MANUALE PER IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DI SUPERFICI BOSCATE
ALLEGATO D
MANUALE PER IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DI SUPERFICI BOSCATE
SOMMARIO
1. Definizione di trasformazione 3
1.1 Raccordo con la pianificazione paesistica 3
2. Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni 3
3. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni 4
3.1 La competenza territoriale 4
3.2 Documentazione da presentare 4
3.3 Albo delle opportunità di compensazione 6
3.4 Istruttoria, rilascio o diniego dell’autorizzazione 6
3.4.1 Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle Riserve regionali 7
3.4.2 Casi particolari per le trasformazioni di competenza della Provincia 8
3.5 Competenze professionali 8
3.6 Trasformazione di boschi d’alto fusto in assenza di PIF 8
4. Interventi compensativi in generale 9
4.1 Estensione dell’area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l’obbligo della compensazione 9
4.2 Coefficienti di boscosità e tipologie di interventi compensativi 9
4.3 Ubicazione degli interventi compensativi 9
4.4 Materiali vegetali 10
4.5 Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti 10
4.6 Trasformazioni senza obbligo o con obblighi di compensazione di minima entità 10
4.6.1 Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico 11
4.6.2 Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio 11
4.6.3 Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale
previsti nel Piano o in piani di assestamento forestale vigenti 11
4.7 Casi particolari di trasformazione 12
4.7.1 Sentieri, piste forestali e ciclabili 12
4.8 Trasformazioni temporanee del bosco 13
4.9 Soprassuoli residuali 13
5. I costi degli interventi compensativi 14
5.1 I rapporti di compensazione 14
5.2 La determinazione dei costi 14
5.2.1 Il costo del soprassuolo 15
5.2.2 Il costo del suolo 15
5.3 Disposizioni particolari per le piste ciclabili 15
5.4 Disposizioni particolari per le trasformazione con obblighi di compensazione di minima entità 15
5.5 La monetizzazione dell’intervento compensativo 16
5.6 Le cauzioni 16
6. La trasformazione delle superfici boscate 17
6.1 Aree trasformabili 17
6.1.1 Limiti per le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta 17
6.1.2 Limiti per le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale 17
7 Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi 17
7.1 Esecuzione degli interventi compensativi e varianti 17
7.2 L’accertamento tecnico dell’avvenuta esecuzione degli interventi compensativi 18
7.3 Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi 18
8 Norme transitorie e finali 18
8.1 Entrata in vigore e procedimenti in corso 18
8.2 Monitoraggio 18
8.3 Adeguamenti dei costi 19
Appendice n. 1 – esempi applicativi 20
Appendice n. 2 – monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate 22
Appendice n. 3 – monitoraggio degli interventi compensativi realizzati 23
1. Definizione di trasformazione
Per trasformazione di bosco (o disboscamento) si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
l.r. 27/2004, ogni intervento artificiale che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.
Come già indicato in d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005, la trasformazione del bosco non indica il taglio del soprassuolo, bensì una destinazione diversa da quella forestale dell’area soggetta ad intervento. Per questo motivo la superficie oggetto di trasformazione può essere costituita, ad esempio, da una radura posta all’interno del bosco e che, ai sensi della normativa forestale, sia classificata come superficie a bosco. Conseguentemente dovrà intendersi che viene realizzata una trasformazione del bosco anche laddove non si abbia alcun taglio di soggetti arborei come, ad esempio, nel caso di realizzazione di un edificato in una radura del bosco o se una porzione dello stesso venisse destinata a giardino.
Non vengono considerati trasformazione del bosco gli interventi colturali condotti in osservanza delle norme forestali (r.r. 5/2007).
1.1 Raccordo con la pianificazione paesistica
L’autorizzazione alla trasformazione di bosco di cui all’art. 4 della l.r. 27/2004 può essere concessa solo successivamente al rilascio, da parte della Provincia, dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e all’art. 80 della l.r. 12/2005. Non è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco in caso di diniego della autorizzazione paesistica. Tuttavia, gli interventi compensativi disposti dall’art. 4 della l.r. 27/2004, dalla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e dal presente Piano assolvono anche agli obblighi previsti dall’art. 4 del d.lgs. 227/2001.
2. Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni
Deve considerarsi in generale che, ai sensi del d.lgs. 227/2001, la trasformazione del bosco sia vietata, fatte salve le autorizzazioni da rilasciarsi compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale.
Le valutazioni di ordine selvicolturale, idrogeologico, paesaggistico, naturalistico ed ambientale finalizzate al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco sono analizzate nel Piano di Indirizzo Forestale.
Qualora l’area oggetto di trasformazione ricada in zone soggette a particolare tutela da parte della normativa comunitaria (ZPS, pSIC, SIC, ecc.), gli interventi sono soggetti a valutazione di incidenza. Si sottolinea altresì che la procedura di autorizzazione obbliga alla valutazione di possibili alternative.
Nel caso di trasformazioni di bosco, vanno osservati i seguenti criteri:
- conservazione della biodiversità: con la trasformazione del bosco non si devono distruggere gli habitat ritenuti essenziali per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale: a tal
fine si rimanda al rispetto delle norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa dell’Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.).
- stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi: l’autorizzazione alla trasformazione deve essere raccordata e coerente con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923 e dell’art. 5 della l.r. 27/2004. Non sono trasformabili i boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923.
- tutela del paesaggio: l’autorizzazione alla trasformazione deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all’art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005.
- azione frangivento e di igiene ambientale locale: Non sono trasformabili i boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923.
3. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
3.1 La competenza territoriale
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia per i terreni che sono ubicati al di fuori delle aree protette, intendendo con queste i Parchi e le Riserve regionali (ove, ricorrendo il caso, la richiesta va presentata all’Ente gestore).
Nel territorio mantovano sono presenti 2 Parchi regionali:
- Parco Regionale del Mincio
- Parco Regionale dell’Oglio Sud
e 10 Riserve Naturali regionali, di cui 5 ricadenti all’interno del territorio dei parchi:
- Bosco Fontana
- Le Bine
- Torbiere di Marcaria
- Vallazza
- Valli del Mincio
e 5 ricadenti nel resto del territorio:
- Complesso morenico di Castellaro Lagusello
- Garzaia di Pomponesco
- Isola Boschina
- Isola Boscone
- Palude di Ostiglia
Nel caso di richieste di trasformazione di boschi di alto fusto in assenza di PIF (art. 4, comma 5, l.r. 27/2004), la cui autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, l’istanza deve essere presentata all’ente competente che provvederà ad inoltrare la documentazione alla Provincia sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 3.6.
3.2 Documentazione da presentare
La trasformazione di una superficie boscata necessita di due autorizzazioni: un’autorizzazione paesistica, rilasciata ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004 ed un’autorizzazione forestale.
L’istanza va presentata in quattro/cinque copie, di cui una originale in bollo1, e deve contenere la seguente documentazione allegata:
1) autocertificazione del richiedente (redatta secondo quanto previsto dal d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47), relativa a:
- titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione (non necessario in caso di lavori pubblici);
- scopo per il quale viene richiesta la trasformazione;
2) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire il disboscamento (non necessario in caso di lavori pubblici);
3) corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l’area per la quale si chiede la trasformazione;
4) planimetrica catastale con indicazione precisa delle particelle e delle superfici interessate dall’intervento, prodotta – se tecnicamente possibile - in un’unica tavola;
5) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente;
6) descrizioni sintetica del bosco da trasformare e valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale;
7) in caso di obbligo di interventi compensativi, il “progetto di compensazione proposta”, ossia un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, proponente gli interventi compensativi e costituito da:
- relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti;
- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l’area oggetto degli interventi compensativi proposti;
- computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con elevato coefficiente di boscosità;
- computo metrico2 degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con insufficiente coefficiente di boscosità;
- piano di manutenzione dei rimboschimenti/imboschimenti.
8) assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi compensativi all’esecuzione degli interventi compensativi e, in caso di inadempimento parziale o totale nell’esecuzione degli stessi, all’intervento sostitutivo dell’ente pubblico;
9) eventuali altre autorizzazioni già rilasciate.
Il computo metrico estimativo deve essere redatto in conformità ai prezziari regionali, ove esistenti. In assenza, per le attività selvicolturali possono costituire validi riferimenti analoghi prezziari approvati dalle Regioni limitrofe alla Lombardia, eventualmente adattati alla realtà locale a cura degli enti competenti in materia forestale.
La documentazione di cui ai precedenti punti 7) e 8) non è necessaria qualora si proceda alla “monetizzazione” degli interventi compensativi oppure quando questi ultimi non sono dovuti.
1Alla data di approvazione del presente Piano la marca da bollo è del valore di € 14,62
2 Il computo metrico in questo caso non definisce i costi, ma solo le quantità, in quanto si è obbligati a realizzare una superficie a bosco pari ad n volte quella trasformata, oppure monetizzare in base a precisi valori.
L’ente competente può richiedere documentazione integrativa rispetto a quella elencata nel presente paragrafo oppure, in caso di interventi semplici e di scarso impatto ambientale, esonerare il richiedente dalla presentazione di documentazione che ritiene superflua.
3.3 Albo delle opportunità di compensazione
Spesso il richiedente si può trovare in difficoltà a recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi e può essere indotto a proporre interventi di scarsa utilità.
Parallelamente, vi sono soggetti che trovano difficoltà ad accedere ai finanziamenti per le misure forestali, le sistemazioni idraulico forestali e l’imboschimento.
Pertanto, tali soggetti possono presentare alla Provincia delle proposte relative a possibili interventi di compensazione rientranti fra quelli ammessi ai sensi della presente deliberazione. Tale proposta deve comprendere una descrizione sintetica delle opere previste, la loro finalità, la loro ubicazione e un preventivo di massima (“stime di fattibilità”) dei costi da sostenere.
La Provincia, se ritiene la proposta coerente con i contenuti della presente deliberazione, la inserisce in un apposito elenco a disposizione dei possibili richiedenti la trasformazione del bosco, che prende il nome di “Albo delle opportunità di compensazione”; questi ultimi possono richiedere alla Provincia di sviluppare il progetto di compensazione su una o più proposte contenute nell’Albo.
Inoltre, i progetti inseriti nell’albo in parola possono essere finanziati dagli Enti forestali coi proventi delle monetizzazioni compatibilmente con le norme vigenti per le erogazioni di aiuti e contributi al settore forestale e ambientale. In questo caso l’ente forestale stabilisce autonomamente come individuare le proposte da finanziare in via prioritaria.
3.4 Istruttoria, rilascio o diniego dell’autorizzazione
L’ente competente effettua un’istruttoria tecnico amministrativa al fine di valutare, sotto il profilo di legittimità e di merito:
- la compatibilità della richiesta di trasformazione con le esigenze di conservazione della biodiversità e di difesa della stabilità dei terreni, del regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di tutela del paesaggio, dell’azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- la possibilità di soluzioni tecniche alternative;
- la validità, l’opportunità e la congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.
Tale valutazione avviene sulla base della “relazione tecnico forestale semplificata” o della “relazione tecnico forestale”.
Il rilascio dell’autorizzazione di trasformazione del bosco può avvenire solo contestualmente (o successivamente) all’approvazione del “progetto di compensazione proposta”, la cui realizzazione deve costituire prescrizione obbligatoria allegata all’autorizzazione.
L’ente competente può richiedere integrazioni e modifiche, anche sostanziali, al “progetto di compensazione proposta”. La richiesta di integrazioni e modifiche sospende il decorso dei termini per il procedimento.
L’autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio assenso ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
L’autorizzazione esonera il richiedente dalla presentazione della denuncia di taglio bosco di cui all’art. 11, c. 7, della l.r. 27/2004.
L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza in caso sia già stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica; in caso contrario i 45 giorni decorrono dalla data di ricevimento della autorizzazione paesaggistica.
L’autorizzazione alla trasformazione del bosco definisce, fra l’altro:
- le superfici a bosco che possono essere trasformate;
- gli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi, se del caso;
- i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
- modalità per il deposito delle cauzioni e/o il versamento delle “monetizzazioni”.
Per il territorio normato dai Piani di Indirizzo Forestale, il rilascio o il diniego dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una “relazione tecnico forestale semplificata” obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo. In tale relazione si esprime un parere:
- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con le previsioni e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Forestale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore che il PIF classifica come trasformabili;
- sulla compatibilità degli interventi di compensazione proposti dal richiedente con le previsioni e le prescrizioni del PIF;
- sulla congruità economica degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.
Qualora la trasformazione ricada in un’area per la quale non sia ancora stato approvato un Piano di Indirizzo Forestale (es. all’interno dei Parchi Regionali alla data di approvazione del presente Piano), il rilascio o il diniego dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere preceduti da una “relazione tecnico forestale” obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo. In tale relazione si esprime un parere:
- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore selvicolturale e biologico e con minor rischio idrogeologico;
- sulla validità, opportunità e congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.
La relazione è redatta dal Settore Agricoltura e Attività Produttive della Provincia.
3.4.1 Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle Riserve regionali
Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di una Riserva regionale, l’istanza di autorizzazione con i relativi allegati, deve essere presentata all’ente in cui si trova il bosco in cinque copie (di cui una originale in bollo).
La Riserva regionale, prima di pronunciarsi sulla domanda di trasformazione del bosco, dovrà chiedere alla Provincia il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, allegando tra copie dell’istanza del richiedente con i relativi allegati.
Se la Provincia non rilascia l’autorizzazione paesaggistica, la Riserva regionale non può rilasciare l’autorizzazione alla trasformazione del bosco di propria competenza e procede all’archiviazione della relativa pratica, dandone immediata comunicazione al richiedente.
3.4.2 Casi particolari per le trasformazioni di competenza della Provincia
Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di competenza della Provincia, la richiesta con relativi allegati, in quattro copie (di cui una originale in bollo), deve essere presentata soltanto a tale ente.
La Provincia adotta procedure amministrative comuni e rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l’autorizzazione paesaggistica che per l’autorizzazione alla trasformazione del bosco.
I provvedimenti in parola devono essere emessi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. 3.5 Competenze professionali
La progettazione, la direzione lavori, l’accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di imboschimento o rimboschimento compensativo e di attività selvicolturali dovranno essere obbligatoriamente svolte da dottori forestali oppure da dottori agronomi3. Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), che possono essere progettati, diretti, collaudati o accertati anche da altri professionisti competenti ai sensi di Legge e abilitati all’esercizio professionale.
3.6 Trasformazione di boschi d’alto fusto in assenza di PIF
La d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 stabilisce che, sulla base dell’art. 4, comma 3, della l.r. 27/2004, così come modificato dalla l.r. 3/2006, qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione di boschi di alto fusto, salvo autorizzazione della Provincia, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:
a) opere di pubblica utilità;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti.
Si precisa che, ai fini della trasformazione del bosco, non sono considerati alto fusti gli arbusteti.
L’istanza di autorizzazione, in quattro copie (di cui una originale in bollo) con relativi allegati, deve essere presentata all’ente gestore di parco o riserva regionale competente che, entro 30 giorni, trasmetteranno alla Provincia l’originale più due copie dell’istanza con relativo progetto accompagnante con un parere in merito alla trasformazione del bosco ed agli interventi compensativi proposti.
Se la Provincia rilascia l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 80 della l.r. 12/2005, gli uffici provinciali competenti effettuano l’istruttoria per il rilascio o il diniego della autorizzazione alla trasformazione di bosco.
3 In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.
L’ente gestore di parco o della riserva regionale, nel cui territorio si trova il bosco da trasformare è competente per l’accertamento tecnico degli interventi compensativi, per l’esecuzione diretta degli interventi sostitutivi in caso di mancata, incompleta o imperfetta esecuzione da parte del richiedente e per l’introito delle cauzioni e delle “monetizzazioni”, con conseguente esecuzione degli interventi sostitutivi.
4. Interventi compensativi in generale
4.1 Estensione dell’area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l’obbligo della compensazione
L’estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) m2.
4.2 Coefficienti di boscosità e tipologie di interventi compensativi
I coefficienti di boscosità per la Provincia di Mantova stabiliti con d.g.r. VIII/2024/2006 evidenziano che tutto il territorio provinciale presenta un valore insufficiente, con la conseguenza che gli interventi compensativi a carico dei richiedenti saranno destinati a realizzare rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione pari a quella definita dal rapporto di compensazione, da sottoporre a regolare manutenzione fino all’affermazione.
La filosofia alla base della compensazione consiste nel realizzare interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa di un bosco. Pertanto, le opere di mitigazione o di rinverdimento connesse alla realizzazione a regola d’arte delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione non possono essere considerati interventi compensativi. Ad esempio, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:
- le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
- il rinverdimento di scarpate, cave, discariche, eccetera.
4.3 Ubicazione degli interventi compensativi
Ai sensi del d.lgs. 227/2001, le aree in cui devono essere eseguiti gli interventi compensativi devono trovarsi:
- obbligatoriamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, in caso di rimboschimenti e imboschimenti;
- preferibilmente nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, ma anche in altri bacini, negli altri casi.
In Provincia di Mantova si localizzano due bacini idrografici primari, quello del Po e quello dell’Adige, che interessa un lembo di territorio provinciale in corrispondenza del confine orientale. Gli interventi compensativi, che devono essere realizzati obbligatoriamente in Lombardia, vanno localizzati preferibilmente in aree individuate sulla base dei criteri e dei limiti individuati dalla Provincia.
Gli interventi compensativi devono essere realizzati in aree a destinazione urbanistica “E” di cui alla l. 765/1967 o nelle aree per l’attività agricola individuate ai sensi della l.r. 12/2005 ovvero in altre aree con destinazione urbanistica compatibile con il nuovo intervento.
4.4 Materiali vegetali
Sulla base di quanto prescritto dall’art. 51 del r.r. 5/2007, tutto il materiale vegetale utilizzato deve essere stato prodotto e commercializzato in conformità al d.lgs. 386/2003 “Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”, al d.lgs. 536/1992, al d.m. 31 dicembre 1996 e al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” pertanto corredato, nei casi previsti, da:
- “certificato principale di identità” (art. 6 d.lgs. 386/2003);
- passaporto delle piante UE (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.
È possibile l’utilizzo esclusivamente delle specie autoctone elencate nell’allegato C al regolamento di attuazione del presente Piano. Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili ed essere possibilmente prodotte con materiale della stessa “regione di provenienza” (ai sensi del d.lgs. 386/2003) dell’area in cui si effettua l’intervento compensativo. Ai sensi dell’art. 52 del r.r. 5/2007 e del regolamento di attuazione del PIF è vietato l’uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti delle specie riportate nell’allegato B al regolamento attuativo del PIF.
Il materiale per le tecniche di ingegneria naturalistica deve essere conforme alle relative disposizioni regionali vigenti (si veda d.g.r. VI/48740 del 29 febbraio 2000).
4.5 Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti
Rimboschimenti ed imboschimenti sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle “aree con insufficiente coefficiente di boscosità”.
Non possono essere considerati “rimboschimenti ed imboschimenti” gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco, ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni, fitopatie, calamità naturali, incendi o trasformazioni non autorizzate. In tali situazioni si interviene con la “rinnovazione naturale” o con la “remissione in pristino stato dei luoghi”.
Rimboschimenti ed imboschimenti devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, governati ad alto fusto. Devono essere polispecifici e realizzati con specie, arboree ed arbustive, autoctone; la presenza di specie arbustive è indispensabile, ma non può superare il 25% del totale delle piante. La densità di impianto è minimo 1.300 piante/ettaro. Tale valore può essere abbassato nel caso in cui, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.
4.6 Trasformazioni senza obbligo o con obblighi di compensazione di minima entità
Il presente Piano individua come esente dall’obbligo della compensazione le seguenti categorie di interventi:
a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l’ingegneria naturalistica;
b) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
Inoltre, sono sempre esonerate dall’esecuzione di interventi compensativi, le opere espressamente realizzate con funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali, quali fasce taglia-fuco (senza funzioni di viabilità), vasche, condotte idriche, torri di avvistamento, piazzole per mezzi ed elicotteri e simili.
Sono altresì da considerarsi interventi di trasformazione con obblighi di compensazione di minima entità quelli di seguito riportati:
c) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
Si rimanda al paragrafo 5.4 per la determinazione dei costi di compensazione nelle fattispecie di seguito esaminate.
In caso di assenza di PIF (es. all’interno dei Parchi Regionali alla data di approvazione del presente Piano) vale quanto stabilito dalla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.
4.6.1 Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico
Sono da comprendervi gli interventi di sistemazione-idraulico forestale da realizzare, ove possibile, con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, secondo criteri e metodi stabiliti nelle direttive regionali approvate dalla Giunta regionale.
4.6.2 Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio
Comprendono i seguenti interventi specificatamente indicati dal presente Piano:
- conservazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi “invasi” dalla vegetazione forestale;
- creazione o ripristino di specchi, corsi d’acqua o ambienti naturali umidi interrati e in fase di colonizzazione boschiva;
- conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- conservazione o ripristino di “cannocchiali” visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco.
Per gli interventi ricadenti in aree protette, gli interventi di trasformazione del bosco devono essere individuati in accordo con gli enti gestori delle aree protette.
4.6.3 Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti nel Piano o in piani di assestamento forestale vigenti
Il Piano vi comprende gli interventi di creazione e di manutenzione di viabilità agro-silvo- pastorale, purché:
- in coerenza ed aderenza col piano della viabilità di cui all’art. 21, comma 2, della l.r.
27/2004, laddove esistente;
- o comunque in esecuzione a previsioni di piani di indirizzo forestale o di piani di assestamento forestale.
Possono altresì comprendervi altri interventi di miglioramento forestale specificatamente previsti dai piani di assestamento forestale.
4.7 Casi particolari di trasformazione
La d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i. ha fornito specifiche disposizioni per particolari richieste di trasformazione del bosco che già in passato, con la d.g.r. VII/13900/2003, hanno sollevato numerosi dubbi interpretativi.
Vi sono alcuni interventi di trasformazione, ad esempio quelli relativi a cave, che possono prevedere che il disboscamento proceda scaglionato nel tempo: in questi casi, una parte significativa del bosco che sarà trasformato potrà continuare ad esistere per anni, svolgendo tutte le sue funzioni ambientali. In questi casi, l’ente che autorizza la trasformazione può accordare che gli interventi compensativi disposti con l’autorizzazione in parola siano realizzati anch’essi a scaglioni, parallelamente al procedere del disboscamento. L’ente può pretendere che ogni “blocco” di interventi compensativi preceda il singolo intervento di trasformazione.
In altri casi, a seguito della trasformazione, si insedia una vegetazione che, per legge, potrebbe rientrare nella definizione di “bosco” data dalla l.r. 27/2004: è il caso per esempio degli elettrodotti e delle scarpate stradali. Si pone pertanto il problema se tali fattispecie siano da considerarsi “trasformazione” oppure no. Qualora la fattispecie risultante non rientri nella definizione di bosco ai sensi dell’art 3 della l.r. 27/2004 e del provvedimento di cui all’art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004, si ha trasformazione e, di conseguenza, l’obbligo della compensazione salvo i casi di esonero parziale o totale espressamente previsti dalla legge e dal presente Piano.
In tutti i casi di seguito descritti, sono da considerarsi “trasformate”, e pertanto soggette ad interventi compensativi, le aree occupate dai plinti, pozzetti, da pavimentazioni o da viabilità di servizio o comunque sottratte alla crescita della vegetazione.
In tutte le fattispecie indicate nei paragrafi seguenti, qualora gli interventi non si configurino come “trasformazione del bosco”, i movimenti di terra e il taglio di piante devono comunque essere seguite le procedure previste per l’eventuale vincolo idrogeologico e per le attività selvicolturali in base alle “Norme forestali regionali” e al Regolamento attuativo del presente Piano.
4.7.1 Sentieri, piste forestali e ciclabili
Sentieri, piste forestali e itinerari alpini rientranti nella definizione data dalla “direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale” (d.g.r. VII/14016/2003), se realizzati in terra battuta, senza opere civili e senza comportare problemi idrogeologici e, conseguentemente, in maniera tale da non richiedere autorizzazione paesistica (ai sensi dell’art. 149, c. 1, lettera b del D.Lgs. 42/2004), anche qualora dovessero comportare trasformazione del bosco, non richiedono compensazione. Tale fattispecie si verifica a condizione che:
- le piste forestali siano temporanee, come prevede la d.g.r. VII/14016/2003, e rispettino gli altri requisiti tecnici che questa d.g.r. prevede;
- sentieri e itinerari alpini rispettino la larghezza massima prevista dalla d.g.r.
VII/14016/2003;
- le fasce perimetrali e le scarpate siano sistemate e oggetto di reimpianto, laddove tecnicamente possibile.
In ogni caso, la realizzazione di piste forestali, piazzole per la lavorazione del legname, sentieri, piccole aree di sosta e simili non comporta trasformazione del bosco qualora l’intervento non sia finalizzato ad un utilizzo del terreno diverso da quello forestale, come prevedono la l.r. 27/2004 e il d.lgs. 227/2001. La finalità dell’intervento è accertata dall’ente forestale.
Il “costo di compensazione” delle piste ciclabili per la fruizione ricreativa del bosco è sempre calcolato in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 5.3.
4.8 Trasformazioni temporanee del bosco
Ai sensi della d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 sono definite “trasformazioni temporanee del bosco” quelle in cui il bosco è oggetto di uso non forestale (es. area di cantiere per lavori) per un periodo di tempo limitato, al termine del quale il soprassuolo forestale viene interamente ripristinato, secondo prescrizione dell’ente competente.
Rientrano nella “trasformazioni temporanee del bosco” tutte le fattispecie, eccezion fatta per le cave di materiali lapidei, qualora il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato “bosco” ai sensi dell’art. 3 della l.r. 27/2004.
In tutti i casi, per considerare una trasformazione “temporanea”, fra l’inizio dei lavori di trasformazione e la fine dei lavori di ripristino non devono trascorrere più di cinque anni. Tale termine può essere prorogato solo in casi di forza maggiore.
Non costituiscono trasformazione temporanea del bosco i lavori di taglio e/o sradicamento della vegetazione nell’ambito di lavori di miglioramento forestale o di sistemazione del dissesto idrogeologico, a patto che il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato “bosco” ai sensi dell’art. 3 della l.r. 27/2004.
Il costo del ripristino, compresa la direzione lavori, è totalmente a carico del richiedente la trasformazione temporanea.
Le trasformazioni temporanee del bosco sono soggette ad autorizzazione e a oneri di compensazioni ridotti rispetto all’ordinario.
Per ogni mese o frazione di mese di trasformazione temporanea è calcolato un costo di compensazione pari allo 0,75% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva (vedi anche esempio n° 4 dell’appendice 1). In caso di mancato completamento dei lavori di ripristino del soprassuolo nei tempi concessi, è successivamente calcolato un costo di compensazione pari all’1,25% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento di una cauzione, calcolata in base a quanto disposto nel successivo paragrafo 5.6, basandosi sulla cauzione da versare ipotizzando una trasformazione definitiva.
È possibile, previa autorizzazione e versamento dei costi di compensazione residui, convertire una trasformazione temporanea in definitiva.
La trasformazione temporanea del bosco è soggetta anch’essa ad autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti dal d.lgs. 42/2004 e dalla l.r. 12/2005.
4.9 Soprassuoli residuali
È possibile che, a seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, vengano a formarsi porzioni residuali di soprassuolo arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 mq, tali da non poter più essere classificate “bosco”.
Tali superfici sono considerate “trasformate” e pertanto devono essere conteggiate sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi.
5. I costi degli interventi compensativi
Per ogni m2 di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale (nel caso delle aree con insufficiente coefficiente di boscosità) o virtuale (nel caso delle aree con elevato coefficiente di boscosità), almeno equivalente.
Il rapporto tra la superficie trasformata e quella, reale o virtuale, oggetto di interventi compensativi è definito “rapporto di compensazione”.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, c. 4, della l.r. 27/2004 e dell’art. 4, c. 4 del d.lgs. 227/2001, gli interventi compensativi sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco e di conseguenza non possono essere oggetto di finanziamenti o contributi pubblici.
In tutti i casi, qualora il costo dell’intervento di compensazione sia inferiore a 150,00 € (centocinquanta euro), il destinatario dell’autorizzazione è esonerato dall’esecuzione degli interventi compensativi e/o dalla loro monetizzazione.
5.1 I rapporti di compensazione
I rapporti di compensazione sono definiti in base alle aree omogenee individuate all’interno del territorio provinciale coperto dal PIF. Si propone una tabella riassuntiva del vincolo:
Area omogenea | Rapporto di compensazione |
Area delle colline moreniche | 1:3 |
Sottoarea sottoposta a speciale protezione | 1:4 |
Area di pianura | 1:3,5 |
Sottoarea sottoposta a speciale protezione | 1:4,5 |
Area di golena | 1:4 |
Sottoarea sottoposta a speciale protezione | 1:5 |
In caso di assenza di PIF (es. all’interno dei Parchi Regionali alla data di approvazione del presente Piano) valgono i rapporti di compensazione di cui alla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.
5.2 La determinazione dei costi
Il costo degli interventi compensativi è pari alla sommatoria delle seguenti voci, che devono essere sempre considerate, anche qualora siano implicite:
- costo del soprassuolo;
- costo del terreno.
Tale costo complessivo è definito “costo di compensazione”.
Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.
Il richiedente la trasformazione deve eseguire il rimboschimento o imboschimento di un’area con superficie da tre a cinque volte quella trasformata, in base al rapporto di compensazione assegnato, per ogni m2 di terreno trasformato, sostenendone tutte le spese: acquisizione del terreno, piantagione, manutenzione fino all’affermazione, nonché il costo per la progettazione, la direzione
lavori e il collaudo degli interventi e assistenza tecnica alla piantagione (vedi esempio n. 1 dell’appendice 1).
Il periodo necessario per giungere all’affermazione è pari a 7 anni.
5.2.1 Il costo del soprassuolo
Per ogni m2 di superficie, è dovuto l’importo di € 2,2990 (pari a € 22.990,00/ettaro), determinato con d.d.g. della X.X. Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00000 del 19 dicembre 2007. Tale importo viene aggiornato ogni 3 anni sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5.2.2 Il costo del suolo
Il “costo del suolo” è pari al “valore agricolo medio” del terreno in cui si presume si dovrà effettuare l’intervento di imboschimento o rimboschimento, ossia al “valore agricolo medio” dei terreni comunicati annualmente dalla Regione e precisamente pari al valore del:
- “seminativo irriguo” nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati “pianura” dall’ISTAT;
- “seminativo” nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati “collina” dall’ISTAT oppure in “pianura” nelle regioni agrarie ove manca il valore del “seminativo irriguo”.
5.3 Disposizioni particolari per le piste ciclabili
Nel caso di realizzazione di piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco, il costo di compensazione andrà calcolato come di seguito riportato:
- il costo del soprassuolo è assunto pari ad € 0,2299, anziché ad € 2,2990;
- il costo del suolo è pari ad un decimo di quello determinato secondo le modalità del paragrafo precedente.
5.4 Disposizioni particolari per le trasformazione con obblighi di compensazione di minima entità
Le trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità sono da individuarsi tra quelle contenute nel paragrafo 4.6. In considerazione delle diverse caratteristiche fisiografiche, tipologiche, paesaggistiche, di stabilità idrogeologica, ecc. che hanno portato alla determinazione delle aree omogenee e delle relative sottoaree, si propone la seguente tabella riportante lo sconto da applicarsi sul costo di compensazione:
Area omogenea | Sconto da applicare |
Area delle colline moreniche | 50% |
Sottoarea sottoposta a speciale protezione | 40% |
Area di pianura | 45% |
Sottoarea sottoposta a speciale protezione | 35% |
Area di golena | 40% |
Sottoarea sottoposta a speciale protezione | 30% |
Per un esempio di calcolo del costo di compensazione in presenza di una trasformazione con obbligo di compensazione di minima entità, si veda vedi esempio n. 3 dell’appendice 1.
5.5 La monetizzazione dell’intervento compensativo
Il richiedente può chiedere all’ente competente che sia quest’ultimo ad eseguire gli interventi compensativi al posto del richiedente, versando le quote corrispondenti all’esecuzione degli interventi compensativi. L’ente non è obbligato ad accettare.
Qualora l’ente accetti, il richiedente deve versare (prima del rilascio dell’autorizzazione) una somma pari al “costo di compensazione” maggiorata del 20% quale rimborso spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le procedure di gara svolte dalla Pubblica Amministrazione. L’ente può disporre di esonerare i richiedenti l’autorizzazione alla trasformazione di versare la predetta maggiorazione del 20% qualora il “costo di compensazione” sia inferiore a 4.000,00 €.
È possibile, qualora l’ente accetti, che il destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione realizzi direttamente parte degli interventi compensativi e “monetizzi” la parte restante.
L’ente versa le somme ricevute in un apposito capitolo di spesa e le vincola alla realizzazione degli interventi compensativi programmati entro tre anni dall’accertamento dell’entrata finanziaria. L’ente può finanziare interventi inseriti nell’Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 3.3) o raccogliere altre proposte tramite bandi specifici.
Le somme, relative alle autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore delle presente deliberazione, non impegnate entro il termine sopra indicato devono essere versate su un apposito fondo regionale gestito dalla Direzione Generale Agricoltura ed essere spese dalla Regione, entro i successivi due anni, per interventi di compensazione da eseguirsi in conformità alla presente deliberazione.
Per calcolare la quota da versare in caso di “monetizzazione” si procede come di seguito. Per ogni m2 di terreno da rimboschire o imboschire, si determina:
- il “costo del suolo”, come da paragrafo 5.2.2;
- il “costo del soprassuolo”, come da paragrafo 5.2.1.
La somma di tali importi, moltiplicata per la superficie (in m2) da rimboschire o imboschire, si ottiene il “costo di compensazione”, a cui viene aggiunta l’eventuale maggiorazione per la monetizzazione.
L’ente competente è tenuto a realizzare la stessa superficie di imboschimenti o rimboschimenti che avrebbe dovuto realizzare il destinatario della autorizzazione, anche avvalendosi delle superfici inserite nell’Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 3.3). Eventuali economie che si registrassero potranno essere utilizzate sia per realizzare ulteriori nuovi boschi, sia per dotare imboschimenti e rimboschimenti di strutture leggere, ben inserite nel paesaggio, per la fruizione eco-compatibile delle foreste e per l'incremento della fauna: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli, stagni naturalistici, prati e simili.
5.6 Le cauzioni
Qualora il destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco esegua direttamente l’intervento compensativo, prima dell’inizio dei lavori di trasformazione dovrà versare all’ente
competente una cauzione, attraverso la stipulazione di una polizza fidejussoria, a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte degli interventi compensativi.
L’importo della cauzione è pari alla somma che dovrebbe versare se delegasse l’ente competente ad effettuare l’intervento, maggiorata di una percentuale del 10%. In altri termini, la cauzione è pari al “costo di compensazione monetizzato” maggiorato del 10%.
La cauzione deve aver una durata fino alla fine dei lavori di compensazione, maggiorata di sei mesi, e poter essere prolungata in caso di proroga dei lavori.
Il 50% della cauzione viene svincolato dopo l’accertamento tecnico della messa a dimora dell’impianto, mentre la parte restante dopo l’accertamento tecnico dell’affermazione dell’impianto. In caso sia stato autorizzato effettuare interventi compensativi “a scaglioni”, anche lo svincolo delle cauzioni potrà avvenire parallelamente al procedere degli interventi di compensazione e
proporzionalmente all’ammontare di quanto viene accertato.
In tutte le fattispecie, in caso di mancata, incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, compresa la manutenzione degli imboschimenti o rimboschimenti, nei termini prescritti nell’autorizzazione, l’ente competente esegue i lavori di compensazione in luogo del destinatario dell’autorizzazione, incamerando la cauzione o parte di essa al fine di coprire i costi sostenuti. I lavori di compensazione possono essere affidati dall’ente anche a ERSAF.
6. La trasformazione delle superfici boscate
6.1 Aree trasformabili
Per il periodo di validità del piano e per il territorio di competenza le superfici trasformabili sono quelle individuate come suscettibili di trasformazione ordinaria e/o speciale, escludendo le superfici non trasformabili ad eccezione dei casi previsti dal Piano.
6.1.1 Limiti per le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta
Per il periodo di validità del Piano la superficie forestale trasformabile è quella individuata dal Piano e pari ad ha 17,61 costituenti l’1,43% della superficie boscata. Poiché non tutte le superfici individuate necessariamente andranno incontro ad un effettivo processo di trasformazione, i valori indicati costituiscono dei limiti massimi che potrebbero anche non essere raggiunti.
6.1.2 Limiti per le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale
Per il periodo di validità del Piano è possibile autorizzare interventi di trasformazione per una superficie complessiva non superiore al 2,43% (pari ad ha 30) del totale delle aree boscate, con un limite di ha 3 per ogni singola trasformazione.
7 Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi
7.1 Esecuzione degli interventi compensativi e varianti
Il soggetto che realizza gli interventi compensativi ha diritto di chiedere una o più varianti tecniche al progetto di progetto di compensazione approvata. Tali varianti, nel caso di interventi in
“aree con elevato coefficiente di boscosità”, non devono comportare una riduzione del “costo di compensazione”. L’autorizzazione a realizzare la variante non è soggetta a silenzio assenso e deve essere preceduta da un parere redatto da un tecnico che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.5.
7.2 L’accertamento tecnico dell’avvenuta esecuzione degli interventi compensativi
L’accertamento degli interventi compensativi è effettuato da un tecnico della Provincia che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.5.
L’accertamento si riferisce ai soli aspetti tecnici e accerta la piena corrispondenza degli interventi di compensazione prescritti col progetto di compensazione approvato e con le sue eventuali varianti autorizzate. Di conseguenza, eventuali economie e/o eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono rispettivamente a beneficio e a carico dell’esecutore degli interventi compensativi.
7.3 Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi
Il destinatario dell’autorizzazione deve assicurare, a proprie spese, tutte le cure colturali a rimboschimenti ed imboschimenti fino all’affermazione della piantagione. La durata di tale periodo è pari a 7 anni.
Il piano colturale è parte integrante del “progetto di compensazione proposta” e pertanto redatto da un tecnico abilitato (vedi paragrafo 3.5).
Per gli obblighi di manutenzione, si fa riferimento agli aspetti tecnici previsti per la tipologia A (bosco naturale) nelle disposizioni attuative della misura h (2.8) “imboschimento delle superfici agricole” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvate con d.g.r. n. 19416 del 19 novembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.
8 Norme transitorie e finali
8.1 Entrata in vigore e procedimenti in corso
Il presente Piano entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Provincia. I procedimenti in corso al momento di entrata in vigore del presente Piano seguono, per quanto non in contrasto con la l.r. 27/2004, le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda, stabilite con d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.
8.2 Monitoraggio
Entro il 31 gennaio di ogni anno l’ente competente comunica alla D.G. Agricoltura di Regione Lombardia se durante l’anno solare precedente:
- ha rilasciato autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
- ha accertato la realizzazione di interventi compensativi.
In caso affermativo, invia alla D.G. Agricoltura, su supporto informatico e cartaceo, i dati di tutte le autorizzazioni, redatti secondo l’appendice 2, e di tutti gli accertamenti, redatti secondo l’appendice 3.
Nel monitoraggio delle autorizzazioni devono in ogni caso essere motivate dettagliatamente tutte le esenzioni totali o parziali dagli obblighi di compensazione.
8.3 Adeguamenti dei costi
Il valore del suolo è riferito ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell’istanza.
Secondo quanto indicato nella d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005, il valore del soprassuolo, già stabilito con d.g.r. VII/13900/2003, è valido fino alle domande presentate a tutto il 31 dicembre 2007; dal 1° gennaio 2008 e successivamente ogni tre anni, è aggiornato in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine il direttore generale della DG Agricoltura di Regione Lombardia, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio e con decorrenza 15 dicembre 2007, fissa il nuovo valore che si applica dal 1° gennaio successivo.
Alla data di approvazione del presente Piano di Indirizzo Forestale il costo del soprassuolo è quello determinato con d.d.g. della X.X. Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00000 del 19 dicembre 2007 e pari ad € 2,2990 per m2 di superficie.
Appendice n. 1 – esempi applicativi
Calcolati in base ai Valori agricoli medi dei terreni pubblicati sul BURL n° 10, 4° Suppl. Straordinario, del 9 marzo 2007
Tutti gli esempi citati nella presente appendice non hanno in alcun caso valore dispositivo, non sono esaustivi, hanno solo carattere illustrativo.
Esempio n. 1
Trasformazione di un bosco in area omogenea delle colline moreniche Ubicazione: Comune di Monzambano
Classificazione ISTAT: Comune di collina Sottoarea sottoposta a speciale protezione: no Rapporto di compensazione: 1:3
Superficie trasformata: 4.500 m2
Il richiedente deve procedere all’imboschimento/rimboschimento di 13.500 m2, sostenendo i costi di acquisizione delle aree, di impianto, di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione successiva degli imboschimenti/rimboschimenti, qualsiasi sia la spesa necessaria.
Qualora optasse per la “monetizzazione” dell’intervento, si procede come indicato: Costo unitario del soprassuolo: 2,2990 €/m2
Costo totale del soprassuolo: 2,2990 € x 4.500 x 3,0 = 31.036,50 € Costo unitario del suolo: 3,50 €/m2 (seminativo)
Costo totale del suolo: 3,50 € x 4.500 x 3 = 47.250,00 €
Costo di compensazione: 31.036,50 € + 47.250,00 € = 78.286,50 €
Pertanto, se il richiedente opta per la “monetizzazione”, versa all’Ente l’importo complessivo di 93.943,80 € (pari a 78.286,50 € + 20%).
Nel caso iniziale, in cui il richiedente effettua direttamente il rimboschimento compensativo, deve versare all’ente una cauzione di 103.338,18 € (pari a 93.943,80 € + 10%).
Esempio n. 2
Trasformazione di un bosco in area omogenea di pianura Ubicazione: Comune di Ostiglia
Classificazione ISTAT: Comune di pianura
Sottoarea sottoposta a speciale protezione: sì (Riserva regionale Paludi di Ostiglia) Rapporto di compensazione: 1:4,5
Superficie trasformata: 2.500 m2;
Il richiedente deve procedere all’imboschimento/rimboschimento di 11.250 m2, sostenendo i costi di acquisizione delle aree, di impianto, di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione successiva degli imboschimenti/rimboschimenti, qualsiasi sia la spesa necessaria.
Qualora optasse per la “monetizzazione” dell’intervento, si procede come indicato: Costo unitario del soprassuolo: 2,2990 €/m2
Costo totale del soprassuolo: 2,2990 € x 2.500 x 4,5 = 25.863,75 € Costo unitario del suolo: 4,50 €/m2 (seminativo irriguo)
Costo totale del suolo: 4,50 € x 2.500 x 4,5 = 50.625,00 €
Costo di compensazione: 25.863,75 € + 50.625,00 € = 76.488,75 €
Pertanto, se il richiedente opta per la “monetizzazione”, versa all’Ente l’importo complessivo di 91.786,50 € (pari a 76.488,75 € + 20%).
Nel caso iniziale, in cui il richiedente effettua direttamente il rimboschimento compensativo, deve versare all’ente una cauzione di 100.965,15 € (pari a 91.786,50 € + 10%).
Esempio n. 3
Trasformazione di un bosco finalizzata alla conservazione della biodiversità o del paesaggio. Si riprenda l’esempio n. 1.
Rapporto di compensazione: 1:3
Il PIF prevede, per l’area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, uno sconto del 50% del costo di trasformazione.
Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 0,5:
Costo di compensazione originario: 78.286,50 €.
Costo di compensazione da applicare nell’esempio: 39.143,25 € (78.286,50 € x 0,5).
Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.
Esempio n. 4
Trasformazione temporanea di un bosco al fine di realizzazione di un acquedotto. Si riprenda l’esempio n° 2 (superficie interessata dai movimenti di terra: 2.500 m2). Si ipotizzi che i lavori si concludano in 75 giorni, assimilati a 3 mesi.
Se la trasformazione fosse definitiva, il costo di compensazione sarebbe calcolato in 76.488,75
€.
Essendo temporanea, il costo è pari a: 1.721,00 € (76.488,75 € x 0,75% x 3 mesi).
Appendice n. 2 – monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate
L’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:
- estremi (numero e data di rilascio) dell’autorizzazione alla trasformazione;
- destinatario dell’autorizzazione;
- comune in cui ricade il bosco trasformato e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a trasformazione;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- motivazioni che hanno indotto all’applicazione di oneri di compensazioni ridotti;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del bosco trasformato;
- nuova destinazione d’uso del bosco trasformato;
- esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente o monetizzazione;
- costi di compensazioni applicati
- data di accertamento dell’entrata finanziaria (in caso di monetizzazione)
- natura degli interventi compensativi prescritti (in caso di esecuzione diretta)
- generalità del professionista che ha firmato il progetto di compensazione proposta;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
Appendice n. 3 – monitoraggio degli interventi compensativi realizzati
L’Ente che ha effettuato l’accertamento tecnico degli interventi compensativi deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:
- data di accertamento tecnico;
- estremi dell’autorizzazione alla trasformazione che ha disposto gli interventi compensativi (in caso di esecuzione diretta) o grazie alla quale sono stati introitate le risorse finanziarie (in caso di monetizzazione);
- tipo di intervento compensativo realizzato;
- proprietà del terreno in cui sono stati realizzati gli interventi compensativi;
- esecutore degli interventi di compensazione;
- comune in cui sono stati eseguiti gli interventi compensativi e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a interventi compensativi;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del rimboschimento o del bosco oggetto di interventi compensativi;
- costi sostenuti dall’esecutore e, in caso di monetizzazione, economie accertate.
- generalità del professionista che ha accertato gli interventi compensativi;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.