contratto di assicurazione per autovetture e autotassametri
Motor
Guidare Protetti
Autovetture
Condizioni di Assicurazione,
comprensive del Glossario
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Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari
contratto di assicurazione per autovetture e autotassametri
edizione dicembre 2019
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia
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Guidare Protetti Autovetture
Condizioni di Assicurazione
Indice
Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019
Il Glossario pag. 6
Sezione A - Norme che regolano l’assicurazione in generale pag. 13
Art. A.1 | - Estensione territoriale | pag. 13 |
Art. A.2 | - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente | pag. 14 |
Art. A.3 | - Dichiarazioni del Contraente | pag. 14 |
Art. A.4 | - Altre assicurazioni | pag. 14 |
Art. A.5 | - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | pag. 14 |
Art. A.6 | - Diritto di ripensamento | pag. 15 |
Art. A.7 | - Durata e rinnovo negoziato del contratto | pag. 15 |
Art. A.8 | - Trasferimento della proprietà del veicolo | pag. 16 |
Art. A.9 | - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione | pag. 16 |
indebita del veicolo | ||
Art. A.10 | - Cessazione di rischio | pag. 16 |
Art. A.11 | - Contratti di durata inferiore all’anno | pag. 17 |
Art. A.12 | - Sospensione in corso di contratto | pag. 17 |
Art. A.13 | - Competenza territoriale | pag. 17 |
Art. A.14 | - Imposte e tasse | pag. 17 |
Art. A.15 | - Rinvio alle norme di legge | pag. 18 |
Art. A.16 | - Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale | pag. 18 |
Art. A.17 | - Sostituzione del Certificato di assicurazione | pag. 18 |
Art. A.18 | - Tutela della privacy | pag. 18 |
Sezione B - La Responsabilità Civile Auto pag. 19
COSA ASSICURO
Art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base pag. 19
Art. B.2 – Estensioni della garanzia base pag. 20
Art. B.2.1 - Responsabilità Civile dei trasportati pag. 20 COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art.B.3 – Rinuncia alla rivalsa per autovetture date pag. 20 in uso ai dipendenti
Art. B.4 | – R.C.A. PLUS | pag. 20 |
Art. B.5 | – Danni causati da veicolo non assicurato | pag. 21 |
Art. B.6 | – Tolleranza costo riparazione | pag. 22 |
Art. B.7 | - La garanzia NON copre | pag. 23 |
Art. B.8 | - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale | pag. 23 |
Art. B.9 | - Limitazione della rivalsa | pag. 23 |
Art. B.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche pag. 24 COME MI ASSICURO
Art. B.11 - Guida esperta pag. 24
Art. B.12 - Condizione particolare - Rischio statico pag. 24
Art. B.13 - Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture pag. 24
Art. B.14 - Forma tariffaria Fissa pag. 34
Art. B.15 - Attestazione sullo stato del rischio pag. 35
Art. B.16 - Telematica pag. 36
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE pag. 39
Sezione C - Garanzie per i Danni al Veicolo pag. 41 COSA ASSICURO
Art. C.1 - Incendio pag. 41
Art. C.2 - Furto pag. 41
Art. C.3 - Protezione Plus pag. 41
Art. C.4 - Cristalli pag. 43
Art. C.5 - Eventi naturali pag. 43
Art. C.6 - Minicollisione pag. 43
Art. C.7 - Kasko pag. 44
Art. C.8 - Atti vandalici e eventi sociopolitici pag. 44
Art. C.9 - Danni causati da animali selvatici o randagi pag. 44
Art. C.10 - Estensioni di garanzia pag. 44
Art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio pag. 44
Art. C.10.2 – Estensione della garanzia Furto pag. 45 COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO
Art. C.11 - Opzione Cristalli Plus pag. 45
Art. C.12 - Estensione Terremoto pag. 45
COSA NON ASSICURO
Art. C.13 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo pag. 45
Art. C.14 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia pag. 46 COME MI ASSICURO
Art. C.15 - Somma assicurata pag. 47
Art. C.16 - Adeguamento della somma assicurata e del premio pag. 48
Art. C.17 - Adeguamento del premio della Garanzia Kasko pag. 48
Art. C.18 - Condizioni particolari Furto pag. 48
Art. C.18.1 - Antifurto satellitare pag. 48
Art. C.18.2 - Ricovero veicolo pag. 48
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE pag. 49
Sezione D – Infortuni del Conducente pag. 53
COSA ASSICURO
Art. D.1 | - Infortuni del Conducente | pag. 53 |
Art. D.2 | - Morte e Invalidità permanente da infortunio | pag. 53 |
Art. D.3 | - Estensioni di garanzia | pag. 53 |
Art. D.4 | - Somma assicurata | pag. 53 |
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. D.5 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio pag. 54 Art. D.6 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o pag. 54
gessatura per infortunio COSA NON ASSICURO
Art. D.7 - Persone non assicurabili pag. 55
Art. D.8 - Cosa NON è assicurato pag. 55
COME MI ASSICURO
Art. D.9 - Limiti di età pag. 55
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE pag. 56
Sezione E – Assistenza pag. 57
COSA ASSICURO
Art. E.1 | - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza | pag. 57 |
Art. E.2 | - Estensione territoriale | pag. 58 |
Art. E.3 | - Garanzia Assistenza base – Le prestazioni | pag. 58 |
COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE
Art. E.4 - Garanzia Assistenza Plus – Le prestazioni pag. 63 COSA NON ASSICURO
Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza base e pag. 65 Garanzia Assistenza Plus
Art.E.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza base e pag. 67 Garanzia Assistenza Plus
COME MI ASSICURO
Art. E.7 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza base pag. 68
Art. E.8 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza Plus pag. 68 TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE pag. 69
Sezione F – Tutela legale pag. 71
COSA ASSICURO
Art. F.1 - Tutela legale pag. 71
Art. F.2 - Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro pag. 72
Art. F.3 - Estensione territoriale pag. 72
Art. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione pag. 72
Art. F.5 - Esclusioni pag. 73
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE pag. 73
Sezione G - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO pag. 74
Cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità Civile Auto
Art. G.1 | - Modalità per la denuncia dei sinistri | pag. 74 |
Art. G.2 | - Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale | pag. 74 |
Art. G.3 | - Termini di legge per il risarcimento | pag. 76 |
Art. G.4 | - Prescrizione | pag. 76 |
Art. G.5 | - Gestione delle vertenze | pag. 76 |
Art. G.6 | - Incidenti stradali con controparti estere | pag. 77 |
Art. G.7 | - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati | pag. 78 |
Art. G.8 | - Determinazione dell’ammontare del danno in caso di sinistro | pag. 78 |
“Danni causati da veicolo non assicurato” | ||
Cosa fare | in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio | |
Art. G.9 | - Obblighi in caso di sinistro | pag. 78 |
Cosa fare | in caso di sinistro per i Danni al veicolo | |
Art. G.10 | - Obblighi in caso di sinistro | pag. 79 |
Art. G.11 | - Esagerazione dolosa del danno | pag. 80 |
Art. G.12 | - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro | pag. 80 |
Art. G.13 | - Determinazione dell’ammontare del danno | pag. 80 |
Art. G.14 | - Rimborso IVA | pag. 81 |
Art. G.15 | - Rimborso della spesa di acquisto | pag. 81 |
Art. G.16 | - Pagamento dell’indennizzo | pag. 81 |
Art. G.17 | - Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo | pag. 81 |
Art. G.18 | - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate | pag. 82 |
Art. G.19 | - Ritrovamento del veicolo rubato | pag. 82 |
Art. G.20 | - Rivalsa | pag. 83 |
Art. G.21 | - Arbitrato | pag. 83 |
Cosa fare | in caso di sinistro Infortuni del Conducente | |
Art. G.22 | - Modalità per la denuncia dei sinistri | pag. 83 |
Art. G.23 | - Criteri di indennizzabilità | pag. 83 |
Art. G.24 | - Condizioni di valutazione | pag. 84 |
Art. G.25 | - Pagamento dell’indennizzo | pag. 85 |
Art. G.26 | - Controversie - Arbitrato irrituale | pag. 85 |
Art. G.27 | - Rinuncia alla rivalsa | pag. 85 |
Cosa fare | in caso di sinistro Assistenza | |
Art. G.28 | - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza | pag. 86 |
Art. G.29 - Onere della prova pag. 86
Art. G.30 - Comunicazioni – Variazioni pag. 86 Cosa fare in caso di sinistro – Tutela legale
Art. G.31 - Insorgenza del sinistro pag. 86
Art. G.32 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale pag. 87 Art. G.33 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione pag. 87
della garanzia assicurativa
Art. G.34 - Gestione del sinistro pag. 87
Art. G.35 - Recupero di somme pag. 88
Art. G.36 - Termini per il risarcimento pag. 88
Appendici di vincolo pag. 89
Le fonti normative pag. 91
Modello della richiesta di Risarcimento diretto da presentare alla Società di assicurazioni pag. 96
Modello della richiesta di Risarcimento diretto alla Società di assicurazioni dei sinistri pag. 97 liquidati da presentare alla CONSAP
Informativa generale sul trattamento dei dati personali pag. 98
Il Glossario
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicura- zione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Accessori
• di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
• non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, fornita dalla casa co- struttrice su richiesta. L’installazione sul veicolo è contestuale all’acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.
Antifurto satellitare
tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.
Apparecchi audiofonovisivi
radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fis- sati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Attestazione sullo stato del rischio
il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Avente diritto
la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato do- minio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o I’intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).
AXA MPS Danni
AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX.
Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)
la Banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le in- formazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Carta Verde
il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.
Certificato di assicurazione
il documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la R.C.A. e fornisce la prova dell'esistenza del contratto.
Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)
classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
Classe di merito interna
classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di AXA MPS Danni che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.
Codice delle Assicurazioni Private (CDA)
il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.
Contraente
la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Contravvenzione
reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per con- travvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’Assicurato.
Contributo unificato
la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28.
Degrado d’uso
percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai ma- teriali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
Esplosione
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
Eurotax
pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore che si articola in “eurotax blu” ed “eurotax giallo”, riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.
Fenomeno elettrico
si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto nor- malmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello del-
l’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli im- pianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l’arco vol- taico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimen- tazione di rete).
Franchigia
la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell’indennizzo dovuto a seguito di infortunio.
Fulmine
fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
Incendio
combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente
evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, con- nesso alla circolazione stradale che provochi danno.
Indennizzo/indennità
somma dovuta da AXA MPS Xxxxx all’Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio
evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
I.U.R. - Indice Univoco di Rischio
è un codice visualizzato sull’attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro Avente diritto: locatario/usufruttuario/acquirente con patto di riser- vato dominio). Consente di aggiornare, nella Banca dati, la tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Impresa di assicurazione e viene attribuito al momento dell’emissione della polizza.
Liquidazione
procedimento con il quale l’assicuratore determina l’ammontare dell’indennizzo di un danno a cose o a persone.
Locatario
l’utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimale
la somma sino a concorrenza della quale AXA MPS Xxxxx presta l’assicurazione.
Norme tariffarie
le norme di AXA MPS Danni che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.
Periodo di assicurazione
il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Periodo di osservazione
il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.
Polizza
l’insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.
Premio
la somma dovuta dal Contraente a AXA MPS Xxxxx.
Primo rischio assoluto
forma di assicurazione sulla quale non si applica la regola proporzionale di cui all’art. 1907c.c.
Proprietario del veicolo
colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quattroruote
pubblicazione mensile della editoriale Domus S.p.A.
RCA
Responsabilità Civile autoveicoli.
Regola proporzionale
se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sini- stro, l’assicuratore determina l’indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma as- sicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.
Regole evolutive
le modalità definite rispettivamente da AXA MPS Xxxxx e dall’IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.
Responsabilità concorsuale
la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all’annotazione del sinistro sull’attestazione sullo stato del rischio con l’indicazione della percentuale di responsabilità.
Responsabilità paritaria-cumulata
è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.
Responsabilità principale
la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell’attestazione sullo stato del rischio ed all’applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
Risarcimento
la somma corrisposta da AXA MPS Xxxxx al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto
procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
l’azione esercitata da AXA MPS Xxxxx nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.
Scoperto
parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in una parte percentuale dell’im- porto liquidato a termini di polizza per il danno stesso.
Scoppio
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplo- sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro/i
il verificarsi dell’evento dannoso.
Sinistro tardivo
sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonchè il sinistro relativo a coperture temporanee.
Somma assicurata
valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell’assicu- razione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall’assicuratore.
Tariffa
la tariffa di AXA MPS Danni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
Terzi
per la garanzia R.C.A. si intendono i soggetti indicati dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo,
per le garanzie diverse dalla R.C.A. si intendono le persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
Tutela legale
l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Veicolo
l’autovettura o l’autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all’art. 54 lettere a) e c) del Codice della Strada), l’autotassametro (di cui all’art. 86 lettera a) del Codice della Strada) indicata in polizza.
Glossario per la Garanzia Assistenza
Assicurato
il proprietario del veicolo, il locatario in base ad un contratto di leasing o noleggio, il Conducente e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assistenza
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale operativa della AXA Assistance.
Centrale operativa
la struttura costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Xxxxx provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Xxxxx, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio
Il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e in- teressi come risultante da certificato anagrafico.
Guasto
ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso. Sono considerati guasti anche:
• il blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• l’esaurimento batteria;
• l’errore, l’esaurimento o il gelo del carburante;
• la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
• la rottura o la foratura di uno o più pneumatici.
Incidente
11
l’evento accidentale subìto dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come de- finiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli con- sente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Guidare Protetti Autovetture
di 102
Condizioni di Assicurazione
Veicolo
ai sensi della presente polizza si intende l’autovettura:
• ad uso privato;
• destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
• con targa italiana;
• di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
• indicata in polizza;
• regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione pe- riodica) e norme antinquinamento (bollino blu).
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i vei- coli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.
Glossario per la Garanzia Tutela Legale
Fatto generatore
la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al pro- cedimento penale o amministrativo.
Sinistro/i
il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l’As- sicurato, fermo quanto disposto dal punto h. "Insorgenza del sinistro e limiti temporali delle ga- ranzie prestate".
Veicolo
ai sensi della presente polizza si intende l’autovettura:
• ad uso privato;
• destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
• con targa italiana;
• di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
• indicata in polizza;
• con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della co- pertura;
• regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione pe- riodica) e norme antinquinamento (bollino blu).
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i vei- coli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.
Sezione A
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che regolano l’assicurazione in generale
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art. A.1 - Estensione territoriale
L’assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all’Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo AXA MPS Danni rilascia, dietro richiesta dell’Assicurato, il Certificato Internazionale di as- sicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla Carta Verde siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori ga- ranzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Per le scadenze intermedie di premio trova applicazione l’art. 1901 comma 2 del c.c. e AXA MPS Xxxxx risponde anche dei danni che si veri- fichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di premio inte- ressata. Per la scadenza di annualità, AXA MPS Xxxxx risponde anche dei danni che si verifichino fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente si impegna a distruggere la Carta Verde del veicolo assicurato, qualora in suo possesso.
ASSISTENZA
Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione del documento sopra indicato il Contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA MPS Xxxxx a terzi. Resta fermo quanto disposto agli artt. A.3 - Dichiarazioni del Contraente e B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale.
L’assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo. La valutazione dell’invalidità per- manente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.
TUTELA LEGALE
Per le garanzie Assistenza e Tutela Legale vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di As- sicurazione.
L’assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde, ad esclusione degli Stati le cui sigle internazionali sulla Carta Verde siano barrate.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l’Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi.
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di 102
Condizioni di Assicurazione
Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente
Il premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente e riportati sulla polizza con rife- rimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso di contratti in leasing, al locatario), la sinistrosità come rappresentata dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall’esame della documentazione si riscontrassero elementi ine- satti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, AXA MPS Xxxxx provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l’eventuale conguaglio di premio nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del Contraente. In caso di mancato invio della documentazione o mancata cor- responsione del conguaglio a suo credito, AXA MPS Xxxxx si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella classe di CU di massima penalizza- zione.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a AXA MPS Danni di ogni variazione dei
dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
Con decorrenza dal giorno della comunicazione, AXA MPS Danni ha facoltà di adeguare il premio
a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute.
In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall’art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale e dall’art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente.
Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente
Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze re- lative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio con- venuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, AXA MPS Danni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia do- vuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. A.4 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto a AXA MPS Xxxxx l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione AXA MPS Xxxxx ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di sinistro l’Assicurato dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell’art. 1910 c.c..
Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate suc- cessive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da AXA MPS Xxxxx che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell’esattore autorizzato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in po- lizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che regolano l’assicurazione in generale
applica il disposto dall’Art.A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto.
Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art. A.6 - Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.
In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di terzi, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Alla richiesta il Contraente dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il Certificato di assicurazione e la Carta Verde, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il Contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA MPS Xxxxx a terzi. Alla ricezione di tali documenti AXA MPS Xxxxx provvederà al rimborso del premio, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiara- zione inesatta o reticente, AXA MPS Xxxxx conserva il diritto di rivalsa nei confronti del Contra- ente per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
AXA MPS Xxxxx a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l’esercizio del diritto di recesso.
L’esercizio del diritto di recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella Banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto
Il contratto ha durata annuale. Le regole di evoluzione della classe di merito operano al termine dell’intero periodo di assicurazione.
ASSISTENZA
La durata del contratto NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE. AXA MPS Xxxxx si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.
Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l’accetta- zione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di AXA MPS Xxxxx, della relativa quietanza.
In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in
TUTELA LEGALE
polizza.
Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, AXA MPS Xxxxx manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto sca- duto.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Qualora il Contraente, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.
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Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019
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Condizioni di Assicurazione
Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a AXA MPS Danni, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:
a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio
L’alienante, può chiedere che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro vei- colo di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto: in questo caso AXA MPS Danni procede all’eventuale conguaglio del premio dell’an- nualità in corso, sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla polizza sostituita.
Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente
ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi.
Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il veicolo venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve es- sere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) Risoluzione del contratto
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la polizza sarà annullata e
AXA MPS Xxxxx restituirà al Contraente la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento. Per i contratti con frazionamento del premio,
AXA MPS Xxxxx rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del
Certificato di assicurazione.
In entrambe le soluzioni previste, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato di assicu- razione e la Carta Verde del veicolo assicurato, quest’ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il Contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA MPS Xxxxx a terzi.
Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente deve comunicarlo a AXA MPS Xxxxx fornendo copia del suindicato documento. AXA MPS Xxxxx restituisce la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l’appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropria- zione indebita del veicolo AXA MPS Xxxxx rinuncia ad esigere le rate di premio successive.
Il Contraente si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la Carta Verde del veicolo
assicurato, quest’ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all’obbligo di di- struzione dei documenti sopra indicati il Contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integral- mente quanto eventualmente pagato da AXA MPS Xxxxx a terzi.
Art. A.10 - Cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che regolano l’assicurazione in generale
veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a AXA MPS Danni. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato re- clamato dall’intestatario).
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Il Contraente deve consegnare a AXA MPS Xxxxx:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione certificante la resti- tuzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
• in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).
Nei casi suddetti il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Risoluzione del contratto
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Il contratto si risolve e AXA MPS Xxxxx restituisce la parte del premio RCA, al netto delle im- poste e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.
b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio
La polizza viene resa valida per altro veicolo appartenente al proprietario (locatario nel caso di contratti di leasing) del veicolo distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto.
AXA MPS Xxxxx procede all’eventuale conguaglio del premio RCA dell’annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
In entrambe le soluzioni previste, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato di assicu- razione e la Carta Verde del veicolo assicurato, quest’ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il Contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA MPS Xxxxx a terzi.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all’anno
Non previsti.
ASSISTENZA
Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto
Non prevista.
Art. A.13 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dal- l’art. 1469 bis c.c.
TUTELA LEGALE
Art. A.14 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasfe- rimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conse- guenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
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Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019
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Condizioni di Assicurazione
Sarà cura di AXA MPS Xxxxx l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Xxxxx avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versa- mento del tributo.
Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. A.16 - Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale.
Il Contraente esprime nella scheda di polizza la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte da AXA MPS Xxxxx per tutti i contratti stipulati con AXA MPS Xxxxx. In funzione del consenso in tal modo espresso, il Contraente rice- verà detti documenti e comunicazioni (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell’Area Cliente disponibile nella homepage del sito internet di AXA MPS Danni e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).
Resta comunque ferma la possibilità per il Contraente di modificare l’opzione in qualsiasi mo- mento durante la validità del contratto, contattando lo Smart Center di AXA MPS Danni con le seguenti modalità:
Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00) Modulo di richiesta online su xxx.xxx-xxx.xx sezione assistenza
Art. A.17 - Sostituzione del Certificato di assicurazione
Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione, AXA MPS Danni vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del premio. Nel caso in cui il Certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, AXA MPS Danni rilascia un duplicato su richiesta dell’Assicurato.
Se la perdita del Certificato sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l’Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
Art. A.18 - Tutela della privacy
In presenza di un dispositivo telematico, i dati raccolti sono utilizzati da AXA MPS Danni per le fi- nalità assicurative illustrate dettagliatamente nell’informativa sulla privacy.
Sezione B
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile autoveicoli
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni.
Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di inden- nizzo, scoperti e/o franchigie.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
COSA ASSICURO
Art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
AXA MPS Xxxxx assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni Private, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private inclu- dendo automaticamente il ricorso terzi da incendio;
2. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali. La garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza;
3. la Responsabilità per il traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
ASSISTENZA
4. la Responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
5. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCO- LAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati terzi, l’esaminatore, l’allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istrut- tore soltanto durante l’esame dell’allievo Conducente;
TUTELA LEGALE
6. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la re- sponsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le per- sone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
I massimali indicati in polizza sono innanzitutto destinati a coprire i risarcimenti dovuti in dipen- denza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti alle estensioni sopra richiamate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
Guidare Protetti Autovetture
Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019
di 102
Condizioni di Assicurazione
Art. B.2 – Estensioni della Garanzia base
Art. B.2.1 - Responsabilità Civile dei trasportati
AXA MPS Xxxxx assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni subìti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati nonché i danni al veicolo stesso.
La garanzia è prestata con il limite indicato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o fran- chigie. L’estensione è sempre operante senza alcuna maggiorazione di premio.
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. B.3 – Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti
(Condizione aggiuntiva D, valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il rispettivo premio)
AXA MPS Xxxxx assicura, sulla base della seguente "Condizione Aggiuntiva", i rischi non compresi
nell’assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzi-
tutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non as- sorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base della “Condizione Aggiuntiva” che segue:
preso atto che l’autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dall’Ente/So- cietà proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, AXA MPS Xxxxx, a parziale deroga dell’art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:
a. se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b. nel caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
c. se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente/Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
Art. B.4 – R.C.A. PLUS
(valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)
a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori
AXA MPS Xxxxx rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o Xxxxxxxxx (nel caso di contratti di leasing) del veicolo assicurato o delle persone alle quali il veicolo è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti (fino al terzo grado di parentela) minori o persone soggette a tutela e conviventi purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del Proprietario (genitore, nonno, zio o tutore). AXA MPS Xxxxx rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.
b) Rinuncia alla rivalsa neopatentati
AXA MPS Xxxxx esercita il diritto di rivalsa se al momento del sinistro si trova alla guida di una autovettura, con una potenza specifica riferita alla tara eccedente i limiti di legge, un con- ducente con patente di categoria B da meno di un anno.
AXA MPS Xxxxx non esercita tuttavia il diritto di rivalsa se, in caso di sinistro, a fianco del conducente si trova persona di età non superiore a sessantacinque anni, con patente valida per la stessa categoria o superiore conseguita da almeno dieci anni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
c) Limitazione della rivalsa
AXA MPS Xxxxx limita il diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario, locatario o del condu- cente del veicolo assicurato per i casi previsti all’Art. B.9 -Limitazione della rivalsa.
La rivalsa si intende così ridotta:
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
per i punti b1), b2), b3), b6): € 1.500,00; per il punto b.5): € 500,00;
per il punto b.4): € =====
d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
AXA MPS Xxxxx, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del Codice delle Assicurazioni Private, risponde dei ca- pitali, interessi e spese che l’Assicurato deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a persone e cose di terzi.
L’assicurazione comprende:
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
• i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
• i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo (del- l’usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, Locatario nel caso di contratti di leasing) o dei familiari conviventi.
Non sono considerati terzi:
a) il conducente del veicolo;
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adot- tivi dell’Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
d) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché‚ gli amministratori delle medesime.
ASSISTENZA
La garanzia forma “Rischio comune” (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella Garanzia Incendio, sempreché questa garanzia sia indicata in polizza, nonché con quanto riportato al comma 1 dell’art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base.
e) Xxxxx a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico)
TUTELA LEGALE
AXA MPS Xxxxx assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Proprie- tario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che sono portati o indossati dai terzi trasportati.
Art. B.5 – Danni causati da veicolo non assicurato (Clausola speciale VNA) (valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)
AXA MPS Xxxxx indennizza l’Assicurato per i danni materiali e corporali, subiti a seguito di col- lisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:
• l’Assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro o comunque non in forma prevalente e ne fornisca prova;
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
Guidare Protetti Autovetture
Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019
di 102
Condizioni di Assicurazione
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento non sia prescritto al momento della liquidazione del risarcimento.
• la riparazione venga effettuata esclusivamente presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Xxxxx.
L’Assicurato surroga AXA MPS Xxxxx nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente respon- sabili ai sensi dell’art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza.
Art. B.6 – Tolleranza costo riparazione (Clausola speciale T) (valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)
Esempio di Tolleranza costo di riparazione:
In fase di liquidazione di sinistro R.C.A. è applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del veicolo. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.
Valore del veicolo | € 4.000,00 |
Costo di riparazione | € 8.000,00 |
Importo liquidato | € 5.200,00 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
COSA NON ASSICURO
Art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale L’assicurazione NON è operante in caso di:
a1. danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
a2. danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
a3. dolo del conducente;
a4. veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
a5. veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbliga- toria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal Codice della strada, nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si pre- cisa che non si considera equivalente al mancato superamento il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per di- menticanza, omissione o altra causa.
Nei predetti casi AXA MPS Xxxxx eserciterà il diritto di rivalsa totale per le somme che abbia do- vuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
In base al disposto dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private non sono considerati terzi
e non sono coperti dall’assicurazione:
• i danni alla persona ed i danni alle cose subìti dal Conducente;
• i danni alle cose subìti dalle seguenti persone:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il lo- catario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitual- mente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art. B.7- La garanzia NON copre
La Responsabilità Civile Autoveicoli
Art. B.9 - Limitazione della rivalsa
AXA MPS Xxxxx limita la rivalsa fino a € 20.000,00 nei casi di:
b1. conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conse- guenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b2. autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
b3. veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
b4. danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Guidare Protetti Autovetture
Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019
di 102
Condizioni di Assicurazione
b5. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista
cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
b6. veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stu- pefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente.
Art. B.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito dall’art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto
- Rivalsa totale, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
R.C.A. PLUS (Art. B.4)
d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
L’assicurazione non comprende:
• i danni da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• i danni dovuti a dolo dell’Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
• alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato.
e) Xxxxx a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con con- ducente o ad uso pubblico)
Sono esclusi: denaro, preziosi, apparecchi elettronici, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto,
nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
COME MI ASSICURO
Art. B.11 - Guida esperta (Clausola speciale GE)
Il Contraente dichiara che il veicolo è abitualmente guidato da persona di età minima pari a 26 anni compiuti e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni. AXA MPS Xxxxx eserciterà diritto di rivalsa in caso risultasse che al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona di età inferiore al limite di cui al primo comma (o in possesso di patente di guida da meno del limite previsto) ad eccezione dei casi in cui alla guida si trovasse un addetto alla riparazione dello stesso (ovvero personale cui il veicolo fosse stato affidato in consegna/cu- stodia), oppure nel caso in cui se ne fosse persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto do- loso di terzi comprovato da idonea documentazione.
Art. B.12 - Rischio statico
Per i rimorchi e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l’as- sicurazione si riferisce al “Rischio statico”, cioè copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Art. B.13 - Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture (Clausola speciale F)
La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggio- razioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osserva- zione” quali definiti al seguente punto 2) “Periodi di osservazione della sinistrosità”, e che si articola in 20 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o cre- scenti, determinati secondo la Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio.
Per la classe di assegnazione si applicano i criteri esplicitati nei punti seguenti. AXA MPS Danni
potrà richiedere al Contraente di esibire la documentazione indicata nei punti successivi nel caso
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall’art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private in via telematica, attraverso l’accesso alle Banche dati di cui agli art. 134 e 135 del Codice delle Assicurazioni Private o per incongruenza degli stessi.
In caso in di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
1) Classe di Conversione Universale (Classe di C.U.)
Il comma 1 dell’Art. 4 del Provvedimento IVASS n.72 del 16 aprile 2018 recante i criteri di indivi- duazione e regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale di cui all’art. 3 del Re- golamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 - Dematerializzazione dell’attestato di rischio, dispone che le Imprese di assicurazione indichino nelle attestazioni sullo stato del rischio, a prescindere dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito di assegnazione denominata “classe di Conversione Universale (Classe di CU)”, già comunemente denominata CIP.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Tale obbligo ha lo scopo di garantire la comparabilità tra le classi di merito applicate da ciascuna Impresa e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia as- sicurativa di ciascun veicolo. A tal fine, al punto 25, viene riportata la Tabella n. 2 - Tabella di cor- rispondenza utile al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe di CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio nella classe di merito interna liberamente determinata da AXA MPS DANNI.
La classe di Conversione Universale (Classe di CU) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza ed assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Imprese non incidono sull’evoluzione delle classi di CU.
2) Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive, descritte nella sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture”, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
• primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima
della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) Autovettura assicurata per la prima volta
ASSISTENZA
Se il contratto è relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta:
• dopo la prima immatricolazione
• dopo una voltura
è assegnato alla classe di CU 14. Il Contraente è tenuto a esibire copia della carta di circolazione dell’autovettura ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all’art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private in via telematica o incongruenza degli stessi.
In caso di mancata esibizione della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.
TUTELA LEGALE
4) Autovettura già assicurata con AXA MPS Xxxxx
Se l’autovettura era precedentemente assicurata con AXA MPS Xxxxx nella formula tariffaria Bonus/Malus, al rinnovo la polizza viene assegnata alla classe di merito interna determinata in base alla Tabella n. 5 - colonna “Classe Interna No Drive Box” tenendo conto della classe di merito e della pregressa sinistrosità indicate nell’attestazione sullo stato del rischio.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
In presenza di Drive box (che prevede l’installazione della Black Box) e di sinistri con scatto malus nell’ultimo periodo di osservazione la classe di merito interna è determinata sulla base della Tabella n. 5 - colonna “Classe Interna Sì Drive Box”.
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Condizioni di Assicurazione
5) Autovettura già assicurata presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus
Il contratto è assegnato alla classe di CU di assegnazione risultante dall’attestazione sullo stato del rischio rilevata dalla Banca dati. La Classe di merito interna è determinata in base alla Tabella n. 2. In presenza di Drive box (che prevede l’installazione della Black Box) e di sinistri con applicazione del malus nell’ultimo periodo di osservazione la classe interna è determinata sulla base della Tabella n. 3. Qualora l’attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, AXA MPS Xxxxx acquisisce telematicamente l’ultima attestazione utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta asse- gnazione della classe di merito. Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo re- siduo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e AXA MPS Xxxxx non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell’ultima attestazione di rischio presente nella Banca dati.
AXA MPS Xxxxx, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto. Qualora l’attestazione sullo stato del rischio sia completo (5 annualità + l’anno corrente)*, non siano riportati sinistri nelle ultime 4 annualità (3 annualità + l’anno corrente) e in caso di più anni di permanenza nella classe di CU 1, AXA MPS Xxxxx assegnerà il contratto ad una Classe di merito interna più favorevole, meglio indicata nella tabella seguente:
AXA MPS Xxxxx recupera l’informazione sugli anni di permanenza nella classe di CU 1 dalla
Banca dati.
Le regole di evoluzione della Classe di merito interna e della classe di CU seguono quelle di cui alla Tabella 5 - Regole evolutive.
*= Le sigle N.A. e N.D. eventualmente riportate nell'attestazione sullo stato del rischio non equivalgono a zero sinistri.
6) Autovettura già assicurata con formula diversa da Bonus/Malus
Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura già assicurata in precedenza in forma tariffaria diversa da quella “Bonus/Malus”, il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla Banca dati. Se l’attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:
a) se l’autovettura è già assicurata con forma tariffaria “a tariffa fissa”, è assegnata alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
b) se l’autovettura è già assicurata con forma tariffaria “a franchigia”, è assegnata alla classe
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
di CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:
Anni senza sinistri | Classe di CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell’attestazione sullo stato del rischio non equi- valgono a zero sinistri.
7) Attestazione mancante
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
In caso di completa assenza di un’attestazione sullo stato del rischio utile sulla Banca dati, AXA MPS Xxxxx richiede al Contraente la dichiarazione di cui al precedente punto 5) per l’intero quinquennio precedente. Il Contraente a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad AXA MPS Xxxxx attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. AXA MPS Xxxxx acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. AXA MPS Xxxxx assegnerà la classe di CU in base alla citata documentazione.
8) Autovettura assicurata in precedenza con contratto di durata inferiore all’anno
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura già assicurata nella forma tariffaria “Bonus/Malus” (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all’anno, il Con- traente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con con- seguente assegnazione a questa classe.
ASSISTENZA
Il Contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si in- tende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qua- lunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla Banca dati, ai sensi dell’art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell’attestato di rischio rila- sciato dall’Impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini del- l’attribuzione della classe di CU.
9) Autovettura precedentemente assicurata all’estero
TUTELA LEGALE
Per i casi di autovettura già assicurata all’estero, il Contraente consegna una dichiarazione, rila- sciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 5 - Regole evolutive, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.
10) Autovettura assicurata a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altra auto- vettura
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Nel caso in cui il contratto si riferisca a un’autovettura che sostituisce altra autovettura assicurata
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Condizioni di Assicurazione
in precedenza (consegnata in conto vendita o rubata), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall’attestato di rischio rilevato dalla Banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denun- cia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall’autorità competente. All’autovettura invenduta o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di pos- sesso.
La classe di merito interna è determinata in base alla Tabella n. 2, ovvero in base alla Tabella n. 3 in caso di presenza di Drive box (che prevede l’installazione della Black Box) e di sinistri con evo- luzione del malus nell’ultimo periodo di osservazione.
11) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa di assicurazioni posta in liquidazione Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di per- tinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’Impresa o dal com- missario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.
12) Trasformazione societaria
Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria dell’autovettura, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
13) Riclassificazione dell’autovettura
Nel caso di mutamento della classificazione dell’autovettura assicurata, di cui all’art. 47 del
D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad au- tocarro e viceversa).
14) Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all’estero dell’autovettura
In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all’estero dell’autovettura assicurata, intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio ma entro il periodo di validità della stessa, alla nuova autovettura intestata allo stesso Proprietario o al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente di fatto è attribuita la medesima classe di CU della precedente autovet- tura. La disposizione è applicata anche nel caso in cui la nuova autovettura da assicurare sia ac- quisita in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sulla autovettura alienata è riconosciuta al Locatario, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo dell’xx- xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx 0 dell’art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. La Classe di merito interna è determinata in base alla Tabella n. 2, ovvero in base alla Tabella n. 3 in caso di presenza di Drive box (che prevede l’installazione della Black Box) e di sinistri con evo- luzione del malus nell’ultimo periodo di osservazione.
15) Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine
Nel caso in cui un’autovettura in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - co- munque non inferiore a dodici mesi - sia acquistata dall’utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario tempo- raneo dell’autovettura, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti l’autovettura locata in lea- sing o noleggiata, la classe di CU è riconosciuta su altra autovettura dallo stesso acquistata.
Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. La classe di merito interna è determinata in base alla Tabella n. 2, ovvero in base alla Tabella n. 3 in caso di presenza di Drive box (che prevede l’installazione della Black Box) e di sinistri con evoluzione del malus nell’ultimo periodo di osservazione.
16) Autovettura intestata a portatori di handicap
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Nel caso di autovettura intestata a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul- l’autovettura è riconosciuta, per la nuova autovettura acquistata, anche a coloro che hanno abi- tualmente condotto l’autovettura stessa, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
17) Trasferimento della proprietà dell’autovettura
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
• Coniuge o convivente - Nel caso di trasferimento di proprietà di un’autovettura tra persone co- niugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già ma- turata sull’autovettura trasferita. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sull’autovettura ceduta su altra autovettura di sua proprietà o acquisita successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
• Pluralità di intestatari - Qualora la proprietà dell’autovettura passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest’ultimo o quest’ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sull’autovettura anche quando la stessa venga sostituita da altra autovettura. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sulla autovettura ora intestata ad uno o più di essi, su un’altra autovettura di proprietà o acquisita successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
• Successione - Qualora la proprietà dell’autovettura assicurata venga trasferita a seguito di succes- sione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sull’autovettura è attribuita ai suoi con- viventi che abbiano acquisito la proprietà dell’autovettura stessa a titolo ereditario. Se l’erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altra autovettura assicurata, l’autovet- tura acquisita a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU dell’autovettura di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’Impresa assicurativa che presta la garanzia sul- l’autovettura ereditata, è tenuta ad assegnare a tale autovettura la nuova classe di CU.
ASSISTENZA
• Cessione del contratto - Nel caso di trasferimento di proprietà dell’autovettura assicurata con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU ri- sultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo all’autovettura va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”. Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di va- lidità dell’attestato.
• Da società a persone e viceversa - Nel caso di trasferimento di proprietà dell’autovettura dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimi- tata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
18) Rinnovo del contratto
TUTELA LEGALE
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 5 - Regole evolutive a seconda che AXA MPS Xxxxx abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri:
• con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
• con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Lo stesso criterio vale anche per il caso di risarcimento di un sinistro con danni a persona.
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Condizioni di Assicurazione
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’appli- cazione della predetta Tabella 5 - Regole evolutive.
Avvertenza
Per contratti con presenza della Drive Box (che prevede l’installazione della Black Box), per le an-
nualità successive a quella della stipulazione, la polizza è assegnata, all’atto del rinnovo del con- tratto, alla classe di merito interna in base alla Tabella n. 5, colonna “Classe interna Sì Drive Box”. Infatti, in ottemperanza all’articolo 134, comma 4-ter.1 del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, tali contratti, in presenza di malus nell’ultimo periodo di osservazione beneficeranno di una migliore classe di merito interna rispetto ai contratti senza Drive Box.
Mediante l’utilizzo del codice I.U.R. rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi
come sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del pe- riodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.
Il sinistro tardivo non presente nell’attestato di rischio precedente, perché pagato da una Im- presa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli atte- stati di rischio successivi, con eventuale applicazione del “malus”, anche se l’Assicurato ha cambiato Impresa.
19) Sinistro riaperto dopo l’eliminazione come senza seguito
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla liquidazione del sini- stro, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 5 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di premio. AXA MPS Xxxxx provvederà all’invio alla Banca dati delle informazioni aggiornate.
20) Sinistro eliminato come senza seguito dopo l’appostazione a riserva AXA MPS Xxxxx, qualora un sinistro posto a riserva prima dell’entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all’appli- cazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione del sinistro è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del Contraente, AXA MPS Xxxxx rilascerà allo stesso una nuova attestazione sullo stato del rischio, nonché provvederà al rimborso del maggior premio corrisposto al netto delle imposte.
21) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di pre- mio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 5 - Regole evolutive of- frendo a AXA MPS Danni, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rin- novo stesso. Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla “Stanza di compensazione” presso Consap - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx).
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente purché entro la scadenza del contratto stesso.
AXA MPS Xxxxx provvederà all’invio alla Banca dati delle informazioni aggiornate.
22) Sostituzione del contratto
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sosti- tuito. La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mante- nimento della classe di merito, purché il proprietario (o il locatario nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.
23) Sostituzione veicolo
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro veicolo della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demo- lizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il proprietario del nuovo veicolo (il loca- tario nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
24) Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo (Unicamente per il Contraente consumatore) AXA MPS Xxxxx in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un’ulteriore autovettura, assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al P.R.A., acqui- stata da persona fisica già titolare di polizza assicurativa in corso di validità o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, come riportato sul certificato dello stato di fami- glia, non può assegnare al contratto una classe di CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sull’autovettura già assicurata. Qualora la persona fisica risulti proprietaria di più autovetture già assicurate con differenti classi di merito si dovrà fare riferimento all’autovettura avente la classe di CU più favorevole.
NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
Da tale norma sono escluse le società, le ditte individuali, le associazioni ed analoghe tipologie.
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Condizioni di Assicurazione
25) Tabelle
Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio
Classe Coefficienti Evoluzione Impatto % Sconto di merito di determinazione in Bonus Bonus Bonus (%)
del premio Da - A
1B 0,53480 1B a 1B -- 0
1B 0,53480 1A a 1B 0,980 2,00
1A 0,54571 1 a 1A 0,980 2,00
01 0,55685 2 a 1 0,973 2,70
02 0,57240 3 a 2 0,966 3,40
03 0,59281 4 a 3 0,962 3,80
04 0,61613 5 a 4 0,955 4,50
05 0,64529 6 a 5 0,954 4,60
06 0,67638 7 a 6 0,953 4,70
07 0,70943 8 a 7 0,935 6,50
08 0,75910 9 a 8 0,935 6,50
09 0,81220 10 a 9 0,954 4,60
10 0,85110 11 a 10 0,954 4,60
11 0,89230 12 a 11 0,954 4,60
12 0,93570 13 a 12 0,936 6,40
13 1,00000 14 a 13 0,833 16,7
14 1,20000 15 a 14 0,868 13,2
15 1,38300 16 a 15 0,812 18,8
16 1,70411 17 a 16 0,817 18,30
17 2,08563 18 a 17 0,793 20,60
18 2,62856 - - 0
Tabella 2 - Tabella di corrispondenza
CLASSE DI “CONVERSIONE UNIVERSALE” TABELLA DI CORRISPONDENZA | |
AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE CON ALTRA IMPRESA | |
CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU 1 2 | CLASSE DI INSERIMENTO AXA MPS DANNI Tabella di pregressa sinistrosità completa nessun sinistro nelle ultime 4 annualità + anni di permanenza in classe CU 1 viene assegnata la Classe 1B – se da più di un anno Classe 1A – se da un anno Classe 1 - in tutti gli altri casi 2 |
3 4 | 3 4 |
5 6 | 5 6 |
7 8 | 7 8 |
9 10 | 9 10 |
11 12 | 11 12 |
13 14 | 13 14 |
15 16 | 15 16 |
17 18 | 17 18 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Tabella 3 - Regole di assegnazione per contratti CON opzione Drive Box
Tabella di assegnazione della classe di merito AXA MPS Danni (o classe di merito interna) per contratti CON opzione Drive Box (che prevede l'installazione della Black Box) e con sinistri che abbiano determinato l'evoluzione del malus nell'ultimo periodo di osservazione rilevato dall'ATR telematico 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistri Classe CU di Classe di assegnazione Classe di assegnazione Classe di assegnazione Classe di assegnazione provenienza CU AXA MPS CU AXA MPS CU AXA MPS CU AXA MPS | ||||||||
1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 |
2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 13 | 12 |
3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 14 | 13 |
4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | 15 | 14 |
5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 13 | 12 | 16 | 15 |
6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 14 | 13 | 17 | 16 |
7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 |
8 | 10 | 9 | 13 | 12 | 16 | 15 | 18 | 17 |
9 | 11 | 10 | 14 | 13 | 17 | 16 | 18 | 17 |
10 | 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 |
11 | 13 | 12 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 |
12 | 14 | 13 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 |
13 | 15 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Tabella 4 - Regole evolutive per contratti CON opzione Drive Box
Regole evolutive della Classe di merito AXA MPS Xxxxx (o classe di merito interna) e
della Classe di CU per polizze CON opzione Drive Box (che prevede l'installazione della Black Box)
Classe di merito interna di provenienza
AXA MPS Classe CU AXA MPS Classe CU AXA MPS Classe CU AXA MPS Classe CU AXA MPS Classe CU
Classe
0 Sinistri
Classe
1 Sinistri
Classe
2 Sinistri
Classe
3 Sinistri
Classe
4 o più Sinistri
1B 1B 1 1A 3 3 6 6 9 9 12
1A 1B 1 1 3 4 6 7 9 10 12
ASSISTENZA
1 1A 1 2 3 5 6 8 9 11 12
2 1 1 3 4 6 7 9 10 12 13
3 2 2 4 5 7 8 10 11 13 14
4 3 3 5 6 8 9 11 12 14 15
5 4 4 6 7 9 10 12 13 15 16
6 5 5 7 8 10 11 13 14 16 17
7 6 6 8 9 11 12 14 15 17 18
8 7 7 9 10 12 13 15 16 17 18
9 8 8 10 11 13 14 16 17 17 18
10 9 9 11 12 14 15 17 18 17 18
TUTELA LEGALE
11 10 10 12 13 15 16 17 18 17 18
12 11 11 13 14 16 17 17 18 17 18
13 12 12 14 15 17 18 17 18 17 18
14 13 13 15 16 17 18 17 18 17 18
15 14 14 16 17 17 18 17 18 17 18
16 15 15 17 18 17 18 17 18 17 18
17 16 16 17 18 17 18 17 18 17 18
33
NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18
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Condizioni di Assicurazione
Tabella 5 - Regole evolutive per contratti CON o SENZA opzione Drive Box
Classe di PROVENIENZA AXA MPS Danni | Regole evolutive della Classe di merito AXA MPS Xxxxx (o classe di merito interna) e della Classe di CU per contratti CON o SENZA opzione Drive Box (che prevede l'installazione della Black Box) | ||||||||||||||
0 Sinistri Classe di assegnazione Interna No Interna Si Classe Drive Box Drive Box CU | 1 Sinistri Classe di assegnazione Interna No Interna Si Classe Drive Box Drive Box CU | 2 Sinistri Classe di assegnazione Interna No Interna Si Classe Drive Box Drive Box CU | 3 Sinistri Classe di assegnazione Interna No Interna Si Classe Drive Box Drive Box CU | 4 o più Sinistri Classe di assegnazione Interna No Interna Si Classe Drive Box Drive Box CU | |||||||||||
1B | 1B | 1B | 1 | 1 | 1A | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 |
1A | 1B | 1B | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 |
1 | 1A | 1A | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 |
3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 |
4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 |
5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 16 |
6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 |
7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 |
8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 |
9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 |
10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella 6 - Regole evolutive Classi di CU
Tabella evoluzione della Classe di CU Regole evolutive della classe di merito CU in base ai sinistri osservati | |||||
Classe CU | 0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rego | le evolutive comuni previste dal Prov | vedimento IVASS n | . 72 del 16 aprile | 2018 |
Art. B.14 - Forma tariffaria Fissa (relativa a rimorchi e carrelli di autovetture)
Il premio della garanzia RCA è determinato in base alla tariffa in vigore al momento dell’emissione della polizza, in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio in seguito al verificarsi o meno di sinistri.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
Art. B.15 - Attestazione sullo stato del rischio
AXA MPS Xxxxx, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del Contraente e dell’Avente diritto, nell’area riservata del sito xxx.xxx-xxx.xx, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l’attestazione sullo stato del rischio.
L’attestazione contiene:
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ov- vero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) per i contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture”, vengono indicati:
• la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità suc- cessiva;
• la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità suc- cessiva denominata “Classe di conversione universale (CU)”, determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al Provvedimento IVASS n. 72/2018;
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con re- sponsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
l) l’indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4-bis del Co- dice delle Assicurazioni Private.
ASSISTENZA
In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, AXA MPS Xxxxx consegna l’attestato di rischio telematico relativo all’annualità in corso, mettendolo a disposizione del Con- traente e dell’Avente diritto nell’area riservata del sito xxx.xxx-xxx.xx.
AXA MPS Xxxxx, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce all’Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell’attestazione sullo stato del rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.
TUTELA LEGALE
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio re- lativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, AXA MPS Xxxxx consegna, per xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di
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Condizioni di Assicurazione
stipula di un nuovo contratto.
AXA MPS Xxxxx non alimenta la Banca dati con le informazioni relative all’attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano con- cluso il periodo assicurativo.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato
rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita di- chiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un pe- riodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla pre- sentazione di una dichiarazione sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
Art. B.16 - Telematica
Formula Drive Box (Clausola Speciale BB)
Presupposti per l’acquisto della presente Formula, e per l’applicazione della conseguente riduzione del premio della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (di seguito R.C.A.), sono l’installazione e l’attivazione a bordo dell’autovettura assicurata di un dispositivo satellitare denominato Drive Box che eroga servizi di assistenza e finalizzato alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, installato presso installatore convenzionato Octo Telematics Italia S.r.l., e la sottoscrizione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l. che contiene il dettaglio dei servizi offerti.
1. Installazione della Drive Box
Il Contraente ha quindici giorni di tempo, decorrenti dalla data di effetto della polizza, per l’in- stallazione della Drive Box sull’autovettura assicurata. Il Contraente dopo aver ricevuto un SMS di convalida da parte di Octo Telematics Italia S.r.l. dovrà contattare l’installatore scelto al mo- mento della stipula della polizza. I costi della prima installazione sono a carico di AXA MPS Danni.
2. In caso di incidente
AXA MPS Danni ha la facoltà di utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell’urto, velocità e localizzazione registrati dalla Drive Box, in caso di crash o mini crash dell’autovettura, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti all’orario di accertamento del crash fino alle 24 ore successive all’evento stesso.
3. Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al Contraente
In caso di:
a) mancata installazione del dispositivo da parte del Contraente entro il termine di cui al punto 1);
b) disinstallazione del dispositivo dall’autovettura per dolo del Contraente non recepita in accordi contrattuali (esclusi quindi i casi di annullamento del contratto per distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato e i casi di cessazione del contratto o di eliminazione della presente Clausola Speciale previsti al punto 5);
c) mancato funzionamento del dispositivo per fatto doloso del Contraente nell’utilizzo o nel- l’installazione;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
d) mancata osservanza da parte del Contraente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia della Drive Box di cui al punto 6), salvo il caso di forza maggiore;
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
il Contraente deve integrare il premio pagato ad AXA MPS Xxxxx, nella misura corrispondente alla riduzione del premio R.C.A. di cui ha usufruito per l’inserimento nel contratto della presente Formula, non più concedibile per effetto delle inadempienze sopra elencate. L’esazione verrà eseguita da AXA MPS Xxxxx tramite appendice di integrazione. Il Contraente deve effettuare il pagamento entro tre giorni lavorativi. Qualora si verifichi un sinistro R.C.A. con responsabilità principale o paritaria dell’Assicurato, AXA MPS Danni eserciterà azione di rivalsa per ogni evento con il limite di € 500,00 per il caso di cui al sub a) e di € 1.000,00 per gli altri casi. Nel- l’eventualità di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica il limite di € 1.000,00. Tale diritto si aggiunge, in ogni caso, agli altri eventualmente già previsti dalle Condizioni di As- sicurazione.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Nel caso in cui il Contraente sia correntista della Banca Monte dei Paschi di Siena e abbia dato l’autorizzazione al momento della sottoscrizione della polizza, il pagamento della rivalsa sarà direttamente addebitato sul suo conto corrente.
L’integrazione del premio, richiesta con l’appendice di cui al capoverso precedente, verrà ef- fettuata sulla base dell’autorizzazione specifica riguardante i premi.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
AXA MPS Xxxxx non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi abbinati di cui al successivo punto 7- Servizi abbinati, dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della Polizza e l’effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del di- spositivo e la sua riparazione.
4. Cambio autovettura
In caso di sostituzione dell’autovettura assicurata il Contraente deve provvedere al trasferi- mento della Drive Box sul nuovo veicolo entro quindici giorni dalla data di effetto della nuova Polizza. La disinstallazione e la reinstallazione possono essere effettuate autonomamente dal Contraente oppure potrà avvalersi di installatore convenzionato Octo Telematics Italia S.r.l. con costi a suo carico.
5. Cessazione del contratto o eliminazione della Formula Drive Box
ASSISTENZA
In caso di:
a) cessazione del rischio per eventuale distruzione, demolizione, radiazione o esportazione de- finitiva all’estero del veicolo assicurato;
b) mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
c) esclusione della presente Clausola Speciale;
d) annullamento della Polizza per qualunque motivo;
TUTELA LEGALE
il Contraente deve provvedere alla disinstallazione della Drive Box ed alla sua restituzione ad Octo Telematics Italia S.r.l. nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l. firmato al momento della sottoscrizione della polizza ad esclusione dei casi di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo assicurato.
6. Guasto/anomalia del dispositivo satellitare
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
In caso di guasto o di mancato funzionamento della Drive Box, segnalato da Octo Telematics Italia S.r.l. al Contraente tramite SMS, questi deve recarsi presso un installatore convenzionato (fissando autonomamente l’appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema entro dieci giorni dall’avvenuta notifica. Se il guasto/anomalia non è stato causato dal Contraente, non sono previsti costi a carico dello stesso.
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Condizioni di Assicurazione
7. Servizi abbinati
Chiamata di emergenza automatica
Al verificarsi di un incidente la Drive Box, sempre che vi sia copertura da parte della rete cel- lulare, invia un segnale di allarme verso la Centrale Operativa che effettua immediatamente una chiamata verso il numero di cellulare comunicato dal Contraente in fase di emissione del contratto. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono co- munque attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell’evento. Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa
Il servizio consente di proteggere l’Assicurato da richieste danni inesistenti o da incidenti mai avvenuti. Infatti, con la certificazione dei dati, l’Assicurato può sapere con esattezza se si sono verificati o meno degli incidenti in cui si sostiene sia stato coinvolto.
Il partner tecnologico può fornire un dato certificato relativo alla sola posizione ed allo stato del veicolo assicurato (acceso o spento) in un determinato momento per documentare even- tuali contestazioni di multe o sinistri.
Il Contraente deve inviare una richiesta scritta tramite fax al Customer Care del partner tec- nologico 199/119933.
Servizio ricerca veicolo in caso di furto
Constatato il furto del veicolo, il Cliente può contattare telefonicamente la sala operativa al numero verde dedicato 800 74 96 62 (dall’estero: x00 0000 000 000000) per comunicare il furto del proprio veicolo e attivare le procedure per la ricerca del mezzo.
Di seguito come procedere:
• gli operatori specializzati della sala operativa di sicurezza del partner tecnologico, attiva h24 e rispondente alle norme vigenti in materia di recupero dei veicoli rubati emanate dal Mini- stero degli Interni (TULPS), attivano il processo di ricerca dell’auto con appositi applicativi informatici con base cartografica europea;
• l’operatore gestisce sia la localizzazione del veicolo in tempo reale, sia i contatti con le Forze dell’Ordine e, in caso di necessità, attiva l’intervento per il recupero del veicolo e riconsegna al legittimo proprietario comunicando successivamente l’esito dell’attività al cliente.
Find my car
Il servizio consente di ottenere la posizione dell’autovettura. La richiesta deve essere effettuata tramite il telefono cellulare indicato nel contratto di abbonamento, inviando un sms al Centro Servizi del partner tecnologico al Numero + 39 339 9943201 con scritto “POS-Targa veicolo” (Esempio: POS-AA333CC). Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà in risposta un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l’indirizzo, la località, l’ora ed il numero del saldo delle richieste residue disponibili.
Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all’attivazione dell’apparato GPS ed è fruibile solo in caso di validità del contratto. Sono disponibili 30 richieste per anno assicurativo. Il Cliente può acquistare ulteriori crediti di richiesta accedendo all’area Clienti del sito web del partner tecnologico con pagamento tramite carta di credito. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete telefonica.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
La Responsabilità Civile Autoveicoli
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto
Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art B.1) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Responsabilità Civile Auto | Massimali previsti in polizza. | ===== |
Ricorso terzi da incendio | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 700.000,00 per ogni sinistro. | ===== |
Circolazione nelle aree aeroportuali | La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000,00 per ogni sinistro. | ===== |
Estensioni della garanzia R.C.A. sempre comprese (Art. B.2.1) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
a) Responsabilità Civile dei trasportati | La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell’ambito del massimale RCA per sinistro previsto in polizza. | ===== |
NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Tabella 2 - Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto
Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. B.4) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Ricorso terzi da incendio, esplo- sione o scoppio | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 300.000,00 per ogni sinistro. Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’uti- lizzo di beni, di attività agricole, indu- striali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di € 15.500,00. | ===== ===== |
Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. B.5) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Danni causati da veicolo non assi- curato | La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro. | ===== |
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Condizioni di Assicurazione
Condizioni R.C.A. | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Forma tariffaria “Bonus-Malus” (Art. B.13) | Massimali previsti in polizza. | ===== |
Forma tariffaria “Fissa” (Art. B.14) | Massimali previsti in polizza. | ===== |
Guida esperta (Art. B.11) | Massimali previsti in polizza. | In caso di inosservanza delle condizioni previste AXA MPS Xxxxx, in presenza di un sinistro, eserciterà diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 2.000,00. |
Telematica (Art. B.14) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Formula Drive Box | Massimali previsti in polizza. | È prevista una rivalsa di € 500,00 o di € 1.000,00 nei casi previsti dal para- grafo denominato “Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente”. |
Sezione C
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Garanzie per i Danni al veicolo
Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di inden- nizzo, scoperti e/o franchigie.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
COSA ASSICURO
Art. C.1 – Incendio
AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di: incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. C.2 – Furto
AXA MPS Xxxxx indennizza l’Assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell’esecuzione od in conseguenza di tali reati.
ASSISTENZA
Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.
Art. C.3 – Protezione Plus
Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti dell’assicurato:
a. Soccorso vittime della strada
AXA MPS Xxxxx rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo indicato in polizza determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
TUTELA LEGALE
b. Garanzia bagagli
Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del Conducente del vei- colo indicato in polizza AXA MPS Danni rimborsa i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in polizza, di proprietà dell’Assicurato o dei trasportati.
C. Trasporto in ambulanza
AXA MPS Xxxxx xxxxxxxx le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei trasportati del veicolo indicato in polizza, in caso di incidente da circolazione.
d. Rimborso spese recupero “punti patente”
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
AXA MPS Danni rimborsa il costo del corso d’aggiornamento - sostenuto dall’Assicurato (purché
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Condizioni di Assicurazione
persona fisica) del veicolo indicato in polizza - necessario per il recupero dei punti patente in con- seguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della strada avvenute successivamente all’ac- quisto della presente garanzia, che hanno provocato una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15/01/2002, n. 9.
La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:
• che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 10 punti e che lo stesso è sceso sotto tale soglia successivamente;
• che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d’aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Tra- sporti Terrestri.
e. Duplicazione patente di guida
AXA MPS Xxxxx rimborsa le spese per ottenere il duplicato della patente dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi nel caso della sua perdita totale a seguito di incendio, furto o rapina del veicolo assicurato.
f. Danni al box o rimessa
AXA MPS Xxxxx rimborsa le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del Contraente o del proprietario del veicolo indicato in polizza, in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo stesso.
g. Rimborso spese di parcheggio e custodia
In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo indicato in polizza di- sposti dall’Autorità.
h. Rimborso spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, AXA MPS Xxxxx le spese di im- matricolazione di un veicolo con le stesse caratteristiche.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che sia pari o superiore all’80% del valore
commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
i. Rimborso spese documenti a seguito di sinistro
In caso di danno totale indennizzabile a termini di polizza, AXA MPS Danni rimborsa
le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da AXA MPS Danni per la liquidazione del danno.
l. Rimborso imposta di proprietà
In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del Conducente, AXA MPS Danni rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell’imposta pagata.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
m. Perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo indicato in polizza, AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute:
• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Garanzie per i Danni al Veicolo
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloc- caggio dell’impianto antifurto.
x. Xxxxxxxx xxxxx
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
In caso di perdita della targa del veicolo indicato in polizza, a seguito di incidente della circola- zione con responsabilità del Conducente, o furto o rapina della stessa, AXA MPS Xxxxx rimborsa le spese di reimmatricolazione del veicolo.
o. Ripristino dotazioni di sicurezza
AXA MPS Xxxxx rimborsa le spese sostenute per ripristinare gli airbags ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo indicato in polizza in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.
x. Xxxxxxxx spese di lavaggio e disinfezione (per autovetture)
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
In caso di furto o rapina del veicolo indicato in polizza, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, AXA MPS Xxxxx rimborsa le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.
Art. C.4 – Cristalli
AXA MPS Xxxxx indennizza i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nel successivo articolo C.5 - Eventi naturali.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non in- stallati successivamente dall’Assicurato) presenti sull’autovettura al momento del sinistro. Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.
Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le sostituzioni effettuate nei centri autorizzati e convenzionati con AXA MPS Danni sia nei centri non convenzionati) a una sola volta per anno assicurativo.
Art. C.5 – Eventi naturali
AXA MPS Xxxxx indennizza i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di:
ASSISTENZA
• grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
• pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe e slavine, fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti o cedimento del terreno, caduta di alberi, e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.
TUTELA LEGALE
Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.
In caso di danno parziale non si applicherà il degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo
salvo che per la batteria, gli pneumatici, l’impianto di scarico.
Art. C.6 – Minicollisione
AXA MPS Xxxxx indennizza i danni materiali e diretti subìti dall’autovettura indicata in polizza a seguito di collisione con altri veicoli identificati appartenenti a persone identificate.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul
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Condizioni di Assicurazione
veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.
Art. C.7 – Kasko
AXA MPS Xxxxx indennizza i danni materiali e diretti subìti dall’autovettura indicata in polizza a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento, uscita di strada. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta di alberi e sassi.
Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul
veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.
Art. C.8 – Atti vandalici e eventi sociopolitici
AXA MPS Xxxxx indennizza i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di:
• atti vandalici o dolosi di terzi;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse;
• atti di terrorismo o di sabotaggio.
Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul
veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.
In caso di danno parziale non si applicherà il degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo
salvo che per la batteria, gli pneumatici, l’impianto di scarico.
Art. C.9 – Xxxxx causati da animali selvatici o randagi
AXA MPS Xxxxx xxxxxxxxxx i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.
Art. C.10 – Estensioni di garanzia Art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio
(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia incendio)
AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di terzi dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza quando lo stesso non è in circolazione.
La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da
AXA MPS Xxxxx per la Responsabilità Civile obbligatoria. Non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’As- sicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare AXA MPS Danni delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917, comma 3 c.c., AXA MPS Danni ha la facoltà di assumere fino
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Garanzie per i Danni al Veicolo
a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. AXA MPS Xxxxx non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
La garanzia forma “Rischio comune” (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella RCA Plus sempreché questa garanzia sia indicata in polizza, nonché con quanto disposto dal comma 1 dell’Art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base.
Art. C.10.2 – Estensione della garanzia Furto
AXA MPS Xxxxx risponde anche:
• dei danni materiali e diretti subìti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
• dei danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo suddetto;
• dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.
COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE PER I DANNI AL VEICOLO
(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. C.11– Opzione Cristalli Plus
La portata della Garanzia Cristalli viene estesa al tetto panoramico e prevede l’eliminazione del:
• limite massimo di indennizzo;
• limite di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore;
• vincolo che gli interventi vengano effettuati presso i riparatori autorizzati e convenzionati con
AXA Mps Danni.
Art. C.12– Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
ASSISTENZA
La portata della Garanzia Eventi naturali viene estesa ai danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da terremoto, quando l’evento sia riscontrato su una pluralità di enti assicurati o non.
COSA NON ASSICURO
Art. C.13 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo
Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l’assicurazione non comprende:
• i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso;
• i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, som- mosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
• i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, gran- dine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
• i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate artificialmente
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
TUTELA LEGALE
Guidare Protetti Autovetture
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di 102
Condizioni di Assicurazione
dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
• le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. C.14 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia
Ferme le Esclusioni previste dall’art. C.13 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo, sono inoltre esclusi:
a. per la garanzia Incendio:
• I danni causati da bruciature non seguite da incendio;
• I danni agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
b. per la garanzia Furto:
• l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
• il furto o la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell’Assicurato durante lo svolgi- mento dell’attività lavorativa.
c. per la garanzia Protezione Plus:
- Garanzia bagagli: Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
- Rimborso imposta di proprietà: Sono escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.
d. per le garanzie Cristalli e Cristalli Plus:
• le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
• le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ri- baltamento;
• le rotture conseguenti ad atti vandalici o dolosi;
• i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
• i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni.
e. per la garanzia Eventi naturali:
I danni da circolazione.
f. per la garanzia Minicollisione:
La garanzia non opera:
• se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
• se il veicolo è condotto con targa prova;
• se il veicolo è fornito in locazione o noleggio;
• durante la circolazione in strutture aeroportuali;
• durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
• per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad incendio, esplosione
o scoppio;
• per i danni subìti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
• se il Conducente al momento del sinistro era in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall’As- sicurato o partecipazione ad imprese temerarie.
Sono inoltre esclusi i danni:
• alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Garanzie per i Danni al Veicolo
• causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché, da operazioni di carico e scarico;
• determinati da vizi di costruzione.
g. per la garanzia Kasko:
La garanzia non opera:
• se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
• se il veicolo è condotto con targa prova;
• se il veicolo è fornito in locazione o noleggio;
• durante la circolazione in strutture aeroportuali;
• durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
• per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad incendio, esplosione o scoppio;
• per i danni subìti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
• se il Conducente al momento del sinistro era in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall’As- sicurato o partecipazione ad imprese temerarie.
Sono inoltre esclusi i danni:
• alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
• causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché, da operazioni di carico e scarico;
• determinati da vizi di costruzione.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
h. per la garanzia Atti vandalici e eventi sociopolitici:
I danni da circolazione.
Esclusioni relative all’art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio
• I danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
• I danni da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
ASSISTENZA
COME MI ASSICURO
Art. C.15 - Somma assicurata
Il veicolo si intende assicurato al completo degli accessori di serie e degli apparecchi audiofono- visivi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato.
Gli accessori non di serie si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d’acquisto del veicolo.
TUTELA LEGALE
La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in po- lizza, e deve corrispondere al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. Relativamente alle garanzie Minicollisione e Danni causati da animali selvatici o randagi, la garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, cioè senza l’applicazione del degrado d’uso con i limiti indicati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.
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Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019
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Condizioni di Assicurazione
Art. C.16 - Adeguamento della somma assicurata e del premio
In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA MPS Danni, viene adeguato automaticamente a quello di mercato con conseguente modifica del premio relativo. Previa specifica richiesta del Contraente, AXA MPS Danni si impegna ad adeguare manualmente il valore del veicolo assicurato e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
Art. C.17 - Adeguamento del premio della Garanzia Kasko
Il premio della garanzia Kasko è calcolato in proporzione di quello stabilito in polizza per la ga- ranzia RCA, cui è strettamente abbinata. Pertanto in occasione di ogni scadenza annuale succes- siva alla stipula del contratto viene automaticamente adeguato ad esso.
Art. C.18 - Condizioni particolari Furto
Xxxxxx solo se espressamente richiamate in polizza.
Art. C.18.1 - Antifurto satellitare
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che l’autovettura assicurata è protetta da antifurto satelli- tare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo. È ammessa l’installazione effet- tuata da tecnici specializzati ed ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell’antifurto.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato, su richiesta di AXA MPS Xxxxx, si impegna a for- nire prova scritta rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell’operatività per l’autovettura as- sicurata del sistema satellitare al momento del sinistro. Il Contraente o l’Assicurato si impegna, su richiesta di AXA MPS Xxxxx, a fornire dimostrazione dell’esistenza e validità del contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell’abbonamento od altra docu- mentazione equipollente).
il Contraente o l’Assicurato deve comunicare alla centrale di telesorveglianza il furto del veicolo entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto e autorizza AXA MPS Xxxxx a in- terpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti all’evento e nei giorni successivi.
Il costo dell’installazione, della manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell’Assicurato.
I dati personali comuni e sensibili eventualmente forniti ad AXA MPS Danni dalla centrale di te- lesorveglianza sono oggetto di trattamento per le finalità connesse alla gestione del sinistro (come disciplinato dall’Art. A.18 ‐ Tutela della Privacy).
La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell’Art. A.3 ‐ Dichiarazioni del Contraente e comporta l’applicazione di uno scoperto come previsto nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.
In polizza deve essere richiamata la “Condizione Particolare 01”.
Art. C.18.2 - Ricovero veicolo
Il Contraente dichiara di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente l’autovettura assicurata, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarla abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.
In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta di AXA MPS Xxxxx, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. In polizza deve essere richiamata la “Condizione Particolare 02.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Garanzia Incendio (Art C.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Incendio | La somma assicurata indicata in polizza | ===== |
Xxxxxxxx Xxxxx (Art C.2) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Furto | La somma assicurata indicata in polizza | Per ogni sinistro è previsto lo scoperto indicato in polizza con il minimo di: • € 150,00 per i veicoli fino 16 CV fi- scali; • € 300,00 per i veicoli oltre 16 CV fi- scali; Gli scoperti e i minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore con- venzionati con AXA MPS Danni. |
Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo
Garanzia Protezione Plus (Art. C. 3) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Soccorso vittime della strada | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 300,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Danni ai bagagli | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 300,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Trasporto in ambulanza | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 300,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Rimborso delle spese per il recu- pero dei “punti patente” | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 250,00 e nel li- mite di una volta per anno assicurativo. | ===== |
Duplicazione patente di guida | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 100,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Danni al box o rimessa | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 5.200,00 per si- nistro e per anno assicurativo . | ===== |
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
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Condizioni di Assicurazione
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Rimborso spese di parcheggio e custodia | La garanzia è prestata fino alla concor- renza di € 5,00 al giorno e fino al mas- simo di indennizzo di € 150,00 per sinistro e per anno assicurativo. | ===== |
Rimborso spese di immatricolazione | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 300,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Rimborso spese documenti a se- guito di sinistro | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 300,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Rimborso imposta di Proprietà | La garanzia rimborsa la quota dell’im- posta per il periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di sca- denza dell’imposta pagata. | ===== |
Perdita delle chiavi | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 300,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Rimborso targa | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 300,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Ripristino dotazioni di sicurezza (air- bag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 500,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Rimborso spese di lavaggio e disin- fezione | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 100,00 per sini- stro e per anno assicurativo. | ===== |
Garanzia Cristalli (Art. C.4) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Cristalli | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 350,00 per sini- stro, che non viene applicato se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore con- venzionati con AXA MPS Xxxxx. La sostituzione integrale del para- brezza anteriore è limitata a una volta per anno assicurativo. | Per ogni sinistro è prevista una franchi- gia di € 100,00. La franchigia prevista non viene appli- cata se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/ripara- tore convenzionati con AXA MPS Xxxxx. |
Xxxxxxxx Xxxx vandalici e eventi sociopolitici (Art. C.8) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Atti vandalici e eventi sociopolitici | Per gli pneumatici, le batterie e gli im- pianti di scarico viene applicato il de- grado d’uso | Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore con- venzionati con AXA MPS Xxxxx. |
Xxxxxxxx Xxxxx causati da animali selvatici o randagi (Art. C.9) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Danni causati da animali selvatici o randagi | La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo e senza l’applica- zione del degrado d’uso dovuto all’in- vecchiamento del veicolo. | Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore con- venzionati con AXA MPS Xxxxx. |
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Garanzia Eventi naturali (Art. C.5) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Eventi naturali | In caso di danno parziale per gli pneu- matici, le batterie e gli impianti di sca- rico viene applicato il degrado d’uso. | Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore con- venzionati con AXA MPS Xxxxx. |
Garanzia Mini collisione (Art. C.6) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Minicollisione | La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con un limite massimo di indennizzo pari ad € 3.000,00 per sini- stro e per anno assicurativo e senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo. | Per ogni sinistro viene applicata la fran- chigia prevista in polizza. La franchigia è ridotta del 50% se la ri- parazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni. |
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. C.7) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Kasko | La somma assicurata indicata in polizza | Per ogni sinistro, è previsto lo scoperto indicato in polizza con il minimo di: • € 250,00 per i veicoli fino 16 CV fiscali; • € 500,00 per i veicoli oltre 16 CV fiscali. Lo scoperto e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore con- venzionati con AXA MPS Xxxxx. |
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Condizioni di Assicurazione
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Estensione della garanzia Incendio (Art. C.10.1) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Ricorso terzi da incendio | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di €100.000,00 per ogni sinistro. | ===== |
Tabella 2 - Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al veicolo
Opzione Cristalli Plus (Art. C.11) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Opzione Cristalli Plus | La garanzia è estesa al tetto panora- mico fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. | Per ogni sinistro è prevista una franchi- gia di € 100,00. La franchigia prevista non viene appli- cata se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/ripara- tore convenzionati con AXA MPS Xxxxx. |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Art. C.12) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Estensione Terremoto | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 10.000,00. | Per ogni sinistro è previsto lo scoperto e/o il minimo indicati in polizza. Gli scoperti e minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore con- venzionati con AXA MPS Danni. |
Condizioni particolari (Art. C.18.1) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Antifurto satellitare | Inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 30% sull’indennizzo. |
Sezione D
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Infortuni del Conducente
La garanzia prevista in questa Sezione è operante solo se espressamente richiamata in po- lizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di inden- nizzo, scoperti e/o franchigie.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
COSA ASSICURO
Art. D.1 - Infortuni del Conducente
AXA MPS Xxxxx assicura il Conducente del veicolo indicato in polizza per gli infortuni subìti:
• in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata acci- dentale per mettere il veicolo indicato in polizza in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. D.2 - Morte e Invalidità permanente da Infortunio
a:. Morte: se l’infortunio ha per conseguenza la morte, AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma assicurata indicata in polizza agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.
b: Invalidità permanente: se l’infortunio ha per conseguenza una “Invalidità permanente”, AXA MPS Danni corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata come indicato nella Tabella dei Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.
ASSISTENZA
L’accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all’allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportato nella Tabella 7 - Percentuali di valutazione per l’accertamento della Invalidità permanente. della Sezione G – Norme che regolano il sinistro.
Art. D.3 - Estensione di garanzia
Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:
• annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
• alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
TUTELA LEGALE
• xxxxx addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
• colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza;
• imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
• aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assi- curato non ne abbia preso parte attiva;
• trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.
Art. D.4 - Somma assicurata
Le somme assicurate sono quelle indicate in polizza e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di “Morte” o quello di “Invalidità permanente”.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
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Condizioni di Assicurazione
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. D.5 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
AXA MPS Xxxxx, in caso di infortunio indennizzabile, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro per le prestazioni di seguito indicate:
a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
c) rette di degenza;
d) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’inter- vento, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento;
e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all’intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
f) trasporto sanitario dell’Assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, AXA MPS Danni rimborsa le spese non riconosciute dal Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.
Qualora l’Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
La somma assicurata indicata in polizza è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri
verificatisi nello stesso anno assicurativo.
Art. D.6 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l’Assicurato non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza, AXA MPS Danni corrisponde una diaria che decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall’istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.
Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero.
In caso l’Assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA MPS Danni corrisponde la diaria per un periodo massimo di:
- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.
In caso l’Assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA MPS Xxxxx corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all’intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di ri- mozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro. In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio–capsulo–legamentosa–scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la dia- ria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro. La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Infortuni del Conducente
COSA NON ASSICURO
Art. D.7 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art. D.8 - Cosa NON è assicurato
L’assicurazione non comprende:
• gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato. L’assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:
• guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, ca- duta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto dall’Art. D.3 - Estensioni di garanzia;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
• trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
• delitti di natura non colposa commessi o tentati dall’Assicurato;
• infarti miocardici;
• xxxxx, fatto salvo quanto previsto dall’Art. D.3 - Estensioni di garanzia. L’assicurazione non opera:
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
• per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofre- nia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
• le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acqui- sita (A.I.D.S);
• a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
ASSISTENZA
COME MI ASSICURO
Art. D.9 - Limiti di età
NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
TUTELA LEGALE
L’assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.
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Condizioni di Assicurazione
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Garanzia Infortuni del conducente (Art.D.1) | |||
Garanzia | Percentuale di Invalidità Permanente accertata | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Morte | Massimale previsto in polizza | ===== | |
Invalidità permanente | Fino al 20% | Percentuale accertata, appli- cata sulla somma assicurata, al netto della franchigia | Franchigia del 5% |
Invalidità permanente | Superiore al 20% e fino al 60% | Percentuale accertata appli- cata sulla somma assicurata, senza applicazione della fran- chigia | ===== |
Invalidità permanente | Superiore al 60% e fino all’80% | Il 100% della somma assicu- rata, senza applicazione della franchigia | ===== |
Invalidità permanente | Superiore all’80% | Il doppio della somma assicu- rata, senza applicazione della franchigia | ===== |
Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio (Art.D.6) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio | E’ prevista una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,00 per un periodo massimo di 180 giorni | ===== |
Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (Art. D.5) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Rimborso spese di cura da infortunio | Xxxxxxxxx previsto in polizza. | In assenza di ricovero, intervento chirur- gico o gessatura, per ogni sinistro è pre- visto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per sinistro e per persona. |
Trasporto sanitario | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di indennizzo di € 2.000,00 per si- nistro. | In assenza di ricovero, intervento chi- rurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il mi- nimo di € 50,00. |
Sezione E
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Assistenza
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Premessa
La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA MPS Xxxxx a: Inter Partner Assi- stance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance) Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
Numero Verde 000 000 000 (per chiamate dall’Italia)
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Tel. +39. 00 000 000 00 (per chiamate dall’estero)
Fax +39. 00 00 00 000
Le prestazioni garantite da AXA MPS Danni sono gestite operativamente da parte di AXA Assi- stance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di inden- nizzo, scoperti e/o franchigie.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO. La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le seguenti formule di copertura: “Assistenza” e “Assistenza Plus”.
ASSISTENZA
COSA ASSICURO
Art. E.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza
Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico e sono valide per il veicolo assicurato nei seguenti casi:
TUTELA LEGALE
• sempre, mediante il contatto telefonico con la Centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno;
• con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
• con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall’Assicurato soprat- tutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.
Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicu- rato viene richiamato entro le successive 48 ore.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti even- tuali giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
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Condizioni di Assicurazione
Art. E.2 - Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condi- zione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
Art. E.3 - Garanzia Assistenza base – Le prestazioni
La Centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli appositi articoli.
La Centrale operativa, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro. La Centrale opera- tiva stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze se- gnalate dal cliente.
a) Informazioni
Mediante la Centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
• concessionari delle case automobilistiche;
• rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
• rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
• caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
• ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari, tempi e costi dell’operazione;
• traffico sulle strade statali ed autostradali;
• situazione meteorologica in Italia.
b) Soccorso stradale
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di Guasto, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di perico- losità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’Assicurato AXA Assistance organizza e tiene a proprio carico i seguenti inter- venti di assistenza:
• Dépannage: se il veicolo può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance ve-
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Assistenza
rifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell’Assicurato.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
• Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l’Assicu- rato, presso l’officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiu- sura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’Assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un xxxxxxxx xxxxxxx xx 00 xx (X/X) xxx xxxxx xx xxxxx; in quest’ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall’autosoccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un’officina mec- canica, l’Assicurato rinuncerà all’eventuale “secondo traino” presso un’officina, per ef- fettuare le riparazioni del caso.
In caso di indisponibilità del veicolo trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per cam- peggio, dovuta a Guasto, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
• Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo ec- cezionale per riportarlo sulla rete stradale.
L’intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi. Si specifica che:
• la prestazione “soccorso stradale” opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
ASSISTENZA
• nel massimale per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell’autosoccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il de- posito dell’autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono in- cluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA MPS Danni per la custodia del veicolo;
• in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale operativa
fornisce informazioni specifiche all’Assicurato.
c) Taxi sul luogo di fermo
TUTELA LEGALE
La Centrale operativa può organizzare, per l’Assicurato che abbia richiesto il “soccorso stra- dale”, un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da Axa Assistance di autosoccorso, per permet- tere all’Assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione. A ti- tolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:
• dal luogo di fermo all’officina o deposito dell’autosoccoritore;
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore all’albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto
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Condizioni di Assicurazione
dalla prestazione “spese di albergo”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all’aeroporto qualora l’Assicurato rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione “Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l’Assicurato usufruisca della prestazione “auto sostitutiva”.
AXA Assistance tiene a proprio carico i costi relativi indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preven- tivamente autorizzato dalla Centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
d) Spese di soggiorno (garanzia valida ad oltre 100 km, dal domicilio abituale dell’Assicurato) In caso di Guasto, danno conseguente a Furto parziale o tentato, Incidente, Incendio, Atto van- dalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla Centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni.
In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni.
Si specifica che:
• in caso di furto totale si richiede all’Assicurato di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’Assicurato)
In caso di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto van- dalico che comportino un immobilizzo del veicolo, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla Centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell’Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all’Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.
Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo in classe turistica, treno in prima classe o fornendo all’Assicurato, in Italia, un’autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.
La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.
Si specifica che:
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
• in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all’Assicurato di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Assistenza
• nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo in classe turistica o treno in prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusiva- mente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “auto sostitutiva”.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
f) Rimpatrio del veicolo dall’estero
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Se, in caso di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto vandalico, avvenuto all’estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di perma- nenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l’officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell’av- venuta comunicazione alla Centrale operativa.
Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro dell’Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
g) Auto sostitutiva (garanzia valida solo in Italia)
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richie- sta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di gua- sto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto vandalico, AXA Assistance mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.
Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assi- stance mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l’effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.
ASSISTENZA
In caso di furto totale del veicolo, la Centrale operativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro.
L’Assicurato deve presentare alla Centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle auto- xxxx competenti del luogo.
La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.
TUTELA LEGALE
AXA Assistance, su specifica richiesta dell’Assicurato, organizza il servizio di ripresa e consegna del veicolo sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l’Assicurato.
Si specifica che:
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del ta- gliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
• il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
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Condizioni di Assicurazione
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
• l’Assicurato, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
Servizio Delivery & Collection
Il cliente può richiedere che il veicolo sostitutivo venga messo a diposizione presso il suo domicilio o presso l’officina in cui viene svolta la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisse il servizio “Delivery & Collection” AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di no- leggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del veicolo noleggiato.
h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto
Nel caso la riparazione del veicolo necessiti più di 3 giorni o nell’eventualità di un ritrovamento del veicolo dopo un furto, la Centrale operativa supporta l’Assicurato per il recupero del vei- colo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le soluzioni alternative più ido- nee per il recupero:
• un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell’Assicurato;
• un soccorso stradale, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell’Assicurato; per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese sostenute.
• un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l’As- sicurato ha il proprio domicilio abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese sostenute.
i) Rimpatrio della salma
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero dovuto ad incidente stradale, la Centrale opera- tiva organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di ori- gine. Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
Sono a carico di AXA Assistance i costi sostenuti.
Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un fami- liare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
j) Consulto medico telefonico
La Centrale operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione del- l’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale operativa, in base alle in- formazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:
• consigli medici di carattere generale;
• informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Assistenza
k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario
(prestazione valida all’estero)
Qualora il servizio medico della Centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale operativa organizza:
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• l’assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario avviene, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della
Centrale operativa:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, se necessario, vagone letto;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
• autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
AXA Assistance può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del- l’Assicurato.
COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE
(OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. E.4 - Garanzia Assistenza Plus – Le prestazioni
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
a) Soccorso stradale
Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel massimale unico.
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di Guasto, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, che comportino l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
ASSISTENZA
Le prestazioni sono fornite su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance anche qua- lora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da con- sentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:
• Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo): se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un ri- xxxxxxxx nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ri- cambio è a carico dell’Assicurato.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
TUTELA LEGALE
• Traino: in caso di sinistro la Centrale operativa organizza il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo con il cliente, presso un’officina generica in grado di riparare il veicolo purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato. Il soccorso stra- dale è fornito, su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sini- stro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l’Assi- curato o per la circolazione stradale. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore inter-
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Condizioni di Assicurazione
venuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’Assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso mas simo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest’ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall’autosoccorritore.
Qualora l’Assicurato indichi come destinazione un’officina in grado di riparare il veicolo più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un’altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il veicolo presso un’altra officina, la Centrale operativa attiva la prestazione di “trasporto veicolo” che rientra tra le prestazioni della formula Assistenza Plus a massimale unico.
b) Prestazioni formula Assistenza Plus con massimale unico
A seguito dell’erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il vei- colo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l’Assicurato, impossibilitato all’utilizzo del veicolo, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate nei limiti del massimale:
• informazioni;
• auto sostitutiva;
• recupero difficoltoso;
• rientro al domicilio;
• prosecuzione del viaggio;
• consegna o recupero auto riparata;
• autista sostitutivo;
• ricerca, prenotazione e spese di albergo;
• trasporto veicolo in Italia;
• invio pezzi di ricambio;
• anticipo spese riparazione veicolo;
• abbandono legale;
• anticipo cauzione civile e penale;
• assistenza legale;
• dissequestro del veicolo;
• rientro/assistenza figli minori;
• consulto medico;
• invio medico generico;
• servizio di accompagnamento o taxi.
c) Prestazioni mediche
A seguito dell’erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la Centrale operativa garanti- sce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:
Consulto medico in viaggio
in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, il servizio medico della Centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’As- sicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:
• consigli medici di carattere generale;
• informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Assistenza
La Centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
Invio medico generico
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale opera- tiva giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale operativa invia un medico generico convenzionato sul posto. Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Centrale operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. In caso di emergenza la Centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
d) Xxxxxxxxx Xxxxx
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad incidente stradale, la Centrale operativa orga- nizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine. Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
e) Rimpatrio veicolo dall’estero
Nel caso in cui il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l’officina dove si trova il veicolo, incarica un traspor- tatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata.
Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel massimale unico.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
COSA NON ASSICURO
Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qua- lora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
ASSISTENZA
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, feno- meni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi Glossario: veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
TUTELA LEGALE
i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
l) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e re lative prove;
k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
Guidare Protetti Autovetture
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di 102
Condizioni di Assicurazione
n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
La Centrale operativa non rimborsa:
p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale operativa, salvo i casi verifi- catisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale operativa;
q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato inter- vento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
Si specifica che:
1. La Centrale operativa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni par- ticolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
2. Le prestazioni della formula Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del vei- colo coperto da assicurazione; le richieste dell’Assicurato legate al recupero del veicolo riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.
3. In caso di prestazione di assistenza, sono esclusi i veicoli:
• con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
• non assicurati per la copertura RCA obbligatoria;
• adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote;
• le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.
4. Le prestazioni di assistenza non sono operanti:
• se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
• per immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
5. Assistenza Plus: in caso di auto sostitutiva si procede al noleggio di autoveicoli di cilindrata non inferiore a 1.200 cc e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la Centrale operativa reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è garantito
6. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernot- tamento e dalla prima colazione; la Centrale operativa sceglie la categoria alberghiera garan- tendo un minimo pari a 3 stelle;
7. Gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo) sono erogati esclusivamente all’estero e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la Cen- trale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’Assicurato deve resti- tuire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa;
8. In caso di decesso dell’Assicurato all’estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
9. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente.
Disposizioni e limitazioni
La Centrale operativa si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
La Centrale operativa non prende in carico gli eventi conseguenti a:
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Assistenza
• mancato contatto con la Centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
• viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Inoltre, si specifica che:
a) la Centrale operativa non è ritenuta responsabile di:
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di ero- gazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o da chi per esso.
b) la Centrale operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assi- stenza dovute;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
c) la Centrale operativa opera al meglio nell’interesse dell’Assicurato e in una logica di ottimiz- zazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l’Assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
d) La prestazione non è operante:
• nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale operativa;
• quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art.E.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus Fermo restando quanto stabilito dall’Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Ga- ranzia Assistenza Plus, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
- Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale del- l’assicurato)
In caso di noleggio di un’autovettura, sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicu- razioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (auto- strade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla Centrale operativa
- Rimpatrio del veicolo dall’estero
ASSISTENZA
Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.
- Auto sostitutiva (garanzia valida solo in Italia)
Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe.
- Rimpatrio della salma
Sono escluse dalla prestazione le spese relative:
TUTELA LEGALE
• alla cerimonia funebre e l’inumazione;
• all’eventuale recupero della salma;
• al soggiorno del familiare.
- Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, possono es- sere curate sul posto;
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
• le infermità o lesioni che non precludono all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
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Condizioni di Assicurazione
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le di- missioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
COME MI ASSICURO
Art. E.7 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza base
I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Le presta- zioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l’Assicurato avrebbe dovuto comun- que sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’Assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’Assicurato, organizzato dalla Centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richie- dere all’Assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule, ecc.).
Art. E.8 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza Plus
Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell’Assicu- rato. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla Centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo.
L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’ef- fettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
In caso di erogazione della prestazione “auto sostitutiva” la Centrale operativa sostiene l’intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all’Assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.
Nei limiti del massimale previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Nell’ambito della gestione del sinistro di assistenza, qualora si renda necessario lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall’Assicurato o l’acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l’Assicurato, su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di tra- sporto, l’Assicurato entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei bi-
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Assistenza
glietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Condizioni Comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Validità e operatività delle presta- zioni di assistenza (Art. E.1) | Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di presta- zioni nell’ambito del medesimo sinistro. | ===== |
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
Garanzia Assistenza Base (Art. E.3) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
b) Soccorso Stradale Traino per il recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 105,00 per evento. | ===== |
b) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 500,00 per evento, compati- bilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero | ===== |
c) Taxi sul luogo di fermo | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 50,00 per sinistro. | ===== |
d) Spese di soggiorno | La garanzia è prestata con il limite mas- simo per sinistro di € 600,00 comples- sivi e fino a € 75,00 per notte e per persona. In caso di furto totale la garanzia è pre- stata fino ad un massimo di 3 giorni. | ===== ===== |
e) Rientro o prosecuzione del viaggio | La garanzia è prestata con il limite mas- simo per sinistro di € 600,00 comples- sive e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione: | ===== |
f) Rimpatrio del veicolo | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 1.500,00 per evento. | ===== |
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Condizioni di Assicurazione
g) Auto in sostituzione | La garanzia è prestata per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio il- limitato, in caso di guasto, incidente, in- cendio, atto vandalico. Inoltre, è prestata per un periodo mas- simo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro, in caso di furto totale. | ===== ===== |
h) Recupero del veicolo dopo le ri- parazioni o dopo il ritrovamento per furto | In caso di soccorso stradale la garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento. In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per evento. | ===== ===== |
i) Rimpatrio salma | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 5.000,00 per assicurato. | ===== |
k) Trasferimento Rimpatrio sanitario | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 5.000,00 per sinistro. | ===== |
Garanzia Assistenza Plus (Art. E.4) | ||
Il massimale è aggregato per sinistro e per polizza ed è pari a € 1.000,00 per un massimo di 3 sinistri per anno. | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Soccorso stradale in caso di ur- genza | La garanzia è prestata con il massimale illimitato. | ===== |
Auto in sostituzione | La garanzia è prestata per un periodo massimo di 30 giorni. | ===== |
Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo | La garanzia è prestata con il massimale illimitato. | ===== |
Anticipi di spese/cauzione penale | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 5.000,00 per sinistro. | ===== |
Sezione F
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Tutela legale
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Premessa
AXA MPS Xxxxx si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Tutela Legale
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall’Italia)
Tel. +39. 00 00 00 0000 (per chiamate dall’estero)
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Fax +39. 00 00 00 000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l’assicurazione in generale.
La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.
Art. F.1 - Tutela legale
ASSISTENZA
Assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente al- l’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
TUTELA LEGALE
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) la difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia interve- nuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
d) l’anticipo della cauzione penale in caso di arresto all’estero, a seguito di incidente stradale.
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Condizioni di Assicurazione
Tutela Legale
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad inci- dente stradale;
g) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
h) l’opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso. Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili dalla Controparte:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudi- ziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
Art. F.2 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si pro- tragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Art. F.3 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Art. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. F.1 - Tutela legale, valgono altresì in favore del Contraente
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Tutela Legale
come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stra- dali.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
COSA NON ASSICURO
Art. F.5 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di cir- colazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, di- mostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata ingiudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rim- borsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di so- stanze radioattive.
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE | ||
Garanzia Tutela legale (Art F.1) | ||
Garanzia | Limite di risarcimento | Scoperto o Franchigia |
Tutela legale | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 15.000,00 per ogni sinistro. | ===== |
Spese per l’intervento di un legale domiciliatario | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 2.500,00 per ogni sinistro. | ===== |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | La garanzia è prestata con il limite mas- simo di € 500,00 per ogni sinistro. | ===== |
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Condizioni di Assicurazione
Sezione G
Norme che regolano il sinistro
Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile Auto
Art. G.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal Regola-
mento ISVAP n. 13 del 06/02/2008. (“Modulo di constatazione amichevole”, c.d. Modulo Blu o Modulo CAI)La predetta denuncia deve essere presentata per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza all’Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Xxxxx (Casella Postale 187 Xxxx Xxxxxxxxx 00000 – Filiale Sud o sini- xxxx.xxxxx@xxx.xx). La denuncia deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell’Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di
sinistro, o nell’invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA MPS Xxxxx ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.
Art. G.2 - Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale (D.P. R.
n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)
Le informazioni relative all’assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto con- trattuale Riteniamo comunque utile fornire sin d’ora brevi informazioni sulle attività relative al ri- sarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:
A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art 149 del C.D.A.)
In caso di sinistro, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di risarcimento diretto in base alla quale AXA MPS Danni risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subìti in caso di incidente (danni al veicolo, alle cose trasportate di pro- prietà dell’Assicurato o del conducente, nonché lesioni di lieve entità -minori o uguali al 9% di po- stumi- subite dal conducente del veicolo assicurato):
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
• il Conducente del veicolo assicurato non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia oppure imprese estere aderenti all’accordo risarcimento diretto.
La Convenzione NON si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che Regolano il Sinistro
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
veicolo) né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura ex DPR 6-3-2006 n. 153. Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di risarci- mento ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il Contraente, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.
La richiesta di risarcimento deve contenere:
• il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
• i nomi degli assicurati;
• le targhe dei due veicoli coinvolti;
• la denominazione delle due Società di assicurazione;
• la descrizione del fatto;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
• la generalità di eventuali testimoni;
• l’indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
• la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.
Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:
• l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
• l’entità delle lesioni subìte;
• la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
• l’attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
• l’eventuale consulenza medico legale di parte;
• la dichiarazione attestante che il Contraente non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pagina 96.
ASSISTENZA
Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il “Modulo CAI”, oppure una descrizione detta- gliata delle modalità di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incom- pleta, AXA MPS Xxxxx richiederà al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.
B) PROCEDURA DI “RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO”
TUTELA LEGALE
Ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private i danni subìti dal terzo trasportato de- vono essere risarciti dalla Società di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo entro il massimale minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarci- mento dell’eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL’ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subìti alla Società di assicurazione del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione pre- vista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, allegando il “Modulo CAI” compilato in
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di 102
Condizioni di Assicurazione
ogni sua par te ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose:
- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
- il codice fiscale;
- l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subìte;
- la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assi- curatori sociali;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pagina 96.
Art. G.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)
AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Con- traente, indica una congrua offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presen- tazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:
- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, AXA MPS Xxxxx richiederà le necessarie in- tegrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al pa- ragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, AXA MPS Xxxxx è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
In caso di mancata risposta entro 30 giorni dall’offerta, AXA MPS Xxxxx provvederà a versare la somma offerta entro i successivi 15 giorni.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei con- fronti di AXA MPS Xxxxx. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Art. G.4 - Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si pre- scrive nel termine di due anni dal giorno dell’incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Art. G.5 - Gestione delle vertenze
AXA MPS Xxxxx assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stra- giudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che Regolano il Sinistro
del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
AXA MPS Xxxxx non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche nella fase processuale.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art. G.6 - Incidenti stradali con controparti estere
A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI
In caso di incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per il risar- cimento dei danni subìti occorre inviare una lettera raccomandata all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX.
Se l’incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Se l’incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l’età, l’attività, il reddito, l’entità delle lesioni, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi per- manenti. L’UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l’UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.
B) INCIDENTI ALL’ESTERO CON VEICOLI ESTERI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
1. DANNI SUBÌTI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE A CAUSA DI UN VEICOLO IMMA- TRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Chi ha subìto un danno all’estero:
• in uno degli stati del sistema Carta Verde;
- da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Euro- pea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.
ASSISTENZA
Per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero, occorre scrivere alla Consap (xxx.xxxxxx.xx).
Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di xx- xxxxxxxxxx, il danneggiato può chiedere l’intervento di Xxxxxx S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
2. ALTRI CASI
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
TUTELA LEGALE
In caso di incidente all’estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all’assicuratore e/o proprie- tario del veicolo estero (esempio: incidente in Marocco provocato da un veicolo immatricolato in Marocco; la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o proprietario del veicolo marocchino). Se però il veicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l’incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del paese dell’incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della Carta Verde. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni Carta Verde (esempio: in-
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Condizioni di Assicurazione
cidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarci- mento va inviata al Bureau svizzero).
In questo caso l’UCI non fornisce alcuna assistenza.
Art. G.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, il Con- traente, all’atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicu- razione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe la merito (vedi art. B.13 “Forma tariffaria Bonus/Malus Autovetture punto 21) Facoltà del Con- traente di rimborsare i sinistri liquidati).
Il Contraente potrà conoscere l’importo del sinistro da rimborsare e valutare così l’opportu- nità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Ser- vizio Stanza di compensazione (xxx.xxxxxx.xx).
I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 97.
Una volta pervenuta la richiesta, la “Stanza di compensazione” comunica a mezzo lettera l’importo del risarcimento e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il Contraente lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il sinistro corrispondendo il relativo im- porto. In tal caso Xxxxxx provvederà a rilasciargli l’attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la ri- classificazione del contratto e una nuova attestazione sullo stato del rischio.
Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente e può essere eser- citata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.
Nel caso in cui il sinistro non rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, il Contraente potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l’importo del sinistro da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.
Art. G.8 - Determinazione dell’ammontare del danno in caso di sinistro Xxxxx causati da veicolo non assicurato
La garanzia rimborsa entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro. La liqui- dazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’Assicurato ha diritto al valore del veicolo come previsto all’Art. G.13 - Determinazione dell’ammontare del danno. L’Assicurato può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione. Per le lesioni personali AXA MPS Danni indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.
Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio Art. G.9 - Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare AXA MPS Danni delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917, comma 3, del c.c., AXA MPS Danni ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando,
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che Regolano il Sinistro
ove occorra, legali o tecnici.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsa- bilità senza il consenso di AXA MPS Xxxxx.
AXA MPS Xxxxx non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo Art. G.10 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di AXA MPS Xxxxx prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di AXA MPS Xxxxx;
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
b) i sinistri debbono essere denunciati a AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto;
c) in caso di furto, atto vandalico/doloso o sociopolitico, il Contraente o l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia a AXA MPS Xxxxx e con- servando le tracce del danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 c.c. Qualora il furto o l’atto vandalico/doloso si sia verificato in uno Stato estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana;
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
d) l’Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA MPS Xxxxx. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall’Assicurato, tale ispezione non av- viene entro 15 giorni dall’avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA MPS Xxxxx;
e) l’Assicurato deve conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
f) in ogni caso l’Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA MPS Xxxxx, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa;
g) l’Assicurato deve presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fo- tografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
ASSISTENZA
Inoltre, per le seguenti Garanzie, l’Assicurato deve:
• Xxxxxxxx Xxxxx causati da animali selvatici o randagi: presentare il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente e delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento con- forme al contenuto della presente garanzia.
• Garanzia Protezione Plus:
TUTELA LEGALE
- Soccorso vittime della strada: presentare idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soc- corso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente e un documento giustificativo delle spese sostenute;
- Xxxxxxxx xxxxxxx: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti;
- Trasporto in ambulanza: presentare un documento giustificativo delle spese sostenute;
- Rimborso spese recupero “punti patente”: presentare idonea documentazione attestante la partecipazione al corso d’aggiornamento e le spese sostenute;
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
- Duplicazione patente di guida: in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del
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Condizioni di Assicurazione
fuoco e un documento giustificativo delle spese sostenute;
- Danni al box o rimessa: presentare copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o di altra autorità;
- Rimborso spese di parcheggio e custodia: in caso di furto o rapina presentare copia con- forme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco e un documento giustificativo delle spese sostenute;
- Rimborso spese di immatricolazione: in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco;
- Rimborso spese documenti a seguito di sinistro: presentare un documento giustificativo delle spese sostenute;
- Rimborso imposta di proprietà: in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco;
- Perdita delle chiavi: in caso di sottrazione, presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti;
- Xxxxxxxx xxxxx: in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti;
- Ripristino dotazioni di sicurezza: presentare un documento giustificativo delle spese so- stenute;
- Rimborso spese di lavaggio e disinfezione (per autovetture): presentare un documento giu- stificativo delle spese sostenute.
Art. G.11 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosa- mente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Art. G.12 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da In- focar di Quattroruote utilizzata da AXA MPS Danni al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili si farà riferimento alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art. G.13 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di danno parziale AXA MPS Xxxxx determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni spe- cializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del degrado d’uso e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializ- zate si farà riferimento ai tempari ANIA e/o ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può superare, nel limite della somma indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che Regolano il Sinistro
In caso di danno totale AXA MPS Danni determina l’indennizzo, nel limite della somma indicata in polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofo- novisivi assicurati al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.
Viene considerato “danno totale” ogni danno che sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art. G.14 - Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si tiene conto dell’IVA, sempre che l’importo dell’imposta sia com- preso nella somma assicurata e l’Assicurato la tenga a suo carico.
Art. G.15 - Rimborso della spesa di acquisto
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, verificatosi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, del veicolo indicato in polizza l’indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
• in caso di danno parziale la liquidazione viene effettuata senza tener conto del degrado d’uso
né, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.;
• in caso di danno totale AXA MPS Danni rimborsa, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del veicolo, compresi gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente installati, comprensiva del valore del veicolo even- tualmente ceduto in permuta o rottamato.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La spesa d’acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale. Sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto eventualmente indicato in polizza.
Art. G.16 - Pagamento dell’indennizzo
AXA MPS Xxxxx si impegna a formulare all’Assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istrut- toria da parte di AXA MPS Xxxxx; si impegna altresì a pagare all’Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sus- sistano motivi ostativi.
ASSISTENZA
Per la garanzia furto, in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA MPS Xxxxx indennizza l’Assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia al- l’autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire la documentazione richiesta all’ Art. G.17
– Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo.
AXA MPS Xxxxx si riserva la facoltà di indennizzare l’Assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.
TUTELA LEGALE
In caso di furto o rapina, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell’As- sicurato lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza e riportati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.
Art. G.17 – Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo
L’Assicurato deve far pervenire a AXA MPS Danni i seguenti documenti:
a) In caso di Furto o rapina totale del veicolo:
• il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarci- mento) con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
• le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle dell’eventuale antifurto);
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
• una procura notarile a vendere, se richiesta da AXA MPS Xxxxx, al fine di agevolare l’even-
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Condizioni di Assicurazione
tuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
• in caso di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, AXA MPS Danni si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
In caso di furto avvenuto all’estero l’Assicurato deve presentare la documentazione di cui alla let- tera c) dell’Art. G.10 - Obblighi in caso di sinistro.
b) In caso di Furto o rapina parziale del veicolo:
• il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
• la copia conforme all’originale dell’eventuale verbale di ritrovamento e consegna, rilasciato dalla competente Autorità.
c) In caso di danno totale da Incendio, esplosione o scoppio
• il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento) e l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
• la copia dell’originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.
d) In caso di danno parziale da Incendio, esplosione o scoppio
• il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
• la copia dell’originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.
In caso di Incendio conseguente da atto vandalico o doloso di terzi l’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente allegandone copia alla denuncia di sinistro inoltrata ad AXA MPS Xxxxx.
e) Relativamente alle garanzie Eventi naturali, Minicollisione, Kasko e Atti vandalici e eventi sociopolitici
• In caso di perdita totale del veicolo:
- l’Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento
del danno.
• In caso di danno parziale:
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento
del danno.
Art. G.18 – Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate
AXA MPS Xxxxx ha la facoltà di:
a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo;
b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
c) sostituire il veicolo in luogo di pagare l’indennizzo;
d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
Art. G.19 – Ritrovamento del veicolo rubato
L’Assicurato è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente AXA MPS Xxxxx.
In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell’indennizzo, l’eventuale
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che Regolano il Sinistro
danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell’art. G.13 – Determinazione dell’ammon- tare del danno.
Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione all’indennizzo stesso.
In caso di ritrovamento del veicolo rubato successivo alla liquidazione dell’indennizzo, l’Assicurato s’impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo a soggetti indicati da AXA MPS Xxxxx mediante la sottoscrizione di idonea procura. L’Assicurato ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del veicolo, restituendo a AXA MPS Xxxxx l’indennizzo ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di polizza.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
Art. G.20 – Rivalsa
I diritti e le azioni che il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto a AXA MPS Danni, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del veicolo se autorizzato, nonché del Contraente, dell’Assicurato e dei loro familiari e/o trasportati, AXA MPS Xxxxx rinuncia all’esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell’art. 1916 c.c.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Art. G.21 – Arbitrato
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Mancando l’accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere atte- stato nel verbale definitivo.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce a AXA MPS Danni la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
ASSISTENZA
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Cosa fare in caso di sinistro - Infortuni del conducente Art. G.22 – Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al competente Uf- ficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di AXA MPS Xxxxx entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 c.c.
TUTELA LEGALE
Art. G.23 – Criteri di indennizzabilità
L’assicurazione è valida purché la Morte o l’Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
AXA MPS Xxxxx corrisponde l’indennizzo per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indi- pendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che
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Condizioni di Assicurazione
l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono por- tare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non inden- nizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità perma- nente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 7.
La valutazione dell’Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di AXA MPS Xxxxx
all’applicazione della franchigia prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno del- l’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, AXA MPS Xxxxx corrisponde ai be- neficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia “Morte”, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assi- curato muore per causa indipendente dall’infortunio denunciato dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA MPS Xxxxx paga agli eredi l’importo li- quidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l’indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l’og- gettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA MPS Danni paga l’importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. G.24 – Condizioni di valutazione
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di inva- lidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le per- centuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.
Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita to- tale, le percentuali stabilite nella Tabella 7 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si pro- cederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
Per l’asportazione parziale di una falange terminale delle dita, AXA MPS Danni riconoscerà una per- centuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi non specificati la valutazione dell’Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro profi- cuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che Regolano il Sinistro
Art. G.25 – Pagamento dell’indennizzo
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
AXA MPS Xxxxx si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA MPS Danni. AXA MPS Xxxxx si impegna altresì a pagare all’Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. Il pagamento dell’indennizzo è effettuato in Italia ed in valuta cor- rente anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
Art. G.26 – Controversie - Arbitrato irrituale
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti, di intesa fra di loro, possono deferire la controversia a due medici, nominati uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell’Assicurato.
E’ data facoltà al collegio medico di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una prov- visionale sull’indennizzo.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l’Assicurato conferisce a AXA MPS Xxxxx la facoltà di liqui- dare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esem- plare, uno per ognuna delle Parti.
Art. G.27 – Rinuncia alla rivalsa
Qualora l’infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS Xxxxx rinuncia ad avvalersi
del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 c.c.
NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
Tabella 7 - Percentuali di valutazione per l’accertamento della Invalidità permanente
Perdita totale di | destro | sinistro |
• arto superiore | 85% | 75% |
• avambraccio | 75% | 65% |
• mano | 70% | 60% |
• arto inferiore sopra il ginocchio | 65% | 65% |
• arto inferiore all’altezza o sotto il ginocchio | 50% | 50% |
• piede | 50% | 50% |
• pollice | 28% | 23% |
• indice | 15% | 13% |
• mignolo | 12% | 12% |
• medio | 12% | 12% |
• anulare | 8% | 8% |
• alluce | 7% | 7% |
• ogni altro dito del piede | 3% | 3% |
• facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | 100% |
• facoltà visiva di un occhio | 35% | 35% |
• capacità uditiva di ambedue gli orecchi | 60% | 60% |
• capacità uditiva di un orecchio | 15% | 15% |
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Guidare Protetti Autovetture
Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019
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Condizioni di Assicurazione
Cosa fare in caso di sinistro Assistenza
Art. G.28 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza
L’Assicurato potrà telefonare alla Centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impos- sibilitato, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 000 000 000 oppure per le chiamate dall’estero al numero di Roma x00 00 000 000 00. Oppure, se non può telefonare, può inviare un Fax ad AXA Assistance al numero x00 00 00 00 000.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del veicolo
3. Nome e Cognome
4. Numero di polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assi- stenza.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale operativa
ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’assicurato deve fornire l’indirizzo e il recapito telefonico dell’officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA MPS Danni.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
Art. G.29 - Onere della prova
È a carico di chi richiede l’indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.
Art. G.30 - Comunicazioni - Variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all’ Art. G.28 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza.
Cosa fare in caso di sinistro - Tutela legale Art. G.31 - Insorgenza del sinistro
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
– le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o con- nesse;
– le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Norme che Regolano il Sinistro
Art. G.32 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale
LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
L’Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA As- sistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il si- nistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lettera a) dell’Art. F.1 - Tutela legale (mancata accettazione dell’offerta).
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’As- sicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o con AXA Assistance.
Art. G.33 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della ga- ranzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del
sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. G.34 - Gestione del sinistro
ASSISTENZA
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componi- mento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene tra- smessa al legale scelto nei termini dell’Art. G.32 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
TUTELA LEGALE
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della ver- tenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
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NORME CHE REGOLANO
IL SINISTRO
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la deci- sione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Condizioni di Assicurazione
Art. G.35 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. G.36 - Termini per il risarcimento
AXA Assistance si impegna a formulare all’Assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all’Assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano mo- tivi ostativi.
Appendici di vincolo
(pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)
I) per i veicoli locati in “leasing” Xxxxxxxx x. 0
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul fron- tespizio di polizza, AXA MPS Xxxxx si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto del- l’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in
polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
In caso di sinistro che provochi danni al veicolo assicurato l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
AXA MPS Xxxxx potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comu- nicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.
Fino alla data di scadenza del vincolo, il Contraente potrà disdire o modificare il contratto solo
con il consenso formale del vincolatario.
II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a fa- vore dell’Ente finanziatore
Clausola n. 2
(pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del con tratto di vendita rateale)
-
La polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore del- l’Ente vincolatario, e pertanto AXA MPS Danni si obbliga per la durata della polizza stessa a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in po-
Appendici di vincolo
lizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla sca- denza naturale di questo;
d) non pagare, in caso di sinistro che provochi danni al veicolo assicurato l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vin- colatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
AXA MPS Xxxxx potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comu- nicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.
Fino alla data di scadenza del vincolo, il Contraente potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.
Le Fonti normative
Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti nor- mativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.
Norme del Codice Civile
Art. 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro do- cumento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’as- sicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condi- zioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono- sciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assi- curazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicu-
razione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (...)
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli af- filiati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui con- viventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di sur- rogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2054 - Circolazione di veicoli
Il Conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possi- bile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del vei- colo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi prece- denti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Codice delle Assicurazioni Private
Art. 122 - Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 x.x. x xxxx’xxx. 00, xxxxx 0, xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx. Il regolamento, adot- tato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pub- blico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai traspor- tati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del lo- catario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’art. 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Ci- vile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie even- tualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 129 - Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicura- zione obbligatoria il solo Conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferma restando la disposizione di cui all’art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’art. 2054, comma 3, del c.c. ed all’art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discen- denti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla let- tera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato prov- vede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro- vano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio
(...)
4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già ti-
tolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Art. 144 - Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneg- giato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subìto dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite pre- visto dall’art. 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli imma- tricolati all’estero ed al risarcimento del danno subìto dal terzo trasportato come disciplinato dall’art. 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbli- gata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese mede- sime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneg- giato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsa- bile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione defi- nitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui al- l’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giu-
dizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio Assi- curato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività pro- duttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente co- dice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la defini- zione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risar- cimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Re- pubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Sezione 1 - Intestazione
Data . . . . . . . . . . . . . . .
MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI
Spett. Assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni
Sinistro del . . . /. . . /. . . in località . . . . . . . . . . . . . . . targa del danneggiato targa della controparte
. . . . . . . . . . . . . . . .
Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose
Io sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (codice fiscale ) proprietario/a del veicolo
(indicare marca e modello) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . targato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e assicurato con la Compagnia , chiedo il risarcimento dei danni subìti a seguito del sinistro
avvenuto il giorno . . . . . . . . . . . . in via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’altro veicolo coinvolto nell’incidente è (indicare marca, modello) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . targato . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con
polizza n. . . . . . . . . . . . . . . intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell’assicurato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alla guida dell’altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell’incidente come indicate nell’al- legato modulo blu).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (da
riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d’identità)
Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel , che
può confermare la descrizione dell’incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia. (da riempire solo in caso di intervento delle forze di Xxxxxxx)
Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:
via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (località) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente
Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l’indicazione degli oggetti danneggiati.
Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (codice fiscale . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia , ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla
persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell’offerta di risarcimento da parte della Compagnia:
a. età al momento del sinistro
b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
c. idonea documentazione medica attestante l’entità delle lesioni
d. attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)
La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subìte è riportata nell’allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l’importo di euro . . . . . . . . . . . . . . .
Ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l’espres- sione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Resto in attesa di Vostre comunicazioni.
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento
- Modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx XXX)
- Denuncia sinistro