REPERTORIO N……….
Allegato 2 – SCHEMA DI CONTRATTO
REPERTORIO N……….
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI HELP DESK E CONDUZIONE DI PROCESSI INFORMATICI
L’anno 2007, il giorno ………… del mese di in Roma presso il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Amministrazione”, nella sua sede di Via Fornovo 8, innanzi a me, dott. ,
nominato con D.D G. …………… Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti …………….., Dirigente della Divisione della Direzione Generale per l’Innovazione
Tecnologica e la Comunicazione, in rappresentanza dell’Amministrazione, come da decreto di delega alla stipula del presente atto del …………….., e il sig. ………………….., nato a
…………… il ……………, nella sua qualità di ……………… in virtù di , in
rappresentanza della Società ………………. con sede legale in ………….., Via
…………………….., codice fiscale ……………………….
Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e la Società;
b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall’offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso materialmente non allegati, e che la Società dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall’Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole all’Amministrazione;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
d) dal DPCM n.452/97;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di conduzione dei sistemi informatici e di supporto agli utenti finali dell’infrastruttura tecnologica in uso presso l’Amministrazione.
2. La fornitura è divisa in tre servizi, distinti e indivisibili:
a) Servizi di Help Desk;
b) Servizi di Gestione, Conduzione e Supporto;
c) Servizi di consulenza sistemistica a richiesta.
ART. 3
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere rese dalla Società in stretto raccordo con l’Amministrazione, nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica citata al precedente art. 1.
ART. 4
OBBLIGATORIETA’, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto sarà impegnativo per la Società a partire dalla data di sottoscrizione, mentre sarà vincolante per l’Amministrazione solo dopo che il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni di urgenza, nelle more della predetta registrazione, di richiedere alla Società l’inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, dopo l’avvenuta approvazione del medesimo.
ART. 5
RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETA’
1. La Società dovrà nominare, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione a suo favore della gara, un responsabile del contratto, il quale:
o sarà il destinatario diretto delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione ed avrà cura di trasmetterle, se necessario, agli altri soggetti che ne debbono avere conoscenza;
o sarà l'interfaccia del Dirigente del Centro Servizi dell'Amministrazione per tutti i problemi connessi all'esecuzione del contratto;
o dovrà provvedere a trasmettere all'Amministrazione, nello specifico al Dirigente della Divisione III ed al Dirigente della Divisione I della Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione, tutte le comunicazioni che riguardano lo svolgimento delle attività previste dal contratto.
2. L'Amministrazione nominerà un proprio responsabile contrattuale nonché i responsabili tecnici per i vari servizi. Tali responsabili interfacceranno il responsabile della Società per le questioni tecniche, affiancando il Dirigente del Centro Servizi.
3. La nomina sarà comunicata con notificazione scritta.
ART. 6 CORRISPETTIVI
1. Per i Servizi di Help Desk e di Gestione, Conduzione e Supporto, l’Amministrazione corrisponderà un canone trimestrale posticipato complessivo di Euro …………………
(……………………………………….) IVA esclusa. Detto canone potrà aumentare o diminuire qualora l’Amministrazione decida di variare le risorse professionali per ogni singolo servizio o profilo, come previsto dal capitolato di gara.
2. Per i servizi di consulenza sistemistica a richiesta, l’Amministrazione corrisponderà un importo pari ai compensi unitari giornalieri indicati nell’offerta economica per la figura professionale prevista, rapportati al numero delle giornate effettivamente erogate nel trimestre.
ART. 7.
MODIFICA QUANTITATIVA DELLA FORNITURA
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui al precedente art. 2, entro i limiti del quinto del corrispettivo indicato al precedente art. 9, la
Società espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell’art. 120 del X.X. 00.0.0000, n. 827.
ART. 8 MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento del canone trimestrale, salvo decurtazioni di eventuali penali, verrà effettuato dall’Amministrazione dietro presentazione di fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.
2. La fatturazione e il relativo pagamento sono subordinati alla presentazione della reportistica mensile validata dall’Amministrazione.
3. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario n.
…………., intestato a …………., presso …………… – via .– COD. ABI …….., CAB
………..
ART. 9 PENALI
1. In caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel Capitolato tecnico, per cause direttamente imputabili alla Società, l’ Amministrazione ha facoltà di applicare a propria discrezione le penali descritte nel capitolato tecnico stesso.
2. Le penali così comminate verranno incamerate mediante prelievo corrispondente sulla cauzione definitiva prestata dalla società di cui al successivo articolo 12 o detraendole dal pagamento dovuto.
3. Qualora il ritardo sia tale da rendere inutile la prestazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando, a titolo di penale, la cauzione definitiva secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con un semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dalla Società e all’esperimento dell’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggiore danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
ART. 11 FORZA MAGGIORE
Nessuna delle parti avrà responsabilità verso l’altra per perdita o danno che risulti da ritardi o mancata esecuzione di tutto o qualsiasi parte del presente contratto, se tale ritardo o mancanza è dovuto, totalmente o parzialmente ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo e non dovute a negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze, o cause comprenderanno, senza limitazione, catastrofi, scioperi, serrate, sommosse, guerre, terremoti, incendi o esplosioni, mentre è espressamente esclusa la capacità di fare fronte ad obblighi finanziari.
ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE
La Società ha prestato cauzione, a garanzia del completo ed esatto svolgimento dei servizi, per una somma di Euro …………… (… ), pari al 5% dell’importo contrattuale al netto di
IVA, calcolato come indicato nel disciplinare di gara, mediante
………………………………………., da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.
ART. 13 SUBAPPALTO
La Società non affiderà in subappalto alcuna delle attività oggetto del presente contratto,
(oppure)
La Società potrà subappaltare, nella misura del ........... % dell’importo contrattuale, le attività di
......................................................................................ai sensi dell’art. 118 del D. l.vo 163/2006.
ART. 14 CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE
1. A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di ROMA.
2. Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi al presente contratto saranno notificati all’Amministrazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.
3. Agli effetti amministrativi e giudiziari la Società dichiara il proprio domicilio legale in
…………………………., con l’intesa, che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Roma.
ART. 15
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. La Società dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.
4. La Società è responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 19.09.94 n.626, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19.03.96 1996 n.242.
ART. 16
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. La Società. manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati all’Amministrazione.
2. La Società si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio
nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Corrispondentemente l’Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche della Società che fossero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dalla Società stessa.
5. L‘Amministrazione manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque, non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.
ART. 17
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine la Società espressamente dichiara che le prestazioni e forniture di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta al versamento e che le compete, quindi, la rivalsa della detta imposta, ai sensi del
D.P.R. 633/72, per cui peraltro al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/86.
2. E, richiesto, io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.
3. Questo atto, redatto in tre originali scritto a mezzo personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di facciate.
LETTO, SOTTOSCRITTO E CONFERMATO
PER L’AMMINISTRAZIONE PER LA SOCIETA’
(……………………) (…………………….)
L’UFFICIALE ROGANTE
(dott. )