Contratto di Assicurazione per beni strumentali in genere
Contratto di Assicurazione per beni strumentali in genere
esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali
LEASING BENI STRUMENTALI
Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali
GLOSSARIO
Allagamenti
La presenza di acqua accumulatasi all’interno dei Fabbricati in seguito a formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua oppure in seguito a fuoriuscita d’acqua, senza rottura, da macchinari, impianti, fognature, vasche, sili e serbatoi, gronde e pluviali. S’intendono compresi anche i danni di solo bagnamento verificatisi all’interno dei fabbricati dovuti all’improvviso traboccamento di gronde o pluviali.
Alluvioni, inondazioni
Per Alluvione, un’inondazione provocata da piogge eccezionali; per Inondazione, la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini.
Apparecchiature elettroniche
L’insieme delle seguenti apparecchiature:
a) Apparecchi elettronici di ufficio: elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, quadri elettrici di distribuzione comando e controllo, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, impianti d’allarme o antintrusione in genere dischi magnetici, beni ad impiego mobile, modem, scanner, plotter, impianti di prevenzione ed allarme, centralino telefonico compresi gli apparecchi utilizzatori, apparecchi audio ed audiovisivi ed ogni altra apparecchiatura od impianto elettrico od elettronico inerente l’attività assicurata o al servizio del fabbricato.
b) Apparecchi elettronici professionali: strumenti professionali elettrici ed elettronici, impianti per la diagnosi e la terapia, apparecchi elettromedicali, impianti per l’analisi dei materiali, di ricerca scientifica, di misurazione e di controllo, bilance.
Assicurato/locatore
L’Istituto Finanziario di leasing in qualità di proprietario e locatore dei beni strumentali assicurati nel cui interesse è stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.
Attrezzature di cantiere
Macchinari ed attrezzature utilizzate per l’esecuzione di lavori edili, stradali, di movimento terra e simili.
Beni ad impiego mobile
Apparecchiature e strumenti professionali che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all’ubicazione indicata nella Scheda di polizza.
Beni strumentali
I beni (macchinari, impianti ed apparecchiature) di cui si avvale l’azienda nell’esercizio della propria attività economica, nonché utilizzati da coloro che esercitano le arti e professioni.
Contraente/locatario
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Conduttore
Il locatario delle cose assicurate.
Cose
Gli oggetti materiali.
Costo di rimpiazzo
La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per rimpiazzare le cose distrutte e/o danneggiate con altrettante cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.
Danno indennizzabile
Quello determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti d’Indennizzo.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Eventi atmosferici
Per “eventi atmosferici” si intendono i seguenti fenomeni: pioggia; neve; grandine; trombe d'aria; uragani; bufere; tempeste; gelo, vento e quanto da esso trasportato, quando essi si manifestino singolarmente o in combinazione, e quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Fissi ed infissi
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Furto
La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio
La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni, alluvioni
Per Inondazione, la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini; per Alluvione, un’inondazione provocata da piogge eccezionali.
Intermediario
La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Limite di indennizzo o risarcimento
L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Liquidazione del danno
Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto.
Massimale
L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando invece è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.
Parti
Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Polizza
Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Recesso
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scheda di polizza
Il documento che riporta i dati dell’Assicurato, la durata dell’assicurazione, la somma assicurata, la descrizione del rischio, i premi e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza è parte integrante del contratto.
Scoperto
La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono da considerarsi scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
La Compagnia di assicurazione.
Somma assicurata
Valore in base al quale è stipulata l’assicurazione.
Territorio italiano
Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Terremoto
Intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
Terrorismo o sabotaggio
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Valore intero
L’assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 6.5 “Determinazione dell’ammontare del danno” delle Condizioni di Assicurazione, allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.
Vetro antisfondamento
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. È generalmente costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure è costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Vetrocemento armato
Struttura edilizia costituita da lastra di vetro molto resistente inserita in un’armatura di cemento armato.
Vivo di cotto
Xxxxxxx, laterizi, argilla indurita dal fuoco, tufo e similari pietre dure da costruzione.
LEASING BENI STRUMENTALI
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Gennaio 2019
INDICE
PREMESSA pag. 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4
NORME COMUNI pag. 5
SEZIONE I
DANNI ALLE COSE pag. 6
SEZIONE II
RESPONSABlLITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO pag. 11
CONDIZIONI PARTICOLARI pag. 13
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI pag. 14
PREMESSA
La Società assicuratrice si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato a risarcire quest’ultimo dei danni alle cose assicurate ed a tenerlo indenne dalle conseguenze della Responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime.
Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/locatario.
Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/locatario e preventivamente concordate con l'intermediario di riferimento.
Si conviene pertanto quanto segue:
- il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente/locatario riportate nella Scheda di polizza;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l’assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati in polizza;
- le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta l’assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.2 Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 1.3 Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Art. 1.4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 1.8. Cessazione dell’assicurazione
L’assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza.
Art. 1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
NORME COMUNI
Art. 2.1 Titolarità dei diritti nascenti in polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.2 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.3 Inversione dell’onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Contraente o dell’Assicurato, il quale intende far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 2.4 Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.
Art. 2.5 Facoltà di recesso per sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, alluvioni, inondazioni, allagamenti, terremoto
A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente alle garanzie “Sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi”, “Terrorismo e sabotaggio”, “Alluvioni, inondazioni, allagamenti”, “Terremoto” di cui alle Condizioni Speciali CS2 ,CS3, CS6 e CS7, qualora operanti; le Parti possono recedere dall’assicurazione in qualsiasi momento, anche in assenza di sinistri, con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, non goduta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 2.6 Estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata del finanziamento la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Art. 2.7 Buona fede
A parziale deroga dell’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2.8 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, purché l’Assicurato stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Art. 2.9 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel Territorio italiano.
SEZIONE I
DANNI ALLE COSE
Art. 3.1 Rischi assicurati
La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza e nei limiti di cui all’Art. 10.1 “Delimitazioni e Detrazioni” ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario da un qualunque evento non espressamente escluso.
Art. 3.2 Somme assicurate
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua vece I’Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.
ESCLUSIONI
Art. 3.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;
c) indiretti da qualsiasi causa originati;
d) da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
e) causati da guasti meccanici ed elettrici;
f) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
g) causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a conoscenza;
h) causati con dolo dell’Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
j) dovuti a frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
k) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
l) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, maremoto o eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, franamento e/o cedimento del terreno, valanghe e/o slavine, variazione delle falde freatiche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
m) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore;
n) causati da virus informatici;
o) a natanti e cose su di essi installate;
p) ad aeromobili e cose su di essi installate;
q) ad autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzature di varo;
r) a macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria;
s) a cose utilizzate per scopi promozionali;
t) da maggiori costi per trasporti aerei per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità.
u) a radiotelefoni, telefoni cellulari, macchine fotografiche, videocamere;
v) a distributori automatici all’aperto, apparecchiature cambiamonete, macchine per il gioco telematico quali slot machines e simili;
w) ai beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali.
DELIMITAZIONI
Art. 4.1 Delimitazioni
Art. 4.1.1 Relativamente ai danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici, la Società non indennizza i beni strumentali:
a) posti in baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tendo e/o tenso - strutture;
b) posti in fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati;
c) posti all’aperto;
d) riposti in fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
Art. 4.1.2 Relativamente ai danni materiali e diretti causati da furto dei beni assicurati, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e/o “pannelli sandwiches” aventi superfici esterne in lamiera; che le aperture verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Qualora il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto sopra indicato, la garanzia opererà con applicazione per ciascun sinistro, in luogo delle franchigia per ogni danno indicata in allegato DD, dello scoperto indicato nel medesimo allegato DD alla voce “Danni da furto”.
Sono comunque esclusi i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell’apertura attraverso la quale è avvenuta l’introduzione.
La Società non indennizza i danni da furto:
1) resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto;
2) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i fabbricati contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Art. 4.1.3 Relativamente a macchine e impianti elettronici resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato s’impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l’impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, qualora tali sistemi siano previsti dal costruttore o dal fornitore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
Art. 4.1.4 Relativamente a macchinario ed attrezzature di cantiere si conviene quanto segue:
- a parziale deroga dell’Art. 3.3 “Esclusioni” lettera k), la Società risponde dei danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico, trasporto , montaggio e smontaggio, a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d’impiego.
- i punti a) b) c) dell’Art 4.1.1 delle “Delimitazioni” si intendono abrogati e non operanti.
Art. 4.1.5 Relativamente ai macchinari assicurati, indicati in polizza, che per loro destinazione d’uso prevista dal produttore, venditore e/o fornitore, possono essere ubicati all’aperto, si conviene che quanto disposto all’Art. 4.1.2 si intende annullato e così sostituito:
l’assicurazione dei macchinari indicati in polizza è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia furto, che gli stessi siano ubicati esclusivamente in aree private recintate in uso al Contraente e che siano protetti con i propri congegni di chiusura. La Società pertanto indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate a condizione che l’autore del furto abbia violato tali difese mediante:
a) rottura o scasso;
b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene.
Si prende atto inoltre che i punti a) b) c) dell’Art 4.1.1 delle “Delimitazioni” si intendono abrogati e non operanti
CONDIZIONI SPECIALI
(sempre operanti, salva espressa esclusione tramite richiamo delle Condizioni Limitative)
Art. 5.1 Condizioni Speciali
CS1 Maggiori costi per trasporti aerei
La Società a parziale deroga dell’Art. 3.3 “Esclusioni” lettera t), risponde dei maggiori costi per:
- trasporti con linee aeree regolari
- lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei),
purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I di polizza.
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all’importo di cui all’Art. 3.2 “Somme assicurate”, anche l’importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
CS2 Scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
A parziale deroga dell’Art. 3.3 “Esclusioni” lettera a), la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.
CS3 Terrorismo o sabotaggio
A parziale deroga dell’Art. 3.3 “Esclusioni” lettera a), la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni: da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
CS4 Guasti meccanici ed elettrici
A parziale deroga dell’Art. 3.3 “Esclusioni” lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da o dovuti a guasti meccanici ed elettrici.
La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
CS5 Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile
Qualora sia esplicitamente indicato nella scheda di polizza ed a condizione che l’apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente condizione speciale:
ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse
a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.
CS6 Alluvione, Inondazione, Allagamento
A parziale deroga dell’Art. 3.3 “Esclusioni” lettera l), la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da alluvione, inondazione, allagamento.
CS7 Terremoto
A parziale deroga dell’Art. 3.3 “Esclusioni” lettera l), la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto.
CONDIZIONI LIMITATIVE
(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Xxxxxxx)
Art. 5.2 Condizioni Limitative
CL 1 Garanzia limitata - A -
A deroga dell’Art. 3.1 “Rischi assicurati” e dell’Art. 5.1. “Condizioni Speciali”, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, furto e rapina.
CL 2 Garanzia limitata - B -
A deroga dell’Art. 3.1 “Rischi assicurati” e dell’Art. 5.1. “Condizioni Speciali”, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta.
CL 3 Garanzia limitata - C -
A deroga dell’Art. 3.1 “Rischi assicurati” e dell’Art. 5.1. “Condizioni Speciali”, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili.
SINISTRI RELATIVI ALLA SEZIONE I “DANNI ALLE COSE”
Art. 6.1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 codice civile);
b) darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 codice civile);
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 codice civile).
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo I’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), il Contraente e l’Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa – relativamente ai guasti meccanici ed elettrici – per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 6.2 Esagerazione dolosa del danno
Se il Contraente o I’Assicurato esagerano dolosamente l’ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo.
Art. 6.3 Procedure per la valutazione del danno
L‘ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l’altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 6.4 Mandato dei Periti
l Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente e l’Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all’Art. 6.1 “Obblighi in caso di sinistro”;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3.2 “Somme assicurate”;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 6.5 Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
a) Nel caso di danno riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3.2 “Somme assicurate”;
2) stimando l’importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).
b) Nel caso di danno non riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3.2 “Somme assicurate”;
2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).
Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l’Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l’eccedenza del predetto 20%.
Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.
Art. 6.6 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del codice civile per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 6.7 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso I’anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.3 “Esclusioni” lett. h) e 6.1 “Obblighi in caso di sinistro” delle “Norme che regolano i sinistri relativi alla Sezione I - Danni alle cose”.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
SEZIONE II
RESPONSABlLITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO
Art. 7.1 Rischi assicurati
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato sino a concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti di cui all’Art. 10.1 “Delimitazioni e Detrazioni”, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà dalle cose assicurate date in locazione al Contraente.
ESCLUSIONI
Art. 7.2 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
Art. 7.3 Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
a) i danni di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o dal Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) I danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) I danni di cui debba rispondere il produttore delle cose assicurate;
i) I danni derivanti da detenzione e impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j) I danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
k) I danni derivanti da campi elettromagnetici e muffe tossiche;
l) I danni indiretti da qualsiasi causa originati;
m) I danni derivanti da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
n) I danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
o) I danni verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
SINISTRI RELATIVI ALLA SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO
Art 8.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma o fax per i sinistri mortali o di notevole gravità, all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
Art 8.2 Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.
CONDIZIONE PARTICOLARE SEMPRE OPERANTE
(salvo diversa indicazione contenuta nell’allegato VN di polizza)
Art. 9.1 Vincolo (CP1)
La presente polizza e vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, e pertanto la Società si obbliga a:
a) riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell’Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
d) pagare esclusivamente all’Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
e) comunicare tempestivamente all’Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e\o posta elettronica certificata, l’eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della comunicazione predetta;
f) accettare l’eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell’Assicurato o del Vincolatario;
g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell’Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell’assicurazione.
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI
Art. 10.1 Delimitazioni e Detrazioni
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, salvo diverse delimitazioni e detrazioni espressamente indicate in polizza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione con le seguenti modalità:
Tutte le Sezioni | Limite di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
Per ogni danno ove non specificatamente disciplinato | Franchigia € 250,00 | |
Sezione I - Danni alle cose | Limite di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
Spese di demolizione e sgombero | Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 25.000,00 | |
Sovraccarico neve | Limite del 50% somma assicurata | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
Attrezzature di cantiere Macchinari all’aperto | Limite del 30% somma assicurata per le estensioni di cui agli artt. 4.1.4. e 4.1.5 | Scoperto 25% con il minimo di € 1.500,00 |
Danni da furto | Scoperto 25% per caratteristiche difformi da prescrizioni art. 4.1.2 | |
Sezione II - Responsabilità Civile Terzi | Limite di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
Danni da incendio | Limite € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi | Limite € 250.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
Condizioni Speciali | Limite di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
Maggiori costi per trasporti aerei | 1% somma assicurata per ciascuna partita | |
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi | 50% somma assicurata per ciascuna partita | Scoperto 25% con il minimo di € 5.000,00 |
Terrorismo o sabotaggio | 30% somma assicurata per ciascuna partita | Scoperto 25% con il minimo di € 5.000,00 |
Eventi atmosferici | 70% somma assicurata per ciascuna partita | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
Guasti meccanici ed elettrici | 70% somma assicurata per ciascuna partita | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 |
Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile | Scoperto 25% per danni da furto, atti vandalici e dolosi | |
Alluvione, inondazione, allagamento | 40% somma assicurata per ciascuna partita | Scoperto 20% con il minimo di € 5.000,00 |
Terremoto | 50% somma assicurata per ciascuna partita | Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 |