Comune di Nuoro
Comune di Nuoro
Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza
Delibera C.C. n. 191 del 7.11.1995
Pubblicato a cura dei Servizi Assistenza Organi Istituzionali, Ufficio di Presidenza del Consiglio e Innovazione Informatica
CAPO I
IL SERVIZIO TAXI
Articolo 1 (Definizioni del servizio)
1. Il servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, nell'ambito del territorio Comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.
2. Per servizio taxi si intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per servizio da piazza, per soddisfare le esigente del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, anche con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Articolo 2
(Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione)
1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, articolo 7,comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla L. 8.08.1985 n. 443, art. 5;
b) associarsi in cooperative di produzione di lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge.
4. Nei casi in cui al comma 3, punti b e c, è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza o esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato, salvo quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21 articolo 7 comma 3.
Articolo 3 (Condizioni d'esercizio)
1. In capo ad una stessa persona fisica è vietato:
a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
Il cumulo di licenze da taxi con autorizzazioni per servizio da noleggio è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15.01.1992 n. 21.
4. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore.
Articolo 4 (Numero delle licenze)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punto a) della Legge 15.01.1992 n. 21, la Giunta stabilisce il numero delle licenze da immettere in servizio.
Articolo 5 (Servizio auto di scorta)
1. La Giunta Comunale può concedere ad una persona giuridica operante nel comparto dei servizi per auto da piazza, il titolo all'immatricolazione di una o più vetture, ai sensi del D.L. 30.04.1992 n. 295 da utilizzare esclusivamente quale taxi di scorta. Il soggetto intestatario delle suddette autovetture deve destinare l'uso dei veicoli a tutti i tassisti operanti nel Comune, secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Il titolare dell'auto di scorta assegna il mezzo nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e dal numero della stessa. Le tariffe da corrispondere per l'uso dell'auto di scorta, dovranno essere calcolate su base chilometrica ed approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.
3. Le autovetture di scorta dovranno possedere le caratteristiche previste dal presente Regolamento.
4. La targhetta, fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo, dovrà contenere gli stemmi della Regione e del Comune; al centro della sigla "A.S." seguita da un numero identificativo riferito al concessionario, Cooperativa, Impresa Artigiana o Consorzio a cui è stata concessa la licenza relativa all'auto di scorta.
5. I segnali di riconoscimento posti lateralmente sulle portiere anteriori in modo inamovibile, oltre gli stemmi di cui al comma 3, dovranno contenere la sigla "A.S." seguita dal numero di licenza a cui Š stata assegnata l'auto di scorta.
6. Prima di iniziare il servizio, l'utilizzatore del taxi di scorta, dovrà dichiarare il fermo del proprio veicolo all'ufficio taxi del Comune precisandone i motivi e la durata presunta dell'inattività. L'interessato, dimostra altresì la disponibilità di un'autovettura di scorta, potrà ottenere dall'ufficio l'autorizzazione all'utilizzo della stessa, per un tempo determinato.
Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Taxi. L'autorizzazione dovrà contenere gli estremi del veicolo utilizzato e dovrà essere esibita, unitamente alla licenza di esercizio, in caso di controllo.
7. Al tassista a cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.
Articolo 6
(Utilizzo autovettura diversa)
1. Nel rispetto delle procedure indicate dall'articolo precedente, il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza per
l'uso momentaneo di altra autovettura immatricolata taxi. Tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio Comunale di Polizia Amministrativa, al quale il richiedente dovrà dimostrare i titoli all'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria.
2. Durante il servizio, l'utilizzatore dovrà indicare sul veicolo il proprio numero della licenza in modo ben visibile e secondo le modalità indicate dall'ufficio.
Articolo 7 (Riconoscibilità delle autovetture)
1. Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile in materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Sardegna sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base, nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20, preceduto dalla scritta: Città di Nuoro di pari dimensioni;
b) al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata in modo inamovibile, un pannello di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta "TAXI" affiancata dal numero della licenza ed in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Sardegna e lo stemma del Comune entrambi di mm. 80 di larghezza. Tra gli stemmi andrà riportata la scritta "Città di Nuoro". Le autovetture che effettueranno servizio di radio-taxi, dovranno apporre, a fianco del pannello di cui sopra, la dicitura "RADIO" seguita dalla propria sigla identificativa.
Articolo 8
(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)
1. Previa autorizzazione del Comune i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il soggetto giuridico già operante nel comparto dei servizi per auto da piazza.
3. La convenzione di cui al comma 2 è soggetta ad approvazione da parte della Regione Sardegna.
Articolo 9 (Ambito territoriale)
1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque altra destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.
Articolo 10 (Commissione comunale per il servizio)
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento, deve essere sentito il parere della commissione, nominata mediante deliberazione della Giunta Comunale e presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da:- Dirigente del Comando di Polizia Municipale o suo delegato; Responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa o suo delegato; Un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di categoria presenti nell'ambito comunale e riconosciute a livello nazionale.
La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, anche in prima convocazione. Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro 20 giorni da ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.
2. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'articolo 14;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 15 e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria alla giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale è autorizzata ad avocare a se i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno non evasi.
C A P O II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Articolo 11
(Requisiti per l'esercizio della professione di tassista)
1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale le previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso di idoneità morale e professionale.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20.02.1958 n. 75;
d) sia stato dichiarato fallito;
d) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa;
In tutti i casi sopra elencati il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L'idoneità professionale è acquisita a seguito di esami di abilitazione professionale tenuto presso la Camera di Commercio della Provincia di Nuoro.
Articolo 12
(Accesso alla professione di tassista)
1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea " tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia di Nuoro.
2. Il certificato di iscrizione a ruolo, corredato di fotografia, deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
C A P O III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Articolo 13
(Concorso per l'assegnazione delle licenze)
1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Articolo 14 (Contenuti del bando)
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 10;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
Articolo 15
(Titoli oggetto di valutazione)
1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi la Commissione di cui all'art. 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli:
a) punteggio riportato nell'esame di abilitazione professionale conseguito ai fini dell'iscrizione al ruolo di cui al comma 1;
b) titolo di studio e relativo punteggio;
c) periodi di servizio prestati in qualità di sostituto o collaboratore familiare ai sensi della vigente normativa;
2. Ai fini della compilazione della graduatoria per l'assegnazione delle licenze, la Commissione di cui all'art. 10 attribuisce il valore 100 al punteggio massimo conseguibile nelle valutazioni di cui ai punti a) e b). Analogo punteggio è attribuito ad una anzianità di servizio di sei anni in qualità di sostituto o collaboratore familiare. Per la formazione della graduatoria di assegnazione della licenza, la valutazione dei punteggi
inferiori al massimo viene determinata con criterio proporzionale.
3. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento
discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Articolo 16 (Assegnazione e rilascio della licenza)
1. La Giunta Comunale approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 10, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con provvedimento del Sindaco o Assessore Delegato.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’ assegnatario, del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista. In particolare egli dovrà effettuare il versamento presso l'Ufficio Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Municipale delle somme fissate dalla Giunta Comunale a titoli di diritti.
3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto della idoneità professionale di cui all'art. 11, comma 4, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora nonostante il periodo di sospensione concesso, non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.
4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa, in forma autonoma o dipendente.
Articolo 17 (Trasferibilità della licenza)
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona iscritta al ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessant'anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Per parenti entro il secondo grado non è richiesta la presenza delle suddette condizioni.
2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo alle condizioni di cui comma 3 nel termine perentorio di tre anni.
Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del triennio, la licenza viene revocata e messa a concorso.
3. Il Comune autorizza il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il trasferimento della licenza deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana al trasporto o della posizione societaria dell'esercente;
b) il contratto di cessione o nella dichiarazione di successione, la quota imputabile all'avviamento deve essere tenuta distinta dal valore attribuito al veicolo; nessun valore può essere attribuito alla licenza trattandosi di atto amministrativo non commerciabile;
c) il contratto di cessione deve essere registrato ai sensi della vigente normativa;
d) il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'art.12.
4. Il cedente è tenuto a depositare, presso il competente ufficio di Polizia Amministrativa del Comune, una copia del contratto di cessione o della denuncia di successione.
5. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o perfezionare l'acquisto di una nuova licenza.
CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 18 (Caratteristiche dell'autovettura)
1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni: le autovetture di nuova immatricolazione dovranno essere dotate di marmitta catalitica.
a) Il tassametro deve essere di tipo autorizzato con atto determinativo del Dirigente del Servizio di Polizia Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 10. Al momento dell'installazione il tassametro, dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale dell'Ufficio di Polizia Amministrativa. Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero, e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta. Le cifre riportate da tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa, l'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso chiaramente leggibile posto sul cruscotto o nel retro dell'abitacolo.
b) In caso di cambio della sezione dei pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare all'Ufficio di Polizia Amministrativa la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni dei pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato.
c) Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto. In caso di guasto, il conducente deve darne immediata notizia all'ufficio.
d) Qualora si renda necessario la rimozione del tassametro nelle ore e giorni in cui l'ufficio è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato, sotto la propria responsabilità con obbligo di darne immediata comunicazione all'apertura dell'ufficio di P.A.. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro.
e) In caso di richiesta il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio di Polizia Amministrativa del Comune.
2. E' consentita l'installazione di radioricevitori, mangianastri e simili, il cui uso è subordinato alla richiesta del cliente ad eccezione del radio telefono di servizio. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione del radiotelefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.
3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno di qualsiasi forma che non sia preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.
4. Prima dell'immissione in servizio, l'autovettura deve essere sottoposta a verifica dell'ufficio comunale per accertare l'esistenza delle prescrizioni regolamentari.
5. Le autovettura adibite al servizio Taxi debbono avere la carrozzeria interamente colorata di bianco, nella tonalità prescritta con D.M.del 19.11.1992.
6. Il soffitto degli interni del veicolo e i sedili, devono essere fatti di materiale idrorepellente, ed i tappetini antisdrucciolevoli.
7. La pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nelle forme e secondo i criteri stabiliti nell'autorizzazione, fatte salve le norme di legge previste dal
C.d.S. e sulla pubblicità.
Articolo 19
(Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione)
1. L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente e conforme alle caratteristiche stabilite dal presente regolamento.
2. La carrozzeria deve essere in perfetto stato di conservazione; qualora l’ ufficio di Polizia Amministrativa comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal C.d.S.
3. La sostituzione dell'autovettura deve essere preventivamente comunicata all'ufficio per l'accertamento dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza, l'interessato deve presentarsi all'ufficio non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
Articolo 20
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere comunicata immediatamente al competente ufficio comunale di Polizia Amministrativa, anche a mezzo telefono. Nel caso l'ufficio sia chiuso, la comunicazione andrà effettuata il primo giorno di apertura. Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora si superi i 5 gg. consecutivi.
3. Nel caso di malattia, se la stessa dovesse superare i 5 gg., l'interessato dovrà documentarla mediante certificato medico.
4. E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:
a) di comunicare all'ufficio ogni cambio della propria abitazione entro il termine di 5 giorni;
b) ove convocato, presentarsi entro il termine fissato dall'ufficio.
Articolo 21
(Turni di servizio ed acquisizione della corsa)
1. I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio, nonchè eventuali modifiche temporanee rese opportune da particolari circostanze sono stabiliti con determinazione del Dirigente di polizia Municipale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10.
2. Qualora tali circostanze insorgano con carattere eccezionale e improvviso, in modo che non sia possibile la tempestiva adozione del provvedimento determinativo, la modifica temporanea degli orari può essere apportata dalle rappresentanze di categoria facenti parte della Commissione di cui all'art. 10, dandone immediata comunicazione all'ufficio.
3. E' fatto obbligo di applicare in modo ben visibile sul parabrezza e sul lunotto posteriore alla vettura il contrassegno distintivo del turno di servizio, nonché il contrassegno relativo all'eventuale autorizzazione di modifica dell'orario di servizio.
4. Il conducente deve esporre sul parabrezza il cartello di "fuori servizio" al termine del proprio turno nonché in tutti i casi in cui l'autovettura non svolga attività di servizio.
5. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) nelle zone di carico indicate dal Comune;
b) mediante sistemi di chiamata via radio;
c) a richiesta dell'utente nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico.
6. Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone all'uopo riservate.
7. I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 10, e saranno appositamente contrassegnati.
Articolo 22
(Comportamento del tassista durante il servizio)
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
a) seguire il percorso più breve o più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, qualora si rendesse necessario;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, quest'ultimo dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
f) consegnare ai competenti Uffici del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
h) rilasciare su richiesta del cliente la ricevuta riportante gli estremi della propria sigla ed attestante il prezzo della corsa distinta in tariffa tassametrica ed eventuali supplementi;
i) mantenere affissa sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposta in modo ben visibile all'utente, la tabella riproducente la tariffa ed i supplementi ed il numero di concessione;
l) trasportare animali domestici e seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a) far salire nel veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 8;
b) portare animali propri in vettura;
c) effettuare il trasporto di più persone con percorsi differenziati;
d) acquisire corse mediante l'impiego de telefono cellulare; proccaciarsi il cliente offrendo il proprio servizio con qualunque mezzo;
e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;
f) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della civica amministrazione e ovunque non sussistono spazi adeguati di manovra per il veicolo;
g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;
h) fumare e mangiare all'interno dell'autovettura, durante l'espletamento di un servizio.
Articolo 23 (Interruzione della corsa)
1. Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi;
2. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo;
3. Inoltre, il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:
a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre l'importo segnalato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
b) qualora per casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo non sia più possibile prestare servizio.
Articolo 24 (Trasporto handicappati)
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero handicappato e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità.
2. Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili per handicappati, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna sul portapacchi.
3. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e effettuato gratuitamente.
Articolo 25 (Sostituzione alla guida)
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida di taxi da persone iscritte al ruolo di cui all'art. 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie consecutive superiore a gg. 10 sino ad un massimo di gg. 30 annuali;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali pubblici elettivi;
f) per aspettativa.
2. I minori, eredi titolari di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, fino al compimento di un anno successivo al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato in base alla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiori a sei mesi.
4. Al fine di evitare l'uso improprio o fraudolento della licenza, i contratti di sostituzione alla guida sono approvati dalla Commissione di cui all’ art. 10 che verifica la loro rispondenza alle esigenze di servizio pubblico e alla vigente normativa.
5. Nell'ambito dell'impresa familiare i titolari di licenza possono avvalersi per lo svolgimento del servizio, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 12.
Articolo 26 (Aspettativa)
1. Al Titolare della licenza, sentita la commissione di cui all'art. 10, può essere concessa, per comprovati validi motivi, un'aspettativa fino a 180 gg. nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 gg..
Articolo 27 (Tariffe)
1. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura, ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica.
2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonchè le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 10, e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile, con le tabelle previste dall'art. 22 lettera I del presente Regolamento.
3. E' fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente del costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.
4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione dall'utente. Il carico e lo scarico dei bagagli, non deve incidere sul costo totale della corsa
5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, bauli, corone e animali.
6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.
Articolo 28
(Impiego di tecnologie innovative)
1. All'interno di ogni vettura Š esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
Articolo 29 (Reclami)
1. All’interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono dell’Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
Articolo 30 (Addetti alla vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata, in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Articolo 31
(Idoneità dei mezzi in servizio)
1. Il Comando di Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio di taxi.
2. Il predetto Comando certifica l'idoneità del veicolo o detta la prescrizioni utili al suo ottenimento.
Articolo 32 (Sanzioni)
1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
b) con sanzione della sospensione o revoca della licenza.
2. La giunta, sentito il parere della commissione di cui all' art. 10, ridetermina l'importo, ogni due anni, delle sanzioni amministrative pecuniarie sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.
Articolo 33
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 50.000 a £. 500.000 per le seguenti violazioni:
a) art. 3, commi 3 e 5;
b) art. 5, commi 1 e 2. Il titolare delle auto di scorta che incorre nelle predette violazioni, non è ammesso al pagamento in misura ridotta.
c) art. 5, commi 3 - 4 - 5 e 6;
d) art. 6, commi 2 e 1 limitatamente alla mancata richiesta preventiva di autorizzazione;
e) art. 7, punto 1 e lettere a - b;
f) art. 9, comma 1;
g) art. 12, comma 2;
h) art. 18, comma 2, 3, 4, 6 e 7;
i) art. 19, commi 1 e 3;
l) art. 20, comma 2 e 3 - comma 4 lettere a) e b);
m) art. 21, commi 4 - 5 - 6 e 7;
n) art. 22, comma 1 lettere b-c-d-e-f-h-i-l; e comma 2 lettere a-b-d-g-h.. L' infrazione alla lettera "d", oltre la sanzione, comporta il cambio dell'orario assegnato per un periodo determinato dalla Commissione di cui all'art. 10.
o) art. 24, comma 4;
p) art. 29, comma 1;
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 1.000.000 per la violazione dell'art. 22, comma 2 lettera f).
Articolo 34 (Sospensione della licenza)
1. E' soggetto alla sanzione della sospensione della licenza chi incorre nelle seguenti violazioni:
a) art. 3, comma 4;
b) art. 9, comma 2;
c) art. 18, comma 1 lettere a-b-c-d-e- comma 5;
d) art. 19, comma 2;
e) art. 22, comma 1 lettere a-g comma 2 lettere c-e;
f) art. 23, comma 1, 2 e 3;
g) art. 24, comma 1, 2 e 3;
h) art. 25, comma 1 e 4;
i) art. 27, comma 3, 4 e 5: l'infrazione al 5 comma, oltre la sospensione comporta il cambio di orario per un periodo determinato dalla Commissione di cui all'art. 10.
La licenza può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dalla Civica Amministrazione attraverso l'Ufficio di Polizia Amministrativa.
Articolo 35 (Revoca della licenza)
1. E' soggetto alla sanzione della revoca chi si viene a trovare nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad una stessa persona secondo quanto previsto dall'art. 3.
b) per la violazione del divieto di utilizzo contemporaneo della propria vettura e dell'auto di scorta previsto dall'art. 5, comma 7;
c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista contemplati all'art. 11;
d) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di del tassista ai sensi dell'art. 16 comma 4;
e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'art. 17;
f) per violazione all' art. 25 comma 5;
g) per inosservanza all'art.20 comma 1;
h) a seguito di più di tre provvedimenti di sospensione nel corso di un triennio;
i) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.
Articolo 36
(Procedura per la sospensione e per la revoca)
1. Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Sindaco o dallo Assessore delegato per i periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione maggiore
durata e fino a tre mesi il provvedimento è adottato dal Sindaco o dall'Assessore delegato sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 10.
2. Il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio è adottato rispettivamente dal Consiglio Comunale, qualora trattasi di licenza o dal Sindaco, qualora trattasi di autorizzazione alla sostituzione o alla collaborazione, sentita in ogni caso la Commissione di cui all'art. 10.
3. Nei casi in cui il presente Regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell’ interessato, il provvedimento dovrà essere proceduto da una diffida per l'eventuale eliminazione della causa di revoca.
4. Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di Polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 60 gg. da quando l'Ufficio ne è venuto a conoscenza, e questi può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia.
5. La licenza di esercizio o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori in caso di revoca o sospensione deve essere consegnata all’Ufficio, entro 40 giorni dalla data di notifica.
La mancata ingiustificata consegna della licenza o dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, in caso di sospensione, la revoca della medesima.