CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO PER SERVIZI IN AMBITO D.LGS. 36/2023
CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO PER SERVIZI IN AMBITO D.LGS. 36/2023
Edizione ottobre 2023
INDICE
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
4
5
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
6
ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
6
7
5.1. REFERENTE DELL’APPALTATORE
7
5.2. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
8
5.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE
8
8
ART. 7 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
10
ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
10
ART. 9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
12
12
9.2. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
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9.3. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO
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14
9.5. SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
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9.6. BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE
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9.7. VERIFICHE DI CONFORMITA’ E COLLAUDI
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ART. 10 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
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ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
16
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11.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
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ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX (X. N. 136/2010)
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ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
19
19
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ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA
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ART. 18 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
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ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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19.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE
24
19.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
25
ART. 20 - RISARCIMENTO DEL DANNO
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ART. 22 - PRIVACY E RISERVATEZZA
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ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:
1. Committente: Acea S.p.A. e/o Società del Gruppo Acea.
2. Appaltatore: l’impresa singola o associata aggiudicataria del servizio affidato dalla Committente.
3. Parte e/o Parti: la Committente e/o l’Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
4. Capitolato Generale “CG”: il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione da parte dell’Appaltatore del servizio.
5. Disciplinare Tecnico “DT”: ove presente, il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento del servizio.
6. Ordine di Acquisto “ODA”: il documento immodificabile inviato dalla Committente all’Appaltatore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto di Appalto.
7. Conferma d’Ordine o Lettera di Accettazione dell’Ordine di Acquisto: comunicazione scritta da parte dell’Appaltatore di accettazione integrale e incondizionata dell’Ordine di acquisto, che deve pervenire all’indirizzo indicato entro il termine stabilito.
8. Contratto di Appalto o Contratto: l’insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero CG, DT, CQ, ODA, Lettera di accettazione e relativi allegati.
9. Contratto Quadro “CQ”: ove presente, il contratto generale stipulato da Acea S.p.A., di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di servizi continuativi e periodici.
10. Data di Perfezionamento del Contratto: data entro la quale perviene l’accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validità del contratto.
1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1. Capitolato Generale;
2. Disciplinare Tecnico;
3. Contratto quadro e/o Ordine di Acquisto.
Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
1.3. In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni citate al successivo articolo 2.
ART. 2 - NORME APPLICABILI
Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”
• X.X. 00 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
• L. 13 agosto 2010, n. 136
• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
• D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
• D. Lgs. 231/2001
• Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, normativa italiana di adeguamento e provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
• Codice Etico Acea S.p.A
• Norme CEI
• Norme UNI
• Norme ISPESL
• Norme di prevenzione incendi
• Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
• Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
• Normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (“Normativa Antitrust”)
• Estratto “Manuale di conformità alla normativa antitrust e di tutela del consumatore” – Principi generali
In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.
Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto e fino all’ultimazione dello stesso intervenissero nuove normative tecniche o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Appaltatore.
L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso delle prestazioni, in materia di servizi pubblici, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto di Appalto ha ad oggetto l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore, del servizio disciplinato in dettaglio nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, nel luogo ivi indicato.
La durata del Contratto di Appalto è indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto e/o dalla data di consegna del servizio.
In caso di mancata indicazione nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, si farà riferimento alla Data di Perfezionamento del Contratto.
ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
4.1. L’Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.
4.2. L’Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni salvo quanto previsto, in attuazione ed integrazione, degli artt. 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023.
4.3. Il servizio verrà svolto dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
A tal fine l’Appaltatore è tenuto a presentare, entro 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto un documento organizzativo che, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, includa (i) una pianificazione delle attività da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze, professionalità e conoscenze, nonché (ii) mezzi indispensabili per l’esecuzione del servizio stesso, del quale, con la sottoscrizione del presente Contratto ha assunto il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi, materiale e/o beni utilizzati, (iii) modalità di gestione e organizzazione del personale, che sarà esclusivamente soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell’Appaltatore medesimo.
4.4. L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
(i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
(ii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
(iii) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(iv) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’art. 94, comma 5 lett. d)D. Lgs. n. 36/2023.
(vi) proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
ART. 5 - REFERENTE DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELLA COMMITTENTE
Tutte le comunicazioni, avvisi e/o notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere effettuati per iscritto, a pena di nullità, e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti indicati ai successivi punti 5.1., 5.2. e 5.3., ai rispettivi domicili digitali, e, per la Committente, anche al Direttore dell’esecuzione del contratto nei casi in cui venga individuato per tale ruolo (che prevede funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto) un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto per la fase di esecuzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
5.1. REFERENTE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente dell’Appaltatore”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del proprio personale. La designazione del Referente dell’Appaltatore, dovrà contenere i recapiti di quest’ultimo
(telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.
Il Referente dell’Appaltatore dovrà essere reperibile nei giorni in cui verrà espletato il servizio negli orari che saranno precedentemente comunicati dalla Committente.
5.2. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
La Committente individua un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 4 e dell’art. 141, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ferma restando l’unicità del RUP e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dello stesso, la Committente può prevedere la nomina di distinti Responsabili di procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, le cui responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere indirizzate al RUP e, ove nominato, al Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.
Non rientrano nei compiti del Responsabile Unico di Progetto né dei Responsabili di procedimento per le varie fasi gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle attività. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
5.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE
La Committente potrà individuare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale Referente per il Contratto di Appalto (il “Referente della Committente”), che sarà indicato nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.
Qualora il Referente della Committente non venga diversamente individuato, tale ruolo sarà assunto dal Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.
ART. 6 - SUBAPPALTO
6.1. L’Appaltatore può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023. In tali casi, l’Appaltatore deve indicare in sede di offerta la/e parte/i e/o la quota parte di servizi che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
6.2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento. Ai sensi di quanto previsto all’art. 119, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l’Appaltatore sostituisce previa autorizzazione della stazione appaltante, i
subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici.
6.3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane l’unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.
6.4. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
6.5. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
6.6. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.
6.7. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento
6.8. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
6.9. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell’art. 1119 del Codice dei Contratti Pubblici.
6.10. L’Appaltatore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore.
In ragione di quanto sopra l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.
Altresì l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
6.11. Le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto. La Committente indica nel Disciplinare Tecnico di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023.
ART. 7 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
7.1. L’Appaltatore riconosce l’importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento dei servizi e garantisce espressamente la Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte con il Contratto di Appalto. In particolare, per ciò che riguarda le risorse umane, l’Appaltatore fornirà alla Committente – almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio delle attività – apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nel servizio, individuando – qualora la tipologia di servizio lo richieda - la figura del “Key personnel”.
7.2. L’Appaltatore si impegna a non sostituire Key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attività concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza averlo previamente comunicato alla Committente.
7.3. La Committente avrà diritto, qualora ritenga, motivandolo per iscritto, che una o più risorse non garantiscano, in modo evidente, la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, o assumano contegni in violazione delle norme sulla sicurezza o sulla tutela della riservatezza, o tali da porre in pericolo l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni della Committente, di chiedere che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La scelta di sostituzione spetta tuttavia unicamente all'Appaltatore, ferma restando la responsabilità di costui anche per il fatto dei propri collaboratori.
7.4. L’Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
8.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
8.2. L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente dell’Appaltatore.
In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente dell’Appaltatore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
8.3. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
8.4. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio nonché, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto del contratto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
8.5. Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all’articolo 11, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:
(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
(iii) qualora l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l’eventuale subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.
8.6. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all’art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento, l’Appaltatore si obbliga a:
(iv) depositare prima dell’inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;
(v) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l’avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.
8.7. Ai sensi del medesimo art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 119, del medesimo Xxxxxx, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del Contratto di Appalto ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.
8.8. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
8.9. Per gli appalti per i quali sussistono i requisiti di cui all’art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1987, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019), l’Appaltatore e l’eventuale subappaltatore trasmetteranno alla Committente, tramite posta elettronica certificata, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori impiegati previste dal comma 2 del suddetto articolo 17-bis, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento stesso.
L’inadempienza dell’Appaltatore e dell’eventuale suppaltatore legittima la Committente a sospendere, xxxxxx perdura l’inadempimento, il pagamento di eventuali corrispettivi dagli stessi maturati sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione eventualmente trasmessa, e a darne comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei loro confronti.
8.10. L’Appaltatore e l’eventuale subappaltatore che non siano obbligati al versamento in base alle disposizioni del suddetto Decreto, ne daranno comunicazione alla Committente, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
ART. 9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
9.1. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
9.1.1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA e nel completo rispetto dei livelli di servizio ivi previsti.
9.1.2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 5 che precede.
9.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9.1.4. Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza del servizio - entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere.
9.1.5. Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
9.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione del servizio, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
9.2. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
9.2.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
9.2.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all’appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Committente, da inviarsi al Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, al Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
9.2.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
9.2.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.
In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
9.2.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del servizio, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.
9.2.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.
9.3. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO
9.3.1. È fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
Nel caso in cui l’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazione eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l’analisi dettagliata dei motivi e con l’indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.
9.3.2. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell’Appaltatore di far valere le riserve.
9.3.3. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione del servizio, la valutazione delle riserve stesse.
9.3.4. L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall’Appaltatore.
9.4. MODIFICHE E VARIANTI
9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del servizio, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.6. Ai sensi di quanto previsto all’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
9.5. SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
9.5.1. La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’impresa dell’Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull’attività esercitata in relazione all’esecuzione del servizio.
9.5.2. La mancata disponibilità a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.
9.5.3. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità del servizio e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
9.6. BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE
9.6.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione del servizio la Committente consegni all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
9.6.2. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento del servizio, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
9.6.3. L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
9.6.4. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
9.7. VERIFICHE DI CONFORMITA’ E COLLAUDI
9.7.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere a verifiche di conformità/ collaudo dei servizi prestati e dei beni e materiali eventualmente forniti dall’Appaltatore, ai fini dell’emissione dell’”Autorizzazione alla Fatturazione” secondo quanto previsto al successivo art. 11.2 e secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste in Contratto.
9.7.2 Lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sull’importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 avverrà soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 10 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
10.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento del
servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
10.2. L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
10.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
10.4. Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
10.5. L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
10.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
10.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al servizio, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
10.8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
11.1. FATTURAZIONE
La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.
Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000.
Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:
• il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
• il codice numerico dell’Entrata Merci, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo:
- campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’
- campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci.
La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx).
Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari.
In materia di Imposta sul Valore Aggiunto la società committente è assoggettata alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 ad esclusione:
- dei contratti stipulati con professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto;
- dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni indicate nell’art. 17 comma 6 del citato DPR (c.d. reverse charge o inversione contabile).
11.2. PAGAMENTI
Sulla fattura che l'Appaltatore emetterà a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto stesso e gli estremi della "Autorizzazione alla Fatturazione" (data e numero della EM). Detta autorizzazione interverrà in ogni caso entro 30 giorni dalla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare Tecnico e/o dal Contratto Quadro e/o dall'Ordine di Acquisto.
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi.
Per “data di presentazione della fattura” si intende la data di ricezione della fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, che verrà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 9.7.2.
11.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.
La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso.
La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.
11.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui l’Appaltatore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.Lgs. 231/2002.
11.5. PREZZI
A meno di diversa indicazione nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.
Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento del servizio secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione. L’Appaltatore dichiara che la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l’attività prestata.
La Committente corrisponderà l’anticipazione del prezzo pari al 20,00% dell’importo del contratto, subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da costituirsi costituirsi entro 10 (dieci) giorni solari dall’emissione dell’ordine applicativo. Le modalità di erogazione e di recupero saranno disciplinate dal Disciplinare Tecnico.
Le Parti potranno chiedere la revisione dei prezzi in attuazione di quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico.
ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)
12.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
12.2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subappaltatore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.
12.3.L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.
12.4. Infine, l’Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
13.1. CESSIONE DEL CONTRATTO
13.1.1. Salve le vicende soggettive inerenti l’Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall’art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
13.2. CESSIONE DEI CREDITI
13.2.1 È consentito all’Appaltatore fare ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e della legge n. 52/1991.
Il contratto di cessione dei crediti (c.d. “factoring”) dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato alla Committente all’indirizzo PEC indicato nel Disciplinare Tecnico entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del suddetto contratto di cessione.
13.2.2 La cessione dei crediti come sopra regolata diventerà efficace dopo il decorso di 45 giorni dalla notifica alla Committente. Entro tale termine la Committente avrà la facoltà di opporsi motivatamente alla cessione. Resta inteso che l’importo delle singole fatture sarà cedibile al netto di trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge e formerà oggetto di specifica notifica di cessione del singolo credito secondo quanto di seguito specificato.
13.2.3 In ogni ipotesi di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, l’Appaltatore, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal
Contratto e dall’Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, comunicherà di volta in volta alla Committente le singole notifiche di cessione delle fatture emesse al netto di eventuali ritenute e/o addebiti effettuati a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge.
13.2.4 In ogni caso di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, qualora operi il pagamento diretto dei subappaltatori, mediante delegazione ovvero mandato irrevocabile di pagamento, l’Appaltatore si impegna a:
a) disporre nei confronti dell’istituto cessionario, contestualmente alla cessione di ciascun credito ai sensi del punto precedente - quale condizione per l’accettazione della cessione stessa da parte della Committente - una delegazione di pagamento con istruzioni a versare a ciascuno dei subappaltatori, senza eccezioni e con gli stessi termini e modalità previsti per il versamento a favore dell’Appaltatore, una parte del credito ceduto corrispondente all’importo fatturato da ciascuno dei subappaltatori stessi all’Appaltatore. A tal fine l’Appaltatore dovrà specificare in sede di notifica per ciascun credito oggetto di cessione l’importo da corrispondere a ciascun subappaltatore da parte dell’istituto di factoring in esecuzione della delegazione di pagamento; ovvero, in alternativa e previa condivisione tra le Parti
b) rilasciare mandato irrevocabile di pagamento (di seguito anche il “Mandato Irrevocabile”) all’istituto di credito presso cui è attivato il conto corrente nella titolarità dell’Appaltatore, su cui l’istituto di factoring effettua il pagamento, affinchè tutti gli importi di volta in volta riferibili ai subappaltatori vengano riversati, anche in parte – entro e non oltre il giorno lavorativo successivo rispetto alla data in cui l’istituto abbia avuto contezza del relativo versamento – sul conto corrente di ciascuno dei subappaltatori. A tal fine l’Appaltatore dovrà specificare in sede di notifica per ciascun credito oggetto di cessione l’importo da corrispondere a ciascun subappaltatore da parte dell’istituto di factoring in esecuzione del Mandato Irrevocabile. Tale mandato potrà essere revocato o modificato solo con apposito accordo sottoscritto congiuntamente dal Committente e dall’Appaltatore;
c) dare idonea evidenza alla Committente del conferimento della delegazione di pagamento ovvero del rilascio di un Mandato Irrevocabile, di contenuto soddisfacente per la Committente, di cui alle precedenti lettere a) e b) contestualmente alla notifica dell’atto di cessione nella forma di cui all’art. 13.2.1. quale condizione per l’accettazione della cessione della stessa da parte della Committente.
L’Appaltatore dovrà, altresì, trasmettere alla Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tutti i suddetti obblighi sarà causa ostativa al rilascio dell’accettazione delle successive cessioni del credito. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo, ivi compreso in caso di ricorso alla cessione del credito, il conferimento della delegazione di pagamento all’istituto cessionario per il pagamento diretto degli importi dagli stessi fatturati ovvero del Mandato Irrevocabile.
Resta espressamente inteso che l’Appaltatore terrà la Committente manlevata ed indenne da ogni eventuale danno, costo, spesa o altra conseguenza pregiudizievole dovesse subire in conseguenza e/o
in relazione al pagamento diretto effettuato dall’istituto di credito ai subappaltatori, anche a causa di richieste o pretese dei subappaltatori.
Fermo quanto sopra l’Appaltatore conferma che la Committente è totalmente estranea ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e pertanto ogni e qualsiasi contestazione e/o controversia dovesse insorgere tra Appaltatore e subappaltatore, anche inerente ai pagamenti effettuati dall’istituto di factoring ai sensi del presente articolo, non potrà mai generare alcuna contestazione, riserva, pretesa e/o azione da parte dell’Appaltatore nei confronti della Committente. Altresì l’Appaltatore presta integrale manleva da qualsiasi pretesa, contestazione, azione, a qualunque titolo e con qualunque modalità fosse avanzata dal subappaltatore in relazione ai pagamenti effettuati dall’Istituto di factoring.
13.2.5 L’Appaltatore si impegna a comunicare sempre il CIG al cessionario, nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati, nonché i conti correnti dedicati. La cessione dovrà prevedere che il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore e ai subappaltatori, mediante bonifico bancario o postale, sui relativi conti correnti dedicati, riportando il suddetto CIG.
Nei casi di pagamento diretto dei subappaltatori, l’Appaltatore si impegna a comunicare al cessionario, prima dell’atto di cessione e comunque in sede di delgazione di pagamento, i conti correnti dedicati univoci dei subappaltatori da utilizzare per i pagamenti attraverso la delegazione disposta disposta ovvero il Mandato Irrevocabile ai sensi del punto precedente. In caso di modifica di uno o più conti correnti dedicati dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori, l’Appaltatore ne darà pronta comunicazione alla cessionaria e alla Committente, mediante rilascio di una nuova delegazione di pagamento ovvero nuovo Mandato Irrevocabile.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.
13.2.6 In ogni caso non potrà essere stipulato più di un factoring per i crediti derivanti dal presente contratto e resta ferma l’opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni proponibili nei confronti del cedente.
13.2.7 È fatto sempre divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
13.2.8 Qualora l’Appaltatore sia costituito in raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione del credito dovrà essere effettuata unitariamente da tutte le imprese raggruppate nei confronti di un unico istituto di factoring.
Le singole cessioni di credito di cui al punto 13.2.3 dovranno essere effettuate da ciascuna impresa raggruppata e ad esse si applicherà quanto indicato al punto 13.2.4 ove ricorra il caso di pagamento diretto dei subappaltatori.
13.2.9. Ad integrazione di quanto indicato ai precedenti commi, nel caso in cui il Disciplinare Tecnico preveda la facoltà di procedere alla cessione di cui alla legge 52/91, nei confronti dei soggetti di primario standing di cui all’elenco disponibile sul sito istituzionale Acea- sezione fornitori convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà la Committente si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente i primi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell’onere di dilazione commerciale riconosciuta dalla Committente è disponibile sul sito istituzionale Acea- sezione fornitori. Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal presente punto per cause non imputabili all’Appaltatore, troveranno applicazione i
termini di pagamento di cui all’art. 11.2. del Capitolato Generale d’Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui ai precedenti punti del presente articolo.
Nell’ipotesi di cessione di cui al precedente comma, l’eventuale contratto di cessione sarà stipulato e notificato nelle forme previste al punto 13.2.1 e sarà immediatamente efficace dalla notifica.
Nell’ipotesi di cessione di cui al comma 1 del presente articolo, la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta all’Appaltatore e all’istituto di factoring, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte dell’Appaltatore, l’accettazione dell’importo del credito oggetto di cessione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l’istituto di factoring prescelto dall’Appaltatore sia abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba l’Appaltatore accetta sin d’ora di ricorrere alla piattaforma, mediante la sottoscrizione con ACEA dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio dell’istituto di factoring.
ART. 14 - PENALI
14.1. In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all’Appaltatore le penali descritte nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, secondo le modalità e i criteri ivi previsti.
14.2. I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Committente, all’atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 15.
14.3. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 20, in aggiunta all’importo delle penali applicate.
14.4. Il superamento del limite massimo di penali applicabili indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, potrà comportare, per la Committente, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA
15.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dall’Appaltatore una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Roma; la medesima garanzia dovrà, inoltre, essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria. Si precisa che la Committente non accetterà documenti presentati dall’Appaltatore in parte con firma digitale ed in parte con frma olografa dei soggetti incaricati della sottoscrizione.
15.2. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
15.3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
15.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia.
15.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
15.6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.
15.7 Nessun interesse è dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.
ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA
16.1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
16.2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa conforme a quanto previsto dalla legge, ai requisiti eventualmente indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e a produrla alla Committente entro 10 giorni dall’invio dell’Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d’Ordine.
16.3. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 17 - RECESSO
17.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
17.2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle attività svolte.
17.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
17.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore.
17.5. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.
ART. 18 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell’art. 124 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall’art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro, riservandosi di procedere ai sensi dell’art. 124 del Codice dei Contratti Pubblici anche in tale ipotesi.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
19.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE
19.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
• l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
• l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
• l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
• sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
• venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
• violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamento;
• inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
• mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
• mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
• compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea;
• in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
19.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all’art. 15 che precede, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
19.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec , un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
19.1.4. In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire il servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 122, commi 6 e 9, del D.Lgs. 36/2023.
19.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
19.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
19.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente dell’Appaltatore non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
ART. 20 - RISARCIMENTO DEL DANNO
20.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva, il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
20.3. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
ART. 21 - GESTIONE RIFIUTI
21.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
21.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in xxxxx xx xxxxxxxx.
00.0. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
21.4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.
21.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all’art. 19 che precede.
ART. 22 - PRIVACY E RISERVATEZZA
22.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
22.2. I dati personali forniti dall’Appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte della Committente in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx (sezione “Fornitori”).
22.3. Le responsabilità e gli obblighi delle Parti con riguardo al trattamento dei dati personali connesso e funzionale all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché il ruolo ricoperto dalle Parti ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali (Titolare, titolare autonomo, Responsabile esterno) sono disciplinati nel Contratto stesso mediante la previsione di clausole contrattuali ad hoc e/o eventuali atti giuridici allegati (ad es. Data Processing Agreement, atto di designazione a Responsabile esterno, autorizzazione alla nomina di Sub-Responsabili).
22.4. L’Appaltatore si impegna sin d’ora a dare compiuta attuazione alla normativa vigente, ivi compresa la stipula, ove necessaria, degli atti sopra richiamati.
22.5. Il contenuto del Contratto e le informazioni che l’Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti Acea e le altre società del Gruppo - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge. L’Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. L’Appaltatore si impegna in ogni caso a comunicare alla Committente, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all’eventuale divulgazione di informazioni riservate.
ART. 23 - COMPLIANCE
23.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società,(iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, anche inerenti a tematiche anticorruzione, garantendo tra l’altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e ss.mm.ii. (il “DLGS 231/2001”). L’appaltatore si impegna a non porre in essere alcun atto od omissione e/o a non dare origine ad un fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D. Lgs. 231/01 ed in generale ad astenersi, nell’espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare: i) una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 (e sue ss.mm.ii.); ii) reati di corruzione in generale; iii) una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore.
23.2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) a svolgere, e a far sì che il proprio personale (ivi inclusi eventuali collaboratori terzi dallo stesso coinvolti) svolga, l’attività oggetto del presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLGS 231/2001 (Modello 231), nella Politica e nella Linea Guida Anticorruzione adottati da Acea S.p.A. (documenti nei quali sono definiti i principi ed i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive);
b) a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste da Acea (soprattutto ai fini anticorruzione, es. dichiarazioni su eventuali conflitti di interesse etc…) e rilasciate dall’Appaltatore anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
I documenti di cui alla lett. a) sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx (sezione “Governance”) al link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx- rischi e l’Appaltatore dichiara:
• di averne preso visione e conoscenza;
• di impegnarsi a conformarvisi anche con riferimento agli obblighi, in capo ai consulenti/partner di ACEA (e/o comunque in generale “terze parti”), di segnalare con le modalità e ai soggetti previsti dal Gruppo Acea eventuali comportamenti, atti od eventi, che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del predetto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva, qualsiasi frode o atto illecito, ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito (per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto nel sito internet corporate: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx- interno-gestione-rischi/whistleblowing).
23.3. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
23.4. Con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (di seguito “Normativa Antitrust”), l’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto non porrà in essere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi della citata Normativa.
23.5 In particolare l’Appaltatore si obbliga:
a) a svolgere, e a far sì che il proprio personale (ivi inclusi eventuali collaboratori terzi dallo stesso coinvolti) svolga l'attività oggetto del Contratto di Appalto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto della normativa, delle regole di comportamento e dei principi contenuti e richiamati nell’ “Estratto “Manuale di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore” - Principi generali” adottato dalla Committente in attuazione del “Programma di Compliance Antitrust”.
b) a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste da Acea e rilasciate dall’Appaltatore anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
Il documento di cui alla lett. a) è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx (sezione “Fornitori”) al link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxx- foundation/pdf/it/fornitori/normativa/sintesi-manuale-terzi.pdf e l’Appaltatore dichiara:
a. di averne preso visione e conoscenza
b. di impegnarsi a conformarvisi anche con riferimento agli obblighi, in capo al proprio personale e ai consulenti/partner di ACEA (e/o comunque in generale “terze parti”), di segnalare con le modalità e ai soggetti previsti dal Gruppo Acea eventuali comportamenti, atti od eventi, che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi della Normativa Antitrust.
23.6. Resta inteso, inoltre, che l’Appaltatore manleva Acea da ogni eventuale sanzione o danno che quest’ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei documenti citati nel presente articolo da parte dell’Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.
23.7. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che la violazione da parte del medesimo (intendendosi richiamate le specifiche riportate ad incipit del presente articolo) e/o da parte delle terze parti coinvolte dallo stesso nell’esecuzione dell’incarico, delle dichiarazioni rilasciate e delle obbligazioni assunte sulla base del presente articolo, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
ART. 24 - PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI
24.1. Ai sensi del Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma del 21 luglio 2011 - fatto salvo quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 in materia di subappalto - è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare l’elenco delle imprese sub affidatarie di attività sensibili, di qualsiasi importo, con riferimento al pericolo di condizionamento mafioso (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (noli a freddo di macchinari, noli a caldo, autotrasporti, guardiania di cantieri). Resta salvo quanto previsto all’art. 119 in materia di sub-contratti che non siano subappalti.
24.2. Il suddetto elenco sarà trasmesso dalla Committente al Prefetto.
24.3. In caso di informativa interdittiva del Prefetto, la Committente automaticamente procederà alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, del Contratto di Appalto con conseguente applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, fatto salvo comunque il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.
ART. 25 - MISCELLANEA
25.1 L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.
25.2. La Committente e l’Appaltatore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero contratto a patto che la Committente e l’Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
25.3 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
ART. 26 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all’esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx.