BANCA D'ITALIA
BANCA D'ITALIA
Regolamento per il Trattamento di Quiescenza del Personale
APPROVATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA BANCA D'ITALIA NELLA RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 1992 IN CONFORMITÀ DELL'ACCORDO NEGOZIALE STIPULATO IL 25 GIUGNO 1992 CON: SINDACATO NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA BANCA D'ITALIA - CIDA, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UIB-UIL, SIBC-CISAL
INDICE
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Trattamento di quiescenza
Art. 2 Componenti il trattamento di quiescenza
Art. 3 Attività vincolate a garanzia del trattamento di quiescenza Art. 4 Denominazioni convenzionali
TITOLO II - PENSIONI
Capo I - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 5 Assicurazione obbligatoria
Art. 6 Misura della pensione nell'assicurazione obbligatoria Art. 7 Pensioni integrative
Art. 8 Servizio utile
Art. 9 Anzianità utile
Art. 10 Anzianità convenzionali Art. 10 bis Anzianità professionali
Art. 11 Emolumenti utili ai fini della determinazione del trattamento integrativo di pensione Art. 12 Indennità di contingenza o di scala mobile
Art. 13 Trattamento di famiglia
Art. 14 Determinazione delle pensioni
Art. 15 Adeguamento delle pensioni
Capo II - PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E DI RIVERSIBILITÀ
Art. 16 Beneficiari della pensione diretta
Art. 17 Beneficiari delle pensioni indiretta e di reversibilità Art. 18 Misura delle pensioni
Art. 19 Liquidazione in linea capitale della pensione integrativa diretta Art. 20 Esodo volontario del personale
TITOLO III - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
Art. 21 Indennità di liquidazione "una tantum" Art 22 Indennità di anzianità
Art 22 bis Anticipi sull'indennità di fine rapporto
TITOLO IV - FONDO PER SUSSIDI AI PENSIONATI E SUPERSTITI DI PENSIONATI
Art. 23 Finalità del Fondo Art 24 Entrate del Fondo
TITOLO V - NORME TRANSITORIE
Art. 25 Beneficiari della pensione diretta
Art 26 Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e successiva riassunzione Art 27 Cessazione per leva e successiva riassunzione
Art 28 Anzianità convenzionali
Art 29 Anzianità convenzionale di laurea di cui all'art. 10 Art 30 Indennità di fine rapporto
Art 31 Indennità di anzianità Art 32 Personale avventizio
Art. 32 bis Anticipi sull'indennità di fine rapporto TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALE
Art. 33 Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Trattamento di quiescenza
Il trattamento di quiescenza previsto dal Regolamento del Personale della Banca d'Italia è disciplinato dalle norme del presente Regolamento.
A tale trattamento di Regolamento si perviene con erogazioni a carico della Banca in aggiunta - se necessario - a quanto spetti ai dipendenti in forza di legge nel sistema di assicurazioni sociali previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Hanno titolo al detto trattamento, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle presenti norme, il personale ordinario anche durante il periodo per il quale lo stesso presta servizio in esperimento nonché i superstiti di detto personale.
Art. 2
Componenti il trattamento di quiescenza
Il trattamento di quiescenza di cui al precedente articolo comprende:
a) una pensione diretta integrativa di quella spettante al dipendente nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella Legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni;
b) una pensione indiretta o di reversibilità integrativa di quella spettante ai superstiti dei dipendente o del pensionato nell'assicurazione obbligatoria di cui al precedente punto a);
c) un'indennità di anzianità in aggiunta alla pensione integrativa di cui ai precedenti punti a) o b);
d) un'indennità "una tantum" ove la cessazione dal servizio avvenga senza diritto alla pensione di cui ai precedenti punti a) o b) ed alla indennità di anzianità di cui al punto c).
Art. 3
Attività vincolate a garanzia del trattamento di quiescenza
In relazione agli oneri connessi all'applicazione delle norme del presente Regolamento, la Banca d'Italia iscrive nel proprio bilancio appositi accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di pensione [art. 2 lettere a) e b)] e del trattamento di indennità di fine rapporto [art. 2 lettere c) e d)).
La valutazione del fabbisogno di assegnazione a tali accantonamenti - che al massimo potranno ragguagliarsi alle riserve matematiche corrispondenti alla situazione del personale in servizio ed in pensione - nonché la scelta degli investimenti (immobiliari e mobiliari: titoli di Stato, obbligazioni ed azioni) sono effettuate udito il parere di una apposita Commissione presieduta dal Direttore Generale e composta da 4 membri, due nominati dal Governatore con grado non inferiore a Condirettore centrale e due dipendenti eletti dal personale in servizio. Un Vice Direttore Generale assume la presidenza della Commissione in caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale; gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti;- i membri xxxxxx xxxxxx in carica tre anni.
Le attività inerenti agli accantonamenti sono contabilizzate distintamente dalle altre attività della Banca e sono vincolate alla speciale destinazione risultante dal presente Regolamento. Annualmente il Consiglio Superiore
approva la contabilità dei Fondi stessi, accompagnata da una relazione della Commissione di cui al comma precedente.
Art. 4
Denominazioni convenzionali
Nel presente Regolamento l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia, superstiti di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella Legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è richiamata con la denominazione di "assicurazione obbligatoria"; il personale ordinario cui si applicano le norme del presente Regolamento è richiamato con la denominazione di "dipendenti" se in attività di servizio o di "pensionati" se già cessato dal servizio ed in godimento del trattamento di pensione.
TITOLO II PENSIONI
Capo I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 5
Assicurazione obbligatoria
I trattamenti di pensione previsti dal presente Regolamento sono integrativi di quelli spettanti ai dipendenti e pensionati nonché ai loro superstiti in base all'assicurazione obbligatoria e vengono pertanto corrisposti per la parte eccedente l'ammontare di quelli spettanti nell'assicurazione predetta.
La Banca d'Italia ed i dipendenti sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria nella misura e sugli emolumenti previsti dalle disposizioni disciplinanti la materia concernente la Banca d'Italia ed i suoi dipendenti.
Art. 6
Misura della pensione nell'assicurazione obbligatoria
Per pensione spettante nell'assicurazione obbligatoria si intende quella che, dal momento della cessazione dal servizio, spetti al dipendente o ai suoi aventi causa e ciò anche se la liquidazione non venga effettuata per omessa presentazione della relativa domanda da parte del dipendente o dei suoi aventi causa.
Nell'ammontare della pensione nell'assicurazione obbligatoria si considera compresa ogni maggiorazione ed ogni altra corresponsione avente carattere ricorrente o meno determinata sulla base della detta pensione.
Nel caso in cui il dipendente venga a cessare dal servizio con diritto a pensione a norma del presente Regolamento senza aver maturato analogo diritto nell'assicurazione obbligatoria, la pensione viene corrisposta nella misura integrale a carico della Banca, salvo a diminuirla della pensione nell'assicurazione obbligatoria quando il pensionato maturi tale diritto.
Qualora al pensionato avente diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria non venga liquidato contestualmente alla maturazione del diritto, per fatto indipendente dalla sua volontà, quanto a lui spettante in detta assicurazione, la Banca sopperisce in via autonoma alle necessità economiche del pensionato attraverso sovvenzioni di importo commisurato al presumibile ammontare netto della pensione spettantegli nell'assicurazione obbligatoria. Intervenuta la liquidazione della pensione spettante nell'assicurazione obbligatoria la Banca recupera l'ammontare delle suddette sovvenzioni.
Qualora il pensionato o i suoi aventi causa possano far valere nell'assicurazione obbligatoria periodi di contribuzione non compresi nei periodi di servizio utile ai sensi dell'art. 8 l'ammontare della pensione nell'assicurazione obbligatoria è calcolato tenuto conto di tali ultimi periodi.
Art. 7
Pensioni integrative
L'onere per le pensioni integrative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente Regolamento fa carico alla Banca d'Italia.
Nel caso di dipendenti distaccati presso altri Enti o che comunque non percepiscano la retribuzione dalla Banca per periodi considerati quali servizio utile a norma del presente Regolamento e relativamente ai quali non sia previsto il riconoscimento di contribuzioni figurative nell'assicurazione obbligatoria, dovrà essere versata alla Banca, a titolo di premio medio di equilibrio, una quota pari a122% delle componenti del trattamento economico indicate all'art. 11, 1° comma, attribuibili ai dipendenti predetti in relazione alla posizione rivestita nell'Istituto.
Art. 8
Servizio utile
II servizio utile è costituito dalla durata del rapporto di lavoro con la Banca che si risolve all'atto dell'attribuzione del trattamento di quiescenza. Sono esclusi dal computo i periodi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; le assenze dichiarate non giustificate con provvedimento motivato dell'Amministrazione e i periodi di aspettativa per motivi particolari e per l'assunzione di impieghi all'estero, salvo quanto stabilito nei successivi commi 3° e 4°.
Ai fini del computo del servizio utile la frazione di anno, se inferiore a 6 mesi non si calcola, se uguale o maggiore vale per anno intero.
Ai dipendenti autorizzati ad assumere un impiego all'estero presso enti od organismi internazionali è consentito di ottenere, a domanda, il ricongiungimento dei periodi di servizio trascorsi all'estero con quelli prestati in Banca.
Il ricongiungimento può essere conseguito esclusivamente per i periodi per i quali il dipendente non abbia maturato all'estero titolo a percepire un trattamento di pensione comunque liquidabile ed è subordinato:
a) al versamento, a decorrere dalla data della relativa domanda, di una quota pari al 5,50% delle componenti il trattamento economico indicate al 1° comma del successivo art. 11 per una durata corrispondente al periodo di ricongiungimento richiesto ovvero, in unica soluzione, di una quota pari al 5,50%, in ragione di anno, delle predette componenti attribuibili all'atto della domanda stessa:
b) alla copertura assicurativa presso l'INPS del corrispondente periodo a cura dell'interessato.
I periodi di servizio prestati alla Banca in costanza di precedenti rapporti di lavoro sono computati nel servizio utile ai fini della pensione qualora siano stati riscattati ovvero resi utili in base a particolari disposizioni.
Nel caso di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie prima che il dipendente abbia acquisito titolo alla pensione e successiva riassunzione, il dipendente medesimo ha titolo al computo nel servizio utile ai fini della pensione del periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro cessato per dimissioni.
Art. 9
Anzianità utile
Il servizio utile più le eventuali anzianità convenzionali riconosciute costituiscono l'anzianità utile ai fini della pensione.
Nel computo dell'anzianità utile la frazione di anno se inferiore a sei mesi non si calcola, se uguale o maggiore vale per anno intero, ma in tal caso non si procede all'arrotondamento di cui all'art. 8, 2° comma, per la parte riguardante il servizio utile.
Per uno stesso periodo di tempo non può in ogni caso valere che una sola anzianità convenzionale.
Le anzianità convenzionali previste dal presente Regolamento nonché quelle altre che dovessero eventualmente essere riconosciute in seguito, a qualsiasi nuovo titolo, non possono, nel complesso, essere computate per un periodo superiore a 1/5 del servizio utile prestato dal dipendente all'atto della cessazione, fatti comunque salvi i periodi di anzianità convenzionale di laurea e di anzianità professionale per gli appartenenti ai ruoli legale e tecnico. Ai fini del suddetto limite massimo non si tiene conto delle anzianità convenzionali riconosciute a norma dell'art. 10, ultimo comma.
L'anzianità convenzionale di laurea riconosciuta ai sensi degli artt. 10 e 29 è utile, nella misura massima di due anni, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di cui ai punti 2 e 3 del 14 comma del successivo art. 16.
Nell'ipotesi di riconoscimenti di anzianità convenzionali concernenti periodi di attività lavorativa non compresi nei periodi di servizio utile ai sensi dell'art. 8 e riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria, le relative prestazioni nella detta assicurazione verranno computate, per la determinazione del trattamento integrativo previsto dal presente Regolamento, nei limiti di valutazione dei periodi stessi da parte della Banca ai sensi del precedente 4° comma.
Art. 10 (1)
Anzianità convenzionali
I dipendenti assunti o nominati nei ruoli tecnico, legale e amministrativo della carriera direttiva ovvero assunti o nominati nel grado di Coadiutore e gradi corrispondenti, in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti per l'assunzione nei rispettivi ruoli e gradi hanno diritto al riconoscimento fino a cinque anni di anzianità convenzionale se muniti di diploma di laurea in ingegneria, architettura o chimica e fino a quattro anni se muniti di altro diploma di laurea.
Tale riconoscimento può aver luogo solo qualora i dipendenti di cui al precedente comma:
− facciano domanda entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di conferma della nomina nel grado se trattasi di personale di nuova assunzione ovvero entro cinque anni dalla data di nomina nel grado se trattasi di personale che abbia conseguito tale nomina per promozione o concorso interno;
− versino alla Banca, per un periodo pari all'anzianità convenzionale richiesta, una quota pari a15,50% (un quarto del premio medio di equilibrio di cui al precedente art. 7) delle componenti il trattamento economico indicate al 1° comma del successivo art. 11 loro attribuibili nel periodo stesso, ovvero in unica soluzione - entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento dell'anzianità convenzionale - un importo calcolato in ragione del 5,50% di dette componenti attribuibili all'atto del riscatto per ogni anno di anzianità convenzionale di cui si chiede il riconoscimento. La data di riferimento per il calcolo della contribuzione è quella della presentazione della domanda completa della documentazione necessaria.
Ai fini del riconoscimento i periodi di anzianità convenzionale di cui al 1° comma possono essere frazionati per anni e mesi interi.
Qualora durante il periodo di versamento delle contribuzioni intervenga la cessazione dal servizio dell'interessato, il riconoscimento è limitato al periodo per il quale sono stati effettuati i versamenti richiesti, salvo che l'interessato o i suoi aventi causa provvedano a versare la parte residua della contribuzione dovuta.
Non può essere consentito il riconoscimento o il relativo computo, nella determinazione dell'anzianità utile, dell'anzianità convenzionale di cui al 1° comma per i periodi durante i quali siano state versate contribuzioni assicurative obbligatorie, figurative e volontarie nonché per i periodi già riconosciuti o valutati nel regime dell'assicurazione obbligatoria o di forme di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione obbligatoria.
I1 riconoscimento dell'anzianità convenzionale di laurea può aver luogo altresì qualora i dipendenti di cui al 1° comma ne facciano domanda in epoca successiva al termine di cui a12° comma. In tal caso la percentuale per la determinazione dell'importo da versare alla Banca, secondo i criteri e le modalità stabiliti a124 comma, è pari al 10%, se il dipendente ha maturato un servizio utile - come valutato dal precedente art. 8 - fino a 10 anni, e viene aumentata dello 0,50% per ogni anno di servizio in più, fino ad un massimo del 2'_%. La stessa percentuale si applica nei confronti dei dipendenti che, provenienti dal grado di Coadiutore e gradi corrispondenti, nominati nel grado iniziale della carriera direttiva nei ruoli tecnico, legale e amministrativo hanno lasciato decorrere inutilmente nel precedente grado il termine di cui al 2° comma del presente articolo.
Ai dipendenti che abbiano acquisito la qualifica di ex combattente è riconosciuta un'anzianità convenzionale pari agli anni di campagna di guerra attribuiti dalle competenti autorità militari.
(1) Per quanto concerne l'anzianità convenzionale relativa al servizio prestato presso aziende di credito ordinario vedasi anche - per le condizioni e i limiti di riconoscimento - la Circolare n. 120 dell' 11 ottobre 1990
Art. 10 bis
Anzianità professionali
Ai dipendenti assunti nei ruoti legale e tecnico della carriera direttiva è riconosciuta la facoltà di riscattare una anzianità convenzionale pari al periodo minimo di pratica necessario per il conseguimento dell'abilitazione professionale, nonché al periodo di iscrizione ad albi professionali richiesti per l'assunzione, purché i medesimi periodi non costituiscano già servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Tale riconoscimento può aver luogo solo qualora i dipendenti di cui al precedente comma:
− facciano domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla conferma della nomina nel grado;
− versino alla Banca, per un periodo pari all'anzianità convenzionale richiesta, una quota pari al 18% delle componenti del trattamento economico di cui al 1° comma del successivo art. 11 attribuibili in detto periodo, ovvero, in unica soluzione - entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento dell'anzianità convenzionale - un importo pari al 18% di dette componenti attribuibili all'atto del riscatto per ogni anno di anzianità di cui si chiede il riconoscimento. La data di riferimento per il calcolo della contribuzione è quella della presentazione della domanda completa della documentazione necessaria.
Qualora durante il periodo di versamento delle contribuzioni intervenga la cessazione dal servizio dell'interessato, il riconoscimento è limitato al periodo per il quale sono stati effettuati i versamenti richiesti, salvo che l'interessato o i suoi aventi causa provvedano a versare la parte residua della contribuzione dovuta.
I1 riconoscimento dell'anzianità professionale può aver luogo altresì qualora i dipendenti di cui al 14 comma ne facciano domanda in epoca successiva al termine di cui a124 comma. In tal caso la percentuale per la determinazione dell'importo da versare alla Banca, secondo i criteri e le modalità stabiliti a124 comma, è pari al 19% se il dipendente ha maturato un servizio utile - come valutato dal precedente art. 8 - fino a 10 anni, e viene aumentata dello 0,50% per ogni anno di servizio in più fino ad un massimo del 22%.
Nella determinazione del trattamento integrativo di pensione si tiene conto dell'eventuale quota di pensione cui il dipendente ha titolo, per il periodo oggetto di riscatto ai sensi del presente articolo, nel regime dell'assicurazione obbligatoria o di forme di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione obbligatoria medesima.
Art. 11
Emolumenti utili ai fini della determinazione del trattamento integrativo di pensione
Ai fini della determinazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dall'art. 2, lettere a) e b), sono computate le seguenti componenti del trattamento economico di attività di servizio:
a) stipendio;
b) premio di presenza nella misura prevista dal Regolamento del Personale per una presenza in servizio paria a 241 giorni lavorativi(1);
c) indennità di residenza (nelle misure previste per le residenze di lavoro in Comuni con oltre 300.000 abitanti tenuto conto della composizione del nucleo familiare);
d) assegno corrisposto ai dipendenti incaricati dell'esercizio delle mansioni di grado superiore;
e) Abrogato
f) premio individuale di produttività (personale delle carriere operative, xx.xx.xx., ed operaia);
g) rimborso spese di rappresentanza (personale direttivo).
Agli stessi fini si tiene altresì conto di una maggiorazione percentuale sulle componenti del trattamento economico sopra indicate, a titolo di "indennità convenzionale", rappresentativa delle altre percezioni (compenso per lavoro straordinario, rimborso spese di rappresentanza, gratifica, indennità varie, speciali compensi, etc.). Detta maggiorazione, con effetto dal 14 gennaio 1991, si ragguaglia alle seguenti misure:
26,75% per il personale di grado superiore;
24,75% per il personale dei funzionari e gradi corrispondenti;
19,25% per il personale dei Segretari G.T. e gradi corrispondenti e per il personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza ed operaia.
Con effetto dal 1° gennaio 1992 le maggiorazioni di cui al precedente comma si ragguagliano rispettivamente al 28,75%, al 25,75% ed al 19,75%.
(1) Nei confronti del personale direttivo in servizio alla data del 31 ottobre 2004, il premio di presenza viene calcolato nella misura prevista dal Regolamento del Personale per una presenza in servizio pari a 256 giorni lavorativi. Nei confronti di coloro che sono stati collocati a riposo fino alla data del 31 ottobre 2004 restano confermate le previgenti disposizioni.
Art. 12
Indennità di contingenza o di scala mobile
Abrogato
Art. 13
Trattamento di famiglia
A far tempo dal 14.1.1988 ai pensionati viene corrisposto l'assegno per il nucleo familiare alle condizioni e nelle misure mensili previste dalle norme di legge e dalle disposizioni applicative in materia. A tutti i fini diversi da quelli relativi alla determinazione della titolarità e delle misure dell'assegno per il nucleo familiare i congiunti appresso indicati sono riconosciuti a carico alle condizioni previste per il personale in attività di servizio:
a) coniuge;
b) figli.
Art. 14
Determinazione delle pensioni
La determinazione delle pensioni è effettuata sulla base degli emolumenti di cui al precedente art. 11 attribuibili all'atto della cessazione dal servizio.
La corresponsione delle pensioni ha luogo al netto di quanto spettante nell'assicurazione obbligatoria a norma del precedente art. 6.
Le pensioni dirette ed indirette decorrono dal giorno successivo a quello terminale del rapporto di lavoro del dipendente; quelle di reversibilità dal giorno successivo alla morte del pensionato.
Art. 15
Adeguamento delle pensioni
Abrogato
CAPO II
PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E DI RIVERSIBILITÀ
Art. 16
Beneficiari della pensione diretta
Ha diritto alla pensione diretta di cui alla lett. a) dell'art. 2 il dipendente che cessi dal servizio e:
1) sia riconosciuto inabile a prestare ulteriore servizio in seguito a ferite riportate o ad infermità contratte a causa di servizio, quando però il servizio stesso abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata delle ferite e delle infermità;
2) ovvero abbia un periodo di servizio utile non inferiore a S anni, salvo quanto previsto dall'art. 9, 5° comma, e sia riconosciuto inabile a prestare ulteriore servizio per infermità, difetti fisici o altri motivi di salute non accertati all'atto dell'assunzione e non derivanti da causa di servizio, ovvero sia dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 82, lett. a), Parte I, e dell'art. 103, lett. a), Parte II, del Regolamento del Personale;
3) ovvero abbia un periodo di servizio utile non inferiore a:
− 20 anni, per il personale assunto con decorrenza giuridica anteriore al 1° luglio 1989;
− 21 anni interi senza l'arrotondamento di cui all'art. 8, 2° comma, per il personale assunto con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1989;
salvo quanto previsto dall'art. 9, 5° comma.
Il riconoscimento dell'inabilità nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del presente articolo avviene con le modalità indicate dagli artt. 34, Parte I e 38, Parte II, del Regolamento del Personale.
Art. 17
Beneficiari delle pensioni indiretta e di reversibilità
Alla morte del dipendente o del pensionato il coniuge e gli orfani hanno diritto ad una parte della pensione di cui egli godeva o di quella che gli sarebbe spettata a norma del presente Regolamento in base all'anzianità utile da lui maturata all'atto della cessazione.
La pensione di reversibilità è attribuita al coniuge superstite anche se esista sentenza passata in giudicato di separazione per sua colpa o allo stesso addebitabile, ove sussista lo stato di bisogno rilevabile sulla base di provvedimento giudiziale.
Il diritto a pensione per la prole orfana è subordinato alla condizione che i figli siano minorenni. La limitazione di età non è applicabile nel caso di figli inabili a qualsiasi lavoro, sempreché l'inabilità sussista alla data di decesso del dipendente o del pensionato diretto. II minorenne pensionato che al raggiungimento della maggiore età venga riconosciuto inabile mantiene il diritto a pensione.
Si intendono per figli tanto quelli legittimi quanto i legittimati ed i naturali. Sono equiparati ai figli gli adottati, gli affiliati, i minori affidati ai sensi di legge nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del dipendente.
Quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano o perdano il diritto alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e che alla data di morte del dipendente o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli xxxxxx ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del xxxxx causa risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro e a suo carico.
L'accertamento dell'inabilità dei figli, dei fratelli e delle sorelle avviene secondo le modalità di cui agli artt. 34, Parte I e 38, Parte II, del Regolamento del Personale.
Perdono il diritto alla pensione:
1) il coniuge superstite quando passi a nuove nozze; in tal caso è allo stesso liquidata, una volta tanto, una somma pari a due annualità della pensione in godimento;
2) i figli: al raggiungimento della maggiore età; quando sia venuto meno lo stato di inabilità al lavoro.
Non conseguono o perdono il diritto a pensione:
1) i figli naturali ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del dipendente, ove detto coniuge non abbia mai avuto o abbia perduto il diritto a pensione di reversibilità;
2) i fratelli xxxxxx o le sorelle nubili quando contraggano matrimonio o venga meno lo stato di inabilità al lavoro.
Art. 18
Misura delle pensioni
Nei casi previsti dai precedenti artt. 16 e 17 le pensioni dirette, indirette e di reversibilità -comprensive di quanto spettante nell'assicurazione obbligatoria - sono determinate con riguardo all'anzianità utile maturata dal dipendente all'atto della cessazione e nelle misure percentuali risultanti dalla Tabella che segue, misure riferite alle componenti del trattamento economico di cui al precedente art. 11 attribuibili al dipendente stesso all'atto della predetta cessazione, ad eccezione dell' indennità di contingenza o di scala mobile che viene comunque erogata nella misura dell'81 %.
Nell'ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 16 la pensione viene determinata, quale che sia l'anzianità utile maturata dal dipendente all'atto della cessazione, nella misura percentuale prevista per 40 anni di detta anzianità.
Le pensioni indirette e di reversibilità sono determinate in favore dei superstiti che ne hanno titolo a norma del precedente art. 17 nella misura prevista dalla Tabella per il loro numero complessivo.
Le pensioni indirette e di reversibilità sono attribuite al coniuge superstite per sé e gli eventuali orfani. Ove il coniuge superstite non vi sia ovvero non abbia o perda il diritto alla pensione, questa è attribuita agli orfani per capi.
Quando il coniuge superstite concorra con i figli che non siano con lui conviventi e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del dipendente o pensionato, la pensione indiretta o di reversibilità viene così ripartita:
− al coniuge 40% della pensione liquidata o che sarebbe spettata al dipendente;
− agli orfani il residuo ammontare ripartito per capi.
Nell'ipotesi di cui al 5° comma del precedente art. 17 la pensione indiretta o di reversibilità viene attribuita ai superstiti per capi.
Tabella delle misure percentuali delle pensioni
Pensione indiretta o di reversibilità
Anni di anzianità | Pensione diretta | 1 superstite | 2 superstiti | 3 o più superstiti |
5-19 | 40 | 33,7 | 37,7 | 40 |
20 | 42 | 35,4 | 39,6 | 42 |
21 | 44 | 37,1 | 41,5 | 44 |
22 | 46 | 38,9 | 43,4 | 46 |
23 | 48 | 40 | 44,8 | 48 |
24 | 50 | 41,2 | 46,2 | 50 |
25 | 52 | 42,4 | 47,6 | 52 |
26 | 54,5 | 44 | 49,5 | 54,5 |
27 | 56,5 | 44,7 | 50,3 | 56,5 |
28 | 58,5 | 45,4 | 51,2 | 58,5 |
29 | 61 | 46,4 | 52,5 | 61 |
30 | 63,5 | 46,8 | 53,2 | 63,5 |
31 | 66 | 47,2 | 53,8 | 66 |
32 | 68,5 | 47,6 | 54,5 | 68,5 |
33 | 71 | 48,1 | 55,2 | 71 | |
34 | 74 | 48,9 | 56,3 | 74 | |
35 | 78 | 49,8 | 57,6 | 78 | |
36 | 81 | 52,3 | 60,4 | 81 | |
37 | 81 | 52,3 | 60,4 | 81 | |
38 | 81 | 52,3 | 60,4 | 81 | |
39 | 81 | 52,3 | 60,4 | 81 | |
40 | 81 | 52,3 | Art. 19 | 60,4 | 81 |
Liquidazione in linea capitale della pensione integrativa diretta
II dipendente che ha maturato il diritto alla pensione prevista al punto a) del precedente art. 2, può ottenere, dietro domanda, da avanzare nei termini previsti dai successivi 2° e 3° comma, la liquidazione in linea capitale di una quota pari al 100% ovvero al 50% della pensione integrativa diretta secondo i coefficienti riportati nelle seguenti Tabelle.
A tale fine l'indennità di residenza di cui al punto c) dell'art. 11 viene computata per la sola parte percentuale.
La richiesta di liquidazione in linea capitale della pensione integrativa diretta deve essere presentata al protocollo dal dipendente interessato non prima del decimo giorno e non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione ovvero dalla data di notifica del provvedimento avente efficacia retroattiva.
Nel caso di cessazione a domanda per inabilità,' l'istanza di capitalizzazione deve essere presentata al protocollo non prima del decimo giorno dalla data di presentazione della domanda di cessazione e non oltre il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda con effetto retroattivo.
Tabella dei coefficienti per la liquidazione in linea capitale dell'intera pensione integrativa diretta, ovvero del 50% della stessa, per il personale che, all'atto del collocamento a riposo, non abbia comunque diritto a pensione nell'A.G.O.
Età
Maschi Femmine
Coefficienti relativi al periodo nel quale Coefficienti relativi al periodo nel quale Non è è Non è è
raggiunta l'età pensionabile nell'A.G.O. raggiunta l'età pensionabile nell'A.G.O.
l | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 12,699 | 2,554 | 11,267 | 3,986 |
38 | 12,420 | 2,712 | 10,900 | 4,232 |
39 | 13,126 | 2,880 | 10,512 | 4,494 |
40 | 11,816 | 3,058 | 10,102 | 4,772 |
41 | 11,489 | 3,249 | 9,669 | 5,069 |
42 | 11,144 | 3,451 | 9,209 | 5,386 |
43 | 10,779 | 3,668 | 8,724 | 5,723 |
44 | 10,395 | 3,899 | 8,310 | 6,084 |
45 | 9,990 | 4,145 | 7,666 | 6,469 |
46 | 9,561 | 4,409 | 7,090 | 6,880 |
47 | 9,109 | 4,691 | 6,480 | 7,320 |
48 | 8,630 | 4,993 | 5,832 | 7,791 |
49 | 8,125 | 5,316 | 5,145 | 8,296 |
50 | 7,590 | 5,663 | 4,416 | 8,837 |
51 | 7,023 | 6,035 | 3,640 | 9,418 |
52 | 6,422 | 6,43 5 | 2,815 | 10,042 |
53 | 5,785 | 6,866 | 1,937 | 10,714 |
54 | 5,108 | 7,330 | 1,= | 11,433 |
55 4,389 7,830
56 3.623 8,370
57 2,805 8,955
58 1,933 9,588
59 l.= 10.276
Il capitale del riscatto è dato dall'annualità di pensione di Regolamento diretta (intera o al 50%) moltiplicata per il coefficiente di cui alle colonne 2 o 4 (personale maschile o femminile) alla quale viene sommata l'annualità di pensione integrativa (intera o al 50% ) moltiplicata per il coefficiente di che alle colonne 3 0 5 (personale maschile o femminile).
Per coloro che cessino prima del 60° anno di età (se uomini) o del 55° anno (se donne), la misura della pensione I.N.P.S. è quella che sarebbe liquidata al raggiungimento di tale età in base alle norme di legge vigenti all'atto della cessazione.
Per età si intendono gli anni interi compiuti l'ultimo giorno di attività di servizio.
Tabella dei coefficienti per la liquidazione in linea capitale dell'intera pensione integrativa diretta, ovvero dei 50% della stessa, per il personale che, all'atto del collocamento a riposo, sia titolare di pensione I.N.P.S. o comunque abbia diritto alla liquidazione di detta pensione in quanto abbia raggiunto l'età pensionabile nell'A.G.O. (60° anno se uomini o 55° anno se donne) ovvero venga riconosciuto inabile dall'I.N.P S. ovvero possa far valere 35 anni di contribuzione assicurativa.
Età | Personale maschile e femminile |
30 | 15,962 |
31 | 15,875 |
32 | 15,783 |
33 | 15,686 |
34 | 15,585 |
35 | 15,479 |
36 | 15,368 |
37 | 15,253 |
38 | 15,132 |
39 | 15,006 |
40 | 14,874 |
41 | 14,738 |
42 | 14,595 |
43 | 14,447 |
44 | 14,294 |
45 | 14,135 |
46 | 13,970 |
47 | 13,800 |
48 | 13,623 |
49 | 13,441 |
50 | 13,252 |
51 | 13,058 |
52 | 12,857 |
53 | 12,651 |
54 | 12,438 |
55 | 12.219 |
56 | 11,993 |
57 | 11,760 |
58 | 11.521 |
59 | 11.276 |
60 | 11.025 |
61 | 10,769 |
62 | 10,508 |
63 | 10,242 |
64 | 9,972 |
65 9.697
Il capitale del riscatto è dato dall'annualità di pensione integrativa diretta (intera o al 50%) moltiplicata per il coefficiente sopra indicato. Per coloro ai quali, all'atto della cessazione dal servizio, non venga corrisposta la pensione dell'A.G.O. l'importo di detta pensione - ai fini della determinazione della suddetta annualità integrativa - è calcolato sulla base delle norme di legge vigenti, comprendendo le quote di maggiorazione di pensione nonché eventuali supplementi maturati, limitatamente al periodo di servizio considerato utile presso la Banca.
Per età si intendono gli anni interi compiuti I 'ultimo giorno di attività di servizio.
Art. 20
Esodo volontario del personale
Il personale che abbia un periodo di servizio utile non inferiore a 15 anni, ma non abbia ancora maturato titolo alla pensione ai sensi dell'art. 16, qualora chieda di cessare dal servizio ha diritto, fermo restando il trattamento previsto al successivo art. 21, alla liquidazione di una somma forfettaria pari a tre annualità dello stipendio goduto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca; l'attribuzione di siffatto trattamento è condi-zionata alla esistenza di figli conviventi o a carico di età inferiore a 12 anni.
TITOLO III INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
Art. 21
Indennità di liquidazione "una tantum"
A1 dipendente che cessi dal servizio senza aver maturato titolo ad una delle pensioni previste ai punti a) e b) del precedente art. 2 viene corrisposta per ogni anno di servizio utile una indennità di liquidazione "una tantum" pari ad un dodicesimo del trattamento economico annuo attribuibile all'atto della cessazione determinato sulla base degli emolumenti previsti dal precedente art. 11 e dell'indennità di rischio. A tal fine l'indennità di residenza di cui alla lett. c) del richiamato art. 11 viene computata con riferimento alla situazione familiare e alla residenza di lavoro del dipendente all'atto della cessazione dal servizio.
Il servizio utile per la determinazione dell'indennità "una tantum" è quello previsto al 1° comma del precedente art. 8 ed è computato secondo i criteri di cui al 2° comma di detto articolo. Vengono altresì a tal fine computati i periodi di servizio prestati alla Banca in costanza di precedenti rapporti di lavoro qualora siano stati resi utili ai fini dell'indennità di liquidazione in base a particolari disposizioni. Si tiene inoltre conto, nei limiti del quinto del servizio utile per la liquidazione dell'indennità, delle anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 al personale che abbia acquisito la qualifica di ex combattente.
In caso di cessazione dal rapporto di impiego del dipendente non di ruolo, allo stesso viene corrisposta l'indennità "una tantum" di cui al 1° comma in misura proporzionale alla durata del servizio complessivamente prestato.
Nei casi di morte del dipendente, di cessazione a domanda per inabilità e di dispensa dal servizio l'indennità di liquidazione "una tantum" viene integrata di un importo ragguagliato al trattamento economico annuo determinato come al precedente 1°- comma, attribuito nelle misure indicate al 6° e 7° comma del successivo art. 22.
L'indennità di cui al presente articolo sostituisce fino a concorrenza quanto spetti in base a disposizioni legislative vincolanti per la Banca e, in caso di decesso del dipendente, viene corrisposta agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 cod. civ..
Art. 22
Indennità di anzianità
All'atto della cessazione dal servizio del dipendente con diritto a una della pensioni previste ai punti a) e 6) del precedente art. 2 la Banca corrisponde al dipendente medesimo o, in caso di decesso, agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 cod. civ. un'indennità di anzianità.
L'indennità di anzianità è pari, per ogni anno di servizio utile, a:
− 26/360 con decorrenza 1.1.1991
− 28/360 con decorrenza 1.1.1992
− 30/360 con decorrenza 1.1.1993
del trattamento economico annuo attribuibile all'atto della cessazione, determinato sulla base degli emolumenti previsti dal precedente art. 11 e dell'indennità di rischio. A tal fine l'indennità di residenza di cui alla lett. c) del richiamato art. 11 viene computata con riferimento alla situazione familiare e alla residenza di lavoro del dipendente all'atto della cessazione dal servizio.
L'indennità relativa agli anni di servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1964 fra il personale di grado superiore e dei Primi funzionari, nonché fra il personale dei Capi Ufficio e dei Funzionari di 1I dal 7° anno di grado in poi viene maggiorata del 35%; siffatta maggiorazione è del 25% per il periodo prestato, sempre successivamente al 31 dicembre 1964, fra il personale dei Capi Ufficio e dei Funzionari di la fino a sei anni di anzianità nel grado.
Il servizio utile per l'indennità di anzianità è quello previsto dal 1° comma del precedente art. 8 ed è computato secondo i criteri di cui a124 comma di detto articolo; vengono altresì a tal fine computati i periodi di servizio prestati alla Banca in costanza di precedenti rapporti di lavoro qualora siano stati resi utili ai fini dell'indennità di anzianità in base a particolari disposizioni.
Si tiene inoltre conto, in aumento del servizio utile come innanzi determinato, delle anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 al personale che abbia acquisito la qualifica di ex combattente. Dette anzianità sono peraltro computabili limitatamente al raggiungimento di 40 anni di servizio utile per la liquidazione dell'indennità.
Nei casi di morte del dipendente, di cessazione a domanda per inabilità e di dispensa dal servizio l'indennità di anzianità viene integrata da un importo ragguagliato al trattamento economico annuo determinato come al precedente 2° comma attribuito nelle misure indicate nella seguente Tabella:
In caso di cessazione a domanda per inabilità e di dispensa dal servizio
Durata del servizio utile
In caso
fino a | da oltre 5 e | oltre | di mort | |
Carriera direttiva (1) | 5 anni 2/12 | fino a 10 anni 3/12 | 10 anni 4/12 | 6/12 |
Carriera operativa | 1,5/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 |
Altro personale | 1/12 | 1,5/12 | 2/12 | 3/12 |
e
(1) Ha titolo alle stesse misure fissate perla carriera direttiva il personale della carriera di concetto prevista dal Regolamento per il Personale approvato dal Consiglio superiore nelle tornate del 27 gennaio e 26 febbraio 1965 che sia rimasto inquadrato nei ruoli transitori ad esaurimento di cui al 2° comma dell'art. 113 del Regolamento per il Personale approvato dal Consiglio Superiore nella tornata del 7 ottobre 1966.
Per i dipendenti appartenenti al personale di grado superiore con più di 10 anni di servizio utile la detta integrazione è pari a 5/12 del trattamento economico sopra indicato nei casi di cessazione a domanda per inabilità e di dispensa dal servizio e a 7/12 del trattamento stesso in caso di morte.
L'indennità di cui al presente articolo sostituisce fino a concorrenza quanto spetti in base a disposizioni legislative vincolanti per la Banca.
Art. 22 bis
Anticipi sull'indennità di fine rapporto
Il dipendente con almeno otto anni di servizio utile, con esclusione di coloro che sono sospesi in via cautelare dal servizio e dalla retribuzione, può chiedere, in costanza di rapporto di impiego, un anticipo sull'indennità di fine rapporto spettante ai sensi degli artt. 21 0 22. Tale anticipo può essere richiesto fino ad un massimo del 70% degli importi spettanti al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda a titolo di indennità di fine rapporto.
Le richieste di anticipo avanzate ai sensi del 1° comma sono accolte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del personale ordinario.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità:
a) di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) di acquisto, debitamente documentato, della prima casa di abitazione del dipendente nel Comune di lavoro o di residenza o di ristrutturazione, debitamente documentata, della prima casa di abitazione di proprietà del dipendente nel Comune di lavoro o di residenza;
c) di acquisto, debitamente documentato, della prima casa di abitazione peri figli, nel Comune di lavoro o di residenza.
L'anticipo può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto d'impiego.
Dall'indennità di fine rapporto corrisposta al dipendente ai sensi degli artt. 21 0 22 all'atto della cessazione dal servizio o, in caso di decesso del dipendente medesimo, agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 cod. civ., è detratto l'importo dell'anticipo concesso e di una somma calcolata applicando annualmente sull'ammontare di detto anticipo, a far tempo dal 1°.1.1992, un tasso composto di 2.5 punti inferiore al rendimento medio di mercato dei titoli di Stato ed obbligazionari pubblici registratosi nell'anno precedente. Tale tasso di rendimento medio è ridotto di ulteriori 2 punti per gli anticipi concessi per la causale indicata alla lett. a).
In alternativa a quanto previsto al comma precedente, il dipendente può, all'atto della domanda. optare per la restituzione annuale, secondo le modalità definite dall'Amministrazione, degli interessi maturati sulla somma anticipata. Tale opzione è irrevocabile.
Ferma restando la possibilità di fruire una sola volta dell'anticipo nel corso del rapporto di impiego, è consentita la restituzione dell'anticipo e dell'ulteriore somma maturata a carico dell'interessato ai sensi del 5° comma, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di erogazione. Tale restituzione può avvenire o in unica soluzione, ovvero mediante versamenti annuali di quote pari al 20% della somma da restituire o a multipli di detta percentuale.
TITOLO IV
FONDO PER SUSSIDI AI PENSIONATI E SUPERSTITI DI PENSIONATI
Art. 23
Finalità del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di provvedere ai casi meritevoli di particolare considerazione non previsti dal presente Regolamento, nonché alla concessione di erogazioni ai pensionati o ai superstiti di dipendenti o pensionati quando si trovino in gravi ristrettezze o quando siano colpiti da gravi infermità.
Art. 24
Entrate del Fondo
Il Fondo è alimentato:
1) dall'importo delle competenze non corrisposte ai dipendenti per effetto di sanzioni disciplinari;
2) da eventuali assegnazioni deliberate dal Consiglio Superiore;
3) dai proventi degli investimenti delle proprie disponibilità.
TITOLO V NORME TRANSITORIE
Art. 25
Beneficiari della pensione diretta
Agli elementi che - assunti in Banca nei gradi non iniziali della carriera dei Sorveglianti per il servizio notturno ai sensi della delibera del Consiglio Superiore del 26 gennaio 1973 - cessino d'ufficio per raggiunti limiti d'età senza aver maturato il periodo di 20 anni di servizio utile per acquisire titolo alla pensione, si applica, in deroga al disposto dell'art. 16 n. 3, lo stesso trattamento di pensione previsto per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dal punto 2) del medesimo art. 16 fermo restando che la pensione stessa viene liquidata sulla base dell'anzianità utile maturata all'atto della cessazione.
Art. 26
Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e successiva riassunzione
I dipendenti cessati dal servizio per volontarie dimissioni anteriormente all'entrata in vigore del "Regolamento per il Trattamento di Quiescenza" approvato dal Consiglio Superiore nella tornata del 24 ottobre 1967 senza aver acquisito titolo a pensione e che vengano successivamente riassunti, per ottenere - a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 - il riconoscimento del precedente periodo di servizio utile ai fini della pensione debbono presentare domanda entro un anno dalla data del provvedimento di conferma della nomina in ruolo, riversando - gravato di interessi - quanto eventualmente riscosso a carico della Cassa Pensioni prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio Superiore in data 13 lu-glio 1949 e successive modificazioni.
Art. 27
Cessazione per leva e successiva riassunzione
Per i dipendenti in servizio alla data del 1° maggio 1948, che siano stati riassunti entro due mesi dal collocamento in congedo dopo essere cessati per leva e che abbiano esercitato la facoltà di riscatto prevista dal 1° comma dell'art. 24 del Regolamento per il Trattamento di Quiescenza approvato dal Consiglio Superiore nella tornata dei 24 ottobre 1967, il periodo di servizio anteriore alla cessazione e il periodo di permanenza
sotto le armi sono riconosciuti validi come servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza previsto dal presente Regolamento.
Art. 28
Anzianità convenzionali
Ai fini della determinazione dell'anzianità utile di cui all'art. 9 sono computate le anzianità convenzionali già riconosciute in base alla precedente regolamentazione.
Il limite massimo di cumulabilità previsto dal 44 comma del richiamato art. 9 non si applica, nei confronti dei dipendenti già in servizio al 1' maggio 1948, per le anzianità convenzionali di bombardamento e per quelle previste per i tecnici ed i legali già riconosciute alla data predetta.
Art. 29
Anzianità convenzionale di laurea di cui all'art. 10
I dipendenti che conseguano la nomina nel grado iniziale della carriera direttiva a seguito di uno dei concorsi interni previsti dall'art. 173 del Regolamento del Personale approvato dal Consiglio Superiore nella seduta del 15 maggio 1980, con le modifiche approvate dal Consiglio Superiore nella riunione del 24 febbraio 1983 e che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti da detto Regolamento per l'assunzione nella carriera direttiva hanno diritto al riconoscimento fino a cinque anni di anzianità convenzionale se muniti di diploma di laurea in ingegneria, architettura o chimica e fino a quattro anni se muniti di altro diploma di laurea.
Tale riconoscimento può aver luogo solo qualora i dipendenti di cui al precedente comma:
facciano domanda entro cinque anni dalla data della nomina nel predetto grado iniziale della carriera direttiva;
versino alla Banca una quota pari a15,50% (un quarto del premio medio di equilibrio di cui al precedente art. 7) delle componenti il trattamento economico indicate al 12 comma dell'art. 11 loro attribuibili nel periodo stesso ovvero in unica soluzione un importo calcolato in ragione del 5,50% di dette componenti attribuibili all'atto del riscatto per ogni anno di anzianità convenzionale di cui si chiede il riconoscimento.
Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 10, commi 3°, 4° e 5°.
Art. 30
Indennità di fine rapporto
Nei confronti del personale cessato a far tempo dal 2 giugno 19821e indennità di fine rapporto già liquidate sono rideterminate computando nella base di calcolo delle stesse i punti di contingenza o scala mobile maturati successivamente al 1° giugno 1982 e sino alla data del collocamento a riposo.
I punti di contingenza o scala mobile maturati nel periodo 1.2.77-31.5.82 vengono inseriti nella base di calcolo secondo gli scaglioni semestrali previsti dall'art. 5 della L. 297/82. I punti di contingenza o scala mobile che, sulla base di tali scaglioni, risultino, alla data di cessazione dal servizio del dipendente, non ancora inseribili, sono corrisposti "una tantum" in aggiunta all'indennità di fine rapporto.
Art. 31
Indennità di anzianità
L'indennità di anzianità di cui al precedente art. 22 relativa agli anni di servizio utile prestato anteriormente al 1° gennaio 1965 tra il personale di grado superiore e tra il personale dei Capi Ufficio dal 7° anno di grado in poi viene maggiorata del 17,50%; siffatta maggiorazione è del 12,50% per il periodo prestato, sempre anteriormente al 14 gennaio 1965, fra il personale dei Capi Ufficio fino a 6 anni di anzianità nel grado.
Art. 32
Personale avventizio
Agli elementi avventizi previsti dalla normativa in vigore anteriormente al Regolamento per il Personale approvato dal Consiglio Superiore nelle sedute del 27 gennaio e 26 febbraio 1965 ed al Regolamento per il personale operaio approvato dal Consiglio Superiore nella seduta del 26 febbraio 1965, sia cessati dal servizio sia non inquadrati fra il personale di ruolo per effetto della nuova normativa, nonché ai loro superstiti, compete il trattamento di quiescenza previsto dal presente Regolamento.
Art. 32 bis
Anticipi sull'indennità di fine rapporto
Il dipendente che abbia ottenuto e non ancora restituito l'anticipo sull'indennità di fine rapporto di cui all'art. 22 bis alla data di entrata in vigore della presente disciplina ha facoltà di esercitare, entro i131.12.1992, la opzione di cui al penultimo comma del cennato articolo a condizione che si impegni, in modo irrevocabile, a restituire, secondo le modalità definite dall'Amministrazione, l'ammontare degli interessi maturati a tutto il 31.12.1991 in un numero di rate annuali consecutive pari agli anni intercorsi tra tale ultima data e la data di erogazione dell'anticipo, con un limite massimo di cinque rate. Ai fini della determinazione del numero delle rate la frazione di anno, se inferiore a 6 mesi, non si calcola, se uguale o maggiore, vale per anno intero.
TITOLO VI DISPOSIZIONE FINALE
Art. 33
Entrata in vigore
II presente testo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio Superiore e sostituisce integralmente la previgente normativa. Restano in ogni caso ferme le diverse decorrenze previste da singole norme del presente Regolamento.