CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI LECCO
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI LECCO
Il Comune di Lecco, Codice Fiscale e Partita Iva 00623530136, rappresentato dal Direttore del Settore Politiche Educative, Culturali, Sportive e del Tempo Libero, Dott.ssa XXXXXXXX XXXXXXXX, nata a Lecco il 23.04.1953, domiciliata per la carica in Lecco, presso la Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx x. 0;
e l’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco, P.I. 01272750132, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Signor XXXXXXXX XXXXX, nato a Carate Brianza il 16.09.1956, domiciliato per la carica in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, il quale agisce nel presente atto in forza della deliberazione dell’Assemblea dell’Associazione in data 11 luglio 2012.
Premesso che:
• la Legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali;
• la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell’infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell’infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
• Il Ministro delle Pubblica Istruzione, così come previsto dal comma n. 636, art. 1 della Legge 296/2006, definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado;
• il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 disciplina le modalità procedimentali per la domanda e il mantenimento della parità scolastica;
• la legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenerne l’attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli comunali e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
• L’art. 1 della Legge Regionale n. 31 del 20.3.1980 attribuisce ai Comuni, ai sensi dell’art. 45 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative relative agli interventi idonei a garantire il diritto allo studio, secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e 3 dello statuto della Regione Lombardia, che devono essere esercitate, dai comuni singoli o associati, secondo i principi previsti dalla legge.
L’art. 2 precisa che il diritto alla studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo e a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche, nonché la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento.
L’art. 5, al fine di incentivare la frequenza scolastica nelle scuole dell’infanzia e l’utilizzo di tutte le strutture esistenti nel territorio, prevede lo strumento della convenzione quale mezzo per garantire l’attuazione dei servizi educativi;
• il Comune di Lecco, riconosce l’importanza della scuola dell’infanzia quale opportunità per la crescita di ogni bambino, e di sostegno dei processi di socializzazione, autonomia e apprendimento;
• il territorio della città di Lecco si connota per una diffusa presenza di scuole dell’infanzia paritarie particolarmente radicate nei diversi rioni della città che, da decenni, concorrono in maniera decisiva alla realizzazione di un sistema integrato dell’offerta formativa rivolta all’infanzia;
• il Comune di Lecco intende valorizzare, attraverso specifici rapporti convenzionali, il concorso di enti pubblici e del privato sociale per la promozione di un sistema integrato di servizi atti a garantire alle famiglie la libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico.
Rilevato che:
nel Comune di Lecco sono state istituite e sono funzionanti:
- n. 5 scuole dell’infanzia statali
- n. 16 scuole dell’infanzia paritarie
Dato atto che:
la normativa vigente, ed in particolare l’art. 1, commi 3, 4, 5 della Legge 10.3.2000, n. 62, riconosce la parità e l'accesso al finanziamento dello Stato, esclusivamente alle scuole non statali che, oltre ad averne fatta richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici così specificati dalla suddetta norma:
Comma 3
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra- curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
Comma 4
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Comma 5
Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
Considerato che:
• il Comune di Lecco interviene annualmente con propri impegni finanziari, finalizzati a garantire il mantenimento e il potenziamento delle scuole dell’infanzia statali ed intende continuare a sostenere, attraverso l’erogazione di contributi, l’offerta educativa delle scuole dell’infanzia paritarie, a beneficio dei bambini residenti in Lecco;
• gli utenti delle scuole dell’infanzia paritarie sono comunque tenuti a partecipare alle spese di ogni singolo istituto, mediante corresponsione di una retta prefissata, il cui importo è concordato annualmente con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della commissione paritetica;
• gli Enti aderenti all’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie provvedono alla copertura delle spese di gestione delle scuole dell’infanzia con i contributi dello Stato, della Regione, del Comune, e con i corrispettivi delle rette incassate dagli utenti, nonché con altre entrate previste dai singoli statuti;
• I contributi erogati dal Comune di Lecco tengono conto dei seguenti parametri:
1. Numero delle scuole
2. Numero delle sezioni in funzione
Rilevato che:
• l’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco, aderente, insieme agli Enti da essa rappresentati, alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), è l’organismo rappresentativo delle sedici scuole dell’infanzia paritarie della città;
• la predetta Associazione ha statutariamente lo scopo di perseguire i seguenti principi e finalità:
- il coordinamento delle attività e dei metodi gestionali delle scuole dell’infanzia paritarie associate e aventi sede nel Comune di Lecco, al fine di realizzare il loro miglioramento funzionale, didattico, organizzativo e strutturale;
- la rappresentanza degli enti associati nei rapporti con le Autorità Istituzionali del settore, promuovendo le relative istanze e valorizzando il contributo conferito nei campi dell'educazione dell'infanzia e dell'assistenza alle famiglie;
• l’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco ha sempre mantenuto un costante e positivo raccordo con l’Amministrazione Comunale, semplificando i rapporti con le singole scuole e ponendosi, peraltro, quale garante degli adempimenti connessi e dipendenti dagli accordi convenzionali.
Visti:
• la convenzione stipulata nel mese di luglio 2012 tra l'Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie scuole e le 16 scuole dell’infanzia ad essa associate; (allegato 1)
• le schede riepilogative con i piani dell’utilizzo delle risorse strutturali e professionali impiegati nella gestione e i piani delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle singole scuole; (allegato 2)
Dato atto che:
• le 16 scuole associate provvederanno annualmente alla predisposizione dei piani dell’offerta formativa e al loro invio all’Amministrazione Comunale;
TUTTO CIO' PREMESSO
Tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI
Le premesse e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.
Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
L'accordo ha per oggetto il coordinamento, sia dal punto di vista educativo che tecnico/gestionale, anche ai fini del trasferimento comunale di cui al successivo art. 15, dei servizi relativi all'organizzazione delle seguenti scuole dell’infanzia paritarie della città di Lecco, riconosciute ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge 62/2000, in possesso dei requisiti per la parità, con il decreto ministeriale a fianco di ciascuna indicato:
SCUOLA | INDIRIZZO | DECRETO MINISTERIALE |
Scuola Dell’Infanzia Xxx Xxxxxxxx Xxxx | Via Renzo, 6 | 488/2568 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxxx Xxxxxx | Xxx X. Xxxxxxx, 00 | 488/2561 del28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Monumento ai Caduti | Via A. Monumento, 7 | 488/2558 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxx Xxxxxx | X.xx M.te X. Xxxxxxxx, 84 | 488/2562 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxxx Xxxx | Xxx Xxxxxxxxx, 00 | 3088/245 del 05/06/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxxxxxx Xxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx, 00 | 236 del 24/03/2003 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxxx Xxxxx | Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 | 488/2560 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Via X. Xxxxxxx Xxxx, 5 | 488/2555 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Dell'Era Aldè | Via S. D'Acquisto, 7 | 488/2569 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxx Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxx, 0 | 488/2556 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxx Xxxxxxxxx | Via Xxx Xxxxxxxxx, 2 | 488/2557 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxxx Xxxxxxx | Via S. Barbara | 488/2564 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxx Xxxxxxxx Xxxxx | Piazza Dell'Oro, 3 | 488/2567 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxx Xxxxxxxx XXXXX | Via X. Xxxxxx, l | 488/2565 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxx Xxxxxxxx | Xxx Xxxx Xxxxx, 0 | 488/2566 del 28/02/2001 |
Scuola Dell’Infanzia Xxxxx Ausiliatrice | Xxx Xxxxxxx, 00 | 488/2563 del 28/02/2001 |
Art. 3 - DURATA
La presente convenzione ha validità fino al 31.08.2016.
Le parti si riservano comunque, nell'arco di validità della presente convenzione, la facoltà di disdettare la stessa per gravi, fondati e documentati motivi, con un preavviso di almeno sei mesi, impegnandosi ad assicurare la continuità del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso al momento della disdetta.
Art. 4 - OFFERTA DIDATTICO-EDUCATIVA E CALENDARIO SCOLASTICO
L’Associazione si impegna ad assicurare che le scuole dell’infanzia paritarie organizzino strutture e servizi in grado di consentire ai bambini residenti nella città di Lecco, l’iscrizione a un servizio scolastico di qualità, che promuova l’apprendimento in tutto l’arco della vita e pari opportunità di sviluppare le capacità e le attitudini, attraverso l’acquisizione di specifiche conoscenze e abilità.
Gli Enti gestori dovranno conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà delle scuole di offrire diverse e maggiori prestazioni.
Art. 5 - REQUISITI
L’Associazione, dato atto che gli enti gestori hanno già ottenuto la parità, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, si impegna a produrre, entro il 31/1 di ogni anno, autocertificazione che attesti:
- l’assenza della finalità di lucro dei singoli Enti;
- il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 1, comma 4, della predetta Xxxxx;
- che i singoli Enti operino nel rispetto dei vigenti orientamenti educativi e didattici della scuola dell’infanzia previsti dalla legislazione vigente.
Art. 6 - ISCRIZIONI ED AMMISSIONE
Le scuole dell’infanzia paritarie accettano le iscrizioni dei bambini secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e in coerenza con i criteri di priorità concordati con l’Amministrazione Comunale, oltre a quelli specifici delle scuole che hanno al proprio interno un servizio per la prima infanzia.
Gli enti gestori accolgono prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini residenti a Lecco che ne facciano richiesta, indistintamente di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola dell’infanzia, secondo le norme vigenti, e assicurano l’accoglienza di
alunni stranieri residenti e/o domiciliati, nonché la loro integrazione, anche attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti specifici.
Si dà atto che, in sede di iscrizione viene consegnato ad ogni famiglia, l’apposito modulo con il progetto educativo predisposto secondo i principi previsti dall’art. 1, comma 3 della Legge 10.3.2000, n. 62.
Art. 7 - NUMERO SEZIONI
Le sezioni delle scuole dell’infanzia paritarie operanti sono 45, suddivise per ogni scuola, così come indicato dall’allegato 3. Le sezioni potranno variare da scuola a scuola, non superando il numero di 45.
L’apertura di nuove sezioni e il loro riconoscimento da parte del Comune dovranno essere preventivamente concordati tra le parti.
La chiusura di sezioni esistenti dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune per le opportune, congiunte valutazioni e decisioni.
Art. 8 - NUMERO BAMBINI PER SEZIONE
La costituzione delle sezioni da parte degli enti gestori dovrà avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera f, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 267 del 29 novembre 2007 e dell’art. 3, comma 3.5 del Decreto Ministeriale n. 83/2008.
Gli enti gestori dovranno altresì favorire, attraverso la collaborazione e il costante rapporto con l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Lecco, con il Comune, o con altri enti a tal fine accreditati, l'inserimento di soggetti diversamente abili che, in ogni caso, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di formazione delle classi.
L’Associazione, all'inizio di ogni anno scolastico, in presenza di bambini diversamente abili, assegnerà alle scuole il personale educativo di sostegno, con idonea preparazione e competenza, che affianchi gli alunni diversamente abili, per i quali gli enti accreditati abbiano richiesto l’intervento educativo-assistenziale, ai sensi dell’art. 3) comma 1b, della Legge n. 104/1992.
Art. 9 - PERSONALE
Gli enti gestori devono provvedere a dotarsi di personale adeguato, ai sensi della Legge n. 62/2000 e del Decreto Ministeriale n. 83/2008, che prevedono la vigilanza della Direzione Scolastica Regionale.
Gli Enti gestori devono altresì, assicurando il rispetto di tutte le norme vigenti in materia:
- garantire la presenza di personale stabile, in possesso dei requisiti di legge, regolarmente assunto e dipendente dagli enti gestori;
- applicare i Contratti collettivi nazionali di Lavoro di settore ( FISM – AGIDAE) e i contratti integrativi locali per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- provvedere alla sostituzione del personale docente e non docente, in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo;
- provvedere all’aggiornamento e alla formazione del personale al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle competenze necessarie, proprie di ogni figura professionale.
L’Associazione s’impegna a promuovere, programmare, coordinare e sovrintendere all’organizzazione e all’attuazione del piano annuale di formazione che deve essere inviato all’Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 10 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
L’Associazione garantisce che nelle scuole dell’infanzia paritarie vengano accolti tutti i bambini senza alcun tipo di discriminazione.
Le scuole dell’infanzia dell’Associazione promuovono la presenza della diversità quale opportunità educativa, oltre che come occasione di maturazione personale e collettiva.
Nel caso di alunni diversamente abili, residenti a Lecco, per i quali l’UONPIA o gli Enti Accreditati abbiano prodotto la diagnosi funzionale e la Commissione ASL abbia accertato lo stato di handicap, la scuola dell’infanzia, al fine di contribuire alla realizzazione del progetto di vita del minore con disabilità e per favorire il processo di integrazione del bambino nella scuola, si impegna a:
- seguire le indicazioni e la modulistica che fanno riferimento agli accordi con l’UST (Ufficio Scolastico Territoriale), il CRTH (Centro Risorse Tematiche per l’Handicap), la Provincia, gli Uffici di piano di Lecco, Bellano, Merate, l’ASL di Lecco e la FISM di Lecco, per la corretta gestione del servizio di Assistenza Educativa Specialistica;
- contattare il coordinatore dell’area disabilità referente per il Comune di Lecco, come previsto dagli accordi assunti nel team di direzione della DGR 215/2005, che collaborerà con il coordinatore disabilità della FISM nella supervisione del progetto, per la richiesta al Comune di attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica, dalla quale si dovrà evincere anche il numero di ore necessarie per la piena attuazione del progetto educativo;
- stendere il progetto per la richiesta al Comune dell’assistenza educativa specialistica.
L’Associazione garantisce, come una delle risorse indispensabili all’integrazione, la presenza di personale educativo qualificato con idonea preparazione e competenza.
Al fine di una ottimale, efficiente e trasparente gestione del servizio di assistenza educativa, in connessione con la rete dei servizi territoriali del Comune di Lecco e degli Enti accreditati, l’Associazione si impegna inoltre:
- a fornire il coordinamento del servizio educativo per i bambini diversamente abili e a effettuare una formazione annua del personale impegnato con questa funzione, al fine di potenziarne le capacità progettuali ed educative;
- ad inviare al Comune di Lecco, entro il 30 maggio di ogni anno, con riferimento all’anno scolastico successivo, il nominativo di ogni alunno diversamente abile e il monte ore necessario per garantire l’inserimento e l’integrazione scolastica di questi bambini;
- a consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, copia del Progetto Educativo Personalizzato di ogni bambino diversamente abile, e a presentare gli elementi organizzativi, i dati complessivi (sia economici che del personale messo in servizio), che evidenzino l’utilizzo dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità del servizio di assistenza educativa;
- ad effettuare, entro il mese di maggio di ogni anno, incontri di verifica e valutazione con il responsabile del servizio di assistenza educativa del Comune di Lecco sulle singole progettazioni attuate, anche al fine di garantire il miglior raccordo e continuità nel passaggio alle scuole primarie. Entro questa scadenza l’Associazione si impegna a mandare una relazione sulle modalità di coordinamento del servizio effettuato e della formazione fornita agli operatori.
L’Associazione si impegna inoltre ad accogliere presso il Centro Ricreativo Diurno organizzato nel mese di luglio, previa definizione di un progetto complessivo per l’accoglienza, almeno tre bambini diversamente abili, frequentanti le scuole dell’infanzia statali e le cui famiglie richiedano l’utilizzo del CRD.
Nel caso di ulteriori richieste il Comune si impegna a definire con l’Associazione le diverse modalità di organizzazione del servizio.
Art. 11 - SERVIZIO MENSA
Il servizio di ristorazione scolastica è organizzato direttamente dagli Enti gestori.
Gli Enti gestori si assumono gli oneri economici relativi al servizio e devono garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, in analogia con le tabelle dietetiche previste dall’A.S.L. e devono assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni sull’auto controllo alimentare, di cui al D.L. n. 155/97.
Nel caso di impossibilità delle scuole, anche temporanea, di fornire i pasti, 1'Associazione si attiverà al fine di assicurare comunque la continuità del servizio nel rispetto dei livelli qualitativi e dietetici dei cibi.
Art. 12 - SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI
Per consentire ai genitori entrambi lavoratori di disporre, anche nel mese di luglio, di attività educative e ricreative per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, analogamente a quanto direttamente programmato dal Comune per la scuola dell’obbligo, l’Associazione dovrà
promuovere e attuare un Centro ricreativo diurno, cui potranno partecipare gli alunni delle scuole dell’infanzia sia paritarie che statali.
Al predetto centro dovrà essere assicurata la frequenza gratuita di massimo 10 bambini segnalati dal Settore Famiglia e Territorio.
L'Associazione si impegna inoltre a garantire la prosecuzione dell'attività educativa dei bambini iscritti e frequentanti, anche nel mese di luglio, in almeno una scuola associata, al fine di rispondere alla crescente domanda dei genitori lavoratori.
Inoltre, previo accordo dell’Associazione con il Comune, gli Enti gestori possono istituire altri servizi integrativi a favore delle famiglie e degli utenti.
Art. 13 - SPESE DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO
Gli Enti gestori provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all’illuminazione, alla dotazione di arredi e sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici, delle attrezzature igienico-sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant’altro necessario al funzionamento delle scuole stesse.
Art. 14 - RETTE
Si dà atto che le rette e le fasce di reddito in vigore per l’anno scolastico 2012/2013 sono quelle indicate nell’allegato 4, dal quale si evince l’introduzione di una nuova fascia.
Le rette sono definite sulla base dei componenti del nucleo familiare e dell’indicatore ISEE.
Le fasce di reddito, i criteri della loro determinazione e le rette a carico delle famiglie sono adottate dall'Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco e sono comunicate all’Amministrazione Comunale per la verifiche nella commissione paritetica di cui all'art. 18, e potranno essere annualmente aggiornate, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (Nic con tabacchi), calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Ulteriori richieste di incremento delle rette dovranno essere discusse e concordate in una apposita riunione della Commissione Paritetica di cui all’art. 18, previo inoltro di documentazione attestante le maggiori spese o le minori entrate nella gestione delle Scuole dell’Infanzia.
In caso di servizi aggiuntivi (es. CRD, orario prolungato e anticipato), L’Associazione fissa il corrispettivo degli stessi e lo comunica all’Amministrazione Comunale.
L’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco si impegna ad accogliere, senza oneri aggiuntivi per il Comune e gratuitamente per le famiglie, che ne accolgono il progetto educativo, ad eccezione del costo relativo al pasto, che dovrà essere versato direttamente dalla famiglia alla
scuola e, per il quale, in analogia a quanto previsto per le scuole statali, verrà applicata la tariffa minima approvata dall’Amministrazione Comunale per il Servizio di ristorazione scolastica, n. 10 posti all’anno, per minori segnalati dal Settore Famiglia e Territorio.
ART. 15 - CONTRIBUTO DEL COMUNE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE CONVENZIONATE
La sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 e dei requisiti di cui all’art. 5 del presente atto sono il presupposto per l’erogazione del contributo per il funzionamento delle scuole convenzionate.
Per l’erogazione del predetto contributo, gli Enti gestori, tramite l’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione di cui all’art. 5.
In presenza delle sopra descritte condizioni il Comune verserà all’Associazione i contributi di seguito indicati, con riferimento a n. 45 sezioni:
€. 435.000,00 (anno 2012); € 1.345.000,00 (anno 2013 e 2014); € 1.385.350,00 (anno 2015) ed €
951.274,00 (anno 2016).
Le predette somme sono comprensive degli importi per l’assistenza educativa, fino ad un massimo di 9 educatori, degli alunni diversamente abili.
I contributi concordati verranno corrisposti come segue:
- per l’anno 2012 € 435.000,00 entro il 31 ottobre;
- per gli anni 2013 e 2014 e 2015, in tre rate pari, ciascuna, a 4/12 del contributo annuo: il 28/2, il 30/6, il 31/10;
- per l’anno 2016, in due rate pari, ciascuna, a 4/12 del contributo annuo: il 28/2 e il 30/6.
Stante l’obbligo per le scuole paritarie, derivante dalla Legge n. 62 del 10.3.2000, di accogliere l’iscrizione dei bambini diversamente abili, qualora il numero degli educatori superasse il limite di 9, l’Associazione chiederà la convocazione di un apposito incontro della Commissione paritetica per la definizione degli opportuni accordi e il Comune corrisponderà l’importo proporzionale al numero degli ulteriori educatori necessari concordati, previa adozione di variazione di bilancio e assunzione del relativo impegno di spesa.
Tutti gli importi previsti dal presente articolo saranno assoggettati alla ritenuta di acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni .
Art. 16 - VERIFICHE
Il Comune si riserva la facoltà di verificare, tramite l’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie, il rispetto da parte degli Enti gestori di quanto stabilito nel presente atto e in particolare:
1. l’effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia;
2. il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti;
3. il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;
4. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente dagli enti gestori;
5. la verifica del rispetto degli standard e dei requisiti qualitativi, di cui all’art. 5 del presente atto. Per consentire l’effettivo esercizio della funzione di verifica dei punti suindicati, il Settore Educazione, Cultura e Sport del Comune predisporrà annualmente una apposita scheda di rilevazione che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni ente gestore e trasmessa, a cura dell’Associazione, al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.
Art. 17 - RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI GESTORI E CAUSE DI RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE
Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo di ciascuna scuola è a carico dell’Ente gestore.
Il Comune segnala per iscritto all’Associazione eventuali inadempienze rilevate nell’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
L’Associazione può presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati, e in caso di persistenti inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto può recedere dal rapporto convenzionale con l’ente gestore inadempiente. In questo caso è facoltà del Comune rivedere gli impegni assunti nei confronti dell’Associazione. In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte di più Enti gestori, il Comune si riserva di recedere dal rapporto con l’Associazione.
Art. 18 - COMMISSIONE PARITETICA
La commissione paritetica tra il Comune e l’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie, ha lo scopo di istituire un luogo stabile di consultazione tra i due enti e di formulare proposte; essa dunque svolge compiti consultivi.
La predetta Commissione paritetica verrà nominata con decreto del Sindaco e sarà così composta:
- Assessore all'Istruzione del Comune di Lecco.
- Presidente dell’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie.
- n. 3 rappresentanti designati dall'Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie.
- n. 3 rappresentanti designati dai Capigruppo consiliari del Comune, di cui uno scelto fra quelli indicati dalla minoranza consiliare.
- Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, per le funzioni di rispettiva competenza il Direttore del Settore Educazione Cultura e Sport , nonché esperti dell’ Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie.
La commissione paritetica ha il compito di verificare e concordare le proposte in merito:
1. al numero delle sezioni da attivare e degli assistenti educatori da assicurare, sulla base dell'importo annuale da trasferire all'Associazione di cui all’art. 15, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce il trasferimento, salvo successive variazioni nel numero degli assistenti educatori a seguito di certificazioni rilasciate in corso d’anno dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Lecco o di altri enti a tal fine accreditati;
2. alle fasce di reddito e al valore delle rette di cui all’art.14;
3. ad eventuali nuovi progetti da attivare nelle scuole associate, entro il 30 giugno di ogni anno;
4. agli eventuali servizi integrativi e complementari , di cui all’art.12.
Inoltre esamina, entro il 31 luglio di ogni anno, il rendiconto annuale complessivo della gestione dell’Associazione e degli Enti associati.
La commissione paritetica può comunque riunirsi ogni qualvolta una delle due parti firmatarie della convenzione ritenga necessaria la convocazione. I verbali dovranno essere sottoscritti da un rappresentante di ciascuna parte.
Art. 19 - CONTROVERSIE
Per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Tribunale di Lecco. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 20 - RICHIAMO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali, dipendenti, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a totale carico dell’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco.
Xxxxx, approvata e sottoscritta.