TRA
“CONTRATTO TIPO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ DI EMERGENZA”
CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 301/2014/R/eel
Con il presente contratto
TRA
La società Terna S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale ……………. capitale sociale ………., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore ……………….., in qualità di ,
giusti poteri conferiti da , nel seguito, per brevità “Terna” da una parte
e
………………..con sede legale in………….., iscritta nel registro delle imprese di , partita IVA e
Codice fiscale ……………. capitale sociale ………., nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore in qualità di , nel seguito, per brevità: “Assegnatario”, dall’altra;
Premesso che
a) con delibera 301/2014/R/eel recante “Disciplina delle procedure per l’approvvigionamento a termine delle risorse elettriche interrompibili e proroga semestrale dei contratti vigenti” come successivamente modificata e integrata dalla delibera 566/2014/R/eel recante “Disciplina finale per l’approvvigionamento a termine dei servizi di interrompibilità” (di seguito: la Delibera) l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha definito le procedure di approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015;
b) la Delibera prevede che il Codice di Rete definisca:
- i requisiti minimi tecnici e funzionali per l’abilitazione delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza;
- le prestazioni minime contrattuali che le risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza sono tenute ad assicurare a Terna. Tali prestazioni minime devono
includere almeno le prestazioni indicate all’art. 3.3, lett. a), b), c), d), e) ed f) della Delibera;
c) la Delibera prevede altresì che Terna si approvvigioni dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza tramite la stipula di contratti standard con clienti finali titolari di risorse interrompibili selezionate secondo le procedure concorsuali, trasparenti e non discriminatorie, di cui all’art. 7 della Delibera;
d) l’Autorità ha approvato, sulla base della proposta di Terna, lo schema di contratto standard e il Regolamento per l’approvvigionamento a termine delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza (di seguito: Regolamento) di cui al precedente alinea;
e) in attuazione di quanto sopra Terna ha organizzato le procedure per l’approvvigionamento a termine delle risorse interrompibili;
f) l’Assegnatario, in seguito alla partecipazione alla summenzionate procedure, è risultato aggiudicatario del servizio d’interrompibilità di emergenza (nel seguito servizio o servizio di interrompibilità) per i siti e le quantità indicate nella procedura informatica di Terna all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx/Xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxXX e alternativamente raggiungibile dal portale MyTerna nella sezione dei “Sistemi Legacy” attraverso l’apposito link “Interrompibilità istantanea ed emergenza” (nel seguito: la Procedura Informatica);
g) tra gli obblighi derivanti dalla partecipazione alle procedure è incluso l’obbligo per l’Assegnatario di sottoscrivere un contratto con Terna per la regolazione del servizio di interrompibilità, in conformità al modello allegato al Codice di rete;
h) l’Assegnatario è in possesso dei requisiti previsti per l’idoneità a prestare il servizio di interrompibilità, come definiti nel Codice di rete, e ha fornito a Terna la documentazione attestante tali requisiti;
i) l’Assegnatario dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dal Codice di rete nonché da ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento ed accesso alle reti che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva;
j) l’Assegnatario è Utente del dispacciamento, ovvero ha conferito il mandato ad un soggetto terzo utente del dispacciamento per i punti di prelievo oggetto del presente contratto e dà atto che la corretta esecuzione del contratto di dispacciamento per punti di prelievo costituisce condizione necessaria per la prestazione del servizio di interrompibilità e per la conseguente remunerazione dello stesso;
k) l’Assegnatario dà atto che Terna ha diritto di verificare con l’esercente il servizio di trasporto la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea;
l) il servizio di interrompibilità sarà gestito in ordine alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale, sia in fase di programmazione sia nel tempo reale.
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 - Definizioni
2.1. Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nella Delibera:
- Coefficiente mensile (k): coefficiente definito da Terna per ciascun mese dell’anno solare valido per il triennio 2015-2017.
- Potenza Contrattuale (Pc): è il valore nominale di potenza interrompibile di emergenza indicata, con riferimento a ciascun sito, nella procedura informatica messa a disposizione da Terna nella Procedura Informatica, in esito alle procedure di assegnazione, ivi incluse le assegnazioni con validità per un solo mese come eventualmente modificato ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente contratto.
- Potenza Minima (P min): è il prodotto tra la Potenza Contrattuale, ad esclusione della potenza contrattualizzata con validità per un solo mese, e il Coefficiente Mensile;
- Potenza Mensile Minima (PM min): è il prodotto tra la Potenza Contrattuale con esclusivo riferimento a quella con validità per un solo mese e il Coefficiente Mensile;
- Potenza Prelevata (Pp) e Potenza Mensile Prelevata (PM p): sono la quota parte della Potenza Media Mensile come calcolate all’art. 6.2 del presente contratto;
- Periodo di Manutenzione (Hmanutenzione): periodo in cui la risorsa interrompibile non è disponibile a causa ad esempio di manutenzione programmata o fuori servizio del sito. Tale periodo ha una durata complessiva non superiore al 15% delle ore dell’anno solare ed è proporzionale al numero di mesi di effettiva prestazione del
servizio;
- Potenza Media Mensile (Pbmi): media dei prelievi orari di ciascun mese.
Articolo 3 - Oggetto
3.1 Oggetto del presente contratto è la definizione e la regolazione dei diritti e degli obblighi in capo all’Assegnatario connessi alla prestazione del servizio d’interrompibilità di emergenza nel triennio 2015-2017 in esito a tutte le assegnazioni effettuate a favore dell’Assegnatario ai sensi del Regolamento.
Articolo 4 - Obblighi dell’Assegnatario: disposizioni generali
4.1 L’Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di interrompibilità attraverso i siti indicati dallo stesso e riportati nella Procedura Informatica mettendo a disposizione la Potenza Contrattuale indicata nella medesima procedura. Tale potenza è aggiornata da Terna a seguito delle eventuali ulteriori assegnazioni del servizio di interrompibilità ai sensi del Regolamento di cui l’Assegnatario dovesse risultare aggiudicatario e di quanto previsto ai successivi articoli 8, 9 e 10 del presente contratto.
4.2 L’Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di interrompibilità in ottemperanza a quanto definito nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e ai documenti ad esso allegati, in particolare: Allegato A.40 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”, Allegato A.41 “Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione”, Allegato A.42 “Unità periferica distacco carichi
– Profilo del protocollo IEC 000-0-000” che costituiscono parte integrante del presente contratto.
4.3 L’Assegnatario inoltre:
a) assume la piena responsabilità di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall’applicazione dell’interruzione della fornitura di energia elettrica;
b) dichiara che il distacco non comporta in nessun caso rischio alle maestranze, all’ambiente e ai siti produttivi;
c) accetta senza riserva alcuna che Terna possa verificare presso i suoi siti l’effettiva predisposizione degli strumenti d’attuazione e di misura e che Terna possa
effettuare in ogni momento ispezioni e verifiche per l’accertamento dei requisiti per il servizio di interrompibilità;
d) si impegna a sostenere i costi di adeguamento dei siti e l’onere di noleggio relativo alle linee di comunicazione per l’acquisizione delle misure e/o l’invio degli ordini di distacco;
e) si impegna a mantenere i requisiti per la fornitura del servizio per l’intera durata del presente contratto;
f) si impegna ad aggiornare l’attestazione rilasciata da parte di istituto accreditato, fornita ai fini della partecipazione alla procedure di cui in premessa, secondo quanto previsto nell’Allegato A40 al Codice di rete entro 30 giorni dalla richiesta. Resta inteso che, nelle more della ricezione da parte di Terna di tali aggiornamenti l’Assegnatario è pienamente responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti.
Articolo 5 - Periodo di manutenzione e fermate produttive
5.1 L’Assegnatario è tenuto a comunicare a Terna, entro l’ultimo giorno del mese, per ciascun sito, il Periodo di manutenzione di cui intende avvalersi per il medesimo mese nel rispetto dei limiti previsti e comunque fatto salvo quanto previsto agli art. 6 e 7.
5.2 Il Periodo di Manutenzione massimo disponibile è mensilmente ridotto con riferimento a ciascun sito sulla base dei mesi in cui il servizio non sia stato effettivamente prestato. In particolare tale riduzione è applicata anche per i mesi in cui l’Assegnatario sia stato titolare, con riferimento al sito in questione, di sola Potenza Contrattuale su base mensile.
5.3 L’Assegnatario non può avvalersi del Periodo di Manutenzione con riferimento ai siti contrattualizzati esclusivamente con validità per un solo mese.
5.4 Ai soli fini della remunerazione in acconto di cui al successivo articolo 6, il calcolo della Potenza Prelevata viene effettuato considerando al più un numero di ore di manutenzione pari all’1,25% delle ore dell’anno arrotondato con criterio commerciale.
5.5 Nel caso in cui l’Assegnatario durante la vigenza del contratto esegua interventi sui propri siti è tenuto ad informarne Terna mediante la Procedura Informatica, secondo le modalità operative rese disponibili sul sito di Terna, prima dell’esecuzione degli interventi e si
impegna al termine degli stessi a presentare, su eventuale espressa richiesta di quest’ultima, l’attestazione aggiornata rilasciata da apposito istituto di certificazione accreditato circa l’idoneità dei siti a prestare il servizio di interrompibilità.
5.6 L’Assegnatario è tenuto a fornire a Terna un riferimento operativo continuativo, 24h su 24h, reperibile per mezzo di: fax, telefono fisso, cellulare, e-mail. Inoltre, l’Assegnatario deve monitorare l’apparato Unità Periferica Distacco del Carico (UPDC) mediante un sistema di supervisione ed allarmistica; in particolare deve poter rilevare la presenza di segnalazioni invalide, anomalie di apparato, colloquio con Terna non attivo, canale di comunicazione guasto. La presenza di una delle suddette anomalie comporta l’immediata segnalazione del disservizio da parte dell’Assegnatario a Terna ai seguenti numeri di telefono e mail e fax (Terna-Accoe: tel: 00.0000.0000, fax: 00.0000.0000, e-mail: xxxxx@xxxxx.xx) e mediante la Procedura Informatica secondo le modalità operative rese disponibili sul sito di Terna. L’Assegnatario è tenuto a risolvere prontamente il disservizio. Il completo ripristino deve avvenire comunque entro 3 giorni lavorativi dal malfunzionamento.
5.7 In ogni caso, il numero massimo di malfunzionamenti nel corso dell’anno non può essere superiore a 3. Nel caso di superamento del suddetto limite, Terna non riconoscerà ulteriori malfunzionamenti UPDC ai fini di quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7.
5.8 L’Assegnatario accetta che Xxxxx xxxxxxxxx, a consuntivo, l’effettivo avvenuto distacco. In caso di esito negativo di tale verifica, tutto il periodo di non funzionamento del sistema di teledistacco, ovvero dal momento del mancato distacco al ripristino della funzionalità comprovata da prove congiunte, è computato, ai fini del calcolo della Potenza Media Mensile, come un prelievo di potenza pari a 0 (zero). L’Assegnatario si impegna inoltre a mantenere sempre in servizio e alimentati correttamente sia l'apparato UPDC, che il router ad esso collegato. Ciò anche nei casi di chiusura dello stabilimento o della linea produttiva, indipendentemente dalla durata del periodo.
Nel caso in cui il distacco sia stato considerato non eseguito con successo, l’Assegnatario è tenuto ad effettuare una nuova attestazione dell’appartato UPDC secondo le modalità e le tempistiche prescritte da Terna.
5.9 Ai fini del calcolo della Potenza Media Mensile per ciascun sito, Terna con cadenza mensile rileva la potenza media assorbita dal singolo carico interrompibile di emergenza, nella disponibilità dell’Assegnatario e asservito all’ UPDC, valutata sulla base delle misure rilevate dalla medesima UPDC.
Articolo 6 - Corrispettivo in acconto del servizio d’interrompibilità i di emergenza
6.1 Per ogni mese di validità del presente contratto, il servizio è remunerato per ciascun singolo sito in misura pari al prodotto tra ciascun MW della Potenza contrattuale del sito in oggetto e un dodicesimo del corrispondente corrispettivo unitario annuale definito in esito alle procedure di assegnazione e riportato nella procedura informatica.
6.2 Terna con cadenza mensile sulla base della Potenza Media Mensile determina la Potenza Prelevata e la Potenza Mensile Prelevata per ciascun sito anche in applicazione di quanto previsto al precedente articolo 5.4. Ai fini del calcolo della Potenza Prelevata (Pp) e della Potenza Mensile Prelevata (PMp) si applicheranno le seguenti formule:
𝑃 · 𝑃𝑙𝑢𝑛g𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 · 𝐻
𝑃 =
𝑏𝑚𝑖
𝑃𝑐
𝑚𝑒𝑠𝑒
𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑝 (𝐻𝑚𝑒𝑠𝑒 − 𝐻* − 𝐻𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à)
* ai fini della remunerazione in acconto sono al più pari all’1,25% delle ore dell’anno arrotondate con criterio commerciale
𝑃𝑏𝑚𝑖 · 𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 · 𝐻𝑚𝑒𝑠𝑒
𝑃𝑀 = 𝑃𝑐
𝑝 𝐻𝑚𝑒𝑠𝑒 − 𝐻𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à
Dove:
Hmese sono le ore del mese per le quali viene effettuato il calcolo;
Hindisponibilità è la somma delle ore riconosciute per attivazione dell’ interruzione, malfunzionamento UPDC o forza maggiore;
Plungo periodo è la somma delle quote di potenza contrattualizzate con validità superiore ad un mese;
Pmensile è la quota di potenza contrattualizzata con validità per un solo mese.
6.3 Qualora in esito alle rilevazioni di cui al precedente comma, la Potenza Prelevata e/o la Potenza Mensile Prelevata del singolo sito interrompibile risultino essere inferiori rispettivamente alla Potenza Minima e alla Potenza Mensile Minima, Terna riduce la quota del corrispettivo di cui al precedente comma 6.1. In particolare, Terna applica un coefficiente di riduzione, pari rispettivamente al:
• rapporto tra la Potenza Mensile Prelevata e la Potenza Mensile Minima, per la potenza interrompibile con validità per un solo mese;
• rapporto tra la Potenza Prelevata e la Potenza Minima, per le altre quote di potenza.
6.4 Qualora la Potenza Prelevata di un sito sia inferiore alla Potenza Minima per tre mesi anche non consecutivi nel medesimo anno solare, a partire dalla successiva violazione e nei mesi successivi dell’anno solare in cui la Potenza Prelevata dal medesimo sito sia inferiore al 90% della Potenza minima, il corrispettivo mensile definito per il sito in questione, come eventualmente modificato ai sensi del precedente comma 6.3, è ulteriormente ridotto di un valore pari a 2.000 €/MW/mese anche per le quote di remunerazione relative a potenza interrompibile mensile.
6.5 Il corrispettivo di cui al comma 6.1 come eventualmente ridotto in applicazione di quanto previsto ai commi 6.3 e 6.4 è posto pari a zero per i casi in cui, per effetto delle suddette riduzioni, risulti negativo.
6.6 Qualora la Potenza Mensile Prelevata sia inferiore al 70% della Potenza Mensile Minima, la quota parte della remunerazione relativa a tali quote di potenza sarà in ogni caso pari a zero.
6.7 Terna riconosce altresì un corrispettivo mensile integrativo pari a:
𝑃 𝑃𝑀
𝑃
𝑛𝑑 · 𝑉𝑃𝐼𝑁𝐹 · {[𝑚𝑖𝑛 (1; 𝑝 ) · 𝑃𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜] + [𝑚𝑖𝑛 (1; 𝑝 ) · 𝑃 ]}
Dove:
𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑀
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒
𝑛𝑑 è il numero di distacchi effettuati e positivamente accertati da Terna nel mese oggetto di fatturazione
𝑃𝑚𝑖𝑛 è la Potenza Minima
𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑀 è la Potenza Mensile Minima
Articolo 7 - Corrispettivo a conguaglio del servizio d’interrompibilità di emergenza
7.1 Terna su base annuale procede a riproporzionare, con riferimento a ciascun sito, il Periodo di Manutenzione sulla base dei mesi di effettiva prestazione del medesimo servizio. A tal fine non sono computati i mesi in cui l’Assegnatario sia stato titolare, con riferimento al sito
in questione, di sola Potenza Contrattuale su base mensile, con arrotondamento con criterio commerciale.
7.2 Terna su base annuale riconosce aIl’Assegnatario, per ciascun mese di effettiva prestazione del servizio, un corrispettivo a conguaglio pari alla differenza tra i seguenti elementi:
• il corrispettivo ricalcolato con le modalità previste al precedente articolo considerando il Periodo di Manutenzione effettivamente comunicato;
• il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto.
7.3 Al fine del calcolo di cui al comma precedente, qualora i periodi di manutenzione comunicati siano complessivamente superiori al Periodo di Manutenzione ricalcolato secondo quanto previsto al precedente comma 7.1, Terna determina il corrispettivo a conguaglio attribuendo in sequenza cronologica, a partire dal primo mese di prestazione del servizio dell’anno per il quale viene effettuato il conguaglio, i periodi di manutenzione comunicati e non già remunerati in acconto fino a concorrenza del valore massimo disponibile.
Articolo 8 – Cessione del contratto e riacquisto definitivo della potenza interrompibile
8.1 E’ consentita la cessione totale o parziale del servizio di interrompibilità per valori di MW interi ad aziende appartenenti allo stesso gruppo societario dell’Assegnatario e sempre che abbiano i medesimi requisiti dell’Assegnatario e i cui carichi interrompibili siano già connessi al Banco Manovra degli Interrompibili (BMI).
8.2 La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell'Assegnatario ed è condizionata alla verifica, in capo al cessionario, del possesso dei requisiti richiesti in relazione al contratto oggetto di cessione e dell’assenza di cause di incompatibilità con la prestazione del servizio di cui al presente contratto.
8.3 La richiesta di cui al comma 8.1 deve essere notificata a Terna, utilizzando la Procedura Informatica, almeno 10 giorni prima dell’inizio del mese di effettiva validità della stessa.
8.4 E’ consentito altresì all’Assegnatario il riacquisto totale o parziale della Potenza contrattuale da Terna, che provvederà alla riallocazione della stessa nelle modalità e nei termini descritti nel Regolamento.
8.5 Il riacquisto di cui al precedente comma può essere effettuato con riferimento a tutti i rimanenti mesi di durata del contratto, alle seguenti condizioni:
• la richiesta sia notificata a Terna, utilizzando la Procedura Informatica, almeno 10 giorni prima dell’inizio del mese di effettiva validità della stessa;
• con riferimento alla quota di potenza interrompibile oggetto di riacquisto, siano già trascorsi almeno 1/3 (un terzo) dei mesi di durata del contratto, arrotondati all’intero per eccesso, prima dell’esercizio di tale facoltà.
8.6 L’esercizio della facoltà di cui al comma 8.4 implica l’obbligo di pagare a Terna, per ciascun MW di potenza oggetto di riacquisto definitivo e per tutti i mesi di validità residua della potenza oggetto di riacquisto, il maggior valore fra:
• zero e
• la differenza fra:
- 1/12 (un dodicesimo) del corrispondente premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali in cui tale potenza è stata riallocata;
- 1/12 (un dodicesimo) del corrispondente premio annuo in cui tale potenza è stata originariamente ceduta a Terna.
8.7 In deroga ai termini previsti al precedente comma 8.5, qualora per i siti oggetto del presente contratto sussistano avarie o eventi difficilmente programmabili e che non costituiscano causa di forza maggiore e/o caso fortuito, l’Assegnatario, previa adeguata comunicazione a Terna contenente l’indicazione circostanziata degli eventi che si sono verificati, può, entro gli ultimi due giorni lavorativi del mese nel corso del quale tali eventi si verificano:
a) riacquistare totalmente o parzialmente la potenza contrattuale del sito in questione ai sensi del comma 8.4, a valere dal primo giorno del mese in cui viene effettuata la comunicazione;
b) cedere totalmente o parzialmente la potenza contrattuale ai sensi dell’articolo 8.1, a valere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene comunicata la cessione stessa. In tal caso, limitatamente al mese in cui viene
effettuata la comunicazione della cessione, e ai siti oggetto di cessione non si applica quanto previsto all’articolo 9.1, lettera h).
Le richieste relative ai punti a) e b) possono essere effettuate non più di due volte nel corso del medesimo anno solare. Tali richieste non possono essere relative a siti che siano risultati assegnatari in esito alle procedure competitive di ulteriore potenza nel medesimo mese.
8.8 In applicazione di quanto previsto al presente articolo e al successivo articolo 10, l’assegnatario non potrà risultare, con riferimento al medesimo sito, allo stesso tempo sia cedente che cessionario di potenza interrompibile, a qualunque titolo, con riferimento al medesimo mese.
Articolo 9 - Risoluzione
9.1 Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in tutto o in parte, con esclusivo riferimento ai siti interessati, qualora:
a) risultino non sussistenti i requisiti contenuti nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e nei documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”, Allegato A.41 “ Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione”, Allegato A.42 “Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 000-0-000;
b) risultino non sussistenti i requisiti richiesti da Terna nel Regolamento;
c) l'Assegnatario non fornisca la documentazione di cui all’articolo 4.3 lettera f) del presente contratto;
d) in esito alle procedure di selezione svolte da Terna ai sensi della delibera ARG/elt 15/10, l’Assegnatario divenga aggiudicatario del servizio di riduzione del carico con riferimento ai medesimi carichi interrompibili. In tal caso il presente contratto si intende risolto a partire dalla data di validità del contratto per l’erogazione del servizio di riduzione del carico;
e) in conseguenza dell’attivazione della risorsa interrompibile di emergenza, si verifichino significativi incrementi dei prelievi di energia elettrica nel medesimo punto di prelievo;
f) venga risolto il relativo contratto di dispacciamento rispetto ad uno o più punti di prelievo interessati dal presente contratto;
g) a seguito di richiesta di distacco da parte di Terna e delle successive verifiche effettuate da Terna che abbiano dato esito negativo, si siano verificati più di tre distacchi del carico interrompibile, anche non consecutivi, non eseguiti con successo nel corso del triennio 2015-2017;
h) la Potenza Prelevata dovesse scendere al di sotto del limite del 70% della Potenza Minima.
9.2 Nei casi di risoluzione del presente contratto di cui al precedente comma 9.1, l’Assegnatario decade dai diritti e obblighi dallo stesso derivanti, con efficacia dal primo giorno del mese in cui avviene la comunicazione della risoluzione, fermo restando che nei casi di risoluzione parziale, limitata ai siti interessati, il contratto resta invece valido ed efficace rispetto ai siti non interessati dagli eventi indicati nel citato comma 9.1.
9.3 Nei casi di risoluzione del contratto, l’Assegnatario è tenuto a corrispondere a Terna una somma calcolata secondo i criteri di cui al precedente articolo 8.6. Nei casi di risoluzione parziale, tale somma è corrisposta in proporzione ai siti interessati dalla risoluzione.
Articolo 10 - Riacquisto temporaneo delle risorse interrompibili
10.1 L’Assegnatario può avvalersi della facoltà di riacquistare temporaneamente, su base mensile, la potenza contrattuale originariamente ceduta a Terna in esito alle procedure di assegnazione.
10.2 La richiesta di cui al precedente comma può essere esercitata esclusivamente alle seguenti condizioni:
• con cadenza mensile, con riferimento al singolo mese successivo;
• la richiesta deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni lavorativi precedenti l’inizio del mese di validità attraverso la Procedura Informatica;
• per l’intero o per una parte della potenza interrompibile;
• qualora l’esercizio di tale facoltà non pregiudichi gli standard di sicurezza del sistema elettrico;
• siano già trascorsi almeno 1/3 (un terzo), arrotondati all’intero per eccesso, dei mesi di validità complessiva della potenza oggetto di riacquisto temporaneo;
• la facoltà non sia già stata esercitata consecutivamente per più di 1/6 (un sesto), arrotondati all’intero per difetto, dei mesi di validità complessiva della potenza oggetto di riacquisto temporaneo;
• la facoltà non sia già stata esercitata complessivamente per più di 1/3 (un terzo), arrotondati all’intero per difetto, dei mesi di validità complessiva della potenza oggetto di riacquisto temporaneo.
Le verifiche di cui ai precedenti punti verranno eseguite, con riferimento al valore di Potenza Contrattuale acquisito nell’ambito di ciascuna assegnazione indipendentemente dalla ripartizione della medesima potenza tra i vari siti.
10.3 Nei casi di cui al precedente comma 10.1, l’Assegnatario è tenuto a corrispondere a Terna per ciascun MW di potenza oggetto di riacquisto temporaneo il maggior valore fra:
• zero e
• la differenza fra:
- 1/12 (un dodicesimo) del corrispondente premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali in cui tale potenza è stato riallocata;
- 1/12 (un dodicesimo) del corrispondente premio annuo in cui tale potenza è stata originariamente ceduta a Terna.
10.4 La potenza oggetto di riacquisto temporaneo non viene considerata ai fini di quanto previsto ai precedenti articoli 6 e 7.
Articolo 11 - Decorrenza e durata del contratto
11.1 Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, salve le successive assegnazioni la cui data di decorrenza è indicata Procedura Informatica .
11.2 La durata del presente contratto è indicata nella Procedura Informatica, anche in funzione delle situazioni disciplinate dagli articoli 8, 9 e 10.
Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti
12.1 La periodicità della remunerazione in acconto è mensile e calcolata secondo quanto riportato nell’articolo 6, fatte salve le eventuali riduzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.
12.2 La periodicità della fatturazione a conguaglio è annuale e calcolata secondo quanto riportato nell’articolo 7. A tal fine la regolazione di tali partite economiche verrà effettuata entro il primo bimestre dell’anno successivo a quello oggetto di conguaglio.
12.3 Terna entro il giorno 10 del mese n+1 comunica all’Assegnatario i dati necessari per la quantificazione della remunerazione del mese di riferimento “n” e, trascorsi 5 (cinque) giorni senza rilievi da parte dell’Assegnatario, quest’ultimo emette fattura nei confronti di Terna e ne anticipa copia tramite fax (00.0000.0000) o posta elettronica (xxxxxxxxxxxx_x_xxxxxxx@xxxxx.xx). Salvo diverso accordo tra le parti, l’invio tramite fax o posta elettronica non sostituisce l’originale della fattura che dovrà essere regolamente inviato.
12.4 Il termine di scadenza della fattura “Data di Pagamento“ è fissato nel terzultimo giorno lavorativo bancario nella città di Roma, del mese n+2, per la fatturazione di acconto e del secondo mese successivo al termine di regolazione stabilito al comma 12.2 per la fatturazione di conguaglio.
12.5 Terna provvederà al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento - accreditando gli importi sul conto corrente bancario (completo di cod. IBAN) indicato in fattura dall’Assegnatario a condizione che i documenti pervengano con le modalità previste nell’art. 12.3 entro 10 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza.
12.6 In caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso della BCE (Banca centrale Europea) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali per tutto il periodo di inadempienza.
12.7 Ogni reclamo relativo alla fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa tramite raccomandata.
12.8 In caso di ritardato pagamento ciascuna parte avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1194 codice civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in
conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata dall’altra Parte all’atto del pagamento.
12.9 Sui pagamenti effettuati successivamente a causa della mancanza di disponibilità della specifica raccolta non saranno riconosciuti interessi moratori.
12.10 Le medesime tempistiche e modalità di fatturazione e pagamento di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di fatturazione da parte di Terna all’Assegnatario dei corrispettivi previsti negli artt. 8, 9 e 10.
12.11 In ogni caso, Terna provvederà ai pagamenti solo a seguito della presentazione da parte dell’Assegnatario dell’attestazione di cui all’art.4 da parte di istituto accreditato e comunque in conformità ai provvedimenti emanati dalla Autorità circa le modalità di copertura degli oneri per il servizio di interrompibilità.
12.12 L’Assegnatario non può cedere i crediti nascenti dalla fatturazione né procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.
Articolo 13 - Elezione di domicilio e dati societari
13.1 Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto rispettivamente:
a) per Terna: presso Terna SpA – Direzione Regolatorio, Commerciale e Pianificazione Rete, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx;
b) per l'Assegnatario: presso ………………………..
Articolo 14 - Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente
14.1 Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto dei contraenti sono deferite, se non vi si oppone una delle parti, alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, che deciderà in via rituale e secondo diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile italiano. Ai sensi dell’articolo 816-bis del codice di procedura civile, le regole
applicabili al giudizio arbitrale saranno quelle previste per il processo ordinario di cognizione, ivi comprese quelle sulla sospensione feriale.
14.2 Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, di cui uno nominato da Terna, uno nominato dall’Assegnatario, e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. Qualora successivamente alla costituzione del collegio venissero meno, per qualsiasi ragione, uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla Parte che li aveva nominati, ovvero secondo la predetta procedura. Quella fra le Parti che intenda sottoporre ad arbitrato una controversia dovrà notificare tale intenzione alle altre Parti a mezzo di ufficiale giudiziario, indicando i quesiti e le questioni da sottoporre a lodo arbitrale, designando il proprio arbitro secondo quanto in precedenza stabilito e invitando l’altra Parte a procedere alla nomina di sua competenza. Qualora entro 20 (venti) giorni successivi alla ricezione del predetto atto, l’altra Parte non provveda alla notifica della nomina del proprio arbitro e dei propri quesiti, si procederà ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile italiano.
14.3 Ciascuna Parte dovrà anticipare i costi dei legali, degli esperti o di qualsiasi altra persona che abbia prestato assistenza nel corso della procedura arbitrale. Ciascuna Parte dovrà altresì anticipare i costi connessi all'esperimento delle testimonianze o della raccolta delle prove richieste. I costi dell'arbitrato, disposti dal lodo arbitrale, saranno a carico della Parte soccombente. La sede dell’arbitrato sarà Roma. I lodi arbitrali dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere emessi entro 120 (centoventi) giorni lavorativi successivi alla data del verbale di costituzione del collegio arbitrale, salve eventuali proroghe concesse dalle Parti e che potranno essere disposte ove si rendesse necessaria l’assunzione di mezzi di prova, compresa la consulenza tecnica, ovvero negli altri casi stabiliti dall’articolo 820 del codice di procedura civile italiano. I lodi dovranno essere comunicati alle Parti entro 30 (trenta) giorni dalla loro pronuncia.
14.4 L'ammissibilità delle prove sarà regolata in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile italiano. Il lodo arbitrale sarà immediatamente esecutivo e definitivo e vincolerà le Parti.
14.5 Qualora la controversia non venga deferita ad arbitrato secondo quanto previsto ai precedenti commi, le parti convengono che il foro competente per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto è esclusivamente il foro di Roma.
Articolo 15 - Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri
15.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell’Autorità al contratto sono a carico dell’Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.
Articolo 16 - Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
16.1 Terna è responsabile di eventuali danni di natura contrattuale e/o extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che dovessero essere conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
16.2 Qualora si verifichi un evento di forza maggiore e/o di caso fortuito (“Evento di Forza Maggiore”), intendendosi per tale qualsiasi evento che (i) si verifichi al di là di ogni ragionevole controllo della parte da esso colpita, (ii) il cui verificarsi non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto, impedito, evitato o rimosso dalla parte colpita da tale evento, e (iii) non sia dovuto a colpa o negligenza della parte da esso colpita e per effetto del quale la parte colpita sia impossibilitata ad adempiere puntualmente (in tutto o in parte) ai propri obblighi secondo il presente contratto, la parte colpita da tale evento sarà esentata dagli obblighi la cui esecuzione dipenda dall’Evento di Forza Maggiore (nei limiti in cui l’adempimento di tali obblighi sia influenzato dall’Evento di Forza Maggiore e fintantoché tale evento si protragga nel tempo), a condizione che:
a) la parte colpita ne dia notizia per iscritto all’altra parte, descrivendo con precisione l’Evento di Forza Maggiore verificatosi; la comunicazione dovrà contenere, ove possibile, l’indicazione della durata prevista e delle possibili conseguenze sull’adempimento degli obblighi di tale parte, derivanti a seconda del caso dal contratto;
b) la parte colpita compia tutti gli sforzi ragionevoli per continuare ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
c) quando la parte colpita sarà in grado di riprendere l’adempimento degli obblighi suddetti, ne dia comunicazione per iscritto all’altra parte e riprenda nei successivi 10 giorni l’adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente Contratto
16.3 A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono Eventi di Forza Maggiore:
a) scioperi a carattere nazionale; guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
b) blocchi o embarghi;
c) fenomeni naturali avversi, quali terremoti, incendi, inondazioni, siccità, condizioni metereologiche estreme per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
d) collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) provvedimenti del tribunale o di qualsiasi altra autorità pubblica purché non causati o determinati dalla parte che li invoca.
16.4 Le parti convengono, inoltre, che non costituiscono Eventi di Forza Maggiore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) gli scioperi, le controversie ed altre azioni industriali (inclusa la microconflittualità e gli stati di agitazione) che non siano nazionali;
b) l’indisponibilità dei siti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione del sito da parte dell’Assegnatario;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio dei siti a seguito di fermate produttive;
g) interventi sui siti legati al medesimo servizio di interrompibilità, incluse attività di modifica, certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto;
h) malfunzionamento del canale di trasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure;
i) condizioni meteorologiche avverse che non siano configurabili come estreme.
Articolo 17 - Reclami e decadenze
17.1 L’Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l’Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
17.2 Terna riferisce all’Assegnatario, con la massima celerità. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
17.3 In caso di mancata contestazione nei termini indicati l’Assegnatario decade dal diritto.
17.4 L’Assegnatario non può in nessun caso rifiutare o sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito.
Articolo 18 - Privacy
18.1 L’Assegnatario, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a Terna il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.
Articolo 19 - Rinvio
19.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Codice di rete nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.
19.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell’Autorità.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, lì ………………….
Per Terna: [firma] Assegnatario: [firma]
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XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome rappresentante Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 4 (Obblighi dell’Assegnatario: disposizioni generali); 5 (Periodo di manutenzione e fermate produttive); 6 (Remunerazione in acconto del servizio d’interrompibilità di emergenza); 7 (Remunerazione a conguaglio del servizio d’interrompibilità istantanea ); 8 (Cessione del Contratto e riacquisto definitivo della potenza interrompibile); 9 (Risoluzione); 10 (Riacquisto temporaneo delle risorse interrompibili); 11 (Riduzione temporanea delle risorse interrompibili); 12 (Fatturazione e pagamenti);14 (Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente), 15 (Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri); 16 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); 17 (Reclami e decadenze).
Assegnatario: [firma]
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