CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2026 PER LA FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI DEL NOLEGGIO DI GRUPPI FRIGORIFERI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ALMA MATER STUDIORUM DAL 01.06.2020 AL 30.09.2020
Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Direttore di Esecuzione
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART. 2 – LUOGHI DI ESECUZIONE 3
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 3
ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 3
ART. 5 – EROGAZIONE DELLA FORNITURA 3
ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 5
ART. 7.1 – RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5
ART. 8 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 5
ART. 9 - ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE 6
ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 7
ART. 11 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 7
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO 8
ART. 15 - OBBLIGHI DEL FORNITORE 8
ART. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 9
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto il noleggio di gruppi frigoriferi a servizio degli impianti di climatizzazione degli immobili di proprietà dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di “Xxxxxxx Xxxxx” Xxx Xxxxxxx 00 – Bologna, Veterinaria Xxx Xxxxxx xx Xxxxx 00 - Xxxxxx Xxxxxx, Via San Xxxxxxx per la torre libraria e San Xxxxxxxx in Monte, per il periodo dal 01/06/2020 al 30/09/2020, in quanto le attività di sostituzione degli impianti in capo ad AUTC, non è ancora stata espletata, (ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016), al fine di garantire la climatizzazione estiva degli spazi negli immobili suddetti. Il servizio, come specificato nei paragrafi che seguiranno è articolato in:
a) Noleggio dei gruppi frigoriferi;
b) Servizio di manutenzione in garanzia
L’affidatario si impegna ad effettuare i servizi sopra indicati con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previsti del presente Capitolato.
ART. 2 – LUOGHI DI ESECUZIONE
La fornitura del noleggio dei gruppi frigoriferi a servizio degli impianti di climatizzazione saranno svolti nei seguenti fabbricati, “Xxxxxxx Xxxxx” Xxx Xxxxxxx 00 – Bologna, Veterinaria Xxx Xxxxxx xx Xxxxx 00 - Xxxxxx Xxxxxx, Via San Xxxxxxx per la torre libraria e San Xxxxxxxx in Monte.
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata dal 01/06/2020 al 30/09/2020.
Relativamente ai gruppi frigo per la sede di Ozzano dell’Xxxxxx l’amministrazione potrà, con preavviso di almeno 15 giorni restituire prima dei suddetti termini i beni, in quanto saranno attivati i gruppi frigo previsti dal progetto di AUTC; all’Appaltatore sarà corrisposto il canone per i mesi di noleggio derivante dall’offerta per i gruppi frigo in oggetto diviso i quattro mesi di servizio moltiplicato per i mesi di noleggio effettivo, ed inoltre l’importo sarà maggiorato di un 10 per cento relativo al mancato introito del canone complessivo.
La consegna e l’installazione di tutte le apparecchiature dovrà essere terminata entro il 20/05/2020.
ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell’appalto è pari a € 117.893,10 (centodiciasettemilaottocentonovantratre/10) oltre I.V.A.
ART. 5 – EROGAZIONE DELLA FORNITURA
La ditta dovrà eseguire la fornitura oggetto del presente capitolato nel rispetto delle caratteristiche tecniche di seguito riportate, che contengono quindi tutti gli elementi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente nell'offerta presentata:
NOLEGGIO GRUPPI FRIGO Xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxxx (XX) |
N. 1 REFRIGARATORE D'ACQUA, completi di scambiatore a fascio tubiero, completa di pompa idraulica, serbatoio inerziale, controllo condensazione, n. 4 compressori scroll - Resa frigorifera kW 350, Potenza assorbita kW 108,7 + 12 kW (ventilatori) + 11 kW (pompa idraulica) - 1 coppia raccordi flessibili in gomma da 4" da 10 m completi di attacchi rapidi Xxxxx - n. 1 set di flange con attacchi rapidi 4 "DN 100 Pn 16 - Durata del noleggio 18 settimane consegna 30/05/2020, ritiro 01/10/2020 |
NOLEGGIO GRUPPI FRIGO Xxx Xxxxxx xx Xxxxx 00 - Xxxxxx Xxxxxx (XX) |
N. 2 REFRIGARATORI D'ACQUA, completi di scambiatore a fascio tubiero, controllo condensazione, n. 2 compressori vite (racchiusi in box afonico), n. 4 gradini di parzializzazione - Resa frigorifera kW 589/cad. macchina, Potenza assorbita kW 173 + 16 kW (ventilatori) + 15 kW (pompa idraulica/cad. macchina - 1 coppia raccordi flessibili in gomma da 4" da 10 m completi di attacchi rapidi Xxxxx/cad. macchina - n. 1 set di flange con attacchi rapidi 4 "DN 100 Pn 16/cad macchina - Durata del noleggio 18 settimane consegna 30/05/2020, ritiro 01/10/2020 |
NOLEGGIO GRUPPI FRIGO Xxx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx - Xxxxxxx (XX) |
N. 1 REFRIGARATORE D'ACQUA, completi di scambiatore a a fascio tubiero, silenziato con materiale ecocompatibile inferiore a 70 dba, completo di pompa idraulica, serbatoio inerziale, controllo condensazione, n. 4 compressori scroll - Resa frigorifera kW 390, Potenza assorbita kW 130 - 1 coppia raccordi flessibili in gomma da 4" da 10 m completi di attacchi rapidi Xxxxx - n. 1 set di flange con attacchi rapidi 4 "DN 100 Pn 16 - Durata del noleggio 18 settimane consegna 30/05/2020, ritiro 01/10/2020 |
NOLEGGIO GRUPPI FRIGO Xxx Xxx Xxxxxxx - Xxxxxxx (XX) |
N. 1 REFRIGARATORE D'ACQUA, completo di pompa idraulica, serbatoio inerziale, controllo condensazione, n. 2 compressori scroll - Resa frigorifera kW 190, Potenza assorbita kW 64 - 1 coppia raccordi flessibili in gomma da 4" da 10 m completi di attacchi rapidi Xxxxx - n. 1 set di flange con attacchi rapidi 4 "DN 100 Pn 16 - Durata del noleggio 18 settimane consegna 30/05/2020, ritiro 01/10/2020 |
I termini di consegna ed installazione delle apparecchiature nonché di esecuzione dei servizi connessi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile.
La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire a cura, a rischio e a spese dell’Impresa, direttamente nelle aree sopra individuate e dovrà comprendere l'installazione nonché la messa in esercizio.
Ogni singola apparecchiatura deve essere consegnata unitamente alle copie della manualistica tecnica d'uso. L'Ente procederà, in contraddittorio con l’Impresa, ad eseguire sulle apparecchiature consegnate apposito test di funzionalità, entro 3 giorni di calendario dalla data di consegna e di installazione delle medesime.
L’Impresa è tenuto a prestare all'Ente, a proprio cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione dell'Ente quanto eventualmente occorrente a tali operazioni.
In caso di non funzionamento dell'apparecchiatura, l’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese, entro il termine che verrà di volta in volta stabilito dall'Ente, all'eliminazione dei difetti riscontrati.
Dopo la comunicazione, da parte dell’Impresa, dell'avvenuta eliminazione dei difetti, l'Ente procederà ad eseguire, con le medesime modalità, il test di funzionalità.
In caso di ulteriore esito negativo, l'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto e di far eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno all’Impresa e fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
Per verificare la funzionalità delle apparecchiature consegnate e installate si dovrà all'accensione ed alla verifica del funzionamento.
A fronte di tale operazione, sarà redatto un apposito verbale, sottoscritto dall'Ente e dall’Impresa. L'eventuale esito negativo del test di funzionalità eseguito darà luogo all'applicazione delle penali previste.
Sono a carico dell’Impresa tutti i rischi derivanti da perdite e/o danni alle apparecchiature o ai singoli componenti causati dal trasporto degli stessi fino all’area di installazione.
ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Il servizio si intende attivo per tutta la durata del noleggio. Il servizio di garanzia, da svolgersi entro 4 ore dalla chiamata tramite personale qualificato, avrà lo scopo di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature, nel caso di guasti o malfunzionamento, e il ripristino dei medesimi in condizioni di efficienza.
L'eventuale sostituzione di parti di ricambio, di dispositivi accessori, deve essere effettuata con parti/dispositivi/prodotti originali.
Gli interventi dovranno essere erogati nel rispetto dei livelli di servizio illustrati di seguito.
Nel caso in cui non sia possibile ripristinare la piena operatività delle apparecchiature, entro i termini previsti, dovrà essere garantita, a cura e spese dell’Impresa, la disinstallazione, l'imballaggio, il ritiro ed il trasporto delle apparecchiature in questione per la riparazione. In tal caso, dovrà essere assicurata, a cura e spese dell’Impresa stessa, la sostituzione temporanea di quanto disinstallato con apparecchiature con le medesime caratteristiche originariamente presenti in quelle sostituite.
ART. 7 – PERSONALE
Per l’erogazione dei servizi previsti al presente Capitolato il Fornitore dovrà dotarsi di un adeguato numero di risorse.
Il personale addetto al servizio deve essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, esposto in modo visibile, dotato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro. Durante lo svolgimento del servizio il personale deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle attività da svolgere e deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire in ogni occasione con diligenza professionale.
ART. 7.1 – RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prima dell'inizio dello svolgimento della fornitura, la ditta deve indicare alla Stazione Appaltante il nominativo e i recapiti di un Responsabile della fornitura, di comprovata esperienza e formazione, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell’Impresa stessa. Il RUP/Referente Tecnico di ASB si rivolgeranno direttamente al Responsabile per quanto concerne l’invio di tutta la documentazione inerente lo svolgimento della fornitura, e per ogni questione rilevante che dovesse emergere durante le fasi di espletamento della fornitura.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile della fornitura e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Fornitore.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile della fornitura, sarà considerato dal RUP dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa.
In caso di impedimento del Responsabile della fornitura, l’Impresa dovrà darne tempestivamente notizia al RUP, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
ART. 8 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
L’Impresa è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ente del buon andamento delle stesse, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
L'attività dell’Impresa non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro dell'Ente al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'Ente medesima.
L’Impresa deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio. L’Impresa garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
L’Impresa si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, o di persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose dell'Ente o di terzi comunque presenti.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo l'Ente, fatta salva l'applicazione delle penali e/o l'eventuale risoluzione del Contratto, ha diritto a richiedere all’Impresa il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
Il corrispettivo risultante all'atto dell'aggiudicazione si intende accettato dall'Aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile in modo assoluto.
L'Impresa non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.
L’eventuale assicurazione dell’attrezzatura sarà a carico dell’Aggiudicatario. In ogni caso l’Ente non risponderà in alcun modo di eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore.
ART. 9 - ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione sul valore dell’importo contrattuale, pari al 20% (per cento), da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
b) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo dovuto all’ultimazione del servizio.
L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei servizi non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione
ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Fatta salva la richiesta di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale di cui all’art. 35 comma 18 del codice degli appalti, come disciplinato al punto 16 del disciplinare di gara, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato alla ditta appaltatrice in unica soluzione al termine del servizio del noleggio. L’importo della fattura sarà determinato dall’importo contrattuale decurtato dell’importo dell’anticipazione.
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 e intestate a: Alma Mater Studiorum Università di Bologna –
Via Zamboni 33 – 00000 Xxxxxxx – P.IVA 01131710376 – C.F. 80007010376;
la fattura dovrà obbligatoriamente riportare:
il numero di contratto MEPA il numero di CIG
la seguente indicazione «“scissione di pagamento”ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DM 23 Gennaio 2015». Codice IPA: UVZNM2
PAGAMENTO: il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato esigibile a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell’Appaltatore accertata d’ufficio dall’Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di pagamento superiore a
5.000 € sarà condotto l’accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta “verifica Equitalia”).
Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. 231/2011, modificato dalla Legge 192/2012.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati alla Ditta a mezzo pec, raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 15.
La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, attestante l’avvenuto adempimento da parte della Ditta
ART. 11 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle apparecchiature e/o delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Ente ha il diritto di respingere la prestazione e di intimare, con PEC, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 7 giorni entro il quale l'Aggiudicatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.
Nel caso di inadempienze gravi o al verificarsi della seconda contestazione effettuata dall'Ente ai sensi del comma precedente, l'Ente ha la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi il noleggio delle attrezzature in danno dell'Aggiudicatario e l'applicazione delle penali già comminate.
In ogni caso, l'Ente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Aggiudicatario dei maggiori danni subiti dall'Ente.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
E' assolutamente vietato all'Aggiudicatario di cedere, senza l'espresso preventivo consenso scritto dell'Ente, il contratto di fornitura, sia direttamente sia indirettamente, mediante trasferimento, conferimento o affitto d'azienda o cessione dell'usufrutto dell'azienda, sotto pena di immediata risoluzione del medesimo e del risarcimento dei danni. E’ vietato altresì cedere il credito.
Fusione, incorporazione, scissione, sono casi di successione a titolo universale tra persone giuridiche: in questi casi la nuova o le nuove società subentrano nella titolarità di tutti i rapporti in essere in capo alla società od alle società preesistenti.
ART. 13 - ACCORDO BONARIO
Nel caso di disputa o disaccordo tra l'Ente e l'Aggiudicatario, con riferimento all'interpretazione di una qualsiasi clausola del Contratto che verrà stipulato o ai rispettivi adempimenti, e comunque ogni volta in cui una delle parti ne faccia richiesta con congruo preavviso, ciascuna parte nominerà un rappresentante incaricato di incontrarsi con la controparte per risolvere la controversia.
I rappresentanti si incontreranno con la frequenza che le parti riterranno necessaria per raccogliere e scambiarsi tutte le informazioni relative al problema in discussione ritenute utili dalle parti per favorire il raggiungimento di una soluzione.
ART. 14 - IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario e al versamento all’Erario provvede l’Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica. Al momento della visualizzazione dell’offerta e al generarsi del relativo documento di stipula, verrà comunicato l’importo da versare. L’affidatario provvederà al versamento della somma corrispondente sul conto corrente di Unibo, presso: Istituto Cassiere: UNICREDIT SPA Agenzia n. 7 – Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00/X – 00000 Xxxxxxx “ASB”; IBAN:XX00X0000000000000000000000 cod. bic/Swift: XXXXXXX0XX0. Non appena effettuato il versamento, l’affidatario si impegna ad inviare a questi Uffici ricevuta dell’avvenuto versamento del bonifico. Solo al ricevimento della stessa l’Università procederà alla stipula firmata digitalmente del documento di stipula generato dal sistema MEPA.
ART. 15 - OBBLIGHI DEL FORNITORE
La Ditta si impegna a rispettare:
• gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx- di-appalto-e-vendita;
• gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziali di cui all’art.3, comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010;
• quanto previsto nel Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 e dal Codice Etico e di comportamento, approvati dall’Università di Bologna;
ART. 16 - PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei gruppi frigo, l’Università potrà applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- per ogni giorno solare di ritardo per la manutenzione in garanzia rispetto alla data concordata con il Referente dell’Università, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l’attrezzatura non risultasse funzionante, l’Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.
ART. 17- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in modo esclusivo è quella del foro di Bologna.
ART. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx – Responsabile dell’Ufficio del Responsabile Ufficio gestione contratti e interventi.