Capitolato Speciale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione
Affidamento del servizio di consulenza e Xxxxxxxxxxx assicurativo
Capitolato Speciale
Art. 1 | Oggetto del contratto |
Art. 2 | Prestazione oggetto del servizio |
Art. 3 | Situazione assicurativa del Ministero Affari Esteri |
Art. 4 | Provvigioni |
Art. 5 | Passaggio di portafoglio |
Art. 6 | Durata del contratto |
Art. 7 | Organizzazione e modalità del servizio |
Art. 8 | Obblighi del contraente |
Art. 9 | Obblighi dell’Amministrazione |
Art. 10 | Pagamento dei premi assicurativi |
Art.11 | Subappalto |
Art. 12 | Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni |
Art. 13 | Risoluzione del contratto |
Art. 14 | Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi in essere |
Art. 15 | Penali |
Art. 16 | Cauzione definitiva e del rischio d’impresa |
Art. 17 | Legge applicabile e Foro competente |
Art. 18 | Informativa sulla privacy |
Art. 19 | Disposizioni antimafia |
Art. 20 | Norma di rinvio |
Nota | Accesso dati personali (DLgs 196/03) |
Art. 1 – Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo secondo le specifiche indicate al successivo art.2.
L’attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 nonché del Regolamento ISVAP n. 3/2006.
Art. 2 – Prestazioni oggetto del servizio
Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale. A tale scopo è richiesto al contraente entro 30 giorni dalla stipula del contratto di attivare un’apposita unità organizzativa all’interno del Comune di Roma.
Oggetto del servizio sono le seguenti prestazioni, indicate in maniera non esaustiva: 1) Attività di supporto e assistenza generale e specifica
a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi delle polizze assicurative esistenti (indicate al successivo art. 4) al fine di ottimizzare le coperture assicurative e di limitare i costi a carico dell’Amministrazione centrale, comprendendo la gestione dei sinistri denunciati precedentemente all’assunzione dell’incarico;
b) supporto informativo e conoscitivo sull’andamento dei mercati assicurativi con particolare riferimento all’analisi di prodotti specificamente rivolti alle esigenze assicurative dell’Amministrazione centrale degli Affari Esteri;
c) assistenza nelle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi e negli ambienti di lavoro;
d) supporto e assistenza nell’analisi del contenzioso derivante dall’esecuzione dei precedenti contratti assicurativi stipulati dall’Amministrazione centrale degli Affari Esteri;
e) elaborazione di un organico programma assicurativo da tenersi costantemente aggiornato affinché conservi nel tempo la sua funzione sotto il profilo tecnico e sotto il profilo dei costi/benefici;
2) Supporto nelle procedure di evidenza pubblica volte all’individuazione delle compagnie assicuratrici
a) collaborazione con l’Amministrazione per la redazione di bozze del bando, del Capitolato tecnico e/o di ogni altra documentazione richiesta per l’affidamento dei servizi assicurativi;
b) assistenza nel corso dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, nonché nel calcolo della spesa in rapporto alle nuove garanzie e valori assicurati;
3) Supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi
a) gestione delle polizze in essere nonché controllo dei relativi adempimenti contrattuali (aggiornamento normativa, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione dati, variazione rischi, incontri periodici con la Compagnia assicuratrice, certificazioni e relazioni sui sinistri oggetto di denuncia e sullo stato delle pratiche di risarcimento, ecc);
b) trattazione complessiva delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che dovessero verificarsi, anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché i report periodici sull’andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessaria, legale;
c) assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali ecc.);
d) assistenza e collaborazione all’esecuzione dei contratti stipulati dall’Amministrazione, anche con l’eventuale intervento – a richiesta del Ministero degli Affari Esteri - di personale, nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, compresa la segnalazione delle prescrizioni e conseguente interruzione entro i termini di legge, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, nella resa di pareri, nonché nell’analisi dei rischi non risarciti dalle Compagnie di assicurazione negli ultimi due anni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
e) predisposizione (almeno due volte l’anno) entro i mesi di gennaio e luglio, di un rapporto sull’andamento dell’attività assicurativa e della sinistrosità riferito all’anno precedente;
f) gestione dei contratti assicurativi con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall’Amministrazione, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurativi, variazioni contrattuali, controllo sull’emissione delle polizze, delle appendici ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
g) periodica revisione della modulistica utilizzata per la gestione dei sinistri e le richieste di risarcimento/rimborsi da parte degli assicurati;
h) assistenza tecnica sulle vigenti condizioni di polizza per la risposta a specifici quesiti formulati dagli assicurati o nell’ambito di richieste di risarcimento che hanno avuto esito negativo da parte dell’Assicuratore;
i) predisposizione di scadenzari o riepiloghi inerenti ai rapporti contrattuali fra l’Amministrazione e la Compagnia assicuratrice con comunicazione all’Amministrazione, con almeno quindici giorni di anticipo, delle scadenze dei pagamenti dei premi assicurativi;
j) assistenza continua nelle varie fasi della trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da pervenire in tempi rapidi alla liquidazione degli indennizzi da parte dell’ Assicuratore, compresi quelli già richiesti e pendenti alla data di conferimento dell’incarico di Xxxxxxxxxxx;
k) riepiloghi trimestrali dello stato dei sinistri sino alla loro definitiva conclusione (distinti a seconda che siano liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti);
l) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi gli aspetti principali sulla gestione delle polizze in essere, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuarsi a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri;
m) rendicontazione periodica sul pagamento dei premi all’Assicuratore.
Art. 3 – Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri
Le polizze in essere alla data odierna al MAE riguardano i seguenti prodotti:
Polizza Infortuni, invalidità permanente da malattia, rimborso spese mediche per esperti in missione, cooperanti e volontari e relativi familiari a carico Dir Gen. Coop. Svil. | Premio annuale presunto 1.273.649,95 | Scadenza 30.11.2012 | Presenza Broker e scadenza incarico SI (opera fino all’entrata in vigore del nuovo contratto di brokeraggio con l’aggiudicatario della presente gara) |
Infortuni, invalidità permanente da malattia, rimborso spese mediche per borsisti stranieri. Dir Gen. Coop. Svil. | 49.499,63 | 30.11.2012 | SI (opera fino all’entrata in vigore del nuovo contratto di brokeraggio con l’aggiudicatario della presente gara) |
Dir Rischio vita per esperti, borsisti stranieri, cooperanti e volontari Dir. Gen. Coop. Svil. | 749.341.95 | 31.11.2012 | SI (opera fino all’entrata in vigore del nuovo contratto di brokeraggio con l’aggiudicatario della presente gara) |
Rischi di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche dei borsisti stranieri, ricercatori stranieri ed ogni altro soggetto assegnatario di incarico, borse di studio o sussidio da parte del Governo italiano. Dir. Gen. Sist. Paese | 68.880,00 | 31.12.2011 | SI (opera sino alla scadenza del contratto assicurativo) |
Polizza per servizio assicurativo dei rischi di perdita, danneggiamento, distruzione, furto e quant’altro delle opere d’arte, pellicole cinematografiche e materiale espositivo durante le operazioni di montaggio/smontaggio, spedizione, magazzinaggio, esposizione al pubblico in eventi culturali cui partecipi il MAE Dir. Gen. Sist. Paese | 140.000,00 | 31.07.2012 | SI (scadenza incarico: 31.12.2012) |
Assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili del personale dirigenziale del MAE Dir. Gen. Amm. Inform. | 11.094.00 | 31.12.2010 | SI (scadenza incarico: 31.12.2010) |
Xxxxxxx Xxxxx ed infortuni di dipendenti che utilizzano il mezzo proprio per recarsi in missione Dir. Gen. Amm. Inform. | 1.395,00 | 31.12.2010 | NO |
Assicurazione opere d’arte: Collezione Farnesina, Experimenta, Opere Sistema Paese, Farnesina Design. Dir. Gen. Amm. Inform. | 19.000,00 | 31.12.2010 | NO |
RC Auto, parco veicoli MAE (due contratti) CERI e UNI. CRISI | 4.373,21** 11.829,00 | 31.12.2010 31.12.2010 | NO NO |
Polizza di assicurazione per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità (per la quale vengono rimborsate dal MAE, nel limite dell'85%, le spese connesse al premio pagato) per il personale che presti servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta (tutti i Paesi ad esclusione di quelli dell'UE, Australia, Canada, Croazia, Norvegia, Stati Uniti e Svizzera dove sono in vigore accordi internazionali o convenzioni stipulate dal Ministero della Salute). Dir. Gen. Risorse Inn. | 459.115,00 | 31.12.2010* | SI (opera sino alla scadenza del contratto assicurativo) |
Polizza per la copertura di rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni causate da atti di natura violenta a favore dei dipendenti di ruolo, militari ed esperti inviati dal M.A.E. e personale MIUR. Dir. Gen. Risorse Inn. | 228.740,00 | 31.06.2012 | NO |
* La gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto si è conclusa. Il contratto col nuovo appaltatore e con il broker attuale hanno durata quadriennale (scadenza: 31.12.2014).
** il Cerimoniale Diplomatico sta rinnovando le polizze auto delle vetture di proprietà facenti parte dell’Auto drappello di Rappresentanza per l’anno 2011 (scadenza polizze: il 31/12/2011).
L’ammontare presunto dei premi annuali risulta quindi equivalente a Euro 3.000.000 circa. Tale importo, meramente indicativo, risulta dai contratti assicurativi attualmente vigenti e non è vincolante per il MAE considerata la scadenza di alcuni di essi nell’arco del quinquennio.
L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura avrà l’obbligo di collaborare alla gestione e all’esecuzione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza del proprio contratto. In particolare egli è obbligato, se del caso, a collaborare alla gestione anche dei sinistri pregressi denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale data, senza alcun onere aggiuntivo specifico per il MAE. E’ pertanto obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del MAE assumendo l’impegno a collaborare con i Xxxxxx con incarico in scadenza per il pieno e completo passaggio delle competenze secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.
I rapporti economici tra Broker cessante e Broker subentrante sono regolati dall’art. 5 Passaggio di Portafoglio.
Art. 4– Provvigioni
In linea con quanto stabilito all’art. 4 del Disciplinare di Gara, l’importo presunto complessivo delle provvigioni relative al contratto di durata di cinque anni, è pari ad Euro
1.500.000 circa. Si precisa che l’importo è meramente presuntivo, stimato sulla base del programma assicurativo in essere. Esso è stimato ai soli fini della determinazione del valore della cauzione e dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara e non è vincolante per l’Amministrazione, in quanto l’importo deriverà dal numero e dal valore del premio dei contratti assicurativi che verranno stipulati.
Si precisa che il contratto non ha un’onerosità diretta per l’Amministrazione considerato che l’intera e totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo.
Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara e si applicherà in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere.
Pertanto, il servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere per onorari, compensi o quant’altro, né presente né futuro per l’Amministrazione.
Art. 5 - Passaggio di portafoglio
Valgono le regole di cui all’articolo “Passaggi di Portafoglio” dello Statuto 2010 dell’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.
Per le polizze assicurative già stipulate alla data di aggiudicazione definitiva del presente appalto, le provvigioni previste nei relativi contratti con le Compagnie assicuratrici resteranno invariate fino alla scadenza delle polizze stesse.
Art. 6– Durata del contratto
Il contratto ha durata quinquennale a decorrere dalla data di efficacia della stipulazione e si intende automaticamente disdettato alla scadenza, senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
Qualora venga richiesto dall’Amministrazione, alla scadenza del contratto il Broker si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per tutto il tempo necessario all’individuazione di un nuovo Broker e comunque non meno di 180 (centottanta) giorni,.
Il MAE si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente.
E’ fatta salva la facoltà di recesso anticipato del MAE da esercitarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi.
Art. 7 – Organizzazione e modalità del servizio
Per l’espletamento del servizio, il Broker incaricato dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l’Amministrazione, nonché un elevato livello di prestazione professionale, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere durante il periodo di affidamento dell’incarico.
A tal fine, il Xxxxxx dovrà mantenere la Sede operativa dichiarata in offerta e dovrà designare un referente per i rapporti con la stazione appaltante e che sarà responsabile del servizio; altresì dovrà dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato e costantemente adeguato anche in termini numerici.
Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker ed indicate nell’Offerta Tecnica di cui al Disciplinare di Gara.
Il Broker dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze assicurative, come indicato all’art. 2.
Art. 8 – Obblighi del contraente
Il Broker si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni fornite.
Al Broker è espressamente vietato assumere qualsiasi iniziativa che non sia preventivamente concordata con il Ministero degli Affari Esteri. e stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare il Ministero degli Affari Esteri.
Tutte le spese relative al contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto, sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Il Broker per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
Il broker si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per rischio d’impresa con massimale non inferiore a 2.000.000 di Euro a sinistro.
Art. 9 – Obblighi dell’Amministrazione
Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a:
a) a versare i premi di assicurazione al Broker che provvederà a rilasciare regolare ricevuta e successiva quietanza, emessa dalle Compagnie di Assicurazione;
b) comunicare tempestivamente al Broker qualsiasi accadimento che:
rappresenti sinistro attivo;
comporti variazioni di rischio.
La stipula del contratto costituisce vincolo di esclusiva a favore del contraente. La stazione appaltante si riserva tuttavia la facoltà di stipulare contratti assicurativi senza l’assistenza del broker.
Art. 10– Pagamento dei premi assicurativi
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di entrata in vigore del contratto, avverrà esclusivamente per tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Ministero degli Affari Esteri, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa.
A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare all’Amministrazione entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici) dal pagamento le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanziate
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative e comunque entro cinque giorni dalla relativa riscossione, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 11 – Subappalto
Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, l’impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali.
Art. 12 - Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire al MAE di procedere in qualsiasi momento e senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche
Art. 13 – Risoluzione del contratto
Il Ministero degli Affari Esteri è in diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (X/X) con effetto immediato, qualora si siano verificati i seguenti casi:
a) frode o grave negligenza dell’aggiudicatario, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
b) cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento;
c) cessione del contratto o subappalto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, il MAE procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell’aggiudicatario inadempiente.
In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l’obbligo di trasferire agli uffici di riferimento dell’Amministrazione i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.
Art. 14 – Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi in essere
L’eventuale risoluzione del contratto stipulato con il Broker aggiudicatario non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che nelle more dell’individuazione di un nuovo Broker dovranno interagire esclusivamente con l’Amministrazione.
Art. 15 – Penali
Qualora l’Amministrazione rilevi che il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, dal Disciplinare di gara e dall’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario, il Ministero degli Affari Esteri provvederà a darne comunicazione al contraente affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate.
Nel caso del perdurare dell’inadempienza oltre i 7 giorni naturali e consecutivi da detta comunicazione, saranno applicate le seguenti penali:
- Tempi di risposta a quesiti di ordine generale: 300 Euro al giorno per ogni giorno di ritardo oltre il tempo previsto dall’Offerta tecnica;
-Collegamento informatico al MAE: 500 Euro per ogni giorno di interruzione/mancato collegamento oltre i 5 giorni;
- Responsabile del team proposto - referente prescelto per il MAE: 300 Euro per ogni giorno di mancata designazione del responsabile oltre i 10 giorni;
- Composizione del team di cui all’Offerta tecnica: 100 Euro per ogni giorno di mancata designazione di una persona nel team oltre i 10 giorni;
- Tempi di inoltro delle denunce di sinistri e di liquidazione del danno: 50 Euro al giorno per ogni giorno di ritardo oltre quanto previsto dall’Offerta Tecnica;
- Tempi massimi di risposta alle richieste dell’Amministrazione su casi concreti: 100 Euro al giorno per ogni giorno di ritardo oltre quanto previsto dall’Offerta Tecnica.
Il MAE potrà applicare penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% del valore dell’appalto; oltre tale limite il MAE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 16– Cauzione definitiva e del rischio d’impresa
Al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve aver costituito una valida cauzione definitiva pari al 10% del valore dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del DLgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il documento in originale dovrà essere conforme alle prescrizioni previste dall’art. 113 comma 2 del DLgs 163/2006.
Detta cauzione è richiesta dall’Amministrazione a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, oltre che del pagamento delle penali e/o risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro venti giorni dalla richiesta.
La cauzione cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che l’Amministrazione avrà riscontrato la regolare esecuzione di tutti i servizi oggetto d’appalto.
Si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti dall’articolo 113, comma 1 del DLgs 163/2006.
A garanzia dei danni subiti dall’Amministrazione in seguito all’eventuale inadempimento delle prestazioni dovute, il contraente è tenuto a stipulare una garanzia assicurativa secondo le disposizioni di cui all’art. 11 del Regolamento ISVAP 5/2006.
Art. 17 – Legge applicabile e Foro competente
Il contratto d’appalto che sarà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità ed efficacia del contratto medesimo, qualora non fosse raggiungibile un accordo tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 18 – Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs 196/03
- c.d. "Codice privacy") si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.
Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati. I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine.
Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Modalità e logica del trattamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Titolare. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero degli Affari Esteri .
In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere al suddetto Ministero degli Affari Esteri per esercitare i diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice sopra citato, che si riepilogano in calce alla presente Informativa.
I dati personali saranno trattati da dipendenti del Ministero degli Affari Esteri..
Art. 19 – Disposizioni Antimafia
L’esecuzione del servizio de quo è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.
In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l’applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto.
L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
ogni variazione della composizione societaria.
La Società aggiudicataria dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire
meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Art. 20 – Norma di rinvio
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d’opera.
Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato, nel regolamento di esecuzione della legge stessa, nel D. Lgs. 163/2006 e succ. modifiche, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi”, nel D. Lgs. 209/2005, relativo al Codice delle Assicurazioni private, nel Codice civile nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili.
Il Responsabile del Procedimento CONS. LEG. XXXXXXXX XXXXXXX CAPO UFF VI DGRI - MAE
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere:
l'indicazione dell'origine dei dati personali;
l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto;
l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti ultimi due punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto, altresì, di opporsi in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.