ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO FRA IL MIUR E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI STIPULATA
ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO FRA IL MIUR E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI STIPULATA
AI SENSI DELL’ART. 6 comma 4 del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012
tra
l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, - con sede a Bologna, via Zamboni 33 rappresentata del Rettore e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx o da suo delegato,
e
l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini con sede a Rimini X.xx D’Augusto 108, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
insieme denominate “Parti”
VISTI
- il D.M. n. 270/2004 con cui è stata approvata la disciplina dei titoli rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio;
- il DR 12 novembre 2014 “Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini” dell'Università di Bologna.
- i vigenti regolamenti per i tirocini dei Corsi di cui al presente accordo;
- l’art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l’albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l’iscrizione nelle sezioni dell’Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso
di studi specialistici, nonché l’esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l’art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM
7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato
per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla sezione B dell’albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato
per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, il quale dispone, al comma 3,
che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’art. 36, comma 3 e 4 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per
l’iscrizione nella sezione A dell’Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), ora sostituite dalle lauree delle classi LM77 e LM56 ai sensi del DM 270/2004 e che per l’iscrizione nella sezione B dell’albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28) ora sostituite dalle classi L18 – classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale e L 33 – classe delle lauree in scienze economiche ai sensi del DM 270/2004.
- l’art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell’esame di abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d’esame;
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale;
- l’art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata dei tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell’art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all’art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;
- la convenzione quadro fra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell’art. 43,
comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell’art. 6, comma
4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014.
Considerato
- che la citata convenzione quadro ha fissato le condizioni minime che consentono:
1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx;
0. l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea magistrale;
4. l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all’accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro prevede che gli Ordini territoriali e le
Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minimi contenute nella convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall’Università presso
la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta
con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l’iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;
- che le Parti concordano in merito alla necessità di elevare il livello
qualitativo della formazione per l’accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato e quindi la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- che concordano inoltre in merito alla necessità di ottimizzare i tempi
agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile ed incentivare il conseguimento della laurea e della laurea magistrale;
- che le Parti pertanto, nell’ambito delle rispettive finalità, intendono dare
attuazione alla convenzione quadro sopra indicata nei termini e con le forme di cui al presente accordo.
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale
1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore compreso tra 200 e 225 nel corso dell’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l’indicazione di un docente (tutor accademico)
della Scuola di Economia, Management e Statistica, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) sono iscritti ai corsi di laurea triennale della classe L18 – Scienza dell’economia e della gestione aziendale denominati “Economia aziendale”, “Economia dell’impresa”, “Economia e commercio”;
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 24 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 15 crediti |
b) hanno inserito nel piano di studi del percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:
2. Il regolamento didattico dei suddetti Corsi di laurea consente una specifica formazione nelle materie previste dall’art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti.
3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 2 - Condizioni per l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili
Hanno diritto ad ottenere l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell’economia e della gestione aziendale all’esito del corso di studi denominato “Economia aziendale”, “Economia dell’impresa”, “Economia e commercio”
Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale
1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore compreso tra 275 e 300 nel corso dell’ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l’indicazione di un docente (tutor accademico) della Scuola di Economia, Management e Statistica, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell’economia e della gestione aziendale o nella classe L33 - Scienze economiche, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell’iscrizione, i debiti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico per l’accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
b) sono iscritti ai corsi di laurea magistrali della classe LM 77 – Scienze economico aziendali all’esito dei corsi di studio denominati “Amministrazione e gestione d’impresa” “Economia e commercio” e “Economia e professione”;
c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all’articolo 1, ovvero se in possesso di altra laurea triennale hanno colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell’iscrizione ad uno dei corsi di Laurea magistrale di cui alla lettera b);
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 18 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 9 crediti |
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell’economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale | Almeno 18 crediti |
d) hanno inserito nel piano di studi del percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:
2. Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell’articolo 1;
3. Il regolamento didattico dei suddetti Corsi di laurea magistrale consente una specifica formazione nelle materie previste dall’art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti. Tale specifica formazione è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell’articolo 1 e nel presente articolo.
4. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell’Albo.
Articolo 4 - Condizioni per l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla Sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Hanno diritto all’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali all’esito dei corsi di studio denominati “Amministrazione e gestione d’impresa” “Economia e commercio” e “Economia e professione”
Articolo 5 – Valutazione ed accertamento del tirocinio
1. Il tirocinio professionale può rappresentare il contenuto di tirocini curriculari inclusi nei piani di studio dei corsi di laurea e laurea magistrale indicati agli artt. 1 e 3 il cui svolgimento può essere disciplinato da un’
apposita convenzione tra l’Università e l’Ordine di volta in volta interessato e/o i singoli Studi professionali. Tale convenzione stabilisce le modalità di nomina di un referente organizzativo rispettivamente per l’Università e il soggetto convenzionato.
2. La valutazione dell’attività di tirocinio curricolare è fatta dai competenti organi dell’Università sulla base delle attestazioni apposte dal professionista sul libretto di tirocinio rilasciato dall’Università. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio alla conclusione dell’attività di tirocinio curriculare svolta durante il corso di laurea o di laurea magistrale. Egli può anche assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
In ogni caso la verifica dell’effettivo svolgimento del tirocinio professionale spetta all’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
3. Il periodo trascorso all’estero dallo studente per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università (e in particolare dalla Scuola di di Economia, Management e Statistica) non determina la sospensione del tirocinio.
4. Qualora l’Ordine territoriale di riferimento del soggetto interessato all’accertamento dei requisiti sia diverso da quello sottoscrivente il presente accordo, sarà compito della Scuola di Economia, Management e Statistica informare l’Ordine in questione mediante comunicazione scritta contenente gli estremi del presente accordo.
Articolo 6 –Referente organizzativo
Il Consiglio dell’Ordine indica la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx quale referente organizzativo appositamente dedicato alle attività oggetto della presente Convenzione.
Articolo 7 – Utilizzo del Marchio
L’utilizzo del marchio dell’Alma Mater Studiorum in qualunque forma e per qualunque attività connessa al presente accordo dovrà essere necessariamente approvato preventivamente da parte dei competenti Organi di Ateneo a fronte di apposita e specifica richiesta.
Articolo 8 – Trattamento dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Articolo 9 – Ambito di applicazione e durata
Il presente accordo avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Il presente accordo potrà inoltre essere espressamente rinnovato, alle stesse condizioni, per un uguale periodo di tempo, mediante scambio di note fra le Parti.
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente accordo si rinvia a quanto contenuto nella Convenzione quadro fra MIUR e Consiglio Nazionale.
Articolo 10 - Imposta di bollo, registrazione ed originali
La presente convenzione è redatta in 2 (due) originali e sarà sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell’art.15 Legge 241/1990. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art.7 del D.M. 23 gennaio 2004.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente”
Articolo 11 – Controversie
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, sarà composta in via amichevole ed, in caso di insuccesso, sarà competente il foro di Bologna.
Bologna, Rimini,
Il Rettore dell’Università di Bologna | Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Rimini |