CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO PALAMOSTRE DI UDINE PERIODO 1° MAGGIO 2022 – 30 APRILE 2024
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO PALAMOSTRE DI UDINE PERIODO 1° MAGGIO 2022 – 30 APRILE 2024
TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
1. Il contratto ha ad oggetto la progettazione e gestione delle attività teatrali, culturali e di spettacolo e la gestione del teatro Palamostre di proprietà del comune di Udine e sito in Piazzale Diacono, 21.
2. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
3. Le attività richieste al Concessionario meglio descritte nei successivi articoli, sono le seguenti:
a) Attività finalizzate alla valorizzazione culturale del Teatro attraverso la progettazione e la realizzazione di spettacoli teatrali e di eventi culturali;
b) Attività finalizzate alla gestione del Teatro: si tratta di attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del Teatro e alla sua migliore fruibilità.
4. Il servizio di cui trattasi si configura come una “concessione di servizio” in quanto comporta l'assunzione, da parte del concessionario, del “rischio operativo” della stessa, per il fatto che la redditività della gestione dipende dall'utilizzo del teatro, dalle giornate di apertura, nonché dalla fruizione da parte del pubblico pagante.
Art. 2 – Obiettivi
1. Gli obiettivi di cui alla presente concessione sono:
a. valorizzare il Teatro Palamostre quale patrimonio e polo culturale cittadino per lo spettacolo dal vivo anche mediante idonea attività di comunicazione e promozione;
b. garantire la qualità, la multidisciplinarità e la pluralità della programmazione artistica presso il Teatro anche nell’ambito di una attività di coordinamento delle diverse proposte culturali di terzi;
c. potenziare il Teatro Palamostre quale laboratorio e strumento di diffusione della cultura teatrale per la creazione di nuovo pubblico e per l’aggregazione sociale di ogni fascia d’età e ceto sociale;
d. offrire occasioni di approfondimento, formazione ed educazione, sulla cultura teatrale, musicale e coreutica e in generale nell’ambito dello spettacolo dal vivo;
e. promuovere interazioni e accordi fra i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio cittadino, in un’ottica di ottimizzazione dei costi e di concertazione dell’offerta al pubblico;
f. programmare le iniziative realizzate presso il Teatro Palamostre tenendo in debita considerazione la programmazione degli altri Teatri cittadini e, in generale, con le stagioni di spettacolo realizzate in città, nonché con gli eventi più significativi;
g. integrare e organizzare le iniziative realizzate presso il Teatro Palamostre in maniera coordinata con i progetti culturali del Comune e, in particolare, nell’ambito di specifiche iniziative a tema.
Art. 3 – Durata
1. La concessione decorre presumibilmente dal 1° maggio 2022, ovvero dalla data di effettiva aggiudicazione, fino al 30 aprile 2024, per una durata complessiva di anni 2 (due), con opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni.
2. Qualora l'Ente intenda avvalersi di tale opzione, il concessionario sarà obbligato a eseguire la prestazione dei servizi di cui alla concessione alle medesime condizioni previste contrattualmente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme di gara, L'Ente dovrà comunicare all’aggiudicatario, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, l’intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo.
3. Si prevede altresì la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga tecnica di 6 mesi: su richiesta del committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi nelle more dello svolgimento della successiva gara; in tal caso, l’operatore economico aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione dei servizi di cui alla presente concessione alle medesime condizioni previste contrattualmente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme di gara.
4. . Alla scadenza, il rapporto s’intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.
5. Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Ente, o di recesso da parte del Gestore, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l'Ente non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.
6. La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto.
7. Il valore stimato della concessione calcolato sull'ammontare complessivo delle spese (e pari entrate) per l'attività di gestione richiesta (ancorché alla determinazione di tale importo si sia pervenuti in via del tutto presuntiva per quanto riguarda i costi di attività per spettacolo) viene stimato in € 310.000,00/anno e quindi in complessivi € 1.395.000, così calcolato:
• - per la durata di anni ordinaria di anni due € 620.000,00
• - per l’esercizio dell’opzione di rinnovo di anni due: € 620.000,00
• -per l‘esercizio dell’opzione di proroga di mesi sei: € 155.000,00.
8. Il Comune di Udine riconoscerà al concessionario un corrispettivo complessivo massimo annuo di Euro 33.500,00 (IVA esclusa).
9. Per comprovate e gravi ragioni di interesse pubblico, compresi eventuali lavori di ristrutturazione, il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario. L’attuazione di quanto precede dovrà in ogni caso tener conto degli impegni già assunti dal concessionario.
TITOLO II – IMMOBILI E ARREDI
Art. 4 – Descrizione dell’immobile
1. Il Teatro si inserisce in un fabbricato multifunzionale con il quale ha in comune gli impianti tecnologici. A titolo informativo, parte del fabbricato, non oggetto della presente concessione, sarà interessato da
lavori di ristrutturazione programmati dal Comune di Udine con conseguente presenza di un cantiere temporaneo.
2. Il Teatro ha una capienza complessiva di n. 551 posti suddivisi come segue:
a. locale platea e gallerie n. 445 posti, più n. 4 posti riservati agli invalidi, più n. 2 posti per gli addetti alla consolle;
b. sala didattico-espositiva con una capienza massima di n. 100 posti, come risulta dalla dichiarazione di agibilità rilasciata dal Comandante del Corpo di Polizia Comunale in data 4 marzo 2005 n. P.G. N.PI/C 1401/2005.
3. La concessione comprende la gestione di:
a. tutti gli spazi relativi al Teatro contraddistinti al Catasto fabbricati Foglio 30/C mapp. 98 sub 1 e come individuati nelle planimetrie che si allegano sub A) 1, 2, 3 al presente atto;
b. l’area esterna al Teatro prospiciente Piazzale Diacono, come individuata nella planimetria allegata sub B) con esclusione delle aiuole e della fascia costituente pubblico marciapiede delimitata dalle paline.
4. Costituiscono altresì oggetto di concessione i beni mobili strumentali e d’arredo al predetto immobile, come descritti nell’elenco allegato sub C).
5. L’immobile, le pertinenze e i beni mobili sopra indicati possono essere utilizzati esclusivamente per i servizi oggetto del presente capitolato e nel rispetto della sua destinazione d’uso di “luogo culturale” e di teatro pubblico.
Art. 5 – Consegna
1. Il Comune consegnerà al Concessionario l’immobile oggetto della presente concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All’atto della consegna verrà redatto apposito verbale con allegato l’elenco dei beni mobili oggetto di inventario. Il predetto verbale sarà sottoscritto dai Responsabili dei competenti Servizi comunali e da un rappresentante designato dal Concessionario.
2. Dalla data di consegna il Concessionario assume la diretta responsabilità della gestione dei beni di cui all’art. 4 assegnati, che il Concessionario medesimo si impegna sin d’ora a riconsegnare al termine della concessione in buone condizioni, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
3. Qualora non si pervenga alla consegna entro il 1° maggio, ovvero entro la data di effettivo avvio della concessione, per causa imputabile al Concessionario, l’inadempimento sarà sanzionato ai sensi del successivo art. 23.
4. In caso di deterioramento dei beni assegnati, il Concessionario si impegna a provvedere alla loro sostituzione con altrettanti beni della stessa qualità e valore. Ciò al fine di garantire il valore complessivo di quanto consegnato dal Comune al Concessionario. Resta inteso che eventuali danni anche strutturali rilevabili all’atto della riconsegna, saranno valutati dall’Amministrazione Comunale ed addebitati al Concessionario previo verbale di constatazione.
5. Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare al Comune qualsiasi modifica dello stato dei beni oggetto di concessione, dovuto ad eventi che alterino la consistenza del patrimonio avuto in consegna, quali furti, rotture, ecc..
Art. 6 – Manutenzioni
1. Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, si impegna a realizzare, a propria cure e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 3. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell’edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; costituiscono invece interventi di manutenzione straordinaria, che restano in capo al Comune, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria edili possono essere così riassunti in via indicativa e non esaustiva:
a. ripristini di rivestimenti murari, di pavimentazioni (ivi comprese quelle esterne e relativi cordoli per la parte di pertinenza), di trattamenti antiscivolo delle scale (es. trattamento di bocciardatura, di intonaci e rivestimenti delle scale; lucidatura pavimentazioni marmoree. Tinteggiature, verifiche periodiche e se necessario i relativi ripristini delle pendinature dei controsoffitti, discendenti pluviali e mantovane, verifica e riparazione finitura della copertura, sostituzione di sanitari/rubinetterie, sigillature, pulizia fognatura e relative fosse, riparazione arredi (poltroncine, tende, sipario, arlecchini, ecc.), controllo e riparazione graticcio di scena, controlli strutture (e segnalazione all’Amministrazione Comunale di eventuali anomalie riscontrate), ecc.
3. Gli oneri per le manutenzioni ordinarie degli impianti tecnologici vengono ripartiti come segue:
IMPIANTI | CONCESSIONARIO | COMUNE |
Elettrico | SI | Verifiche periodiche di legge |
Idraulico | SI | |
Messa a terra | SI, più verifiche periodiche di legge | |
Antincendio (attrezzature ed estintori a pioggia) | SI | Verifiche periodiche di legge |
Allarmi (antintrusione e antincendio) | SI | Verifiche periodiche di legge |
Elevatori (6 servoscala – 1 piattaforma di scena) | SI | Verifiche periodiche di legge |
Telefonico – linea dati | SI | |
Gestione calore (riscaldamento – raffrescamento – acqua calda sanitaria) | SI | |
Americana e funi | SI, più verifiche periodiche di legge |
In via indicativa e non esaustiva, si precisa che si configura quale manutenzione ordinaria degli impianti idraulico-sanitario ed elettrici quanto segue:
a. impianto elettrico: sostituzione di lampade, interruttori, prese, placche, interruttori magnetotermici, differenziali salvavita e piccole minuterie;
b. impianto idraulico – sanitario: applicazione di linee guida e protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione e controllo della legionellosi tenuto conto anche della tipologia dell’impianto idraulico- sanitario esistente, decalcificazione periodica dei filtri della rubinetteria e dei soffioni delle docce, sostituzione di sifoni, di filtri rubinetteria, di soffioni, di pulsanti sciacquoni water.
4. Dovranno essere tenuti i registri degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, con indicazione della data, tipologia dell’intervento e nominativo della Ditta incaricata, che dovrà sottoscriverne la regolare esecuzione dello stesso.
5. Il Comune potrà incaricare il Concessionario di eseguire eventuali interventi di manutenzione straordinaria, previo piano di intervento autorizzato e finanziato dal Comune stesso.
6. Le Ditte incaricate degli interventi di manutenzione dovranno possedere le certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per i lavori assegnati.
7. Il Concessionario è tenuto a garantire l’esecuzione degli interventi necessari anche se dipendenti da danni cagionati da terzi o da altri eventi non riconducibili al concetto di caso fortuito.
8. Il Comune ha facoltà di sostituirsi al Concessionario qualora questi non provveda tempestivamente alla manutenzione ordinaria ed il relativo costo dovrà essere rimborsato all’Ente entro 30 giorni dal suo sostenimento. Trascorso inutilmente tale termine il Comune potrà recuperare la spesa sulla cauzione prestata.
9. Restano a carico del Comune di Udine gli oneri di manutenzione straordinaria, fermo restando che il Comune si riserva di addebitare al Concessionario gli oneri relativi a lavori di manutenzione derivanti dalla carenza di manutenzione ordinaria e da un uso non corretto dell’edificio e degli impianti.
TITOLO III – ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO
Art. 7 – Descrizione del servizio
1. La concessione del Teatro Palamostre comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a svolgere in maniera efficiente ed efficace le attività oggetto del presente capitolato. Contempla l’espletamento di tutte le attività di produzione, formazione e programmazione che prevedano da un lato l’ospitalità di spettacoli di livello nazionale e internazionale e dall’altro progetti rivolti a tutte le fasce della popolazione, articolati in orari differenziati (matinées, pomeridiani, ecc.) concernenti l’organizzazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione dello spettacolo dal vivo e all’approfondimento della cultura teatrale, musicale e delle altre discipline dello spettacolo, in funzione degli obiettivi di cui al precedente art. 2.
2. Il Concessionario garantisce, a cura e spese dello stesso, un programma artistico con un’offerta culturale variegata, attenta alle diverse forme artistiche, alla ricerca e alla sperimentazione, alla contaminazione dei diversi linguaggi artistici ed espressivi, proponendo un calendario composito, all’interno del quale possono rientrare progetti di produzione teatrale, di residenze per compagnie/artisti con particolare attenzione alle formazioni composte da giovani artisti, incontri tra artisti di diverse provenienze e discipline e scambi tra la comunità e gli artisti. Sarà data attenzione, nella costruzione del calendario, alla collaborazione con le diverse realtà culturali operanti sul territorio, in particolar modo con le associazioni teatrali, musicali, di danza e di cultura in genere.
3. L’attività richiesta al Concessionario presuppone la presenza di un Responsabile artistico e di un Responsabile tecnico.
4. Il Concessionario ha la Gestione Artistica della programmazione proposta che comprende l’individuazione, la programmazione, la produzione delle attività teatrali, di seguito meglio specificate:
a. Stagione di Prosa da realizzarsi presso il Teatro Palamostre: dovranno essere garantite, per ogni anno, attività teatrali di prosa con non meno di 6 compagnie per almeno n. 12 rappresentazioni per ogni stagione teatrale;
b. Attività teatrale dedicata al teatro di ricerca, ai festival, alle nuove tendenze della scena e della drammaturgia, all’incontro tra diversi linguaggi teatrali, percorsi e vocazioni artistiche, ai giovani artisti delle scuole di teatro e al teatro-danza per almeno 8 serate di programmazione per ogni stagione teatrale;
c. Attività di spettacolo per scuole, ragazzi e famiglie: l’attività dovrà essere garantita per almeno 6 titoli per almeno 12 giorni l’anno. Il Concessionario dovrà garantire una programmazione ampia ed articolata che sviluppi ogni forma di linguaggio creativo e di spettacolo rivolto alle più ampie fasce del pubblico: infanzia, adolescenza, scuole e famiglie. Lo stesso dovrà promuovere attività aperte a tutte le tecniche espressive e creative, che favoriscano la crescita culturale e la partecipazione dei giovani.
La programmazione annuale dovrà necessariamente proporre anche iniziative che valorizzino la lingua e la cultura friulana.
5. Il Concessionario si obbliga ad inserire con adeguato risalto e in evidenza il logo del Comune sui materiali pubblicitari e di comunicazione per tutte le attività organizzate all’interno del Teatro Palamostre. A tal fine il Concessionario concorda con il Comune le modalità di inserimento del logo e gli eventuali interventi comunali.
6. Il Concessionario organizza unitamente al Comune le conferenze stampa legate alle attività organizzate all’interno del Teatro Palamostre.
7. Il Concessionario organizza in piena autonomia gestionale e con proprio rischio operativo il programma delle attività, con l’obbligo di trasmettere il relativo calendario all’Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima dell’avvio della nuova stagione teatrale, al fine di verificarne la rispondenza al progetto artistico culturale presentato in sede di offerta – tecnica. Eventuali modifiche al programma delle attività potranno essere apportate previo assenso da parte del Comune.
8. Per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo, il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti e prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni anche in materia fiscale, acquisendo le iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi eventualmente necessari.
9. La gestione dovrà essere effettuata in conformità al presente capitolato, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità, correttezza e trasparenza.
10. Il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli oneri di carattere organizzativo e/o di coordinamento in relazione alle attività di seguito specificate (intendendosi comunque detta specifica come meramente esemplificativa e non esaustiva):
a. organizzazione della programmazione annuale presso il Teatro Palamostre; la programmazione culturale può comprendere sia attività e manifestazioni organizzate e realizzate in proprio, sia – qualora ritenuto qualificante e funzionale rispetto agli obiettivi del presente capitolato, attività realizzate da terzi, nel rispetto di quanto riportato nel precedente comma 4;
b. promozione ed organizzazione di iniziative capaci di allargare e favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;
c. definizione e attuazione in regime di collaborazione con terzi di singole attività o iniziative;
d. idonea attività promozionale volta a valorizzare il Teatro Palamostre quale polo culturale e di spettacolo;
e. gestione, vendita, prevendita, vendita on-line e incasso biglietti, compresa la gestione delle pratiche SIAE;
f. servizio di guardaroba: è facoltativo e il Concessionario valuta l’opportunità di offrire il servizio secondo la tipologia delle diverse proposte culturali;
g. gestione delle sub concessioni a favore di terzi nei termini precisati al successivo art. 8; fermo restando che, in quanto titolare e gestore della struttura teatrale, il Concessionario ha la priorità nell’utilizzo degli spazi della struttura stessa in funzione della programmazione stagionale di cui al comma 2.
11. Resta inteso che sono a carico del Concessionario solo gli oneri di carattere generale relativi alla gestione della struttura teatrale, non rientrando fra questi i servizi tecnici necessari ai sub-concessionari per la realizzazione degli spettacoli, servizi che il Concessionario si impegna comunque a fornire a fronte di corrispettivo.
12. Il Concessionario provvederà al pagamento dei compensi spettanti alle compagnie teatrali dallo stesso direttamente coinvolte nella realizzazione degli spettacoli proposti, sulla base delle condizioni pattuite con le stesse. Il Comune non risponde in alcun modo dei rapporti contrattuali tra il Concessionario e le compagnie teatrali.
13. Il Concessionario garantisce l’apertura e la disponibilità del Teatro Palamostre secondo quanto indicato nella proposta artistica e culturale presentata in sede di offerta e comunque per almeno 10 mesi all’anno. I periodi o le giornate di chiusura del Teatro dovranno essere concordati in sede di programmazione annuale e comunque autorizzati dal Comune di Udine.
14. È data facoltà al Concessionario di avviare attività di somministrazione al pubblico presso il locale “Bar” posto nel seminterrato del Teatro, ferma restando l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. La gestione del bar potrà essere affidata a terzi e, in tal caso, dovranno essere comunicate all’Amministrazione Comunale le generalità del gestore e trasmessa la copia del relativo contratto. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile, solidalmente al gestore del bar, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento danni avanzate da terzi, in conseguenza di detta attività. L’affidamento a terzi deve avvenire con procedure di evidenza pubblica.
15. In caso di gestione del bar affidata a terzi, la ditta non deve avere cause pendenti ovvero non deve essere debitrice nei confronti del Comune di Udine per tutto il periodo della gestione. A tal fine il Concessionario dovrà richiedere al Comune un preventivo nulla osta ed un’attestazione annuale.
Art. 8 – Servizi complementari all’attività
1. I servizi complementari all’espletamento dell’attività oggetto della presente concessione sono interamente a carico del Concessionario e si articolano in:
a. assistenza di sala e al pubblico in genere
b. gestione del guardaroba
c. servizio di biglietteria
d. controllo delle uscite di sicurezza
e. servizio di supporto e assistenza.
2. Per i servizi di cui alle lettere a. e b. del comma 1, il Concessionario dovrà garantire, per tutte le rappresentazioni, la presenza del personale di sala e di vigilanza prima dello spettacolo e sino al completo deflusso del pubblico. In particolare dovrà assicurare:
a. la presenza e vigilanza del proprio personale durante l’apertura e lo svolgimento di spettacoli per garantire il regolare svolgimento delle rappresentazioni, il rispetto del luogo e la conservazione dei beni;
b. la verifica dei requisiti di accesso, se previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: green pass, mascherina, ecc), come anche la messa a disposizione di materiale igienizzante per le mani;
c. la sorveglianza sulle condizioni di sicurezza degli utenti prima, durante e dopo le rappresentazioni;
d. l’accompagnamento e assistenza del pubblico;
e. il controllo degli abbonamenti e dei biglietti;
f. il ritiro degli effetti personale degli spettatori;
g. la consegna agli spettatori del numero relativo a ciascun effetto affidato in custodia;
h. la sistemazione degli effetti sugli appositi appendiabiti o ripiani per cappelli o portaombrelli, dopo aver applicato a ciascuno di essi la relativa contromarca.
Gli Addetti al servizio di assistenza di sala dovranno indossare, nell’espletamento del servizio medesimo, idonea divisa fornita a cura e spese del Concessionario ed esporre sempre una tessera di riconoscimento che ne faciliti l’identificazione. Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia mediante l’utilizzo di personale con professionalità adeguata alle mansioni e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle stesse persone al fine di assicurare continuità e professionalità del servizio.
3. Il servizio di biglietteria, di cui alla lettera c. del comma 1, sarà espletato dal Concessionario con l’utilizzo di personale in numero adeguato ad assicurarne il corretto ed efficiente svolgimento. Detto personale effettuerà il servizio di biglietteria nelle postazioni allestite nelle giornate di spettacolo. Oltre alla diretta gestione della biglietteria, sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali, burocratici ed amministrativi relativi all’effettuazione degli spettacoli, compresi gli adempimenti SIAE.
4. Per tutte le rappresentazioni proposte è obbligo per il Concessionario assicurare il rispetto della normativa sullo svolgimento dei pubblici spettacoli ed in particolare effettuare sempre il controllo delle uscite di sicurezza almeno 60 minuti prima rispetto all’orario previsto per l’apertura della sala.
5. Per tutte le rappresentazioni programmate è obbligo per il Concessionario garantire che l’accesso al palcoscenico sia riservato soltanto al personale tecnico ed artistico. Dovrà inoltre provvedere, al termine di ogni rappresentazione e comunque non oltre il giorno successivo alla stessa, a propria cura e spese, alla pulizia di tutti i locali del Palamostre oggetto di concessione utilizzati per lo svolgimento della rappresentazione. Sarà cura del Concessionario trattare ogni pavimento, mobile e attrezzatura secondo la natura del medesimo, avendo cura che i materiali di pulizia, i detersivi, i disinfettanti ecc. siano di ottima qualità e comunque tali da non arrecare danni. Sono a carico del Concessionario tutte le operazioni di sanificazione degli ambienti, nei casi prescritti dalla normativa di settore. Tutto il materiale necessario alla pulizia, nonché le attrezzature saranno a carico del Concessionario. Lo stesso Concessionario terrà indenne il Comune da eventuali danni arrecati alle strutture e/o alla strumentazione utilizzata nel corso di svolgimento degli spettacoli organizzati.
Art. 9 – Utilizzo del Teatro da parte del Comune e di Terzi in collaborazione
1. Il Concessionario si obbliga a curare la gestione delle concessioni in uso temporaneo del Teatro Palamostre da parte di soggetti terzi non ricompresi nel programma delle attività curate direttamente e a fornire supporto e collaborazione agli stessi con la massima diligenza, garantendo la massima fruibilità degli spazi concessi.
2. L’attività correlata alle sub-concessioni comporta la gestione delle prenotazioni, la disponibilità di personale di custodia per sopralluoghi da parte dei terzi sub-concessionari, il rilascio dei documenti e delle informazioni previste dalla normativa di sicurezza e la verifica del rispetto della stessa da parte dei
sub-concessionari, il rilascio delle autorizzazioni, la presenza del coordinatore della sicurezza nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
0. Il Comune di Udine, per le manifestazioni organizzate in proprio o in collaborazione con terzi, si riserva il diritto di utilizzare il Teatro Palamostre nei termini seguenti:
a. per un numero di 30 (trenta) giornate all’anno per attività istituzionali oppure per attività organizzate con altri soggetti;
b. per un numero di 40 (quaranta) giornate, di cui 30 (trenta) per la realizzazione del Palio Teatrale Studentesco, con tariffa in regime di collaborazione (vedi successivo art. 17).
4. Per giornata deve intendersi un massimo di 8 ore di utilizzo della struttura, anche non continuative, in un arco di tempo di 12 ore, compresi i tempi di allestimento e smontaggio.
5. L’utilizzo standard del Teatro comprende: custodia, coordinamento squadra antincendio, pulizie, luce, acqua anche sanitaria, riscaldamento.
6. La gratuità riconosciuta dal Comune a terzi per l’utilizzo del Teatro si riferisce alla situazione standard e alla tariffa di concessione, fermo restando l’addebito degli eventuali servizi resi dal Concessionario su richiesta (es. squadra di sicurezza, service tecnico, biglietteria, ecc.) ulteriori rispetto a quelli previsti all’art. 17, comma 2.
7. Ai fini della programmazione e dell’utilizzo delle giornate riservate, il Comune comunicherà al Concessionario le date e gli orari di norma con un preavviso di almeno 15 (quindici giorni).
8. Nel caso di sub-concessione a terzi in uso temporaneo, il Concessionario rimane comunque unico responsabile nei confronti del Comune per le obbligazioni assunte con il presente capitolato e per eventuali danni che fossero provocati alla struttura.
TITOLO IV – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 10 – Spese di gestione
Oltre agli oneri di manutenzione di cui all’art. 6, restano a carico del Concessionario, provvedendo a proprie spese ai relativi contratti di utenza:
1. le spese relative a:
a. utenze elettriche
b. utenze telefoniche e linea dati
c. tassa rifiuti
d. pulizie.
Art. 11 – Custodia e sorveglianza
1. Il Concessionario si obbliga alla apertura, custodia, chiusura e alla sorveglianza del Teatro Palamostre. Per custodia si intende l’obbligo di vigilanza e di controllo dell’immobile e dei beni in esso contenuti, seguendo tutti i possibili accorgimenti idonei e necessari per garantirne la conservazione, la tutela, l’efficienza e il mantenimento della massima pulizia, igiene e decoro.
2. La custodia contempla l’organizzazione di un servizio di apertura e chiusura in funzione delle attività programmate, garantendo la possibilità di effettuare sopralluoghi da parte di terzi sub-concessionari secondo quanto previsto all’art. 9, comma 1. Considerato che il Teatro risulta attiguo agli spazi ex Galleria d’Arte Moderna, attualmente utilizzati come depositi museali e palestra e che l’area di ingresso alla struttura da Via Ampezzo costituisce percorso comune di evacuazione, il Concessionario dovrà
adottare tutte le necessarie cautele per evitare un passaggio non controllato. Per le prescrizioni specifiche si richiama il D.U.V.R.I. allegato sub D) al presente capitolato.
3. Per sorveglianza si intende l’obbligo di verificare, garantire e far garantire il corretto utilizzo della struttura, delle attrezzature e dei beni del Teatro Palamostre.
4. Per quanto concerne la sorveglianza degli impianti tecnici e degli allarmi della struttura, si dà atto che tale funzione sarà esercitata dall’Amministrazione Comunale, attraverso personale incaricato. Nessun altro servizio attinente la presente concessione potrà essere effettuato da tale personale.
Art. 12 – Oneri connessi alla sicurezza
1 Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi e le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza, sia con riferimento ai luoghi di lavoro sia in relazione alla disciplina in materia di prevenzione incendi e, nello specifico, di pubblico spettacolo nonché in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle attestazioni e autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e messi a disposizione del concessionario in sede di gara.
2 Dovranno essere osservati tutti gli adempimenti riguardanti le verifiche e i controlli periodici di tutti i presidi di sicurezza ai sensi del D.M. 10/03/1998 affinché ne sia sempre garantita l’efficienza d’uso.
3 Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti di competenza del gestore connessi al rinnovo dell'attestato di prevenzione incendi.
4 Il Concessionario si impegna inoltre a non consentire l’accesso del pubblico nelle sale del Teatro Palamostre per un numero di persone superiore alla capienza massima fissata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ovvero dall’Autorità di pubblica Sicurezza in casi particolari, e a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalle predette Autorità e dai Vigili del Fuoco.
5 Il Concessionario dovrà presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi per l’attività presa in gestione e provvedere all’assolvimento degli obblighi posti a carico del Datore di Lavoro dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e dalle norme ad esso correlate, fermo restando l’assolvimento degli obblighi di informazione di cui all’art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. da parte dell’Amministrazione Comunale.
6 Il Concessionario è altresì tenuto, prima di dare avvio alla gestione della struttura, di presentare l’aggiornamento del Piano di Emergenza e Evacuazione della Sala Teatrale e degli spazi correlati in utilizzo.
7 Resta inteso che tutte le attività diverse dalla principale (mostre, incontri, conferenze stampa, ecc.) che si svolgono all’interno della struttura data in concessione dovranno comunque essere valutate e considerate, in forma coordinata, all’interno del documento di valutazione dei rischi (art.28 D.Lgs. 81/2008) e del succitato Piano di Emergenza e Evacuazione, nonché del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali allegato alla presente convenzione inteso come documento dinamico e quindi suscettibile di aggiornamenti al mutare delle condizioni previste.
8 Le autorità presso la quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le seguenti:
a. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine Dipartimento di Prevenzione - SOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
b. Direzione Territoriale del Lavoro di Udine;
c. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine;
d. Comune di Udine – Servizio Mobilità, Energia e Ambiente – U. O. Sicurezza dei Luoghi di Lavoro.
Art. 13 – Personale
1. Il Concessionario garantisce l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato attraverso l’impiego di personale che risulti in numero sufficiente allo scopo e dotato delle necessarie professionalità.
2. In ogni caso il personale impiegato dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il Concessionario è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
3. Il Concessionario si obbliga in particolare:
a. ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione della concessione;
b. ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l’aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.
c. a munire i lavoratori addetti dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e a farli usare dagli stessi nello svolgimento del loro lavoro.
4. Il Concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
5. Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato.
6. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di natura contrattuale, assicurativo e previdenziale nei confronti dei lavoratori impiegati resta salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 24.
TITOLO V – ASPETTI ECONOMCI
Art. 14 – Canone di concessione
1. Il canone annuo di concessione viene fissato in € 22.000,00 più IVA per il Teatro Palamostre e spazi accessori.
2. Il canone/i dovrà essere versato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 15 – Corrispettivo del servizio
1. A fronte del servizio di cui all’art. 9 del presente capitolato (Utilizzo del teatro da parte del Comune e di terzi in collaborazione), il Comune di Udine corrisponde un prezzo sulla base dell’effettivo utilizzo del teatro, per un massimo annuo di € 33.500,00 più IVA e quindi un importo complessivo di € 67.000,00 (importo a base di gara) più IVA, a cui va aggiunto l'importo di € 300,00 annui e quindi complessivi € 600,00 più IVA per oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso.
2. Il corrispettivo spettante all’impresa aggiudicataria sarà calcolato sulla base dell’effettivo utilizzo del Teatro da parte del Comune e di terzi, corrisposto annualmente in due rate semestrali, su presentazione
di regolare fattura, previa acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (art. 5 Legge n. 82 del 25.01.1994) e della verifica di non inadempienza prevista per la liquidazione degli importi superiori a € 5.000 (art. 48-bis D.P.R. 602/73 e s.m.i.).
3. Il corrispettivo annuo a favore del Concessionario è calcolato forfettariamente sulla base di:
3.1 Quota a carico del Comune:
a. 30 giornate riservate al Comune: € 650,00 X 30 = € 19.500,00
b. 40 giornate in regime di “collaborazione” (di cui 30 riservate al Palio teatrale studentesco): € 350,00 (che costituisce la differenza fra la tariffa di cui al punto a. e la quota applicata ai Terzi in collaborazione) x 40 = € 14.000,00
per un totale annuo massimo di € 33.500,00 più IVA, quota soggetta a ribasso in sede di offerta.
3.2 Quota a carico di Terzi in collaborazione con il Comune (art. 9, comma 3, lett. b.): a. € 300,00 X 40 = € 12.000,00 più IVA.
4. Gli Uffici comunali preposti comunicheranno al Concessionario i soggetti terzi in regime di collaborazione di cui all’art. 9, comma 3, lett. b a cui si applicherà il prezzo di cui al punto 3.2.a. sulla base delle effettive giornate di servizio.
5. Per “giornata” si intende un massimo di 8 ore, anche non consecutive, in un arco complessivo di 12 ore, oltre le quali gli eventuali oneri saranno a carico degli utilizzatori.
6. Si allega al presente documento la relazione e quadro economico-finanziario sub E) e la matrice dei rischi sub F).
Art. 16 – Fatturazione
1. Le fatture dovranno essere indirizzate a:
COMUNE DI UDINE - Servizio Cultura e Istruzione - U.O. Attività Culturali Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 XXXXX - P.I.V.A.: 00168650307
Ufficio di fatturazione elettronica centrale - cod. Univoco P41ESK
e dovrà indicare il numero determinazione di affidamento del servizio
CIG. xxxxxxxxx (Codice Identificativo di Gara) le specifiche relative alla modalità di pagamento (codice IBAN e/o conto corrente postale dedicato)
la scadenza della fattura
Il codice esigibilità "IVA S" prevista dal D.M. 23/01/2015 - art. 2.
Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui sopra, la fattura non potrà essere liquidata.
2. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento e acquisizione nell’applicativo SDI FVG della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.
3. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
a vengano contestati eventuali inadempimenti alla Concessionaria; in tal caso la liquidazione sarà disposta (fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto) successivamente alla notifica delle decisioni adottate dall’Amministrazione, dopo aver sentito la Concessionaria stessa, in ordine agli adempimenti contestati.
b venga accertata inadempienza contributiva, evidenziata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva, e quindi saranno applicate le disposizioni dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell’I.N.P.S., I.N.A.I.L. e, in caso di imprese edili, della Cassa edile. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 2.
Art. 17 – Tariffa utilizzo teatro da parte di terzi sub-concessionari
1. La tariffa da praticare ai sub-concessionari viene stabilita come segue:
a. Associazioni o altri enti senza scopo di lucro: € 675,00 più IVA al giorno;
b. Soggetti ai quali il Comune abbia riconosciuto la collaborazione ex art. 15, comma 3, punto 3.2: € 300,00 più IVA al giorno;
in caso di utilizzo inferiore a 5 ore diurne e continuative le suddette tariffe, punti a. e b., vengono ridotte del 30%. La stessa riduzione si applica nei casi di cui all’art.15 punto 3.1 lett a) e b).
c. la tariffa intera verrà stabilita dal concessionario e comunicata al Comune di Udine.
2. Nei casi in cui il Teatro venga prenotato “in caso di maltempo” per spettacoli programmati all'aperto, se la disdetta non interviene entro le 24 ore antecedenti alla data di prenotazione, al sub-concessionario verrà addebitata una spesa pari al costo orario del custode per 4 ore, forfetizzata in € 17,50/h.
3. La tariffa applicata comprende gli oneri generali (custodia, coordinamento squadra antincendio, pulizie, luce, acqua, riscaldamento) e non contempla la prestazione di altri servizi connessi alla realizzazione delle attività.
Art. 18 – Introiti per attività e per concessioni a favore di xxxxx
1. Il Concessionario introita le somme derivanti dallo svolgimento delle attività culturali e di spettacolo dallo stesso organizzate.
2. Le tariffe applicate per l’utilizzo del Teatro da parte di terzi, come fissate all'art. 17, sono riscosse e introitate dal Concessionario.
Art. 19 – Consuntivo, aggiornamenti e revisioni
1. Il Concessionario è tenuto a presentare entro il mese di giugno di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività svolta nella stagione precedente. La relazione dovrà contenere:
a. il calendario degli spettacoli e delle altre attività e i dati numerici ed economici relativi all'affluenza del pubblico, biglietti e abbonamenti;
b. il gradimento del pubblico per l’offerta artistica e culturale del Teatro;
c. la qualità percepita per i servizi resi dal gestore;
d. le informazioni relative a collaborazioni con soggetti diversi;
e. l’elenco delle giornate di utilizzo da parte di terzi, spettacoli realizzati e indicazione della tariffa applicata;
f. il posizionamento del Teatro nell’ambito territoriale di riferimento e le sue prospettive di sviluppo;
g. ogni altro elemento ed informazione ritenute utili per la valorizzazione del Teatro.
2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere ulteriori dati statistici e/o contabili relativi all’attività svolta nel Teatro nonché consultarne la documentazione.
TITOLO VI - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI UDINE
Art. 20 – Impianto termico
1. Restano a carico del Comune di Udine gli oneri relativi all’impianto termico (consumi ed energia) e aria (entrambi compresi nel contratto di gestione impianti climatizzazione invernale ed estiva il Comune ha
in essere con idonea società); resta comunque in capo al Concessionario l’obbligo di vigilanza volto a garantire il perfetto stato di efficienza e di conservazione dell’impianto.
TITOLO VII – CAUZIONI - ASSICURAZIONI
Art. 21 – Responsabilità e obblighi assicurativi
1. Il Concessionario risponde direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e cose nell’utilizzo dell’immobile e degli arredi oggetto della presente concessione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti e fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti.
2. Il Concessionario dovrà dotarsi a proprie spese delle seguenti polizze assicurative:
a Responsabilità civile verso terzi (RCV) per danni alle persone o cose derivanti da attività connesse all’utilizzo degli spazi concessi in uso, compresi coloro che utilizzano le strutture per attività di spettacolo o evento culturale, quali artisti, suonatori, organizzatori, promotori di manifestazioni, loro tecnici ed incaricati, il pubblico partecipante allo spettacolo o alla manifestazione; la polizza dovrà prevedere espressamente quale terzo anche il Comune di Udine – massimale € 2.500.000,00 (sinistro – persone – cose)
b Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga, dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati compresi i lavorato titolari di contratti atipici (ai sensi della cosiddetta Legge Biagi), e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL” – massimale € 2.500.000,00 sinistro - € 1.000.000,00 ogni dipendente;
c Polizza incendio e furto per rischio locativo e ricorso terzi e garanzie complementari, compresa quella relativa agli atti vandalici ed eventi atmosferici per una somma complessiva assicurata di € 2.000.000,00.
3. La polizza dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione comunale, alla quale dovrà essere consegnata una copia.
Art. 22 – Garanzie definitiva
1. Il Concessionario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto di concessione a garanzia del corretto adempimento di tutte le prestazioni previste nella presente convenzione, ivi compreso il pagamento del canone e del risarcimento dei danni causati al Comune, a qualunque titolo, nel corso del rapporto di concessione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali secondo quanto previsto dall’art. 23.
2. Nel caso in cui la cauzione venga parzialmente o totalmente escussa l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.
3. La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere conforme a quanto previsto dal
D.M 19 gennaio 2018, n. 31 e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La cauzione definitiva dovrà inoltre contenere la clausola che individua il foro di Udine come competente nel dirimere le controversie che dovessero insorgere tra il garante e il Comune di Udine. Si applica l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
TITOLO VIII - INADEMPIMENTO
Art. 23 – Inadempimenti contrattuali e penali
1. Nel caso in cui la gestione del Teatro venga svolta in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, il Concessionario riconosce al Comune di Udine il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
a. € 200,00 (euro duecento) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna comunicata dal Comune;
b. € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla segnalazione di cui all’art. 5, comma 5;
c. € 3.000,00 (euro tremila) per ogni rappresentazione non effettuata rispetto a quelle previste dall’art. 7 del presente Capitolato e presentate in sede di gara;
d. € 1.000,00 (euro mille) per ogni compagnia in meno rispetto al minimo di cui all’art. 7, comma 3, lett. a.;
e. € 1.000,00 (euro mille) per ogni serata in meno rispetto al minimo di cui all’art. 7, comma 3, lett. b;
f. € 200,00 (euro duecento) per ogni giornata non garantita rispetto al minimo di cui all’art. 7, comma 3, lett. c.;
g. da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta) ad un massimo di € 2.000,00 (euro duemila) in funzione della gravità dell’inadempimento relativamente agli interventi di cui all’art. 6, commi da 2 a 4;
h. € 100,00 (euro cento) in caso di esecuzione lavori senza previa autorizzazione del Comune, di cui all’art. 6, comma 5;
i. € 100,00 (euro cento) per la violazione di cui all’art. 7, comma 5, per ognuna delle attività interessate;
j. € 50,00 (euro cinquanta) per ogni addetto al servizio di assistenza non in regola con l’utilizzo della divisa e/o del tesserino di riconoscimento;
k. € 200,00 (euro duecento) in caso di violazione degli obblighi relativi all’applicazione delle tariffe di cui all’art. 17, per ciascuna violazione;
l. € 50,00 (euro cinquanta) al giorno in caso di arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del funzionamento del Teatro da parte del concessionario superiore a cinque giorni non dipendente da causa di forza maggiore per ogni giorno di sospensione;
m. € 500,00 (euro cinquecento) per immotivato diniego all’utilizzo del Teatro da parte dei sub- concessionari di cui all’art. 9.
n. € 500,00 (euro cinquecento) per mancata comunicazione del referente di cui al successivo art. 25 entro 7 giorni, anche in caso di sua sostituzione.
2. Per ogni altro inadempimento diverso da quelli di cui al comma 1 si applicherà una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 2.000,00 in funzione della gravità dell’inadempimento.
3. L’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, invitando il Concessionario ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che la gestione sia svolta con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
4. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Amministrazione comunale applicherà la penale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione o sul corrispettivo del servizio
5. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della concessionaria, pena la facoltà per l’Amministrazione di risolvere la convenzione.
6. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione viene comunicato alla concessionaria mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
7. Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi del successivo art. 24, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti dall’Amministrazione stessa.
Art. 24 – Risoluzione della convenzione
1. Il Comune di Udine si riserva la facoltà di risolvere la convenzione avente ad oggetto la concessione di gestione del Teatro Palamostre nei seguenti casi:
a. in caso di riscontrato grave inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 9 (Titolo III Attività del concessionario), Art. 11 (Custodia e sorveglianza) 12 (Oneri sicurezza);
b. mancato pagamento del canone;
c. cessione del contratto;
d. mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall’art. 21;
e. mancata presa in consegna e avvio della gestione del Teatro da parte del concessionario ai sensi dell’art. 5, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non imputabili al Concessionario;
f. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del funzionamento del Teatro da parte del concessionario non dipendente da causa di forza maggiore per un numero di giornate complessive superiore a 20;
g. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione della concessione;
h. costituirà altresì causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 e 1457 del C.C., la mancata presentazione del programma annuale delle attività.
2. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, e il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. La risoluzione avverrà in danno al Concessionario qualora dipendente da inadempimento della medesima.
4. A prescindere dall’ipotesi di cui al comma 3, il Comune si riserva comunque in ogni momento la facoltà di subentrare o far subentrare terzi nel caso in cui il Concessionario non risulti in grado di garantire la gestione della concessione del Teatro.
5. Nel caso previsto dal precedente comma, oltre che nei casi di decadenza, e in qualsiasi caso d’inadempienza, il Comune si rivarrà per le spese sostenute e per i danni ulteriori eventualmente subiti, sulla cauzione definitiva e sul patrimonio del Concessionario.
TITOLO IX - CONDIZIONI GENERALI
Art. 25 – Rapporti Comune/Concessionario
1. Il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune il nominativo del proprio referente sia per quanto concerne gli aspetti tecnici connessi alla Concessione, che per gli aspetti gestionali in genere.
2. Per quanto concerne il Comune di Udine verrà designato un Responsabile per gli aspetti tecnici mentre per gli aspetti amministrativi e contabili viene designato il Responsabile dell’U.O. Attività Culturali.
ART. 26 – Monitoraggio
1. Le Parti concordano di effettuare almeno annualmente un monitoraggio in relazione all’andamento della concessione stessa.
2. Il monitoraggio consisterà in un incontro a richiesta di una delle Parti volto a verificare la programmazione e l'andamento delle attività, a porre in evidenza eventuali problematiche non previste, possibili miglioramenti da introdurre dal punto di vista gestionale.
Art. 27 – Controlli e verifiche
1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato anche in funzione del progetto culturale presentato in sede di gara, con le modalità ritenute più idonee.
2. Il Concessionario dovrà consentire il libero accesso agli impianti del personale comunale incaricato delle verifiche di cui al comma precedente e mettere a disposizione gli atti (contratti, fatture ecc.) comprovanti l’adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato.
Art. 28 – Cessione
1 È vietata la cessione anche parziale della concessione da parte del concessionario che non potrà affidare la gestione del Teatro Palamostre ad altro soggetto, a pena di nullità e la revoca immediata del servizio affidato e la risoluzione automatica del contratto.
Art. 29 Subconcessione
1. Possono essere affidati a terzi i seguenti servizi:
a. gestione del bar;
b. pulizie;
c. manutenzione ordinaria;
d. personale di sala e di sicurezza;
e. servizi tecnici di scena.
2. Non sono considerati subappalti i contratti stipulati con le compagnie, attori, musicisti, esperti del settore, per lo svolgimento di attività artistiche.
Art. 30 - Trattamento dati personali
1. Il Concessionario è tenuto ad osservare il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché tutte le altre disposizioni connesse in materia di privacy.
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. 136/2010.
3. Per la concreta applicazione degli obblighi di cui sopra si richiama quanto previsto nella Deliberazione 4/2011 dell’AVCP con riferimento alle concessioni.
Art. 32 – Rispetto del codice di comportamento e, piano di prevenzione della corruzione, protocollo legalità.
1. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività espletata. Si estendono al concessionario ed ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili
– gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. L’amministrazione, in esecuzione dell’art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all’aggiudicatario copia del predetto codice.
2. Si estendono al Concessionario e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine", disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/000000/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_x0XXxxX.xxx
3. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione della convenzione. Il concessionario e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-00000/xxxxx-xxxxxxxxx- 22728/prevenzione-della-corruzione-22729
Art. 33 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione ai contenuti o all’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Udine.
2. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Art. 34 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, per la quale si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A., sono a carico del Concessionario.
3. Il Concessionario si impegna a dare esecuzione alla presente convenzione anche in pendenza di stipula, ove richiesto dall’Amministrazione.
4. A norma di legge, tutte le spese per le pubblicazioni obbligatorie saranno rimborsate all'Amministrazione da parte del Concessionario.
Allegati:
A) sub 1 – 2 – 3 planimetrie Teatro
B) planimetria area esterna
C) elenco beni mobili
D) D.U.V.R.I.
E) relazione e quadro economico finanziario
F) matrice dei rischi