CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
8 APRILE 2013 (*)
(Decorrenza: 1° febbraio 2013 - Scadenza: 31 dicembre 2015)
Parti stipulanti
ASSIV
LEGACOOP Servizi
Federlavoro e Servizi Confcooperative AGCI Servizi
UGL Sicurezza Civile ANIVP (**) ASSVIGILANZA (**) UNIV (**)
Assicurezza-Confesercenti e
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
(*) Integrato dall'accordo di armonizzazione 28 febbraio 2014 e dall'accordo 15 maggio 2014 in materia di riposo giornaliero. Si vedano anche i verbali di accordo 30 aprile 2013 e 16 settembre 2014 in materia di detassazione della retribuzione accessoria.
(**) La presente Associazione ha sottoscritto in data 28 febbraio 2014 un separato c.c.n.l. di contenuto sostanzialmente analogo al c.c.n.l. 8 aprile 2013.
Testo del c.c.n.l. Parte GENERALE Premessa
Il settore della vigilanza privata è stato oggetto di modiche normative, che hanno e stanno contribuendo a definire un nuovo assetto del settore stesso in Italia.
Le parti stipulanti sono state soggetti attivi nell'elaborazione del nuovo impianto normativa, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione Consultiva Centrale ex art. 260 del D.P.R. n. 153/2008 che ha modificato il regolamento attuativo dei TULPS.
Le nuove disposizioni introdotte, dapprima con il D.P.R. n. 153/2008 e successivamente dal conseguente D.M. n. 269/2010, hanno dì fatto modificato l'operatività degli Istituti di vigilanza privata, avviando una vera evoluzione qualitativa del settore attraverso l'introduzione di nuovi requisiti organizzativi e professionali e riconoscendo alla vigilanza privata la valenza di sicurezza sussidiaria e complementare.
Il D.M. n. 269/2010 che ha introdotto i requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza privata e dei servizi, definisce infatti l'ambito esclusivo di intervento della vigilanza privata, ove non vi provvedano direttamente le Forze dell'ordine, introducendo le definizioni di obiettivi sensibili e siti con speciali esigenze di sicurezza (allegato D).
Lo stesso decreto ministeriale oltre all'ambito esclusivo di intervento definisce un sistema di requisiti funzionale al numero delle guardie giurate Impiegate, al numero degli abitanti del territorio in cui operano, ed alle "classi funzionali" di attività svolte (vigilanza armata, ... telesorveglianza, vigilanza nel locali pubblici, trasporto e scorta valori, custodia e deposito valori).
Le parti quindi, in vista del nuovo corso intrapreso dalla vigilanza privata e in considerazione dei prossimi decreti attuativi del D.P.R. n. 153/2008, (sistema di certificazione, requisiti professionali minimi delle guardie giurate, tabelle dei costi) si impegnano a sviluppare una politica di conoscenza ed interventi congiunti, anche nell'ottica del lavori della Commissione Consultiva Centrale ex art. 260 del D.P.R. n. 153/2008, riconoscendo la centralità di detta commissione come strumento per un governo condiviso del settore a vantaggio sia delle imprese che del lavoratori.
Le parti, nella consapevolezza che gli strumenti contrattuali devono adattarsi alle evoluzioni della domanda e nell'intento quindi di governare al meglio il cosiddetto fenomeno del portierato, tenuto conto che lo stesso D.M. n.
269/2010 considera nella classe funzionale C i servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate, hanno ritenuto utile completare il presente c.c.n.l. con una sezione ad hoc dedicata ai servizi fiduciari, innovando così l'impianto contrattuale della vigilanza privata e dando risposta ad una esigenza ormai consolidata da parte degli attori del sistema.
Pertanto il presente c.c.n.l. si compone di un corpo unico e di una sezione specifica dedicata ai servizi fiduciari.
Titolo I
Validità e sfera di applicazione
Art. 1
(Sfera di applicazione)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra gli Istituti, le imprese, i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata, così come indicato nel D.M. n. 269/2010 e/o servizi fiduciari ed il relativo personale dipendente.
Art. 2 (Validità)
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini. Restano salve le norme di miglior favore degli accordi di 2° livello, sottoscritti dalle parti stipulanti del presente contratto, purché non in contrasto con quanto previsto dal presente c.c.n.l. Per quanto riguarda eventuali norme in contrasto con il presente c.c.n.l., le parti si incontreranno a livello territoriale per la necessaria armonizzazione.
La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata sottoscritta dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. con particolare riferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi dell'Ente bilaterale, rilascio della relativa certificazione liberatoria, è condizione pregiudiziale per quanto previsto dal D.M. n. 269/2010. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Titolo II Relazioni sindacali
Capo 1 Livello nazionale
Art. 3
(Diritti di informazione)
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle XX.XX. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
- aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
- prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
- iniziative di aggiornamento della professionalità;
- andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele-allarmi, ecc.);
- stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.
Capo 2 Strumenti della bilateralità
Art. 4
(Commissione paritetica nazionale - Compiti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
E' istituita la Commissione paritetica nazionale, Organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti, l'aggiornamento del contratto nazionale della vigilanza, su quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
In particolare:
- esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente contratto nazionale, dei contratti collettivi di 2° livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;
- individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica/organizzativa del settore;
- esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente contratto ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;
- esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2° livello.
N.d.R.: L'accordo 28 febbraio 2014 prevede quanto segue:
2. Bilateralità
A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV dichiarano che la bilateralità di settore rappresenta e continuerà a rappresentare sempre più una opportunità di cooperazione tra le parti, utile alle imprese e ai lavoratori solo laddove sia espressione unitaria degli attori del settore. In tal senso la disciplina contrattuale in materia non vuole essere innovazione della bilateralità, che viene invece, allo stato, confermata negli enti di appartenenza E.Bi.N.Vi.P., FASIV e Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 5 (Composizione e procedure)
La Commissione paritetica nazionale è composta da membri designati dalle Associazioni degli Istituti di vigilanza privata e dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La Commissione paritetica delibera all'unanimità.
Per l'espletamento di quanto previsto dall'articolo precedente, si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso l'Ente bilaterale nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, per mezzo di raccomandata A.R., dalle parti stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro o dalle aziende aderenti alle Associazioni stipulanti il presente c.c.n.l.
All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell'Ente bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, quarto comma cod. civ., e successive modificazioni. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale, né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello), la parte, il cui diritto di Organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Art. 6
(Scopi - Ente bilaterale nazionale)
L'Ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, disciplinato da apposito Statuto e regolamento ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello regionale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza degli statuti con gli schemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformità;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza privata, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
g) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
h) promuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della Vigilanza privata e delle relative esperienze bilaterali;
j) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso;
k) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale per la vigilanza privata.
l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza privata (Parlamento, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;
m) essere uno strumento per un ruolo attivo a livello centrale e periferico quale interlocutore delle istituzioni competenti in materia di Vigilanza privata, per la realizzazione di iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento complessivo;
n) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
o) rilasciare la certificazione liberatoria ai singoli istituti di vigilanza, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle parti sociali sottoscriventi il presente contratto (Allegati 15 e 16);
p) fungere da supporto e da segreteria dell'O.P.N. curando la realizzazione, stampa e diffusione dell'opuscolo-manuale sulla sicurezza per il settore, di cui all'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Commissione paritetica nazionale;
q) costituire una banca dati relativa alla professionalità, con il supporto degli enti bilaterali regionali e di area territoriale affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore. Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto. La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello regionale di nuove figure professionali per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato;
r) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione;
s) fatte salve le competenze della Commissione paritetica nazionale, decidere sulle controversie derivanti dalle determinazioni degli Enti bilaterali territoriali;
t) assistere gli Istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi rilasciando il relativo certificato. La certificazione è riservata esclusivamente ai piani e/o progetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2 del presente c.c.n.l.;
u) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata costituzione dell'ente bilaterale regionale competente. L'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC secondo i criteri di cui agli Allegati 15 e 16 del presente c.c.n.l.
Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente c.c.n.l. L'Ente bilaterale nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di vigilanza nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
L'Ente bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali, al Ministero dell'interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente c.c.n.l. Analogo ruolo svolgeranno gli Enti bilaterali regionali, in relazione agli aumenti di costo determinati dalla contrattazione decentrata sottoscritta dalle strutture territoriali delle parti sociali stipulanti il presente c.c.n.l.
L'Ente bilaterale nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore della Vigilanza privata; analoghi Osservatori saranno istituiti presso gli Enti bilaterali regionali. L'Ente bilaterale nazionale costituirà una Commissione per esprimere il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 39 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 secondo comma del presente c.c.n.l.
Il Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale nazionale può istituire apposita Commissione, con le modalità definite dallo stesso comitato esecutivo, ai fini del rilascio della certificazione liberatoria prevista dal D.M. n. 269/2010.
Dichiarazione a verbale A
Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 8, vengono fatti salvi gli accordi interconfederali stipulati in materia di formazione tra le Associazioni del Movimento cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale B
L'Ente bilaterale regionale è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e regolamento.
Laddove già esistano strumenti analoghi, le parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Art. 7
(Funzionamento delle relazioni industriali)
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici di cui al Titolo II del presente contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le associazioni e le XX.XX. firmatarie del presente contratto, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (XX.XX.XX) ex art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS le cui modalità sono definite negli Allegati: 10, 10a.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 8.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 8
(Contributo di assistenza contrattuale)
Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:
0,10% | A carico dell'azienda |
0,10% | A carico del dipendente |
come XX.XX.XX;
0,10% | A carico del dipendente |
0,15% | A carico dell'azienda |
come contributo alla bilateralità nazionale. Entrambi calcolati come sopra indicato.
Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione.
Gli istituti non associati verseranno su x/x xxxxxxxx x. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*), intestato..............
Il mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di maggio per il primo trimestre, nel mese di agosto per il secondo trimestre, nel mese di novembre per il terzo trimestre e nel mese di febbraio per il quarto trimestre.
Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo.
L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Capo 3
Contrattazione integrativa di secondo livello - Livello territoriale
Art. 9
(Diritti di informazione)
Le Associazioni datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle XX.XX. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c), d), e) ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.
Art 10
(Contrattazione Integrativa e materie demandate)
E' ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni sindacali territoriali (regionali e/o provinciali) delle parti stipulanti il presente contratto collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni dell'UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie;
b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo-donna;
c) l'adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dagli artt. 78 e 81;
d) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
e) la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;
f) la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura, ove esistenti, ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 108;
g) i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l'adozione e l'uso e sempre che non siano forniti dal datore di lavoro al dipendente;
h) rimborsi spese di cui all'art. 100;
i) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
j) indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all'art. 118;
k) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;
l) premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalle normative emanate in materia. Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
m) le indennità di funzione/mansione finalizzate al miglioramento del servizio.
In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o interaziendale, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della Piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con l'esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni.
Come previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto collegato lavoro, le parti in caso di crisi d'Impresa o di nuovi investimenti, a livello decentrato potranno pattuire deroghe temporanee al presente c.c.n.l., nonché ad istituti di legge.
Art. 11
(Composizione delle controversie - Procedure)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile e successive modificazioni, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente contratto, potrà essere effettuato il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione paritetica provinciale di conciliazione, costituita presso l'Ente bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto.
La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
- per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;
- per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale, ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione paritetica provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. e successive modificazioni.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione provinciale del lavoro; la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. e successive modificazioni in sede di Commissione paritetica provinciale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art.
4.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Art. 12 (Collegio arbitrale)
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o al precedente articolo del presente contratto non riesca, o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale a cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste;
- eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale regionale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Livello aziendale
Art. 13
(Diritti di informazione)
Gli Istituti di vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di xxxxx;
- su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo.
In tale ambito le parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Art. 14 (Contrattazione di secondo livello)
Le seguenti materie, per la loro specificità potranno essere oggetto di contrattazione di secondo livello:
- turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
- materie demandate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dall'art. 20 della legge n. 300/1970 (assemblea);
- altri sistemi di distribuzione dell'orario settimanale;
quanto demandato dalla normativa sul Mercato del lavoro, prevista dal presente c.c.n.l.
Titolo III Attività sindacali
Art. 15
(Dirigenti sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U.)
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
di consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il presente contratto; di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della legge n. 300/1970;
di rappresentanze sindacali unitarie costituite in applicazione degli accordi sulle R.S.U. (Allegati 2 e 2/a).
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla O.S. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Sino alla costituzione della R.S.U. trovano applicazione le norme riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche.
Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 22 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Art. 16 (Permessi retribuiti)
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti.
I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l'Organizzazione sindacale nelle liste della quale è stato eletto (R.S.U.).
Art. 17 (Diritto di affissione)
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 18 (Xxxxxxxx non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 16 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Art. 19 (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.
Art. 20 (Assemblee)
Negli Istituti nei quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.
La convocazione sarà comunicata all'Istituto entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 21 (Delegato aziendale)
Negli Istituti che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Allegato 12).
Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Art. 22
(Contributi associativi sindacali)
Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle XX.XX. nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto dell'1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale alla quale l'Istituto dovrà versarlo.
L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'Istituto, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
L'Istituto verserà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione sindacale nazionale.
Titolo IV Tutele e garanzie
Capo 1 Sicurezza sul lavoro
Art. 23 (Sicurezza sul lavoro)
Viene confermata la centralità del c.c.n.l. in merito alle soluzioni che verranno individuate ed alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali previste negli accordi applicativi del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi degli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008 all'E.BI.N.VI.P. viene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative informative e formative nei confronti dei lavoratori.
Art. 24
(Cambio di appalto e/o affidamento di servizio)
Le parti stipulanti, rilevato:
- che il fenomeno dei cambi di appalto, frequentemente, comporta consistenti squilibri negli assetti organizzativi delle imprese esercenti attività di vigilanza privata, con possibili ricadute occupazionali sul personale dipendente, in ragione degli esuberi che conseguentemente possono determinarsi presso gli Istituti cessanti;
- che la salvaguardia occupazionale delle guardie giurate rientra negli obiettivi di cui all'art. 000 xxx xxx X.X., 0 xxxxxx 0000, x. 000 come modificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008;
al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
Art. 25
(Condizioni per attivare la procedura)
In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle XX.XX. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso fa quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le quali li servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo:
1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa dei personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione. Per i lavoratori a tempo determinato andrà specificata anche la data di scadenza del contratto.
2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;
3) il monte ore di servizio previste dall'appalto;
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle XX.XX. delle federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative. L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro il termine di 7 giorni dalla stessa e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi.
Art. 26
(Criteri per determinare l'impiego effettivo di personale sull'appalto/servizio ed il personale da coinvolgere per l'avvio della Procedura)
Per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto e/o servizio, il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane.
Art. 27
(Modalità di attuazione della Procedura)
1. L'istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento dei servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le XX.XX. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal c.c.n.l., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente c.c.n.l. e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.
4. Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal c.c.n.l., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.
5. L'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/1991.
L'istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli Ambiti previsti dal presente c.c.n.l., con l'Istituto cessante, le XX.XX. Territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione.
In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.
Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori di cui al precedente comma verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.
6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui al precedente art. 26 esimerà l'istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.
7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
8. Qualora l'istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente c.c.n.l.;
9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del c.c.n.l., sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c.
Nota a verbale
Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto ai mantenimento del posto di lavoro, Il passaggio avrà effetto alla cessazione della causa giustificativa dell'assenza. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cui al presente articolo il presupposto richiesto dal D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del c.c.n.l., le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate in ragione dei cambi di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della legge 223 del luglio 1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti, a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno inteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d'appalto e/o riaffidamento dei servizi di vigilanza resi a favore dei terzi, anche quando detti servizi siano affidati, con qualsiasi modalità, agli istituti di vigilanza privata per il tramite di società di intermediazione. A tal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, I'inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità da società di intermediazione, di clausole che prevedano l'applicazione della disciplina suddetta mediante il coinvolgimento delle parti istituzionali competenti per quanto dì loro spettanza (Ministero, Prefetture e D.T.L.) acchè nei bandi di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del c.c.n.l. stesso, con le relative conseguenze anche in ordine al rilascio delle certificazioni dell'EBINVIP.
Capo 2 Previdenza integrativa
Art. 28 (Previdenza integrativa)
Le parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza privata, convengono di attivare la Previdenza integrativa del settore Vigilanza.
La Previdenza integrativa deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al c.c.n.l. della vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri.
Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:
- una quota di pertinenza dell'impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- una quota di t.f.r. maturato nell'anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo.
L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente articolo.
Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello.
I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le parti s'impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza integrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore.
Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1° gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl ne stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo scelto;
Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza integrativa della Vigilanza privata negli Enti bilaterali nazionale e regionali, che assumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d'informazione ai lavoratori.
Dichiarazione a verbale
Ferme restando le quantità contributive di cui al presente articolo le parti definiscono che:
- il Fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori degli Istituti di Vigilanza aderenti ad ASSIV è FONTE;
- il Fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori delle Cooperative del settore è Cooperlavoro.
Nel caso in cui un Istituto di vigilanza non sia aderente a nessuna delle Associazioni imprenditoriali sottoscriventi il presente c.c.n.l., i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopraccitati.
Art. 29
(Assistenza sanitaria integrativa)
Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta ad erogare:
- un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Art. 30 (Pari opportunità)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, recepita con legge 10 aprile 1991, n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici.
Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità, con il compito di:
- svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito del ruolo dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
- verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunità europea;
- predisporre schemi di progetti di azioni positive.
L'eventuale adesione degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro di cui al 2° comma del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
Titolo V Classificazione del personale
Capo 1 Norme generali
Art. 31 (Classificazione)
In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:
- Ruolo del personale amministrativo
Quadri | Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri. |
Primo livello | Responsabili servizi amministrativi, Segretari generali di direzione, Capi uffici: Personale, Cassa, Contabilità, Centro meccanografico, Esazione e/o Produzione, Cassieri principali. |
Secondo livello | Contabili con mansioni di concetto, Prima notisti di contabilità, Segretari di concetto, Programmatori E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa. |
Terzo livello | Interpreti, Traduttori, Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP. |
Quarto livello | Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali, Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di segreteria. |
Quinto livello | Addetti al magazzino, centralinisti impiegati in unità operative presso gli istituti di vigilanza armata. |
Sesto livello | Fattorini, Uscieri. |
- Ruolo del personale tecnico-operativo
Ritenuta l'opportunità di realizzare un assetto del sistema di classificazione del personale del ruolo tecnico-operativo che, In coerenza con le peculiari caratteristiche dell'attività di vigilanza consenta una puntuale individuazione dei ruoli, mansioni e funzioni della guardia particolare giurata, le Parti convengono quanto segue:
Area 1
Area 2
la classificazione del personale tecnico-operativo, fatto salvo il principio della polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui l'abilita il relativo decreto di nomina, è articolata in 2 distinte aree professionali, in ciascuna delle quali i livelli di inquadramento vengono stabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche mansioni.
Quadri | Sono ricompresi i lavoratori tecnici operativi con delega di autonoma iniziativa, decisone e discrezionalità di poteri. |
I livello | Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, siano in possesso di elevata qualificazione professionale, capacità e competenza, con autonomia di gestione e responsabilità nell'ambito delle direttive loro impartite dai vertici aziendali e che: - svolgono attività di direzione generale tecnico/operativa dell'istituto.. |
II livello | Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, svolgono con autonomia operativa, compiti di coordinamento e controllo di non meno di 100 guardie in servizio in unità operative autonome operanti su di un territorio ultra provinciale. |
III livello | Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 0000 x 000, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti. |
IV livello | Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo: - operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269; - vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti; - vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti; - vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio; - vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e o il danneggiamento dei beni stessi; - telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata; - televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata; - interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile; - scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; - trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto; - addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato. |
V livello | Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, dal 25° al 48° mese di effettivo servizio. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico. |
VI livello | Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio. Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6° livello per la durata di ulteriori 24 mesi. I periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, saranno utili per i passaggi di livello previsti dal presente articolo. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di aiuto meccanico. |
Il passaggio della guardia giurata al 4° livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello. Al personale in forza alla data di stipula del presente c.c.n.l., resta valida la precedente disciplina relativa ai termini di permanenza nel 5° e nel 6° livello.
Al personale In forza alla data di stipula del presente contratto, inquadrato nei terzi livelli di cui al sistema classificatorio previsto dal c.c.n.l. 6 dicembre 2006 verrà mantenuto il precedente inquadramento, fermo restando che detto personale, anche in ragione dell'adottato criterio della polifunzlonalltà sul quale insiste il nuovo sistema classificatorio introdotto con il presente contratto, sarà tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della guardia particolare giurata come indicate dal D.M. 269/2010 salvo li diritto alle effettive mansioni del 3° livello di cui al nuovo sistema classificatorio ove le mansioni da esso precedentemente svolte in via continuativa e prevalente coincidessero con quelle previste dall'attuale terzo livello.
Analogamente, quanto disposto dal precedente comma troverà applicazione rispetto a particolari inquadramenti precedentemente introdotti in sede locale dalla contrattazione decentrata. Ferma restando la classificazione del personale sopra indicata, ai lavoratori inquadrati nel 6°, 5° e 4° livello che svolgono compiti di:
1) addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali;
2) operatore di centrale di tipologia B e C allegato E - D.M. 269/2010;
3) addetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali;
4) responsabile del servizio e/o caposcorta (già capo macchina) nell'attività di trasporto e scorta valori, compete una indennità giornaliera di funzione operativa nelle misure indicate nella allegata tabella B:
Tabella B
Addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali | Euro 3,00 | Giornaliera |
Operatore di centrale di tipologia B e C allegato E - D.M. 269/2010 | Euro 4,50 | Giornaliera |
Addetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali | Euro 2,00 | Giornaliera |
Responsabile del servizio e/o caposcorta (già capo macchina) nell'attività di trasporto e scorta valori | Euro 0,50 | Oraria |
Le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, ogni eventuale analogo trattamento già In atto e non concorrono a costituire base di computo degli istituti legali e contrattuali, ivi compreso il T.F.R. essendone già stata considerata l'incidenza nella loro quantificazione.
Nota a verbale
Il mantenimento del gradi non costituisce riconoscimento né diretto né indiretto di qualificazione professionale, ma ha unicamente carattere onorifico.
Norma transitoria
Le parti si danno reciprocamente atto che gli inquadramenti del personale in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto, ancorché non conformi al sopra indicati criteri di classificazione, restano fermi, se di miglior favore, ai soli fini economici.
Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il trattamento economico del personale già inquadrato secondo il precedente sistema classificatorio, ivi compreso il livello terzo super e quelli previsti dal presente contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili che assorbono per intero anche le indennità di cui sopra alla tabella B.
Gli importi degli ad personam di cui ai presente articolo, seguiranno la dinamica dei futuri aumenti contrattuali, a far tempo dalla data del 1ç febbraio 2013, con l'applicazione della stessa percentuale dl aumento, rispetto al trattamento tabellare, riconosciuta all'attuale livello di Inquadramento.
Chiarimento a verbale
L'ammontare dell'assegno ad personam si determina calcolando la differenza tra il trattamento tabellare dell'originario livello di inquadramento del personale interessato rispetto al trattamento tabellare del diverso livello dì inquadramento attribuito allo stesso personale per effetto della intervenuta riclassificazione, considerato al netto degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1° febbraio 2013.
Le parti convengono che l'inquadramento del personale secondo i criteri di cui al nuovo sistema classificatorio, sarà, se richiesto, oggetto di verifica tra le parti in sede aziendale.
Ove In detta sede si rilevino incongruità negli inquadramenti, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 31, in ragione della specificità delle mansioni e della peculiarità della struttura organizzativa degli istituti, detti casi costituiranno oggetto di esame da parte della Commissione Paritetica nazionale che delibererà ai sensi dell'art. 5 del presente c.c.n.l.
Art. 32 (Mutamenti di mansioni)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti al livello assegnatogli all'atto dell'assunzione o a quello successivamente acquisito. In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello, oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Il ricalcolo di tali scatti avverrà con le norme di cui al successivo art. 111.
Ove il dipendente all'atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato, temporaneamente, a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni proprie di un livello superiore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti il livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto.
Capo 2
Norme speciali per i quadri
Art. 33
In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985 n. 190 sono Quadri, agli effetti del presente contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.
La qualifica di Quadro comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa. Pertanto:
- il Quadro usufruirà di regime di orario di lavoro, in ingresso e in uscita, flessibile e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di ruolo;
- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
- formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di aggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai Quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti;
- i Quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali, collocate al I livello super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso;
- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro al fondo Quas. Il contributo obbligatorio a favore del Quas è fissato nella misura di 406,00 euro annue (il contributo è ripartito nella seguente modalità: 350 euro a carico del datore di lavoro e 56 euro a carico del lavoratore). I versamenti delle relative quote sia per le aziende che per i Quadri decorreranno dal 1° febbraio 2013.
Capo 3
Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 34
I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione, secondo le norme dell'art. 2094 del codice civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente contratto. Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente contratto ed è così classificato:
- capi gruppo di produzione o capi area, al I livello;
- i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II livello;
- i produttori o ispettori di produzione, al III livello;
- gli esattori, al IV livello.
Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento economico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita. Il trattamento economico spettante a titolo di 13ª e 14ª mensilità o per il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno.
In caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno l'ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso.
Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (13ª e 14ª) e per le ferie.
Il computo dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal contratto di lavoro.
Il lavoratore assente per malattia, regolarmente riconosciuta, ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS.
Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l'Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ª e 14ª) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105. Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
Titolo VI Mercato del lavoro
Premessa
Il settore della Vigilanza privata da sempre ha trovato nello strumento contrattuale il mezzo più idoneo per individuare le modalità per la gestione del lavoro e dei servizi in modo tale da garantire, in maniera equilibrata, sia le inderogabili esigenze di assicurare la continuità dei servizi di sicurezza nell'interesse pubblico e privato, con un utilizzo razionale e congruo dei turni di lavoro e del personale in forza, sia di garantire attraverso lo strumento contrattuale la giusta contropartita ai lavoratori.
Per la tipologia dei servizi e la specificità della figura professionale dell'operatore, il settore non può far ricorso in maniera indiscriminata ed improvvisata a prestazioni di operatori occasionali o svolgere la sua attività produttiva articolando la produzione su schemi dipendenti solo dalla propria capacità di organizzazione del lavoro.
Riguardo alla prima questione, l'operatore deve essere:
- munito di un titolo abilitante, il decreto di nomina a guardia giurata, con la conseguenza che tra la sua individuazione ed il suo utilizzo esiste un tempo tecnico rilevante;
- dotato della necessaria capacità professionale, acquisita attraverso strumenti formativi teorici e pratici sia sulla generalità del servizio sia sulle varie tipologie, ognuna delle quali ha caratterizzazioni tali da rendere spesso necessario, prima di un utilizzo autonomo dell'operatore, un congruo affiancamento di durata legata alla difficoltà dello stesso, da cui un ulteriore impossibilità, nella norma, di ricorso alle nuove figure del mercato del lavoro per prestazioni occasionali.
Per queste ragioni il contratto a tempo indeterminato rappresenta la normale forma di lavoro per l'ordinaria attività delle imprese del settore.
Riguardo alla seconda questione, va invece evidenziato come i servizi devono essere, invece, gestiti ed organizzati in modo tale da essere modulabili ed adattabili alle esigenze dell'utente, sia pubblico sia privato, e dotati della necessaria flessibilità per poter fronteggiare la variabilità delle richieste spesso, se non sempre, frutto non di una programmazione, ma di fenomeni legati ad esigenze contingenti ed imprevedibili; con minimi preavvisi su operatori abilitati per assicurare servizi o loro variazioni richiesti ad horas.
Con questo contratto le parti intendono quindi trovare il giusto equilibrio tra l'organizzazione del lavoro e la promozione di occasioni di lavoro conseguibili mediante il ricorso ad una pluralità di rapporto di lavoro, individuate in via negoziale, in grado di soddisfare le esigenze rispettive degli Istituti e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro, con produttive particolare attenzione anche al personale femminile.
Le parti, nel rispetto della normativa vigente, individuano, l'utilizzo delle seguenti tipologie contrattuali non a tempo indeterminato per il settore della Vigilanza privata e servizi fiduciari per le quali definiscono la regolamentazione:
- lavoro a tempo determinato;
- apprendistato professionalizzante;
- il lavoro somministrato a tempo determinato, per il solo personale addetto ai servizi fiduciari e per quello amministrativo. Il presente c.c.n.l. intende regolamentare inoltre il lavoro a tempo parziale.
Capo 1
Apprendistato
La specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa negli articoli da 35 a 51, e relativo riordino, costituisce oggetto di specifica articolazione nell'allegato titolato "Riordino della disciplina del rapporto di apprendistato ai sensi del Testo Unico 167/2011.
Capo 2
Tempo determinato
La specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa negli articoli da 52 a 54, e relativo riordino, costituisce oggetto di specifica articolazione nell'allegato titolato "Riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato
Capo 3
Lavoro a tempo parziale
Premessa
Le parti, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto, integrandola ed armonizzandola con i contenuti della suddetta legislazione.
Art. 55
(Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente c.c.n.l. e potrà essere svolto con le tipologie, le opportunità e le modalità di impiego come in appresso riportate:
di tipo "orizzontale", quello in cui la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
di tipo "verticale", quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; di tipo "misto", quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai precedenti punti a) e b).
Le assunzioni a tempo determinato, di cui all'art. 52 possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale, tra datore di lavoro e lavoratore, si attua con atto scritto contenente:
- le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta;
- il periodo di prova, secondo quanto previsto dal presente c.c.n.l. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
- volontà delle parti;
- priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
- applicazione delle norme del presente c.c.n.l.;
- volontarietà delle parti, in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata.
I genitori di portatori di handicap, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori richiedenti.
Art. 56
(Elementi e durata del rapporto a tempo parziale)
limiti:
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti
a) 24 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, per il ruolo tecnico-operativo e 20 ore per il personale del ruolo amministrativo;
b) 104 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 1248 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e
successive modifiche.
La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 57
(Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del c.c.n.l., si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente c.c.n.l., con l'arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al Titolo III della legge n. 300/1970 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 58
(Relazioni sindacali aziendali)
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, 1° comma, ultima frase, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui al Titolo III della legge n. 300/1970 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 59
(Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale)
Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 3 del D.Lgs. 61/2000 così come modificato dalla lettera b del comma 20 art. 1 legge 91/2012 e fermo restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, al mese e all'anno, il datore di lavoro interessato ha facoltà di variare la sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del precedente comma prevede:
a) il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto; nel patto dovrà essere fatta menzione della data di stipula, della possibilità di denuncia di cui al successivo art. 60 delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto qui previsto in merito;
b) il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente punto a) e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al successivo art. 60 non possono costituire in nessun caso gli estremi di giustificato motivo di licenziamento;
c) la variazione temporale della prestazione lavorativa, di cui al primo comma del presente articolo è ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230;
d) l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare, totalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, comporta un preavviso di 10 (dieci) giorni.
Lo svolgimento di detta prestazione lavorativa comporta altresì a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della normale retribuzione di cui al successivo art. 105 dell'intera prestazione, nella misura del 20%.
Art. 60
(Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica)
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al precedente articolo, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
- esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute, certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
- esigenze di studio e di formazione;
- necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipula del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese a favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
A seguito della denuncia di cui al presente articolo, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 55.
Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente articolo 59.
Coloro che godono della legge n. 104 sono esclusi da quanto disposto al presente articolo.
Art. 61
(Lavoro supplementare)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro come fissato al comma successivo. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari.
Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 120 ore annue.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (38%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal c.c.n.l.
Le ore di lavoro supplementari, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 1° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovuta.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente c.c.n.l.
Art. 62
(Registro del lavoro supplementare)
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'Istituto, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle R.S.A./R.S.U. ed in loro assenza dalle Organizzazioni sindacali territoriali con l'obiettivo di consentire alle parti, di norma semestralmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di tale lavoro. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario. Il registro delle ore supplementari può essere sostituito da altra idonea documentazione negli Istituti che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Art. 63
(Principio di non discriminazione e di proporzionalità)
In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali:
- retribuzione oraria;
- durata del periodo di prova;
- ferie annuali;
- astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
- periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali;
- norme sulla tutela della sicurezza;
- formazione professionale;
- accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al Titolo III della legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda:
- il trattamento economico;
- l'importo della retribuzione feriale.
Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente contratto.
Art. 64
(Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della tredicesima e quattordicesima mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal presente c.c.n.l.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui all'art. 105 del presente c.c.n.l.
Art. 65 (Condizioni di miglior favore)
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia del lavoro a tempo parziale.
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi di cui all'art. 63. L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time dovrà avvenire previo confronto con le strutture sindacali aziendali e le XX.XX. territoriali.
Art. 66 (Rinvio alla legge)
Per quanto non disciplinato dal presente c.c.n.l. in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Art. 67
(Part-time post-maternità)
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 5 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Titolo VII Rapporto di lavoro
Capo 1 Assunzione
Art. 68
(Norme e documentazione per l'assunzione)
L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti, in via nominativa secondo le disposizioni di P.S. in materia di Guardie particolari giurate. Ai fini della sicurezza ed integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del decreto di nomina a Guardia particolare giurata.
Ai sensi della vigente normativa, poiché l'aspirante Guardia particolare giurata, anche se formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino all'ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d'arma, la retribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio e, pertanto, ne consegue che l'anzianità utile al computo degli istituti contrattuali decorrerà anch'essa dal primo giorno di effettivo servizio.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovranno essere specificati:
a) dati della registrazione effettuata nel libro matricola (ai sensi delle normative vigenti) e di effettivo inizio della prestazione lavorativa;
b) durata del periodo di prova;
c) livello, qualifica e retribuzione;
d) località di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti:
1. carta d'identità o documento equipollente;
2. titolo di studio (fotocopia autenticata);
3. diploma o attestato di partecipazione a corsi di addestramento specifici frequentati;
4. codice fiscale;
5. documenti specifici richiesti da disposizioni di legge, apposito decreto prefettizio di nomina e relativa licenza di porto d'arma per guardia particolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la residenza ed il domicilio ed a notificare i successivi mutamenti; egli ha altresì l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni familiari.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Allegato 12), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
Art. 69 (Periodo di prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- personale inquadrato nel livello Quadro e nel I livello: 150 giorni di effettivo lavoro prestato;
- personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro prestato.
Tale periodo di prova sarà proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di 30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all'interno dell'azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall'ente bilaterale. La riduzione è calcolata secondo la seguente tabella:
Periodo di stage | Riduzione |
2 mesi | 10 giorni |
4 mesi | 20 giorni |
6 mesi | 30 giorni |
Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata.
Art. 70
(Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova)
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 71 (Norme generali)
Il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l'organizzazione e la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza del Ruolo tecnico Operativo delle Guardie Particolari Giurate.
Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo; pertanto la regolamentazione di cui al presente c.c.n.l. in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni.
Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili, al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale
Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 marzo 1923 n. 692 e xxxxx Xxxxxxx approvata con X.X. 0 Dicembre 1923, n. 2657, fa prestazione lavorativa si effettua secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo eventuale confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
Ai fini contrattuali l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima dell'orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario.
Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire fa continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore (artt. 81,82).
Per il personale assunto durante l'anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dei lavoratore del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezzo dal termine del turno assegnato ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 115, con la maggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità dei territorio.
Art. 72 (Riposo giornaliero)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
Al fine di non esporrei beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell'anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta una indennità pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 c.c.n.l. per ogni ora recuperata oltre il termine.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
N.d.R.: L'accordo 28 febbraio 2014 prevede quanto segue:
3. Decorrenza specifica
Le parti stabiliscono che con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 72 del c.c.n.l. per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015, la decorrenza della stessa intervenga dal 1° febbraio 2014.
N.d.R.: L'accordo 15 maggio 2014 prevede quanto segue:
Premesso che:
- le parti hanno sottoscritto il c.c.n.l. per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - con validità dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2015;
- le associazioni datoriali summenzionate hanno evidenziato alcune criticità concernenti in particolar modo il riposo giornaliero, che rendono di difficile gestione l'organizzazione dei servizi all'utenza e rendono non equa la distribuzione dei servizi tra il personale;
- le associazioni datoriali pertanto hanno rappresentato la necessità che, nelle more della contrattazione di secondo livello, venga data una prima attuazione all'art. 72, 5° comma del richiamato c.c.n.l.; Tanto premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1 (Decorrenza)
Il presente accordo ha natura transitoria e trova applicazione, in via sperimentale, nelle more della contrattazione di secondo livello, con effetto sino alla data del 31 dicembre 2015.
Art. 2
(Riposo giornaliero)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 72 del c.c.n.l., ulteriori riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore potranno essere assegnati al lavoratore, salvo suo rifiuto, secondo lo schema precisato nella Tabella
A. Nella seguente tabella viene altresì indicato l'incremento dell'indennità prevista dal 4° comma del citato art. 72 del c.c.n.l., dovuto qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi.
Tabella A
Da 13 a 20 volte | Da 21 a 30 volte |
Indennità 45% | Indennità 48% |
Inoltre, nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a svolgere le specifiche attività di cui:
- all'art. 256-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;
- al decreto del Ministero dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito);
- al decreto del Ministero dell'interno 28 dicembre 2012, n. 266 adottato ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (convertito);
al fine di assicurare il regolare svolgimento di tali attività considerate di sicurezza complementare sussidiaria a quelle svolte dalla forza pubblica, allo stesso potranno essere assegnati un numero di riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore per un numero di volte compreso tra le 31 e le 48 in ragione di anno solare e salva la volontarietà. In tali casi, l'incremento dell'indennità prevista dal 4° comma dell'art. 72 del c.c.n.l., dovuta qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi, sarà pari al 50%.
In ogni caso, il limite mensile "pro-capite" di cui al comma 2 dell'articolo 72 del c.c.n.l. è pari a 5 volte.
La presente intesa supera ogni altra pattuizione precedentemente intercorsa a livello nazionale fra le parti relativamente alla fruizione del riposo giornaliero di cui all'art. 72 del c.c.n.l.
Art. 73 (Riposo settimanale)
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente articolo.
Per il personale tecnico operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione all'esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 105 c.c.n.l. nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o orarla, di cui ad art. 105 del presente c.c.n.l.
Art. 74 (Pause)
Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio.
Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.
Art. 75 (Ciclo continuo)
In relazione al primo comma del precedente art. 71, per l'attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, salvo quanto previsto dall'art. 108, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.
Infatti nei vari rinnovi contrattuali che si sono susseguiti è stato all'uopo realizzato anche una riduzione dell'orario di lavoro in favore dei dipendenti del ruolo tecnico operativo, oltre ad un costante incremento delle indennità speciali; con progressivo aumento del numero dei riposi settimanali, passati dai 52 originari, come derivanti dal sistema del 6+1+1, al 61 del sistema 5+1 cui si sono aggiunte 7 giornate di permessi retribuiti, con ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, su base annua, determinato dall'attribuzione dei 4 permessi aggiuntivi.
Art. 76
(Sistema 5 + 1)
Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.
In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5+1).
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione.
I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5+1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l'orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti previsti dal contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.
Fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dell'art. 84 (giorni 20).
Gli eventuali permessi non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 105 salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.
Chiarimenti a verbale
La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo comma del presente articolo, presuppone, necessariamente una distribuzione dell'orario di lavoro incompatibile con l'attuazione del sistema 5+1 e, pertanto la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di un giorno di permesso abbinato ad un giorno di riposo, ogni 5 giorni di lavoro.
Art. 77
(Sistema 6 + 1 + 1)
Il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale "pro-capite" previsto al precedente art. 71, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell'orario del presente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81, cadere all'ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.
Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.
Art. 78 (Flessibilità)
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di due ore giornaliere.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all'orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio. Il recupero di tale ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di due ore giornaliere.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.
Art. 79 (Straordinario)
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b.
Ai soli fini del presente articolo, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui agli art. 76 e 77 del presente c.c.n.l. a seconda dell'applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.
Art. 80
(Informazioni sul lavoro straordinario)
A richiesta delle strutture sindacali aziendali, gli Istituti di Vigilanza forniranno alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e nei rispetto del D.Lgs. 196/2003, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti commi verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali territoriali.
L'istituto che non ottempera entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. alla consegna dei dati relativi allo straordinario prestato corrisponderà in luogo della normale maggiorazione prevista dal c.c.n.l., quella del 50% su tutte le ore di straordinario effettuate.
Art. 81 (Banche delle ore)
Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 71 del presente c.c.n.l., eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di due ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.
Eventuali prestazioni entro il limite di una ulteriore ora, calcolata con le modalità di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale. Le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al precedente art. 71 lettera b.
Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 gennaio - 31 Dicembre) di cui all'art. 71, fatti salvi i periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all'art. 105; i lavoratori che potranno
assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell'organico, escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre.
La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l'ora di arrivo della richiesta alla sede dell'istituto.
Art. 82 (Permessi non fruiti)
Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l'azienda, per comprovate esigenze di servizio, non sia in grado di consentirne la fruizione, lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente c.c.n.l., con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario oltre l'ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio.
Art. 83
(Orario di lavoro del ruolo amministrativo)
Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere.
Titolo IX
Permessi, ferie, festività e congedi
Capo 1 Permessi
Art. 84 (Permessi annuali)
Fermo restando quanto previsto dai precedenti Capi 2, 3 e 4:
A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo:
- le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
- restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;
- resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema 5 + 1;
B) per i lavoratori del ruolo amministrativo:
- le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
- restano confermate le tre giornate di permessi annuali;
C) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo e quelli del ruolo amministrativo nel caso di orari di lavoro pari o inferiori a 39 ore settimanali il numero dei permessi previsti rispettivamente dall'art. 75 e dai punti A) e B) del presente articolo sarà pari alla differenza tra il monte ore normale annuo previsto dal presente contratto ed il monte ore normale annuo applicato, diviso l'orario giornaliero.
I permessi di cui ai punti A) e B) del presente articolo verranno goduti nel corso dell'anno mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali. I permessi di cui al presente articolo non comportano alcuna variazione della retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di legge o di contratto.
I permessi di cui all'art. 76 ed alle lettere A) e B) del presente articolo eventualmente non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 105, non oltre la retribuzione del mese di gennaio.
Capo 2 Ferie
Art. 85 (Durata delle ferie)
Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:
- 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
- 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6+1+1 (sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);
- 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5+2 (amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni). Il godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e di permesso stabiliti in precedenza.
Dichiarazione a verbale
Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e infrasettimanale di cui al successivo art. 88, spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione.
Art. 86
(Retribuzione e programmazione delle ferie)
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile di cui all'art. 105. Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti. Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale che gli spetta.
Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.
Art. 87
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie.
Capo 3 Festività
Art. 88
(Festività nazionali e infrasettimanali)
Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e successive modificazioni.
Le festività nazionali
Il 25 aprile - (festa della liberazione) Il 1° maggio - (festa del lavoro)
Il 2 giugno - (festa della Repubblica)
Le festività infrasettimanali Il primo giorno dell'anno Il 6 gennaio (Epifania)
Il lunedì di Pasqua (Pasquetta) Il 15 agosto (Assunzione)
Il 1° novembre (Ognissanti)
L'8 dicembre (Immacolata concezione) Il 25 dicembre (Natale)
Il 26 dicembre (X. Xxxxxxx)
Dichiarazione a verbale
Le ex festività religiose e nazionali agli effetti civili di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni sono sostituite dai permessi annuali come previsto dall'art. 84 del presente contratto. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione nonché quella dell'art. 44 abroga e sostituisce a tutti gli effetti l'accordo sindacale del 5 luglio 1977 sulle ex festività.
Art. 89 (Retribuzione delle festività)
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934 e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Trattandosi di attività a ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 116.
Capo 4 Congedi
Art. 90 (Norma generale)
Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro.
In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro possa eventualmente sostituire il lavoratore assente.
Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo.
Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 81 del presente contratto. In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.
Art. 91 (Congedo matrimoniale)
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato il periodo di prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di calendario senza decurtazione della retribuzione ai sensi dell'art. 113, comma secondo, punto 1.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti giorni di anticipo.
Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo matrimoniale, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione. Tale congedo non sarà computato nel periodo annuale di ferie.
Art. 92 (Permessi retribuiti)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
Art. 93
(Xxxxxxxx retribuiti a lavoratori studenti per esami)
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 94
(Congedi retribuiti per eventi e cause familiari)
La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
a) di giorni 3 (tre) lavorativi all'anno;
b) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro, modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che dà titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgere della grave infermità o necessità.
Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà indicare i giorni di congedo (3 o più di 3) e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa. I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente contratto.
Art. 95 (Permessi per handicap)
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 2, della legge 27 ottobre 1993, n. 423 e cioè:
a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino, con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli otto anni di età, ma avrà inizio a partire dal nono mese dopo il parto.
b) In alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore le ore saranno ridotte a una).
c) Dopo il terzo anno e fino al 18° anno di età, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ ore, addetti ai servizi domestici, lavoranti a domicilio).
Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona portatrice di handicap non convivente possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente articolo, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone diversamente abili conviventi possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona con handicap.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alla lettera c). Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
Art. 96
(Permessi per donatori di sangue)
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n. 584/1967; art. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del prelievo della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.
Art. 97
(Permessi per i familiari di un tossicodipendente)
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 98
(Congedi familiari non retribuiti)
In ottemperanza a quanto disciplinato in materia dalla legge n. 53, dell'8 marzo 2000, il datore di lavoro concederà al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a due anni, in presenza di gravi e documentati motivi familiari qui sotto indicati:
A. Necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone:
- il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i generi e le nuore: il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma precedente;
- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
B. Situazioni riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà. Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
Nella lettera dovranno essere indicati: il motivo per il quale si richiede tale periodo, la durata del congedo con le rispettive date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell'evento.
Il periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare, automaticamente decadrà il restante periodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere servizio entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione della motivazione.
Il lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta esclusa la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.
Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta dovrà dare risposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con l'impossibilità di sostituire con immediatezza il lavoratore, il datore di. lavoro potrà differire la data di inizio dei congedo prorogandola di 15 (quindici) giorni di calendario.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, valgono le disposizioni emanate dal Ministero per la solidarietà sociale, con la circolare n. 43 del 7 luglio 2000.
Titolo X Missione e trasferta
Art. 99 (Missione e trasferta)
Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione.
Art. 100
(Rimborso spese)
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché:
- al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
- al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio.
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le parti convengono che, anche in relazione a quanto già previsto all'art. 10 del c.c.n.l., a livello territoriale la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.
Dichiarazione a verbale
Eventuali particolari misure e modalità dei rimborsi spese di cui al presente articolo sono demandate alla contrattazione integrativa.
Titolo XI
Doveri del personale e norme di comportamento
Art. 101
(Norme generali)
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi ed il pubblico. Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 legge n. 300/1970.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
- rimprovero verbale o scritto;
- multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
- sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l'inizio del lavoro;
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato;
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità;
- si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
- non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
D) Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- abuso di autorità
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio;
- l'ubriacarsi in servizio;
- l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
- l'abbandono del posto;
- l'insubordinazione versoi superiori;
- l'assunzione diretta dl servizi di vigilanza.
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. 12) e l'importo delle eventuali multe sarà versato al Fondo adeguamento pensioni presso l'INPS.
Art. 102
(Sospensione cautelare)
Verrà disposta la sospensione cautelare per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7, qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 legge 300/1970.
Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione.
Art. 103
(Ritiro patente)
In caso di sospensione della patente per motivi legati all'attività lavorativa, l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico operative, ricollocherà il lavoratore in un servizio idoneo con la sua temporanea condizione.
Art. 104
(Provvedimenti disciplinari)
Ferma restando la diversa natura e la conseguente autonomia del potere disciplinare in Capo al Questore, ex art. 6 del R.D.L. n. 1952/1935 convertito nella legge n. 508/1936, e in capo al datore di lavoro, ex art. 7 della legge n. 300/1970, gli Istituti, ove il caso, si impegnano a procrastinare di 30 giorni l'applicazione di eventuali sanzioni conservative in maniera da far coincidere, se possibile, l'applicazione materiale delle due diverse sanzioni. Trascorso questo termine l'azienda dovrà entro i 60 giorni successivi dare attuazione al provvedimento disciplinare pena la decadenza, fatte salve le esigenze istruttorie derivanti da procedimenti giudiziari in essere.
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 12) e l'importo delle eventuali multe sarà versato al Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.
Le norme disciplinari di cui agli artt. 101, 102, 104 costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 legge n. 300/1970.
Titolo XII
Trattamento economico del personale del ruolo tecnico operativo ed amministrativi
Art. 105
(Retribuzione normale)
Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106;
2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110;
3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.
Art. 106
(Salario unico nazionale - Paga base tabellare conglobata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'Elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:
Livello | Paga conglobata al 01/02/13 | Paga conglobata al 01/02/14 | Paga conglobata al 01/02/15 |
Quadro | 1.836,89 | 1.875,46 | 1.914,03 |
1° livello | 1.599,75 | 1.631,18 | 1.662,61 |
2° livello | 1.503,24 | 1.531,81 | 1.560,38 |
3° livello | 1.351,31 | 1.375,31 | 1.399,31 |
4° livello | 1.218,88 | 1.238,88 | 1.258,88 |
5° livello | 1.158,15 | 1.177,01 | 1.195,87 |
6° livello | 1.029,48 | 1.043,77 | 1.058,06 |
Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:
a) indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1° novembre 1991;
c) Elemento autonomo speciale previsto dall'accordo nazionale del 21 febbraio 1975 (lire 12.000 pari ad € 6,197);
d) Elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (lire 20.000 pari ad € 10,329);
e) quota integrativa territoriale conglobata a decorrere dal 1° maggio 2001.
Il salario unico nazionale è riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 114, per tutto il personale ed è determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo.
Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1° febbraio 2013 - 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica).
Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente c.c.n.l., il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali:
Parametri | Livelli |
270 | Quadro |
220 | 1° livello |
200 | 2° livello |
168 | 3° livello |
140 | 4° livello |
132 | 5° livello |
100 | 6° livello |
N.d.R.: L'accordo 28 febbraio 2014 prevede quanto segue:
1. Oggetto
Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà con cui si è giunti alla sottoscrizione del c.c.n.l., con il presente accordo riaffermano la necessità prevalente di arrivare ad una omogeneizzazione dei trattamenti, così da raggiungere l'obiettivo indicato in premessa.
In relazione a quanto sopra e a copertura delle differenze economiche tutte di derivazione contrattuale per il periodo febbraio 2013-gennaio 2014, le parti concordano l'erogazione al personale in forza di una somma a titolo di una tantum, secondo la tabella A) sotto indicata:
Tabella A)
TOTALE UNA TANTUM | |
QUADRO | € 728,57 |
LIVELLO 1° | € 621,43 |
LIVELLO 2° | € 578,57 |
LIVELLO 3° | € 510,00 |
LIVELLO 4° | € 450,00 |
LIVELLO 5° | € 432,86 |
LIVELLO 6° | € 364,29 |
Tali importi sono stati calcolati tenendo conto di tutte le relative incidenze e pertanto non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014, l'importo una tantum verrà assegnato pro quota con riferimento al periodo di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considereranno mese intero.
Resta inteso che al personale assunto posteriormente al 1° febbraio 2013 dall'importo una tantum di cui alla tabella A) deve essere detratto l'importo della prima tranche di cui all'art. 142 del c.c.n.l.
Atteso che le aziende interessate dal presente accordo saranno chiamate con le competenze del mese di febbraio 2014 ad iniziare l'applicazione del trattamento economico di cui all'art. 106 del c.c.n.l., nonché all'erogazione della 2ª tranches di cui all'art. 142 del c.c.n.l., si concorda che l'importo una tantum di cui alla tabella A) verrà erogato al personale con le cadenze di cui alla tabella B). Dall'una tantum di cui alla tabella A) verranno detratte sino a concorrenza le somme eventualmente già erogate nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014 a titolo di una tantum ex art. 142 c.c.n.l. o di anticipazione economica di qualunque natura.
Laddove non siano già state erogate una tantum o anticipazioni, il valore dell'una tantum sarà quello intero previsto dalla tabella A) e sarà erogato con le cadenze previste dalla tabella B); nel caso siano già state erogate anticipazioni, il differenziale residuo tra quanto già versato nel periodo gennaio 2013-febbraio 2014 e quanto previsto nella tabella A), verrà erogato sempre con le cadenze della tabella B).
Tabella B)
Maggio 2014 | Maggio 2015 | Novembre 2015 | |||||||||
33% dell'una differenziale | tantum | o | del | 33% dell'una differenziale | tantum | o | del | 34% dell'una differenziale | tantum | o | del |
Ciascuna tranches di cui alla tabella B) non potrà essere di importo inferiore a € 50 (cinquanta), salvo il caso di importo inferiore perché ultimo residuo del differenziale dovuto tra quanto già versato nel periodo gennaio 2013-febbraio 2014 e quanto indicato alla tabella A).
Per la Sezione servizi fiduciari si richiama la disciplina contenuta nell'art. 27 della relativa sezione del c.c.n.l.
Art. 107
(Indennità di contingenza)
Il valore mensile unificato del punto di contingenza è, fino al 31 gennaio 1983, di Euro 1,234 per tutti i livelli così come determinato dall'accordo nazionale 21 febbraio 1975 (Allegato 5), e di Euro 3,512 dal 1° febbraio 1983 così come determinato dall'accordo nazionale (Allegato 5). Dal 1° maggio 1986 al 31 ottobre 1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati secondo le disposizioni della legge n. 38 del 26 febbraio 1986, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla Commissione paritetica nazionale.
Dal 1° gennaio 1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all'art. 105 è conglobata nella paga tabellare.
Art. 108
(Indennità relative ai servizi prestati)
Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta. Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
Tabella
Ruolo tecnico operativo | Importo al 1° febbraio 2013 |
Indennità per lavoro notturno (giornaliera) | |
Indennità per lavoro notturno (giornaliera) Zona stradale e trasporto-scorta valori | Euro 5,61 |
Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa | Euro 4,18 |
Indennità di rischio (giornaliera) | |
Zona stradale trasporto Scorta valori-piant. antirapina | Euro 3,12 |
Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa | Euro 0,65 |
Ruolo amministrativo | |
Indennità presenza (giornaliera) | Euro 0,63 |
Le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 della tabella sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13ª mensilità.
3) Indennità di lavoro domenicale
Al lavoratore sia del ruolo tecnico-operativo che del ruolo amministrativo che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita:
Tabella
Euro 0,71
Al 1° febbraio 2013
La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.
Fermo restando quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l., nel caso in cui fossero in atto, alla data del 2 maggio 2006, a livello locale, indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente articolo, queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale, con l'aggiunta degli adeguamenti innanzi stabiliti, salvo diverse previsioni contenute in accordi territoriali in essere.
Le parti preso atto dell'impossibilità di incrementare i valori delle indennità di cui all'articolo 108 e gli scatti di anzianità, data la situazione di difficoltà in cui versa il settore, convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del c.c.n.l., per valutare l'esistenza di condizioni congiunturali che consentono un adeguamento del valore di detti istituti contrattuali.
Art. 109
(Copertura economica)
Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali dl cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali, Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi.
Art. 110
(Terzi elementi retributivi)
Con effetto dal 1° gennaio 1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di 20,66 euro sono trasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al personale in forza alla data del 31 dicembre 1995.
L'assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente c.c.n.l.
Art. 111
(Scatti di anzianità)
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare dal 1° aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie presso la stessa azienda, salvo quanto previsto al quarto comma dell'art. 27, il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. A decorrere dal 1° febbraio 2013 gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Livello | Data 01/02/13 |
Quadro | Euro 31,30 |
1° livello | Euro 26,12 |
2° livello | Euro 23,83 |
3° livello | Euro 22,46 |
4° livello | Euro 21,13 |
5° livello | Euro 20,52 |
6° livello | Euro 19,66 |
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
- la cifra totale derivante dalla voce "scatti di anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;
- l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto;
- eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.
Le parti preso atto dell'impossibilità di incrementare il valore degli scatti di anzianità, data la situazione di difficoltà in cui versa il settore, convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del c.c.n.l., per valutare l'esistenza di condizioni congiunturali che consentono un adeguamento del valore di detti istituti contrattuali.
Norma transitoria
Per il personale in forza alla data di stipula del presente c.c.n.l., resta valida la precedente disciplina, sia rispetto al valore degli scatti di anzianità che alla loro dinamica, secondo il previgente sistema classificatorio.
Art. 112
(Retribuzione di fatto)
Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);
b) eventuali terzi elementi;
c) eventuali scatti di anzianità;
d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;
e) eventuali superminimi ed assegni "ad personam".
Dichiarazione a verbale
Le parti espressamente chiariscono che gli eventuali rimborsi spese per divisa ed equipaggiamento, mezzi motorizzati, compreso il carburante e quelli previsti dall'art. 100 non fanno parte della retribuzione contrattuale, anche se corrisposti in misura fissa o forfettaria, trattandosi di puri e semplici rimborsi spese e non di compenso per lavoro prestato.
Art. 113
(Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione)
La retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività od ex festività di cui all'art. 88, per congedo matrimoniale, per riposi o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile prevista.
In tal caso si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario: le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili, le festività e le ex festività nazionali godute, escluse le festività di cui all'art. 89 coincidenti con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934 o con un giorno di ferie;
2) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese o comunque per parte dell'orario contrattuale, verranno detratte le quote di retribuzione giornaliera od oraria relative rispettivamente alle giornate od ore non lavorate.
Art. 114
(Prospetto paga)
La corresponsione della retribuzione avverrà a mezzo di prospetto paga, su cui dovranno essere chiaramente specificate:
1. la denominazione dell'Istituto;
2. il cognome, nome, livello o qualifica del lavoratore;
3. il mese di lavoro cui la retribuzione si riferisce;
4. l'importo della retribuzione stessa;
5. la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e relative maggiorazioni;
6. tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale specificata sul prospetto paga;
7. tutte le ritenute effettuate sulla retribuzione;
8. tutti gli elementi figurativi ivi comprese xxxxx, permessi ed ex festività maturate, godute e residue.
Art. 115
(Paga giornaliera e oraria)
La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173.
Art. 116
(Maggiorazione per lavoro: festivo - straordinario)
Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali:
a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88;
b) 25% fino al 31 marzo 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ª ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
c) 30% dal primo aprile 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ª ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
d) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;
e) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88. Tutte le maggiorazioni previste dal presente contratto non sono cumulabili tra loro, nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.
Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra norma in contrario.
Art. 117
(Mensilità supplementari - 13ª e 14ª)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 108. Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105.
La 13ª si intende riferita al periodo annuale 1° gennaio - 31 dicembre e la 14ª al periodo annuale 1° luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Dall'ammontare della 13ª e 14ª mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata eventualmente corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dal successivo art. 129 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13ª mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non è dovuta per il periodo di assenza facoltativa.
Art. 118
(Indennità di cassa e/o maneggio denaro)
Il personale adibito a operazioni di cassa o alla riscossione delle quote di abbonamento alla vigilanza, avrà diritto ad una indennità di cassa o maneggio denaro, che sarà fissata nei contratti integrativi locali. Il lavoratore è responsabile di eventuali ammanchi.
Art. 119
(Divisa e d'equipaggiamento)
La divisa e l'equipaggiamento saranno forniti nella loro completezza a spese del datore di lavoro. In mancanza sarà corrisposto un rimborso spese vive da stabilirsi localmente.
L'arma, nel rispetto della normativa vigente è considerata proprietà personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, ed è vietata espressamente qualsiasi forma di cessione o comodato tra le parti.
Si conviene, pertanto, che entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l., dovranno essere definite a livello territoriale o aziendale, ove non esistano già accordi in materia, modalità per consentire alle G.P.G. di nuova assunzione l'acquisto senza oneri immediati dell'arma stessa.
Art. 120
(Rinnovi: decreto Guardia Giurata, porto d'armi e tassa tiro a segno)
Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi è a completo carico del datore di lavoro. Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di tiro a segno nazionale.
Le aziende s'impegnano, nell'ambito delle disposizioni locali e delle indicazioni emanate in materia dal Ministero dell'Interno, ad adoperarsi affinché i rinnovi delle documentazioni avvengano alle normali scadenze. Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.
Trascorso un periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva.
Diversi termini potranno essere concordati in sede locale.
Art. 121
(Assistenza legale)
Gli Istituti garantiscono l'assistenza legale gratuita alle proprie G.P.G. per qualsiasi pendenza inerente ragioni di sevizio. Tale diritto decade in caso di comprovata negligenza di servizio da parte della G.P.G. interessata o per conflitto di interessi.
La G.P.G. chiamata a testimoniare in processi inerenti il servizio prestato (non in conflitto con gli interessi dell'Istituto), è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti con diritto alla normale retribuzione.
Titolo XIII Sospensione delle prestazioni
Capo 1 Malattia
Art. 122
(Malattia)
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all'Istituto da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall'art. 101 del presente contratto, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Ai fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto ad attenersi alla vigente normativa relativa all'attestazione e trasmissione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare certificato medico, preavvisando l'Istituto 24 ore prima e comunque non oltre il penultimo giorno di malattia circa la data della ripresa del lavoro.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
Art. 123
(Visite di controllo)
In applicazione dal decimo comma dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi al proprio domicilio tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali per eventuali visite di controllo.
Non sono considerate assenze ingiustificate:
1) assenza dal domicilio per visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici non effettuabili al di fuori delle fasce orarie di reperibilità;
2) nel caso di gravi motivi che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare. Negli altri casi le assenze sono considerate ingiustificate con le conseguenze di legge e contrattuali previste.
Art. 124
(Retribuzione)
Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS dall'Istituto. Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione l'Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ª e 14ª) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105.
Nell'ipotesi che l'INPS per qualsiasi motivo non riconosca la malattia nulla di quanto previsto al presente articolo è dovuto dal datore di lavoro.
Art. 125
(Conservazione del posto di lavoro)
Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
- fino a 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell'arco di un anno solare;
- fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, nell'arco di un anno solare a condizione che l'imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea.
Superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto.
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell'aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.
Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute certificazioni che l'azienda medesima tratterrà nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.
Capo 2 Infortuni
Art. 126
(Obbligo di iscrizione all'INAIL)
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'Istituto, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'INAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.
Art. 127
(Conservazione del posto - Retribuzione)
Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica.
Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assente per infortunio sul lavoro alle normali scadenze di paga, una indennità pari alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 comprensiva dell'indennità di infortunio a carico dell'INAIL.
Detto importo così determinato costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della normale retribuzione mensile entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata al datore di lavoro che ha anticipato il trattamento ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965. Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale indennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro.
Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione l'Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ª e 14ª) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105. Nell'ipotesi che l'inabilità temporanea divenga permanente assoluta, cessano gli obblighi derivanti al datore di lavoro dal disposto del primo comma.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato INAIL, preavvisando l'Istituto 24 ore prima, e comunque non oltre il penultimo giorno di infortunio, circa la data di ripresa del lavoro. Qualora l'INAIL per qualsiasi motivo non riconosca l'infortunio, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
Art. 128
(Assicurazione)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di invalidità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, nello svolgimento della propria attività professionale.
Per infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali dall'INAIL. Massimali:
- € 51.650,00 per il caso di morte;
- € 103.300,00 per il caso di invalidità permanente convenendo le parti che non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 50% della totale. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 51% della totale, l'indennizzo verrà liquidato al 100%.
I massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l.
Nel caso in cui sorga il diritto, il lavoratore interessato, o erede avente causa, deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo alle Organizzazioni sindacali territoriali facenti capo alle XX.XX. nazionali firmatarie del presente contratto che ne facciano richiesta scritta.
Capo 3 Gravidanza e puerperio
Art. 129
(Normativa)
1. La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza, rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto assicuratore, Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
1.1. le generalità della lavoratrice;
1.2. l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta;
1.3. il mese di gestazione alla data della visita;
1.4. la data presunta del parto;
1.4.1. gli elementi di cui alle lettere 1.1) e 1.2) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicità;
1.4.2. al rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'INPS e i medici dei servizio sanitario nazionale, tuttavia, qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra il datore di lavoro o l'INPS possono accettarli ugualmente o richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice.
1.4.3. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla lavoratrice stessa.
1.4.4. Il datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette certificazioni a disposizione della Direzione periferica del lavoro per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.
3. Le disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per il padre adottivo o affidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato.
4. Il coniuge che voglia avvalersi, in alternativa alla moglie lavoratrice, dei diritto a fruire della astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all'INPS inoltrando:
4.1. domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui risulti l'avvenuta rinuncia della moglie stessa ad avvalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro dello stesso coniuge affidatario;
4.2. copia del provvedimento di affidamento, ovvero di adozione;
4.3. copia del documento rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero adottiva.
5. E' vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, fermo restando le disposizioni di legge.
6. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. (art. 7 decreto legislativo n. 645/1996).
Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione provinciale del lavoro, che la convalida; a tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha diritto al t.f.r. e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste ai rispettivi dal presente contratto, indipendentemente dal motivo delle dimissioni.
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari, qualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (Corte Costituzionale sentenza n. 332/88).
La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della normale retribuzione giornaliera.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.
Art. 130
(Adozione e/o affidamento)
I genitori adottivi o affidatari, o che abbiano ottenuto un affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
A) Astensione obbligatoria
Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalla legge n. 1204/1971 e n. 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età (v. circolari INPS 151/1990 e 109 del 6 giugno 2000 - art. 6 L. n. 903/1977 e art. 3 L. n. 476/1998).
B) Astensione facoltativa
Nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia.
Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino.
Durante il periodo di astensione facoltativa l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino;
i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età entro i tre anni successivi all'ingresso in famiglia.
L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
C) Riposi orari
Le norme sui riposi orari previsti per il caso di parto plurimo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse.
Art. 131
(Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento)
1) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività di studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto). Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari.
2) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietano.
Art. 132
(Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino)
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
Astensione obbligatoria
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre | 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall'Ispettorato del lavoro | - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro | Indennità economica pari al 100% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS dall' art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , secondo le modalità stabilite, e anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 | Copertura al 100% |
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 33/1980 | ||||
I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie | ||||
Padre (*2) | 3 mesi | Dopo la nascita del bimbo | Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante con le stesse modalità sopra previste per la madre | Copertura al 100% |
(*1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.
(*2) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.
Astensione facoltativa
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre 6 mesi (*3) | Continuativi o frazionati | Nei primi 8 anni di vita del bambino | Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante per un periodo massimo dì 6 mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (* 4). Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. | Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte dell'interessato. |
Padre | 6 mesi (*3) | Nei primi 8 anni di vita del bambino documentazione da presentare: una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro a valersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui xxxxxxx x'avvenuta rinuncia. | Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatori. | Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato. |
(*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.
(*4) Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (€ 12.100,20 per il 2000).
Allattamento e riposi
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre | 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro. | Nel primo anno di vita del bambino. | Per detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore, ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 . | Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessata. |
Padre (*5) | 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore padre ad uscire dalla sede di lavoro. | Nel primo anno di vita del bambino. | Per detti riposi, valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre. | Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessata. |
(*5) Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.
Malattia del bimbo
Genitore
Durata e periodo di godimento
Retribuzione
Madre Senza limiti fino ai 3 Nessuna.
(*6) anni del bambino, Xxxx periodi danno
Previdenza
Copertura al 100% per i periodi goduti fino al terzo anno di età del bambino.
dietro presentazione di diritto a quanto previsto Per i periodi successivi copertura certificato medico. all' articolo 7, comma 1, commisurata al 200% dell'assegno
5 giorni l'anno dai 3 della legge 8 marzo sociale, con possibilità d'integrazione agli 8 anni del 2000, n. 53 . da parte dell'interessato.
bambino, dietro presentazione di certificato medico.
La malattia del bimbo
Padre (*6)
con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore.
Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di Certificato medico.
5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.
La malattia del bimbo con ricovero interrompe le ferie del genitore.
Nessuna
diritto a quanto previsto bimbo. Per i periodi successivi
Tali periodi danno
Copertura al 100% fino ai 3 anni del
all'articolo 7 comma 1 copertura commisurata al 200%
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
dell'assegno sociale, salvo integrazione dell'interessato.
(*6) Il diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre.
Art. 133
(Astensione obbligatoria e facoltativa del genitore)
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'Istituto, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
Nel caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati nelle lettere a), b), c) e il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio.
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
La lavoratrice assente durante il periodo di astensione obbligatoria ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 comprensiva dell'indennità a carico dell'INPS, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, delle norme di legge e dei relativi regolamenti vigenti.
Art. 134
(Astensione del padre)
Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 135
(Allattamento)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'Istituto. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
Art. 136
(Comunicazioni della lavoratrice)
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un Ufficiale sanitario, da un medico condotto, da un medico del Servizio sanitario nazionale o di altro ente sostitutivo, e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 137
(Richiamo alle armi - Servizio civile)
In caso di richiamo alle armi o di istituzione di un servizio civile obbligatorio tornano in essere le normative già in vigore previste nei precedenti c.c.n.l. per il servizio militare obbligatorio.
Titolo XIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 138
(Recesso)
Il contratto di lavoro potrà essere risolto;
se è a tempo determinato, alla scadenza del termine; se a tempo indeterminato:
- con preavviso, per giustificato motivo soggettivo od oggettivo ai sensi dell'art. 3 legge 604/1966, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle vigenti normative dì legge;
- senza preavviso, per giusta causa;
- per dimissioni con le modalità di cui alla legge 92/2012.
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, con contestuale indicazione dei motivi.
Art. 139
(Preavviso)
Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti termini:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- mesi due per il Quadro e il primo livello;
- mesi uno per il secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli;
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- mesi tre per il Quadro e il primo livello;
- mesi uno per il secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli;
- oltre i dieci anni di servizio: - mesi quattro per il Quadro e il primo livello. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.
Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece il datore di lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 140
(Anzianità di servizio)
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 142.
Art. 141
(Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è calcolata con le seguenti misure:
a) personale con mansioni impiegatizie:
- una mensilità di cui all'art. 112 per ogni anno di servizio prestato;
b) personale con mansioni non impiegatizie:
per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1964:
- giorni otto per ogni anno di servizio;
per l'anzianità dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967:
- giorni dodici per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;
- giorni quattordici per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 14° anno compiuto di servizio;
- giorni sedici per ciascuno dei successivi anni oltre il 14° e fino al 19° anno compiuto di servizio; per l'anzianità dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1970:
- giorni quattordici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
- giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto di servizio; per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1973:
- giorni quindici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
- giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto di servizio; per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1973 al 31 marzo 1974:
- giorni diciassette per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni diciannove per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
- giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio; per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1974 al 31 marzo 1975:
- giorni diciannove per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
- giorni ventitre per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio; per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1975 al 31 marzo 1980:
- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitre per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
- giorni ventiquattro per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio; per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1980:
- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitre per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
- giorni venticinque per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio.
Al 31 maggio 1982 il calcolo del trattamento deve essere effettuato in base alla retribuzione di cui all'art. 112 in atto a tale momento (1), maggiorata di un dodicesimo della 13ª mensilità e di un dodicesimo della 14ª mensilità; le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero.
Per i periodi di servizio prestati dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le seguenti misure e modalità:
- per il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e dal presente articolo;
- per il personale con mansioni non impiegatizie secondo le modalità previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e dal presente articolo secondo le seguenti misure:
-- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
-- giorni ventitre per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
-- giorni venticinque fino al 31 marzo 1984 e giorni ventisei dal 1° aprile 1984 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto.
Per i periodi prestati dal 1° gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.
Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:
indennità di contingenza eventuali terzi elementi di cui all'art. 110
eventuali scatti di anzianità tredicesima e quattordicesima
eventuali superminimi ed assegni "ad personam"
quota integrativa territoriale (QU.I.T.)
stipendio o salario unico nazionale
Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione delle indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto secondo quanto stabilito dall'Allegato 6.
Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'Allegato 7 che fa parte integrante del presente contratto.
Titolo XV
Art. 142
(Una tantum)
Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.
In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data dei 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali:
Euro 150 | 1° febbraio 2013 |
Euro 150 | 1° febbraio 2014 |
Euro 150 | 1° febbraio 2015 |
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2013, gli importi, nella misura mensile di euro 9,4 lordi saranno erogati per ogni mese di effettiva permanenza in servizio, alle decorrenze di cui sopra. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considereranno mese intero.
Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Al lavoratore interessato ad un cambio di appalto che intervenga nel periodo di erogazione delle tranches dell'una tantum come innanzi determinate, l'eventuale importo residuo verrà liquidate dall'impresa cessante per intero, in una unica soluzione, all'atto della risoluzione dei rapporto.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto che con la corresponsione della suddetta sommi unitamente agli incrementi retributivi deliberati con il rinnovo del presente c.c.n.l., hanno inteso dare una risposta alle aspettative dei lavoratori, adeguata e compatibile con la suddetta situazione di crisi.
L'una tantum di cui sopra, unitamente agli incrementi contrattuali concordati, assorbono sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo.
Ai sensi e per gli effetti dell'applicazione della legge 3 aprile 2001 n. 142, previa approvazione degli organi statutariamente previsti, l'importo corrispondente alla una tantum potrà essere destinato agli strumenti propri della cooperazione.
Art. 143
(Decorrenza e durata)
Il presente c.c.n.l., stipulato in Roma l'8 aprile 2013, salve le diverse decorrenze stabilite, per i singoli istituti, dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 1° febbraio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015 per la parte normativa. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data della sua scadenza.
In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del contratto tre mesi prima della scadenza stessa. Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.
Art. 144
(Procedure per il rinnovo del c.c.n.l.)
Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109.
Art. 145
(Procedura per la composizione delle controversie collettive)
Le controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt. 4, 10, 11, 12 e 145. Durante tali procedure le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini di agibilità, impegnandosi a non procedere ad azioni giudiziarie o sindacali. In caso di mancato accordo, nel riprendere la propria libertà di azione e, fermo restando l'esercizio del diritto garantito dalla legge, le parti convengono, per la particolarità del settore sia dal punto di vista dell'attività di sicurezza che per le modalità di attuazione dei servizi, sull'opportunità di assicurare elementi di sicurezza in particolari impianti che abbiano carattere di essenzialità gestionale dell'Istituto di Vigilanza o siano di interesse strategico per la collettività. Conseguentemente durante gli scioperi, verrà garantita la copertura dei servizi essenziali relativi alla centrale operativa ed ai caveaux con una unità per turno, ed alle centrali nucleari alle centrali elettriche e alle raffinerie con una unità per turno e per obiettivo principale, intendendosi per tale gli accessi alle suddette centrali e raffinerie.
Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale.
Art. 146
(Distribuzione del contratto)
L'Ente bilaterale nazionale della Vigilanza privata distribuirà ai lavoratori una copia del presente contratto.
Sezione Servizi Fiduciari
Premessa
Al fine di fare emergere e dare un perimetro contrattuale con regole certe ad una serie di attività riconducibili alla filiera della sicurezza, le parti hanno ravvisato la necessità di ampliare il tradizionale c.c.n.l. della vigilanza privata, mediante l'introduzione della normativa di cui alla presente sezione, individuata quale strumento idoneo ad assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro, certezza di riferimenti in materia di regolamentazione sul rapporto di lavoro.
Titolo I
Validità e sfera di applicazione
Art. 1
(Validità e sfera di applicazione)
La presente sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro per le attività, in regime di committenza pubblica e privata, di seguito elencate e per quelle ad esse affini:
- attività di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e le relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci, dove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.M. n. 269/2010;
- attività di assistenza, di controllo e safety all'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
- attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio;
- attività di segreteria e di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk;
- attività di bigliettazione;
- attività ausiliarie alla viabilità e fruizione di parcheggi;
- attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio.
Titolo II
Cambio d'appalto e/o affidamento di servizio
Art. 2
(Cambio d'Appalto e/o affidamento di servizio)
Ai fini di garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto ai servizi fiduciari le parti intendono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
Art. 3
(Condizioni per attivare la procedura)
In ogni caso di cessazione di appalto con subentro da parte di altra impresa nei servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'impresa uscente ne darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle XX.XX. firmatarie, alle RSA/RSU ed ai lavoratori già impiegati nei servizi oggetto dell'appalto ed all'Impresa subentrante, fornendo:
- l'elenco dei nominativi, qualifiche ed anzianità di tutto o di parte del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;
- codice fiscale dei lavoratori interessati;
- orari di servizio.
Art. 4
(Personale interessato dalla procedura)
Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante i lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura.
Art. 5
(Modalità di attuazione della Procedura)
L'Impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale individuato ai sensi dell'art. 4 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso.
Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'impresa subentrante procederà alle assunzioni nei limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Impresa subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'impresa uscente e le XX.XX. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 4 bis Legge 2 febbraio 2008 n. 31 ultima parte, verrà assicurato il trattamento economico e normativo stabilito dalla presente sezione.
Ad essi verranno mantenuti l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente c.c.n.l., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'azienda subentrante.
L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall'obbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/1991.
Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui - all'art. 2 p. sez. un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ovvero in sede sindacale con l'impresa uscente e le XX.XX. Territoriali, dimostrando documentalmente, in tale sede, le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.
Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte dalle stesse verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.
Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente articolo 2 p. sez. esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente.
L'omessa attivazione dell'incontro di cui al presente articolato da parte dell'impresa subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
Qualora l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, il lavoratore dipendente passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l.
La presente disciplina è da intendersi cogente per le società che applicano il presente c.c.n.l.
Nel caso in cui l'azienda uscente non applichi il presente contratto, si potranno comunque attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle XX.XX. ed eventualmente le DTL competenti per la procedura.
Nota a verbale
Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà effetto alla cessazione della causa giustificativa dell'assenza. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.
Dichiarazione a verbale
Le parti, a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno inteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d'appalto e/o riaffidamento dei servizi fiduciari resi a favore dei terzi, anche quando detti servizi siano affidati, con qualsiasi modalità, alle imprese di servizi fiduciari per il tramite di società di intermediazione e od in subappalto. A tal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, l'inserimento nel bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità da società di Intermediazione, di clausole che prevedano l'applicazione della disciplina suddetta mediante il coinvolgimento delle parti istituzionali competenti per quanta di loro spettanza (Ministero, Prefetture e DAL) affinché nei bandì di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del c.c.n.l. stesso.
Titolo III
Mercato del lavoro
Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso per i lavoratori addetti ai servizi fiduciari, in attuazione delle norme di legge vigenti.
Part-time e Tempo determinato
Per i rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, si applicano, in quanto compatibili le norme previste per tali istituti nell'apposito allegato al presente c.c.n.l. e dalla normativa di legge vigente.
Lavoro supplementare
Diurno Notturno
38% forfettizzato
38% forfettizzato
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 6
(Classificazione del personale - Ruolo del personale tecnico operativo)
Livello A - (direzione e controllo) | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni in condizioni di autonomia esecutiva con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica altamente specialistica. Appartengono a questo livello operatori con coordinamento e supporto che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da autonomia operativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo: - Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 150 addetti; - Responsabile alla predisposizione di gestione delle turnazioni di servizio. |
Livello B - (responsabili) | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni in condizioni di autonomia esecutiva con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica altamente specialistica. Appartengono a questo livello operatori con coordinamento e supporto che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da autonomia operativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo: - Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 25 addetti; - Responsabile alla predisposizione di gestione delle turnazioni di servizio. |
Livello C - (coordinatori) | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono in condizioni di autonomia esecutiva mansioni di gestione e coordinamento di personale oltre 50 unità. - Addetto adibito al coordinamento. |
Livello D: (operatori) | Appartengono a questo livello i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili; 2) Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e bollette; 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci; 4) Addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi; 5) Addetto ad attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi; 6) Addetto all'attività di prevenzione e di primo intervento antincendio; 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili; 8) Addetto all'attività di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati; 9) Referente tecnico-operativo per i rapporti con il committente; 10) Ausiliario alle attività di contazione. |
Livello E: | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente prestato. |
Livello F: (livello di ingresso) | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D per i primi 12 mesi di servizio effettivamente prestato. |
Titolo V Rapporto di lavoro
Art. 7 (Assunzione)
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere specificato:
a) data di effettivo inizio della prestazione lavorativa;
b) durata del periodo di prova;
c) livello, qualifica, retribuzione c.c.n.l. applicato;
d) località di lavoro;
e) distribuzione settimanale dell'orario di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) titolo di studio (fotocopia autenticata);
3) eventuale diploma o attestato di partecipazione a corsi di addestramento specifici frequentati;
4) codice fiscale;
5) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti, casellario giudiziale con assenza di condanne per reati incompatibili con il requisito della buona condotta e con la particolarità dello svolgimento di mansioni nell'ambito dei servizi fiduciari, salvo la riabilitazione.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la presenza/assenza di contemporaneo ulteriore rapporto di lavoro in essere, la residenza ed il domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti; egli ha altresì l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni familiari.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso il medico delegato da legge 81/2008 o Enti previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti enti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
Divisa (indumenti di lavoro).
Qualora l'azienda fornisca al lavoratore indumenti di lavoro, questi ha l'obbligo d'indossarli e restituirli all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro alla restituzione della divisa; in caso contrario il costo della divisa, nella misura predeterminata nella lettera d'assunzione, sarà posto a carico del lavoratore.
Art. 8 (Periodo di prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a) personale inquadrato nel livello A e B: 60 giorni di lavoro effettivamente prestato;
b) personale inquadrato negli altri livelli: 30 giorni di lavoro effettivamente prestato.
Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata.
Art. 9
(Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova)
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 10 (Orario di lavoro)
La durata dell'orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. I divisori convenzionali mensili vengono stabiliti in 173 per la determinazione della retribuzione oraria e 22 o 26 per la determinazione della retribuzione giornaliera. In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diverse modalità di distribuzione dell'orario di lavoro.
In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore.
Art. 11
(Lavoro straordinario e maggiorazioni)
In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2003, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per il numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro, non superi i limiti stabiliti nel precedente articolo.
Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Si considera straordinaria, ai fini retributivi la prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale di lavoro.
Alle prestazioni di lavoro sotto elencate si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
Lavoro straordinario feriale | Diurno | fino 48ª ora settimanale 25% - dalla 49ª ora 30% |
Notturno | 35% | |
Lavoro domenicale/festivo | Diurno | 40% |
Notturno | 50% | |
Straordinario domenicale/festivo | Diurno | 50% |
Notturno | 60% | |
Indennità sesto giorno | Diurno /Notturno | 10% |
Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Art. 12 (Banche delle ore)
Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 10 p. sez., le parti demandano a livello territoriale l'eventuale istituzione di una banca ore.
Art. 13 (Riposo giornaliero)
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
In relazione alle esigenze tecniche proprie del settore si conviene che, con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell'anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi. Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta un'indennità pari al 15% della quota oraria della normale retribuzione.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
Art. 14 (Riposo settimanale)
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente articolo.
Per il personale operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione alle esigenze tecniche proprie del settore si conviene che il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.
Fermo restando quanto previsto in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 10% della quota giornaliera della normale retribuzione.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 15% della normale retribuzione giornaliera.
Art. 15 (Lavoro notturno)
Si intende per lavoro notturno ogni prestazione effettuata dalle ore 22 alle ore 6. Sono escluse dall'obbligo di prestare lavoro notturno:
- le lavoratrici madri con figli inferiori a 3 anni o in alternativa i lavoratori padri conviventi con gli stessi;
- la lavoratrice e il lavoratore che sia l'unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- la lavoratrice e il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché le donne dall'accertamento dello stato di gravidanza sino all'anno di compimento di età del bambino.
Per quanto non espressamente previsto in materia di orario di lavoro nel presente c.c.n.l. si rimanda a quanto previsto dalla legislazione in materia.
Titolo VII Permessi
Art. 16 (Permessi annuali)
Per i lavoratori del personale addetto ai servizi fiduciari:
1. le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non e dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di legge o di Contratto.
I permessi di cui al presente articolo, eventualmente non goduti nell'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto non oltre le spettanze del mese di gennaio.
Festività
Art. 17
(Festività nazionali e infrasettimanali)
Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni. Le festività nazionali sono:
Le festività nazionali
Il 25 aprile - (festa della liberazione) Il 1° maggio - (festa del lavoro)
Il 2 giugno - (festa della Repubblica)
Le festività infrasettimanali Il primo giorno dell'anno Il 6 gennaio (Epifania)
Il lunedì di Pasqua (Pasquetta) Il 15 agosto (Assunzione)
Il 1° novembre (Ognissanti)
L'8 dicembre (Immacolata concezione)
Il 25 dicembre (Natale)
Il 26 dicembre (X. Xxxxxxx)
Art. 18 (Retribuzione delle festività)
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934 e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Art. 19 (Ferie)
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive, nel periodo 1° maggio - 30 settembre, salvo diverse articolazioni concordate tra le parti a livello aziendale.
Titolo VIII
Art. 20
(Missioni e rimborsi spese)
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell'azienda o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità.
Art. 21 (Rimborso spese)
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro previste all'atto di assunzione o successivamente assegnate.
Al lavoratore inviato temporaneamente in servizio in località diversa dalla provincia della sede di lavoro definita nella lettera di assunzione, o successivamente assegnata, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso rispetto al tragitto ordinario nella misura di 0,30 euro/km.
Art. 22 (Missioni)
Al lavoratore inviato in missione, ove si renda necessario il suo pernottamento fuori sede, è dovuto oltre al rimborso delle spese di viaggio, quelle sostenute per il vitto e alloggio.
Titolo IX Trattamento economico
Art. 23 (Retribuzione normale)
Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
- paga base tabellare conglobata di cui al successivo art. 24;
- eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 25.
Art. 24
(Paga base tabellare conglobata)
Livello | Paga conglobata al 01/02/13 | Paga conglobata al 01/02/14 | Paga conglobata al 01/02/15 |
Livello A | Euro 1.367,14 | Euro 1.398,57 | Euro 1.461,42 |
Livello B | Euro 1.242,85 | Euro 1.271,42 | Euro 1.328,57 |
Livello C | Euro 1.044,00 | Euro 1.068,00 | Euro 1.116,00 |
Livello D | Euro 870,00 | Euro 890,00 | Euro 930,00 |
Livello E | Euro 820,29 | Euro 839,15 | Euro 876,86 |
Livello F | Euro 745,71 | Euro 762,85 | Euro 797,14 |
I valori della tabella economica di cui sopra sono stati riparametrati secondo i seguenti numeri convenzionali:
Parametri | Livelli |
220 | Livello A |
200 | Livello B |
168 | Livello C |
140 | Livello D |
132 | Livello E |
120 | Livello F |
Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo e per garantire un'adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che le imprese erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di euro 20 mensili anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina contrattuale così come introdotta in sede di prima istituzione, risente dell'esigenza di favorire l'emersione dello specifico settore, fatto salvo il comune intendimento di concordare, le opportune rivalutazioni in sede di prossimi rinnovi contrattuali.
Art. 25 (Scatti di anzianità)
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, salvo quanto disposto al quarto comma art. 5 p. sez., al personale addetto ai servizi fiduciari, spettano un numero di sei scatti triennali, per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Livelli | Febbraio 2018 |
Livello A | Euro 21 |
Livello B | Euro 19 |
Livello C | Euro 17 |
Livello D | Euro 15 |
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie degli scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
a) la cifra totale derivante dalla voce "scatti di anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;
b) l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto.
Art. 26
(Mensilità supplementare - 13ª)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 p. sez.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Art. 27 (Armonizzazione dei trattamenti)
In sede di prima applicazione del presente contratto, i trattamenti economici saranno armonizzati sulla base del criterio dell'invarianza del trattamento della medesima paga oraria ordinaria in essere.
Le eventuali differenze retributive globalmente considerate, favorevoli ai lavoratori verranno calcolate e tradotte in un elemento economico che ricomprenda anche i valori in denaro delle differenze tra istituti di carattere normativo.
Lo stesso elemento, costituito in un assegno ad personam mensile, per un numero di 12 mensilità da erogarsi per l'intera durata del contratto resterà assorbito dai futuri aumenti contrattuali in misura corrispondente al 25% degli stessi in occasione di ciascun rinnovo contrattuale.
Art. 28 (TFR)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo. Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:
scatti di anzianità
stipendio o salario unico nazionale
tredicesima
eventuali superminimi ed assegni "ad personam"
Rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo.
Art. 29 (Preavviso)
Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti termini:
- giorni quindici di calendario per il personale inquadrato ai livelli C, D, E ed F;
- giorni trenta di calendario per il personale inquadrato al livello B;
- giorni quaranta di calendario per il personale inquadrato al livello A. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo. Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece il datore di lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 30
(Malattia e periodo di comporto)
In ordine al trattamento economico e normativo per i lavoratori assenti a causa di malattia troverà integrale applicazione quanto previsto dall'art. 125 del presente c.c.n.l.
Titolo X Strumenti della bilateralità
Art. 31 (Strumenti della bilateralità)
Le parti concordano che per quanto riguarda gli strumenti della bilateralità si rimanda a quanto previsto e disciplinato nella parte della vigilanza privata.
Art. 32
(Assistenza sanitaria integrativa)
Per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12 euro/mese, a partire dal 1° luglio 2013, per l'iscrizione al fondo F.A.S.I.V.
Le parti si danno atto che il contributo a carico dell'azienda è parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 23.
Titolo XI
Art. 33
Con esclusione della parte economica, esaustivamente definita in questa sezione, e della specifica normativa prevista per il personale addetto ai servizi fiduciari, allo stesso personale si applicano per il resto lo norme della parte generale del Contratto, in quanto applicabili, anche con riferimento all'art. 128 del presente c.c.n.l.
Spett.le Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali
e dei Rapporti di Lavoro
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxx
Oggetto: Trasmissione c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 2013-2015 stipulato in data 8 aprile 2013 tra ASSIV/Confindustria, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, AGCI-Servizi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
Le sottoscritte organizzazioni inviano a codesto Ministero, ai fini del relativo deposito, copia del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra ASSIV/Confindustria, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Agci - Servizi per i datori di lavoro, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Il contratto ha validità sino al 31 dicembre 2014.
Il c.c.n.l. allegato è composto da una parte principale dedicata alla disciplina dei servizi di vigilanza privata e una sezione speciale dedicata ai servizi fiduciari. La parte principale consta di 15 titoli; 146 articoli e due parti specifiche dedicate al riordino della disciplina del rapporto di apprendistato e al riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. La sezione speciale consta di 11 titoli e 33 articoli.
Le parti si impegnano a depositare le sezioni speciali dedicate all'apprendistato e al rapporto di lavoro determinato entro il 30 giugno 2013. Entro lo stesso termine le parti si impegnano a depositare le tabelle del costo medio orario del lavoro ex art. 87 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
I
Accordo 30 aprile 2013
in materia di detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2013
Rilevato che
1) Nel corso degli ultimi anni si sono succedute diverse normative (art. 2 del D.l. 27 maggio 2008 n. 93; art. 5 del D.l. 29 novembre 2008 n. 185; art. 2, commi 156 e 157, legge 23 dicembre 2009, n. 191) in merito al regime di tassazione agevolata delle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività;
2) L'art. 1 comma 481 della legge n. 228/2012 ha prorogato le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro rinviando ad un apposito D.P.C.M. l'indicazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione;
3) Con D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 2013 è stata definita la retribuzione di produttività e le disposizioni di carattere procedurale.
Premesso che
1. Le Parti avevano già provveduto in questi anni ad una ricognizione degli elementi e degli istituti contrattuali che nel contesto territoriale e aziendale riferito alle modalità di organizzazione del lavoro, portavano ad un incremento della produttività, trovando in materia anche intese già per l'anno 2011 e 2012;
2. Il premio di produzione (salario variabile - premio di risultato) previsto dalla contrattazione territoriale trova già la sua correlazione con incrementi di produttività sia nella natura stessa dell'istituto che nella esposizione data dallo stesso contratto e, pertanto, si ritiene esplicitamente richiamato.
Tutto quanto sopra rilevato e premesso, le Parti raggiungono il seguente
Accordo
A conferma di precedenti verifiche effettuate dalle Parti e a seguito degli accordi già raggiunti per il 2011 e per il 2012, anche per l'anno 2013 ribadiscono che in ragione delle specificità settoriali, territoriali e aziendali e in relazione anche alla disciplina del vigente c.c.n.l. nonché della contrattazione territoriale, le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti che possono ritenersi in connessione con incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa risultano essere:
- straordinario: tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario, sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie;
- riposi lavorati e recuperati: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- festività lavorate: la quota relativa alla giornata e alla maggiorazione;
- lavoro a tempo parziale: l'intero compenso per lavoro supplementare;
- banca ore non recuperata con permessi compensativi: sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione;
- banca ore recuperata con permessi compensativi: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- permessi non goduti dell'anno precedente;
- premio di risultato;
- indennità di turno.
Le Parti si impegnano a depositare il presente accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Le Parti dichiarano la conformità del presente accordo alle previsioni normative di cui al D.P.C.M. del 22 gennaio 2013.
Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo, ai fini di una corretta applicazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
II
Accordo di armonizzazione 28 febbraio 2014
(ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV CON FILCAMS-CGIL E FISASCAT-CISL)
Premesso che:
- In data odierna le parti hanno sottoscritto il c.c.n.l. per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015;
- La disciplina contenuta nel contratto sottoscritto ha trovato una sua applicazione da parte di aziende del comparto già a decorrere dal febbraio 2013;
- In modo differenziato aziende associate ad A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV hanno provveduto ad erogare nel corso del 2013, e tutt'ora erogano, una tantum o forme di anticipazione economica ai lavoratori;
- Risulta pertanto necessario pervenire ad una omogeneizzazione anche dei rapporti economici con riferimento al periodo febbraio 2013-gennaio 2014;
Tanto premesso, dopo lunga trattativa e confronto tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
1. Oggetto
Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà con cui si è giunti alla sottoscrizione del c.c.n.l., con il presente accordo riaffermano la necessità prevalente di arrivare ad una omogeneizzazione dei trattamenti, così da raggiungere l'obiettivo indicato in premessa.
In relazione a quanto sopra e a copertura delle differenze economiche tutte di derivazione contrattuale per il periodo febbraio 2013-gennaio 2014, le parti concordano l'erogazione al personale in forza di una somma a titolo di una tantum, secondo la tabella A) sotto indicata:
Tabella A)
TOTALE UNA TANTUM | |
QUADRO | € 728,57 |
LIVELLO 1° | € 621,43 |
LIVELLO 2° | € 578,57 |
LIVELLO 3° | € 510,00 |
LIVELLO 4° | € 450,00 |
LIVELLO 5° | € 432,86 |
LIVELLO 6° | € 364,29 |
Tali importi sono stati calcolati tenendo conto di tutte le relative incidenze e pertanto non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014, l'importo una tantum verrà assegnato pro quota con riferimento al periodo di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considereranno mese intero.
Resta inteso che al personale assunto posteriormente al 1° febbraio 2013 dall'importo una tantum di cui alla tabella A) deve essere detratto l'importo della prima tranche di cui all'art. 142 del c.c.n.l.
Atteso che le aziende interessate dal presente accordo saranno chiamate con le competenze del mese di febbraio 2014 ad iniziare l'applicazione del trattamento economico di cui all'art. 106 del c.c.n.l., nonché all'erogazione della 2ª tranches di cui all'art. 142 del c.c.n.l., si concorda che l'importo una tantum di cui alla tabella A) verrà erogato al personale con le cadenze di cui alla tabella B). Dall'una tantum di cui alla tabella A) verranno detratte sino a concorrenza le somme eventualmente già erogate nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014 a titolo di una tantum ex art. 142 c.c.n.l. o di anticipazione economica di qualunque natura.
Laddove non siano già state erogate una tantum o anticipazioni, il valore dell'una tantum sarà quello intero previsto dalla tabella A) e sarà erogato con le cadenze previste dalla tabella B); nel caso siano già state erogate anticipazioni, il differenziale residuo tra quanto già versato nel periodo gennaio 2013-febbraio 2014 e quanto previsto nella tabella A), verrà erogato sempre con le cadenze della tabella B).
Tabella B)
Maggio 2014 | Maggio 2015 | Novembre 2015 |
33% dell'una tantum o del differenziale | 33% dell'una tantum o del differenziale | 34% dell'una tantum o del differenziale |
Ciascuna tranches di cui alla tabella B) non potrà essere di importo inferiore a € 50 (cinquanta), salvo il caso di importo inferiore perché ultimo residuo del differenziale dovuto tra quanto già versato nel periodo gennaio 2013- febbraio 2014 e quanto indicato alla tabella A).
Per la Sezione servizi fiduciari si richiama la disciplina contenuta nell'art. 27 della relativa sezione del c.c.n.l.
2. Bilateralità
A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV dichiarano che la bilateralità di settore rappresenta e continuerà a rappresentare sempre più una opportunità di cooperazione tra le parti, utile alle imprese e ai lavoratori solo laddove sia espressione unitaria degli attori del settore. In tal senso la disciplina contrattuale in materia non vuole essere innovazione della bilateralità, che viene invece, allo stato, confermata negli enti di appartenenza E.Bi.N.Vi.P., FASIV e Commissione Paritetica Nazionale.
2014.
3. Decorrenza specifica
Le parti stabiliscono che con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 72 del c.c.n.l. per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015, la decorrenza della stessa intervenga dal 1° febbraio
III
Verbale di accordo 15 maggio 2014 in materia di riposo giornaliero
Premesso che:
- le parti hanno sottoscritto il c.c.n.l. per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - con validità dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2015;
- le associazioni datoriali summenzionate hanno evidenziato alcune criticità concernenti in particolar modo il riposo giornaliero, che rendono di difficile gestione l'organizzazione dei servizi all'utenza e rendono non equa la distribuzione dei servizi tra il personale;
- le associazioni datoriali pertanto hanno rappresentato la necessità che, nelle more della contrattazione di secondo livello, venga data una prima attuazione all'art. 72, 5° comma del richiamato c.c.n.l.;
Tanto premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1 (Decorrenza)
Il presente accordo ha natura transitoria e trova applicazione, in via sperimentale, nelle more della contrattazione di secondo livello, con effetto sino alla data del 31 dicembre 2015.
Art. 2 (Riposo giornaliero)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 72 del c.c.n.l., ulteriori riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore potranno essere assegnati al lavoratore, salvo suo rifiuto, secondo lo schema precisato nella Tabella A. Nella seguente tabella viene altresì indicato l'incremento dell'indennità prevista dal 4° comma del citato art. 72 del c.c.n.l., dovuto qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi.
Tabella A
Da 13 a 20 volte | Da 21 a 30 volte |
Indennità 45% | Indennità 48% |
Inoltre, nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a svolgere le specifiche attività di cui:
- all'art. 256-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;
- al decreto del Ministero dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito);
- al decreto del Ministero dell'interno 28 dicembre 2012, n. 266 adottato ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (convertito);
al fine di assicurare il regolare svolgimento di tali attività considerate di sicurezza complementare sussidiaria a quelle svolte dalla forza pubblica, allo stesso potranno essere assegnati un numero di riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore per un numero di volte compreso tra le 31 e le 48 in ragione di anno solare e salva la volontarietà. In tali casi, l'incremento dell'indennità prevista dal 4° comma dell'art. 72 del c.c.n.l., dovuta qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi, sarà pari al 50%.
In ogni caso, il limite mensile "pro-capite" di cui al comma 2 dell'articolo 72 del c.c.n.l. è pari a 5 volte.
La presente intesa supera ogni altra pattuizione precedentemente intercorsa a livello nazionale fra le parti relativamente alla fruizione del riposo giornaliero di cui all'art. 72 del c.c.n.l.
IV
Accordo 16 settembre 2014
in materia di detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2014
Premesso che
- le parti convenute, in data 22 gennaio 2013, hanno inteso dare un'organica e compiuta sistematizzazione al settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari resi a terzi con la sottoscrizione del c.c.n.l. per i Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza privata e dei Servizi Fiduciari 2013/2015, anche per il tramite dell'individuazione di istituti contrattuali volti ad accrescere produttività e redditività delle imprese, nonché qualità, efficienza ed innovatività del lavoro;
- il D.P.C.M. 19 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2014 ha stabilito per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'agevolazione per le retribuzioni di produttività di cui all'art. 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013) confermando le previsioni già in essere nell'anno 2013 ed elevando a 3.000 euro lordi l'importo massimo individualmente assoggettabile a tale beneficio fiscale;
- con riferimento alla normativa introdotta con la citata legge n. 228/2012, come definita con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e confermata anche per il corrente esercizio, le Parti hanno effettuato una approfondita ricognizione degli istituti retributivi costituenti remunerazione della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del lavoro raggiunta nel settore della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari;
- nell'odierno incontro, alla luce della normativa richiamata, le Parti hanno nuovamente approfondito la materia e, quanto al complesso dei trattamenti contrattualmente vigenti, sono giunte alla conclusione che le retribuzioni di produttività assoggettabili all'agevolazione fiscale di cui al D.P.C.M. 19 febbraio 2014 sono rappresentate dagli istituti contrattuali dettagliati nel presente verbale, in quanto conformi alle specifiche normative vigenti;
si conviene quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) sono assoggettati, per il 2014 e comunque per tutto il periodo di vigenza del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (c.d. "detassazione") entro l'importo massimo ivi previsto di euro 3.000, gli istituti e le voci retributive di seguito richiamate:
2.1) per il personale ricompreso nei ruoli tecnico-operativo ed amministrativo del precitato c.c.n.l.:
a) le clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 59 del c.c.n.l.;
b) il lavoro supplementare di cui all'art. 61 del c.c.n.l.;
c) il particolare regime di flessibilità di cui all'art. 78 del c.c.n.l.;
d) lo straordinario, così come regolato dall'art. 79 del c.c.n.l.;
e) la banca delle ore di cui all'art. 81 del c.c.n.l.;
f) la missione e la trasferta di cui all'art. 99 del c.c.n.l.;
g) le indennità relative ai servizi prestati di cui all'art. 108 del c.c.n.l.;
h) le maggiorazioni di cui all'art. 116 del c.c.n.l.;
i) l'indennità di cassa e/o maneggio denaro di cui all'art. 118 del c.c.n.l.;
l) tutte le voci e gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione integrativa applicata purché volti ad accrescere produttività e redditività delle imprese, nonché qualità, efficienza ed innovatività del lavoro; 2.2) per il personale ricompreso nei ruoli tecnico-operativo dei Servizi Fiduciari:
a) lo straordinario e le maggiorazioni di cui all'art. 11 della Parte Speciale dedicata ai Servizi Fiduciari del c.c.n.l.;
b) la banca delle ore di cui all'art. 12 della Parte Speciale dedicata ai Servizi Fiduciari del c.c.n.l.;
c) il lavoro notturno di cui all'art. 15 della Parte Speciale dedicata ai Servizi Fiduciari del c.c.n.l.;
d) le missioni di cui agli artt. 20 e 22 della Parte Speciale dedicata ai Servizi Fiduciari del c.c.n.l.;
e) il lavoro supplementare di cui all'art. 61 del c.c.n.l.;
f) tutte le voci e gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione integrativa applicata purché volti ad accrescere produttività e redditività delle imprese, nonché qualità, efficienza ed innovatività del lavoro;
3) nel caso il delineato quadro normativo dovesse modificarsi, le Parti si riservano di valutarne gli eventuali profili applicativi nel corso di un apposito incontro;
4) il presente accordo è conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, così come confermato per il 2014 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 e che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2014 in applicazione degli istituti ivi elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.