COMUNE DI PONZANO VENETO
COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso
Servizio Lavori Pubblici SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO
PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO XXXXXXX XXXXXXX - 1° LOTTO FUNZIONALE – AMPLIAMENTO CIG Codice CUP J47B15000260006
***
L'anno …………….. (……….), il giorno ………... (...) del mese di …………., nella sede municipale di Ponzano Veneto, ubicata in via G. B. Cicogna, snc, avanti a me ,
Segretario Generale del Comune di Ponzano Veneto, autorizzato a rogare nei contratti dei quali il Comune di Ponzano Veneto è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., sono personalmente comparsi i signori:
- xxxxxxx xxxxxxx (X.X. xxxxxx, ), nato a xxxxx (xx) il xx.xx.xxxx, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ponzano Veneto (Codice Fiscale/partita IVA 00517500260), con sede in xxx X. X. Xxxxxxx, xxx, x Xxxxxxx Xxxxxx (XX), ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che nel prosieguo dell’atto può essere anche denominato Committente o Amministrazione Comunale;
- xxxxxxx xxxxxxx (X.X. xxxxxx, x. XXX xxxxxxxxx), nato a xxxxx (xx) il xx.xx.xxxx con studio in xxx xxxx x. xxxx a xxx (xx), iscritto all'Ordine degli xxx di xxxxx con il n. xxxxx, (o altro soggetto giuridico in ordine alle risultanze della procedura di affidamento del servizio di che trattasi) che nel prosieguo dell’atto può essere denominato anche prestatore del servizio o professionista/i;
della cui identità personale e giuridica io Segretario Generale rogante sono personalmente certo; Premesso che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con determinazione n. xxx del xxxxx, esecutiva, disponeva di affidare a xxxxx di xxxxxxx l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dell’intervento di cui all'oggetto, per l'importo di Euro xxxxxx, più Euro xxxxxx per oneri previdenziali e/o assistenziali ed Euro xxxxxx per oneri fiscali, per complessivi Euro xxxxxx, a seguito di procedura aperta indetta ai sensi degli artt. …................................... del D. Lgs. n.
50/2016, e s.m.i.;
ciò premesso e confermato, che costituisce parte integrante del presente atto,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L'ente sopradescritto affida al prestatore del servizio sopra indicato l’incarico per la direzione dei lavori, misura, contabilità e liquidazione, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, inerenti all'intervento di “AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO XXXXXXX XXXXXXX - 1° LOTTO
FUNZIONALE – AMPLIAMENTO”, come da offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara d'appalto dal suddetto prestatore del servizio e costituente parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata, ma agli atti della stazione appaltante, che le parti dichiarano di ben conoscere, nonché con le clausole contrattuali di seguito indicate.
ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE
Il prestatore del servizio svolgerà l'incarico in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010, e s.m.i., nelle parti non abrogate dal predetto decreto legislativo, dalle Linee guida ANAC attuative del Nuovo Codice degli Appalti relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, dal D.M. 22 agosto 2017 n. 154 e alle istruzioni del RUP del Comune.
Ai sensi dell’art. 23, comma 12, D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., il prestatore del servizio, con la firma del presente contratto, accetta l’attività progettuale svolta in precedenza, e si impegna, inoltre, ad eseguire la propria attività di direzione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto definitivo dell’opera in argomento, approvato con Deliberazione di G.C. n. 145 del 22/08/2019, esecutiva, e secondo quanto prevede/prevederà il progetto esecutivo, sempre dell'opera in parola, approvato con
Deliberazione di G.C. n. del , esecutiva, (ovvero) che sarà approvato
dall'Amministrazione Comunale, nonchè secondo le modalità dichiarate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e costituente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata.
In particolare, il prestatore del servizio dovrà svolgere le seguenti attività:
- la direzione dei lavori, misura, contabilità e liquidazione: il prestatore del servizio resta obbligato dell'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., e dal DM 7 marzo 2018 n. 49 ed è comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale all'osservanza di tutte le norme che regolano la condotta dei lavori.
La prestazione di direzione lavori sarà svolta dall'abilitato arch./ing. Xxxxxx, iscritto all'Ordine degli xxx di xxxxx con il n. xxxxx, a cui competono le responsabilità di cui all'art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i..
Si precisa che il direttore dei lavori:
- deve eseguire personalmente l’incarico assunto e pertanto, le proprie competenze ed attività non possono essere delegate se non per quanto espressamente previsto dalla vigente normativa in materia;
- interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- controlla che:
• tutte le imprese presenti nel cantiere ne abbiano regolare titolo;
• tutte le maestranze presenti in cantiere siano regolarmente assunte, o comunque la loro presenza sia autorizzata e risulti regolare;
- dovrà attenersi, per quanto non in contrasto con la normativa, a:
1. le indicazioni che il RUP riterrà opportuno fornire;
2. le richieste avanzate dagli organismi ed Enti preposti al rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni ed approvazioni.
Durante l'esecuzione dei lavori dovrà, altresì, essere garantito quanto segue:
- la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori, la direzione, l’assistenza e l’alta sorveglianza dei lavori, o comunque in funzione dell’andamento dei lavori, e in ogni caso su richiesta del Comune o del R.U.P.;
- almeno n. 2 (due) sopralluoghi settimanali di cantiere, e comunque nella quantità minima prevista nel C.S.A. dei lavori e/o eventualmente indicata in sede di appalto nell’offerta tecnica, in giornate ed orario possibilmente fisso concordato con il R.U.P. e l’Impresa appaltatrice, per l’analisi dell’andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un successivo Report della riunione, inviato agli interessati;
- la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri del RUP e dell'ufficio tecnico del Comune;
- infine, quant'altro proposto ed offerto in sede di gara d'appalto nell'offerta tecnica.
Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie, aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e
comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), la contabilità dei lavori necessaria al riscontro degli obblighi contrattuali, anche in accordo con l’organo di collaudo.
Dovrà essere prodotta al R.U.P., almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche o esigenze specifiche, una relazione sull’andamento tecnico - economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell’offerta dell'impresa appaltatrice;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
Dovrà essere, inoltre, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici, consegna, sospensioni, riprese e fine dei lavori) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera. Dovranno, altresì, essere svolti gli adempimenti e le attività relative alle eventuali varianti in corso d'opera nei limiti e nell'ambito delle casistiche previste dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, nonché di tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché dal C.S.A. dei lavori.
Le tempistiche e le modalità relative alla contabilità e misura ed emissione degli stati di avanzamento dei lavori, sono quelle indicate nel C.S.A. dei lavori, che l’affidatario dichiara di aver preso visione ed accettare, nonché quelle previste dal D.M. 07.03.2018 n. 49.
Nell’ambito dell’attività di D.L., il prestatore del servizio dovrà ottemperare a tutte le indicazioni ed obblighi disposti dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, contemplato dal D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i..
L’incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto e comprende la verifica contabile dei lavori con l’emissione di SAL, secondo comunque le modalità legate alla tipologia di appalto, di contratto e secondo le indicazioni e le richieste dell’organo di collaudo.
Il professionista designato ed incaricato per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è l'arch./ing. xxxxxx, iscritto all'Ordine degli xxx di xxxxx con il n. xxxxx, qualificato a svolgere tale
ruolo, che si impegna ad espletare la propria attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori secondo le modalità dichiarate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e costituente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata.
Le prestazioni relative all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a cui competono le responsabilità di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., sono:
a) verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs n.81/2008, e s.m.i., nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del/i piano/i operativo/i di sicurezza, da considerare come piano/i complementare/i di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs n. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli nn. 94, 95 e 96 del
D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione della inadempienza alla azienda sanitaria locale territorialmente competente ed alla direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Si precisa che:
1) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve eseguire personalmente l'incarico
assunto.
2) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve assicurare la propria presenza in cantiere almeno 2 (due) volte la settimana, e comunque nella quantità minima eventualmente indicata in sede di gara d'appalto nell’offerta tecnica, o anche più volte se necessario per lavorazioni con rischi particolari. L'esito di detti sopralluoghi dovrà essere riportato sul giornale dei lavori e/o apposito report; il RUP ha facoltà di autorizzare deroghe o sospensioni della predetta obbligazione in relazione all'andamento e alla tipologia dei lavori.
3) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione partecipa agli incontri, riunioni, conferenze di servizi, convocati direttamente o per mezzo dei collaboratori, dal RUP, anche in orario serale, con preavviso/convocazione fino al giorno prima lavorativo antecedente la riunione.
4) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione fornisce pareri di competenza al RUP in caso di gestione di riserve.
5) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve, infine, garantire lo svolgimento di quanto proposto ed offerto in sede di gara d'appalto nell'offerta tecnica.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, vista la documentazione di cui al comma 1 (lettere a e b) dell'art. 91 del citato decreto. di sostituire in tutto o in parte la documentazione presentata dal soggetto affidatario senza che questo dia diritto a maggiori o diversi compensi.
Il prestatore del servizio, inoltre, è tenuto a trasmettere tutta la documentazione relativa allo svolgimento delle prestazioni relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come previsto dalla vigente normativa di riferimento, nonché dal C.S.A. dei lavori.
Tutta la documentazione comunque prodotta nell’espletamento delle prestazioni in oggetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Comunale.
Il prestatore del servizio, altresì, è:
- obbligato ad informare tempestivamente la Regione Veneto e/o l'Ente beneficiario, in qualità di stazione appaltante, di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad illeciti penali connessi al progetto di che trattasi;
- obbligato a custodire libri e documentazione contabile relativa al progetto in parola.
Infine, è statuito il diritto dell'Istituto Finanziatore e Prestiti e della BEI ( o di soggetto dalla stessa all'uopo delegato), relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'Ente beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il progetto in
oggetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
ART. 3 - RITARDI, INADEMPIENZE – PENALITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Con riferimento alle prestazioni previste per la direzione lavori, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto fissato:
a) nella presentazione degli stati di avanzamento lavori, unitamente alla prescritta documentazione contabile, sottoscritta dall’appaltatore con o senza riserva,
a) nella presentazione del conto finale,
b) nella presentazione al RUP dei report, delle relazioni, dei chiarimenti e delle determinazioni, inerenti l’esecuzione dei lavori o gli obblighi contrattuali in capo all’appaltatore,
c) nella presentazione al RUP delle proposte di variante,
d) nel rispetto di quanto eventualmente offerto con l’offerta tecnica di gara,
si applica una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo previsto per le prestazioni relative alla Direzione dei lavori. Tutte le penalità e spese a carico del prestatore del servizio saranno detratte dal corrispettivo di contratto ancora dovuto, fermo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare al “Committente” dal verificarsi del ritardo stesso.
La penale verrà applicata previa diffida e decurtata direttamente dall’importo del compenso da pagare.
Fruendo le opere in oggetto di un finanziamento in conto capitale, i professionisti che svolgono le prestazioni in oggetto, che per loro ritardo o negligenza dovessero compromettere il rispetto delle tempistiche e delle scadenze, saranno chiamati a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di mancata o ridotta corresponsione del finanziamento.
Quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, il “Committente” si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il maggior danno.
In caso di inadempimenti e/o errori e/o negligenze nell’espletamento delle attività e delle prestazioni a cui è tenuto il prestatore del servizio di che trattasi in conseguenza dell’incarico ricevuto, il “Committente” procede, a mezzo posta elettronica certificata, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Il presente contratto, inoltre, può essere risolto o deve essere risolto durante il periodo di sua efficacia al verificarsi di una o più delle condizioni, applicabili al servizio in parola, indicate all’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i..
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’affidatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico/risoluzione del contratto.
E’ fatto obbligo al prestatore del servizio di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del “Committente” purché per attività e prestazioni inerenti l’incarico affidato.
ART. 4- RECESSO
L’Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite; si applica l’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 5- ONORARI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO
L’onorario, comprensivo di spese e rimborsi dovuti ai professionisti, è fissato in complessivi €
, oltre al contributo integrativo per cassa professionale e/o assistenziale al
…....... pari ad € , ed a € per I.V.A. al …............, per
complessivi € , ed è così suddiviso:
a) per la direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione € ;
b) per il coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione € , (oltre Cnpaia ed I.V.A.).
Le competenze professionali si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato, ivi compresa, per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’attività prevista dalla vigente normativa in caso di apposizione di riserve o instaurazione di contenzioso da parte dell’impresa appaltatrice.
Conseguentemente tutte le spese sono conglobate e il prestatore del servizio rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione.
Sono a carico dell'Amministrazione Comunale il contributo integrativo previsto dalla vigente normativa per la professione cui appartiene l’incaricato, l’eventuale contributo previdenziale INPS e l’imposta sul valore aggiunto.
Il compenso di cui sopra, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, comporta limite di impegno per il Comune di Ponzano Veneto; ogni eventuale aumento a tale impegno, che si manifesti nel corso dell’incarico, deve essere adeguatamente e preventivamente giustificato. Pertanto, se il prestatore del servizio non provvede a comunicare preventivamente l’esigenza o se il
Comune di Ponzano Veneto non presta il consenso all’esecuzione delle prestazioni integrative e/o suppletive e non venga assunto il relativo impegno di spesa, il Comune stesso non potrà riconoscere alcuna somma ulteriore rispetto all’importo indicato nel presente contratto.
Il Comune di Ponzano Veneto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il prestatore del servizio ed eventuali collaboratori, consulenti, tecnici specialisti, fornitori delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali rapporti non sia vietato da norme di legge o regolamento.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l’affidamento dell’incarico.
Tale compenso verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura elettronica, con regime di scissione dei pagamenti, se dovuto, a seguito dell’espletamento delle prestazioni, e previa verifica della regolarità contributiva, con le seguenti modalità :
- per le voci a) ed b): con acconti in corso d’opera, erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinati applicando al compenso relativo, la corrispondente aliquota di avanzamento lavori risultante dal SAL stesso;
- saldo e liquidazione finale successiva all'approvazione del Certificato di Collaudo.
La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, con regime di scissione dei pagamenti, se dovuto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di tale documento, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione della rispondenza delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali, nonché previa acquisizione di regolare Certificato di regolarità contributiva e di non inadempienza Equitalia. Il pagamento, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.
n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, sarà effettuato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data del suddetto accertamento.
In caso di ritardato pagamento, il creditore, se ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge ed è stata accettata o verificata positivamente la prestazione, ha diritto alla corresponsione di interessi legali di mora ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i., a meno che il ritardato pagamento non sia imputabile al debitore.
Si applicano, per la tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva, le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 6 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
È esclusa la clausola compromissoria e pertanto il deferimento ad arbitri; quindi, tutte le controversie, nessuna esclusa, relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 o non oggetto di transazione come previsto dall'art. 208 del D.lgs. n. 50/2016,
saranno attribuite, per la loro definizione, alla competenza del giudice ordinario, con foro competente esclusivo quello di Treviso.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’affidatario delle prestazioni in parola non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni stesse.
ART. 7 - EFFETTI DEL CONTRATTO - SPESE - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le spese per valori bollati, diritti, registrazione, nonché diritti di rogito, ecc., relative al presente contratto, si intendono a carico del prestatore del servizio; il presente contratto è assoggettato all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, e s.m.i..
Il presente contratto è immediatamente eseguibile.
Il presente contratto, inoltre, non può essere ceduto a pena di nullità.
I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.Lgs.n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
ART.8 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Il Prestatore del servizio sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni in oggetto.
Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione del Comune di Ponzano Veneto.
ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZA ASSICURATIVA
Il prestatore del servizio, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n.50/2016, e s.m.i., la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione xxxxxxxxxxx (ovvero) a mezzo polizza fidejussoria n. xxxx, emessa in data xxxxx da xxxxxxx xxxx, di Euro xxxxx (xxxx), pari al xxx% dell'importo contrattuale comprensivo del beneficio della/e riduzione/i di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, depositata agli atti.
(nel caso di fidejussione) La succitata fidejussione è stata costituita con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti pubblici e conformemente al D.M. 19.01.2018, n. 31.
La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del soggetto affidatario, l’Amministrazione Comunale ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tutto o in parte.
Il prestatore del servizio deve reintegrare la cauzione stessa, nel termine che gli sarà assegnato, se l’Amministrazione Comunale debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Il prestatore del servizio, inoltre, ha prodotto copia della polizza assicurativa stipulata con la compagnia di assicurazione xxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxx, per l’importo assicurato di
€ xxxxxxxxxxxxx, di copertura dei rischi di natura professionale.
ART. 10 - TRACCIABILITÀ
Il prestatore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i..
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n.136/2010.
Il prestatore del servizio si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso - della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il prestatore del servizio dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto del presente contratto sono quelli indicati nella apposita nota depositata agli atti, e le persone delegate ad operare sul conto sono quelle indicate nella citata nota.
Il prestatore del servizio è responsabile dell’effettuazione di tutti i movimenti finanziari, relativi all’affidamento, con modalità da garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Nel conto corrente di cui alla citata nota dovranno pertanto essere registrati tutti i finanziamenti relativi all’affidamento ed a tale scopo ciascuna transazione di pagamento (fatture, bonifico bancario o postale) dovrà riportare il CIG (codice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto).
ART. 11 - FATTURAZIONE
Ogni fattura dovrà essere inviata in modalità elettronica tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (PEC Comune di Ponzano Veneto: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx)
Le fatture devono essere intestate al Comune di Ponzano Veneto, P. IVA/ C.F. 00517500260.
Deve essere indicato il ‘Codice Univoco Ufficio’, ovvero il seguente codice: UFXQTA. Tale codice permette al sistema di assegnare automaticamente la fattura all’ufficio di competenza. Si precisa che, in assenza di tale codice o in caso di codice non corretto, la fattura verrà respinta.
La fattura inoltre dovrà riportare correttamente il CUP ed il CIG riferiti all’affidamento. Il conto indicato per il pagamento dovrà essere coerente con quello comunicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n.136/2010, e s.m.i..
ART. 12 – RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione Comunale, sono causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.
Il prestatore del servizio è dunque soggetto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con D.G.C. n.14 del 28.01.2014, esecutiva.
Nell’espletamento dell’affidamento, gli obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici sono estesi a tutti i collaboratori dell’ente affidatario a qualunque titolo di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 2 del ‘Codice generale’ approvato con D.P.R. 62/2013 (con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 7) e Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 10 del 30.01.2014 (con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7). Nello svolgimento delle attività connesse con l’affidamento, il soggetto affidatario sarà tenuto pertanto ad adempiere alle norme ed ai principi contenuti nel Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché nel Regolamento comunale Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con D.G.C. n.14 del 28.01.2014.
La violazione degli obblighi comportamentali ivi contenuti comporta causa di risoluzione o di decadenza del rapporto e costituisce comportamento valutabile dalle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti.
I Codici di comportamento di cui sopra sono consultabili presso il sito web comunale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ai seguenti link:
• xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxxx
• Regolamento comunale ‘Codice di comportamento dei dipendenti’, approvato con D.G.C.
n. 14 del 28.01.2014, presso il sito web comunale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione Trasparenza/Personale, ovvero al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx.xxxx
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Ponzano Veneto ed il Legale rappresentante del prestatore del servizio, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del Codice di Comportamento ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile.
Il prestatore del servizio dichiara, inoltre, di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del
X.Xxx. n. 39/2013, e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 ,del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013.
ART. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Per quanto concerne l'incarico affidatogli il prestatore del servizio elegge domicilio a xxxxxxxx, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati acquisiti nell’ambito della procedura e nel corso dell'espletamento delle prestazioni in oggetto, saranno trattati ai sensi Regolamento UE 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all’affidamento ed allo svolgimento del servizio tecnico in parola. La sottoscrizione del presente contratto equivale ad autorizzazione al relativo trattamento.
ART. 15 SPESE DI CONTRATTO – IMPOSTE – TASSE – TRATTAMENTO FISCALE - REGISTRAZIONE
Il prestatore del servizio assume a proprio carico tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione in forma pubblica amministrativa e alla sua registrazione.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, nonché gli oneri previdenziali, sono a carico del Comune di Ponzano Veneto
Richiesto io, …..................................... Segretario Generale del Comune di Ponzano Veneto, ho ricevuto il presente atto, scritto su n. ……… fogli e parte del , resi bollati, del quale è
stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e lo sottoscrivono a termini di legge. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ponzano Veneto
Il Prestatore del servizio