LA TUTELA DEI LAVORATORI NEL CONTRATTO D’APPALTO
LA TUTELA DEI LAVORATORI NEL CONTRATTO D’APPALTO
Con i contenuti della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 febbraio 2011, n. 5 il Ministero affronta l’importante argomento riguardante la tutela dei lavoratori negli appalti.
Lo fa entrando nel merito dei seguenti argomenti:
1. costi della sicurezza;
2. responsabilità solidale;
3. tesserino di riconoscimento;
4. genuinità dell’appalto.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 276/2003 i rapporti nel mondo del lavoro hanno subito sostanziali modifiche. Di seguito si elencano sinteticamente le modalità di rapporti di lavoro introdotti dalla succitata normativa:
• Somministrazione di lavoro o staff leasing
• Distacco
• Lavoro intermittente o job on call
• Lavoro ripartito o job sarin
• Lavoro part time
• Apprendistato
• Contratto d’inserimento
• Tirocinio estivo di orientamento
• Contratto a progetto
• Lavoro occasionale di tipo accessorio
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Il contratto di appalto e gli altri tipi di rapporto di lavoro.
Riportiamo le definizioni, dei contrati più in uso, per meglio capirne il significato e le differenze sostanziali.
• CONTRATTO D’APPALTO Art. 1655 del Codice Civile:
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
• SOMMINISTRAZIONE Art. 1559 del Codice Civile:
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
• CONTRATTO D’OPERA
Art. 2222 Codice Civile:
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
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Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro e dal contratto d’opera per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
La circolare pertanto chiarisce che, con particolare riferimento agli appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali, è necessario verificare chi effettivamente e concretamente eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
In particolare l’uso degli strumenti del committente da parte dell’appaltatore non è un elemento sufficiente a qualificare un rapporto di appalto. Si deve accertare che la responsabilità del loro utilizzo rimanga a carico dell’appaltatore unitamente al rischio d’impresa.
Ad esempio il committente può assegnare le attrezzature del cantiere e/o il cantiere stesso con tutti i presidi di sicurezza all’appaltatore, ma nel contratto l’appaltatore medesimo deve dichiarare di prenderne il possesso, assumendosi l’onere della manutenzione ordinaria.
Prendiamo ora in esame i quattro argomenti della circolare
1. COSTI DELLA SICUREZZA Due sono i principi inderogabili previsti:
• che siano garantiti i trattamenti salariali minimi;
• che siano quantificati gli oneri della sicurezza i quali non possono mai essere oggetto di ribasso d’asta.
L’art. 26 c 5 del D.lgs 81/08 stabilisce che la mancata indicazione, nei contratti di appalto, sia pubblico che privato, dei costi stimati per l’eliminazione o comunque la riduzione al minimo dei rischi di interferenza (anch’essi non soggetti a ribasso) è sanzionata con la nullità del contratto.
2. RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Riguarda la responsabilità solidale in merito ai rapporti tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore riguardo gli oneri retributivi, contributivi e fiscali derivanti dall’appalto e dal subappalto.
Per quanto riguarda gli appalti privati il Ministero chiarisce che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori, indipendentemente dal contratto di lavoro in essere, i trattamenti retributivi e i contributivi previdenziali dovuti. Il criterio è da intendersi esteso anche ai trattamenti assicurativi obbligatori.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici è previsto un regime di responsabilità solidale unicamente operante nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.
3. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
L’obbligatorietà del tesserino di riconoscimento dei lavoratori già prevista nel campo dell’edilizia è stata estesa dall’art. 26, c 8 D.lgs. 81/08 a tutto il personale occupato da imprese appaltatrici o subappaltatrici coinvolti negli appalti di qualunque settore, compresi i lavoratori autonomi.
Va inoltre sottolineato che il tesserino deve contenere anche la data di assunzione e l’eventuale data dell’autorizzazione al subappalto
4. GENUINITA’ DELLAPPALTO
L’art. 29 del D.lgs 276/2003 stabilisce che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
La distinzione fra appalto e somministrazione consiste nella diversità dell’oggetto del
“fare” nell’appalto e del “dare” nella somministrazione.
Già con la circolare n. 48 del 15/12/2004 il Ministero ebbe a pronunciarsi in merito a linee guida alla certificazione dove è stata evidenziata l’esigenza di esaminare i principali elementi del contratto, ovvero:
• l’attività appaltata,
• la durata del contratto,
• dettagli in ordine all’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
Lo stesso vale per i lavori specialistici caratterizzati dalle competenze dei lavoratori impiegati a fronte della non rilevanza di attrezzature o beni strumentali, delle comprovate conoscenze ed esperienze nel campo specifico e verificate le modalità e il potere organizzativo nei confronti dei lavoratori.
Come identificare le corrette qualifiche dell’appaltatore in merito alla genuinità del contratto d’appalto? Ad esempio, indicativo e non esaustivo:
• verificare se l’appaltatore ha già in essere un’attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente?
• Verificare se l’appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata?
• Verificare se l’appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato?
• Verificare se l’appaltatore ha sufficienti risorse umane, attrezzature e mezzi per svolgere i lavori appaltati?
La verifica può essere esercitata anche da un punto di vista formale verificando la presenza documentale di:
• Iscrizione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alla data, all’oggetto sociale, nonché al capitale sociale;
• Il libro giornale ed il libro degli inventari;
• Il libro unico del lavoro per le scritturazioni afferenti alla data di assunzione, nonché alle qualifiche e mansioni dei lavoratori impiegati nell’appalto;
• Il Documento unico di regolarità contributiva, DURC.
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In sintesi, con la circolare in epigrafe, le figure interessate nei contratti d’appalto devono fare attenzione alla genuinità degli stessi assicurandosi di aver affidato i lavori ad un appaltatore/subappaltatore che ne abbia i requisiti.
Geom. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx