DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI “CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA SELEZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI (PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL, PRIVATE DEBT, INFRASTRUTTURE, REAL ESTATE, RISORSE NATURALI)” PER LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC) IN XXXX - XXX XXXXXXX X. 0
Gara telematica sulla “piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche” della Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (“CNPADC”)
CIG 9895491181
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2 .. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
3 .. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
4 .. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONE E RINNOVI 9
5 .. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
7 .. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
7.1 Requisiti di idoneità Professionale 12
7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 13
7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale 14
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 16
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili 17
7.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 17
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 22
13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L’OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 22
13.1 Documentazione amministrativa – Busta “A” 23
13.1.1 Domanda di partecipazione 24
13.1.3 Dichiarazioni integrative al DGUE 25
13.2 Documentazione offerta tecnica – Busta “B” 27
13.3 Documentazione offerta economica – Busta “C” 28
15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 30
15.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 30
15.2 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 33
15.3 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica 34
15.4 Metodo di calcolo dei punteggi totale 34
16 COMMISSIONE GIUDICATRICE 34
17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 35
18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 37
19 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 37
21 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 –
POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 40
22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 41
23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 41
1 PREMESSE
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante", o “Cassa”) - Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e dell’art. 3 lett. D) del d. lgs. 50/2016, ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato - con determina a contrarre del Consiglio d’Amministrazione del 15/06/2023, ha deliberato di affidare i Servizi professionali di “consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infrastrutture, Risorse Naturali, Real Estate)” per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Xxxx - Xxx Xxxxxxx x. 0 (anche "Servizi”), mediante procedura di gara aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”) individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche “Codice”).
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o Sistema) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Il luogo di svolgimento del servizio è indicato nello Schema di Contratto (codice NUTS ITI43).
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: 9895491181 (CPV 66171000-9 servizi di consulenza finanziaria).
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul
sito internet dell’ANAC.
Il bando di gara è stato:
- pubblicato su sulla GUUE 2023/S 120-379860 del 26/06/2023 e sulla GURI V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 73 del 28/06/2023, contrassegnata dal codice redazionale del TX23BFH19067;
- pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxx.xx (di seguito, per brevità anche solo “Sito”), nonché sulla piattaforma digitale della CNPADC al link xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
Ai sensi dell’art. 67 del Codice, la CNPADC precisa di aver redatto gli atti della presente procedura di
affidamento in autonomia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice, è designato quale Responsabile del procedimento l’Avv.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx che presiede il Seggio di Gara.
Il presente appalto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del
Codice.
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Schema di contratto (Allegato 7);
4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 8); La documentazione di partecipazione comprende:
5) Domanda di partecipazione, (Modello facsimile Allegato 1);
6) DGUE (facsimile Allegato 2);
7) Dichiarazioni sostitutive integrative al DGUE, (Modello facsimile Allegato 3);
8) Offerta tecnica;
9) Offerta economica, (Modello facsimile Allegato 4);
10) Dichiarazione avvalimento, (Modello facsimile Allegato 5);
11) Dichiarazione RTI costituendo, (Modello facsimile Allegato 6);
12) Disciplinare Telematico (Allegato X).
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxx.xx e sulla piattaforma della CNPADC presso xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ . In particolare, la documentazione di partecipazione sarà visibile all’avvio della procedura sulla Piattaforma.
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
• parità di trattamento tra gli operatori economici;
• trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• standardizzazione dei documenti;
• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero
utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati al singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
• utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare
e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone
tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxx.xxxxxx.xx dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore
economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Pertanto, per la partecipazione alla medesima procedura sono necessari: (i) la previa registrazione alla Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche della CNPADC; (ii) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s del D.lgs. n. 82/2005; (iii) la dotazione tecnica minima.
Ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si suggerisce di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale)
abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabili all’operatore registrato.
Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a consultare i manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide", da intendersi quali parti integranti del presente disciplinare di gara.
Eventuali richieste chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CNPADC entro le ore 12:00 del 17/07/2023, per mezzo della funzione “Invia quesito alla CNPADC” presente sulla piattaforma.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima presso i siti sopra indicati.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate..
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell’“Area Comunicazioni” presente sulla piattaforma e-procurement. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P. all’indirizzo x.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx diversamente la CNPADC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente procedura è volta alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto i Servizi professionali di “consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infrastrutture, Risorse Naturali, Real Estate)” per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Xxxx - Xxx Xxxxxxx x. 0, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nello Schema di Contratto.
In particolare:
SERVIZI OBBLIGATORI:
I. Fornitura di un database di mercato consultabile direttamente dalla CNPADC.
II. Supporto, sulla base delle linee guida trasferite dalla CNPADC, nella mappatura del mercato – integrata con strategie indicate alla CNPADC- (fondi in raccolta e relativo factsheet, timeline, opportunità, view) e nella pianificazione del piano annuale di investimento relativo alle asset class di cui all’oggetto dell’affidamento.
III. Sulla base degli esiti delle attività di cui al punto II e sulla base delle indicazioni fornite dalla CNPADC il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un numero medio annuo di due diligence complete nell’ambito di quelle dell’universo gestito dall’advisor pari ad almeno 100 (a copertura di tutte le asset class richieste).
IV. Sulla base delle attività condotte di cui al punto II e III, supporto nella individuazione, per ciascuna delle asset class richieste, della short list di strategie rientranti nell’universo investibile e raggruppamento per clusters in termini di ranking (ciascuna short list dovrà essere costituita da almeno 5 strategie ove disponibili).
X. Xx soggetto aggiudicatario sarà richiesta la realizzazione di tre due diligence complete medie annue su strategie individuate dalla CNPADC per un totale complessivo di 6 due diligence complete nell’arco dell’intera durata contrattuale pari a 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
VI. Messa a disposizione di un modello/software di analisi del pacing (proiezione dei flussi, NAV, peso e distribuzioni) del portafoglio della CNPADC.
SERVIZI OPZIONALI:
VII. Al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesta la realizzazione di tre due diligence annue su richiesta e a discrezione della CNPADC ulteriori rispetto a quanto previsto dai servizi obbligatori, per un totale quindi di ulteriori sei due diligence complete nell’arco dell’intera durata contrattuale pari a 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Nell'ambito delle attività, potranno essere richiesti, senza alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello concordato: la predisposizione di un memorandum in lingua italiana, opinioni e pareri scritti e/o orali
che si rendano necessari ovvero opportuni, a giudizio discrezionale della CNPADC su singole strategie ovvero aree di investimento di interesse della CNPADC, nonché la partecipazione a incontri/conference call periodici con gli Organi e le strutture organizzative della CNPADC (come previsto all’art. 4, punto 7 del Capitolato descrittivo e prestazionale).
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice si precisa che l’appalto non è diviso in lotti funzionali o prestazionali in quanto le attività oggetto dello stesso fanno parte di un’unica tipologia di prestazione, il cui affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico- organizzativo, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.
Il valore stimato dell’appalto per l’intera durata di =24= (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto è pari ad euro € 725.000,00 (euro settecentoventicinquemila/00), IVA esclusa, comprensivo dei servizi opzionali aggiuntivi.
Suddetto importo è stato quindi individuato come segue:
€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), IVA esclusa, quale importo riferito ai servizi obbligatori previsto al precedente paragrafo 3 e all’art. 1, punti X,XX,XXX,XX,X,XX ,xxx Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale, (di seguito Servizi obbligatori) ed oggetto di ribasso percentuale da parte degli Operatori economici;
€ 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00), IVA esclusa, quale importo complessivo riferito ai servizi opzionali previsti al precedente paragrafo 3 e all’art..1, punto VII, del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale - ulteriori 6 due diligence – per l’intera durata contrattuale pari a 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto (di seguito Servizi opzionali) e per i quali sarà applicato all’importo di € 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) stimato per ognuna delle 6 due diligence opzionali il medesimo ribasso percentuale offerto dagli Operatori economici per i Servizi obbligatori.
L’importo garantito all’Aggiudicatario deve intendersi riferibile alle prestazioni dei soli Servizi obbligatori (al netto del ribasso percentuale applicabile in sede di offerta economica).
Per converso, la CNPADC non garantisce alcun importo minimo garantito riferibile ai Servizi opzionali aggiuntivi, attivabili solo ed esclusivamete su espressa richiesta della Cassa.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’importo di eventuali proroghe e rinnovi, è pari ad € 1.268.750,00 (euro unmilioneduecentosessantottomilasettecentocinquanta/00) al netto di IVA.
VOCE DI COSTO BIENNIO (=24= (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto) | IMPORTO (EURO) |
Servizi obbligatori previsti al precedente paragrafo 3 e all’art. 1 , punti I,II,III,IV,V,VI, del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale ed oggetto di ribasso percentuale da parte degli Operatori economici | € 500.000,00 |
Servizi opzionali previsti al precedente paragrafo 3 e all’art..1 ,punto VII, del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale - ulteriori 6 due diligence per l’intera durata contrattuale e per i quali sarà applicato all’importo di € 37.500,00 | € 225.000,00 |
(trentasettemilacinquecento/00) stimato per ognuna delle 6 due diligence opzionali il medesimo ribasso percentuale offerto dagli Operatori economici per i Servizi obbligatori | |
TOTALE | € 725.000,00 |
VOCI DI COSTO EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI | IMPORTO (EURO) |
€ 362.500,00 | |
TOTALE COSTO EVENTUALE RINNOVO | € 362.500,00 |
VOCI DI COSTO EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI | IMPORTO (EURO) |
€ 181.250,00 | |
TOTALE EVENTUALE PROROGA TECNICA | € 181.250,00 |
TOTALE VALORE APPALTO | € 1.268.750,00 |
Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i..
Si precisa inoltre che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice non sussiste l'obbligo di indicare la stima dei costi della manodopera, né gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d’appalto per il servizio in oggetto trova
copertura finanziaria attraverso l’utilizzo dei fondi propri dell’Ente.
4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONE E RINNOVI
La durata dell’appalto è di =24= (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto
Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, salvo quanto previsto al successivo punto 4.2.
Tutti i termini previsti dal presente disciplinare sono da intendersi “solari”, ove non diversamente stabilito.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per una durata presunta di =6= (sei) mesi per un importo massimo pari a € 181.250,00 (euro centoottantunomiladuecentocinquanta/00). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, di cui all’offerta risultata aggiudicataria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, di cui all’offerta
risultata aggiudicataria, per una durata pari a =12= (dodici) mesi, per un importo di € 362.500,00 (euro
trecentosessantaduemilacinquecento/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno
=60= (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita nello schema di Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D. L. n. 4/2022, conv. in L. n. 25/2022, laddove applicabile.
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione:
- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs.
n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o
costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
6 REQUISITI GENERALI
Ferme restando le condizioni di cui al precedente paragrafo 5 e le modalità di presentazione dell’offerta di cui ai successivi paragrafi, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore economico dovrà possedere i requisiti di seguito indicati.
I requisiti richiesti, a pena esclusione, devono essere posseduti dall’Operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara fino al termine di esecuzione del contratto.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti di seguito.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità Professionale
a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’ art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 🡪 tale requisito dovrà essere dichiarato nella Parte
IV, lett. A, n. 1del DGUE.
Per la comprova del requisito, la CNPADC acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria
Il concorrente deve essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
b) aver realizzato un fatturato globale minimo annuo d’impresa riferito a ciascuno degli ultimi n. =3= (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa, per un ammontare totale pari ad € 7.500.000,00 (euro settemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa.🡪 tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. B, n. 1a), del DGUE.
Si precisa che:
- per ultimo triennio si intende quello riferito agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando;
- la previsione di fatturati minimi per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dal valore dell’Appalto, dalla peculiare natura dei servizi, dalle caratteristiche dimensionali e dalla complessità delle prestazioni di cui all’Appalto, tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a garantire la continuità e la fruizione dello stesso, necessari ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il possesso del predetto requisito costituisce, altresì, indice di osservanza delle obbligazioni contrattuali necessario per ottemperare in maniera regolare e qualitativamente adeguata alle prestazioni previste nel capitolato d’appalto.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e l’anno di inizio attività dovrà essere indicato nella Parte IV lett. B, n. 3, del DGUE.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e allegato XVII parte I del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
c) aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. =3= (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara per un ammontare totale pari ad € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), IVA esclusa, per un ammontare totale pari ad € 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00), IVA esclusa.
🡪 tale requisito deve essere dichiarato nella IV lett. B, n. 1b), del DGUE.
Il settore di attività è Servizi Finanziari con ambito di specializzazione in Servizi professionali di “consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infrastrutture, Risorse Naturali, Real Estate)”.
Si precisa che:
- per ultimo triennio si intende quello riferito agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando;
- la previsione di fatturati minimi per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dal valore dell’Appalto, dalla peculiare natura dei servizi, dalle caratteristiche dimensionali e dalla complessità delle prestazioni di cui all’Appalto, tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a garantire la continuità e la fruizione dello stesso, necessari ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- il possesso del predetto requisito costituisce, altresì, indice di osservanza delle obbligazioni contrattuali necessario per ottemperare in maniera regolare e qualitativamente adeguata alle prestazioni previste nel capitolato d’appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e allegato XVII parte I del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- mediante la presentazione di copia conforme dei contratti con cui si sono conferiti gli incarichi e/o delle rispettive fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e l’anno di inizio attività dovrà essere indicato nella Parte IV lett. B, n. 3, del DGUE.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CNPADC.
d) possesso, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) con i seguenti massimali:
- Sezione RCT - € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per anno.
- Sezione RCO - € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per anno.
🡪 tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. B, n. 5, del DGUE
La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in originale o copia conforme, e, a pena di esclusione, dell’eventuale dichiarazione di impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza ai massimali richiesti in caso di aggiudicazione come indicati al successivo paragrafo 19, ovviamente solo laddove in sede di partecipazione non si disponga già di copertura RCT/RCO come richiesta all’aggiudicatario per la stipula del contratto.
7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale
Il concorrente deve essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
e) aver eseguito, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto avendo condotto almeno centodue diligence annue a copertura complessiva di tutte le asset class oggetto dell’incarico con focus sia domestico che internazionale, con descrizione del servizio, date, importi e tipologia dei destinatari per ciascuna annualità. 🡪 tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. C n. 1b), del DGUE.
Si specifica che:
- per ultimo quinquennio si intende quello decorrente dalla data antecedente la pubblicazione del Bando;
- la previsione di requisiti tecnico professionali per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dal valore dell’Appalto, dalla peculiare natura dei servizi, dalle caratteristiche dimensionali e dalla complessità delle prestazioni di cui all’Appalto, tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a garantire la continuità e la fruizione dello stesso, necessari ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
f) aver prestato servizi analoghi, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, a quello oggetto del presente appalto per clienti aventi masse/patrimoni complessivi pari ad almeno 20 miliardi di euro e in media almeno 5 miliardi di euro ciascuno. 🡪 tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. C n. 13 del DGUE.
Si specifica che:
- per ultimo quinquennio si intende quello decorrente dalla data antecedente la pubblicazione del Bando;
- la previsione di requisiti tecnico professionali per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dal valore dell’Appalto, dalla peculiare natura dei servizi, dalle caratteristiche dimensionali e dalla complessità delle prestazioni di cui all’Appalto, tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a garantire la continuità e la fruizione dello stesso, necessari ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La comprova dei requisiti e) ed f) è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
g) Possesso di un Team da dedicare alla consulenza e assistenza nella selezione di fondi di investimento alternativi messo a disposizione della CNPADC che dovrà avere la presenza almeno tre figure professionali (di cui una con conoscenza fluente della lingua italiana) con esperienza almeno quinquennale nel ruolo per ciascuna delle seguenti sub-asset class: Private Equity - Venture Capital – Private Debt – Infrastrutture - Real Estate. Il team dedicato dovrà comporsi, pertanto, di almeno 15 figure professionali. Dovrà essere individuata una figura di Xxxxxxxx relator con conoscenza fluente della lingua
italiana, scritta e parlata debitamente attestata. Si specifica inoltre che i componenti di tale team non potranno svolgere in contemporanea altri incarichi a favore della CNPADC;
L’incarico dovrà essere espletato da professionisti in possesso dei requisiti di cui sopra e che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal Codice Deontologico di riferimento.
🡺 tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. C n. 13 del DGUE.
Il Team di Lavoro indicato dall'Aggiudicatario in sede di offerta non potrà essere modificato senza preventivo consenso della CNPADC, se non per cause di forza maggiore.
L'eventuale sostituzione di componenti è ammessa solo se i sostituti presentino requisiti di valore analogo o siano più qualificati rispetto alle figure sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dalla CNPADC.
Si precisa che le prestazioni oggetto della presente procedura dovranno essere eseguite, a pena di esclusione e/o di revoca dell’aggiudicazione e/o di risoluzione del contratto, da soggetti in possesso di tutti i requisiti sopra descritti e richiesti nel presente Disciplinare.
Tutta la documentazione da presentare in Consiglio di Amministrazione deve essere redatta in lingua italiana.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, fino al termine di esecuzione del contratto. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla presente procedura.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 lett. b), c) e d) devono essere soddisfatti dal raggruppamento/ Consorzio/ Rete/ GEIE nel complesso.
I requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai punti 7.3 lett. e), f), devono essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Il requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere posseduti:
I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 lett. b), c), d) nonché quelli tecnici e professionali di cui al punto 7.3 lett. e), f) e g) ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara quali esecutor senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della CNPADC.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
I requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3 lett. g) sono attestati e verificati in relazione al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici.
7.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di gara devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla Delibera ANAC numero 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.
Ai sensi dell’articolo 81, comma 1del Codice, la CNPADC e gli operatori economici utilizzano il Fascicolo
Virtuale dell’Operatore Economico istituito presso ANAC per la comprova dei requisiti.
Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della suddetta delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e che rappresenta lo strumento necessario attraverso cui la CNPADC procede all’acquisizione via web della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
Si evidenzia che la mancata trasmissione del “PassOE” secondo le modalità previste, non comporta l’esclusione dalla presente procedura, purché la registrazione presso il servizio FVOEe l’acquisizione del “PassOE” medesimo siano precedenti al termine di presentazione delle offerte. La CNPADC provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo ai fini dell’eventuale soccorso istruttorio.
La CNPADC si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
8 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della CNPADC in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CNPADC impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
In caso di ricorso all’AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C del DGUE laddove il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare (relative alle cause di esclusione di cui all’art. 80, ai dati identificativi dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo, all’adempimento della normativa in materia di privacy ed eventualmente al concordato preventivo);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la CNPADC, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente di cui all’Allegato 6 al presente Disciplinare;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata di cui all’Allegato 6 al presente Disciplinare;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliario.
9 SUBAPPALTO
La Stazione Appaltante, tenuto conto (i) delle specifiche caratteristiche dell’appalto (ii) delle attività richieste, annoverabili nell’ambito dei servizi intellettuali, precisa che le attività oggetto di affidamento, dovranno essere eseguite a cura dell’Aggiudicatario in quanto facenti parte di un’unica tipologia di prestazione la cui esecuzione a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.. Resta impregiudicato il divieto di cessione del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
10 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 14.500,00 (euro: [quattordicimilacinquecento/00) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) esclusivamente con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio codice IBAN XX00X0000000000000000000X00 intestato alla CNPADC; dovrà essere prodotta in busta elettronica contenente la documentazione amministrativa una copia della ricevuta di versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove lo stesso risultasse aggiudicatario;
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione
Appaltante);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 16 settembre 2022, n. 193;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della CNPADC;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della CNPADC;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della CNPADC per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito, in una delle seguenti forme:
- originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti allegando copia dei certificati utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali documenti integrativi”.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 e del 20% per il possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale, si ottengono: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso delle predette certificazioni; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11 SOPRALLUOGO
Non è previsto.
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sulla GU n. 64 del 17 marzo 0000.xx attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022. La CNPADC procederà a controllare l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L’OFFERTA
E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’Offerta deve pervenire in modalità telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 02/08/2023 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n.50/2016.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita procedura guidata del Sistema
che consentirà di predisporre:
1. una busta elettronica contenente la documentazione amministrativa – Busta A;
2. una busta elettronica contenente l'offerta tecnica – Busta B;
3. una busta elettronica contenente l’offerta economica – Busta C.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti. La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma, da intendersi quali parti integranti del presente Disciplinare, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sistema è aprire un ticket di assistenza tecnica a supporto al presente link: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
La CNPADC si riserva facoltà di sospendere e/o rinviare la procedura e/o attivare il soccorso istruttorio qualora riscontri anomalie o malfunzionamenti della piattaforma o della rete che rendano impossibile e/o impediscano ai partecipanti l’accesso al Sistema e/o la formulazione dell’offerta.
13.1 Documentazione amministrativa – Busta “A”
Nella busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa – Busta A - devono essere contenuti i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione – facsimile Allegato 1;
b) documento di gara unico europeo (DGUE) – facsimile Allegato 2;
c) dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE – facsimile Allegato 3;
d) documento attestante il versamento del contributo all’A.N.A.C. ove previsto nelle modalità e forme di cui al precedente paragrafo 12;
e) garanzia provvisoria nelle modalità e forme di cui al precedente paragrafo 10;
f) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di
documenti, l’Operatore economico dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:
• procura;
• dichiarazione RTI costituendo di cui al facsimile Allegato; 6;
• documentazione relativa all’avvalimento di cui al facsimile Allegato 5;
• documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
13.1.1 Domanda di partecipazione
La Domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello facsimile messo a disposizione dalla CNPADC di cui all’Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
In particolare, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata), la tipologia di raggruppamento/consorzio, nonché le attività da svolgere e le relative quote di esecuzione.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, in mancanza di tale indicazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- in caso di RTI o consorzi ordinari già costituiti, dal legale rappresentante della sola mandataria/capofila;
- in caso di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore.
Il concorrente allega, inserendo nell’apposito spazio dedicato nel Sistema, originale o copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura medesima.
Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE e imprese retiste devono essere inserite
a Sistema dall’impresa mandataria.
Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest’ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a Sistema dalla impresa mandataria.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, e di cui al facsimile Allegato 2, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società che sia stata incorporata, si sia fusa o abbia ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
13.1.3 Dichiarazioni integrative al DGUE
Il concorrente rende infine tutte le Dichiarazioni sostitutive integrative al DGUE, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenute nel modello di cui all’Allegato 3.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
a. dichiarazione, secondo il facsimile Allegato 6, attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (i) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; (ii) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre; (iii) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (i) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; (ii) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente, come previsto dal precedente paragrafo 13.1.1 e potranno essere rese mediante il modello facsimile Allegato 7 al presente Disciplinare.
13.2 Documentazione offerta tecnica – Busta “B”
Nella busta elettronica concernente l’OFFERTA TECNICA - Busta B - devono essere contenuti i seguenti documenti:
A. Relazione tecnica dei servizi offerti;
B. Curricula vitae delle figure professionali coinvolte, che dovranno essere prodotte in forma anonima oscurando i dati personali.
La Relazione contiene una proposta tecnica (organizzativa) che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 15.1, i sotto-riportati elementi che dovranno essere articolati con le sottoindicate Sezioni così da consentire l'attribuzione del punteggio secondo i criteri descritti al citato paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.
La Relazione Tecnica:
(I) deve rispettare l’ordine dei paragrafi sopra indicati;
(II) deve essere contenuta entro le quaranta (40) pagine.
(III) deve essere redatta in carattere Arial non inferiore a 11 punti, interlinea multipla, valore 1,2, margini 2 cm per ogni lato.
Si precisa che:
I. nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta;
II. nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice, l’eventuale copertina
della Relazione Tecnica, i CV nonché gli eventuali allegati;
III. nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta
a valutazione;
IV. ai fini delle pertinenti valutazioni da parte della CNPADC in ordine ad eventuali istanze di “accesso agli atti”, l’operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le eventuali parti dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i.; in mancanza l'accesso sarà comunque esteso a tutta la Relazione;
V. l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare;
VI. non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che non raggiungano nell'offerta tecnica i punteggi minimi indicati al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare;
VII. ove compaiano dati personali che identifichino in modo univoco le figure professionali coinvolte le
stesse non saranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Gli elaborati devono essere sottoscritti con firma digitale:
✓ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
✓ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso
di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto;
✓ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, è necessario trasmettere la relativa procura.
13.3 Documentazione offerta economica – Busta “C”
La busta elettronica concernente l’Offerta economica – Busta C – deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica – firmata digitalmente dal legale rappresentante come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa a pena di esclusione - predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato 4 al presente Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) il ribasso unico percentuale espresso in cifre e in lettere da applicare all’importo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), IVA esclusa, quale importo riferito ai Servizi obbligatori previsti al precedente paragrafo 3 e all’art. 1, punti I,II,III,IV,V, VI, del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale,
b) il corrispondente prezzo offerto, in cifre e lettere, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali).
L’Offerta economica dovrà altresì contenere la precisazione che la percentuale di ribasso offerta per i Servizi obbligatori previsti al precedente paragrafo 3 e all’art.1, punti I,II,III,IV,V, VI del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale sarà applicata anche all’importo di € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) stimato per ognuna delle 6 ulteriori due diligence opzionali aggiuntive previste al precedente paragrafo 3 e all’art..1, punto VII del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per l’intera durata contrattuale.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o in aumento rispetto agli importi a base d’asta, ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. c) del Codice, né offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, a pena di esclusione.
La medesima Offerta economica dovrà, altresì, contenere:
c) l’attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
d) la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
e) l’impegno a tenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza prevista nel bando.
L’offerta economica è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.1.1.
Si precisa che:
- saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,3329605489= valore attribuito € 8,332);
- in caso di discordanza tra prezzo complessivo offerto e ribasso unico percentuale prevarrà quest’ultimo;
- in caso di discordanza fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e
dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio, la CNPADC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, i certificati e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni, certificati e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la CNPADC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la CNPADC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della CNPADC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati, entro un termine configurabile, a discrezione della stazione appaltante, come perentorio.
15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, sulla base dei seguenti punteggi
Punteggio Tecnico (PT) | 80 |
Punteggio Economico (PE) | 20 |
Punteggio Totale (Ptotale) | 100 |
ed i criteri che saranno di seguito indicati.
15.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico come di seguito decritto.
Per i Criteri qualitativi (A.1, A.2, A.4, B1, C1): vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Per i Criteri tabellari (A.3, A.5): viene indicato il “Punteggio tabellare”, vale a dire il punteggio predefinito
che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell’offerta di quanto specificamente richiesto.
La valutazione tecnico/qualitativa dell'Offerta Tecnica e la conseguente attribuzione del punteggio sarà effettuata sulle voci elencate nella sottostante tabella:
Criterio | Codice | Descrizione | Punteggio massimo |
Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a | 15 punti | ||
ciascuna offerta assegnando il massimo | |||
disponibile all’offerta caratterizzata dalla | |||
maggiore chiarezza, analiticità e completezza: | |||
delle ipotesi poste a base dello svolgimento | |||
dell’incarico; delle metodologie e tecniche di | |||
analisi in performance e loss ratio, principali | |||
termini del regolamento rispetto alla best | |||
A.1 | practice del mercato, analisi comparative, team di gestione, identificazione dei fattori di rischio, | ||
deal evaluation inteso come rapporto tra rischio | |||
percepito e rendimento atteso, strategia attuale | |||
e dei precedenti fondi, capacità di origination ed | |||
exit, capacity del team, integrazione di | |||
valutazioni a livello di sostenibilità del gestore | |||
e della strategia, adozione di adeguate policy in | |||
tema di anticorruzione conflitto di interesse etc | |||
etc; | |||
Con riferimento al Team di lavoro, fermo | 15 punti | ||
restando quanto richiesto come requisito di | |||
capacità tecnico-professionale di cui al par. 7.3 | |||
A. Metodologie e tecniche di analisi impiegate per lo svolgimento dell’incarico e team di lavoro | A.2 | lett. g) del presente Disciplinare, saranno oggetto di valutazione: la dimensione del team complessivo e la relativa seniority, il mix delle tipologie di dette risorse, lo svolgimento per investitori istituzionali di attività affini a quella richiesta e le singole esperienze pregresse. Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a | |
ciascuna offerta assegnando il massimo | |||
disponibile all’offerta caratterizzata dalla | |||
migliore combinazione, dimensione, solidità, | |||
expertise coesione e seniority. | |||
10 punti così | |||
assegnati: | |||
fino a 250 | |||
strategie mappate: | |||
0 punti | |||
A3 | Numero di strategie mappate di cui al Servizio obbligatorio previsto all’art. 1 punto II del Capitolato Descrittivo e Prestazionale | tra 251 e 500: 2,5 punti tra 501 e 750: 5 punti | |
tra 751 e 1.000: | |||
7,5 punti | |||
oltre 1.000: 10 | |||
punti | |||
Analisi del Pacing di cui al Servizio | 5 punti | ||
A4 | Obbligatorio previsto all’art. 1, punto VI del | ||
Capitolato Descrittivo e Prestazionale |
15 punti così | |||
assegnati: | |||
fino a 25: 0 punti | |||
tra 26 e 50: 2,5 | |||
A5 | Numero medio annuo di due diligence complete svolte nell’ultimo quinquennio in eccesso rispetto al requisito minimo di cui all’art. 7.3 e) del presente Disciplinare. | punti tra 51 e 75: 5 punti tra 76 e 100: 7,5 punti tra 101 e 125: 10 | |
punti | |||
tra 126 e 150: 12,5 | |||
punti | |||
oltre 150: 15 punti | |||
Punteggio massimo totale Criterio A | 60 | ||
Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito | |||
a ciascuna offerta assegnando il massimo | |||
disponibile all’offerta caratterizzata dalla | |||
maggiore chiarezza, completezza, analiticità | |||
del contenuto della reportistica e | |||
documentazione ipotizzata per lo svolgimento | |||
B. Modalità di redazione, contenuti, tempistica e trasmissione della reportistica e della documentazione di due diligence | B.1 | dell’incarico e della relativa tempestività di trasmissione alla CNPADC oltreché del database e del modello di cui all’art. 1 punti I e VI del Capitolato descrittivo e prestazionale. Saranno oggetto di valutazione soprattutto le sezioni della documentazione riferibile a: performance e loss ratio, principali termini del regolamento rispetto alla best practice del mercato, analisi comparative, team di gestione, identificazione dei fattori di rischio, strategia attuale e dei precedenti fondi, capacità di origination ed exit, rating ESG, policy, capacity del team | 10 |
Punteggio massimo totale Criterio B | 10 | ||
C. Modalità di esecuzione del Servizio e procedure di rilevazione, gestione comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse | C.1 | Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all’offerta caratterizzata dalla maggiore indipendenza ed obiettività nelle modalità di esecuzione del Servizio e dalle procedure di rilevazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse più dettagliate, trasparenti ed efficaci specificando le proprie policy in materia di sponsorizzazioni date e/o ricevute. | 10 |
Punteggio massimo totale Criterio C | 10 |
Punteggio Massimo Offerta Tecnica | 80 |
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 52 punti nelle precedenti voci da sub A1 a sub C1. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 15.2.
Si precisa, pertanto, che qualora un’offerta non raggiunga la soglia minima di punteggio tecnico sopra indicata,
il concorrente non verrà ammesso alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
15.2 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
La valutazione dell’Offerta Tecnica 𝑃𝑇𝑖, con peso ponderale complessivo di punti 80 su 100, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e sub criteri sopra indicati, in ragione dei rispettivi punteggi e sub
punteggi attribuiti ad ognuno di essi.
Per i Criteri qualitativi i punteggi relativi ai criteri qualitativi vengono attribuiti secondo la seguente formula:
Dove:
𝑷𝑻𝒊 = ∑[𝑊𝑛 ∗ 𝑉(𝑖)𝑛]
𝒏
𝑃𝑇𝑖 = indice di valutazione dell’offerta presentata dal concorrente i-esimo;
𝑊𝑛 = peso (punteggio) attribuito al requisito “n”;
𝑉(𝑖)𝑛 = coefficiente di prestazione dell’offerta presentata dal concorrente i-esimo, rispetto
al requisito “n” variabile tra zero ed 1;
∑ 𝑛 = sommatoria al variare dei criteri e, ove presenti sub-criteri di valutazione.
I coefficienti 𝑽(𝒊)𝒏 sono attribuiti discrezionalmente dai commissari, per ciascun criterio e sub-criterio di cui al precedente paragrafo, utilizzando la seguente griglia di valutazione per ciascun criterio e sub-criterio,
prevedendo a tale scopo i giudizi come da tabella che segue. Attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Coefficienti di valutazione | Valutazione |
0 | Nulla |
0,10 | Minima |
0,20 | Limitata |
0,30 | Evolutiva |
0,40 | Significativa |
0,50 | Sufficiente |
0,60 | Discreta |
0,70 | Buona |
0,80 | Eccellente |
0,90 | Ottima |
1 | Massima |
15.3 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica
La valutazione dell’Offerta Economica 𝑷𝑬𝒊 con un peso ponderale complessivo di punti 20 su 100, sarà effettuata secondo la seguente formula:
𝜶
𝑷𝑬 = ( 𝑹𝒊 )
𝒊 𝑹𝒎𝒂𝒙
∗ 𝟐𝟎
Dove:
𝑹𝒊 = ribasso offerto dal concorrente i – esimo
𝑹𝒎𝒂𝒙 = ribasso dell’offerta più conveniente
𝜶 = 0,15
15.4 Metodo di calcolo dei punteggi totale
La Commissione, terminato il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi totale secondo il metodo aggregativo compensatore sulla base della seguente formula:
Dove:
𝑷𝒊 = 𝑷𝑻𝒊 + 𝑷𝑬𝒊
𝑷𝒊 = punteggio totale attribuito al concorrente i - esimo
𝑷𝑻𝒊 = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente i – esimo
𝑷𝑬𝒊 = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i - esimo
16 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di commissari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CNPADC.
Il Seggio di Xxxx presieduto dal RUP è incaricato di:
1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La CNPADC pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.”
17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà aperta la procedura di gara prevista per le ore 12:00 del giorno 03/08/2023, e si procederà all’apertura della Busta A – Documentazione amministrativa in seduta telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla CNPADC.
Ciascun concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma, sul sito informatico o a mezzo PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma, sul sito informatico o a mezzo PEC.
Nella prima seduta pubblica, il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
(i) a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate (la tempestività e la presenza della documentazione è rilevata dal Sistema in quanto le eventuali offerte non tempestive non sono accettate dal Sistema medesimo);
(ii) all’apertura delle offerte presentate accedendo alla Documentazione amministrativa - Busta A - di ciascun concorrente e verificando la presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti;
Successivamente il Seggio di Gara, in seduta riservata, procederà a:
a) verificare la regolarità e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m del D. Lgs. 50/2016.; verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D. Lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) g) del D. Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma
2 lett. d), e) f) del D.lgs. 50/2016; verificare ove previsto, che sia stato effettuato il versamento a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio secondo le modalità indicate al precedente
paragrafo 14;
c) redigere apposito verbale delle attività svolte;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CNPADC si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi dell’art. 81 e art. 216 comma 13 del Codice, attraverso il sistema FVOE.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà all’apertura della busta elettronica concernente l’Offerta tecnica (Busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.
La Commissione, in seduta pubblica, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà (i) rendere visibili i punteggi attribuiti per la parte tecnica, (ii) a dare atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, (iii) all’apertura delle buste elettroniche riguardanti l’Offerta economica (Busta C) presentate dai concorrenti ammessi, (iv) a dare lettura dei ribassi offerti. In successiva seduta riservata la Commissione procederà, quindi, ad effettuare i calcoli dei relativi punteggi attribuiti ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.
18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse (in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3).
La verifica sarà effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
In conformità a quanto previsto dall’art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla Legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D. Lgs. 81/08 e s. m. i. La CNPADC in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della CNPADC procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, per iscritto, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Si procederà all’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 18.
19 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, ove vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Si precisa che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
CNPADC si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La CNPADC si riserva altresì:
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a suo insindacabile giudizio;
- sospendere e/o annullare la presente procedura e/o non procedere all’aggiudicazione definitiva o di re-indire la gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o aspettativa;
- revocare l’aggiudicazione definitiva e/o non stipulare il Contratto, per giusta motivazione, anche qualora sia già intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
Prima dell’aggiudicazione, la CNPADC, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema FVOE Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
La CNPADC, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma
5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto dandone comunicazione ex art. 76 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la CNPADC procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La CNPADC aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla CNPADC ogni modificazione intervenuta nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione di nuove dichiarazioni da parte della CNPADC.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
A tal fine all’aggiudicatario sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del
D. Lgs. 159/2011, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la CNPADC procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva in conformità
a quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia, intestata a favore della Stazione Appaltante, si intenderà costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, coprirà gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’Operatore economico risultato aggiudicatario sarà tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia stata in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.
Con la stipulazione del Contratto e per tutta la durata del Contratto medesimo, l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti dalla CNPADC e/o da terzi, cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ed avente i seguenti massimali:
- Sezione RCT - € 5.000.000 per sinistro/anno
- Sezione RCO - € 5.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 2.000.000 per persona. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.
Si precisa che la garanzia e la copertura assicurativa dovranno avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla CNPADC. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto la CNPADC dovesse avvalersene.
La formalizzazione del contratto con l’Operatore economico aggiudicatario avverrà a seguito della produzione
da parte dell’Operatore economico aggiudicatario, della documentazione richiesta.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del Codice e sarà assoggettato agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la CNPADC interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CNPADC entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali spese ammontano indicativamente a € 10.000,00 (euro: diecimila/00), IVA inclusa.
La CNPADC si riserva di rendere noto all’aggiudicatario, con successiva comunicazione, l’esatto ammontare dell’importo complessivo dovuto.
Sono a carico dell’Operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dal DPR 131/1986 e dal DPR 642/1972 e s. m. i. relative all’imposta di bollo e di registrazione.
L’Operatore economico aggiudicatario dovrà produrre alla CNPADC, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, copia della quietanza di avvenuta registrazione, pena la risoluzione dell’Accordo, unitamente all’originale dell’Accordo restituito dall’Ufficio del Registro. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l’avvenuto pagamento degli oneri relativi all’imposta di bollo e di registro, prodotto dall’Operatore economico aggiudicatario, sia errato o incompleto, la CNPADC sarà esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimarrà a totale carico dell’Operatore economico aggiudicatario. La CNPADC si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell’Agenzia dell’Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte dell’Appaltatore dell’imposta di bollo.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
20 CLAUSOLA SOCIALE
Non trova applicazione.
21 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di CNAPDC e, comunque, disponibile in rete sul sito xxx.xxxxxx.xx.
L’appaltatore, presa visione della “Politica per la prevenzione della corruzione” pubblicata nel sito web di
CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione, si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ. e fermo restando il risarcimento dei danni. L’Appaltatore si impegna altresì a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell’avvenuta comunicazione.
22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con sede in Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx, tel. 06-47486.1 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali (“Dati Personali”) alla stessa resi dall’operatore economico (“Operatore Economico”) in relazione alla partecipazione alla presente procedura.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è CNPADC (il “Titolare”).
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)
Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxxx.xx
Oggetto e Modalità del Trattamento
Il Titolare tratterà i Dati Personali (ad. es. anagrafici e di contatto) resi dall’Operatore economico o
legittimamente reperiti dal Titolare secondo quanto di seguito descritto.
I dati forniti dall’Operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come “particolari”, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del GDPR. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 10 del GDPR sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e per quanto specificato sub lett. a) e c). delle finalità e base giuridica del trattamento.
Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Con la presente, informiamo l’Operatore Economico che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o
con il supporto di mezzi informatici o telematici.
Specifiche misure di sicurezza sono state implementate e osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e per:
a) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e necessari per la partecipazione alla presente procedura degli Operatori economici concorrenti ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali concorrenti richieste per la rispettiva partecipazione, nonché per la relativa aggiudicazione;
b) la stipula del relativo contratto e la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
c) l’adempimento di precisi obblighi di legge.
La base giuridica del trattamento è costituita (i) dal rispetto degli obblighi di legge applicabili in relazione alla presente procedura e ai sensi di quanto previsto sub a) e c) e (ii) per l’esecuzione del contratto che sarà stipulato qualora l’Operatore economico concorrente risulterà aggiudicatario della procedura di cui al presente documento, ovvero per le finalità sub b).
Il conferimento dei Dati Personali da parte dell’Operatore Economico ha natura facoltativa, tuttavia, il suo rifiuto di fornire tali dati richiesti dalla CNPADC potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’Operatore Economico alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Fonte dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l’Operatore Economico tramite la compilazione della modulistica a quest’ultimo fornita o dallo stesso utilizzata.
Destinatari dei Dati Personali
I Dati Personali potranno essere, per le finalità sopra menzionate:
- trattati dal personale del Titolare che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della CNPADC che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CNPADC in ordine al presente procedimento, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della presente procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- il nominativo del concorrente Operatore economico aggiudicatario della presente procedura (ed il prezzo di aggiudicazione dei servizi), potrà essere diffuso tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).
Trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento sopra specificate sub 4).
Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, l’interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile).
Per maggiori informazioni relative ai propri Dati Personali l’Operatore Economico/interessato potrà rivolgersi
a:
- CNPADC, quale Titolare del Trattamento, via posta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx e all’indirizzo pec: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
- Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxxx.xx
Ricordiamo altresì che è un diritto dell’Operatore Economico/interessato di diritto proporre un reclamo, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000, Xxxx (Email: xxxxxxxxxx@xxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx, centralino +39 06.696771).
Infine, l’Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso a suo carico, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno forniti dall’Operatore Economico nell’ambito della procedura di affidamento e per quanto concerne il relativo trattamento da parte della CNPADC per le finalità sopra descritte.
La CNPADC
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx