COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Nella seduta del 18/11/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel mese di marzo 2011 il ricorrente stipulava con l’odierno convenuto un contratto di mutuo decennale a tasso variabile per un importo complessivo di euro 100.372,51, volto a consolidare in un’unica rata, con importo inferiore, i debiti contratti in conseguenza della stipula di altri finanziamenti conclusi, oltre che con il resistente, anche con altri intermediari finanziari. Presso la banca in particolare il ricorrente risultava debitore della residua quota capitale (euro 8.898,78) derivante da un contratto di mutuo precedentemente stipulato.
Con lettera di reclamo, il ricorrente chiedeva la restituzione delle spese notarili sostenute in occasione del rinnovo del contratto di mutuo, ex art. 7 della legge n. 40/2007.
In riscontro al reclamo, l’intermediario precisava che il mutuo era stato concesso in sostituzione di uno precedente, “modificando anche la struttura originaria […] nei partecipanti”, evidenziava di essere intervenuta “con una nuova operazione nell’ambito della convenzione INPDAP, confermando migliori condizioni rispetto alla precedente tipologia di mutuo nell’ambito di offerta commerciale per sostituzione” e chiariva di aver rimborsato il costo della perizia tecnica in un’ottica di attenzione alla clientela.
Insoddisfatto del ricorso ottenuto, il ricorrente adiva questo Arbitro per reiterare la propria richiesta restitutoria, in ragione anche dell’intervenuto rimborso dei costi per la perizia
tecnica, invocando il d.l. n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007, nonché il d.l. n. 93/2008; in particolare rilevava che la sostituzione sul mutuo precedente fosse stata soltanto “parziale” e non avesse inciso sulla struttura dei partecipanti; negava inoltre di aver beneficiato della convenzione Inpdap non essendo iscritta al fondo e sottolineava che le condizioni migliorative gli fossero state offerte dalla banca per non perdere il cliente; reiterava quindi la richiesta restitutoria.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto, dopo aver ricostruito la vicenda negoziale intercorsa con il ricorrente e chiarita la distinzione tra surroga, rinegoziazione e sostituzione del mutuo, precisava che solo per le prime due fosse dato rinvenire una disciplina normativa.
Rilevava invece che con la sostituzione del mutuo, attuata nel caso in esame, si stipuli un nuovo contratto di mutuo il cui capitale viene in tutto o in parte (nel caso in cui venga richiesta ulteriore liquidità) utilizzato per estinguere anticipatamente il mutuo preesistente; l’ipoteca originaria viene cancellata e ne viene iscritta una nuova. Tale operazione, a differenza della surroga e della rinegoziazione, comporta evidentemente una nuova istruttoria con la sopportazione delle spese connesse.
Ciò premesso, descriveva le condizioni della propria offerta commerciale, la quale prevedeva delle agevolazioni nei confronti di quei clienti che intendessero sostituire il proprio mutuo in essere; in particolare, era previsto il rimborso, con un tetto massimo predeterminato, delle spese notarili e di perizia sostenute e la possibilità di integrare l’importo del mutuo originario da sostituire con nuova finanza entro il limite dell’80% del valore dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria. Tali agevolazioni erano applicabili al ricorrere di determinati necessari requisiti, quali, ad esempio, la permanenza degli stessi soggetti mutuatari presenti nel mutuo di sostituzione nella nuova operazione; tale requisito, tuttavia, non ricorreva nel caso in esame dal momento che il coniuge del ricorrente, cointestatario del primo mutuo, risultasse solo fideiussore nel secondo.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla restituzione delle spese sostenute per addivenire alla stipula di un nuovo contratto di mutuo, concluso con l’intermediario convenuto successivamente ad un precedente mutuo intercorso tra le parti.
Dall’esame della documentazione contrattuale versata in atti, trova conferma la circostanza che il ricorrente abbia effettivamente stipulato un nuovo mutuo, con il medesimo intermediario, volto solo in parte ad estinguere il precedente; in particolare della complessiva somma di euro 100.373,51 erogata in tale ultima occasione, solo una parti corrispondente ad euro 8.898,78 è stata effettivamente destinata all’estinzione anticipata del precedente mutuo, mentre la restante parte è stata impiegata a soddisfare ulteriori esigenze di liquidità.
Risulta altresì per tabulas che le parti dei due contratti siano parzialmente diverse, posto che il coniuge del ricorrente risulti cointestatario del primo mutuo, mentre compare come garante (fideiussore e datore d’ipoteca) nel secondo.
Deve dunque ritenersi che, come sostenuto dall’intermediario resistente, all’operazione di finanziamento in esame non possa essere applicata la disciplina dettata il materia di surrogazione ovvero di rinegoziazione dei mutui ora prevista all’art. 120-quater t.u.b. (in particolare i commi 4 e 5, i quali prevedono che “4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l’istruttoria e per gli
accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione. 5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata”).
Ciò rilevato in premessa, si osserva che la resistente abbia dato conto di aver comunque retrocesso in favore del ricorrente le spese da questi sostenute in relazione alla perizia tecnica necessaria nell’ambito dell’istruttoria finalizzata alla concessione del secondo contratto di mutuo; e ciò in un’ottica di attenzione alla clientela.
Tale comportamento, dunque deve essere assunto come meramente volontario, atteso il fatto che nel caso di specie non ricorrerebbero neppure le condizioni previste nella offerta commerciale richiamata dall’intermediario, invero non documentata, la quale comunque dovrebbe prevedere delle agevolazioni nei confronti di quei clienti che intendano sostituire il proprio mutuo in essere, purché ricorrano determinati requisiti, tra cui la permanenza dei medesimi soggetti mutuatari.
Pertanto, appare incensurabile in questa sede la decisione in base alla quale parte resistente ha inteso negare il rimborso delle spese notarili per il fatto che il nuovo mutuo, diversamente dal precedente, risultasse intestato esclusivamente al ricorrente.
Alcun legittimo affidamento, infatti, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente – anche in assenza della prova circa i contenuti e le modalità di diffusione di tale comunicazione commerciale – non soltanto per il fatto che nel caso di specie non ricorrerebbero le condizioni in essa previste, ma anche perché l’applicazione delle agevolazioni, originariamente previste in favore di soggetti aderenti al piano Inpdap, anche in favore di soggetti non aderenti, come nel caso del ricorrente, sarebbe comunque rimessa alla discrezionale determinazione dell’intermediario.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1