OFFERTA ERMES OPERATORI
OFFERTA ERMES OPERATORI
DISCIPLINARE
per la concessione agli operatori di comunicazione elettronica di risorse della Rete Pubblica Regionale (RPR)
INDICE
TITOLO I – DEFINIZIONI, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
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Articolo 1 – Definizioni 3
Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione 8
Articolo 3 – Principi generali 8
TITOLO II – DIRITTO D’ USO DI INFRASTRUTTURE NELL’AMBITO DELLA RPR 11
Articolo 5 – Risorse offerte agli Operatori 11
Articolo 6 – Condizioni e vincoli generali 11
Articolo 7 – Criteri e procedure di concessione 12
TITOLO I – DEFINIZIONI, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
1. Ambiti: si intendono le 5 porzioni autonome di rete identificate nella RPR della Regione, facenti capo ognuna ad un nodo di rete, quali il nodo di Rete di Amaro (ambito territoriale dell’Alto Friuli), il nodo di Rete di Udine (ambito territoriale udinese), il nodo di Rete di Pordenone (ambito territoriale pordenonese), il nodo di Rete di Palmanova (ambito territoriale bassa friulana – goriziano) e il nodo di Rete di Trieste (ambito territoriale triestino);
2. Apparati: apparati opto-elettronici e sistemi atti all’illuminazione della Fibra Ottica Spenta ed alla gestione del trasporto di segnali di comunicazione elettronica;
3. Aree Bianche, Grigie e Nere: si intendono, rispettivamente, le zone a fallimento di mercato totale o parziale (Aree Bianche e Grigie) e le zone con una sufficiente presenza di mercato (Aree Nere) nell’erogazione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga, così come definite nel pronunciamento della Commissione Europea “Aiuto di Stato N 436/2010 – Italia. Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)” (23.05.2011 C(2011)3498 final);
4. Avviso: comunicazione dell’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la messa a disposizione degli operatori di comunicazioni elettroniche di risorse della RPR, ai sensi del presente Disciplinare;
5. Capacità Trasmissiva: si intende, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. n) della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), la capacità di trasmissione dati da parte di una infrastruttura di telecomunicazioni in banda larga tramite tecnologie cablate e non cablate, attive e non, ivi compresa la fibra ottica spenta;
6. Cavedi: s’intendono le strutture impiantistiche per il passaggio di Cavidotti e l’accesso a questi;
7. Cavi: s’intendono i fasci di fibre ottiche posate nei Tubi o nei Microtubi che compongono la RPR;
8. Cavidotti: significa i cavidotti costituiti da tubi idonei alla posa di Cavi;
9. Codice: si intende il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
10. Co-locazione: si intende il servizio che consente ad un Operatore Concessionario di disporre di spazi equipaggiati nell’ambito della RPR per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare Apparati e Cavi;
11. Concedente: soggetto proprietario, o affidatario ai sensi del Verbale di Consegna di cui alla DGR 1127/2014, delle Risorse messe a disposizione degli operatori ai sensi del presente Disciplinare;
12. Concessione: provvedimento amministrativo emesso dal Concedente a favore dell’Operatore aggiudicatario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare;
13. Concessionario: Operatore di telecomunicazioni al quale è concesso, ai sensi del presente Disciplinare, il Diritto d’Uso su risorse della RPR per la Durata indicata nella Concessione;
14. Contratto: Contratto stipulato fra l’Operatore Concessionario ed Insiel SpA, a ciò delegata dalla Regione, a fronte di una Concessione.
15. Diritto di Accesso: si intende il diritto di un Operatore Concessionario di accedere (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del Codice), a determinate condizioni, a infrastrutture o servizi nell’ambito della RPR, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica;
16. Diritto d’Uso: si intende il diritto personale di godimento non esclusivo e limitato nel tempo su risorse della RPR, concesso ai sensi del Disciplinare;
17. Disciplinare: è il presente documento, che regola la messa a disposizione agli Operatori delle Risorse per le finalità di cui all’articolo 33, comma 6 della Legge Regionale 3/2011;
18. Domanda di Concessione: si intende la domanda presentata da un Operatore per richiedere il Diritto d’Uso su risorse della RPR ai sensi del presente Disciplinare. E’ corredata dal Piano di Copertura di cui all’art. 7;
19. Domanda Preliminare: domanda presentata da un Operatore a fronte di un Avviso al fine di richiedere uno Studio di Fattibilità;
20. Durata: si intende la durata della Concessione, espressa in anni;
21. Xxxxx Xxxxxx: s’intende ciascuna fibra ottica presente nei Cavi;
22. Fibra Ottica Spenta: s’intende la Fibra Ottica appartenente alla RPR non illuminata da emissioni di apparati opto-elettronici;
23. Importo: importo dovuto dall’Operatore Concessionario per poter usufruire delle Risorse concesse.
24. Infrastruttura di Posa: l’infrastruttura RPR idonea ed atta alla posa di Microtubi, Cavi/Microcavi costituita da tubazioni con relativi pozzetti, all’interno dei quali sono alloggiati Cavi e muffole e tutti i materiali accessori;
25. Insiel S.p.A.: s’intende la società Insiel S.p.A., con sede in Trieste, Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, n. 43, Partita IVA 00118410323, in house provider della Regione per i servizi di Information Technolgy, debitamente autorizzata all’offerta di servizi di comunicazione elettronica dal competente Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento Comunicazioni), alla quale è demandata la gestione della Rete in osservanza del disposto della Legge Regionale 3/2011, dell’articolo 4, secondo xxxxx, lettera g) dello statuto sociale, nonché dell’articolo 6 del Codice, e, per l’effetto, la gestione dei rapporti, anche contrattuali, fra la Regione e gli Operatori ai sensi del presente Disciplinare, nell’esclusivo interesse dell’Ente di riferimento;
26. IRU: Indefeasible Right of Use, diritto personale di godimento, pieno ed indisturbato, limitato nel tempo, di infrastrutture e servizi nell’ambito di una rete, con il mantenimento della proprietà in capo al proprietario della rete medesima, entro i limiti derivanti dalla Concessione;
27. Listino: indica il “Listino dei prezzi applicati per la concessione agli operatori di comunicazione elettronica delle risorse della Rete Pubblica Regionale” (RPR);
28. Microtubi: sono le tubazioni di Rete destinate all’installazione e protezione dei Cavi, interrate o aeree;
29. NGA: reti d’accesso che si basano in tutto o in parte su elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate rispetto alle attuali reti a banda larga di base;
30. Offerta ERMES Operatori: è l’insieme delle procedure e dei documenti che regolano la Concessione di risorse della RPR agli operatori di telecomunicazioni;
31. Operatore: un'impresa attiva nell’erogazione di servizi di comunicazione elettronica a ciò autorizzata ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 1.8.2003, n° 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
32. Parere AGCM: il parere Rif. S 1433 del 27 giugno 2012, richiesto dalla Regione, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxx (XXXX), tenuto conto altresì delle prescrizioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2013/C 25/01, (recante “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga) e dei principi espressi dalla Raccomandazione della Commissione del
20 settembre 2010, relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (2010/572/UE);
33. Piano di Copertura: documento presentato dall’Operatore in sede di Domanda di Concessione, contenente gli elementi necessari all’espletamento della procedura di concessione ai sensi dell’articolo 7;
34. Punto di co-locazione: indica un sito della RPR dove l’Operatore Concessionario può installare i propri apparati all’interno di appositi spazi (Unità Rack);
35. Punto di interconnessione: indica un punto della RPR nel quale è tecnicamente possibile per l’Operatore Concessionario interconnettere la propria infrastruttura alle infrastrutture della RPR;
36. Regione: indica la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx X'Xxxxxx, 0, codice fiscale 80014930327;
37. Regolamento: Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture, adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) con delibera 622/11/CONS in data 11 gennaio 2012;
38. Reti di Comunicazione Elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e/o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali xxx xxxx, xxx xxxxx, x xxxxx di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato, ai sensi del Codice;
39. Rete Dorsale: la porzione di una rete di comunicazione elettronica, distinta dalla Rete di accesso, impiegata per il trasporto in backhauling o in transito di segnali di comunicazione elettronica;
40. Rete di Accesso: l’insieme dei collegamenti che connettono l’utenza con una Rete Dorsale;
41. Risorse: indica le seguenti risorse della RPR messe a disposizione degli Operatori ai sensi del presente Disciplinare e della Legge Regionale 3/2011, se ed in quanto eccedenti il fabbisogno della Pubblica Amministrazione: i) Infrastrutture di Posa, ii) Fibra Ottica Spenta, iii) Spazi in Co-locazione;
42. RPR: Rete Pubblica Regionale, indica l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituito da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Regione, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 della legge regionale 3/2011;
43. Specifiche tecnico-operative: procedure e norme tecniche che gli Operatori dovranno rispettare per interconnettersi ed utilizzare le risorse della RPR;
44. Studio di Fattibilità: è redatto da Insiel SpA a fronte di una Domanda Preliminare, ai sensi dell’art. 7;
45. Territorio: indica il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
46. Tratta: indica la porzione di RPR continua compresa tra 2 (due) Punti di consegna;
47. Tubo: si intende la componente fisica che consente la canalizzazione, l’alloggio e la protezione di uno o più Cavi.
Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Disciplinare definisce la disciplina generale applicabile per la messa a disposizione agli Operatori delle Risorse ai sensi della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, e all’articolo 5 del Codice, le disposizioni contenute nel presente Disciplinare sono volte a promuovere lo sfruttamento in regime trasparente, obiettivo e non discriminatorio delle RPR da parte di Operatori, al fine del superamento del digital divide e dello sviluppo di servizi di comunicazione elettronica e la loro diffusione sul territorio.
3. Il presente Disciplinare promuove investimenti efficienti e sostenibili (in termini sia finanziari che ambientali) in materia di infrastrutture di Rete e l’innovazione e lo sviluppo di reti e di servizi nella Regione, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 13 del Codice.
4. Il presente Disciplinare è approvato dalla Regione, nell’ottica di assicurare alla Pubblica Amministrazione la necessaria connettività e, al contempo, valorizzare l’asset di Rete mettendolo a disposizione degli Operatori affinché questi possano erogare servizi alle imprese, alle associazioni e ai cittadini sul territorio, anche allo scopo di colmare lo svantaggio digitale e di consentire l’accesso ai servizi ad alto contenuto tecnologico, ai sensi dell’articolo 33, comma 6 della legge regionale 3/2011.
5. Il presente Disciplinare si confà ai principi espressi e implementati dal Regolamento.
6. L’Offerta ERMES Operatori comprende i seguenti documenti:
a) Disciplinare;
b) Listino;
c) Avvisi periodici e relativa documentazione.
Articolo 3 – Principi generali
1. La disciplina del presente Disciplinare è ispirata a principi di semplificazione, competizione, open access, non discriminazione, efficacia e neutralità tecnologica allo scopo di valorizzare e garantire il trasparente ed efficace uso e condivisione delle risorse della RPR da parte dei Concessionari, ai fini dello sviluppo di un contesto competitivo e concorrenziale di settore ed assicurando la connettività diffusa e il superamento del digital divide nel Territorio. La messa a disposizione delle risorse della RPR è autorizzata nelle forme qui espresse nel
rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali ed a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie tra Operatori. Laddove possibile, per il raggiungimento delle finalità contemplate dal Disciplinare, sono da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RPR e delle relative risorse periferiche tra Operatori, scongiurando inutili duplicazioni d’investimenti in opere infrastrutturali laddove incidenti sul decoro o libera fruibilità del territorio, nel quadro di una maggiore condivisione, razionalità e più capillare e diffusa digitalizzazione ed offerta dei servizi della società dell’informazione a vantaggio degli amministrati e della connettività diffusa.
2. Gli Operatori Concessionari di Diritti d’Uso sulle risorse della RPR hanno l’obbligo di tenere indenne il Concedente da ogni onere derivante dalle opere e dagli interventi di sistemazione delle infrastrutture ed aree pubbliche coinvolte dagli interventi di posa di Fibra Ottica e predisposizione dei relativi apparati attivi necessari a garantire l’accesso e l’uso delle infrastrutture della RPR, oltre che di installazione e manutenzione dei suddetti. I Canoni indicati nel Listino ed in genere gli Importi richiesti sono finalizzati a contribuire in via continuativa e sostenibile alla manutenzione, sviluppo e valorizzazione della RPR ed a garantirne la copertura e diffusione in favore della popolazione regionale.
3. I diritti concessi agli Operatori Concessionari a norma del presente Disciplinare sono in ogni caso temporanei; gli Operatori devono sottostare agli obblighi economici previsti nel Listino, orientati al costo secondo i principi regolamentari applicabili e in linea con il Parere richiesto dalla Regione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
4. È fatto obbligo agli Operatori Concessionari che fruiscono delle risorse della RPR di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Gli Operatori Concessionari sono tenuti a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica ed a garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, nonché a garantire la convergenza, l’interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti. L’uso della Rete è garantito in regime di neutralità tecnologica, nel rispetto delle prescrizioni del Codice.
5. I prezzi indicati nel Listino sono individuati ed aggiornati nel rispetto della piena replicabilità dei costi da parte degli Operatori interconnessi e sono in ogni caso tenute in considerazione, ove applicabili, le tariffe applicate sul mercato in contesti pubblici e privati analoghi, anche a livello europeo. Il Disciplinare ed il Xxxxxxx si ispirano ai principi di trasparenza, equità, non discriminazione e proporzionalità, obiettività, pertinenza ed efficienza dell’investimento, nel quadro del generale interesse dello sviluppo della concorrenza di settore e dei servizi della società dell’informazione sul territorio.
6. Ferme restando le prescrizioni del Codice e delle disposizioni regolamentari applicabili, è fatto divieto all’Operatore Concessionario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare, di
cedere ad Operatori terzi qualsivoglia diritto su dette risorse e/o di fornire forme di garanzie sulle medesime.
TITOLO II – DIRITTO D’ USO DI INFRASTRUTTURE NELL’AMBITO DELLA RPR
Articolo 5 – Risorse offerte agli Operatori
1. Agli Operatori è riconosciuto il diritto di richiedere, ai sensi del presente Disciplinare, l’uso delle seguenti Risorse messe a disposizione nell’ambito della RPR:
a) Infrastrutture di Posa;
b) Fibra Ottica Spenta;
c) Spazi in Co-locazione.
Articolo 6 – Condizioni e vincoli generali
1. Sono messe a disposizione degli Operatori quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi di interoperabilità, concorrenzialità, efficienza e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.
2. L’uso delle Risorse nelle Aree Nere dal punto di vista della banda larga tradizionale è consentito esclusivamente ai fini del mero transito di segnali di comunicazione elettronica e del collegamento tecnico, con divieto di erogazione di servizi di connettività a banda larga con sfruttamento della RPR verso utenze situate nell’Area Nera attraversata. Nelle aree nere dal punto di vista della banda larga tradizionale ma bianche NGA, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di accesso di nuova generazione, sarà possibile utilizzare le risorse della RPR per collegare un tratto NGA.
3. Al fine di garantire un’adeguata e condivisa fruizione delle Risorse della RPR da parte degli Operatori interessati, in applicazione dei principi di cui all’articolo 3, comma 1, valgono per ciascun Operatore, nell’ambito di ciascun Avviso, i seguenti limiti:
a) Infrastruttura di Posa: posa di massimo 1 (uno) cavo per ciascuna Tratta;
b) Fibra Ottica Spenta:
1) massimo di 2 (due) coppie di Fibre Ottiche Spente per Tratta della Rete Dorsale;
2) massimo di 1 (una) Fibra Ottica Spenta per Tratta della Rete di Accesso;
Il limite per gli spazi in co-locazione verrà determinato nell’ambito del singolo Avviso, in base alla disponibilità di spazi presso i Punti di co-locazione.
4. Il rapporto con gli Operatori è regolato da Concessioni, rilasciate dal Concedente, e da Contratti, stipulati fra gli Operatori e Insiel SpA a fronte delle Concessioni. E’ obbligo di ogni Operatore Concessionario assicurare in ogni tempo la separazione logica e fisica della RPR rispetto alla propria rete di comunicazioni a questa interconnessa, salvi i necessari punti di interconnessione. L’Operatore è tenuto in ogni caso ad eliminare, laddove informato, a propria cura ed onere e nel minor tempo possibile, ogni ipotesi di interferenza o commistione tra sistemi e trasmissioni della propria rete con l’infrastruttura della RPR, manlevando il Concedente da ogni danno, perdita o responsabilità al riguardo, anche rispetto a pretese di terzi fruitori dei servizi erogati dagli Operatori Concessionari.
5. E’ fatto obbligo all’Operatore concessionario erogare servizio nelle zone bianche interessate dall’assegnazione. Ulteriori condizioni e vincoli potranno essere definiti nei singoli Avvisi.
Articolo 7 – Criteri e procedure di concessione
1. La messa a disposizione delle risorse della RPR avviene tramite procedure di evidenza pubblica a carattere periodico (Avvisi).
2. La concessione dei Diritti d’Uso sulle risorse della RPR è subordinata alla presentazione da parte dell’Operatore interessato di una Domanda di Concessione corredata da un Piano di Copertura che evidenzi, sulla base di parametri oggettivi, misurabili e predefiniti pubblicati in occasione degli Avvisi periodici, la riduzione attesa del digital divide sul Territorio grazie all’utilizzo delle Risorse.
3. La messa a disposizione delle Risorse è disciplinata dalla procedura di seguito descritta:
a) periodicamente viene pubblicato, sul Sito Web della Regione, sul Sito Web di Insiel e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, un Avviso per la messa a disposizione agli operatori di telecomunicazioni di risorse della RPR che, nel rispetto dei principi di equità e non discriminazione, nonché al fine di garantire un’adeguata e condivisa fruizione della Rete da parte degli Operatori interessati, definisce condizioni, termini e scadenze della procedura di assegnazione. L’Avviso sarà corredato dalle seguenti informazioni e documenti:
1. consistenza delle Risorse disponibili per la fruizione da parte degli Operatori;
2. parametri oggettivi e misurabili che dovranno caratterizzare il Piano di Copertura richiesto agli Operatori come base per l’assegnazione delle Risorse e per il monitoraggio in fase di esercizio e relativa formula di computo;
3. Listino dei prezzi;
4. schema del Contratto;
5. specifiche tecniche e documentazione di supporto;
b) entro i termini e secondo le modalità definiti in sede di Avviso:
1. l’Operatore interessato presenta una Domanda Preliminare, indicante le Risorse di interesse;
2. previo accordo con Insiel SpA l’Operatore che ha presentato una Domanda Preliminare può effettuare, a proprio onere e costi, un sopralluogo per la verifica dello stato e della disponibilità delle Risorse di interesse;
3. Insiel SpA fornisce all’Operatore uno Studio di Fattibilità, nel quale indica le opere e gli interventi necessari per l’utilizzo delle Risorse di interesse, il dettaglio delle Risorse e la stima degli Importi;
4. l’Operatore presenta una Domanda di Concessione, corredata da una Relazione illustrativa e da un Piano di Copertura, utilizzando un apposito modello nel quale l’Operatore riporterà i valori assegnati ai parametri oggettivi indicati in sede di Avviso. Il punteggio verrà calcolato utilizzando la formula pubblicata in sede di Avviso. In caso di contesa sulla medesima risorsa, questa verrà assegnata al contendente che avrà ottenuto il maggior punteggio.
5. l’Operatore presenta documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nonché i requisiti di ordine soggettivo.
c) nei termini e secondo le modalità indicati in sede di Avviso verrà notificato agli Operatori Concessionari il provvedimento di Concessione e verrà pubblicato l’elenco degli Operatori Concessionari.
4. Le richieste formulate dagli Operatori nella Domanda di Concessione vincolano questi ultimi, in caso di effettiva Concessione, alla fruizione e presa in carico della totalità delle Risorse ivi indicate. In nessun caso saranno cedute Risorse diverse da quelle indicate dall’Operatore nella Domanda di Concessione.
5. Annualmente, ciascun Operatore Concessionario è tenuto a notificare ad Insiel SpA lo stato di attuazione del Piano di Copertura allegato alla Domanda di Concessione, facendo riferimento ai medesimi parametri.
6. L’Operatore Concessionario è inoltre tenuto a fornire ogni ulteriore informazione che Insiel SpA dovesse richiedere al fine di verificare il rispetto delle condizioni e vincoli derivanti dal presente Disciplinare e dalla normativa di settore, nonché il perdurare dei requisiti soggettivi e di ordine generale previsti ai fini della Concessione.
7. Il mancato rispetto da parte dell’Operatore Concessionario delle condizioni di cui alla Concessione o al Contratto potrà comportare la revoca della Concessione e la conseguente risoluzione del Contratto.
8. In nessun caso è applicabile il principio del silenzio-assenso, dovendo ritenersi necessario un atto dispositivo d’assenso per ogni attività qui contemplata. In caso di inutile decorso dei termini indicati, dovrà intendersi che le interrogazioni o le domande presentate dall’Operatore abbiano avuto esito negativo.
9. In caso di successivo Avviso riguardante tratte RPR sulle quali l’Operatore è già Concessionario di Risorse, l’Operatore avrà facoltà –fatte salve specifiche limitazioni definite in sede di Avviso- di presentare Domanda di Concessione di ulteriori Risorse, ai sensi del Disciplinare.