CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
LAVORO
SET INFORMATIVO
TUTELA LEGALE
PROFILO RITIRO PATENTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:
• DIP - Documento informativo precontrattuale
• DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario
Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 250259C - Ed. 05/2020 - Agg. 07/2022
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Danni al patrimonio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Ritiro Patente
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da spese legali o da un provvedimento di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida.
Che cosa è assicurato?
COPERTURA LINEA PATENTE
Per i danni provocati al datore di lavoro o all’azienda come conseguenza mediata ed indiretta dell’applicazione della sanzione a soggetti operanti presso di essi per i quali la guida dei veicoli sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività a cui sono adibiti, la Società, nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, assicura:
Sezione Tutela Legale:
✓ la tutela legale occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi nelle ipotesi indicate nelle condizioni contrattuali;
Sezione Perdite Pecuniarie:
✓ il pregiudizio economico derivante al Contraente Datore di lavoro:
- dal pagamento del costo necessario per frequentare presso un’autoscuola un corso valido per recuperare i punti;
- dalle spese sostenute per l’esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti;
- in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso.
COPERTURA LINEA PATENTE + CQC
Per i danni provocati al datore di lavoro o all’azienda come conseguenza mediata ed indiretta dell’applicazione della sanzione a soggetti operanti presso di essi per i quali la guida dei veicoli sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività a cui sono adibiti, la Società, nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, assicura: Sezione Tutela Legale:
✓ la tutela legale occorrente all’Assicurato per la
difesa dei suoi interessi nelle ipotesi previste dalle condizioni contrattuali;
Sezione Perdite Pecuniarie:
✓ il pregiudizio economico derivante al Contraente Datore di lavoro:
- dal pagamento del costo necessario per frequentare presso un’autoscuola un corso valido per recuperare i punti della patente o della CQC;
- dalle spese sostenute per l’esame di revisione della patente e/o della CQC nel caso di perdita integrale dei punti;
- in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida
Che cosa non è assicurato?
le garanzie non sono valide:
per la Sezione Tutela Legale:
🗶 per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. La generazione di energia nucleare; o
b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
🗶 per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
🗶 per violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o all’omissione dell’obbligo di fermata e/o assistenza;
🗶 per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
🗶 per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
🗶 per violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza, salvo quanto previsto dall’art. 13.1;
🗶 per casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l’Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
🗶 per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
Mod. 250259D Ed. 05/2020
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Dove vale la copertura?
✓ Le garanzie operano in Europa e negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo, se in questi Paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario di competenza.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza.
Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, senza applicazione di oneri aggiuntivi.
E’ possibile pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Come posso disdire la polizza?
In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Ci sono limiti di copertura?
! All’interno della polizza è prevista, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti d’indennizzo.
🗶 per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
🗶 per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Nuovo Codice della Strada;
🗶 per adesione ad azioni di classe (class action);
sia per la Sezione Tutela Legale sia per la Sezione Perdite Pecuniarie:
🗶 per fatti dolosi delle persone assicurate;
🗶 per i casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato in modo difforme rispetto all’immatricolazione o alla destinazione e all’uso indicati sulla carta di circolazione;
🗶 per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
🗶 per le vertenze con la Società e/o ARAG;
🗶 per sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
e/o della CQC emesso nei confronti di dipendenti che operano presso di esso.
La somma assicurata è indicata in polizza.
Mod. 250259D Ed. 05/2020 2 di 2
Assicurazione Danni ai beni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Ritiro Patente
Ed. 05/2020 – Agg. 07/2022
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Società ammonta a 613,9 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 121,1 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 684,6 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 308,07 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 953,9 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 785,3 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 139,33%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Non previste |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non previste |
In aggiunta alle informazioni previste nel DIP, relativamente alle garanzie indennità giornaliera, non sono valide relativamente a: Inoltre, solo per le garanzie indennità giornaliera, le garanzie non sono valide relativamente a:
- accertata violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o all’omissione dell’obbligo di fermata e/o assistenza;
- casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
- casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l’Assicurato dimostra di non essere
Che cosa NON è assicurato?
Mod. 250259DA ed. 05/2020
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a conoscenza dell’omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- casi in cui il contraente non abbia dichiarato l’esistenza di provvedimenti di ritiro o sospensione della patente, comminati nei 5 (cinque) anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- contestazione della violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 15;
- violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportano la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Nuovo Codice della Strada;
- violazioni di qualsiasi natura, anche non connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportano la revoca della patente;
- casi in cui il Conducente sia lavoratore dipendente con contratto part time; se tale condizione si verifica successivamente alla stipula della polizza, l’indennità giornaliera non viene corrisposta.
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Di seguito la tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Operazioni di esecuzione forzata | fino a due casi per sinistro | ||
Rimborso corso autoscuola patente | € 1.000 per sinistro | ||
Rimborso zero punti patente | € 1.000 per sinistro | ||
Rimborso corso autoscuola CQC | € 3.000 per sinistro | ||
Rimborso zero punti CQC | € 3.000 per sinistro | ||
Tutela Legale | € 20.000 per sinistro (esteso ad €100.000 nelle ipotesi di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime) | ||
Garanzie Facoltative |
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Indennità giornaliera per sospensione e ritiro patente | 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati | ||
50% in caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall’Autorità di un paese diverso dall’Italia | |||
90 giorni in caso di ritiro/sospensione per eccesso di velocità oltre i 60 km/h | |||
Indennità giornaliera per sospensione e ritiro CQC | 90 giorni |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L’Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente. L’Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Per i sinistri del settore Tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia) autorizzata ai termini di legge. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Non previsti |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non previsto |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza?
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Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto, con preavviso di sessanta giorni, trascorso il quinquennio, ai sensi dell’art. 1899 c.c., primo comma, con effetto dalla fine della annualità nel cui corso ha luogo il recesso stesso |
Il prodotto è rivolto alle Aziende.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 22%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure |
direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Mod. 250259DA ed. 05/2020 4 di 4
LAVORO
TUTELA LEGALE
PROFILO RITIRO PATENTE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CGA
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Mod. 250259 - Ed. 05/2020 - Agg. 07/2022
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Tutela Legale Ritiro Patente
GLOSSARIO 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
Art. 1 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL’ASSICURATO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO 3
Art. 2 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 3
Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO 3
Art. 4 PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE - DISDETTA
E RECESSO IN CASO DI SINISTRO 3
Art. 5 ALTRE ASSICURAZIONI 3
Art. 6 ONERI FISCALI 3
Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 4
Art. 8 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 4
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 5
Art. 9 PREMESSA 5
Art. 10 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 5
Art. 11 AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI 5
Art. 12 COPERTURA LINEA PATENTE 6
Art. 13 COPERTURA LINEA PATENTE + CQC 8
Art. 14 ESCLUSIONI 10
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 12
Art. 15 XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 00
Art. 16 DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA 12
Art. 17 GESTIONE DEL SINISTRO 12
Art. 18 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE 13
Art. 19 RECUPERO DI SOMME 13
Art. 20 ESTENSIONE TERRITORIALE 13
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE 13
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO 14
Tutela Legale Ritiro Patente
GLOSSARIO
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GLOSSARIO
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
ASSICURATO (limitatamente alla sezione di Tutela Legale):
- nella formula “AD PERSONAM”: il conducente identificato in Polizza per i casi assicu- rativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo, purché la guida di tale veicolo sia consentita dalla categoria di patente indicata in Polizza;
OVVERO IN ALTERNATIVA
- nella formula “TARGA”: il Conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo la cui targa sia indicata in Polizza.
ASSICURAZIONE:
il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
CONDUCENTE:
la persona fisica:
- nella formula “TARGA”: autorizzata a guidare il veicolo identificato in Polizza;
- nella formula “AD PERSONAM”: la cui patente, indicata in Polizza, è protetta dall’Assi- curazione.
CONTRAENTE:
la persona giuridica che sottoscrive l’Assicurazione e paga il premio.
INDENNITA’ GIORNALIERA:
pagamento dovuto da ARAG al contraente per il pregiudizio economico che ha subìto come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in Polizza.
MASSIMALE:
la somma che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.
POLIZZA:
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’Assicurazione.
PREMIO:
il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
PROTEZIONE LEGALE:
l’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs.209/2005.
PROVVEDIMENTO DI INABILITAZIONE ALLA GUIDA ALL’ESTERO:
l’inabilitazione alla guida in un Paese dell’Unione Europea, in Svizzera, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito.
PROVVEDIMENTO DI RITIRO:
il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida.
RECESSO
lo scioglimento del vincolo contrattuale per volontà della parte che ne abbia diritto.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO:
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.
UNICO SINISTRO
L’evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
VEICOLO (limitatamente alla formula “Targa”)
Il mezzo identificato in Polizza dal numero di targa.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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Tutela Legale Ritiro Patente
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL’ASSICURATO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circo- | |
stanze che influiscono sulla valutazione del rischio all’atto della stipula della polizza o | |
durante il corso della stessa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto | |
alle prestazioni assicurative nonché la cessazione della copertura assicurativa, ai sensi | |
degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. | |
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società |
dell’aggravamento del rischio. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 2
EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicura- tiva è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data di scadenza prevista in polizza.
ART. 3
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche
se sia stato concesso il pagamento frazionato.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
ART. 4
PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE - DISDETTA E RECESSO IN CASO DI SINISTRO
del Codice Civile.
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per la durata iniziale, con il massimo di due anni, e così successivamente ai sensi dell’art. 1899
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si
rischio pagato e non goduto.
Al contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di
del recesso.
mandata AR con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto
finizione del sinistro, ciascuna parte può recedere dal contratto mediante lettera racco-
Dopo ogni denuncia di sinistro oppure fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla de-
applica il disposto del primo comma.
ART. 5
ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società o all’Agenzia | |
cui è assegnata la polizza l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per | |
le stesse garanzie. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso | |
a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del | |
Codice civile. |
ART. 6
ONERI FISCALI
Contraente.
Gli oneri fiscali, relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del
Tutela Legale Ritiro Patente
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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ART. 7
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
ART. 8
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
dal Contraente e dalla Società.
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
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Tutela Legale Ritiro Patente
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 9 PREMESSA
Nel rispetto della disciplina normativa vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
telefono centralino: 000.0000000
mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ XXXX.xx
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449
(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’ Assicurato
– Contraente la denominazione di tale società senza che ciò possa costituire morivo di risoluzione del contratto).
ART. 10
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, alle presenti condizioni e nei limiti del massimale convenuto ed indi- cato in Polizza (mod. 220454), la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla Polizza (mod. 220454), copre le seguenti spese:
- compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti di quota lite conclusi tra l’Assicurato e il legale;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
- spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese di giustizia.
Le spese legali sono coperte per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudi-
zio.
Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedi-
- di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
La Società non si assume il pagamento:
L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico anche gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro
menti penali.
ART. 11
AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI
veicolo sia consentita dalla categoria di patente indicata in polizza;
i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo, purché la guida di tale
- nella formula “AD PERSONAM”: in funzione del conducente identificato in Polizza per
vengono prestate:
Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie,
Tutela Legale Ritiro Patente
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
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- nella formula “TARGA”: in funzione del Conducente autorizzato per i casi assicurativi
OVVERO IN ALTERNATIVA
connessi alla circolazione del veicolo la cui targa sia indicata in Polizza. Sono assicurati:
- il proprietario;
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.
In caso di sostituzione del veicolo indicato in Polizza, per la continuazione della coper- tura assicurativa sul nuovo veicolo e per l’eventuale adeguamento del premio, il contra- ente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo.
In entrambi i casi, qualora insorgessero controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie verrebbero prestate unicamente a favore di un solo assicurato a scelta del Con- traente.
ART. 12
COPERTURA LINEA PATENTE
(TUTELA LEGALE + RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE + INDENNITÀ GIORNALIERA PER SOSPENSIONE E RITIRO PATENTE DI DIPENDENTI E COLLABORA- TORI)
12.1 SEZIONE DI TUTELA LEGALE
Vengono garantiti gli oneri previsti dall’art. 10 - Oggetto dell’assicurazione per i sinistri relativi a:
1. Delitti colposi o contravvenzioni
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per con- travvenzioni connessi ad incidente stradale, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione della querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
la garanzia opera con un limite di massimale di euro 100.000 per sinistro e
Nel caso di contestazione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime,
senza limite annuo.
La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1.5 g/l, la garanzia opera esclusivamente se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.
2. Opposizione a sanzioni amministrative
Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro e sospensione della patente di guida irrogate in seguito a violazione del codice della strada.
Nel caso di contestazione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di omissione dell’obbligo di fermata e/o assistenza e di violazione delle norme in materia di cronota- chigrafo e limitatore di velocità, la garanzia opera se con decisione passata in giudicato è accertato che la violazione non è stata commessa.
La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l, la garanzia opera se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.
3. Ricorso per irregolare variazione di punti
Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione nel caso di irregolare variazione di punti comunicata dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
4. Aragtel
Nelle materie previste dalla polizza, l’Assicurato può chiamare il numero verde gratuito
Numero Verde
800.508.008
per ricevere informazioni di carattere generale su:
• contratti e responsabilità extra contrattuale;
• leggi, regolamenti e normativa vigente;
• adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
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Tutela Legale Ritiro Patente
• informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
• modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.
Gli oneri e spese oggetto della Sezione Tutela Legale sono rimborsati entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila) per sinistro, senza limite annuo.
12.2 SEZIONE DI PERDITE PECUNIARIE
La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute,
come previste nell’Indennità richiamate in Polizza, a seguito di violazioni del Nuovo Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.
RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE
1. Rimborso corso autoscuola
La garanzia opera con un limite di massimale di euro 1.000 (mille) per sinistro e senza
Sono rimborsate le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupe- ro dei punti della patente sottratti al Conducente.
limite annuo.
2. Rimborso zero punti
La garanzia opera con un limite di massimale di euro 1.000 (mille) per sinistro e senza
Sono rimborsate le spese sostenute per l’esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte del Conducente, se dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.
limite annuo.
INDENNITA’ GIORNALIERA DIPENDENTI E COLLABORATORI
Pagamento al Contraente datore di lavoro dell’importo convenuto per il pregiudizio eco- nomico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di Conducenti/soggetti che operano presso di esso, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività a cui tali soggetti sono adibiti.
La garanzia opera per la durata del provvedimento di sospensione o ritiro della patente oppure per il periodo inferiore nel caso di restituzione anticipata del documento e, comun- que, nel limite del numero massimo di giorni e dell’importo massimo del rimborso indicati in polizza (mod. 220454).
positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.
l’indennità giornaliera è corrisposta se l’impugnazione ha esito
Nel caso di contestazione della violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità,
Con la denuncia l’Assicurato-Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all’attività svolta. Se tale dichiarazione non viene fornita o se, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, viene meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività
sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).
la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti
della patente nel limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con
ta, nel caso di sinistro la Società paga l’indennità giornaliera per la sospensione o il ritiro
Se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della polizza sottoscrit-
svolta, la garanzia non opera e l’indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.
periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
tri orari rispetto al limite di legge stabilito nella circostanza la garanzia opera fino ad un
Nel caso di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità di oltre 60 chilome-
Criteri di calcolo e di indennizzo
Gli oneri e spese oggetto della garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro patente sono corrisposti entro il limite scelto dall’Assicurato indicato in Polizza per sinistro, senza limite annuo.
L’importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro | |
Patente viene ridotto del 30% (trenta) in caso di violazioni al Nuovo Codice della Strada | |
commesse da Neopatentati. | |
Si considerano Xxxxxxxxxxxx, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida | |
di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento della stessa | |
patente. |
Tutela Legale Ritiro Patente
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
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L’importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente viene ridotto del 50% (cinquanta) nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall’Autorità di un paese diverso dall’Italia.
ART. 13
COPERTURA LINEA PATENTE + CQC
(TUTELA LEGALE + RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE + RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE CQC + INDENNITÀ GIORNALIERA PER SOSPEN- SIONE E RITIRO PATENTE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI + INDENNITÀ GIORNA- LIERA CQC DI DIPENDENTI E COLLABORATORI)
13.1 SEZIONE DI TUTELA LEGALE
Vengono garantiti gli oneri previsti dall’art. 10 - Oggetto dell’assicurazione per i sinistri relativi a:
1. Delitti colposi o contravvenzioni
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per con- travvenzioni connessi ad incidente stradale, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione della querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
la garanzia opera con un limite di massimale di euro 100.000 per sinistro e
Nel caso di contestazione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime,
senza limite annuo.
La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1.5 g/l, la garanzia opera esclusivamente se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.
2. Opposizione a sanzioni amministrative
Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro e sospensione della patente di guida irrogate in seguito a violazione del codice della strada.
Nel caso di contestazione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di omissione dell’obbligo di fermata e/o assistenza e di violazione delle norme in materia di cronota- chigrafo e limitatore di velocità, la garanzia opera se con decisione passata in giudicato è accertato che la violazione non è stata commessa.
La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l, la garanzia opera se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.
3. Ricorso per irregolare variazione di punti
Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione nel caso di irregolare variazione di punti comunicata dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
4. Aragtel
Nelle materie previste dalla polizza, l’Assicurato può chiamare il numero verde gratuito
Numero Verde
800.508.008
per ricevere informazioni di carattere generale su:
• contratti e responsabilità extra contrattuale;
• leggi, regolamenti e normativa vigente;
• adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
• informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
• modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.
Gli oneri e spese oggetto della Sezione Tutela Legale sono rimborsati entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila) per sinistro, senza limite annuo.
13.2 SEZIONE DI PERDITE PECUNIARIE
La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute, come previste nell’Indennità richiamate in Polizza, a seguito di violazioni del Nuovo Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
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RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE
1. Rimborso corso autoscuola
La garanzia opera con un limite di massimale di euro 1.000 (mille) per sinistro e senza
Sono rimborsate le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupe- ro dei punti della patente sottratti al Conducente.
limite annuo.
2. Rimborso zero punti
La garanzia opera con un limite di massimale di euro 1.000 (mille) per sinistro e senza
Sono rimborsate le spese sostenute per l’esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte del Conducente, se dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.
limite annuo.
RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI CQC
1. Rimborso corso autoscuola
La garanzia opera con un limite di massimale di euro 3.000 (tremila) per sinistro e senza
Sono rimborsate le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recu- pero dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abili- tazione Professionale sottratti al Conducente.
limite annuo.
2. Rimborso zero punti
La garanzia opera con un limite di massimale di euro 3.000 (tremila) per sinistro e senza
Sono coperte le spese sostenute per l’esame di revisione della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale nel caso di perdita integrale dei punti da parte del Conducente, se dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.
limite annuo.
INDENNITA’ GIORNALIERA DIPENDENTI E COLLABORATORI
Pagamento al Contraente datore di lavoro dell’importo convenuto per il pregiudizio eco- nomico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di Conducenti/soggetti che operano presso di esso, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività a cui tali soggetti sono adibiti.
in polizza (mod. 220454).
que, nel limite del numero massimo di giorni e dell’importo massimo del rimborso indicati
oppure per il periodo inferiore nel caso di restituzione anticipata del documento e, comun-
di sospensione o ritiro della patente
La garanzia opera per la durata del provvedimento
sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).
la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti
della patente nel limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con
ta, nel caso di sinistro la Società paga l’indennità giornaliera per la sospensione o il ritiro
Se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della polizza sottoscrit-
svolta, la garanzia non opera e l’indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.
di mansioni del soggetto, viene meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività
all’attività svolta. Se tale dichiarazione non viene fornita o se, a seguito di un cambiamento
provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali
Con la denuncia l’Assicurato-Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del
positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.
l’indennità giornaliera è corrisposta se l’impugnazione ha esito
Nel caso di contestazione della violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità,
massimo di 90 (novanta) giorni.
orari rispetto al limite di legge stabilito nella circostanza la garanzia opera fino ad un periodo
Nel caso di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità di oltre 60 chilometri
Criteri di calcolo e di indennizzo
Gli oneri e spese oggetto della garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro
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COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
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patente sono corrisposti entro il limite scelto dall’Assicurato indicato in Polizza per sinistro senza limite annuo.
L’importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente viene ridotto del 30% (trenta) in caso di violazioni al Nuovo Codice della Strada commesse da Neopatentati.
Si considerano Xxxxxxxxxxxx, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento della stessa patente.
L’importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente viene ridotto del 50% (cinquanta) nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall’Autorità di un paese diverso dall’Italia.
INDENNITA’ GIORNALIERA CQC DIPENDENTI E COLLABORATORI
Sono coperte le spese sostenute dal Contraente datore di lavoro per il pregiudizio econo- mico subìto in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale da parte dei Conducenti soggetti che operano presso lo stesso datore di lavoro, se si tratta di addetti al trasporto professionale di persone o di cose e se la guida del veicolo è funzionale all’espletamento delle mansioni a cui tali soggetti sono adibiti.
di 90 (novanta) giorni.
La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l’anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio e, comunque, fino ad un periodo massimo
positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.
Nel caso di contestazione della violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l’indennità giornaliera è corrisposta se l’impugnazione ha esito
Con la denuncia, l’Assicurato-Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all’attività svolta. Se tale dichiarazione non viene fornita o se, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, viene meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l’Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.
Criteri di calcolo e limiti di indennizzo
Se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, nel caso di sinistro la Società paga l’indennità giornaliera per la perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Pro- fessionale nel limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).
Con la sottoscrizione della polizza il contraente/datore di lavoro dichiara che tra i rischi assicurati non sono presenti lavoratori dipendenti con contratto part time; se tale ultima condizione si verifica successivamente alla stipula della polizza, l’indennità giornaliera non viene corrisposta. Gli oneri e spese oggetto della garanzia Indennità giornaliera per So- spensione e Ritiro patente sono corrisposti entro il limite scelto dall’Assicurato indicato in Polizza per sinistro, senza limite annuo.
ART. 14 ESCLUSIONI
cedono.
III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che pre-
b. La produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
o
a. La generazione di energia nucleare;
cui sopra) utilizzati per:
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di
dell’impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature
radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze
dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni
sione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, derivanti da esplo-
b) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici,
a) fatti dolosi delle persone assicurate;
Per la Sezione Tutela Legale, le garanzie non sono valide relativamente a:
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
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Tutela Legale Ritiro Patente
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura
causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendente- mente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra
n) adesione ad azioni di classe (class action).
m) vertenze con la Società;
di cui al titolo IV del Nuovo Codice della Strada;
dalla circolazione dei veicoli che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente,
l) violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti
portino la revoca della patente;
k) violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che com-
espressamente previsti;
j) rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi
i) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
rativi da parte di terzi obbligati;
cui l’Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione degli oneri assicu-
h) casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in
carta di circolazione;
in modo difforme rispetto all’immatricolazione o alla destinazione e all’uso indicati sulla
g) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato
previsto dall’art. 13.1;
f) violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza, salvo quanto
velocità;
e) accertata violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della
d) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
ze stupefacenti o all’omissione dell’obbligo di fermata e/o assistenza;
c) accertata violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di sostan-
sequenza al danno;
d) vertenze con la Società.
c) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
carta di circolazione;
in modo difforme rispetto all’immatricolazione o alla destinazione e all’uso indicati sulla
b) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato
a) fatti dolosi delle persone assicurate;
Per la Sezione Perdite Pecuniarie, le garanzie non sono valide relativamente a:
viene corrisposta.
dizione si verifica successivamente alla stipula della polizza, l’indennità giornaliera non
l) casi in cui il Conducente sia lavoratore dipendente con contratto part time; se tale con-
dei veicoli, che comportano la revoca della patente;
k) violazioni di qualsiasi natura, anche non connesse ad eventi derivanti dalla circolazione
di cui al titolo IV del Nuovo Codice della Strada;
dalla circolazione dei veicoli, che comportano la sospensione e/o il ritiro della patente,
j) violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti
re della velocità, salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 15;
i) contestazione della violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitato-
della polizza;
spensione della patente, comminati nei 5 (cinque) anni precedenti alla sottoscrizione
h) casi in cui il contraente non abbia dichiarato l’esistenza di provvedimenti di ritiro o so-
rativi da parte di terzi obbligati;
cui l’Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione degli oneri assicu-
g) casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in
sotto l’influenza dell’alcool;
f) casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida
ze stupefacenti o all’omissione dell’obbligo di fermata e/o assistenza;
e) accertata violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di sostan-
Inoltre, solo per le garanzie indennità giornaliera, le garanzie non sono valide relativamente a:
In ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbli- | |
gata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa | |
esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle | |
risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno | |
Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la | |
repressione del terrorismo internazionale. |
Tutela Legale Ritiro Patente
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 15
INSORGENZA DEL SINISTRO
Il sinistro si intende verificato nel momento in cui risulta commessa la violazione di legge contestata all’Assicurato.
Nel caso di Xxxxxxxx Autoscuola Patente e Rimborso Autoscuola CQC per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui avviene la violazione al Nuovo Codice della Strada in conseguenza della quale viene comminata la decurtazione dei punti.
In presenza di più violazioni della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica la prima violazione contestata.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesi- mo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e conside- rati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso. Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico mas- simale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipula- zione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
ART. 16
DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA
caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.
L’Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni
data di scadenza della polizza più recente.
La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza pre- cedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla
di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
L’Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza
In mancanza la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
ART. 17
GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudi- ziale della vertenza su richiesta dell’Assicurato (ad es. provvederà alla redazione e presen- tazione del ricorso al Prefetto).
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di succes- so. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 18 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 18 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale.
La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile che penale, se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
In ogni caso, la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaura- zione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il perito devono essere preventivamente confermate da ARAG.
La Società o ARAG non è responsabile dell’operato dei Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assi- curato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
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Tutela Legale Ritiro Patente
parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del
Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di sce- gliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interesse con ARAG.
La Società e/o ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda la Sezione di Perdite Pecuniarie l’Assicurato deve produrre copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell’avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.
ARAG ricevuta la denuncia del sinistro e verificata l’operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenu- te dall’Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.
ART. 18
LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE
L’Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’albo degli Avvocati dell’ufficio giudiziario competen- te per la vertenza oppure del luogo di residenza dell’Assicurato o sede legale.
In quest’ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo dell’avvocato domiciliatario. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società o ARAG non è responsabile dell’operato degli Avvocati.
ART. 19
RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recu- perate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART. 20
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie operano in Europa e negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario di competenza.
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie operano nei paesi di seguito indicati se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente.
GARANZIA | DOVE |
Ritiro patente | Europa Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterra- neo |
Tutela Legale Ritiro Patente
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TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHI- GIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Operazioni di esecuzione forzata | fino a due casi per sinistro | ||
Rimborso corso autoscuola patente | euro 1.000 per sinistro | ||
Rimborso zero punti patente | euro 1.000 per sinistro | ||
Rimborso corso autoscuola CQC | euro 3.000 per sinistro | ||
Rimborso zero punti CQC | euro 3.000 per sinistro | ||
Tutela Legale | euro 20.000 per sinistro (esteso ad euro 100.000 nelle ipotesi di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime) | ||
Garanzie Facoltative | |||
Indennità giornaliera per sospensione e ritiro patente | 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati | ||
50% in caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall’Autorità di un paese diverso dall’Italia | |||
90 giorni in caso di ritiro/sospensione per eccesso di velocità oltre i 60 km/h | |||
Indennità giornaliera per sospensione e ritiro CQC | 90 giorni |
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