D.Lgs 81/08;
• DPR 242/96, art.16.
5.1.6. Stress
Spesso le pulizie si fanno in orari disagevoli, per non sovrapporsi alle lavorazioni che si svolgono negli ambienti da pulire. Le conseguenze negative possono riguardare sia la vita sociale di tali lavoratori, sia i rischi legati all'isolamento in caso di pericolo o di bisogno di aiuto. I danni più comuni sono l'insonnia e problemi all'apparato gastroenterico.
SOLUZIONI
Il Datore di lavoro deve intervenire opportunamente sull'organizzazione del lavoro, mirata alla riduzione dei rischi, con particolare attenzione alle rotazioni ed agli orari di lavoro.
NORMATIVA
CEE 89/391 (direttiva quadro).
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - CONSIDERAZIONI GENERALI
L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso X.Xxx., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. L’ obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.
All’interno delle pertinenze la Ditta Appaltatrice deve fare attenzione al rischio di investimento di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi e deve procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d’uomo. È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc. Sarà cura della Ditta Appaltatrice vigilare affinché i propri dipendenti evitino pericolosi comportamenti di guida di automezzi o l’uso improprio degli stessi, quali ad esempio l’eccessiva velocità, le mancate precedenze, la guida sotto l’azione dell’alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.. Sulle aree di pertinenza esterna agli edifici, l’eventuale carico/scarico di materiale e/o attrezzature oggetto del servizio dagli/sugli automezzi della Ditta Appaltatrice dovrà avvenire sempre in accordo con la Committente.
7.VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’appalto, il datore di lavoro dell’Amministrazione committente (o un suo dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’azienda appaltatrice, del “verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso. Il verbale, che verrà redatto a cura del servizio di prevenzione e protezione dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro dell’Amministrazione committente, dal responsabile della sede e dal datore di lavoro della azienda appaltatrice. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “verbali di coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del servizio di prevenzione e protezione dell’Amministrazione committente e sottoscritti da tutte le aziende appaltatrici di volta in volta interessate. Il
“verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “verbali di
coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente XXXXX, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del servizio di prevenzione e protezione.
INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
Il Datore di Xxxxxx, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell’azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.
Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
L’attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell’ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.
AZIENDE APPALTATRICI
I dipendenti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell’Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.
ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE AZIENDE APPALTATRICI
In caso di allarme:
• avvisare immediatamente il personale dell’Azienda descrivendo l’accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
• se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione. In caso di emergenza:
• interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;
• mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.). In caso di evacuazione:
• convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
• attendere in attesa del cessato allarme.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
L’azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A
seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d’uso.
AZIENDE APPALTATRICI
• Il personale dell’azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione;
• Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale;
DPI AGGIUNTIVI PER LA INTERFERENZA SPECIFICA
• Non si prevede l’utilizzo di DPI aggiuntivi rispetto a quelli già utilizzati dai lavoratori.
PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI COMPITI E PROCEDURE GENERALI
In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:
• Vigili del Fuoco;
• Pronto soccorso;
• Ospedale;
• Vigili Urbani;
• Carabinieri;
• Polizia.
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sottoelencata.
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI IN CASO D’INCENDIO
1. Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
2. Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.
3. Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.
4. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.
IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE
1. Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
2. Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
3. Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
REGOLE COMPORTAMENTALI
1. Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
2. Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
3. Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
4. Incoraggiare e rassicurare il paziente.
5. Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
6. Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
Qui di seguito vengono riportati i Xxxxxx, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI.
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’interferenza esaminata, per ognuno dei quali è
stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.
Descrizione del Pericolo | Probabilità | Magnitudo | Rischio | |
Elettrocuzione | Possibile | Grave | MEDIO | 3 |
Urti, colpi, impatti e compressioni | Probabile | Modesta | MEDIO | 3 |
Punture, tagli e abrasioni | Possibile | Modesta | BASSO | 2 |
Scivolamenti, cadute a livello | Possibile | Modesta | BASSO | 2 |
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati e riportati nello specifico capitolo, i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:
GENERALE
Al termine di ogni giorno lavorativo presso l’Amministrazione Committente, l’Azienda Appaltatrice deve provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano completamente pulite e sgomberate dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.
Al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze con le attività in atto negli edifici dell’Amministrazione Committente, la consegna delle attrezzature e del materiale in genere, presso la sede dell’Amministrazione Committente, deve avvenire previa accordo con l’Amministrazione stessa e previa comunicazione:
• del giorno e dell’orario previsti per la consegna;
• delle modalità di consegna;
• del nominativo del trasportatore al quale è affidato il trasporto delle macchine e del materiale di consumo.
L’Amministrazione committente provvederà a fornire:
• tutte le necessarie indicazioni al trasportatore delle macchine e del materiale di consumo al fine che le stesse possano essere depositate in luoghi che non comportino rischi per i lavoratori o per gli utenti e possibilità di danno per le attrezzature stesse;
• le necessarie indicazioni di possibili interferenze con altri appalti in xxxxx xxxxxx xx xxxx oggetto della fornitura del servizio.
ELETTROCUZIONE
• La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dall'Amministrazione committente in quanto la realizzazione degli impianti è eseguita a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
• I lavoratori dell'azienda esterna devono utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; essi devono utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte e non devono fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
• Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
• Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.
• L’impresa dovrà verificare che la potenza di assorbimento degli apparecchi sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.
• Prima dell'inizio dell'attività è necessario ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la relativa situazione degli impianti elettrici sui quali si andranno ad inserire le varie apparecchiature.
• La installazione delle macchine dovrà tenere in particolare considerazione la eventuale vetustà degli impianti, per evitare di interferire con sovraccarichi su una eventuale rete non idonea.
• In ogni caso, tutte le operazioni di attacco e stacco dovranno essere effettuate a linea scarica, ovvero in
totale assenza di corrente.
• La parte informatica non produrrà particolari effetti sul cablaggio di rete in quanto si tratta di allacci a prese di comune utilizzazione.
• Tutte le operazioni su impianti elettrici o parti in tensione devono essere effettuati seguendo la specifica PROCEDURA DI SICUREZZA denominata “PROCEDURA DI LOCKOUT / TAGOUT”.
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI
• Sia ai lavoratori dell'azienda appaltatrice, sia a quelli dell'Amministrazione committente, è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei lavoratori.
• In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto di materiali e delle attrezzature di lavoro, prima di transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un lavoratore.
• Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione delle macchine dovranno essere concordate con l'Amministrazione committente i luoghi di installazione delle stesse. L'amministrazione committente dovrà essere messa a conoscenza dell’entità del peso delle macchine e del loro ingombro al fine di concordare preventivamente i percorsi di transito per raggiungere il luogo di installazione, le modalità di trasporto, le caratteristiche di portata di scale, solai, camminamenti, ascensori, montacarichi, ecc. utilizzati per il trasporto.
• L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato, che dovrà certificare per iscritto l’idoneità statica della struttura.
• L’utilizzo di ogni genere di apparecchio di sollevamento, da parte dell’Azienda appaltatrice, deve essere preventivamente concordato con l’Amministrazione committente. In particolare, nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento, deve essere concordata la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transiti nessuna persona.
• Nell’utilizzo eventuale di ascensori/montacarichi degli edifici fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente ad ogni ascensore/montacarichi.
• In presenza di altri lavoratori o di utenti dell'Amministrazione committente fare attenzione al rischio di investimento degli stessi con i carichi trasportati, al rischio di urto, ribaltamento delle macchine ed a quant’altro possa essere motivo di danno.
• In relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto delle macchine ed in relazione ai possibili rischi connessi con il loro trasporto, l’Azienda Appaltatrice dovrà concordare con la committente le più opportune fasce orarie di effettuazione dell’installazione per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza.
• Nell’utilizzo di transpallet, carrelli manuali, attrezzature o macchinari di trasporto devono essere evitate manovre inadeguate che determinino pericoli per i lavoratori (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi.
• Sono vietate le movimentazioni di materiali in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni. In caso di necessità di movimentazione in tali aree occorrerà provvedere preventivamente all’allontanamento delle persone presenti.
• Le modalità di stoccaggio delle forniture devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne. L’Azienda appaltatrice dovrà sempre verificare la superficie di appoggio prima di iniziare le operazioni di stoccaggio.
SCIVOLAMENTI E CADUTE IN PIANO
• Sia il Committente, sia l'azienda appaltatrice devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate, umide, sporche o comunque a rischio di scivolamento.
• La segnalazione può essere effettuata mediante cartelli a cavalletto indicanti il pericolo, posizionati a
pavimento nelle zone “a monte ed a valle” dell’area interessata. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.
• I cavi elettrici devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo.
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI
• I lavoratori dovranno utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
• È vietato abbandonare gli utensili nei passaggi.
• Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o macchinari.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
Non si prevede l’utilizzo di DPI aggiuntivi rispetto a quelli già eventualmente utilizzati dai lavoratori nello svolgimento delle loro attività.
VALIDITA’ E REVISIONI
Il presente XXXXX costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell’appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d’Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell’Appalto.
PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
É necessario coordinare la propria attività con il Responsabile in merito al comportamento in caso di emergenza ed evacuazione. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale. L’impresa Appaltatrice, in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguirà gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie e da segnaletica di sicurezza esposte nei luoghi di lavoro;
- gli estintori, i naspi e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica e installati in numero e posizione adeguati;
- è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio, alle cui indicazioni il personale della ditta appaltatrice dovrà conformarsi, - partecipare in modo coordinato alle annuali due prove di evacuazione.
PRIMO SOCCORSO
È necessario coordinare la propria attività con il Responsabile in merito al comportamento in caso di emergenza legata al primo soccorso. Nel caso che l'incidente/infortunio sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni. Il personale dell’Impresa Appaltatrice, in possesso di idoneo addestramento e formazione, presterà tutta l’assistenza necessaria all’infortunato da lui valutata necessaria.
DICHIARAZIONI
L’Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l’informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE
In riferimento ai rischi sopra individuati, sono a carico della ditta appaltatrice i costi relativi alla sicurezza, riferibili all’attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, compresi gli indumenti di protezione e le attrezzature che saranno poste in essere per l’esecuzione dei lavori.
Il valore dei costi della sicurezza relativi al presente documento è stato preventivato in 600,00 € (seicento euro). All’interno di tali costi non sono compresi i costi per la sicurezza specifici dell’attività propria della ditta appaltatrice.
CONCLUSIONI
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):
• È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;
• È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.
La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dall'Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, opportunamente delegato dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. L’impresa appaltatrice, con la firma riportata in calce, dichiara:
• di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione all’attività della ditta committente;
• l’avvenuta cooperazione dell’attività di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto; tali azioni si sono realizzate mediante la compilazione di documentazione, incontri tra le ditte/imprese e la redazione del presente documento;
• che rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerente i rischi specifici propri dell’attività eseguita;
• che provvederà alla formazione, informazione ed eventuale addestramento circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e circa le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant’altro evidenziato e previsto dal presente documento.
Per ricevuta del presente documento e conferma ed accettazione di quanto in esso contenuto
I datori di lavoro (o loro delegati) delle ditte | |||
RUOLO | NOME DITTA | COGNOME E NOME | FIRMA |
Committente | Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE SARDEGNA | Gen. X. XXXXXXXXXX XXXXXXXX | |
Ditta Appaltatrice |
Data
VERBALE DI SOPRALLUOGO (allegato 1)
- In relazione all’incarico che l’impresa ha ricevuto dal Comando della Guardia di Finanza della Sardegna di svolgere il servizio di pulizia interna degli uffici, nelle rispettive qualità di:
- Comando della Guardia di Finanza della Sardegna;
- Coord. tecnico dell’Impresa appaltatrice;
DICHIARANO
1. di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi dove si dovranno svolgere le attività stabilite, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l’impresa appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08
di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi, per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:
Area di lavoro
Descrizione del rischio
Azione preventiva e/o di
comportamento
di non aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, pericoli e/o rischi, e/o possibili attività interferenziali in quanto: le manutenzioni vanno effettuate quando non c’è attività.
2. l’impresa appaltatrice è autorizzata all’utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della Guardia di Finanza della Sardegna: impianto elettrico e acqua corrente.
L’impresa appaltatrice dovrà rivolgersi al Comando della Guardia di Finanza della Sardegna ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività del Guardia di Finanza della Sardegna o di altra ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione. Sulla base dei rischi specifici individuati, l’impresa appaltatrice provvederà a:
• informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08);
• mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs.81/08);
• fornire ai lavoratori idonei DPI(art. 77 del D.Lgs. 81/08)
• produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici.
I datori di lavoro (o loro delegati) delle ditte | |||
RUOLO | NOME DITTA | COGNOME E NOME | FIRMA |
Committente | Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE SARDEGNA | Gen. X. XXXXXXXXXX XXXXXXXX | |
Ditta Appaltatrice |