LOTTO N. 5
LOTTO N. 5
CAPITOLATO TECNICO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILTA’ AMBIENTALE INSEDIAMENTI
CIG. N. : 7387859E19
La presente polizza è stipulata tra
ANCONAMBIENTE SPA |
XXX XXX XXXXXXXXX, 00 |
00000 XXXXXX (XX) |
C.F. / P. IVA : 01422820421 |
e
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del | 30/06/2018 |
Alle ore 24.00 del | 30/06/2019 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI
Polizza N. Agenzia di/Broker Sostituisce la Polizza N.
Periodo di assicurazione: anni 1 mesi giorni dalle ore 24 del 30.06.2018 alle ore 24 del 30.06.2019
Attività Assicurata: VEDI ALLEGATI
Ubicazione Stabilimento/i: VEDI ALLEGATI Data di retroattività: VEDI ALLEGATI
Massimale unico per sinistro, per anno assicurativo e per tutte
le garanzie Euro 3.000.000,00
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Scoperto 10% col minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 100.000,00
Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro Euro 0,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1.2.1b) Euro 0,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 1.2.2) Euro 0,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No)
Garanzia A - Amianto | Si | No X | Sottolimite Danni da Amianto: | Franchigia/Scoperto |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: | Franchigia/Scoperto | |||
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si | No X | Sottolimite | Franchigia/Scoperto |
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si X | No | Sottolimite Il massimale di polizza | Scoperto 10% col minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 100.000,00 |
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si X | No | Sottolimite il massimale di polizza | Franchigia € 10.000,00 |
Condizioni particolari: Si X No VEDI ALLEGATI
Conteggio del premio: premio forfetario
Quietanza
La prima rata di Premio di Euro (di cui Euro per imposta)
è stata pagata oggi
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N……………….
ASSICURATO | ANCONAMBIENTE SPA |
INDIRIZZO | XXX XXX XXXXXXXXX, 00 - 00000 XXXXXX (XX) |
PARTITA IVA | 01422820421 |
ATTIVITA’ DELL’ASSICURATO
A titolo esemplificativo e non limitativo, le principali attività svolte dal Contraente/Assicurato nell’ambito territoriale della Regione Marche comprendono :
a. gestione i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, si ala rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
b. gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
c. gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento fisico-chimico e/o biologico, impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti-speciali-pericolosi, impianti di termo distruzione;
d. gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio : espurgo xxxxx xxxx e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, pulizia mercati comunali, autotrasporto per conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge;
e. gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l’acquisto e la cessione di energia elettrica, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
f. realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
g. gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva dei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
h. gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione ed ogni altra attività per l’ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
i. prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
j. provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
k. eseguire la progettazione, l’attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti ed impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
l. gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all’assetto del territorio;
m. eseguire la rimozione forzata dei veicoli ed il soccorso stradale;
n. accertare le violazioni in materia di rifiuti mediante l’istituzione di ispettori ambientali;
o. svolgere servizi di gestione affitto e locazione di beni mobili ed immobili di qualsiasi genere e natura;
p. gestire il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni compresi l’accertamento e la riscossione dei relativi tributi;
q. assumere la riscossione delle tariffe relative al ciclo dei rifiuti solidi urbani
ASSICURATO AGGIUNTO :
Si precisa che la copertura assicurativa vale anche per la Società Consociata seguente : SO.GE.NU.S. S.p.A. (partecipata al 24,752%), come riportato nel Questionario
MASSIMALI – RETROATTIVITA’ – GARANZIE OPZIONALI – PREMIO DI POLIZZA
Il MASSIMALE ASSICURATO è pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro, per anno e per tutte le garanzie.
DATA DI RETROATTIVITA’:
La data di retroattività prevista dal contratto è il : 30/06/2008
Per l’insediamento di Posatora è il : 15/06/2016
PREMIO ANNUO LORDO FLAT: €…………………
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La Società alle condizioni tutte di polizza, assicura ANCONAMBIENTE SPA per le attività svolte dalla stessa società, comprese quelle svolte presso terzi come meglio specificate nella descrizione dell’attività dell’Assicurato, e relativamente ai siti:
1. Centro di raccolta Ancona Sede (dati vedi Questionario)
2. Aree di raccolta rifiuti da produzione propria Ancona sede (dati vedi Questionario)
3. Xxxxxxxx trasferimento rifiuti Ancona (dati vedi Questionario)
4. Centro di raccolta di Ancona Via Posatora (dati vedi Questionario)
5. Conduzione e manutenzione ex discarica di Xxxxxxx a Chiaravalle (dati vedi Questionario) – CESSATO A DICEMBRE 2016
6. Impianto Biogas presso ex discarica di galoppo a Chiaravalle (dati vedi Questionario) –
CESSATO A GIUGNO 2017
7. Centro di raccolta Fabriano (dati vedi Questionario)
8. Centro di raccolta Cerreto d’Esi (dati vedi Questionario) – CESSATO A FEBBRAIO 2017
9. Centro di raccolta Sassoferrato (dati vedi Questionario)
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Nel testo che segue, s’intendono per:
- “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
- “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- “Bonifica”: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Xxxxxxxxxxxx e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la salute umana;
- “Condizioni originarie”: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
- “Contraente”: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- “Danno Ambientale”: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
- “Elemento interrato”: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- “Franchigia”: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l’Assicurato svolge la sua attività;
- “Interventi di Bonifica”: ogni intervento di Xxxxx in sicurezza d’emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio;
- “Massimale”: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione;
- “Matrici ambientali”: il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- “Messa in sicurezza d'emergenza”: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all’interno od all’esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- “Messa in sicurezza permanente”: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- “Periodo di assicurazione”: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- “Polizza”: il documento che prova l'Assicurazione;
- “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- “Prestatori di lavoro”: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
- “Ripristino post Bonifica”: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso;
- “Ripristino del Danno Ambientale”: insieme dei seguenti interventi di riparazione del
Danno Ambientale:
o Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
o Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
o Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
- “Risorse Naturali”:
o le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
o le acque superficiali, sotterranee e costiere;
o il suolo e sottosuolo;
- “Scoperto”: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Servizi naturali”: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
- “Società”: l'impresa assicuratrice;
- “Spese”: le Spese effettivamente sostenute;
- “Stabilimento”: il sito o l’area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.
1. GARANZIA BASE
1.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:
"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di assicurazione.
Art. 1.1.1 - Oggetto dell’Assicurazione:
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello Stabilimento nell’area interessata dall’Inquinamento.
Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.
Art. 1.1.2 – Spese di neutralizzazione / messa in sicurezza:
Entro i termini e le condizioni della presente polizza la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d’emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall’Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, al verificarsi di, un Evento di inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso – in attesa dell’eventuale ulteriore intervento di bonifica – e le conseguenze del sinistro indennizzabili a termini di polizza. Tali spese sono comprese in garanzia nell’ambito del massimale di polizza per sinistro con un sottolimite di Euro 1.000.000,00=
Art. 1.1.3 – Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati:
La copertura assicurativa è efficace anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell’insediamento in serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai venti anni, le coperture richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l’effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale), o che sia è comunque prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 15.000 ed il massimo di Euro 150.000, nell’ambito del massimale di polizza per sinistro con un sottolimite di Euro 1.500.000,00=.
Art. 1.1.4 - Inizio e termine delle garanzie
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l’evento che cagiona l’Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nelle singole schede di polizza
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.
Art. 1.1.5 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.
1.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:
“Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.
Art. 1.2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
Fermo quanto previsto dall’Art. 1.2.2, la Società rimborserà all’Assicurato:
a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;
in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art. 2.12.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.
La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.
Art. 1.2.2 - Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Xxxxxxxxxxxx è soggetto ad un sottolimite pari all’importo indicato alle singole schede di polizza , da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.
Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.
Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.
Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro,
escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.
2. Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).
Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Art. 2.2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
Art. 2.3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dell’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e
12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Art. 2.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.7 - Limiti di risarcimento
Il Massimale indicato alle singole schede di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.
Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia
Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio di polizza .
Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nel frontespizio di polizza opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.
Art. 2.9 - Datazione dell’Inquinamento
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l’evento che cagiona l’Inquinamento, la Società terrà indenne l’Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l’Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.
Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza
Nel caso d’inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento.
Art. 2.11 - Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori
Premesso che l’Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l’Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.
L’Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax o e-mail o PEC , a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Cod. Civ.., entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
L’Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a. la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.
L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
• del progettista;
• del direttore dei lavori;
• dell‘impresa che dovrà eseguire gli Interventi .
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).
Art. 2.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 2.15 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge
La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Art. 2.17 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.
Art. 2.18 – Durata e Proroga dell'Assicurazione
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.
Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s’impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Art. 2.20 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l’attività;
b) se l’Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all’Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell’ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell’Assicurato.
L’eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l’inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.
Art. 2.21 Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 6% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, società aggiudicataria dalla gara broker indetta dal contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Art. 2.22 Flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm.ii e, qualora venga a conoscenza dell’inadempimento degli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l’esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc) si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo della provincia ova ha sede il contraente
Art. 2.23 Precisazione finale – Interpretazione del contratto
In caso di discordanza tra le condizioni aggiuntive riportate innanzi e le condizioni di polizza prevarranno le condizioni più favorevoli al Contraente e/o all’Assicurato
Art. 2.24 Condizioni Particolari
1. Relativamente ai danni al suolo, sottosuolo ed alle acque superficiali e sotterranee l’Assicurazione opera nel caso in cui le aree di deposito siano adeguatamente impermeabilizzate, cordonate e il drenaggio delle stesse sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di spandimenti;
2. A parziale deroga dell’art. 3.1 lettera g, la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione con un sottolimite del 50% del massimale;
3. L’Assicurazione opera, relativamente ai danni alle acque sotterranee, nel caso in cui siano correttamente realizzati e mantenuti funzionanti i pozzi piezometrici di controllo e siano disponibili analisi delle acque effettuate all’epoca della decorrenza della polizza;
Per la valutazione degli eventuali danni alle acque sotterranee saranno assunti come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuate in occasione della data di decorrenza della polizza.
4. L’Assicurazione non opera se non vengono rispettate le prescrizioni gestionali elencate nelle delibere di autorizzazione;
5. Si intende richiamata e, pertanto valida, la Convenzione con la Spett.le Belfor Italia S.r.l. (o con altra azienda con stessa mission) e pertanto in caso di emergenza, fermi gli obblighi in caso di sinistro, la Contraente o Assicurata potranno contattare la società per attivare un suo intervento di messa in sicurezza d’emergenza a seguito di inquinamento, attivando il relativo servizio Pronto Intervento Azienda. A fronte dell’utilizzo del servizio P.I.A. Inquinamento la
Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza da applicare agli importi risarcibili pari al 25%. Qualora il sinistro non sia indennizzabile l’Assicurato o il Contraente potranno comunque a proprie spese avvalersi dei servizi della Società che si occupa dell’intervento, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici della Belfor Italia (o di altra azienda).
Qualora la convenzione P.I.A. Inquinamento venisse meno la società ha in ogni momento la facoltà di comunicare all’Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presenta Xxxxxxxx con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata AR.
3. Esclusioni
3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
L'Assicurazione non comprende:
1) i danni o le Spese:
a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta nello Stabilimento;
e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
f. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;
h. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
i. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
j. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
k. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
l. causati da variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste lo Stabilimento;
m. causati da pozzi perdenti;
2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all’Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1
3.2.1 - Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;
3.2.2 - Esclusioni
a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dello Stabilimento;
b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.
3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2
La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.
4. GARANZIE OPZIONALI
(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA)
4.1 GARANZIA A - AMIANTO
Danni da amianto
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d’incendio, esplosione e scoppio.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio
Spese di rimozione e smaltimento
Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s’intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
4.2 GARANZIA B - BENI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO
ASSICURATO
A deroga dell’esclusione di cui all’Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei
danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Assicurato e/o di terzi che si trovino all’interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l’Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell’art. 3.1.1 lettera a), l’Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l’utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:
SOSTANZE
ESPLOSIVI
GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE
MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI
MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI MATERIE COMBURENTI MATERIE TOSSICHE
MATERIE CORROSIVE SOSTANZE CHIMICHE
………………………………
………………………………
RIFIUTI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
e dai seguenti veicoli:
TIPO | TARGA | PESO A PIENO CARICO X.xx |
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;
L’art. 2.17 s’intende abrogato e così sostituito:
“L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o
il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera.”
4.4. GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DÌ MERCI PERICOLOSE
Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Xxxxxxx, ed a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera
a) e lettera b), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx (ton/anno) |
La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
................................................., il ............................... ................
IL CONTRAENTE
...........................................
LA SOCIETÀ
..........................................
N.B. : Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.
Agli effetti dell'art. 1341 e dell’art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:
1. Sezione Prima – Assicurazione della RC da Inquinamento: Definizione Sinistro
Art. 1.1.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art. 1.1.2
Art. 1.1.3
Art. 1.1.4
Spese neutralizzazione /messa in sicurezza Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati
Inizio e termine delle garanzie (formula claims made)
Art. 1.1.5 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
1.2. Sezione Seconda – Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale:
Definizione Sinistro
Art. 1.2.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art. 1.2.2 Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Art. 1.2.3
Art. 1.2.4
Condizione di Assicurazione Pluralità di autori del danno
2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:
Art. 2.7 Limiti di risarcimento
Art. 2.8 Scoperto – Franchigia
Art. 2.9 Datazione dell’Inquinamento
Art. 2.12 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.13 Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
Art. 2.15 Foro Competente
Art. 2.17 Estensione territoriale
Art. 2.18 Proroga dell’Assicurazione
Art. 2.20
Art. 2.21
Regolazione del Premio
Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
3. Esclusioni comuni a tutte le sezioni:
Art. 3.1 Esclusioni
Art. 3.2 Esclusioni Garanzia Base Sezione 1 Art. 3.2.1 Delimitazioni
Art. 3.2.2 Esclusioni
Art. 3.3 Esclusioni Garanzia Base Sezione 2
IL CONTRAENTE
.............................................