DISCIPLINARE DI GARA
Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza Servizio Lavori
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA GARA TELEMATICA
(GARA EUROPEA – Offerta economicamente più vantaggiosa)
Procedura aperta, tramite Accordo Quadro, con unico operatore, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, nonché l’esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche inerenti l’intervento Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighinzu a Monte Orzastru”, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021 n. 108. Valore complessivo dell’appalto € 9.187.716,78.
CIG 9059515448 - CUP E34E20010170002
Scadenza offerte 07.03.2022
SOMMARIO
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 15
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 17
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 23
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili 24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 30
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
15. CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 33
15.1 Domanda di partecipazione 34
15.2 Documento di gara unico europeo 35
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 37
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA 44
17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA 46
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 47
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 47
18.2 Metodo per attribuzione dei punteggi 49
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 52
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 53
21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 53
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 55
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 55
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 58
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 58
1. PREMESSE
In attuazione della Determinazione a contrarre n. 2133/42713 del 22/12/2021 del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio Lavori (nel proseguo CRC RAS), in qualità di soggetto delegato per la fase di affidamento, ha indetto una procedura aperta informatizzata mediante accordo quadro, per la durata di quattro anni, con unico operatore, ai sensi degli articoli 60 e 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito Codice). Importo complessivo dell’appalto Euro 9.187.716,78 (Determinazione n. 14/167 del 13/01/2021).
Oggetto dell’appalto è l’affidamento di servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, l’esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, assistenza alla procedura espropriativa, per la realizzazione del Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighinzu a Monte Orzastru, nonché di collegamento dell’invaso di Muzzone all’invaso di Monte Lerno.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice e dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in seguito Legge Semplificazioni), e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lettera b) e 157 del Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria", da espletarsi sulla piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT.
La procedura di gara, come disposto dalla suddetta determina di indizione, prevede, tra l’altro, il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata per i settori ordinari fino al 30.06.2023 dall'art. 52, comma 1, lett. a), punto 3), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n. 108 (in seguito Legge Semplificazioni-bis).
Il luogo di svolgimento dell’appalto è la Regione Sardegna, Provincia di Sassari, codice NUTS: ITG2D.
CIG 9059515448; CUP E34E20010170002; CUI S80002870923202100079 CPV: 71330000-0
Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Il Responsabile del procedimento di gara ex art. 7 L. 241/90 è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx.
L’Accordo Quadro e i singoli contratti attuativi dell’Accordo Quadro saranno stipulati dal Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, soggetto Committente.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx.
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per “Istruzioni di gara”, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e relativa Modulistica
3) Documentazione tecnica: Capitolato Prestazionale, Documento di indirizzo alla progettazione, Schema di Accordo Quadro e Schema di contratto attuativo
4) Patto di integrità;
5) Condizioni generali di registrazione;
6) Istruzioni di gara;
La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul sito istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi" e dal sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ nell'apposita sezione "Procedure in corso", nella scheda riguardante la gara.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ o all’indirizzo pec: xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx entro e non oltre le ore 23:59 del 21.02.2022.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, sezione “Servizi alle imprese– bandi e gare d’appalto” e xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alla procedura di gara Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla
procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Sono oggetto del presente Accordo Quadro i servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e l’esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, nonchè il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’assistenza alla procedura espropriativa, per la realizzazione del Collegamento invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighinzu a Monte Orzastru comprensivo del collegamento dell’invaso di Muzzone all’invaso di Monte Lerno, come meglio identificati nel D.I.P.
La descrizione puntuale delle prestazioni nonché i contenuti di ciascun livello progettuale e le modalità, termini e condizioni di svolgimento degli stessi sono contenute nella Documentazione tecnica, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.
L’appalto è articolato in un unico lotto in considerazione del fatto che la natura delle opere da progettare, costituite da un sistema idraulico di collegamento tra serbatoi di accumulo di risorsa idrica, richiede il ricorso ad una progettazione unitaria, in relazione alle valutazioni di utilizzo della risorsa, alle verifiche dei carichi idraulici determinati dalle richieste dell’utenza ed ai trasferimenti di risorsa, ai costi di manutenzione, al recupero e valorizzazione energetica, all’analisi costi benefici dell’investimento.
L’appalto per la natura delle prestazioni richieste configura un appalto misto, ai sensi dell’art. 28 del Codice, avente ad oggetto quali prestazioni principali i servizi di ingegneria di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv) di detta fonte normativa e quale prestazione secondaria e accessoria i lavori di cui all’allegato I del Codice.
N.B. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve, pertanto, possedere, ai sensi del citato art. 28 del Codice, i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di servizi e per ciascuna prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti nel presente Disciplinare.
Nello specifico si prevede l’appalto di un accordo quadro sino alla concorrenza dell’importo di € 9.187.716,78 (al netto di IVA ed oneri previdenziali), da stipulare con un unico operatore e riferito al compendio delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento in argomento. Le prestazioni incluse nell’appalto sono di seguito riepilogate:
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto- Riepilogo corrispettivi
R I E P I L O G O | |
FASI PRESTAZIONALI | Corrispettivi CP+S Euro |
Prestazioni principali | |
1. Progettazione di fattibilità tecnico economica | 1.121.985,39 |
2. Studi di Compatibilità (Idraulica e/o Geologico-Geotecnico) | 320.154,58 |
3. Progettazione definitiva | 2.560.412,11 |
4. Progettazione esecutiva | 1.445.164,70 |
5. Assistenza alla procedura espropriativa | 1.680.000,00 |
Totale prestazioni principali | 7.127.716,78 |
Prestazioni secondarie | |
Indagini geognostiche, geotecniche e Bonifica Ordigni Bellici | 2.060.000,00 |
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 75.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 9.112.716,78 |
Importo totale Accordo quadro | € 9.187.716,78 |
L’importo massimo stimato dei servizi di ingegneria e delle indagini geognostiche, da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54 del Codice è pari agli importi indicati nella Tabella n. 1, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
Con riferimento alle prestazioni principali si riporta, nella successiva Tabella 2, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, calcolati a fronte di un intervento con importo di opere da progettare stimato in € 128.700.000,00, rappresentativo, ai fini della qualificazione, dei contratti attuativi affidabili nell’ambito dell’accordo quadro in parola.
I corrispettivi per le prestazioni principali, relative ai servizi di ingegneria e architettura, sono stati determinati ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del codice” (in seguito D.M. 17/06/2016).
Si precisa che i lavori da realizzare rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente nelle categorie D.04, D.05, S.03, E.02, V.02, IA.04 e IB.12, di cui all’Allegato Z-1 del D.M. 17/06/2016.
Tabella n. 2 – Categorie, ID
CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE | Importo stimato dei lavori da progettare | |
Codice | Descrizione | ||
IDRAULICA | D.04 | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | € 110.625.000,00 |
IDRAULICA | D.05 | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. | € 5.891.000,00 |
STRUTTURE | S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni | € 3.609.000,00 |
EDILIZIA | E.02 | Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso | € 1.485.000,00 |
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA | V.02 | Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | € 1.590.000,00 |
IMPIANTI | IA.04 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | € 2.500.000,00 |
IMPIANTI | IB.12 | Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso | € 3.000.000,00 |
TOTALE | € 128.700.000,00 |
Categorie e ID Opere | L. 143/1949 (Tabella corrisponde nza) | Grado di comples sità | Importo delle opere € | Specificità della prestazione (art. 3, co. 3 del d.m.- 17.6.2016) Prestazioni Tavola Z-2 |
Idraulica: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | VIII | 0,65 | 110.625.000,00 | b.I) QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.16, QbI.17, QbI.18 |
b.II) QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25 | ||||
b.III) QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | ||||
Idraulica: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. | - | 0,80 | 5.891.000,00 | b.I) QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.16, QbI.17, QbI.18 |
b.II) QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25 | ||||
b.III) QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | ||||
Strutture [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni i | Ig | 0,95 | 3.609.000,00 | b.I) QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18 |
b.II) QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbII.24, QbII.25 | ||||
b.III) QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | ||||
Edilizia [E.02] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative Fondazioni speciali | I/c | 0,95 | 1.485.000,00 | b.I) QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18 |
b.II) QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbII.24, QbII.25 | ||||
b.III) QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | ||||
Infrastrutture per la mobilita [V.02] | 1.590.000,00 | b.I) XxX.00, XxX.00, XxX.00, XxX.00, XxX.00, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, |
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | QbI.16, QbI.17, QbI.18 | |||
b.II) QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbII.24, QbII.25 | ||||
b.III) QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | ||||
Impianti [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | III /c | 1,30 | 2.500.000,00 | b.I) QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18 |
b.II) QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbII.24, QbII.25 | ||||
b.III) QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | ||||
Impianti [IB.12] Micro Centrali idroelettriche- Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso | 1,00 | 3.000.000,00 | b.I) QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18 | |
b.II) QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbII.24, QbII.25 | ||||
b.III) QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 |
Tutti gli importi dovranno intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare, sia per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Il Committente, pertanto, si riserverà, nell’ambito dell’importo massimo dell’Accordo Quadro su indicato, di richiedere i servizi oggetto dell’appalto per un diverso importo delle singole categorie di opere, rispetto a quello sopra indicato, e ove fosse necessario, per categorie secondarie non menzionate nell’elenco sopra indicato.
N.B. L’importo massimo indicato non è vincolante in alcun modo. Il Committente, pertanto, non risponderà nei confronti dell’appaltatore in caso di contratti attuativi e/o di relativi atti aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detto importo totale. Non sarà previsto un importo attivabile minimo per contratto attuativo.
L’importo massimo stimato delle prestazioni da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54 del Codice è pari agli importi indicati in Tabella 1, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
Secondo quanto previsto nel Capitolato prestazionale:
• Il corrispettivo per la redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica, da allegare al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, è stato stimato per analogia (art. 6, comma 1 D.M. 17/06/2016) pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni idrologica e idraulica del Progetto
Definitivo. Tale corrispettivo andrà calcolato sul valore delle opere effettivamente ricadenti nelle aree soggette all’obbligo di redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica.
• Il corrispettivo per l’eventuale redazione dello Studio di Compatibilità geologica e geotecnica da allegare al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, è stato stimato per analogia (art. 6, comma1,
D.M. 17/06/2016) pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni geologica e geotecnica del Progetto Definitivo. Tale corrispettivo andrà calcolato sul valore delle opere effettivamente ricadenti nelle aree soggette all’obbligo di redazione dello Studio di Compatibilità Geologica-geotecnica.
Prestazioni secondarie
L’importo stimato delle prestazioni secondarie relative alle “Indagini geognostiche e prove geotecniche” è di seguito riportato:
Tabella 3. Indagini geognostiche e prove geotecniche
Esecuzione delle indagini geognostiche e prove geotecniche | IMPORTI A BASE D’ASTA (esclusi oneri della sicurezza) | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | IMPORTI COMPLESSIVI |
Esecuzione delle indagini geognostiche geotecniche | € 1.850.000.00,00 | € 60.00,00 | € 1.910.000.00,00 |
Qualora il PSC delle indagini geognostiche e geotecniche individui il rischio determinato dalla presenza di ordigni bellici, i costi per la bonifica da ordigni bellici dovranno integrare il progetto delle indagini. Per detta prestazione (eventuale) si stima l’importo di seguito riportato:
Tabella 3bis. Bonifica degli ordigni bellici (B.O.B.) (eventuale)
Esecuzione della Bonifica degli Ordigni Bellici | IMPORTI A BASE D’ASTA (esclusi oneri della sicurezza) | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | IMPORTI COMPLESSIVI |
Bonifica degli ordigni bellici | € 135.000,00 | € 15.000,00 | € 150.000,00 |
Sono inoltre previste da affidare le ulteriori seguenti prestazioni secondarie, inerenti l’assistenza alla procedura espropriativa:
Tabella 3ter. Assistenza alla procedura espropriativa
Assistenza alla procedura espropriativa | IMPORTI |
Totale appalto | € 1.680.000,00 |
• Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008:
a) trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale; il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale;
b) non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative del Committente.
• Per quanto attiene l’esecuzione dei lavori delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, dovrà essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
L’appalto è finanziato con le risorse previste dalla Deliberazione X.X. x. 00/00 xxx 00.00.0000 (xxx. SC08.6588, Missione 9, programma 4 Titolo 2, CDR 08.01.05 del bilancio regionale) e potrà trovare ulteriore copertura nei programmi finanziari di esecuzione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, ovvero in altri programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
La durata dell’appalto sarà di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro, entro i quali possono essere perfezionati i contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto dall’accordo quadro.
4.2 Opzioni
È possibile estendere la durata dell’accordo quadro, in relazione all'oggetto dell'accordo stesso, ed alla complessità del procedimento autorizzativo previsto per l’attuazione delle opere, comprensivo della eventuale procedura di V.I.A. e che coinvolge numerosi stakeholders pubblici e privati, anche a garanzia dell’unitarietà della progettazione.
Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 48 (quarantotto) mesi, agli stessi patti e condizioni.
Per quanto riguarda la durata dei servizi e delle prestazioni oggetto dell’appalto si rinvia a quanto previsto nel Capitolato prestazionale.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 (operatori economici) e 46 (operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione
di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, per l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 163 del R.D. 267 del 16 marzo 1942, ai fini della partecipazione è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, nonché la presentazione della documentazione di cui al successivo par. 15.3.1, punto 14.
Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatta salva la presentazione della documentazione di cui al successivo par. 15.3.1, punto 14.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1 Requisiti di Idoneità Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263: iscrizione in apposito albo in relazione alla tipologia di operatore economico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (Per le società di professionisti, di ingegneria e i consorzi stabili) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b1) (Nel caso di mandanti incaricate della esecuzione delle prestazioni secondarie) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, la prestazione, il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei professionisti incaricati e ne specifica la relazione giuridica intercorrente con il concorrente (soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali… (parte VI, punto 2.4, lett. c) delle Linee guida ANAC n. 1).
Ulteriormente, tra i professionisti del gruppo di lavoro deve essere individuato il soggetto (professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del Codice.
Si precisa che per la esecuzione delle prestazioni, l’operatore economico, singolo o associato, si potrà avvalere del supporto di ulteriori figure professionali specialistiche, propedeutiche necessarie allo sviluppo dei livelli progettuali (ad esempio relazione paesaggistica e verifica preventiva di Interesse Archeologico), nei limiti indicati dall’art. 31, comma 8 del Codice. Si rinvia al successivo punto 9.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovranno essere, indicati, altresì:
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.
Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire copia dell'attestato di abilitazione e copia dell'attestato di frequenza dell'ultimo aggiornamento quinquennale frequentato.
Per il geologo che redige la relazione geologica
e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5 il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo decennio (ai sensi dell’allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice) antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:
f) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella.
g) servizi “di punta” di ingegneria e architettura con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,4 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi previsti
SERVIZI SVOLTI NEL DECENNIO, PER CATEGORIA D’OPERA | ||||
CATEGORIE D’OPERA ID OPERE Descrizione | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Importo requisito minimo in lavori (in €) | Importo requisito minimo in lavori Servizi di punta (in €) |
Idraulica: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | 0,65 | 110.625.000,00 | 110.625.000,00 | 44.250.000,00 |
Idraulica: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. | 0,80 | 5.891.000,00 | 5.891.000,00 | 2.356.400,00 | |
Strutture [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni | 0,95 | 3.609.000,00 | 3.609.000,00 | 1.443.600,00 | |
Edilizia [E.02] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative Fondazioni special | 0,95 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 594.000,00 | |
Infrastrutture per la mobilita [V.02] Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | 0,45 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 636.000,00 | |
Impianti [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | 1,30 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | |
Impianti [IB.12] Micro Centrali idroelettriche- Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso | 1,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.200.000,00 |
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all’interno della stessa categoria d’opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti f) e g), dovrà essere fornito, oltre all'importo lavori, la descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio, quota parte percentuale (%) in caso di A.T.I, il relativo committente ed il periodo temporale in cui è stato eseguito.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante le seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto /categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante le seguenti modalità:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto /categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.
Dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
a) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.);
b) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
c) gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 17 giugno 2016;
d) precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.
h) Organico Medio Annuo o Unità Minime di Tecnici.
Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il numero minimo di personale richiesto sia pari ad almeno n. 8 (otto) unità, comprendente le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:
Figura Professionale | Attività / Prestazioni affidabili | Titolo e qualifiche richieste |
n. 5 Ingegneri | Responsabile della Progettazione e Integrazione delle prestazioni specialistiche, Progettisti. | Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri |
n. 1 professionista abilitato | Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione | Abilitazione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 |
n. 1 Ingegnere / Geometra | Assistenza alla procedura espropriativa, rilievi, eventuale ispettore di cantiere | Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri /collegio dei geometri |
n. 1 Geologo | Relazione geologica, piano delle indagini geologiche e geognostiche, studio di compatibilità geologica e geotecnica, studio di compatibilità idraulica | Iscrizione all’albo professionale dei Geologi |
n. 8 unità |
Il concorrente deve essere in possesso, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1/ANAC, Cap. IV, Par. 2.2.2.1., lett. d), del seguente requisito:
- per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni (2019-2020-2021), non inferiore a 8 unità, pari a 1 volta le unità stimate per lo svolgimento delle prestazioni;
- per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni (2019-2020-2021), non inferiore a 8 unità, pari a 1 volta le unità stimate per lo svolgimento delle prestazioni.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
In particolare, dovranno essere indicati:
- I Professionisti, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento), che effettueranno la redazione delle progettazioni.
- Il/I Professionista/i geologo/i per le prestazioni geologiche, in possesso di diploma di laurea specialistica in geologia (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in geologia (vecchio ordinamento).
- Il/I Professionista/i, incaricato/i per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione avente attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i...
- Il/I Professionista/i incaricato/i della assistenza alla procedura espropriativa. Ulteriormente:
• È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
• E’ ammesso che un unico professionista assolva a più figure professionali tra quelle indicate, fermo restando il numero minimo di unità richieste.
• Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dal Committente.
• La variazione della composizione dell’eventuale RTI affidataria è ammessa nel rispetto dell’art. 48 del Codice.
• Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro deve essere componente di una associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.
Ai sensi dell’art. 24 del Codice indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all’iscrizione negli appositi Albi, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e
dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.
La comprova del requisito è fornita mediante la seguente documentazione: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.
i) Requisiti di qualificazione dell’esecutore di lavori pubblici
Con riferimento alle prestazioni secondarie relative alle indagini geognostiche, di cui alla “Tabella 1” riportata nell’art. 3, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice, il soggetto esecutore deve essere in possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 92, comma 7, del d.P.R. 207/2010, come di seguito specificato.
CATEGORIE D’OPERA | CLASSIFICA | QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA | % | Importo lavori |
OS-20B Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ | IV | SI | 100% | € 1.910.000,00 |
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/2010, accertati, ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010, secondo quanto disposto dall’art. 216 comma 14 del Codice, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
La comprova del requisito è fornita mediante la produzione, in originale o copia conforme, ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000, dell’Attestazione SOA, in corso di validità alla data di scadenza prevista per la ricezione dell’offerta e tramite la compilazione del DGUE parte II: Informazioni sull’operatore economico sezione A INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO - contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
N.B. Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per i servizi, anche la qualificazione per i lavori, così come disciplinata dall’articolo 45 e 84 del Codice e dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010 Il concorrente singolo o associato dovrà possedere in proprio la qualifica adeguata all’esecuzione delle indagini geognostiche ovvero dovrà associarsi con imprese in possesso di tale qualificazione.
j) Per l’esecuzione del servizio di bonifica da ordigni bellici è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11.05.2015 n. 82.
N.B. Benchè detta prestazione sia solo eventuale, la stessa deve necessariamente essere svolta da soggetto in possesso della suddetta qualificazione ex lege. Ne consegue che l’operatore economico, in forma singola o associata, che non possieda la suddetta qualificazione, a pena di esclusione, dovrà necessariamente subappaltare detta prestazione.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b), deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b1) relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle di indagine geognostica, geotecnica e geofisica dovrà essere posseduto, in caso di partecipazione di soggetti raggruppati o associati, dalla/e mandante/i chiamate ad eseguire dette prestazioni secondarie.
Il requisito di cui al punto 7.1, lett.c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d), relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e), relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.2 lett. f) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.2 lett. f) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.2 lett. g) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.2 lett. g) relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.2 lett. g) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito del personale di cui al punto 7.2 lett. h) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili
I consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), nonché i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1, lett. b1) deve essere posseduto dal consorzio e dalla società consorziata
indicata come esecutrice delle indagini geognostiche.
Il requisito di cui al punto 7.1, lett. c ), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto 7.1, lett. d), relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al punto 7.1, lett. e), relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) e all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) e 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1 [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti generali previsti dal paragrafo 6, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché rendere le dichiarazioni integrative nei termini indicati al punto 15.3.1;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3-bis).
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
L’operatore economico qualificato per la partecipazione alla gara, potrà ricorrere al subappalto limitatamente alle attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
È, inoltre, subappaltabile la prestazione della bonifica da ordigni bellici, nei limiti di cui all’art. 105 del Codice.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio, che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, supporto al RUP, e precisamente di importo pari ad € 74.800,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia dovrà essere costituita a favore della Regione Autonoma Della Sardegna –Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori - Viale Trento, 69 – 09123 – Cagliari - Codice fiscale: 80002870923.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul conto corrente bancario Banco di Sardegna Spa avente codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato alla Regione Autonoma della Sardegna - Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori e specifica indicazione nella causale del versamento (garanzia provvisoria nella gara di cui al CIG
indicare il CIG di riferimento), mediante funzionalità PagoPa resa disponibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – Area Clienti-Pagamenti, con le seguenti modalità:
• • link: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx (Pagamenti senza autenticazione);
• • selezionare ente: Regione Autonoma della Sardegna
• selezionare tipologia di pagamento: Entrate e recuperi vari ed eventuali (Regione Autonoma della Sardegna)
• • compilare correttamente tutti i campi della videata (N.B: indicare partita iva e ragione sociale)
• • indicare nel campo causale: EC613.013 - 00.01.09.08 – garanzia provvisoria – CIG
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto dell’appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili e di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice;
3.essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
(a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
(b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
(c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante oppure, in alternativa, un’autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (realizzati attraverso la digitalizzazione mediante sistemi OCR o semplice digitazione del testo), sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata da parte dell’operatore economico (Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici richiamate al comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.
In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è previsto il sopralluogo obbligatorio.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € € 200,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 pubblicata al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx- numero- 1121-del-29-dicembre-2020, ", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 07.03.2022 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
Documentazione amministrativa Offerta tecnica
Offerta economica
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
N.B. Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
1. accedere al Portale. xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;
4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
5. cliccare sull’evento di interesse;
6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”;
7. cliccare sull’evento corrispondente al lotto per cui si intende presentare un’offerta;
8. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento dell’offerta per il lotto selezionato e confermare cliccando su “OK
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda alle “Istruzioni di gara”.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella “Busta di Qualifica” devono essere inseriti: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo l’allegato Modello 1, e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente. La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) e all’art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o GEIE, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:
- la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria. Pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
La domanda è firmata digitalmente
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società, di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, GEIE, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso allegato al presente disciplinare.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti inclusa, in relazione al requisito di cui al par. 7.2 lett. i), la dichiarazione relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori del presente appalto, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per l’attività di costruzione.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, preferibilmente secondo l’allegato Modello 3, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice);
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, preferibilmente secondo l’allegato Modello 3 bis, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).
Si ricorda che al DGUE dovrà essere allegata una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis), comma 4 (cosi come recentemente modificato dalla Legge Semplificazioni) e comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. punto 15.3.1
n. 1 del presente Disciplinare).
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’X.X.XX.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale [ove posseduto].
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, con firma digitale, dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, da caricarsi a sistema in maniera analoga.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente secondo l’allegato Modello 2, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 (cosi come recentemente modificato dalla Legge Semplificazioni), comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c quater),f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice;
Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione);
2. dichiara i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1, lett. c), i seguenti dati: prestazione, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, iscrizione al relativo albo professionale e la relazione giuridica intercorrente con il concorrente (tenuto conto dei limiti del subappalto) e individua, altresì, la persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
4. dichiara, con riferimento al professionista che svolge il servizio di coordinamento della sicurezza di cui al punto 7.1 d), altresì, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;
5. dichiara, con riferimento al professionista geologo di cui al punto 7.1 lett. e) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. accetta il patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190).
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e reperibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, reperibile su Amministrazione Trasparente: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/xxx/xxx/XXX00000/, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
00.xx impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
12.autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; questa Amministrazione si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla sussistenza o meno di segreti tecnici o commerciali in conformità a quanto previsto dal citato art. 53, comma 5, lett. a). In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, questa Amministrazione provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di
accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara anche con riferimento all’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale.
13.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Disciplinare.
14.Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a seconda della fase).
a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
1) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
2) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
3) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice;
4) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
1) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale competente;
2) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato; Si precisa che, in tal caso, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere, ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 Aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi;
3) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta, altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Il Modello 2 - Dichiarazioni Integrative deve essere sottoscritto, con firma digitale, dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 14;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 14;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 8 (patto di integrità); n. 9 (codice di comportamento); n. 10 (operatori non residenti); n. 13 (privacy) e, ove pertinente, n. 14 (concordato preventivo).
La rete di cui al punto 5, a), b) c) a) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 8 (patto di integrità); n. 9 (codice di comportamento); n. 10 (operatori non residenti); n. 13 (privacy) e, ove pertinente, n.14 (concordato preventivo).
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
15. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (si rinvia al paragrafo 10);
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
19. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
20. Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta di Bollo, pari a € 16,00, secondo le modalità previste dal par.15.1.
21. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l’esistenza di eventuali soggetti conviventi anche “more uxorio” con i soggetti previsti dall’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione “Stato di famiglia per Antimafia” – Modello 6). Qualora l’Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
22. “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;
Nel caso di studi associati
23. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, preferibilmente secondo l’allegato Modello 4, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi riportati nella “TABELLA A – OFFERTA TECNICA”. L’operatore economico inserisce i seguenti documenti, relativi all’offerta tecnica nella Piattaforma:
a) Relazione “A”– Con riferimento alla “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, indicata al successivo punto 18.1 lett. A.
La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento. La documentazione deve essere costituita da non più di 3 schede i n formato A3 o 6 schede i n formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati (massimo 9 schede in formato A3 o 18 schede in formato A4). Le ulteriori schede, in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione di presentazione. La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione numerata denominata “Relazione A - professionalità e adeguatezza dell’offerta”.
Nella relazione, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di:
- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del D.M. 17/06/2016);
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, XXX;
- nome della Stazione Appaltante e localizzazione dell’intervento.
Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato.
b) Relazione “B” – Con riferimento alle “Caratteristiche metodologiche dell’offerta”, indicata al successivo punto 18.1 lett. B
Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico-illustrativa, composta da massimo 15 schede in formato A3 ovvero 30 schede in formato A4 (ciascuna di una sola facciata), eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, etc. inclusi nel numero totale delle schede sopraindicato. Le ulteriori schede in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione presentata. La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione denominata “Relazione B – caratteristiche metodologiche dell’offerta”, che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli, corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri B, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, successivamente all’apertura, in sede di gara, della
busta contenente l’offerta tecnica, la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico su CD/DVD, non editabile, con file in formato pdf non editabile o compatibili.
Non sono computate nel numero delle schede:
- le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.
- I curriculum vitae, di cui al criterio B4, primo punto. Si invita, tuttavia, a produrre curriculum sintetici, organizzati in modo da evidenziare solo quanto richiesto.
A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente “Offerta tecnica” non deve contenere elementi, che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
Nella sezione "Busta Economica", il concorrente dovrà inserire nella Piattaforma la documentazione economica. L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
1) l’offerta economica, predisposta preferibilmente secondo l’allegato Modello 5, che indichi:
a) il ribasso unico percentuale, da applicarsi a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 16.06.2016, nonché al corrispettivo previsto per l’assistenza alla procedura espropriativa, le indagini geognostiche e geotecniche e ogni altro servizio e prestazione previsti nel Capitolato Prestazionale;
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice (con riferimento alle prestazioni relative alle indagini propedeutiche alla progettazione):
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett.d) del Codice.
Si specifica che tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso, in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa.
2) Relazione Costo della manodopera: un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. In relazione ai “costi medi orari del lavoro per il personale
dipendente”, il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, producendo, inoltre, copia delle tabelle ministeriali di riferimento, scaricabili dal sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, devono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata.
Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere, per quanto attiene l’indicazione delle cifre decimali, si potranno indicare fino ad un massimo di tre cifre decimali.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’elemento indicato in lettere.
In caso di discordanza tra la percentuale riportata a sistema e quella indicata nel modulo di offerta, prevarrà quella indicata in quest'ultimo.
Gli operatori economici devono, secondo le modalità indicate nell’Allegato Istruzioni di gara:
• produrre e allegare a sistema lo “Schema di offerta economica”, Modello 5;
• indicare a sistema nel campo offerta economica “il ribasso unico Percentuale” offerto;
• produrre e allegare a sistema la “Relazione Costo della manodopera”.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in base ai seguenti punteggi.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Fattori ponderali | ||
A | Professionalità e adeguatezza dell’offerta | PA | 30 |
B | Caratteristiche metodologiche dell’offerta | XX | 00 |
C | Ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispettivi a base d’asta | PC | 20 |
Totale | 100 |
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi che dovranno essere attribuiti quali punteggi Discrezionali, vale a dire punteggi il cui coefficiente sarà attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione.
“Tabelle di valutazione dell’offerta tecnica”
A - professionalità ed adeguatezza dell’offerta | ||
Criterio di valutazione | Punteggio Massimo PA | |
A | Adeguatezza dell'offerta e qualità della professionalità, desunta da tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, a quelli oggetto dell’affidamento | 30 |
Sub Criterio di valutazione | Sub Punteggio Massimo | |
A1 | Saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, in relazione al fatto che lo stesso ha effettuato servizi di ingegneria che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento paesaggistico e ambientale, rispondono meglio agli obiettivi dell’affidamento in oggetto. | 30 |
B - caratteristiche metodologiche dell’offerta | ||
Criterio di valutazione | Punteggio Massimo PB | |
B | Metodologia di esecuzione delle prestazioni | 50 |
Sub-Criteri di valutazione | Sub Punteggio Massimo | |
B1 | Metodologia di esecuzione della progettazione: Tematiche da affrontare Xxxxxxx valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri nel dettaglio le tematiche da affrontare che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione, con riferimento alle caratteristiche delle opere da progettare, la minimizzazione dei costi di gestione e manutenzione nonché al contesto ove sono previsti gli interventi oggetto delle prestazioni. | 10 |
B2 | Metodologia di esecuzione della progettazione: Azioni da intraprendere Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri nel dettaglio le azioni e le soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi (con particolare riferimento al recupero e valorizzazione energetica), ai vincoli correlati e alle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere. | 15 |
B3 | Metodologia di esecuzione della progettazione: Modalità di esecuzione Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri nel dettaglio le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste, evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con il Committente nelle diverse fasi (tavoli tecnici preliminari, individuazione degli scenari di intervento, conferenza di servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni fornite. | 10 |
B4 | Risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. Qualità della struttura tecnica organizzativa. Sarà valuta positivamente la consistenza della struttura tecnica e l’esperienza specifica dei tecnici incaricati. Dovrà essere redatto l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione e l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV _Linee guida n. 1/ANAC), della rispettiva qualificazione professionale, della relativa formazione e delle principali esperienze analoghe all’oggetto del appalto (mediante curriculum vitae sintetici da allegare alla relazione metodologica). Saranno considerate migliori le offerte che prevedono un approccio multidisciplinare e per le quali la relazione dimostri che la struttura tecnica organizzativa prevista dall’offerta offra una elevata garanzia della qualità e tempistica dell’attuazione della prestazioni. | 10 |
B5 | Risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri nel dettaglio gli strumenti informatici messi a disposizione e utilizzati per lo sviluppo e gestione dei progetti, con particolare riferimento alle simulazioni idrauliche, alla gestione energetica, ai calcoli statici delle strutture dei manufatti ed ai modelli di interazione della struttura col terreno. Saranno considerate migliori quelle offerte che prevedano l’utilizzo di strumenti informatici che garantiscano una elevata garanzia di precisione, affidabilità di calcolo e di condivisione dei documenti con la committenza | 5 |
18.2 Metodo per attribuzione dei punteggi
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula:
Ki = Ai*PA + Bi*PB + Ci*PC
Dove:
- Ki è il punteggio totale attribuito al Concorrente i-esimo;
- Ai, Bi, e Ci sono i coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al Concorrente i-esimo. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- PA e PB, sono i pesi o punteggi attribuiti al singolo criterio indicati nella Tabella di cui al punto 2 del paragrafo A.
- PC è il peso attribuito all’offerta economica.
1. I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi di valutazione A e B, di cui alle “Tabelle di valutazione dell’offerta tecnica”, sono determinati attribuendo una valutazione numerica ad ogni elemento della tabella, liberamente scelta da ciascun Commissario, assegnati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi discrezionali intermedi), che viene poi trasformata in un coefficiente compreso tra zero e uno, dove il coefficiente uno è attribuito alla miglior valutazione numerica:
Elementi forniti per la valutazione del requisito | Coeff. |
Nessun elemento fornito | 0 |
Non significativi | 0,1 |
Eccessivamente scarsi | 0,2 |
Carenti o frammentari | 0,3 |
Incompleti e superficiali | 0,4 |
Presenti ma insufficienti o non adeguati | 0,5 |
Presenti in misura sufficiente | 0,6 |
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata | 0,7 |
Completi ed adeguati | 0,8 |
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili | 0,9 |
Con caratteristiche di eccellenza | 1 |
Poiché i criteri di valutazione A e B, di cui alle“Tabelle di valutazione dell’offerta tecnica” sono suddivisi in sub-criteri, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente, in base a tali sub criteri, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza.
1. Una volta assegnata la valutazione numerica per ogni sub-criterio, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, compresi tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato per quel sub-criterio, e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri Concorrenti.
2. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il sub punteggio massimo attribuibile a quel sub-criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.
3. Si procede quindi alla riparametrazione dei sub-criteri nei confronti del punteggio massimo previsto per il rispettivo criterio di riferimento. Ossia si sommano, all’interno di ciascun criterio, i punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad esso appartenenti. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale per i sub-criteri all’interno di ciascun criterio ottiene il coefficiente uno per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti “riparametrati” saranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al criterio in questione.
4. Non è prevista la riparametrazione della somma dei punteggi complessivi relativi ai criteri A e B.
5. Non sono ammesse alle fasi successive della procedura di gara, le offerte tecniche che, prima della riparametrazione di cui al precedente comma 3, non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 35 (trentacinque), detto soglia di sbarramento.
18.3 Elemento prezzo:
Ai fini della determinazione del coefficiente ci relativo all’elemento prezzo sarà applicata la formula seguente:
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia) / Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo;
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del Concorrente i-esimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti X = 0,85;
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
N.B. In considerazione dei DPCM emanati in materia di contenimento del contagio da COVID- 19, restrittivi della circolazione e delle attività sull’intero territorio nazionale, e a prescindere dalla predetta situazione emergenziale, la Stazione appaltante si riserva di svolgere le operazioni di gara in sedute riservate. La trasparenza dell’azione amministrativa è difatti garantita dalla natura telematica della procedura. La piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (ex multis Consiglio di Stato Sezione V 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2016 n. 4990; Consiglio di Stato sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050).
Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) della piattaforma, al termine della stessa.
La data di svolgimento della prima e delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti almeno 2 giorni prima della data fissata mediante la funzionalità “Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online sul Portale Acquisti SardegnaCat.
Parimenti, eventuali aggiornamenti della data o ora delle suddette sedute saranno comunicati tempestivamente ai Concorrenti con le modalità di cui sopra.
Secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata per i settori ordinari dall’art. 52, comma 1, lett. a), punto 3), del decreto Semplificazioni-bis, la Stazione Appaltante, mediante la Commissione Giudicatrice appositamente nominata, esaminerà le offerte tecnico- economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”),
Conclusi i lavori della Commissione giudicatrice, di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compresa l’eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse, la Commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione Appaltante procede mediante il Seggio di gara a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, a partire dal Concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Con riferimento alla documentazione amministrativa, la stessa sarà resa disponibile alla Commissione giudicatrice qualora la stessa ne richieda la visione (in tutto o in parte), a soli fini informativi strettamente connessi all’esame dell’offerta tecnica, non già ai fini di verificare l’idoneità dei concorrenti, ma al fine di identificare correttamente il concorrente e la corretta sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti ed in specifico dei concorrente con idoneità plurisoggettiva.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La commissione giudicatrice, qualora richiesto, fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma telematica ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.
La Commissione giudicatrice, nella prima seduta pubblica, procederà ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali e di quelle tecnica ed economica.
In virtù dell’inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 52, comma 1, lett. a), punto 3), del decreto Semplificazioni-bis, la Commissione Giudicatrice procederà, pertanto, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, rinviando ai lavori della Stazione appaltante, tramite il Seggio di Gara, l’esame della documentazione amministrativa. L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà solo al termine della fase di valutazione delle offerte tecniche.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.2 e ne comunica i nominativi alla Stazione Appaltante che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Non saranno pertanto aperte le offerte economiche dei predetti operatori.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto
18.2.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche che hanno superato la soglia di sbarramento e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica e per il prezzo e, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle sezioni “Busta di qualifica – documentazione amministrativa” e “Busta tecnica”, della Richiesta d’Offerta (RDO);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi la Stazione appaltante procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, valutati sui punti relativi al prezzo e sulla somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, ottenuti prima della riparametrazione dei criteri (pari quindi alla somma dei punteggi definitivi attribuiti per tutti i sub-criteri), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il responsabile unico del procedimento ex art. 31 del Codice (RUP), avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
La verifica di anomalia delle offerte è effettuata, ai sensi del suddetto art. 97, comma 3, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di valutarne comunque la congruità.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al responsabile del procedimento di gara tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice - laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta
– la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, trasmette la migliore offerta e gli atti relativi al Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice per la valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
La stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell’Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del d.l. n. 76 del 2020, convertito in L. n. 120 del 2020, dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
L’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula deve avere luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale, prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto preliminare, definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
L’accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 15.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi: del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.
Cagliari, lì 13.01.2022
Il Direttore del Servizio
(ai sensi dell’art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)
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