DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO IN SOSTITUZIONE DEL MUTUO PASSIVO IN CORSO CON ALTRO ISTITUTO DI CREDITO - CIG 7019920DD3B.
Art. 1 – Oggetto e valore dell’appalto
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito Camera di Commercio), con determinazione del Segretario Generale n. 73 del 21/03/2017 e con determinazione
n. 105 del 03/05/2017 di modifica delle condizioni di gara ha indetto una procedura aperta per la contrazione di un mutuo ipotecario di importo pari a € 7.814.668,37 a tasso fisso, destinato a sostituire il mutuo passivo in corso con altro istituto di credito.
La durata è determinata in funzione della migliore offerta che dovrà essere indicata per ciascun periodo temporale stabilito in 11, 15 e 20 anni.
Il valore dell’appalto è stato stimato, in riferimento all’ammontare presunto degli interessi per l’intera durata del mutuo ai sensi dell’art. 35, c. 14, lett. b. del D.lgs. 50/16, in un importo pari ad € 1.921.555,15. L’importo della garanzia provvisoria è di € 38.431,10 pari al 2% del valore dell’appalto suscettibile di riduzione ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, il possesso della relativa certificazione dovrà essere documentata in sede di offerta, pena il ricorso alla procedura di soccorso istruttorio con connessa sanzione pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’appalto e quindi pari ad € 1.921,56.
Il contratto di mutuo ipotecario ed i rapporti tra la Banca aggiudicataria mutuante e la Camera di Commercio, sono disciplinati secondo le disposizioni, modalità e tempi indicati nel presente atto.
L’affidamento del presente appalto di servizi avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
Gli Istituti di credito interessati dovranno presentare le rispettive offerte in base alle condizioni ed alle modalità riportate nel presente documento.
Saranno ammessi a partecipare alla gara esclusivamente gli Istituti di credito in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal presente Disciplinare di Gara.
La Camera di Commercio si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ovvero di non procedere in nessun caso all’aggiudicazione. Le somme previste nel piano di ammortamento del mutuo erogato saranno iscritte nei bilanci della Camera di Commercio per tutta la durata del finanziamento, nei termini indicati dall’articolo 8 del presente atto.
Art. 2 – Soggetti
I soggetti del contratto di mutuo ipotecario regolato dal presente capitolato sono la Camera di Commercio e l’aggiudicatario della procedura di gara.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio per attività inerenti l’oggetto della gara;
b) iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 e 64 ovvero agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93 o il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 14 del suddetto Decreto; nel caso di Istituto appartenente ad altro Stato della CE, documentazione equipollente in vigore in tale Stato. Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale documentazione dovrà essere presentata da ciascun componente il raggruppamento;
c) raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti ex 48 D.Lgs 50/2016. In tal caso nell’offerta dovranno essere indicate le percentuali di mutuo che saranno erogate da ciascun soggetto partecipante all’RTI. In tale caso, inoltre, a pena di esclusione, l’iscrizione all’albo o agli elenchi indicata sopra dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento stesso.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, per il soggetto definitivamente aggiudicatario, al fine di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione stessa, ai sensi dell’art. 81 e dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In caso di impossibilità di riscontro tramite il sistema AVCPASS, l’Ente effettuerà i controlli con le altre modalità ordinarie previste dalla normativa vigente.
L’accertamento di una causa di esclusione determina la revoca dell’aggiudicazione definitiva, con conseguente facoltà per l’Ente di richiedere il risarcimento dei danni.
Si ribadisce che in caso di aggiudicazione ad R.T.I. o consorzio i requisiti di cui sopra saranno verificati per tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento od al consorzio. Ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell’art. 47 del medesimo decreto.
Il possesso dei suddetti requisiti può essere accertato dalla Camera di Commercio in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo di prova. L’accertamento di una causa di esclusione non dichiarata determina l’esclusione del concorrente, con conseguente facoltà per la Camera di Commercio di richiedere il risarcimento dei danni.
In caso di partecipazione di R.T.I. o di consorzio i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli Istituti partecipanti al raggruppamento od al consorzio, che partecipano alla presente gara.
Ricorrendone i presupposti la stazione appaltante procederà all’attivazione del soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, con eventuale contestuale applicazione della sanzione pecuniaria che sarà pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’appalto, quindi pari ad € 1.921,56.
Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, l’operatore economico concorrente verrà escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con la procedura di cui al comma precedente, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.
A tale riguardo, la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e requisiti e capacità speciali ex art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 4 - Garanzie dei partecipanti alla gara
Come previsto dall’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire la serietà dell’offerta, ciascun concorrente dovrà presentare in originale, a pena di esclusione, una garanzia con validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93 co. 4, la garanzia dovrà essere “a prima richiesta” e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93 co. 6).
L’importo della garanzia provvisoria è suscettibile di riduzione nei modi e nelle forme disciplinate dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.
Si precisa che in caso di RTI o consorzio (costituiti o da costituirsi) la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazioni attestanti il diritto ad ottenere la riduzione della garanzia.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 93 co. 8).
Art. 5 - Garanzia dell’affidatario del servizio
L’articolo 103 del D.Lgs 50/2016 prevede per l’aggiudicatario l’obbligo di costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto.
Al pari della garanzia provvisoria, anche la garanzia definitiva dovrà essere “a prima richiesta” e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
Art. 6 - Erogazione del finanziamento
Il mutuo dovrà essere erogato dalla Banca mutuante con le modalità e i tempi che saranno disciplinati nel contratto con l’aggiudicatario da stipularsi con rogito notarile. La somma dovrà essere versata mediante bonifico su un conto precedentemente comunicato ed intestato alla stessa Camera di Commercio, presso l’Istituto che svolge funzioni di Istituto Cassiere.
Si precisa che nell’ipotesi di erogazione effettuata prima della data dell’inizio dell’ammortamento saranno corrisposti dalla Camera di Commercio interessi di pre-ammortamento dalla data di erogazione (inclusa) fino al giorno immediatamente precedente l’inizio dell’ammortamento (incluso) calcolati al tasso determinato ai sensi del successivo art. 7
Art. 7 –Tasso di Interesse
Si procederà all’aggiudicazione a favore dell’Istituto di credito che avrà offerto minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inteso come minore spread. L’offerta dovrà contenere lo spread espresso in punti percentuali annui con arrotondamento al terzo decimale da applicare al tasso fisso EURIRS a 11 anni, 15 anni e 20 anni.
Il tasso fisso nominale annuo (base di calcolo 360/360) del contratto di mutuo sarà costituito dalla somma del tasso EURIRS del periodo temporale di riferimento e dello spread offerto.
L’offerta dovrà preferibilmente riferirsi a tutti e tre i periodi temporali stabiliti mediante indicazione dello spread offerto in corrispondenza di ciascun periodo temporale. Nel caso in cui l’offerta non sia presentata per tutti e tre i periodi stabiliti, l’offerente concorrerà solo per il periodo o i periodi valorizzati.
Fermo il criterio di aggiudicazione - minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, inteso come minor spread - in caso di parità di offerta, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà offerto detto spread associato alla maggiore durata del mutuo. In caso di ulteriore parità si procederà tramite pubblico sorteggio.
A titolo di esempio, si presenta l’ipotesi di tre concorrenti con le offerte di cui alla seguente tabella.
concorrenti | 11 anni | 15 anni | 20 anni |
A | 1,0% | 2,0% | 2,5% |
B | 2,0% | 1,5% | 1,0% |
C | = | 1,0% | 1,5% |
In tale ipotesi il minor spread è l’1% offerto da tutti e tre i concorrenti ma associato a durate diverse. Il mutuo sarebbe stipulato con il concorrente B per una durata di 20 anni.
Lo spread offerto è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo.
Lo stesso spread è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, di commissioni e di ogni altro onere, comunque denominato, che sia a carico del mutuante.
Il tasso su cui sarà costruito il piano di ammortamento predisposto dalla Banca mutuante ed allegato al contratto di mutuo sarà ottenuto applicando le condizioni (spread) offerte in sede di gara sul parametro EURIRS di riferimento rilevato sul Sole 24 Ore dell’ultimo giorno lavorativo bancario precedente quello di stipula del contratto di mutuo.
Art. 8 –Ammortamento
L’ammortamento del prestito è suddiviso in periodi di interessi della durata di sei mesi ciascuno coincidenti con il primo (1 gennaio – 30 giugno) ed il secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell’anno solare.
Il mutuo sarà rimborsato mediante rate semestrali costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi.
Art. 9 - Interessi di mora
Nel caso di ritardo da parte della Camera di Commercio nell’effettuazione di qualsiasi pagamento per quota capitale o quota interessi in base al contratto di mutuo stipulato, a qualsiasi causa attribuibile,
saranno dovuti alla Banca mutuante, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse contrattuale maggiorato di 1 punto percentuale annuo (base di calcolo 360/360). Tali interessi decorreranno di diritto dal giorno (incluso) in cui avrebbe dovuto essere corrisposta una qualunque somma dovuta per contratto fino al giorno (escluso) dell’effettivo pagamento senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per avvenuta scadenza del termine.
Art. 10 – Pagamenti
Tutti i pagamenti in adempimento all’obbligo di rimborso, dovranno essere effettuati in euro, mediante accredito effettuato dall’Istituto cassiere alla Banca mutuante.
Art. 11 – Estinzione anticipata
La Camera di Commercio potrà in ogni tempo estinguere anticipatamente in tutto o in parte il suo debito con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi mediante lettera raccomandata.
L’estinzione parziale anticipata comporta la riduzione proporzionale dell’importo delle rate residue e non incide sulla durata dell’operazione così come originariamente pattuita. Unitamente alla restituzione totale o parziale del capitale mutuato dovrà essere effettuato il versamento dei relativi interessi mutuati.
In tale evenienza sarà riconosciuto il solo “costo di rottura” vale a dire la corresponsione alla Banca mutuante di un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso fissato contrattualmente e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all’IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo). Tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego.
Art. 12– Stipulazione del contratto
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la Camera di Commercio effettuerà, ai sensi di quanto previsto dal
D.P.R. n. 445/2000, i controlli sul soggetto aggiudicatario in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale, del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara ed alla regolarità contributiva INPS e INAIL. L’esito favorevole di tali controlli è condizione per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Si fa presente che con la presentazione dell’offerta l’istituto si impegna a erogare il mutuo oggetto del presente atto alle condizioni tutte come risultanti dagli atti della gara. E’ esclusa la facoltà per l’istituto mutuante di inserire nel contratto integrazioni e varianti rispetto alle condizioni di gara.
Come stabilisce l’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
In ogni caso la stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione. L’Ente fornirà, su motivata richiesta, ogni utile documentazione necessaria all’aggiudicatario per ottemperare agli adempimenti di propria competenza.
Il rappresentante dell’istituto aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati dalla Camera di Commercio almeno una settimana prima della data stabilita.
Ove nel termine indicato nel suddetto invito, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, la Camera di Commercio ha facoltà di dichiararlo decaduto con introito della cauzione e con facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
Qualora non si proceda alla stipula del contratto, l’Istituto aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
Art. 13 –Garanzie e oneri del mutuatario
La Camera di Commercio si obbliga a corrispondere puntualmente, alle relative scadenze, gli interessi e le relative quote di ammortamento. Allo scopo di assicurare l’esatto e puntuale pagamento delle rate di rimborso del mutuo, ciascuna costituita dalla quota capitale e dalla quota di interessi quali risulteranno dal piano di ammortamento, la Camera di Commercio si obbliga ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata del finanziamento, in appositi conti di spesa, tra le spese obbligatorie, le
somme occorrenti per l’effettuazione dei predetti pagamenti e a dare mandato irrevocabile, ai sensi dell’art 1723 del c.c., al proprio cassiere pro-tempore di versare alla Banca mutuante le predette somme, autorizzando lo stesso ad emettere i conseguenti pagamenti anche in assenza di mandato.
La Camera di Commercio si obbliga a comunicare, a mezzo pec, alla scadenza del contratto di servizio di cassa con l’Istituto cassiere, l’eventuale Istituto subentrante e si impegna ad inserire in ogni contratto di cassa che sarà stipulato nel periodo di durata del finanziamento stesso, analogo incarico a quello sopra previsto.
Il mutuo sarà assistito da ipoteca di primo grado su uno o più immobili di proprietà della Camera di commercio, siti in Foggia alla Trav. di Viale Fortore, snc, identificati in Catasto al foglio di mappa n. 123, particella n. 329, sub 7, 8 e 9.
Art. 14 - Responsabilità dell’aggiudicatario
L’istituto aggiudicatario è responsabile del buon andamento dell’erogazione del servizio e degli oneri che dovessero gravare sulla Camera di Commercio a seguito dell’inosservanza, da parte dell’aggiudicatario e/o del proprio personale dipendente, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
Art. 15 - Modalità e termini di presentazione delle offerte
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/06/2017; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, al Servizio Provveditorato della stazione appaltante sito al primo piano in Traversa Xxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxx che ne rilascerà apposita ricevuta, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, firmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara e, ben visibile, la dicitura “NON APRIRE”.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e firmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
La busta “A” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di ammissione alla gara con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del presente disciplinare, come da fac- simile allegato;
2) Modello DGUE debitamente compilato;
3) Pass OE - Pass dell’operatore economico - da generare sulla piattaforma AVCPass. E’ necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da X.X.XX (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero). Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass operatore economico”) seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la presente procedura mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”.
4) ricevuta di versamento relativa al contributo previsto ai sensi della deliberazione n. 1377/2016
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00);
5) (nel caso di raggruppamento non ancora costituito):
dichiarazione, sottoscritta da ogni componente il raggruppamento temporaneo, che riporti:
a) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei di concorrenti;
b) a quale componente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza con funzioni di capogruppo;
c) le quote percentuali del servizio assunte da ciascun componente il raggruppamento.
6) (nel caso di raggruppamento già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
7) garanzia prestata per la partecipazione alla gara come meglio descritto all’art. 4) del presente disciplinare.
8) copia del presente disciplinare sottoscritta (per esteso e non siglata) su ogni pagina dal Legale Rappresentante.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere prodotta documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La busta “B” deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Istituto concorrente come da modulo allegato (allegato “B” al presente disciplinare di gara). Tale offerta è espressa con l’indicazione dello spread annuo fisso (in cifre e in lettere) con arrotondamento al terzo decimale da applicare al tasso IRS a 11 anni, a 15 anni e a 20 anni in corrispondenza dei possibili periodi di durata del mutuo.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese associate, a pena di esclusione dalla gara.
La suddetta busta, chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, dovrà riportare all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto ed il nominativo dell’Impresa concorrente. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere l’imposta di bollo sull’offerta economica prodotta in sede di gara ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.
Art. 16 - Procedura di gara
La commissione di gara, presso il luogo indicato nel bando di gara, alla data e ora precisate nel medesimo bando di gara, procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste con la dicitura “busta “A”
– Documentazione” e alle conseguenti verifiche sulla documentazione prodotta.
Resta inteso che la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali.
Successivamente, la commissione di gara sempre in seduta pubblica procede all’apertura delle buste con la dicitura “busta “B” - Offerta economica” per individuare l’offerta recante il minore spread offerto così come descritto nel precedente art. 7) del presente disciplinare di gara.
Quindi la commissione di gara darà conto delle offerte presentate e determinerà la graduatoria provvisoria.
Sulla base del risultato ottenuto, la commissione di gara esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa che la stazione appaltante effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Art. 17 - Aggiudicazione e adempimenti dell’aggiudicatario
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della Stazione Appaltante. La stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione che non equivale ad accettazione dell’offerta e che diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Nel caso di esito negativo di detti controlli si procede all’esclusione dell’offerta, all’escussione della garanzia provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza e giudiziarie e all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria purché in possesso, a sua volta, di tutti i requisiti previsti e abbia prodotto un’offerta congrua, conveniente, idonea e rispondente agli interessi della stazione appaltante.
Eseguita con esito positivo la verifica dei requisiti, la stazione appaltante provvede a richiedere via pec all’aggiudicatario la produzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, e della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire alla stazione appaltante nel termine di 10 giorni dal ricevimento da parte dell’aggiudicatario della richiesta. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo nei termini e nelle modalità di cui all’art. 12 del presente disciplinare.
Art. 18 - Varianti e Subappalto
Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. Non è prevista la facoltà di presentare offerte parziali per una parte del servizio. Non sono ammessi subappalti.
Art. 19 – Cessione del contratto
E’ vietata cessione di contratto senza l’espressa autorizzazione da parte di questa Stazione Appaltante.
Art. 20 – Vincolatività delle offerte
Nella fase che precede l’affidamento, i soggetti partecipanti alla gara sono vincolati alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data ultima utile per la presentazione dell’offerta.
Art. 21 – Risoluzione
Le parti convengono espressamente che il mancato pagamento alle relative scadenze di qualunque somma dovuta a titolo di rimborso capitale o corresponsione interessi darà facoltà alla parte mutuante di ritenere risolto di diritto il contratto.
La risoluzione di diritto relativa potrà essere altresì fatta valere dalle parti in tutti gli altri casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi ed impegni previsti dal contratto o qualora venissero a mancare le garanzie previste nel contratto.
La Camera di Commercio potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi imputabili all’Impresa:
1. grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o normativi;
2. cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
3. intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto;
4. cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi;
5. negli altri casi eventualmente previsti dalla legge.
Nel caso di cui al precedente punto 1), qualora l’Istituto mutuante non provveda a sanare le inadempienze entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla formale diffida formulata a mezzo pec, la Camera di commercio provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
Nel caso di cui al precedente punto 4) il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 del Codice Civile.
Nei suddetti casi l’Impresa aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la Camera di commercio di affidare a terzi il servizio in danno dell’Impresa inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell’Ente.
In tali ipotesi la Camera di commercio procederà alla escussione della garanzia definitiva.
Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme dettate in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Sarà premura della stazione appaltante curarne l’osservanza con idonea previsione nel contratto.
Art. 23 – Incongruenze
In assenza di accordo fra le parti, prevarrà l’ipotesi più favorevole per la Stazione Appaltante in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.
Art. 24 – Rinvio
Per quanto non contemplato nel Bando di gara, nel presente capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore in materia.
Art. 25 – Controversie
Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Giudice del luogo ove ha sede la Camera di Commercio.
Art. 26 – Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’ informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno raccolti presso la Camera di Commercio di Foggia per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza e chiederne l’integrazione o l’aggiornamento e rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità di trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall’Ente a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere gli obblighi di legge. L’Istituto di credito aggiudicatario del Servizio dovrà gestire e trattare gli eventuali dati sensibili e riservati acquisiti per il Servizio. A tal fine l’Istituto di credito dovrà incaricare i propri addetti al trattamento di tali dati secondo la normativa di settore.
27 - Chiarimenti
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx entro il 05/06/2017.
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito: xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara.
La pubblicazione delle risposte sul sito camerale ha efficacia nei confronti di tutti i concorrenti che sono pertanto tenuti a prenderne visione, ad accettarle ed a tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta indipendentemente dal fatto che le richieste siano state formulate da altri. La presa visione e l'integrale accettazione dovrà risultare nella dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato A) da inserire nella Busta “A – Documentazione”.
L’Istituto/Azienda di credito dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente disciplinare e di averne compreso la portata e gli effetti.
Data
Per accettazione
Il Legale Rappresentante