CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Xxxxxx
xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx XX - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351
ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO XXXXXX
xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx XX - xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx - tel. 0000 000000 - telefax 0522 456037
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto “I°stralcio dell’intervento di riqualificazione delle strade di viale Ramazzini (ovest), via Gioia, via Veneri (sud)-via Talami” quale componente del sub-comparto ovest denominato “PRU_IP-1b – Ambito Santa Croce – via Gioia, via Talami, via Veneri sud e viale Ramazzini Ovest” del Programma di Riqualificazione Urbana “PRU-IP- Bando Periferie – Xxxxxxxx/Xxxxx Xxxxx” xx Xxxxxx Xxxxxx “
Opere stradali - LOTTO 1 – CUP J89J18000160008
Codice CPV principale: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale
Indice
CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto 5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 5
Art. 2 - Ammontare dell'appalto 8
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 9
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili 9
Art. 5 - Descrizione dei lavori 12
Art. 6 - Dimensioni dell'area e opere principali 12
CAPO II - Disciplina contrattuale 12
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 12
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto 12
Art. 9 - Norme applicabili, anche ad integrazione del contratto 12
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 13
Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore 14
Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 14
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 15
Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini 16
CAPO III – Garanzie 17
Art. 15 - Garanzia per la partecipazione alla procedura 17
Art. 16 - Garanzie definitive 17
Art. 17 - Riduzione delle garanzie 18
Art. 18 - Assicurazioni a carico dell’impresa 19
CAPO IV - Termini per l’esecuzione 21
Art. 19 - Consegna e inizio dei lavori 21
Art. 20 - Termini per l’ultimazione dei lavori 22
Art. 21 - Sospensioni e proroghe 23
Art. 22 - Penali 24
Art. 23 - Danni da forza maggiore 25
Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 26
Art. 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 27
Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 28
CAPO V - Disciplina economica 28
Art. 27 - Anticipazione. Pagamenti in acconto 28
Art. 28 - Conto finale e pagamenti a saldo 30
Art. 29 - Ritardo contabilizzazione ovvero nel pagamento delle rate di acconto 31
Art. 30 - Pagamenti a saldo 31
Art. 31 - Revisione prezzi 32
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 32
CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori 32
Art. 33 - Lavori a misura. 33
Art. 34 - Liquidazione oneri per la sicurezza 33
Art. 35 - Lavori in economia 33
Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 33
Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 34
Art. 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi degli eventuali lavori a misura con- seguenti a varianti e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità
dei prezzi 34
CAPO VII - Disposizioni per l’esecuzione 34
Art. 39 - Direzione dei lavori 34
Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 35
Art. 41 - Variazione dei lavori 35
Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 35
CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza 36
Art. 43 - Norme di sicurezza generali 37
Art. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro 37
Art. 45 - Piani di sicurezza 37
Art. 46 - Piano operativo di sicurezza 38
Art. 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 38
CAPO IX - Disciplina del subappalto 39
Art. 48 – Subappalto 39
Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto 39
Art. 50 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti 40
CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio 40
Art. 51 – Controversie 40
Art. 52 - Termini per il pagamento delle somme contestate 40
Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 40
Art. 54 - Risoluzione del contratto 42
Art. 55 - Recesso dal contratto 43
CAPO XI - Disposizioni per l’ultimazione dei lavori 43
Art. 56 - Ultimazione dei lavori 43
Art. 57 - Conto finale 44
Art. 58 - Presa in consegna dei lavori ultimati 44
Art. 59 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione 45
CAPO XII – Prestazioni migliorative in variante 45
Art. 60 - Presentazione in gara offerta per prestazioni migliorative in variante 45
CAPO XIII - Norme finali 45
Art. 61 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore 46
Art. 62 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore 50
Art. 63 - Custodia del cantiere 50
Art. 64 - Cartello di cantiere 50
Art. 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse 50
CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto.
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.
1.1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione del I° stralcio dell’intervento di riqualifi- cazione e rifunzionalizzazione di xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxx, xxx Xxxxxx xxx, via Talami, comprendente viale Ramazzini nel tratto dal sottopasso ciclo-pedona- le della ferrovia Reggio-Guastalla, incrocio con via Bligny e via F. Gioia. Esso è fi- nanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia (L. 28/12/2015 n° 208).
Le opere del primo stralcio oggetto del presente appalto comprendono anche le opere di armamento ferroviario e di segnalazione necessarie alla riapertura del passaggio a livello della ferrovia FER Reggio E. – Guastalla. Tali opere costitui- scono il Lotto 2 del presente appalto, per il quale è previsto separato Capitolato speciale.
1.2. Le opere stradali e infrastrutturali del Lotto 1 sono in particolare le seguenti:
A) Viale Ramazzini, tratto ad Ovest del passaggio a livello:
• Demolizione e rifacimento dei marciapiedi a lato del sottopasso ciclopedonale con nuovi cordoli sormontabili e pavimentazione bituminosa;
• Demolizione del muro di chiusura della strada e raccordo del piano stradale con la pavimentazione in gomma tipo Strail (esclusa dalle opere stradali, compresa nelle “opere di armamento” insieme alla fornitura, posa, alimentazione e opere murarie delle nuove barriere del passaggio a livello) e fornitura e posa di dissuasori fissi in acciaio sulla corsia stradale Sud, al fine di impedire l’accesso al passaggio a livello;
• Rifacimento del sistema di raccolta acque meteoriche stradali;
• Inserimento segnaletica stradale orizzontale e verticale;
• Riqualificazione del sottopassaggio Ovest
B) Viale Ramazzini dal passaggio a livello all’incrocio con via Veneri:
• Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi su entrambi i lati del sottopasso ciclopedonale;
• Demolizione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi nello spazio tra uscita del sottopasso e incrocio con via Veneri; ricostruzione della superficie rialzata a livello dei marciapiedi con pavimentazione bituminosa, con l’obiettivo di favorire gli attraversamenti pedonali e ciclabili rallentando la velocità dei mezzi meccanici;
• Rifacimento del sistema di raccolta acque meteoriche stradali;
• Inserimento segnaletica stradale orizzontale e verticale;
• Riqualificazione del sottopassaggio Est
C) Viale Ramazzini, dall’incrocio di cui sopra all’accesso al parcheggio di piazzale Europa a via Gioia:
• Demolizione del marciapiede esistente e ricostruzione di pedonale/ciclabile con cordolo sormontabile sul lato Sud fino all’accesso al parcheggio;
• Sostituzione dei corpi illuminanti sui pali esistenti sul lato Nord con apparecchi con lampade a led e sverniciatura-verniciatura dei pali;
• Rifacimento del tappeto di usura del manto stradale;
• Rifacimento del sistema di raccolta acque meteoriche stradali;
• Inserimento segnaletica stradale orizzontale e verticali;
• Sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi dotati di lampade a led;
• sostituzione dell’alberatura esistente con nuove specie ed inserimento di nuove alberature della medesima specie come di seguito dettagliatamente descritto
D) Viale Ramazzini dall’incrocio di cui sopra all’accesso al parcheggio di piazzale Europa a via Gioia:
• Demolizione del marciapiede esistente e ricostruzione di pedonale/ciclabile con cordolo sormontabile sul lato Sud fino all’accesso al parcheggio;
• Demolizione e ricostruzione del pedonale-ciclabile lato Nord a raccordarsi col tratto di questo appena completato;
• Inserimento di nuove alberature in aiuole da realizzare, contenute in piatti metallici, a completamento del viale alberato sul lato Nord, sia nel pedonale esistente che in quello di progetto;
• Demolizione e ricostruzione del pedonale-ciclabile lato Sud, nel tratto tra ac- cesso Ovest e uscita Est del parcheggio di piazzale Europa, compresa de- molizione della pavimentazione della parte di parcheggio soppressa;
• Rifacimento del sistema di raccolta acque meteoriche stradali;
• Inserimento segnaletica stradale orizzontale e verticale;
• Sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi dotati di lampade a led;
• sostituzione dell’alberatura esistente con nuove specie ed inserimento di nuove alberature della medesima specie come di seguito dettagliatamente descritto;
E) Via F. Gioia:
• Realizzazione di pedonale-ciclabile sul lato Est, dall’incrocio con via Ramazzini al termine della strada, con le medesime caratteristiche del pedonale-ciclabile sito in via Ramazzini, lato Sud; con aggiunta di spazi di parcheggio lineare, alternati con aiuole alberate di nuova realizzazione;
• Rifacimento completo dell’impianto di illuminazione pubblica sul pedonale- ciclabile lato Est con apparecchi illuminati a led;
• Rifacimento del sistema di raccolta acque meteoriche stradali;
• Inserimento segnaletica stradale orizzontale e verticale;
• inserimento di alberature della medesima specie di quelle previste in viale Ramazzini come di seguito dettagliatamente descritto, per costituire un viale alberato.
1.3. Dalla Relazione illustrativa del PRU si evince che: “Ricadono all'interno del sub‐ comparto "PRU_IP‐1.b" aree individuate dal PSC e dal RUE fra gli Ambiti da ri- qualificare (AR), a cui si aggiungono alcuni tratti di viabilità pubblica (via Talami, via Veneri sud e viale Ramazzini ovest). L'attuazione del sub‐comparto, pur ba- sandosi sullo schema direttore del PRU che ne definisce l'evoluzione e l'assetto urbanistico da perseguire e pur rientrando (integrandolo) nel POC, si sviluppa tramite la programmazione di interventi diretti, anche tempo‐ ranei, finalizzati alla riqualificazione del tessuto esistente. Il Capo 4.3 del RUE disciplina gli interventi edilizi diretti e le destinazioni d'uso ammesse al di fuori della programmazione di POC per le aree che ricadono all'interno degli Ambiti da riqualificare (AR) e, in ri- ferimento agli ambiti AR‐9 e AR‐10, dispone all'art. 4.3.2 comma 3 che in tali am- biti "si possono attuare interventi con eventuali cambi d'uso, per attività o funzioni temporanee, da disciplinare attraverso la stipula di specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale, all'interno di un processo di rigenerazione urbana e sociale con contenuti di interesse pubblico". […] Le Aree del PRU che ricadono all'interno degli Ambiti da riqualificare (AR): all'art. 5.5 del Capo V "Attuazione del PSC attraverso il Piano Operativo Comunale (POC)" le NdA del PSC individua- no, ai sensi dall'art. A‐11 della LR 20/2000 e s.m.i., 23 ambiti da riqualificare: l'Ambito AR‐10 "Ambito Santa Croce", all'interno del quale ricadono alcune aree del sub‐comparto "PRU_1b", rientra fra tali ambiti da riqualificare e si caratterizza per la compresenza di tessuti residenziali e di tessuti produttivi ‐in gran parte di- smessi”;
1.4. Gli obiettivi specifici nel sub‐comparto ovest ("PRU_IP‐1b"), previsti nel PRU, si
sostanziano in:
◦ attivazione e sostegno al processo di rigenerazione urbana "collaborativa"
del quartiere storico Santa Croce;
◦ riuso, anche temporaneo e con interventi di micro‐riqualificazione (manuten- zioni, messe in sicurezza, adeguamenti funzionali) della città privata, con particolare riferimento alle aree produttive dismesse e agli spazi abbandonati e/o residuali, al fine di attivare nuove forme di innovazione sociale (servizi e processi) in grado di favorire l'interazione fra il quartiere e le polarità pubbli- che presenti, aumentare il presidio del territorio, favorire le interazioni inter- culturali e, più in generale, sviluppare forme di cittadinanza attiva;
◦ riqualificazione/riapertura di nuove connessioni per la mobilità carrabile pubblica e privata finalizzati ad intercettare e semplificare i flussi a sca- la urbana.
1.12 Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare e consegnare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e dagli atti di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo e dai relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
1.13 L'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.6 è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova applicazione, in ogni caso, il disposto dell'articolo 1374 codice civile.
1.14 Xxxxxx pertanto intendersi ricompresi nell'Appalto tutti gli oneri e gli obblighi derivanti da quanto sopra scritto e dalle condizioni, pur anche se non espressamente sopra indicate, ma comunque necessarie per la realizzazione dell'intervento in conformità al progetto.
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.
2.1 L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, integralmente a misura ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) Codice, è indicativamente definito sulla base dei seguenti valori posti a base di gara:
Lavori | a. Importo esecuzione lavori | b. Oneri attuazione piani sicurezza | Totale (a + b) |
A misura | 415.616,72 | 11.866,66 | 427.483,38 |
2.2 L'importo contrattuale corrisponde all'importo totale dei lavori di cui al comma 2.1 colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto sul medesimo importo dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli
oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 2.1, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta, ai sensi dell'articolo 100 comma 1 e 5 del D.lgs. n. 81/2008 e ai sensi dell’articolo 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.
3.1 Il contratto è stipulato integralmente “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) e dell’art. 59 comma 5-bis D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, nonché dell’art. 43, comma 7 e 8 del D.P.R. 207/2010.
3.2 L’importo contrattuale di cui all’articolo 2, comma 2.1, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta invariabile in riferimento ai prezzi offerti per unità di misura delle singole parti del lavoro da eseguire. L’importo del contratto può variare, per contro, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo art.106 del D.lgs 50/2016 nel testo vigente e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
3.3 I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali per unità di misura delle singole parti di lavoro previsto e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.
3.4 I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario sono altresì per lo stesso aggiudicatario vincolanti, per unità di misura delle singole parti di lavoro eseguito, in relazione alla definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, modifiche, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del d.lgs 50/2016 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.
3.5 Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3.6 I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta e a quelli derivanti dalla offerta presentata in gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute in cantiere costituiscono vincolo negoziale i soli prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato Speciale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili.
4.1 I lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato
«A» al predetto Regolamento, sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 ""Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari", Classifica II.
4.2 L’importo a base d'asta dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 4.1 ammonta ad euro 415.616,72 (quattrocentoquindicimilaseicentosedici/72) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con una incidenza sul totale del 100,00%.
4.3 Non ci sono parti dei lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale o ai 150.000 euro. Pertanto l’importo a base di gara appartiene interamente alla categoria prevalente.
4.4 Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente e dalle norme da questo richiamate.
4.5 Il subappalto, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice nonché di cui al D.M.
10 novembre 2016 n. 248, è consentito per la totalità delle prestazioni, delle lavorazioni, delle opere generali e delle opere specializzate previste dagli atti di gara, nel limite, generale e insuperabile, previsto dall'articolo 105 comma 2 del Codice, della quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto, fermi restando i limiti ulteriori previsti dal medesimo articolo 105 e dal richiamato D.M. 248/2016.
4.6 Ciascun operatore economico, all'atto dell'offerta, deve avere indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto o cottimo è vietato.
4.7 Nel presente appalto non sono presenti lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica previsti dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248.
4.8 Ai sensi dell'articolo 105 comma 6 del Codice, pur trattandosi di appalto di lavori inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, lo stesso riguarda, per una parte, attività tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dall’articolo 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (trasporto di materiali a discarica per conto terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; trasporto terra e materiali inerti, fornitura di ferro lavorato). Di conseguenza si è resa obbligatoria l’indicazione dei subappaltatori preposti alle attività di cui all’articolo 1 comma 53 L. 190/2012, anche per tipologia di prestazioni omogenee.
4.9 La stazione appaltante non procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o di lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, salvo che nei casi in cui ciò sia obbligatoriamente previsto dall'articolo 105 comma 13 del Codice.
Art. 5 - Descrizione dei lavori.
I lavori che formano oggetto dell'appalto sono, riassuntivamente, quelli di cui al sopraesteso articolo 1 e, per esteso, quelli di cui al Progetto.
Art. 6 - Dimensioni dell'area e opere principali.
Le dimensioni dell'area e le principali attività previste oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di Progetto e dal Capitolato Tecnico.
CAPO II - Disciplina contrattuale
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
7.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
7.2 In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
7.3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto.
8.1 Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, al Capitolato Tecnico e alle disposizioni normative di cui al Bando e al Disciplinare di Gara;
• tutti gli elaborati del Progetto verificato e validato;
• l’elenco dei prezzi unitari;
• il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.lgs..n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano;
• il Piano Operativo di Sicurezza;
• il cronoprogramma aggiornato all'esito dell'offerta in gara;
• gli atti di gara tutti e l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario;
• le garanzie definitive di cui all'articolo 103 del Codice.
Art. 9 - Norme applicabili, anche ad integrazione del contratto.
9.1 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare, anche se non in via esclusiva:
- il Regolamento generale approvato con DPR n. 207/10 nella parte vigente ai sensi degli articoli 216 e 217 del d. lgs. 50/2016 (il "Regolamento")
- il DM n. 145 del 19 aprile 2000 nella parte vigente;
- il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;
- il D.lgs. del 18.4.2016, n. 50 (il "Codice").
9.2 Le norme vigenti di cui al comma 9.1 integrano le disposizioni del presente Capitolato Speciale per quanto in esse non previsto. Le medesime norme vigenti prevalgono e si sostituiscono di diritto alle disposizioni eventualmente difformi dal Capitolato Speciale, nei casi in cui le prime contengano disposizioni cogenti. Le norme del D.M 9 aprile 2000 n. 145 espressamente richiamate dal capitolato Speciale trovano convenzionalmente applicazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del medesimo D.M. 19 aprile 2000 n. 145. In quanto norme richiamate convenzionalmente dal Capitolato Speciale vale per esse quanto sopra disposto in relazione al rapporto tra norme vigenti e le disposizioni del Capitolato Speciale, per quanto attiene sia l'integrazione che la sostituzione in ipotesi di disposizioni eventualmente difformi.
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.
10.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del Progetto Esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
10.2 L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità del sito, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto in uno col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore.
11.1 In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente. Limitatamente alla
determinazione della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto si applica l'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 nel testo viegnte.
11.2 Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i comma 17 e 18 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente.
Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.
12.1 L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
12.2 L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
12.3 Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
12.4 L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per violazioni disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
12.5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 12.1, o delle persone di cui ai comma 12.2, 12.3 e 12.4 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 12.3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione.
13.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
13.2 Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.
13.3 I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di questo Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. In caso di controversia si procede ai sensi dei comma 13.11 e successivi.
13.4 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
13.5 Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
13.6 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
13.7 L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
13.8 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
13.9 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specifica- mente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei la- vori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizio- ne accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
13.10 La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute neces- sarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
13.11 Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei la- vori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla co- municazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comuni- cata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere ri- serva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
13.12 Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comu- nicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel ter- mine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
13.13 L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
13.14 Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.
14.1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, indicano la denominazione in euro.
14.2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
14.3 Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182/71.
CAPO III - Garanzie Art. 15 - Garanzia per la partecipazione alla procedura
15.1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs.. 50/2016 nel testo vigente, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione con versamento in contanti o fideiussione a scelta dell'offerente, secondo quanto indicato dalla lex specialis di gara, da aversi qui richiamata specificamente.
15.2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.lgs.. 50/2016 nel testo vigente.
15.3 Il termine di cui al precedente punto 15.2 è sospeso dalla data dell’aggiudicazione provvisoria, in dipendenza della sospensione del termine per l’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 53bis del presente Capitolato, e fino all’avveramento della condizione stessa, ivi dedotta. La garanzia permane quindi valida per tutto il tempo della sospensione condizionale, e il termine di 180 giorni riprende il suo corso dall’avveramento della circostanza dedotta in condizione, di cui al ridetto art. 53bis.
15.4 Di tale clausola deve essere formulata espressa accettazione all’atto del versamento in contanti della garanzia ovvero deve essere inserita espressa previsione nell’atto di fideiussione.
Art. 16 - Garanzie definitive.
16.1 Ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Trova applicazione il disposto dell'articolo 103 del Codice.
16.2 La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia individua quali beneficiari sia STU Reggiane s.p.a. sia il Comune di Reggio Xxxxxx e prevede firme congiunte della STU e del RUP del Comune per il rilascio di quietanze e per la sua liberazione.
16.3 Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti è automatico, senza necessità di benestare dei beneficiari della garanzia, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del precedente comma 16.2. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
16.4. I beneficiari possono avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore in ragione delle inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante e del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
16.5. Nei casi di cui al comma 16.4 la Stazione Appaltante e il Comune hanno facoltà di ottenere dall’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 17 - Riduzione delle garanzie.
17.1 Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 e dell'articolo 103 comma 1 ultimo periodo del Codice, sia l'importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura, sia l'importo della garanzia definitiva e di loro eventuali rinnovi è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
17.2 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della ga- ranzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il con- sorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le im- prese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della cer- tificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragio- ne della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Con- sorzio.
17.3 Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs.. 50/2016, all’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 16 del presente capitolato si applicano le medesime riduzioni di cui ai comma 17.1 e 17.2.
Art. 18 - Assicurazioni a carico dell’impresa.
18.1 Ai sensi dell’art. 103, del D.lgs.. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una o più polizze assicurative che tengano indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, o esecutivo con le modifiche conseguenti alla Offerta tecnica presentata in gara. Gli elaborati dovranno essere corredati da positivo Rapporto conclusivo di verifica preventiva, ai sensi dell'articolo 26 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, redatto, a spese dell'appaltatore, da soggetto abilitato all'esecuzione dell'attività di verifica preventiva ai sensi dell'articolo 26 comma 6 lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La stazione appaltante, ricevuti gli elaborati e il Rapporto, ove ne sussistano i presupposti, validerà il progetto recante le modifiche e lo approverà ai sensi dell'articolo 106 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'omessa consegna degli elaborati progettuali di cui al presente comma 19.1 ovvero un ritardo nella loro consegna superiore a giorni 30 (trenta) determinerà, l'applicazione della penale di cui infra e, ove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della presente clausola risolutiva, la risoluzione del rapporto contrattuale, su iniziativa della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.
18.2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza o delle polizze di cui al comma 18.1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tali polizze decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Cessa, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
18.3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
– la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
– la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
– l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
18.4 Tali polizze devono essere stipulate per le somme fissate nel bando di gara e nel Contratto d'appalto.
18.5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
18.6. La garanzia di cui al presente articolo prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo si riferiscono, senza alcuna riserva, anche ai danni causati dalle imprese mandanti.
18.7 Trova comunque applicazione il disposto dell’articolo 103 del Codice, nel testo vigente.
CAPO IV - Termini per l’esecuzione
Art. 19 - Predisposizione degli elaborati di modifica del Progetto. Consegna e inizio dei lavori.
19.1 Entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di stipula del contratto, l'appaltatore, a propria cura e spese, consegnerà alla Stazione appaltante gli elaborati progettuali necessari e opportuni, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del d. p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, nel testo vigente, al fine di integrare il Progetto esecutivo con le modifiche
conseguenti alla Offerta tecnica presentata in gara. Gli elaborati dovranno essere corredati da positivo Rapporto conclusivo di verifica preventiva, ai sensi dell'articolo
26 del D.lgs. 50/2016, redatto, a spese dell'appaltatore, da soggetto abilitato all'esecuzione dell'attività di verifica preventiva ai sensi dell'articolo 26 comma 6 lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La stazione appaltante, ricevuti gli elaborati e il Rapporto, ove ne sussistano i presupposti, validerà il progetto recante le modifiche e lo approverà ai sensi dell'articolo 106 D.lgs. 50/2016. L'omessa consegna degli elaborati progettuali di cui al presente comma 19.1 ovvero un ritardo nella loro consegna superiore a giorni 30 (trenta) determinerà l'applicazione della penale di cui infra e, ove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, la risoluzione del rapporto contrattuale, su iniziativa della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.
19.2 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
19.3 É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
19.4 L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente ovvero per parti, in più riprese: in questo caso, la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
19.5 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
19.6 Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 19.3 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate,
qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
Art. 20 - Termini per l’ultimazione dei lavori.
20.1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 126 (centoventisei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto da parte dell'appaltatore della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
20.2 L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 21 - Sospensioni e proroghe.
21.1 Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
21.2 Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
21.3 Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, si procede a norma dell'art. 190 del d.p.r. 207/2010.
21.4 Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di quarantacinque giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
21.5 Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente, nonché di cui all’art. 10 D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
21.6 Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, lo stesso può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza del termine anzidetto.
21.7 L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
21.8 I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Art. 22 - Penali.
22.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale nella misura dell’uno per mille (euro 1 e centesimi zero per ogni mille) da calcolarsi sull'importo contrattuale, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
22.2 Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
22.3 La penale, di cui al comma 22.1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
22.3.1 nella consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 19.1 dell'articolo 19;
22.3.2 nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
22.3.3 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal direttore dei lavori;
22.3.4 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili;
22.3.5 nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori.
22.4 La penale irrogata ai sensi del comma 22.3.2 è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
22.5 La penale di cui ai comma 22.3.3 e 22.3.5 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 22.3.4 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili.
22.6 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione.
22.7 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei comma precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a quello determinato sulla base della predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente, in materia di risoluzione del contratto.
22.8 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
22.9 Per i lavori di cui al presente Capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione.
Art. 23 - Danni da forza maggiore.
23.1 Nel caso in cui si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
23.2 L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
23.3 Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 23.1, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
23.3.1 dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
23.3.2 delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
23.3.3 della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
23.3.4 dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
23.3.5 dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
23.4 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma.
24.1 L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
24.2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
24.2.1 per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
24.2.2 per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
24.2.3 per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
24.2.4 per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta nonché collaudi parziali o specifici;
24.2.5 qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel
cantiere, in ottemperanza del d.lgs. 81/2008; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
24.3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'articolo 40 del Regolamento, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto come modificato dalla Stazione appaltante all'esito della procedura di gara sulla base di quanto offerto dall'appaltatore.
24.4 Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
Art. 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.
25.1 Non costituiscono giustificato motivo di proroga del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
25.1.1 il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
25.1.2 l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
25.1.3 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e gli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
25.1.4 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
25.1.5 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
25.1.6 le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
25.1.7 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
25.1.8 le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
25.1.9 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
26.1 L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma, che risulti superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.
26.2 La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
26.3 Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 22, comma 22.2, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 26.2.
26.4 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
26.5 In seguito alla risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo vigente.
CAPO V - Disciplina economica
Art. 27 - Anticipazione. Pagamenti in acconto.
27.1 L'appaltatore ha diritto, a richiesta, ad una anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dall'appalto, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del d.lgs.
50/2016. L’anticipazione viene recuperata dalla Stazione appaltante, sino al suo intero importo, a valere sui pagamenti in acconto in corso d’opera di cui al successivo comma 27.6. Ciascun pagamento in acconto verrà compensato, per un importo pari al 90% (novanta per cento) del medesimo pagamento in acconto, con il debito dell’appaltatore verso la Stazione appaltante per la restituzione dell’anticipazione, sino a concorrenza dell’importo predetto. La compensazione opererà su ciascun pagamento in acconto sino a concorrenza dell’intero importo anticipato dalla Stazione appaltante.
27.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia individua quali beneficiari sia STU Reggiane s.p.a. sia il Comune di Reggio Xxxxxx e prevede firme congiunte della STU e del RUP del Comune per il rilascio di quietanze e per la sua liberazione.
27.3 L'importo della garanzia di cui al comma 27.2 viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del comma 27.1.
27.4 L'anticipazione di cui al comma 27.1, una volta costituita la garanzia fideiussoria, è erogata all'appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
27.5 L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
27.6 L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, pagamenti che avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli da 33 a 38 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 27.7 e delle ulteriori o eventuali ritenute operate per qualsiasi titolo, un importo non inferiore ad euro 200.000 (duecentomila) al netto dell’IVA di legge.
27.7 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
27.8 Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 27.6, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
27.9 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
27.10 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 27.6.
27.11 Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
27.12 Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del D.L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC che attesti positivamente la regolarità contributiva.
Art. 28 - Conto finale e pagamenti a saldo.
28.1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
28.2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
28.3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 27.7, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
28.4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
28.5 La garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016, è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
28.6 Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che l'accertamento di cui al comma precedente diventi definitivo.
Art. 29 - Ritardo nella contabilizzazione ovvero nel pagamento delle rate di acconto.
29.1 Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi legali di mora, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
29.2 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi legali di mora nella misura stabilita ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
29.3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
29.4 È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai comma precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 30 - Pagamenti a saldo.
30.1 Non sono dovuti interessi per i giorni che costituiscono il termine dilatorio a favore della Stazione Appaltante di cui all’art. 4 commi 2, 3, 4, 5 d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come applicabile ai sensi dell’art. 113-bis D. Lgs. 50/2016, intercorrenti tra l’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e l’effettiva emissione del certificato di pagamento e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi legali di mora, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
30.2 Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.
30.3 Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi legali di mora sino al pagamento, nella misura stabilita ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
Art. 31 - Revisione prezzi.
31.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.
32.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni patto o atto contrario è nullo di diritto.
32.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. Trovano applicazione le disposizioni di cui al richiamato articolo 106 comma 13 del Codice.
32.3 Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera
Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera Raccomandata A/R.
32.4 In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori
Art. 33 - Lavori a misura.
33.1 I lavori oggetto del contratto sono appaltati esclusivamente a misura. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco, come descritte dalla Lista e dalla Appendice alla Lista presentate in gara dall’appaltatore; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette di quanto eseguito rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
33.2 Qualora, per effetto di modifiche o varianti, i lavori non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o degli atti di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
33.3 Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere da realizzarsi per effetto di varianti, aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai contenuti di progetto, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
33.4 Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, ivi compresi gli elaborati di modifica del progetto di cui all’articolo 19 che precede.
33.5 La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata, previa rilevazione e misurazione geometrica delle diverse opere eseguite, applicando a dette quantità effettivamente eseguite il prezzo unitario corrispondente, dedotto il ribasso d’asta.
Art. 34 - Liquidazione oneri per la sicurezza.
34.1 Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 35 - Lavori in economia.
35.1 La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, al momento non previsti nel progetto, sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’art. 179 del Reg. n. 207/10.
Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.
36.1 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 27 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
36.2 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.
Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.
37.1 Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono contenute nel Capitolato Tecnico, al quale di rinvia.
Art. 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi degli eventuali lavori a misura conseguenti a varianti e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi.
38.1 I prezzi unitari in base ai quali, dopo la deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati gli eventuali lavori a misura conseguenti a varianti o le eventuali somministrazioni per lavori in economia compensano anche:
38.1.1 circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
38.1.2 circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
38.1.3 circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
38.1.4 tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
38.2 I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
CAPO VII - Disposizioni per l’esecuzione Art. 39 - Direzione dei lavori.
39.1 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
39.2 Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Trova applicazione il disposto dell'articolo 101 del Codice.
39.3 Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
39.4 L'ordine di servizio deve necessariamente essere dato per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
39.5 Trova integrale applicazione, prevalendo in ipotesi di contrasto, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 n. 111, nel testo vigente.
Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.
40.1 I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall’Amministrazione all’appaltatore;
40.2 Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito in sede di esecuzione sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 41 - Variazione dei lavori.
41.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal medesimo articolo 106 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.
41.2 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
41.3 Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
41.4 Trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'articolo 101 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente nonché le disposizioni del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.
42.1 Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri dettati dai comma successivi.
42.2 Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
42.2.1 desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento;
42.2.2 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
42.2.3 quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
42.3 Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
42.4 I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
42.5 Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
42.6 Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza Art. 43 - Norme di sicurezza generali.
43.1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Sanitario, per quanto attiene la gestione del cantiere.
43.2 L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
43.3 L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro.
44.1 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs.. 81/2008, nonché le eventuali ulteriori disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 45 - Piani di sicurezza.
45.1 Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori, piano che deve tenere conto delle opere e delle circostanze oggetto di offerta in gara. Tale piano deve rispondere ai
requisiti di cui al d.lgs. 81/2008, e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
45.2 L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.
45.3 L’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
45.3.1 per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
45.3.2 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
45.4 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
45.5 Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 45.3.1, le proposte si intendono accolte.
45.6 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 45.3.2 , le proposte si intendono rigettate.
45.7 Nei casi di cui al comma 45.3.1, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
45.8 Nei casi di cui al comma 45.3.2, qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 46 - Piano operativo di sicurezza.
46.1 L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna
dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008.
46.2 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Art. 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.
47.1 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.
47.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992 o comunque alla Vigente normativa Comunitaria, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
47.3 L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
- la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
47.4 L’appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
47.5 Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - Disciplina del subappalto
Art. 48 - Subappalto
48.1 L'esecutore ha facoltà di eseguire le opere e i lavori tramite subappalto, nei limiti di legge e di quanto dichiarato in sede di procedura di gara.
48.2 Trova integrale applicazione la disciplina di cui all'articolo 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrata da quanto previsto dagli atti alla procedura di gara e da quanto previsto mediante disposizioni Specifiche dal presente Capitolato Speciale.
48.3 Quale ausilio per la risoluzione di eventuali questioni inerenti il subappalto, si rinvia anche alle Linee Guida in materia di subappalto elaborate dal Comune di Reggio Xxxxxx.
Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto.
49.1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
49.2 Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
49.3 Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646.
Art. 50 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti.
50.1 Al pagamento dei subappaltatori trova applicazione il disposto dell'articolo 105 del d.lgs. 18 aprile n. 50.
CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio Art. 51 – Controversie
51.1 Trova applicazione la procedura di Accordo bonario di cui ai comma da 2 a 6 bis dell'articolo 205 del d.lgs. 50/2016 nel caso in cui si determinino i presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo 205.
51.2 Nel caso in cui l'esperimento dei rimedi di cui al procedimento definito dal comma
51.1 non si concluda con la definizione della controversia, e sempre che se ne determinino i presupposti, potrà darsi luogo ad una transazione ai sensi dell'articolo
208 del Codice.
51.3 Non trova applicazione al presente rapporto contrattuale di appalto la disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 209 del Codice.
Art. 52 - Termini per il pagamento delle somme contestate.
52.1 Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del d.lgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
53.1 L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro subordinato nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
53.1.1 nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
53.1.2 i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
53.1.3 è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
53.1.4 è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
53.2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 2 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
53.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante ha facoltà di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
53.4 I datori di lavoro devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
53.5 Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
53.6 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 53.4 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
53.7 La violazione delle previsioni di cui ai commi 53.4 e 53.6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
53.8 Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
53.9 L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Art. 53bis – Sospensione del termine per aggiudicazione definitiva
53bis.1 Il “Terzo Addendum” alla “Convenzione STU2” prevede che, a fronte dell’adozio- ne, da parte del Governo, del d.l. 25 luglio 2018 n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, decreto legge (poi convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018 n. 108) che, all’articolo 13, disponeva: “all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adotta- re» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018»” e conseguenti modifiche anche in sede di conversione, l’efficacia degli impe- gni ivi assunti da parte del Comune di Reggio Xxxxxx e della STU, fosse subordinata all’avverarsi delle seguenti condizioni sospensive:
53bis.1.1 l’approvazione da parte del Parlamento e la conseguente pubblicazione, nel contesto della Legge di Bilancio 2019, di una disposizione normativa di rango primario che attribuisca forza di legge a quanto previsto dall’Accordo denominato “Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia”, acquisito agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Rep. Atti n. 108/CU del 18 ottobre 2018, raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, che prevede e contempla “l’opportunità che venga prevista nella legge di bilancio per il 2019 una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il “piano periferie” producano nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità; le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate;
53bis.1.2 la conseguente stipula della Convenzione Adeguata, se ed in quanto prevista dalla Legge di Bilancio 2019 di cui al precedente punto 53bis.1.1;
53bis.2 Di tali condizioni, si è ad oggi avverata unicamente quella indicata al punto 53bis.1.1 (approvazione della Legge di Bilancio 2019 con testo conforme all'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni), mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ha provveduto, né entro il 31 gennaio 2019, né a tutt'oggi, all'adeguamento delle Convenzioni già sottoscritte alle disposizioni dell'articolo 1 comma 913 legge 145/2018, nulla comunicando al Comune in merito alla previsione dei tempi di adeguamento. Mentre è certo che all'adeguamento convenzionale si deb- ba giungere, prevedendolo una norma di legge, permane incertezza in ordine al "quando" di detto adeguamento, essendo ad oggi decorso il termine, non perentorio, previsto dalla norma di legge;
53bis.3 Al fine di evitare che i ritardi provocati dalla iniziativa normativa, successivamente oggetto di modifica ad oggi non efficace, possano ulteriormente incidere il regolare sviluppo del Programma di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-Bando Periferie- Reggiane/Santa Croce", PRU del quale l'intervento di riqualificazione dei sedimi stradali rappresenta elemento fondamentale e necessariamente prodromico alla funzionalità degli ulteriori interventi da attuarsi nel comparto, la stazione appaltante reputa essenziale anticipare, per quanto possibile, lo svolgimento della procedura di selezione dell'esecutore dell'intervento, fermo restando, nel contempo, che non si darà corso alla aggiudicazione definitiva sino a quando non si sarà avverata la condizione sospensiva indicata al precedente punto 53bis.1.2 (corrispondente al romanino (ii) del punto z. del Disciplinare, da intendersi integralmente richiamato).
53bis.4 In applicazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1337 codice civile, questa stazione appaltante, affinché gli operatori economici intenzionati a partecipare alla procedura aperta ne abbiano piena informazione e contezza, potendo di conseguenza autodeterminarsi liberamente nella eventuale formulazione dell'offerta, ostende e chiarisce che: (i) la procedura di gara di cui all'oggetto verrà condotta in conformità alla lex specialis sino alla aggiudicazione provvisoria; (ii) se ed in quanto, a quella data, il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri non avranno ancora stipulato la Convenzione Adeguata, il termine per la aggiudicazione definitiva rimarrà sospeso sino alla data di stipula della predetta Convenzione Adeguata, ferma restando l'attività inerente la verifica dei requisiti, attività che verrà comunque svolta dalla stazione appaltante antecedentemente alla aggiudicazione definitiva; (iii) l'aggiudicazione definitiva interverrà, sussistendone i presupposti, successivamente all'avveramento della condizione sospensiva integrata dalla stipula della Convenzione Adeguata.
53bis.5 Con la partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico dichiara, a pena di inammissibilità, di ben conoscere ed accettare quanto indicato ai preceden- ti punti 53.bis.3 e 53.bis. 4 (nonché ee., ff. del Disciplinare) e di nulla avere a preten- dere a titolo di indennizzo, risarcimento, ristoro o quant'altro in ragione del ritardo nel- la aggiudicazione definitiva che dovesse determinarsi a cagione di quanto previsto dai medesimi punti.
Art. 54 - Risoluzione del contratto.
54.1 La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di legge. Trova applicazione la disciplina di cui al medesimo articolo 108 del Codice.
54.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
54.3 Ai sensi dell’art. 108 comma 6 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
54.4 Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
54.5 Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente.
Art. 55 - Recesso dal contratto.
55.1 Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle
opere non eseguite.
55.2 Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, pari a euro e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
CAPO XI - Disposizioni per l’ultimazione dei lavori Art. 56 - Ultimazione dei lavori.
56.1 Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
56.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di elementi mancanti, purché questi ultimi non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
56.3 Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
56.4 Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all’art. 22 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
56.5 L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale nel caso in cui il ritardo non sia direttamente imputabile all'esecutore. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima sia sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante.
56.6 L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il
maggior tempi impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
56.7 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 63 del presente capitolato.
Art. 57 - Conto finale.
57.1 Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale verrà compilato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 58 - Presa in consegna dei lavori ultimati.
58.1 Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
58.2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
58.3 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
Art. 59 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione.
59.1 Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
59.2 Le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.
59.3 Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
59.4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è,
pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 59.3, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
59.5 Per la fase di fine lavori e collaudo, trova altresì integrale applicazione, prevalendo in ipotesi di contrasto, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 n. 111.
CAPO XII – Prestazioni migliorative in variante
Art. 60 – Presentazione in gara di offerta per prestazioni migliorative in variante.
60.1 La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 95 comma 14 del d.lgs. 10 aprile 2016
n. 50, ha individuato, tra gli elementi e i criteri di valutazione dell'offerta, la presentazione, da parte degli operatori economici concorrenti, di proposte aventi ad oggetto prestazioni migliorative in variante rispetto a quanto previsto dal Progetto, proposte di prestazioni migliorative in variante al progetto approvato che la stazione appaltante espressamente ha richiesto agli offerenti di presentare, ai sensi di legge.
60.2 Al fine di evitare che le proposte migliorative in variante offerte in gara dai concorrenti si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che ne stravolga o comunque ne modifichi radicalmente i contenuti essenziali e gli obiettivi perseguiti, ovvero che le stesse si pongano come alternative rispetto a quanto voluto dalla stazione appaltante, nel rispetto e in esecuzione di quanto previsto dai comma 14 ("le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione") e 14 bis del richiamato articolo 95, sono individuate nelle schede componenti apposito elaborato, facente parte degli atti di gara, denominato "Indicazione dei requisiti minimi", i requisiti minimi che le proposte migliorative in variante devono attingere e rispettare per essere prese in considerazione e valutate come tali dalla stazione appaltante, ai sensi dei richiamati comma 14 e 14 bis dell' articolo 95 del Codice.
60.3 Le proposte di prestazioni migliorative sono valutate sulla base dei criteri individuati dal Bando e dal Disciplinare di Gara, come integrati dagli ulteriori atti di gara. Le proposte di prestazioni migliorative non comportano alcun onere ulteriore per la stazione appaltante, rimanendo fissa ed invariata la base di gara per l'elemento quantitativo integrato dal corrispettivo, base di gara in relazione alla quale sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso.
60.4 Alle proposte migliorative formulate dall'aggiudicatario trovano applicazione le
disposizioni tutte del presente Capitolato Speciale, se del caso opportunamente adattate alla fattispecie.
CAPO XIII - Norme finali
Art. 61 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore.
61.1 Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Reg. n. 207/10 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
61.1.1 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
61.1.2 Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
61.1.3 L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
61.1.4 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
61.1.5 La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
61.1.6 L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
61.1.7 L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
61.1.8 L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
61.1.9 Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
61.1.10 La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di
esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
61.1.11 L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
61.1.12 La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 23 del presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sanciscono le norme di legge e di regolamento per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
61.1.13 L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
61.1.14 La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, RFI, ANAS, ENEL, Telecom ecc.) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
61.1.15 La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione,
delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
61.1.16 Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
61.1.17 Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
61.1.18 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori, di cui all'art. 2 del presente capitolato.
Art. 62 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.
62.1 L’appaltatore è obbligato a:
62.1.1 intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
62.1.2 firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori;
62.1.3 consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
62.1.4 consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di
xxxx e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
62.2 L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Art. 63 - Custodia del cantiere.
63.1 E' a carico e a cura dell’appaltatore la guardiania e la sorveglianza, sia durante giorno che la notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Art. 64 - Cartello di cantiere.
64.1 L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse.
65.1 Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00).
65.2 Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
Reggio nell'Xxxxxx, li
STU Reggiane S.p.a. Il Consigliere Delegato (Xxxx Xxxxx)