Contract
ALLEGATO 1
ACCORDO CONTRATTUALE TIPO TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PRO.GET – CASA DI CURA VILLA CHERUBINI - FIRENZE PER ACQUISIZIONE POSTI LETTO RICOVERO ORDINARIO EMERGENZA COVID-19
Tra
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del Direttore del SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 361del 13.03.2020;
E
Pro.Get srl- Casa di Cura Villa Cherubini d’ora in poi Struttura, con sede legale Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 50133- FIRENZE , Cod. Fiscale e P.IVA 01432720488 nella persona del Legale Rappresentante dr.ssa
X. Xxxxxx Reali, nata a Firenze il 02/02/1945, domiciliato per la carica presso l’ente sopraindicato;
PREMESSO
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il Decreto Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D. Lgs. 101/18;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”;
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n.73 del 09.10.2019;
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD);
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art.
1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera G.R.T. del 15.05.2017 n. 504 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30.01.2019 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati, Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
- la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- la circolare del Ministero della Salute GAB 0002627-P- 01.03.2020 che prevede l’utilizzo delle strutture private accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19
- il D.P.C.M. n. 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
Richiamata:
- la nota prot. 16 del 05 marzo 2020 con la quale XXXX comunicava al Presidente della Regione Toscana l’immediata disponibilità a supportare le attività di cura ed assistenza ed indicando contestualmente i posti letto da utilizzare per l’emergenza;
- la successiva nota con la quale AIOP integrava al Presidente della Regione Toscana la disponibilità di ulteriori posti letto;
- la nota del 06/03/2020 inviata dal Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro con la quale “in considerazione dell’emergenza COVID 19 si rende necessario aumentare nei P.O. della ASUL TC il numero dei posti letto per i pazienti potenzialmente affetti da COVID 19 e liberare i posti nelle Terapie intensive e rianimazioni dei Presidi della AUSL TC anche sulla base delle disposizioni Nazionali e Regionali in materia reputando le dotazioni attualmente presenti insufficienti per poter gestire in maniera ottimale i pazienti medici al fine di evitare disagi agli stessi e garantire l’accesso agli Ospedali Pubblici per le cure legate all’emergenza epidemiologica”;
- la nota, sopra citata, precisava “l’affidamento di n. 20 posti letto per ricovero ordinario” presso la Struttura convenzionata con l’Azienda in possesso dei requisiti organizzativi e strutturali richiesti per questa tipologia di prestazioni
- l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Firenze n. 2018/DD/03057 del 26/04/2018;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l’utilizzo di n.20 posti letto di ricovero ordinario, secondo quanto disposto dal Regolamento 79/R del 17.11.2016 in attuazione della L.R. 51/2009, provenienti dai Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL Toscana Centro;
L’attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale; Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi artt. 3, 4, 5.
ART. 2 – TIPOLOGIA D’ATTIVITA’
La Struttura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda l’attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione la Struttura, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato, secondo quanto disposto dai requisiti organizzativi previsti nello stesso Regolamento 79/R.
ART. 3 MODALITA’ OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE
L’accesso avviene secondo le procedure aziendali, concordate con la Direzione Sanitaria della Azienda USL Toscana Centro.
Per quanto attiene ai posti letto di ricovero ordinario questi saranno gestiti in accordo con il Dipartimento di Emergenza ed Area critica e il Dipartimento delle Specialistiche mediche secondo modalità operative da condividere.
ART. 4 – TARIFFE
Ricovero Ordinario
Il pagamento per le prestazioni di ricovero ordinario è a DRG.
La tariffa giornaliera applicata per la messa in disponibilità del posto letto di ricovero ordinario (stand- by) è di Euro 119,00.
Il volume riconosciuto massimo per il periodo 09/03/2020 – 30/04/2020 è di Euro complessive
€ 399.475,00
Le prestazioni ed i volumi riferiti al presente contratto sono da intendersi in aggiunta ai volumi già contrattualizzati.
I posti letto non dovranno essere ricompresi in quelli utilizzati all’interno del tetto già contrattualizzato ed assegnato alla Struttura di cui alla Deliberazione n.541/2015, repertorio 15894/2015.
L’attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza dell’Azienda che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto anche gradualmente.
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura, la Direzione Sanitaria Aziendale , i Direttori SOC Medicina d’Urgenza dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda e i Direttori SOC di Terapia Intensiva e Rianimazione dell’Azienda.
ART 5 – DEGENZA E DIMISSIONI
In relazione al Regolamento 79/R, l’assistenza medica è garantita dal medico specialista presente in Struttura.
La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.
L’assistenza infermieristica e l’assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore.
ART. 6 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili dell’attività svolta su supporto cartaceo.
La SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati assegnerà al presente contratto uno specifico codice progetto da inserire nel software GAUSS al fine di permettere il regolare invio dei flussi informatici e validare la rendicontazione
Per l’attività di ricovero in reparto di Medicina i riepiloghi devono contenere i seguenti elementi:
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;
- data di ingresso e data delle dimissioni.
- Scheda SDO e DRG di riferimento con relativo importo
Ai riepiloghi mensili devono essere allegate le richieste di ammissione predisposte dalla Azienda USL Toscana Centro e dimissione dalla Struttura.
I suddetti rendiconti, riferiti ai ricoveri in terapia intensiva (gli altri di medicina hanno le SDO e l’invio è informatico come di consueto), dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Struttura o da un Suo Delegato e dal Direttore Sanitario di questa e quindi validati dal Responsabile Sanitario del contratto per l’Azienda.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli a pagare le competenze regolarmente fatturate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività in modo da ottemperare al debito informativo previsto dalla Regione Toscana nella DGRT 909/2017. Si impegna a seguire le indicazioni che le verranno date da ESTAR e dalla AUSL per permettere di andare a regime per quanto sopra e di utilizzare le modalità transitorie indicate, nel caso queste siano necessarie. I dati di attività dovranno essere registrati su applicativo GAUSS con il relativo codice progetto.
La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività, sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dal Responsabile Sanitario del contratto per l’Azienda.
Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.
L’Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software di conseguenza.
La Struttura impegna all’alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.
ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE
La Struttura comunicherà alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula del contratto.
Art. 9 - INCOMPATIBILITA’
La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.
ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Struttura che si impegna ad adeguare i locali, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 11 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.
Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
2. L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART 13 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutti gli iscritti al SSN.
ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Casa di Cura/Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 15– PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
La Struttura si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo Privacy n° 2016/679 del 27.4.2016.
La Struttura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.
La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.
ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati o altre forme previste (autoassicurazione) e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 19 - DECORRENZA
Il presente contratto produce effetti dal 09/03/2020 e avrà scadenza il 30/04/2020.
L’Azienda USL Toscana Centro ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o derivanti da disposizioni nazionali.
L’Azienda USL Toscana Centro ha altresì facoltà di prorogare tale servizio qualora la situazione epidemiologica sul territorio richieda la prosecuzione di tale misura sanitaria o per altre necessità organizzative.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi durante la sottoscrizione.
ART. 20 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Considerato che la Casa di Cura a seguito dell’improvvisa e non programmata chiamata da parte di ESTAR di un numero significativo di Infermieri professionali e di O.S.S., potrebbe trovarsi in carenza di personale per garantire la regolare attività dei ricoveri di Terapia Intensiva e Rianimazione, la stessa si riserva di ridurre il numero dei posti letto messi a disposizione sulla base dell’organico effettivo necessario per il mantenimento dei parametri di assistenza.
ART. 21 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Casa di Cura/Struttura e il Direttore Sanitario della AUSL TC.
Vengono individuati:
a) per l’Azienda:
• il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
• i Responsabili professionali il Direttore del Dipartimento delle Specialistiche mediche e il Direttore del Dipartimento Emergenza e Area Critica
• il Direttore della SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate
b) per la Struttura:
- il Responsabile della Convenzione nella figura del legale rappresentante.
ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto, che consta di n. 13 pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge. L’Azienda acquisirà copia dell’avvenuto pagamento contestualmente all’invio del contratto sottoscritto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
(documento firmato digitalmente)
per la Casa di Cura (documento firmato digitalmente)