CCNL SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI - FEDERPOL: STABILITE ALCUNE MODIFICHE CONTRATTUALI
XXXX 0000-0000
SETTORE
Direttore responsabile Xxxxxxxx Xxxx
INFORMATIVA N. 634 – 24 NOVEMBRE 2020
XXXXXXX E ACCORDI CONTRATTUALI
AMMINISTRAZIONE PERSONALE
CCNL SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI - FEDERPOL: STABILITE ALCUNE MODIFICHE CONTRATTUALI
RIFERIMENTI
• Accordo modificativo dell’11 novembre 2020
IN SINTESI
Con riferimento al CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, relativamente al quale si ricorda la coesistenza fino al 31 dicembre 2020 tra il CCNL 19 febbraio 2020 (sottoscritto da FEDERPOL con l’assistenza di SISTEMA IMPRESA e con FESICA CONFSAL e CONFSAL) con il previgente CCNL 15 dicembre 2017 (cfr. Aggiornamenti AP nn. 82/2018, 173/2020, 205/2020), le Parti hanno concordato delle modifiche ad alcuni istituti contrattuali.
Nello specifico, in data 11 novembre 2020, tra FEDERPOL e FESICA - CONFSAL, è stato sottoscritto un Accordo modificativo del CCNL in materia di:
− classificazione del personale;
− lavoro intermittente o a chiamata;
− permessi retribuiti.
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Nell’ambito del CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare (FEDERPOL), rispetto al quale si sottolinea la convivenza fino al 31 dicembre 2020 tra il CCNL 19 febbraio 2020 (sottoscritto dalla stessa FEDERPOL con l’assistenza di SISTEMA IMPRESA e CON FESICA CONFSAL e CONFSAL) ed il previgente CCNL 15 dicembre 2017 (cfr. Aggiornamenti AP nn. 82/2018, 173/2020, 205/2020), sono state concordate dalle Parti delle modifiche ad alcuni istituti contrattuali.
NOVITÀ
In data 11 novembre 2020, tra FEDERPOL e FESICA CONFSAL, è stato sottoscritto un Accordo modificativo del CCNL (il cui deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti è stato affidato di comune accordo a Sistema Impresa) in materia di:
◆ classificazione del personale;
◆ lavoro intermittente o a chiamata;
◆ permessi retribuiti.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Allo scopo di favorire un graduale allineamento professionale e retributivo dei lavoratori inquadrati al 7° livello, tenuto conto degli oneri di formazione e addestramento da affrontare da parte del datore nella fase iniziale del rapporto lavorativo, viene inserita una specifica alla declaratoria di tale livello.
Xxxxx restando che vi appartengono i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono alcuna conoscenza pratica, ovvero che compiono esclusive attività basilari che non necessitano di una specifica formazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presidio della portineria in modalità semplificata, addetto alla reception, accoglienza e prime informazioni, gestione aree di sosta, con specifico riferimento alla viabilità, addetto alla sicurezza semplice), viene stabilito che:
NB
trascorsi 24 mesi dall’assunzione, i suddetti lavoratori saranno inquadrati al 6° livello. Tale passaggio non determinerà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.
LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA
La disposizione contrattuale viene modificata al fine di rendere attuabile la deroga alla previsione normativa in tema di numero massimo di giornate complessive di utilizzo del lavoro intermittente (art. 13, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015), mediante ricorso alla contrattazione di prossimità (art. 8 del DL n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011).
NB
Infatti, con la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sussiste la possibilità di derogare al limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Inoltre, si sottolinea che nel caso in cui il dipendente sia chiamato alla prestazione lavorativa,
◆ la stessa può avere anche una durata inferiore alle 8 ore giornaliere stabilite per il contratto a tempo pieno,
◆ purché ne sia data comunicazione al lavoratore e questi abbia accettato la richiesta dell’azienda.
PERMESSI RETRIBUITI
La disciplina contrattuale dispone che ai lavoratori spettano 104 ore annue di permessi individuali retribuiti, comprensivi delle festività soppresse (32 ore annue), da utilizzarsi entro l’anno solare.
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È stato previsto, altresì, che a tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL (19 febbraio 2020), fatto salvo il godimento delle ore di permesso per festività soppresse (32 ore), le ulteriori ore di permesso (72 ore) saranno riconosciute in misura pari a:
◆ 1/3 (24 ore) decorsi 2 anni dall’assunzione;
◆ 2/3 (48 ore) decorsi 4 anni dall’assunzione;
◆ 100% (72 ore) decorsi 6 anni dall’assunzione.
NB
Ad integrazione della suddetta disposizione, l’Accordo modificativo dell’11 novembre 2020, nell’ottica della gradualità dell’incremento dei permessi retribuiti (fino a raggiungere le complessive 104 ore) anche per i lavoratori già in forza al 19 febbraio 2020 (data di sottoscrizione del CCNL), stabilisce che tale gradualità decorre dalla suddetta data.
Pertanto, i permessi saranno riconosciuti nelle seguenti misure.
1° e 2 anno | 3° e 4° anno | 5° e 6° anno | Oltre il 6° anno |
32 ore | 56 ore | 80 ore | 104 ore |
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