COMUNE DI CADONEGHE
COMUNE DI CADONEGHE
PROVINCIA DI PADOVA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA
Contratto a misura
articolo 54, comma 3 del Codice dei contratti X.Xxx. 50/2016
INDICE
CAPO I: OGGETTO XXXX'XXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0
Art. n. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 6
Art. n. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE 6
Art. n. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO 7
3.1 IMPORTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI 7
3.2 OPERE AD ECONOMIA 7
Art. n. 4 CONTRATTO 8
4.1 MODALITÀ DI STIPULAZIONE 8
4.2 EFFETTO OBBLIGATORIO 8
4.3 DURATA DEL CONTRATTO 8
4.4 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO 8
4.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 108 DEL CODICE 9
4.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 9
4.6.1 Risoluzione per fatto dell’Appaltatore 9
4.6.2 Risoluzione per fatto della Committente 10
4.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA 10
4.8 RESTITUZIONE DEL CANTIERE IN CASO DI RISOLUZIONE 11
4.9 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 11
4.10 RECESSO 12
4.11 RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 12
4.12 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ CONTRO L’INFILTRAZIONE MAFIOSA ERRORE. IL SEGNALIBRO
NON È DEFINITO.
4.13 ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 12
Art. n. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 12
5.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA (ART. 106 DEL CODICE) 12
5.2 NUOVI PREZZI 13
5.3 REVISIONE PREZZI 13
5.4 PROROGA TECNICA 13
5.4.1 Proroga tecnica (art. 106, comma 11, Codice) 13
Art. n. 6 FORMA DELL’APPALTO 13
Art. n. 7 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 13
Art. n. 8 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 14
Art. n. 9 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE, CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 18
9.1 ULTERIORI REQUISITI 19
9.2 OFFERTE ANOMALE 19
9.3 DICHIARAZIONE IMPLICITA 19
Art. n. 10 CONDIZIONI DI APPALTO 20
10.1 CONDIZIONI AMBIENTALI 20
10.2 DIFESA AMBIENTALE 20
10.3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 20
10.4 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 21
Art. n. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 21
Art. n. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 21
12.1 GENERALITÀ 22
12.2 GARANZIE DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA (GARANZIA PROVVISORIA) 22
12.3 GARANZIE DA PRESENTARE AD AGGIUDICAZIONE AVVENUTA (GRANZIA DEFINITIVA) 22
12.4 COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O 22
12.5 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 22
12.6 GARANZIE DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO (CAUZIONE A GARANZIA DEI SALDI) 23
Art. n. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI 23
13.1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 24
13.2 OTTENIMENTO DEL TOTALE ACCREDITO DEI PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 25
Art. n. 14 ANDAMENTO DELL’APPALTO 25
14.1 CONSEGNA DEI LAVORI 25
14.2 ORDINI DI INTERVENTO (O.D.I.) E TEMPI PER LA LORO ESECUZIONE 25
14.3 LAVORI DI ESTENDIMENTO O SOSTITUZIONE DI RETI 26
14.4 MINIMIZZAZIONE DISSERVIZI 27
14.5 RIPRISTINI STRADALI 27
14.6 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 27
14.7 COLLAUDO 27
14.8 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 28
Art. n. 15 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 29
15.1 ONERI GENERALI 29
Art. n. 16 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO IL COMUNE DI CADONEGHE E VERSO TERZI 32
Art. n. 17 ORDINI DELLA D.LL. ED ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 32
Art. n. 18 RISERVE DELL’XXXXXXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXX 00
Art. n. 19 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (art. 207 del Codice) 33
Art. n. 20 PREZZI UNITARI 33
Art. n. 21 PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI 33
21.1 PREMESSA 33
21.2 ANTICIPAZIONE (ART. 35, COMMA 18 DEL CODICE) 34
21.3 PAGAMENTI 34
21.4 CONTO FINALE 35
21.5 REVISIONE PREZZI 35
21.6 PRESTAZIONI AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO 35
Art. n. 22 DANNI DI FORZA MAGGIORE 35
Art. n. 23 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA 36
23.1 ESPROPRI E SERVITÙ 36
23.2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE 36
23.3 STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI, CAVE, AREE DI DEPOSITO, DISCARICHE E RELATIVE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DEFINITIVE 36
Art. n. 24 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI 37
Art. n. 25 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE 37
Art. n. 26 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 38
Art. n. 27 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 38
27.1 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 DEL CODICE) 38
27.2 IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ART. 89 C.1 LETTERA C D.LGS 81/2008) 38
27.3 UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (ART. 101, COMMA 3, DEL CODICE) 38
27.4 IL DIRETTORE DEI LAVORI (ART. 101 DEL CODICE) 38
27.5 IL DIRETTORE OPERATIVO (ART. 101, COMMA 3, LETT. D) DEL CODICE) 39
27.6 L’ISPETTORE DI CANTIERE (ART. 101, COMMA 5 DEL CODICE) 39
Art. n. 28 RESPONSABILITÀ TECNICA DELL’APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE 40
Art. n. 29 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO 40
Art. n. 30 SICUREZZA DEL CANTIERE 41
30.1 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE O DEL DATORE DI LAVORO 41
30.2 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI 43
30.3 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI 43
30.4 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE 43
30.5 OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 44
30.6 OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI 44
30.7 P.O.S 45
30.8 NORMATIVE E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA 45
30.9 PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ 47
Art. n. 31 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI 48
31.1 DEFINIZIONI E COMPETENZE 48
31.2 COMPITI DELLA DITTA 48
31.3 NORME GENERALI 49
Art. n. 32 PENALI E DETRAZIONI 50
32.1 DETRAZIONI 50
32.2 PENALI 50
32.3 ALTRE PENALI - INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE 51
APPENDICE “A” – “Integrazione allo schema di polizza C.A.R./E.A.R.” 53
APPENDICE “B” – “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.” 54
DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto s’intende per:
Stazione appaltante: | Comune di Cadoneghe |
Codice: | D.lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” |
Regolamento: | D.P.R. 05/10/2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” – nelle parti vigenti ex art. 216, D.lgs. 50/2016, ossia: limitatamente a quanto rimasto in vigore a seguito della pubblicazione del D.lgs. 50/16, ossia: articoli 9 e 10 (disciplina del R.U.P.), articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione), articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese e SOA, articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità), articoli da 215 a 238 (collaudo), articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati, articoli 254, 255 e 256 (società e raggruppamenti per servizi tecnici, articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero); |
Capitolato Generale d’Appalto: | “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, nelle parti tuttora vigenti e non abrogate dal D.P.R. 207/2000 |
C.S.d’A. | Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, redatto ai sensi del decreto legislativo 50/2016. |
D.Lgs. 81/08 | Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell’articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare il Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” e s.m.ei. |
P.S.C. | Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto da Decreto Legislativo 81/08. |
Schemi polizze tipo | Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza tipo); |
Terre e rocce da scavo | La procedura prevista D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo” o, in alternativa, la procedura in deroga, prevista dalla L. 98/2013 artt. 41 e 41bis del D.L. 19.06.2013 n. 69, convertito in L. 09.08.2013 n. 98. |
NTC | “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con D.M. 14/01/2008 e Circolare esplicativa 617/2009. |
PARTE I^: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I: OGGETTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI
ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. Il presente Capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.lgs.
n. 50/2016, con un unico operatore economico, inerente l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della viabilità e delle infrastrutture stradali del comune di Cadoneghe nel triennio 2017-2018-2019.
L’accordo quadro ha per oggetto i lavori occorrenti alla:
• manutenzione di strade, marciapiedi e piazze comunali;
2. Precisamente i lavori potranno interessare le strade, piazze, e vie suddette con le zone accessorie e dipendenti quali marciapiedi, scale, aree pedonali in genere, ecc. e qualsiasi altro lavoro di manutenzione attinente la categoria OG3 inerente le dette strade, piazze e viali che sarà comunque specificato in sede di richiesta di intervento. L’accordo quadro estenderà automaticamente i suoi effetti a tutte le are, vie, strade, piazze …, dipendenze e pertinenze, che durante la durata dell’accordo dovessero entrare a far parte (a qualsiasi titolo) del patrimonio dell’Amministrazione e pure alle strade private ad uso pubblico
3. Il presente Capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un “accordo quadro” nei settori ordinari, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2 del Codice, con un unico operatore economico, per le prestazioni di:
• manutenzione della viabilità e delle infrastrutture stradali
4. Tali prestazioni comprendono:
• la realizzazione di lavori e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) di tratti di viabilità e infrastrutture stradali quali strade, marciapiedi, piazze, rampe, scale, ecc…;
• il ripristino di buche e/o avvallamenti e/o esecuzione di rappezzi stradali con conglomerato bituminoso a caldo per la sistemazione urgente di alcuni tratti viabili al fine di garantire l'incolumità dei cittadini e la sicurezza del transito;
• realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati o di abbassamenti per disabili su marciapiedi esistenti;
5. La prestazione è pattuita per interventi non predeterminati nel numero e nella consistenza. La programmazione dei lavori sarà di esclusiva competenza del Comune di Cadoneghe.
6. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati tecnici, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile;
8. La preventiva valutazione del rischio bellico residuo ascrivibile all’area su cui ricadono lavori di piccola estensione della rete fognaria o di altra natura, eseguita come da normativa vigente, potrebbe documentare che la stessa è stata interessata da eventi bellici, riconducibili prevalentemente al primo o al secondo conflitto mondiale. Il progetto prevede la possibilità della Bonifica da Ordigni Bellici dell’area di effettuazione dei lavori. Al fine di ottenere una prima messa in sicurezza di tutta l’area interessata si procederà con una messa in sicurezza convenzionale, definita da normativa tecnica esistente, bonifica preventiva e precauzionale da ordigni residuati bellici, eseguita mediante ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati secondo l’egida del Ministero della Difesa, secondo le direttive e prescrizioni tecniche che saranno impartite dall’organo tecnico competente per territorio (5° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM di Padova) a seguito formale richiesta di autorizzazione ad eseguire la bonifica bellica precauzionale e preventiva.
9. La localizzazione dei lavori anzidetti potrebbe produrre la necessità di una fase di verifica preventiva dell’interesse archeologico con lo scopo di ottemperare al disposto dell’art. 25 del Codice e secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologia del Veneto.
ART. N. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE
Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti urgenti dalla D.LL., le opere che formano oggetto dell'appalto non sono definite ed illustrate da un progetto esecutivo e possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.LL.:
• il ripristino di buche e/o avvallamenti e/o sistemazione urgente di alcuni tratti viabili al fine di garantire l'incolumità dei cittadini e la sicurezza del transito;
• la manutenzione dei marciapiedi e delle piazze con eventuale rifacimento parziale degli stessi comprese le scale e le rampe di accesso;
• la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in conglomerato bituminoso;
• la realizzazione di rappezzi stradali con conglomerato bituminoso a caldo;
Il Comune di Cadoneghesi riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nell’esecuzione delle opere, sia all'atto della consegna dei lavori che in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
ART. N. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
3.1 Importo dei lavori e dei servizi
L’importo dei lavori a base di gara è definito come segue:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO LAVORI TRIENNIO 2017-2018-2019 | |
A) LAVORI | |
A1.a) Lavori anno 2017 (esclusi oneri di sicurezza) | € 32 100.00 |
A1.b) Lavori anno 2018 (esclusi oneri di sicurezza) | € 32 150.00 |
A1.c) Lavori anno 2019 (esclusi oneri di sicurezza) | € 32 150.00 |
Totale lavori 2017, 2018, 2019 | € 96 400.00 |
A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso | € 1 800.00 |
Totale A) | € 98 200.00 |
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
B1) IVA (22% x A) | € 21 604.00 |
B2) Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, | |
servizi e forniture | € 30.00 |
B3) Imprevisti e arrotondamenti | € 166.00 |
Totale B) | € 21 800.00 |
TOTALE COMPLESSIVO A) +B) | € 120 000.00 |
L'importo contrattuale corrisponderà all'importo a base d’appalto, che rappresenta l’importo massimo delle prestazioni che verranno ordinate frazionatamente, tramite “Ordini di Intervento”, secondo le necessità del Comune di Cadoneghe.
L’appalto si intende “a misura”. Saranno contabilizzate solamente le prestazioni effettivamente eseguite. Le stesse saranno liquidate applicando ai prezzi indicati nell’Elenco Prezzi il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario.
Tale importo s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare le manutenzioni e le opere via via consegnate, finite a regola d’arte e, pertanto, comprendente l’esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessari per la piena funzionalità della nuova opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche previste o dei beni da manutenere secondo la loro natura e funzionalità.
Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all’Appaltatore dalla D.LL. opere in economia, qualora se ne verificasse la necessità.
I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore s’intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico del medesimo Appaltatore, ed in particolare s’intendono comprensivi delle prestazioni riportate nell’articolo “prescrizioni di carattere generale” del Capo 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
La somma per gli oneri della sicurezza, indicata alla riga di n. 3, colonna b) della tabella sopra citata non è oggetto di ribasso ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.ei. e dell’allegato XV punto 4.1.4 dello stesso D.lgs.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il presente appalto rientra nell’applicazione della disciplina prevista dalla parte II, titolo VI, Capo I del Codice.
3.2 Opere ad economia
Il D.LL. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione ad economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco offerti dall’Appaltatore e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della D.LL.
Xxxx non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.
Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.
Per l’esecuzione delle opere in economia l’Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine i materiali, i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti.
In caso di urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore delle 48 ore.
Qualora l’Appaltatore non provveda con la necessaria tempestività il Comune di Cadoneghe potrà, senza formalità, ricorrere all’esecuzione d’ufficio addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Le prestazioni in economia saranno compensate con l’applicazione dei prezzi unitari come previsto dal contratto.
ART. N. 4 CONTRATTO
4.1 Modalità di stipulazione
Il contratto sarà stipulato nella forma dell’“Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 54 del Codice e la prestazione è pattuita per interventi non predeterminati nel numero e nella consistenza, ma resi secondo le necessità del Comune di Cadoneghe, ai sensi del medesimo articolo.
Il contratto si intende stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso ex artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.
4.2 Effetto obbligatorio
L’Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta, mentre il Comune di Cadoneghe dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.
4.3 Durata del contratto
Trattandosi di “Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 54, comma 1 del Codice, il contratto decorre dalla data di consegna dei lavori e fino al 31.12.2019. Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa comprensiva dei lavori e delle somme da erogare per la sicurezza.
L’Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo a base d’asta.
L’Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta nel caso che l’importo complessivo del contratto non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali teorici e ciò sia nel periodo iniziale che in quello rinnovato.
Se, data la mole di interventi richiesti, l’importo di contratto dovesse essere esaurito prima della scadenza del tempo contrattuale è facoltà del Comune di Cadoneghe applicare l’art. 1661, c.c., aumentando l’importo di contratto fino al sesto quinto dell’importo originario.
L’eventuale superamento dell’originario importo contrattuale non comporterà la stipulazione di un contratto aggiuntivo.
Le modifiche del contratto avverranno, comunque, nei limiti ed in conformità all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore dovrà, in ogni caso, assicurare le prestazioni oggetto del presente appalto, anche dopo la scadenza naturale del contratto, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi per il tempo minimo necessario che consenta al Comune di Cadoneghe di procedere con una nuova gara d’appalto.
Il Comune di Cadoneghe si riserva la facoltà di affidare lavori rientranti nell’oggetto del presente appalto a ditte diverse da quella risultante aggiudicataria del contratto in oggetto, senza che la stessa possa opporsi o nulla pretendere.
Trattandosi di lavori di manutenzione e di costruzione di opere su chiamata, non si farà luogo a sospensioni e riprese tra una commessa e l’altra; nei periodi nei quali non vi saranno commesse da eseguire, si potrà concordare una riduzione di squadre operative, senza peraltro che l’Appaltatore possa trarne motivo di richieste di ulteriori oneri.
4.4 Riservatezza del contratto
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti, i disegni di progetto o la cartografia forniti dal Comune di Cadoneghe.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni, articoli, fotografie o altra documentazione sui luoghi di lavoro o su altri documenti di cui sia venuto in possesso per fatto relativo all'esecuzione del presente appalto salvo l’esplicita autorizzazione scritta del Comune di Cadoneghe.
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
4.5 Risoluzione del contratto ex art. 108 del Codice
Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione facoltative e obbligatorie di cui all’art. 108 del Codice, il Comune di Cadoneghe si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.
In tal caso il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Codice.
Il Responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
4.6 Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per clausola risolutiva espressa
4.6.1 Risoluzione per fatto dell’Appaltatore
Il Comune di Cadoneghe, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c. nei seguenti casi:
1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
3. frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
4. sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’art. 80 del Codice;
5. l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
6. sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
7. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
8. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
9. compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine del Comune di Cadoneghe;
10. l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
11. violazione dell’obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (art. 20);
12. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
13. violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
14. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
15. violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
16. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;
17. mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto;
4.6.2 Risoluzione per fatto della Committente
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, salvo il diritto al riconoscimento degli interessi di legge.
Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione
4.7 Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per inadempimento di non scarsa importanza
Il Comune di Cadonegheha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., nei seguenti casi:
1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;
2. violazione degli obblighi generali;
3. violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico;
4. violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attività, o resistenza all’allontanamento dal cantiere di personale estraneo all’elenco presentato alla Direzione dei Lavori;
5. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei lavori;
6. ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell’adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;
7. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
8. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
9. mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
10. accertata negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
11. violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
12. mancata predisposizione e/o mancata disponibilità all’accesso alle sedi operative/magazzini;
13. occultamento di gravi vizi e difetti;
14. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10% dell’ammontare netto del Contratto;
15. violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale;
16. violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;
17. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione.
In tali casi il Comune di Cadoneghe diffida l’Appaltatore per iscritto ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto.
Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l’adempimento senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.
Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Cadoneghe indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali, l’immissione in possesso dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Cadoneghe procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
4.8 Restituzione del cantiere in caso di risoluzione
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo, è fatto salvo il diritto del Comune di Cadoneghe di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attività attinenti ad O.d.I. accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto nonostante la richiesta scritta del Comune di Cadoneghe. In questo caso il Comune di Cadoneghe darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r o a mezzo P.E.C., all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o l’attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura del Comune di Cadoneghe. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.
In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dal Comune di Cadoneghe e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
In caso di risoluzione il Comune di Cadoneghe avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva di cui all’art. 33, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
La decisione del Comune di Cadoneghe di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
4.9 Effetti della risoluzione
In tutti i casi in cui l’Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per l’esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati all’esecuzione delle prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilità della Committente, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al Contratto.
L’Appaltatore è altresì obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dell’opera nello stato in cui si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprietà.
Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno carico all’Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro luogo che saranno effettuati dal Comune di Cadoneghe, forfettariamente sin d’ora quantificati in un ventesimo dell’importo contrattuale dei lavori.
I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’ultimo stato avanzamento lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.
Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto dal Comune di Cadoneghe per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore, se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l’Appaltatore dovrà rifondere il maggior costo ed il Comune di Cadoneghe avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti. Il Comune di Cadoneghe ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.
4.10 Recesso
Il Comune di Cadoneghe, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come previsto dall’art. 109 del Codice, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Cadoneghe.
In caso di recesso, l’Appaltatore è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.
Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso dei cantieri da parte del Comune di Cadoneghe, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Cadoneghe procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
Nel caso in cui il Comune di Cadoneghe eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando l’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.
4.11 Recesso per fallimento dell’Appaltatore
Il fallimento dell’Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. 16/03/1942, n. 267), costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ipotesi e in tutte quelle indicate dall’art. 110, la Committente si riserva di procedere con l’interpello dei concorrenti in graduatoria di gara.
4.12 Protocollo di legalità contro l’infilatrazione mafiosa
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 5 settembre 2015, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente contratto e risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e normativa sopravvenuta in materia.
4.13 Allegati al Capitolato Speciale d’Appalto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti allegati al progetto: A Relazione
B1 Capitolato speciale d’appalto – Parte amministrativa B2 Capitolato speciale d’appalto – Parte tecnica
C Schema di contratto D Elenco prezzi unitari
E Criteri e giustificazione delle offerte anomale
Art. n. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Ai sensi dell’art. 106 del Codice e fatto salvo in ogni caso quanti ivi prescritto, ogni modifica contrattuale dovrà essere autorizzata dal RUP. Le modifiche dovranno rientrare nelle casistiche di seguito indicate.
5.1 Varianti in corso d’opera (art. 106 del Codice)
E’ ammessa la redazione e approvazione di varianti in corso d’opera esclusivamente nei casi consentiti dall’articolo 106 del Codice comma 1, lett. c) e 2° comma del Codice e purchè non sia alterata la natura generale del contratto.
In particolare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) punto 1), quando le necessità di modifica sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione Appaltante le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all’art. 106, comma 2;
Nei soli casi di cui al comma 2° dell’art. 106 le varianti devono anche rispettare i limiti ivi indicati alle lettere a) e b). Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d’obbligo, l’appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12).
Il Comune di Cadoneghe si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l’importo dei lavori per motivi propri della stazione appaltante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e.
5.2 Nuovi prezzi
Le variazioni saranno valutate coi prezzi originaridi contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario regionale vigente;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le analisi dei nuovi prezzi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune di Cadoneghe potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Per la formazione dei nuovi prezzi costituisce riferimento obbligatorio il Prezzario dei lavori pubblici vigente della Regione del Veneto.
5.3 Revisione prezzi
Per il presente appalto non è prevista la revisione dei prezzi.
5.4 Proroga tecnica
5.4.1 Proroga tecnica (art. 106, comma 11, Codice)
Poiché l’Accordo Quadro ha per oggetto le manutenzioni della viabilità e delle infrastrutture stradali pubbliche, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, il Comune di Cadoneghe, a suo insindacabile giudizio, potrà accordare una proroga tecnica dell’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. La proroga tecnica non ptrà superare, di norma, mesi sei, tranne motivate ragioni da esprimere nel provvedimento di proroga tecnica.
L’appaltatore non potrà muovere eccezioni di sorta e sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, agli stessi prezzi patti e condizioni.
Art. n. 6 FORMA DELL’APPALTO
L’Appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il metodo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. a) del Codice.
Nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare i propri costi aziendali concernentil’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. n. 7 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede del Comune di Cadoneghe in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX).
ART. N. 8 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
La sottoscrizione del Contratto equivale, da parte dell’Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.
TESTO UNICO EDILIZIA
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
NORME TECNICHE STRUTTURALI
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- Circolare M.LL.PP. del 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
- D.M. 20 novembre 1987 n. 86100 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- Circolare M.LL.PP. del 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione;
- Circolare M.LL.PP. del 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;
- Circolare M.LL.PP. del 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
- Circolare M.LL.PP. 4 luglio 1996, n. 000XX.XX/XXX – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- Circolare M.LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 XX.XX./S.T.C. – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996;
- Circolare M.LL.PP. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica;
- Circolare M.LL.PP. 10 aprile 1997, n. 65/XX.XX. – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- Circolare M.LL.PP. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione;
- Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
- Circolare M.LL.PP. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 – Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25685 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25700 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25692 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25686 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25694 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25693 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25702 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Sistemi a polvere»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25701 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio. Componenti per sistemi a CO2»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25699 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Componenti di impianti di estinzione a gas»;
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26004 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati;
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26002 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali;
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26003 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita
con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di geotessili e prodotti affini.
PREVENZIONE INCENDI
- D.M. 15 settembre 2005 n. 19423 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 16 febbraio 2007 n. 25807 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- D.M. 9 marzo 2007 n. 25808 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2007, n. 11411 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli edifici civili.
RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA
- D.M. 27 luglio 2005 n. 18869 – Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
RIFIUTI E AMBIENTE
- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei.– Norme in materia ambientale;
TERRE E ROCCE DA SCAVO
- D.M. 10 agosto 2012 , n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
- L. 9-8-2013 n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, artt. 41 e 41bis (Decreto del Fare).
- DGRV 179 del 11 febbraio 2013 - Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013.
ACQUE
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei.– Norme in materia ambientale (cd. Codice dell’Ambiente).
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
NUOVO CODICE DELLA STRADA
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
- D.P.R. 16-12-1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada
CONTRATTI PUBBLICI
- D.P.R. 5 aprile 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» limitatamente alle parti vigenti alla data di pubblicazione della procedura ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive, ad eccezione dell’art. 1, co. da 1 a 5, abrogati dall’art. 217 del D.lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza tipo);
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, co. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell’“Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni o sospensione del traffico”.
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza tipo);
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell’”Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazionie o sospensione del traffico”
BONIFICA BELLICA
- D.lgs. Lgt. 12 Aprile 1946, n. 320 – art. 7, comma primo, secondo e quarto;
- D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 – Disciplina dell’imposta di bollo;
- Legge 07 Agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Determinazione 27 Settembre 2001 dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici – Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara;
- D.M. U.G.C.T./04/03 in data 21 ottobre 2003 – Relativo alla formazione del personale specializzato BCM – Dirigenti –Tecnici BCM – Assistenti Tecnici BCM, Rastrellatori BCM;
- D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- D.M. 26 Giugno 2011 – Struttura del Segretariato Generale della Difesa – direzione nazionale degli armamenti, delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali della difesa – Capo IV Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (ordinamento e competenze);
- Legge 01 Ottobre 2012, n. 177 – Modifiche al decreto legislativo 09 Aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
- D. Lgs. 15 Marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare – articolo 22 come modificato dal D. Lgs. 24 Febbraio 2012, n.20;
- Prescrizioni Generali, Tecniche ed Amministrative per l’esecuzione del servizio di bonifica da ordigni esplosivi di GENIODIFE – Ed. 2014;
- Pub. SMD-G-06 “Direttive per i concorsi in tempo di pace” – Ed. 1991;
- Pub. 6744 – “Norme di comportamento in presenza di ordigni esplosivi” – Ed. 2006 di Comando delle Scuole dell’Esercito – Polo Genio;
- Circolare SME n. 596/184.420 in data 26 Giugno 1998 – Riordino del settore relativo alla bonifica di ordigni esplosivi;
- Circolare SME n. 536/184.420 in data 14 Febbraio 2000 – Riordino del settore relativo alla bonifica di ordigni esplosivi. Disposizioni attuative per la bonifica occasionale;
- Direttiva “Riordino del settore della bonifica da ordigni esplosivi. Disposizioni attuative per la bonifica occasionale” – Ed. 2000 di Brigata Genio – Comando;
- Circolare Prot. N. M_D/GGEN/01/01227/121/800/06 in data 13 Febbraio 2006;
- Circolare Prot. N. M_D/GGEN/0110516/121/701/09 in data 21 Dicembre 2009;
- Circolare Prot. N. M_D/GGEN/01/07338/121/701/10 in data 27 Settembre 2010;
- Circa le modalità di valutazione del rischio bellico residuo si dovrà tenere conto delle indicazioni della nota della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37/0022874/MA007.A001.1471 del 29/12/2015 (risposta all’interpello promosso dal Consiglio nazionale degli Ingegneri n. 14/2015).
I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello Stato e dei regolamenti militari vigenti, e di quanto prescritto dal presente Disciplinare.
Nel caso di conflitto, le prescrizioni e le disposizioni che l’amministrazione Militare competente per territorio, riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione dei lavori di bonifica, prevarranno su quelle del presente Capitolato.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.ei.
L’Appaltatore è soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell’”Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e/o sospensione del traffico”
- Xxxxx Xxxxxxxx di cui all’allegato 4 della Delibera del Ministero della Sanità 4 febbraio 1977 (G.U. n° 48 del 21 Febbraio 1977);
- Xxxxx Xxxxxxxx relative alle tubazioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 61 del 14 marzo 1986);
- Nuove norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto, D. M. 4 aprile 2014 prot. 137, G. U. n.97 del 28/04/ 2014.
- Norme UNI - UNI EN - UNI ISO - UNI CEI - ecc. vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi;
- D.M. 3/3/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce”;
- tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-CNEL e testi citati nel presente Capitolato.
La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.
ART. N. 9 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE, CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Fino all'adozione, da parte dell’ANAC, delle linee guida indicate all’art. 83, co. 2 del Codice, continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216, co. 14 del Codice, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: OG3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”.
TABELLA “A” CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
Lavori di | Categoria allegato A al Regolamento | Euro | % sul totale | % Incidenza manodopera | |||
Categoria | Note | € | Sulla categoria | Sul totale lavori | |||
7 | Opere stradali, ripristini, fornitura e posa di inerti e pavimentazioni. | OG3 | € 96.400,00 | 100% | 30% | 30,0% |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 96.400,00 | 100 % | 30,00% sul totale |
Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e degli altri materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti devono essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2bis per i seguenti CER 17.03.02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301), 17.09.04 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), 17.01.01 (cemento), 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503), 17.06.05 (demolizione amianto fino a 30 kg/giorno).
Ai sensi dell’art, 89, comma 10 del Codice non è avvalibile il possesso della relativa iscrizione.
Per il servizio di recupero/smaltimento l’impianto di destinazione deve essere in possesso di autorizzazione al recupero o smaltimento rifiuti rilasciata dall’ente competente ai sensi dell’art. 208 (ordinaria) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per il ritiro dei rifiuti con i codici CER sopra individuati per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto.
9.1 Ulteriori requisiti
Il concorrente dovrà dimostrare di aver eseguito:
1) nel quinquennio 2011/2015, lavori analoghi per un importo pari ad almeno l’importo a base d’asta (D.lgs 50/2016, art. 83 e allegato XVII parte II), ossia:
Per Accordo Quadro OG3: 96.400,00 € (novantaseimilaquattrocento euro)
A tale scopo dovrà essere compilata la scheda “F” di “AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SIMILARI NEL PERIODO 2012/2016” allegata al progetto.
Il concorrente dovrà dimostrare di aver a disposizione un congruo numero di dipendenti in funzione degli oneri operativi che dovrà assumere:
Per Accordo Quadro OG3: minimo 5
9.2 Offerte anomale
Nel presente appalto, aggiudicato con il criterio del minor prezzo, il Comune di Cadoneghe ricorrerà alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
A tale proposito si veda l’allegato “E” (Giustificazione offerte anomale) al progetto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, X.Xxx. 50/2016, la stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
9.3 Dichiarazione implicita
La presentazione dell’offerta equivale a dichiarazione:
1. di aver preso esatta cognizione del tipo di appalto;
2. di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata della prestazione dei dei lavori e dei servizi;
3. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
4. di essere perfettamente edotto dei tempi richiesti per la corretta e puntuale esecuzione dei lavori e dei servizi da compiere in relazione alla loro natura;
5. di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cadoneghe, nonché del Protocollo di legalità contro l’infiltrazione mafiosa sottoscritto, in data 5 settembre 2015, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l’UPI Veneto.
6. di aver tenuto conto di quanto prescritto dal D.P.R. 177 del 14/09/2011 nonché dall’art. 66 del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei. per quanto attiene i lavori negli ambienti sospetti di inquinamento.
CAPO II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
ART. N. 10 CONDIZIONI DI APPALTO
10.1 Condizioni ambientali
Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:
a) Xx avere preso conoscenza della tipologia delle opere da eseguire, di avere preso conoscenza del territorio nel quale i lavori di manutenzione dovranno svolgersi e di averne accertato le condizioni di viabilità generale.
b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata del contratto.
c) Di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori.
g) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
h) Xx aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri derivanti dai tempi previsti per i pagamenti.
L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del Codice o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto in debito conto tutte le con¬dizioni ambientali e le circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla deter¬minazione dei prezzi.
10.2 Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
10.3 Trattamento dei dati personali - informativa
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, il Comune di Cadoneghe fornisce la seguente informativa:
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dal D.lgs. 50/2016;
2) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che
a) – per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
b) – per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a) – al personale dipendente del Comune di Cadoneghe, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.lgs. 50/2016;
c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
4) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
6) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo 196/2003.
7) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cadoneghe con sede in P.zza Insurrezione 4 – 35010 Cadoneghe.
Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003.
10.4 Proprietà industriale e commerciale
L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento delle attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, il quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. N. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
ART. N. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
12.1 Generalità
Ai sensi dell’ Art. 103, comma 10, del Codice (Garanzie di raggruppamenti temporanei), in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
12.2 Garanzie da presentare in sede di offerta (Garanzia provvisoria)
Ai sensi dell’art. 93 del Codice è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara che copra la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
La cauzione deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciata, verso il concorrente a rilasciare la cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
La garanzia fidejussoria sarà conforme allo schema tipo 1.1 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123. L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nei casi e nei modi previsti dall’art. 93, comma 7 del Codice.
12.3 Garanzie da presentare ad aggiudicazione avvenuta (Granzia definitiva)
L’esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del Codice, è obbligato a costituire una cauzione del 10% dell’importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata come previsto dall’art. 103 del Codice.
La polizza di cui al presente articolo dovrà essere presentata al Committente per l’approvazione, riservandosi lo stesso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del Codice, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dall’ultimazione dei lavori risultante dal certificato.
La garanzia fidejussoria sarà conforme allo schema tipo 1.2 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123.
Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
12.4 Copertura assicurativa RCT/O
L’appaltatore è tenuto a depositare agli atti copia di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa della attività dell’appaltatore) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza RCT/O dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la revoca della aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria.
L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso– lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti del Comune di Cadoneghe di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.
12.5 Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L’Appaltatore provvederà a proprie cure e spese, ed in nome e per conto proprio, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice e conformemente allo schema tipo 2.3 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123, alla stipula di una polizza che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di danneggiamento e distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per l’importo indicato nel bando di gara. La polizza dovrà anche assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma assicurata con un minimo di
500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Cadoneghe autorizzati all’accesso al cantiere, della D.LL., dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del Regolamento generale e dall’articolo . 48, co. 5 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso che l’Aggiudicatario dei lavori di cui al presente Capitolato sia un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere prestate con un’unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. La copertura avrà decorrenza il giorno della consegna dei lavori e cesserà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e di regolare esecuzione.
Restano a carico dell’Appaltatore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresì tutti gli altri rischi ed in particolare quelli inerenti a macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di cantiere e quelli di responsabilità civile verso i dipendenti, per i quali ultimi l’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare un‘adeguata polizza R.C.O. L’aggiudicatario è tenuto a norma dell’art. 125 comma 4 del Regolamento a trasmettere alla Stazione Appaltante copia della suddetta polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
L’aggiudicatario è tenuto a norma dell’art. 103, co. 7 del Codice a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante copia della suddetta polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
L’aggiudicatario è, inoltre, tenuto a fornire copia delle quietanze di pagamento del rinnovo della polizza fino al certificato di collaudo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
La polizza di cui al presente articolo dovrà essere presentata al Committente per l’approvazione, riservandosi lo stesso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto nella presentazione della polizza a seguire lo schema tipo 2.3 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123 con l’integrazione in appendice “C” del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
12.6 Garanzie da presentare per il pagamento della rata di saldo (Cauzione a garanzia dei saldi)
L’esecutore dei lavori ai sensi dell’art. 103, co. 6 del Codice, è obbligato a costituire una cauzione di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto nella presentazione della fidejussione a seguire lo schema tipo 1.4 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123.
ART. N. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI
L’Appaltatore è obbligato ad osservare e rispettare, per le varie categorie di maestranze impiegate nello svolgimento dei lavori, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assunzione, retribuzione e tutela per assistenza e assicurazioni sociali, igiene, salute, sicurezza, prevenzione e infortuni sul lavoro. In particolare, ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori l’Appaltatore ha l’obbligo di:
1. applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed
integrativi territoriali, durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
2. rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
Tutti gli oneri da ciò derivanti saranno a carico dell’Appaltatore: a garanzia di ciò, il Responsabile del Procedimento in sede di redazione del certificato di pagamento per rate in acconto, o a saldo, tratterrà sull'importo netto progressivo dei lavori, la ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento) ai sensi dell’art. 30, c. 5 del Codice.
L'Appaltatore, qualora fosse una Cooperativa, è obbligato ad applicare quanto menzionato in precedenza anche ai propri Soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per sé medesimo, nonché per le Ditte ad esso aderenti, ovvero per le Ditte che eseguiranno per Suo conto lavori a cottimo e prestazioni per noli a caldo.
L'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle condizioni anzidette; inoltre, lo sarà, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Ente Appaltante.
L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato ai disposti:
- Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie;
- Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche;
- Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni;
- Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;
- Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili;
- Legge 383/01 sul lavoro sommerso.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 10 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei soggetti titolari di cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 e 6 del Codice.
In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Cadoneghe potrà pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.
I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L’appaltatore e il sub-appaltatore garantiscono al direttore dei lavori l’accesso ai dati e alle informazioni necessari a verificare la regolarità retributiva e contributiva delle rispettive maestranze; l’omessa collaborazione in tal senso giustifica di per sé il trattenimento precauzionale dei pagamenti secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma.
E’ richiesto, che l’Appaltatore, ovvero nel caso di riunione temporanea d’imprese, che tutte le Ditte partecipanti all’associazione, siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per le persone disabili (L. n° 68 del 12.3.1999).
13.1 Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)
Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, prima dell’inizio dei lavori L’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
In occasione di ogni S.A.L., il Comune di Cadoneghe provvederà alla richiesta del D.U.R.C., certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il Comune di Cadoneghe
acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 80, co. 4 del Codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 32, co. 7 del Codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Ferme restando le ipotesi di cui alle lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’art. 194 del Regolamento (articolo vigente sino alla sua espressa abrogazione), o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, il Comune di Cadoneghe acquisirà il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni.
13.2 Ottenimento del totale accredito dei pagamenti in acconto e a saldo
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, in conformità all’art. 30, co. 5 del Codice il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Comune di Cadoneghe, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Le ritenute dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento), applicate sull'importo netto progressivo dei lavori, potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Resta quindi stabilito che, per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni di alcun tipo verso la Stazione Appaltante e nemmeno ha titolo di risarcimento danni.
ART. N. 14 ANDAMENTO DELL’APPALTO
14.1 Consegna dei lavori
L’esecuzione dell’appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà del Comune di Cadoneghe procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del Comune di Cadoneghe di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Dalla data del verbale di consegna l’Appaltatore ha l’obbligo di attivare il servizio di reperibilità e tutte le altre incombenze ad esso attinenti.
Dalla data del verbale di consegna si conteggerà il tempo teorico per l’esecuzione dell’appalto.
14.2 Ordini di intervento (O.d.I.) e tempi per la loro esecuzione
Trattandosi di una successione di lavori di pronto intervento e di manutenzione il Comune di Cadoneghe non consegnerà i lavori contemporaneamente nel loro complesso, bensì frazionatamente, mediante Ordini di Intervento (O.d.I.) che saranno consegnati su necessità.
Ogni O.d.I. varrà quale verbale di consegna frazionata.
Il tempo teorico dell’appalto decorre dalla data del verbale di consegna.
L’atteggiamento che l’appaltatore dovrà assumere con riguardo a ciscun O.d.I. sarà diverso, in riferimento alle norme espresse nel presente Capitolato.
L’O.d.I., mentre non vincola il Comune di Cadoneghe, che potrà in qualsiasi momento sospendere, variare o ordinare modifiche al programma anche in corso di attuazione chiedendo anche l’esecuzione di interventi isolati che si
rilevassero urgenti e necessari, è invece impegnativa per l’Appaltatore che ha l’obbligo di rispettare i termini fissati ed ogni altra modalità. L’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni comunicate dal personale del Comune di Cadoneghe e in nessun caso potrà posticipare o rimandare interventi o servizi richiesti.
In particolare la tabella che segue individua le tipologie di intervento indicando i tempi di intervento massimi.
Tipo | Oggetto dell’intervento | Tempistica | Modalità |
A | Interventi urgenti comunicati con ordine telefonico che richiedono l’adozione di misure indilazionabili per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica incolumità | 2 ore | Mediante l’immediato invio di personale specializzato munito di attrezzature e mezzi d’opera in grado di effettuare almeno un intervento tampone di messa in sicurezza dei luoghi. La sistemazione definitiva dovrà avvenire con le modalità e le tempistiche della tipologia di intervento ‘B’. |
B | Interventi urgenti comunicati con ordine di servizio | 3 giorni | Per dare inizio ai lavori. |
C | Interventi di manutenzione non urgenti | 7 giorni | Per dare inizio ai lavori o per dimostrare l’avvenuto ordine dei materiali necessari all’esecuzione del lavoro. |
L’Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto dei tempi previsti. Nel caso che i tempi non vengano rispettati saranno applicate le penali come previste nell’apposito articolo del presente C.S.d’A. o le detrazioni previste nell’Elenco Xxxxxx.
14.3 Lavori di estendimento o sostituzione di reti
Per tipologie di lavori di particolare complessità richieste dall’Amministrazione e, previsti all’art. 1 punto 1 b) del presente Capitolato Speciale d’Appalto, il Comune di Cadoneghe fornirà il progetto esecutivo delle opere da realizzare, unitamente all’O.d.I.
Il progetto esecutivo sarà costituito dagli elaborati previsti dalla normativa vigente e fisserà le ulteriori condizioni per l’esecuzione degli stessi, ossia:
1. importo complessivo del singolo O.d.I.;
2. tempi di realizzazione;
3. eventuali modalità suppletive di esecuzione del collaudo;
4. ecc.
Nella definizione del rapporto saranno obbligatoriamente tenuti presente i seguenti criteri:
- Importo complessivo di ciascun O.d.I.: Sarà quello risultante dall’elaborazione del progetto, calcolato sulla base dell’elenco prezzi unitari allegato al presente contratto. A tale importo, decurtati gli eventuali oneri della sicurezza e gli altri oneri non assoggettati al ribasso, si applicherà il ribasso contrattuale;
- Tempi di realizzazione: Saranno stimati in relazione all’importo dei lavori, alle difficoltà di esecuzione e tenendo conto che, per l'esecuzione degli stessi, venga impegnata una normale organizzazione operativa. Solo in casi particolari, causati da fatti obiettivi non imputabili al Comune di Cadoneghe (cause di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse, ecc.) o per esigenze non previste e non prevedibili con l’ordinaria diligenza, il Comune di Cadoneghe allo scopo di diminuire il tempo necessario per l’esecuzione, potrà richiedere l'impiego di più di una squadra operativa contemporaneamente;
In ogni caso nei tempi indicati si deve intendere compreso anche il normale andamento meteorologico sfavorevole;
- Tipo di compenso: Il compenso sarà effettuato con i prezzi di elenco prezzi decurtato del ribasso contrattuale. A tale importo andranno sommati gli importi per la sicurezza e gli altri oneri non assoggettati al ribasso;
- Pagamenti in acconto: per i lavori affidati non sono previsti pagamenti in acconto. Ogni lavorazione verrà contabilizzata nel rapportino di lavoro.
- Modalità di esecuzione del collaudo: Oltre a quelle già descritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto potranno essere stabilite, in ragione della tipologia di opere consegnate, ulteriori prove o forme di collaudo;
- Penali: per ciscun giorno di ritardo rispetto al tempo previsto per l’esecuzione della commessa verrà applicata una penale pecuniaria minima dell’1 °/°° (uno per mille). L’O.d.I. potrà prevedere ulteriori penali.
Tutto quanto pattuito sarà riportato nell’O.d.I., che in questo caso, sarà firmato congiuntamente, dal Direttore dei Lavori e dal Legale rappresentante dell’Appaltatore.
14.4 Minimizzazione disservizi
L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e di estendimento delle reti dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle reti interessate. A tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con il Comune di Cadoneghe, tutte le metodologie che risultino necessarie al fine di ridurre al minimo il disservizioconnesso all’esecuzione dei lavori.
L’appaltatore dovrà adempiere alle indicazioni del D.LL. che ha ampia facoltà di imporre diverse e diferenti fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati alla minimizzazione dei disservizi.
14.5 Ripristini stradali
L’O.d.I. non potrà essere considerato concluso se non dopo il completamento dei ripristini stradali.
A questo proposito è di estrema importanza che i ripristini bituminosi vengano effettuati a perfetta regola d’arte, dopo che il terreno di copertura degli scavi abbia assunto un assetto stabile.
Nel frattempo l’Appaltatore dovrà effettuare apposite ricariche dello strato provvisorio secondo le modalità stabilite in elenco prezzi.
In caso di mancata effettuazione delle necessarie ricariche dopo 24 ore dalla segnalazione, il Comune di Cadoneghe avrà facoltà di eseguire o far eseguire le necessarie ricariche, con addebito delle spese sostenute, compresa la fresatura dell’area di ricarica, calcolate ai prezzi unitari posti a base di gara del presente appalto, aumentate del 10% per spese di gestione e coordinamento.
14.6 Ultimazione dei lavori
Trascorso il tempo previsto per la durata dell’appalto oppure esaurito l’importo contrattuale dei lavori, il Comune di Cadoneghe, in contraddittorio con l’Appaltatore, redigerà il processo verbale della loro ultimazione.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato emesso l'apposito O.d.I. prima della scadenza.
Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
La protrazione dei tempi a causa della necessità di concludere gli O.d.I. affidati non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qalsiasi genere.
14.7 Collaudo
Il collaudatore sarà nominato ad insindacabile giudizio del Comune di Cadoneghe, anche con affidamento a tecnici esterni ad essa.
Il collaudatore disporrà i saggi e le prove d’uso che riterrà necessari anche se non espressamente indicato nei documenti contrattuali.
Sono previste operazioni di collaudo anche in corso d’opera.
Dato l’oggetto dell’Appalto, definito all’art. 1 del presente Capitolato Speciale, il collaudo avverrà solamente una volta che siano adempiute le seguenti condizioni:
- la contabilità sia stata redatta mensilmente e siano state regolarmente esibite le relative fatture;
- non vi siano opere rimaste sospese per cause imputabili all’Appaltatore;
- non siano emersi contenziosi, lacune o non conformità durante i lavori.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016.
Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. 207/10, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. 207/10, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.
Si precisa che il certificato di collaudo, avente carattere provvisorio, sarà emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, fatto salvo l’eventuale maggiore termine dovuto alla necessità di eliminare difetti o mancanze nei lavori eseguiti, debitamente accertati dal collaudatore.
Il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.
Decorsi i due anni il collaudo si intende approvato se il Comune di Cadoneghe non formalizzerà, entro due mesi dal suddetto termine, eventuali contestazioni all’Appaltatore.
La consegna delle opere, sia definitiva che anticipata, si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore e con la garanzia di cui all’art. 1667 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 102, co. 5 del D.lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Il collaudo dei lavori dovrà essere compiuto inderogabilmente entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Restano esclusi tutti quei danni procurati dall’uso e non addebitabili a deficienze di esecuzione dei lavori o a scarsezza dei materiali e dei manufatti impiegati.
L’emissione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.
Le spese per le operazioni di collaudo, anche in corso d’opera, così come previste dall’art. 224 del D.P.R. 207/2010, e tutti gli ulteriori oneri sono a carico dell’Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo. Qualora l’Appaltatore non provvedesse a tali spese, le stesse saranno anticipate dal Comune di Cadoneghe con rivalsa sulla rata di saldo.
14.8 Collegio consultivo tecnico
Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto, prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre novanta giorni da tale data è costituito un collegio consultivo tecnico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 207, Codice, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare la parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.
Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l’atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell’accordo sui suoi contenuti. L’accordo sottoscritto vale come transazione.
Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
ART. N. 15 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
15.1 Oneri generali
Sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore, in quanto si intende compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato.
1. Fornire alla D.LL. la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
2. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto;
3. Provvedere che il personale sia munito, ai sensi dell’articolo 36 bis comma 3 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006 e della circolare n. 29 del 28/09/2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di un cartellino di riconoscimento contenente foto, nome, cognome, data di nascita del dipendente nonché il nome e la ragione sociale dell’impresa.
4. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particolare, a questo proposito, quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e dagli Artt. 5, 6 e 7 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/00 n. 145.
5. Osservare le norme in applicazione della Legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso delle mine, quando necessita.
6. Effettuare a proprie cura e spese - prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi ed a mezzo di ditta specializzata ed all’uopo autorizzata dalle competenti autorità - la bonifica bellica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad esso affidati e sino ai confini dei terreni espropriati, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione. Pertanto l’Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevati, in tutti i casi, il Comune di Cadoneghe e la D.LL.
7. Denunciare alla D.LL. le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d’interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., (art. 35 del capitolato generale) o soggette comunque alle norme del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Soltanto il Comune di Cadoneghe avrà figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti né può rimuoverli senza autorizzazione del Comune di Cadoneghe
8. Provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri che dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di «guardia particolare giurata» così come prescritto dall’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.
9. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e secondo gli schemi del D.M. 10 luglio 2002.
10. Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d’acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l’Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisionali necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno essere complete delle necessarie protezioni. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee e/o definitive delle superfici necessarie per costruire le opere sopraccitate saranno a completo e totale carico dell’Appaltatore.
11. L’esecuzione e assunzione, a propria cura e spese, di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.
12. Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le documentazioni necessarie per ottenere l’approvazione, da parte di tutti gli Enti interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.
13. Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all’ambiente naturale dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l’ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni, e dalla D.LL.
14. Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall’esecuzione di opere intersecanti ferrovie, autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando il Comune di Cadoneghe da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. Saranno a carico del Comune di Cadoneghe gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto e per eventuali depositi cauzionali purché non riguardino obblighi a carico dell’Appaltatore, ferma restando la facoltà del Comune di Cadoneghe di rivalersi sull’Appaltatore stesso nel caso in cui per motivi da quest’ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli Enti competenti.
15. Ottenere da parte degli Enti preposti quali ISPELS, SPISAL, VIGILI DEL FUOCO, ANAS, COMUNI, PROVINCE, CONSORZI, VENETO STRADE, ecc. e di tutti gli enti interessati dall’esecuzione delle opere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni (compreso ordinanze per la disciplina della circolazione stradale) e i permessi necessari.
16. In caso di lavori previsti su strade della Provincia di Padova, l’Appaltatore dovrà rispettare quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 674 del 13/12/2004, di approvazione dell’"Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e o sospensione del traffico" ed, in caso di mancata ottemperanza, sarà tenuto al pagamento delle conseguenti penali previste dalla succitata deliberazione n. 674/2004.
17. In caso di interventi su strade provinciali, statali, eccc, l’Impresa dovrà provvedere alla redazione del disegno della segnaletica stradale di cantiere e di deviazione del traffico, con relativa approvazione da parte degli organi di Polizia competente, secondo le norme del Codice della Strada e consegnarne copia alla D.LL. e/o Responsabile della Sicurezza del Comune di Cadoneghe
18. Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante l’esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla D.LL. direttamente od a mezzo terzi.
19. Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all’adempimento di tutti gli obblighi di Legge relativi nel caso in cui fossero introdotti, nella realizzazione delle opere, disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che egli vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della D.LL.), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla D.LL. stessa.
20. Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a
propria cura e spese al tracciamento plano-altimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, fino ad avvenuto collaudo, i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna.
21. Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla D.LL. restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
22. Fornire fotografie o riprese filmate delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste del Comune di Cadoneghe e della D.LL. L’Appaltatore deve comunque produrre alla D.LL. un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della D.LL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recherà in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
23. Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su idonea area da procurasi a propria cura e spese o su eventuali siti indicati dalla D.LL.
24. Fornire i supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, staffe, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente menzionati ecc., necessari per la esecuzione degli impianti.
25. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della D.LL., la buona esecuzione di altri lavori in corso.
26. Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti degli impianti, eventuali trasporti di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura.
27. La protezione mediante fasciatura, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non risultino agevolmente rimovibili, onde proteggerli dal rischio di rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia restituito come nuovo.
28. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della D.LL., dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Comune di Cadoneghe e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
29. I tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla D.LL. su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della D.LL., l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa D.LL.
30. In riferimento ai lavori da eseguirsi in sede stradale saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni e i disciplinari emessi dagli enti proprietari delle strade.
31. L’allestimento e l’attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all’entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori e il rispetto del tempo utile per dare i lavori finiti, e l’esecuzione di tutte le opere occorrenti e necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
32. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera, compreso il rispetto del nuovo Codice della Strada e del rispettivo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). In particolare l’Impresa dovrà predisporre il piano segnaletico previsto dal suddetto Regolamento di attuazione prima dell’inizio dei lavori.
33. L’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi e infortunistici.
34. L’Impresa appaltatrice è altresì tenuta ad inviare per conoscenza al Comune di Cadoneghe copia della denuncia alla Compagnia assicuratrice di tutti i danni causati nello svolgimento dei lavori oggetto dell’Appalto.
35. Nei cantieri di costruzione di condotte particolarmente significativi a giudizio della D.LL., la fornitura ed installazione di n. 1 tabellone mobile, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla D.LL. stessa, con l'indicazione del Comune di Cadoneghe, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell’eventuale Coordinatore all’esecuzione, dell'assistente e dell'impresa con n° telefonico dei reperibili, del tipo ed impianto dei lavori, ecc., secondo quanto sarà prescritto dal Comune di Cadoneghe; nei cantieri mobili di piccola entità quali allacciamenti e brevi tratte di condotte, i cartelli prescritti dal Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale di cui al Decreto legislativo n° 285 del 30/04/92 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495, e successive modificazioni, con le indicazioni previste dalle norme stesse, dall’Ente proprietario della strada che ha rilasciato l’autorizzazione ed altre eventuali indicate dalla D.LL. In ogni caso il cartello sarà fornito dalla S.A. e sarà compilato dall’impresa.
ART. N. 16 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO IL COMUNE DI CADONEGHE E VERSO TERZI.
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale approvazione di opere e disegni da parte del Comune di Cadoneghe e/o della D.LL. non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal Comune di Cadoneghe, o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune di Cadoneghe che le persone che lo rappresentano, nonostante l’obbligo dell’Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la D.LL. avrà impartito.
L’Appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini su accennati, dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
L’eventuale tolleranza da parte del Comune di Cadoneghe dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia del Comune di Cadoneghe ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che essa si riserva comunque di far valere.
ART. N. 17 ORDINI DELLA D.LL. ED ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Le opere e le prestazioni saranno eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla D.LL.
Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole d’arte, la D.LL. ordinerà all’Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento al Comune di Cadoneghe degli eventuali danni conseguenti.
L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.LL., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che xxxxxxxxxx il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.LL. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre il Comune di Cadoneghe ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
ART. N. 18 RISERVE DELL’APPALTATORE - ACCORDO XXXXXXX
Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dall’art. 191 del Regolamento. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante, la direzione lavori nei confronti dell’appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario saranno attribuite al giudice del luogo dove il contratto e stato stipulato.
Art. n. 19 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ART. 207 DEL CODICE)
Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto, prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre novanta giorni da tale data è costituito un collegio consultivo tecnico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 207, Codice, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare la parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.
Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l’atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell’accordo sui suoi contenuti. L’accordo sottoscritto vale come transazione.
Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
ART. N. 20 PREZZI UNITARI
I corrispettivi per l’esecuzione dell’appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;
c) per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari, risultanti dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore, e comprendenti anch’essi gli oneri di cui ai sopraddetti punti a), b), c), d).
Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dal Comune di Cadoneghe alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell’Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie fossero state espressamente ordinate dalla D.LL.
I corrispettivi a misura, sono sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.
L’Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all’esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte.
ART. N. 21 PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI
21.1 Premessa
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico presso la l’Agenzia che l’appaltatore vorrà indicare. A tale scopo, l’appaltatore dovrà comunicare, entro i sette giorni successivi alla stipula del Contratto di Accordo Quadro, il numero di conto corrente bancario e/o postale, nel quale il Comune di Cadoneghe accrediterà tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del presente appalto.
Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
L’appaltatore s’impegna a rispettare, a pena di nullità del Contratto di Accordo Quadro, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.
L’appaltatore dovrà notificare tempestivamente alla stazione appaltante la cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone sopra indicate. In caso di cessione del corrispettivo dell’appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni predette, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
21.2 Anticipazione (art. 35, comma 18 del Codice)
Lo svolgimento dell’accordo quadro è attuato con una serialità di O.d.I. Al fine di semplificare l’iter amministrativo- contabile, nel rispetto dell’art 26-ter del D.L. 21/06/2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9.8.2013, n. 98, sarà corrisposta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento dell'importo dell’appalto relativo all’annualità in corso. Tale importo sarà calcolato dividendo l’importo contrattuale per la durata, in anni, del contratto.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
L’erogazione dell’anticipazione avverrà entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282, c.c..
Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
21.3 Pagamenti
I pagamenti in acconto in corso d’opera saranno eseguiti ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore ad euro 15.000,00 previa contabilizzazione degli O.d.I. eseguiti nel mese, a tale importo sarà detratto lo 0,5 % per garanzie ed infortuni, ai sensi dell’art. 30 c. 5 del D.lgs 50/2016.
La presentazione della fattura da parte dell’Appaltatore avrà valore di accettazione della contabilità senza riserve.
Nel caso che l’Appaltatore intenda formulare domande comportanti un onere economico per il Comune di Cadoneghe, dovrà farlo nei modi previsti dall’art. 191 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
Le controdeduzioni saranno formalizzate dalla D.LL. con raccomandata con avviso di ricevuta entro i 15 giorni dalla data di iscrizione delle richieste.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di redazione dello Stato di Avanzamento e comunque dopo il ricevimento della regolare fattura.
I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui all'art. 195 del D.P.R. 207/10.
Per eventuali lavori finanziati con mutui o con contributo di Enti (Comuni, Regioni, ecc.), il pagamento della rata di acconto o di saldo avverrà al momento della somministrazione della rata di mutuo o di contributo.
In ogni caso, per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non si terrà conto del periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione e l’accreditamento della somma presso la banca cassiera del Comune di Cadoneghe
Il ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, quantificato in un tempo massimo di 180 giorni.
Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno, dal Direttore dei Lavori, redatti appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportati: per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore, per gli oneri della sicurezza, le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento.
Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto il Comune di Cadoneghe si riserva la facoltà di accreditare i materiali a piè d’opera. Il Direttore Xxxxxx, a sua insindacabile discrezione, potrà accettare
preventivamente i materiali forniti, redigendone il relativo verbale di consistenza, ed accreditarli nella misura del 50% in contabilità prima della messa in opera, valutati a prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. In tale ultima evenienza si procederà alla redazione del verbale di concordamento del prezzo a piè d’opera. Per quanto non in contrasto si fa riferimento all'art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto. Non saranno inoltre contabilizzate, neppure in acconto, le condotte che non avranno superato positivamente la prova di tenuta idraulica prevista all’apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto e non siano state collegate definitivamente alla rete esistente.
Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti del Comune di Cadoneghe verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi. Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.
Nella redazione degli stati d’avanzamento, eventuali lavori e prestazioni valutati in partita provvisoria, non potranno essere ripetuti nello stato d’avanzamento successivo. La valutazione e la contabilizzazione definitiva delle condotte in genere, potrà avvenire solo dopo esito positivo delle prove di tenuta eseguite ad acqua secondo le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto non previsto, in analogia alle corrispondenti norme UNI vigenti.
21.4 Conto finale
Dato l’oggetto dell’Appalto definito all’art. 1 del presente Capitolato Speciale il collaudo avverrà solamente una volta che siano adempiute le seguenti condizioni:
- la contabilità sia stata redatta mensilmente e siano state regolarmente esibite le relative fatture;
- non vi siano opere rimaste sospese per cause imputabili all’Appaltatore,
- non siano emersi contenziosi, lacune o non conformità durante i lavori.
La consegna delle opere, sia definitiva che anticipata, si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore e con la garanzia di cui all’art. 1667 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 102, co. 5 del D.lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Restano esclusi tutti quei danni procurati dall’uso e non addebitabili a deficienze di esecuzione dei lavori o a scarsezza dei materiali e dei manufatti impiegati.
21.5 Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 106, lett. b), del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
21.6 Prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro
I lavori eseguiti a misura, compresi quelli a forfait, eseguiti fuori del normale orario di lavoro, su preciso ordine della D.LL., saranno compensati tenendo conto del maggior onere derivante dall’applicazione del contratto collettivo nazionale.
L’incidenza della manodopera sui prezzi di applicazione sarà considerata pari al 30%.
Maggiorazione | Incidenza manodopera | Xxxxxxxxxxxx sui lavori | |
% | % | % | |
1 Lavoro straordinario feriale o notturno, dalle 22,00 alle 30 | 35 | 10 | |
6,00 2 Lavoro straordinario festivo | 40 | 35 | 14 |
ART. N. 22 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne farà denuncia al direttore dei lavori entro due giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati, né gli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese dell’Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell’Impresa che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.
ART. N. 23 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA.
23.1 Espropri e servitù
Il Comune di Cadoneghe provvederà a sua cura e spese agli espropri e servitù per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi avvalendosi di propri tecnici e con assistenza dell’Impresa Appaltatrice per i tracciamenti e altre operazione di tipo tecnico. A tale scopo l’Impresa dovrà mettere a disposizione il personale tecnico per l’effettuazione delle misurazioni di campagna.
23.2 Occupazioni temporanee
L’Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto e la rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla D.LL., per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico dell’Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto interessato per danni alle colture e/o frutti pendenti, la quantificazione di tali indennizzi e ogni altro onere per il completo espletamento delle pratiche connesse alle occupazioni in oggetto.
Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle tabelle ufficiali dell’Ispettorato Agrario riferite all’epoca in cui si svolgono i lavori e liquidati per 1,5 volte l’annualità; tali indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di essere liquidati, all’approvazione del Comune di Cadoneghe.
Qualora l’impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte, essa potrà richiedere l’assistenza del Comune di Cadoneghe per la risoluzione delle eventuali controversie; resta inteso che l’eventuale assistenza legale per la definizione dei contenziosi è totalmente a carico dell’impresa.
Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per opere eseguite in aree private e non hanno alcun riferimento per le opere eseguite in area pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbanizzate, per le quali saranno assegnate le aree concesse dall’Ente tutore o dalla tipologia del luogo.
23.3 Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, discariche e relative occupazioni temporanee e definitive
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri e per l’impianto dei cantieri stessi diversi da quanto previsto dal P.S.C., per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.LL., per le aree di deposito, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori.
La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella costruzione delle opere, le aree da adibire a discarica dei materiali da porre a rifiuto od a deposito dei materiali eventualmente riutilizzabili, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l’Appaltatore intende adottare per escavazioni e discariche avvenute dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l’ambiente naturale, dovranno avere la preventiva autorizzazione (nullaosta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le aree prescritte (Magistrato alle Acque, Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, Enti di Bonifica, Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.). L’Appaltatore, dovrà avere altresì l’approvazione degli schemi di deviazione del traffico da parte degli organi competenti.
La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra e da redigere da parte dell’Appaltatore (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla D.LL. per l’esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.
In assenza delle sopraccitate autorizzazioni, l’Appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.
La D.LL. inoltre, indipendentemente dalle approvazioni intervenute, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio per provvedere affinché le cave e le discariche non procurino danni a persone o cose, il tutto a spese dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda poi l’utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.
Prima della presentazione dell’offerta, l’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, delle aree per strade di servizio e per i cantieri, delle disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l’utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.
Resta anche stabilito che le strade di servizio potranno essere utilizzate da altri appaltatori o persone preventivamente autorizzate dall’Ente Appaltante, salvo in questi casi il diritto, da parte dell’Appaltatore, di chiedere ai succitati utilizzatori adeguata partecipazione alle spese sostenute e da sostenere per tutte le manutenzioni e le riparazioni comunque connesse all’effettivo uso delle strade stesse.
Verificandosi disaccordo tra l’Appaltatore e gli altri eventuali utenti circa la ripartizione delle spese sostenute e da sostenere, la D.LL. sarà arbitro inappellabile.
Qualora poi l’Appaltatore e gli altri utilizzatori non provvedessero alla manutenzione delle strade di servizio, la D.LL. si riserva di intervenire d’ufficio ripartendo la relativa spesa in relazione all’effettivo uso delle strade da parte dell’Appaltatore o di altri utilizzatori.
L’Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell’Ente Appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli enti proprietari di strade pubbliche e/o private.
Per quanto fin qui descritto si precisa che l’Appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le aree di deposito, le discariche ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occupazioni dei terreni come già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessari previsti o comunque imposti in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla D.LL. per l’utilizzo delle strade, delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell’ambiente naturale a lavori ultimati.
ART. N. 24 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI.
L’Appaltatore dovrà prendere contatto con gli Enti pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o condotte (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della documentazione allegata al progetto, con i suddetti Enti, l’esatta ubicazione delle loro competenze e per informare i medesimi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori senza provocare danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità, e la sicurezza delle opere interessate.
Nei casi in cui l’esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici e privati sia da questi ultimi demandata a terzi, l’Appaltatore dovrà attivarsi con la massima cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti comunque interessati nonché all’Ente Appaltante ed alla D.LL.
Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l’unico responsabile rimane l’Appaltatore restando del tutto estraneo l’Ente Appaltante e la D.LL. da qualsiasi vertenza civile e penale. L’Appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l’Ente Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.
ART. N. 25 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1668 e 1669 del codice civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l’Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della D.LL.
Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.LL. con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso.
Qualora, per motivi d’urgenza, si dovesse rendere necessario un intervento da parte del Comune di Cadoneghe su impianto ormai in esercizio, le spese sostenute saranno addebitate all’Appaltatore con la maggiorazione del 20% (venti per cento) sui prezzi di elenco.
ART. N. 26 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
ART. N. 27 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
27.1 Il Responsabile del procedimento (Art. 31 del Codice)
Il Comune di Cadoneghe ha l’obbligo di nominare un unico Responsabile del procedimento (R.d.P.). In conformità all’art. 31, co. 1, Codice, il Comune di Cadoneghe individua un soggetto cui affidare i compiti del Responsabile del procedimento e, in particolare, ne individua uno per la fase di esecuzione.
Il R.d.P. esplica le seguenti funzioni e compiti con riferimento al presente appalto e tra l’altro:
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione degli interventi;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari all’intervento;
- svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- trasmette agli organi competenti del Comune di Cadoneghe la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
27.2 Il Responsabile dei lavori (art. 89 c.1 lettera c D.lgs 81/2008)
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto incaricato dal Comune di Cadoneghe ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art. 89 c.1 lettera c D.lgs 81/2008 e s.m.ei.), salvo che il soggetto che ricopre il ruolo di Committente non ritenga di nominarlo. In applicazione dell’art. 31 comma 10 del D.lgs. 50/2016, secondo l’ordinamento del Comune di Cadoneghe il Responsabile dei Lavori può essere un soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento.
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la delega specifica ed accettata deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il Responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.
Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.
27.3 Ufficio di direzione lavori (art. 101, comma 3, del Codice)
Il Comune di Cadoneghe dichiara di aver istituito un ufficio di D.LL. per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
Il Comune di Cadoneghe ha l’obbligo di comunicare all’Appaltatore i nominativi del Direttore dei Lavori e degli Assistenti subito dopo avvenuta l’aggiudicazione.
27.4 Il Direttore dei lavori (art. 101 del Codice)
Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli nei termini e modalità di cui all’art. 14 del presente C.S.A.
L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa é tenuta a firmare.
Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
27.5 Il Direttore operativo (Art. 101, comma 3, lett. d) del Codice)
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
- verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili;
27.6 L’Ispettore di cantiere (Art. 101, comma 5 del Codice)
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
ART. N. 28 RESPONSABILITÀ TECNICA DELL’APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE
L'Appaltatore é l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica, all’esatto adempimento degli obblighi di contratto e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.
Resta inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.
La presenza sul luogo del personale di Direzioni o le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito delle operazioni di collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile. Alla Ditta Aggiudicataria incombe anzi l'obbligo di preporre alla Direzione del Cantiere un Ingegnere o un Tecnico diplomato .
La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla D.LL. prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell'Appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.
Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola dovesse essere sostituito anche per causa non dipendente dall’Appaltatore dovrà esserne data comunicazione alla D.LL. con almeno venti giorni di preavviso.
In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.
L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.
Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
• le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di Direzione del cantiere;
• le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere, dei Capi Cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
• all'effettuazione dei rilievi e dei tracciati;
• all'impiego di materiali idonei;
• all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
• al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dei lavori finiti.
• l’obbligo di assicurare il rispetto del piano di sicurezza generale, comprendente cioè quello dell’impresa capogruppo o mandataria e quelli specifici delle altre imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore è comunque, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
ART. N. 29 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO
L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto del Comune di Cadoneghe; nonché, a richiesta della D.LL., l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori il Comune di Cadoneghe intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Comune di Cadoneghe, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
ART. N. 30 SICUREZZA DEL CANTIERE
Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, il cui costo risulta dalla stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.
30.1 Obblighi ed oneri dell'appaltatore o del Datore di Lavoro
Ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei.
L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.
Con la presentazione dell’offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.ei., e dal D.P.R. n. 302 del 20/3/1956 (All. 1).
Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l’eventuale staff tecnico di supporto, consulenza, sorveglianza e la D.L. stessa.
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonchè il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 81/08 e s.m.ei., i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei. e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Inoltre l’Appaltatore dovrà:
1. consegnare, in conformità all’Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei., almeno:
f) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
g) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
h) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
i) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
j) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
k) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
l) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
m) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
n) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
2. consegnare all’Ente appaltante entro trenta giorni dalla data di addizione del provvedimento che determina l’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione:
− eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
− un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo dal titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81 e s.m.ei.;
− un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.ei.;
3. nominare il direttore tecnico di cantiere e lo comunica al committente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
4. consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentati dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
5. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
6. richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza;
7. far dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
8. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.ei.);
9. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.ei.);
10. comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
11. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
12. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
13. rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
14. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
15. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
30.2 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno i seguenti obblighi:
1) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2) L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei.
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei. gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria sono:
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
30.3 Obblighi dei lavoratori autonomi
Ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei., i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
I lavoratorin autonomi dovranno consegnare, in conformità al comma 2 dell’Allegato XVII (Idoneità tecnico- professionale) del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei., almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
30.4 Coordinatore per l'esecuzione
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a termine dell’art. 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.ei.:
a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei. e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei. e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei., e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei. il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto.
Il coordinatore per l’esecuzione potrà sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per l'esecuzione comunicherà per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori, la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente comunicherà, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indica- zioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il coordinatore potrà chiedere informazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrà opportuni senza che l’Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell’appaltatore possano in qualsiasi modo avanzare dinniego od ostacolo.
30.5 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere
Il direttore tecnico di cantiere deve:
1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si ren- dessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
5. l'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
30.6 Obblighi dei lavoratori dipendenti
L’appaltatore è tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:
1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni;
30.7 P.O.S.
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo del D.Lgs. 81/08 allegato XV, 3.2, e in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
j) la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.
30.8 Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza
L’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché dei relativi costi.
L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:
a) Cantieri temporanei o mobili:
- D.Lgs.81/08 e s.m.ei.;
b) Omologazione, collaudi e verifiche periodiche degli impianti:
- D.M. 12.sett.59 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.M. 9.ago.60 - Modalità per l’effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12/09/59;
- D.M. 22.feb.65 - Attribuzione all’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di prevenzione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra;
- D.Lgs. 30.giu.93 n. 268 - Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro a norma dell’art. 1, comma 1 lettera h) della l. 23/10/92, n. 421;
- D.M. 15.ott.93 n. 519 - Regolamento recante autorizzazione all’Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 441 - regolamento concernente l’organizzazione il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell’ISPESL;
- D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 891392/CEE, 911368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
- Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);
c) Igiene del lavoro
- X.X. 00.xxx.00 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.P.R. 19.mar.56 n. 303, art. 64;
- D.M. 12 marzo 1959 n. 69100 - presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;
- Legge 19 luglio 1961 n. 706 - Impiego della biacca nella pittura;
- Legge 5.mar.63 n. 245 - limitazione dell’impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative;
- Legge 5.mar.63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63, n. 292;
- Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63, n. 292;
- D.M. 22 marzo 1975 n. 130300 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della l.
17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 10.set.82 n. 962 - attuazione delle direttive CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto;
- D.M. 6 settembre 1994 n. 985500 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
d) Prevenzione infortuni
- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, etc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile;
- Legge 18.ott.77 n. 791 - attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.P.R. 8.giu.82 n. 524 - attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10 agosto 1984 n. 551600 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80, n. 76;
- D.M. 22-1-2008 n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.;
- D.M. 13.lug.90 n. 442 - regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriali;
- Legge 5.nov.90 n. 320 - norme concernenti le mole abrasive;
- D.M. 17.dic.90 n. 453 - regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrattori;
- D.P.R. 6.dic.91 n. 447 - regolamento di attuazione l. 5/03/90 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 20.febb.92 n. 283400- Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.;
- ;Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.M. 3 agosto 1995, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-prof. delle imprese;
- D.M. 24.ago.92 n. 905800- Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992, concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 3 dicembre 1992 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
- D.Lg. 4 dicembre 1992 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26 ottobre 1995 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico;
- DPR 2 settembre 1968 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 4.marzo 1982 n. 187400 - Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati;
- D.M. 10 maggio 1988 n. 451 - deroghe alla normativa in vigore relativi a ponteggi;
- Legge 19 marzo 1990 n. 55 - nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa;
- D.M. 22 maggio 1992 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici;
- D.M. 23 dicembre 1993 n. 86800 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;
e) Prevenzione incendi
- D.M. 22.dic.58 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331;
- Determinazione del 26.mag.59 n. 689 - determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco;
- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- Decreto abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 150D.P.R. 26.lug.82 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
- D.M. 30.nov.83 n. 67400 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Legge 7.dic.84 n. 818 - nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 8.mar.85 n. 285800 - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
- D.M. 19.mar.90 n. 199000 - Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
30.9 Provvedimenti di viabilità
L'Impresa dovrà provvedere ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di intersezioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale di cui al Decreto legislativo n° 285 del 30/04/92 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada approvato con DPR 16/12/92 n° 495. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori da scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura,
anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.
Inoltre l’Appaltatore non potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Pure nel caso che Xxxxxxxxx, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, gli eventuali oneri saranno a carico dell'Impresa.
ART. N. 31 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI
31.1 Definizioni e competenze
La bonifica preventiva e precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici si configura come attività propedeutica riconducibile ad un intervento di messa in sicurezza convenzionale, preliminare all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto, definito da normativa tecnica esistente. La competenza generale normativa spetta al Ministero della Difesa, che si avvale degli organi esecutivi operativi territorialmente, nel dettaglio: Comando Infrastrutture Nord – Direzione Genio Militare - 5° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM di Padova – Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. L’attività di bonifica preventiva da ordigni esplosivi residuati bellici è eseguita da imprese specializzate BCM in possesso dei requisiti riconducibili all’ex Albo A. F. A. Ministero della Difesa. L’attività complessiva di bonifica preventiva ordigni esplosivi residuati bellici fa riferimento integrale alle disposizioni impartite in Capitolato Generale Genodifesa – edizione 1984. In termini di responsabilità diretta ascrivibile all’impresa di bonifica bellica esecutrice giova ricordare gli obblighi correlati all’emissione del documento finale di garanzia. Dal momento della firma della dichiarazione di garanzia finale l’impresa di bonifica bellica si assume tutte le responsabilità civili e penali previste dal paragrafo “A” delle Prescrizioni Generali e dell’art. 6 delle Condizioni Amministrative del Capitolato innanzi citato, per tutti i danni che derivassero a persone o cose, ed imputabili a imperfetta ed incompleta esecuzione dei lavori di bonifica di che trattasi, anche se le verifiche fatte o da fare dall’Amministrazione Militare abbiano dato o dessero favorevole risultato. Le responsabilità dell’impresa di bonifica bellica si intendono valide per un anno dalla data di emissione della stessa dichiarazione garanzia di bonifica del terreno in esame. Trascorso un anno da tale data, l’impresa bonificatrice sarà esente da responsabilità, in quanto eventuali incidenti che dovessero verificarsi saranno considerati come dovuti a cause di forza maggiore, a meno che non siano imputabili a colpa della stessa.
Si precisa che la dichiarazione di garanzia finale nei lavori di bonifica viene rilasciata a tutti gli effetti di cui al punto
A) delle Prescrizioni Generali ed agli articoli 5-6-7-8 delle Condizioni Amministrative del Capitolato per l’esecuzione ad Impresa dei lavori per la Bonifica dei Campi Minati e da Ordigni Esplosivi in genere edito dal Ministero della Difesa Esercito – Edizione 1984.
31.2 Compiti della ditta
I compiti della Ditta aggiudicataria inerenti il servizio di bonifica bellica sono:
1. Attività preliminari alla bonifica bellica:
a. Assistenza all'iter burocratico per ottenimento delle autorizzazioni. In questa fase, la ditta curerà tutti gli aspetti legati alla formulazione o della verifica dell’iter relativo alla domanda di autorizzazione, compresa la eventuale valutazione degli elaborati tecnici di progetto e quant'altro necessiti per la corretta presentazione della pratica amministrativa;
b. Assistenza alla progettazione - programma delle operazioni. Dovrà essere redatto da un Dirigente Tecnico BCM il progetto esecutivo di bonifica bellica, che sarà composto dall'analisi dalle prescrizioni della DGM, dal computo metrico delle aree, dall'incidenza economica delle singole voci di lavoro, dalla tempistica e dall’elaborato grafico descrittivo;
2. Attività di campo per la bonifica bellica:
Alla ditta aggiudicataria spetta l’onere dei seguenti servizi in fase esecutiva della bonifica:
a. Impianto/espianto di cantiere, impiego di personale tecnico specializzato munito di brevetto BCM, uso di apparati elettronici di rilevamento, mezzi di trasporto, macchine operatrici per perforazione e scavo, per tutte le fasi esecutive necessarie, definite in cronoprogramma;
b. Taglio di vegetazione di tipo erbaceo ed arbustivo ove intralciasse l'uso corretto dei metal detector eseguito da operatori qualificati BCM, sotto la supervisione tecnica di un rastrellatore BCM o superiore, da eseguirsi sulle aree interessate alle indagini;
c. Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree interessate dalla bonifica, comprese le aree umide e/o interessate dalla presenza di acqua superficiale, con garanzia di agibilità fino a cm. 100 dal p.c, eseguita con l'impiego di personale tecnico
muniti di brevetto di rastrellatore BCM. Nelle aree interessate dalla presenza di acqua superficiale, la garanzia di agibilità fino a cm. 100 sarà calcolata a partire dal fondo alveo, lacustre o fluviale;
d. Bonifica di profondità per la ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati mediante metodologia standard, con trivellazioni spinte fino a mt. 3,00, 5,00 o 7,00 m. con garanzia fino a mt 4,00,6,00 o 8,00 a partire dal p.c., o fondo dell’alveo se superfici interessate dall’acqua, o mediante altra tipologia particolare prescritta dal competente organo tecnico ministeriale.
e. Scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operatore specializzato.L’onere per il lievo e lo smaltimento/recupero è compreso nelle attività esecutive di bonifica;
f. Scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;
g. Rinterri di scavi col materiale proveniente dagli stessi.
L’impresa BCM esecutrice dovrà comunque adempiere a regola d’arte ad ogni ulteriore prescrizione tecnica o condizione tecnica particolare prevista dall’Organo Tecnico competente per territorio (5°Reparto Infrastrutture Ufficio BCM di Padova)
3. Al termine delle operazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la “Dichiarazione di garanzia” di cui all'art. 7 del presente capitolato corredata dal Verbale di Constatazione finale, emesso a cura dell’Organo Tecnico competente. Fa altresì parte del contratto, anche quanto non specificato, ogni altro onere e adempimento attribuito dalle norme vigenti e comunque ritenuto utile al conseguimento del pubblico interesse.
4. L’area di intervento è rappresentata in elaborato grafico allegato al presente documento tecnico.
Si specifica che alla Ditta aggiudicataria spetta l’onere di effettuare, propedeuticamente al servizio di bonifica bellica, l’eventuale fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e segnaletica di pericolo e divieto di accesso. Al termine del servizio oggetto del presente appalto tutto il materiale rimarrà di proprietà della Ditta aggiudicataria che dovrà provvedere al lievo e asportazione.
5. Resta inteso che i lavori di bonifica bellica dovranno essere eseguiti osservando le norme vigenti in materia e secondo quanto prescritto dal “Capitolato Speciale BCM” Edizione 1984, oltre che seguendo tutte le prescrizioni dettate dalla Direzione Genio Militare competente dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione.
31.3 Norme generali
In materia di bonifica preventiva e precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici valgono come se integralmente trascritte le prescrizioni di cui al Nulla Osta che sarà emanato per il presente intervento dal competente 5° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM di Padova, limitatamente per la parte di interesse e per quanto non in contrasto con le prescrizioni succitate con quelle contenute nel Capitolato Speciale BCM edizione 1984 con successive modifiche ed integrazioni, emesso dal Ministero della Difesa – Geniodife.
Resta inoltre stabilito che:
• Alle modalità e controllo delle prestazioni di bonifica di che trattasi è competente il 5° Reparto Infrastrutture di Padova, organo esecutivo del Ministero della Difesa;
• Il 5° Reparto Infrastrutture di Padova potrà apportare tutte le necessarie aggiunte e varianti alle prestazioni di bonifica in corso d'opera, a proprio insindacabile giudizio o su richiesta dell’Ente Committente;
• il 5° Reparto Infrastrutture di Padova, prima di rilasciare il Verbale di Constatazione, ha facoltà di richiedere all’Ente Committente un’esplicita dichiarazione scritta circa l'osservanza di quanto prescritto nelle presenti norme esecutive da parte dell'Impresa di bonifica BCM prescelta, relativamente alle superfici delle aree ed alle profondità di perforazione eseguite;
• Qualora il personale presente in cantiere e regolarmente assicurato incorresse in un infortunio suI lavoro, l'Impresa bonificatrice dovrà darne immediata comunicazione all'Ente Committente, a questo Reparto Infrastrutture e all'Ufficio I.N.A.I.L Provinciale competente;
• La ditta BCM incaricata dovrà procedere ad accordi diretti con la USL competente per territorio per assicurare un servizio di pronto intervento con un recapito telefonico di riferimento;
• Qualora risultasse che qualche brevetto di specializzazione di personale BCM non fosse aggiornato, l'Impresa BCM dovrà impiegare il personale suddetto come manovalanza e nel contempo, provvedere a:
- richiedere l'aggiornamento dei brevetti scaduti;
- sostituire detto personale con altro in possesso del brevetto aggiornato.
• L'Impresa BCM dovrà mettere a disposizione dell’Ente Committente per l'esecuzione della prestazione una
o più squadre BCM composte ognuna da:
- N. 1 Assistente Tecnico BCM.(sempre presente in cantiere);
- N. 1/2 Rastrellatore BCM (sempre presente in cantiere).
- A dettale squadrale dovrà sovrintendere un Dirigente Tecnico BCM.
• Tutti i reperti bellici -esplosivi e non ~ di qualsiasi natura, rinvenuti nelle aree sottoposte alle operazioni di
bonifica, sono e rimangono di proprietà dell’Amministrazione della Difesa;
• Durante le operazioni di bonifica il personale delle ditte assuntrici (dirigenti tecnici, assistenti tecnici, rastrellatori, operai qualificati) dovrà essere in possesso dei prescritti documenti di specializzazione rilasciati dalle competenti Autorità Militari e iscritto a libro unico;
• La direzione tecnica ed organizzativa delle operazioni di bonifica compete al Dirigente Tecnico BCM, il quale dovrà presenziare alla consegna degli stessi successivamente controllarne l'esecuzione;
• Il coordinamento esecutivo pratico delle operazioni di bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi e la tenuta dei relativi documenti di cantiere (diario dei lavori, planimetrie, disegni, ecc.) dovranno essere affidati all’Assistente Tecnico BCM, il quale dovrà presenziare le operazioni per l'intera giornata elo frazione lavorativa;
• L'esecuzione delle prestazioni pratiche di bonifica viene effettuata dal Rastrellatore BCM
• li diario giornaliero delle prestazioni dovrà essere firmato sia dall’Assistente Tecnico responsabile del cantiere, sia dal Rastrellatore che ha eseguito materialmente la bonifica del giorno indicato;
• Nessun altro personale dovrà essere presente in loco durante la fase di ricerca se non per mansioni ausiliarie nelle aree previste ed a distanza di sicurezza.
ART. N. 32 PENALI E DETRAZIONI
Per la regolare esecuzione dell’appalto sono previste detrazioni e penali.
32.1 Detrazioni
Le detrazioni si applicano nelle fattispecie di negligenza dell’Appaltatore considerate meno gravi o attribuibili ad un singolo definito lavoro.
Le detrazioni vengono effettuate sulla contabilità di ogni singolo rapportino di lavoro, secondo le percentuali o i numeri assoluti previsti in Elenco Prezzi.
Sia le detrazioni in percentuale che quelle in numero assoluto non sono soggette a ribasso d’asta. Le detrazioni saranno applicate nei seguenti casi:
1 Per inadempienze sui ripristini.
La detrazione verrà applicata ogniqualvolta si riscontrino ritardi o non perfette esecuzioni di ricariche, riprese e/o riparazioni dei ripristini stradali.
2 Per ritardo di registrazione.
La detrazione si applicherà qualora si verifichino ritardi nelle tempistiche previste per la consegna dei rapportino di lavoro al Comune di Cadoneghe.
3 Per ritardato arrivo sul luogo. La detrazione verrà applicata:
- nel caso di ritardo rispetto ai tempi stabiliti nel C.S.d'A. per arrivare sul luogo;
- anche nel caso di chiamata notturna o festiva da considerarsi coperta dal servizio di reperibilità.
4 Per non conformità del cantiere, rilevata dalla D.LL. con riferimento ad un singolo intervento. Xxxxxxx soggette alla detrazione le seguenti non conformità:
- segnaletica stradale inadeguata;
- difficoltà o ritardo nel reperimento dei materiali occorrenti;
- inadeguatezza dell'attrezzatura, dei mezzi d'opera o degli strumenti di lavoro e del personale, usati durante uno specifico intervento;
32.2 Penali
Le penali si applicano nelle fattispecie di negligenza dell’Appaltatore considerate gravi. Sono previste penali da applicare nei casi seguenti:
Caso | Penale | Unità di misura | |
2 | Difformità nella composizione ed equipaggiamento della squadra operativa tipo o nella composizione del corredo di materiali di prima necessità. | € 500,00 (euro mille/00) | per ogni difformità riscontrata. |
3 | Difformità nella composizione della segnaletica stradale come previsto nel D.L. 185/92 “Nuovo Codice della Strada” e nel D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.ei. | € 500,00 (euro mille/00) | per ogni difformità riscontrata. |
5 | Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'inizio o per l’esecuzione di lavori | 1°/°° (uno per mille) dell'importo dell’affidamento con O.d.I. | per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio dei lavori e nell'ultimazione degli stessi |
6 | Qualora l’Impresa nell’esecuzione dei lavori non si attenga alle disposizioni in materia di sicurezza e igiene, in particolare, per i lavori stradali, o si verifichi una non conformità dovuta a difficoltà o ritardo nel reperimento dei materiali occorrenti o una inadeguatezza dell'attrezzatura, dei mezzi d'opera o degli strumenti di lavoro e del personale, usati durante uno specifico intervento; | € 500,00 (euro cinquecento/00) | per ogni infrazione accertata. |
La misura complessiva della penale non può superare il 10 % dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
L'appaltatore è tenuto al pagamento delle eventuali penali che la Provincia di Padova dovesse applicare per il mancato rispetto dei tempi di intervento così come disposto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 674 del 13/12/2004, di approvazione dell’"Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e o sospensione del traffico".
Le penali non saranno applicabili nel caso si presenti la necessità di dover procedere contemporaneamente a due interventi di emergenza. In questo caso sarà il tecnico del Comune di Cadoneghe ad indicare la priorità del pronto intervento.
32.3 Altre Penali - Inadempimenti - Risoluzione
In relazione all’esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti di seguito classificati (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo):
Inadempimento/evento pregiudizievole | Penalità |
Causazione danni a terzi e/o alla committente in occasione e/o a causa dei lavori affidati | € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna richiesta danni per la quale risulta accertata dalla committente la responsabilità dell’appaltatore per i danni arrecati o reclamati dai terzi. In caso di danni arrecati dall’appaltatore in misura superiore a € 500,00 al Comune e/o richiesti al Comune in qualità di committente, la penalità verrà commisurata - fino a cinque volta la misura della penalità - al danno effettivamente arrecato e/o alla somma effettivamente liquidata e corrisposta a terzi a titolo di risarcimento danni/indennizzo. |
Prestazione resa da personale privo dei requisiti richiesti o non in regola con le disposizioni di legge (fatte salve le denunce e le sanzioni di legge a carico dell’appaltatore) | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata |
Mancata osservanza delle norme sulla sicurezza dei | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata |
lavoratori, obblighi assicurativi e previdenziali |
La rilevazione degli inadempimenti può avvenire, da parte del Comune di Cadoneghe, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto,
b) a seguito di verifiche specifiche;
c) a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per iscritto alla committente.
La contestazione dell’inadempimento è comunicata tramite fax, e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento: l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Cadoneghe.
In caso di mancata presentazione, accoglimento delle controdeduzioni o mancata presa in carico diretta da parte dell’Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate da attività svolte o riconducibili agli interventi dell’appaltatore, il Comune procederà all’applicazione delle penali individuate nella tabella precedente.
Qualora le penali applicate superino il 20% dell’importo contrattuale il contratto sarà dichiarato risolto dall’organo competente ex art. 1456 c.c.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il Comune di Cadoneghe, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso di inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o dalla risoluzione del contratto.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune di Cadoneghe può rivalersi, mediante trattenuta diretta, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore maturati in relazione ai lavori oggetto di contratto, oppure, in alternativa, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato nell’ammontare originario previsto, pena la risoluzione del contratto.
APPENDICE “A” – “INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI POLIZZA C.A.R./E.A.R.”
ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016
CONTRAENTE: (l'Appaltatore) ..................................
ASSICURATO: Comune di Cadoneghe
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Descrizione lavori: Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di viabilità e infrastrutture stradali comunali nel triennio 2017, 2018, 2019.
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3
SEZIONI INTERESSATE:
A. DANNI ALLE COSE - SEZIONE
Sezione A | Somme assicurate alla stipula | % Scoperto | Franchigia minima | Franchigia massima | |
A1. | Opere | € 500.000,00 | 10 | € 3.000 | € 50.000,00 |
A2. | Opere ed impianti preesistenti | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 | € 25.000,00 |
A3. | Demolizioni e sgombero | € 150.000,00 | 10 | € 3.000 | € 7.500,00 |
B. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Sezione B | Massimale/sinistro alla stipula | Franchigia |
5.000.000 | € 500,00 |
La compagnia assicuratrice assume l’onere di di corrispondere il cento per cento del danno con diritto di rivalsa degli scoperti sull’assicurato.
In caso di controversie, tra il Comune di Cadoneghe e l’Istituto di Credito/la Società Assicuratrice, l’unico Foro competente è l’A.G.O di Venezia, in considerazione di quanto disposto nel D.lgs. 168/2003 recante “Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
APPENDICE “B” – “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.”
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Codice e titolo progetto:
S.A.L. n.
a tutto il
datato
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a (luogo di nascita, provincia e data di nascita) residente a (luogo e provincia) in Via (indirizzo e n. civ.) in qualità di della ditta appaltatrice dei lavori suindicati consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
con la presente,
DICHIARA
che nello Stato d’Avanzamento dei Lavori suindicato, ha lavorato la ditta in qualità di cottimista, giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Cadoneghe, il
prot. n. qui rappresentata dal sig.
in qualità di , maturando un importo pari a € (diconsì euro ), come da fattura allegata.
Si riassume lo stato della situazione:
* A) importo autorizzato dal Comune di Cadoneghe €
* B) importo già fatturato (risultante dalle precedenti dichiarazioni) €
* C) differenza (A – B) € Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì
L’impresa appaltatrice L’impresa subappaltatrice/cottimista
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente del Comune di Cadoneghe addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Visto il Responsabile del Procedimento Visto il Direttore dei Lavori
Legge n. 136 del 13/08/2010 (G.U. n. 196 del 23/08/2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a a (luogo di nascita, provincia e data di nascita)
residente a (luogo e provincia)
in Via (indirizzo e n. civ.) codice fiscale nella qualità di legale rappresentante della società (subappaltatrice/cottimista) con sede a (luogo e provincia) in Via (indirizzo e n. civ.) partita IVA codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 136/2010 dall'art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari”
DICHIARA
che i conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al contratto identificato con il CUP n°
sono i seguenti:
Istituto di credito/bancoposta Filialiale di
IBAN
Istituto di credito/bancoposta Filialiale di
IBAN
Istituto di credito/bancoposta Filialiale di
IBAN
Ø che in tali conti sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
(cognome e nome)
nato/a a (luogo di nascita, provincia e data di nascita) residente a (luogo e provincia) in Via (indirizzo e n. civ.) codice fiscale documento n° valida fino al giorno
DICHIARA
inoltre, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo, data)
In fede
La presente dichiarazione va sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente del Comune di Cadoneghe addetto, ovvero inviata, anche a mezzo fax, all'Ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).