COMUNE DI MACOMER
COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
X.xx Xxxxxxx X°– Tel. 0000-000000 Fax 72895 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI MACOMER
L’anno duemilanove…………………., il giorno ………………….. del mese di ,
nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.
……………………………………., autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a) ……cognome……………nome………………, nato a …………………………… il ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Macomer, partita IVA …………………, che rappresenta nella sua qualità di
…………………………….. »;
b) ……cognome……………nome…………….., nato a …………………………… il ,
residente in …………………….……………, via ……………………………………., in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della società/impresa…………… con sede…….. , munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale e di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«concessionario»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che con delibera della Giunta Comunale n°200 del 28.09.2009 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di bando di gara e lo schema di contratto per la concessione della gestione della piscina comunale di Macomer
- che con determinazione dirigenziale ………….., ……… in data , è stato disposto di
procedre secondo l’art. 83 del D.Lgs 163/2006
- che in data veniva redatto il verbale di gara e si aggiudicava provvisoriamente l’appalto
alla ditta …………………
- che in seguito il verbale di gara è stato approvato con determinazione dirigenziale n° in data
…………….., e la concessione è stata aggiudicata al sunnominato concessionario con punti ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
art.1 - Oggetto e natura della concessione
Il Comune di Macomer affida in concessione la gestione della piscina comunale coperta in loc. Bonu Trau
E' compresa, altresì, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel capitolato speciale allegato e nel piano di manutenzione della struttura proposto in sede di gara.
Art.2 - Durata della concessione
La durata della concessione è stabilita in 9 (nove) anni a partire dalla stipula del presente contratto. Non è ammesso il rinnovo tacito.
E' vietata la subconcessione, anche parziale, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale motivata da esigenze di pubblico interesse.
E’ in ogni caso vietata la cessione del contratto.
E' consentito al concessionario di avvalersi di terzi per l'esercizio delle attività imprenditoriali collaterali e collegate, nonché per gli interventi manutentivi.
Art.3 - Corrispettivo della concessione
Il concessionario verserà al Comune un canone annuo di € oltre all'IVA per tutta la durata
della concessione, secondo quanto offerto in sede di gara. Tale somma verrà aggiornata annualmente con indice ISTAT. La somma deve essere versata, per il primo anno, all’atto della stipula del contratto e per gli anni successivi entro la stessa scadenza anticipatamente rispetto all’annualità cui si riferisce.
Art.4 - Custodia e cura dei beni
Gli immobili, le strutture e le attrezzature sono concessi allo stato di fatto in cui si trovano perfettamente noto al concessionario che ha dichiarato di averne preso conoscenza prima della presentazione dell'offerta. Relativamente ad essi le parti provvederanno a redigere verbale di consegna dei beni immobili e mobili concessi: dal momento della consegna il concessionario accetta di assumere, a tutti gli effetti, l'obbligo della custodia degli impianti natatori.
Il concessionario dovrà risarcire al Comune ogni eventuale danno o deficienza comunque verificatasi nell'immobile o nelle cose mobili concesse in uso, cagionate direttamente o dai suoi preposti e dipendenti, che dovessero riscontrarsi all'atto della riconsegna dell'impianto, sia che questa avvenga al termine della finita concessione o per risoluzione anticipata.
Art.5 – Manutenzione straordinaria
Il concessionario si impegna a effettuare la manutenzione straordinaria dell’immobile, dei sui impianti e delle attrezzature. È esclusa la sola manutenzione delle parti strutturali dell’immobile che rimane a carico dell’Amministrazione comunale, così come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.
Art.6 - Obblighi del concessionario per la gestione degli impianti
a) Il concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico ed il regolare funzionamento dell'impianto nel periodo compreso tra il …………………………… di ogni anno (secondo quanto previsto nel piano di gestione in sede di gara): eventuali calendari diversi dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale in relazione a particolari situazioni climatiche e necessità contingenti.
b) Al concessionario incomberanno tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla gestione dell'impianto e sarà tenuto a richiedere la licenza di esercizio della piscina, nonché tutte le autorizzazioni, nulla osta e concessioni necessarie per l'utilizzo dell'impianto.
c) L'impianto dovrà essere fatto funzionare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
d) Il concessionario dovrà, inoltre, effettuare ogni quindici giorni l'analisi completa delle acque i cui esiti dovranno essere riportati in apposito registro a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
e) Il concessionario dovrà altresì:
- provvedere all'apertura dell'impianto al pubblico dalle ore ………. alle ore di tutti i giorni
(secondo quanto stabilito nel piano di gestione e nel piano di manutenzione in sede di gara),
- custodire tutti i beni mobili ed immobili, mantenerli in buono stato di conservazione e manutenzione e restituirli al termine della concessione in eguale stato, salvo il degrado derivante dall'uso;
- provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia dei locali delle vasche, degli impianti e degli spazi concessi nelle ore di chiusura al pubblico, facendosi carico delle spese dell'acquisto dei prodotti necessari per la stessa pulizia, la sanificazione e la disinfezione;
- effettuare le riparazioni di manutenzione ordinaria agli immobili ed alle cose mobili e provvedere alla manutenzione straordinaria (con esclusione delle parti strutturali dell’immobile);
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi esterni di pertinenza della piscina comunale;
- garantire, a propria cura e spese, il servizio di assistenza ai bagnanti in vasca secondo quanto proposto in sede di gara, secondo le prescrizioni di legge e le prescrizioni contenute nella licenza di esercizio, assumendone ogni responsabilità;
- consentire, in qualsiasi momento, l'accesso alla piscina ed ai relativi impianti del personale incaricato dal Comune per tutti i controlli necessari;
- farsi carico di tutte le spese relative ai consumi di elettricità, acqua, gas e telefono, subentrando al Comune di Macomer, per il periodo di durata della concessione, nei contratti di fornitura e somministrazione necessari per la conduzione degli impianti;
- provvedere, a propria cura e spese, con personale tecnicamente qualificato alla conduzione ed al buon andamento degli impianti tecnologici per il trattamento ed il riscaldamento delle acque ed eseguire, a propria cura e spese, gli eventuali interventi manutentivi sugli impianti tecnologici stessi dettati dall'Amministrazione Comunale a seguito dei periodici sopralluoghi;
- procurarsi, relativamente al bar eventualmente presente all'interno dell'impianto, le autorizzazioni occorrenti;
- segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale disfunzioni o guasti di particolare gravità riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici od altro che interessi la manutenzione straordinaria e provvedere a propria cura e spese attraverso ditte specializzate;
- garantire, a propria cura e spese, il servizio di vigilanza notturna;
- stipulare a proprie spese idonea polizza di assicurazione a rischio locativo, nonché una polizza R .C. a favore di terzi frequentatori dell'impianto, fermo restando, che sarà comunque responsabile di qualsiasi danno derivante dalla gestione;
- applicare i prezzi di ingresso proposti in sede di gara.
- tenere conto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale per le effettuazioni di attività intese a favorire la pratica sportiva;
- comunicare a fine stagione all'Amministrazione Comunale, ai fini statistici, il numero delle frequenze quotidiane, distinguendo i vari tipi di biglietto ed abbonamenti venduto e documentare al Comune, almeno una volta all'anno, la gestione sotto il profilo tecnico (relazione annuale).
Fanno parte degli obblighi del concessionario, anche se non espressamente riportati nel presente articolo, quanto previsto nel capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara
Art.7 - Attività imprenditoriale e pubblicità
Il concessionario potrà intraprendere, in strutture e spazi a ciò idonei e senza detrimento del servizio sportivo principale, attività collaterali e collegate di natura imprenditoriale previo accordo con l'Amministrazione Comunale.
Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni previsti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti dal concessionario a propria cura e spese.
Il concessionario è autorizzato ad utilizzare gli spazi interni degli impianti natatori per l'esposizione di pubblicità, tenendo conto della destinazione ad uso pubblico degli impianti e dell'accesso agli stessi dei minori.
Art.8 - Cauzioni
Il concessionario presenterà le cauzioni previste al punto 12) del bando di gara.
Art.9 - Penali
Per la violazione degli obblighi di cui al precedente art.6 si applicheranno le penali previste dall’art.20 del capitolato speciale
Art. 10- Revoca della concessione e risoluzione del contratto
1) La concessione può essere revocata per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico
2) Nei casi non contemplati dall’Art. 20 del capitolato speciale ed in caso di grave inadempienza potrà farsi luogo della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con preavviso di almeno 20 gg mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che la concessionaria possa pretendere indennità di sorta.
3) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, a semplice richiesta del “Comune” di volersi valere della relativa facoltà, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell’inadempimento.
4) Avvenuta la risoluzione del contratto, sarà diritto del “Comune” avvalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione di cui all’art. 16 del capitolato speciale, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito.
5) Si procederà alla risoluzione contrattuale cosìi come previsto all’art. 20 del capitolato speciale per un numero superiore a 3 (tre) contestazioni accertate, e dove le giustificazioni non sono state ritenute valide.
6) Si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui il concessionario non attivi il servizio entro 30 gg (trenta giorni) decorrenti dalla stipula del contratto, salvo eventuale proroga, non superiore a gg.30, che l’Amministrazione comunale potrà concedere a suo insindacabile giudizio, su proposta motivata e debitamente giustificata.
7) Costituirà motivo di revoca della concessione e risoluzione del contratto il verificarsi delle seguenti condizioni:
a) fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
b) quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo e/o altre situazioni equivalenti;
c) in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale;
d) violazione nell'applicazione delle tariffe concordate;
e) comprovate e serie disfunzioni nel servizio tale da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
f) chiusura totale o parziale dell'impianto natatorio senza giustificato motivo;
g) grave violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria come prescritto nel presente contratto;
h) violazione del divieto di subconcessione;
i) venir meno o riduzione delle garanzie prestate.
Art.11 - Norme finali
Fanno parte delle obbligazioni e compiti reciproci quando già previsto nel bando di gara, nei contenuti dell'offerta, nel capitolato speciale allegato al bando di gara ed alla normativa di legge in materia di concessione di pubblici servizi.
Si intendono allegati al presente contratto i seguenti documenti:
- Bando di gara
- Capitolato speciale
- Tutti i documenti ed elaborati proposti in sede di gara
Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.
Le parti danno atto che la concessionaria ha stipulato le seguenti polizze assicurative:
- Cauzione definitiva dell’importo di € 500.000,00 presso ……………….. Agenzia ……………….
Contratto n° ………………………
- Polizza per danni totali o parziali di impianti e opere preesistenti, rischio di incendi € 2.500.000,00 presso
……………….. Agenzia ………………. Contratto n° ………………………
- Polizza per responsabilità civile verso terzi, € 1.500.000,00 presso Agenzia
……………….
Contratto n° ………………………
Art.12 - Spese contrattuali
Le spese del presente contratto ed atti conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.
Per il Comune
Per il Concessionario
Clausole contrattuali
Ai sensi dell’art. 1576 del codice civile, fermo restando il contenuto di ogni pattuizione intercorsa tra le parti, le stesse hanno convenute le seguenti clausole contrattuali:
1) la manutenzione straordinaria di cui all’art.5 del presente contratto rimane a carico del concessionario fatta eccezione per quella relativa alle parti strutturali dell’immobile che rimane a carico dell’Amministrazione comunale.
Per il Comune
Per il Concessionario