COMUNE DI CORDOVADO
COMUNE DI CORDOVADO
Provincia di Pordenone Area Unica
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma.
(adottato ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 244/2007 come modificato dall’art. 46 della legge n. 133/2008)
Approvato con deliberazione G.C. N. 117 del 17.12.2008 Modificato con deliberazione G.C. N. 34 del 04.03.2009
Ravvisato conforme alla normativa vigente, eccezion fatta che per l’art.8, punto 3, lett. B) dalla Corte dei Conti con deliberazione n. FVG/10/2009/REG del 7/4/2009.
Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento, rientrante nella disciplina dell’ordinamento degli uffici e servizi di cui all’art. 89 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, detta disposizioni circa il conferimento di incarichi professionali esterni, intesi come rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, riconducibili ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi del consiglio comunale, approvati ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL 267/2000.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera (ex art. 2222 e segg. del C.C.) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento della stessa.
Note:
-D. Lgs. n. 267/2000 — art. 89 - Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
-Codice Civile art. 2222 - Contratto d’opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
- Decreto Legislativo 267/2000 e smi, articolo 110 comma 6;
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- Decreto Legislativo 165/2001, articolo 7 comma 6, come modificato dall’art. 46 della legge 113/2008;
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.
Articolo 2 Ammissibilità degli incarichi
1. L’ente utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. Il ricorso a incarichi di collaborazione autonoma può essere disposto solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all'amministrazione comunale ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal successivo art.8;
g) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il collaboratore e l’Ente;
h) l’attribuzione degli incarichi è subordinata alla disponibilità finanziaria e alla dimostrazione della ricorrenza delle condizioni sopra descritte attestate dal responsabile proponente.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l’impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell’ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsezza quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio nonché nel caso in cui l’aggiornamento o la formazione del personale dipendente dall’ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risulti inadeguata rispetto alla complessità delle tematiche da affrontare.
Articolo 3 Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti:
a) per le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò deputati, ivi compresa l’attività relativa a rilievi topografici, frazionamenti di terreni, accatastamenti di immobili di proprietà del Comune, nonché per la rilevazione e valutazione dei beni comunali relativa all’inventariazione, visure e trascrizione di diritti reali;
b) per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Amministrazione, ivi comprese le consulenze tecniche di parte;
c) per perizie giurate di stima sul valore di immobili in ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
d) per i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
e) per gli affidamenti di incarichi di personale in staff agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.267/2000.
2. Il presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14, non si applica all’appalto di lavori, di beni o di servizi, di cui al d. lgs. n. 163/2006.
Note:
D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica.
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
Articolo 4
Limite massimo di spesa.
1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo e nel Piano Risorse ed obiettivi.
Articolo 5 Limiti
1. I contratti di collaborazione autonoma, di cui al presente regolamento, possono essere stipulati indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 del del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 e s.m.i..
Articolo 6
Selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure di selezione attraverso comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. L’avviso di selezione, da pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente, per quindici giorni consecutivi, con un minimo di dieci giorni in caso di urgenza, deve prevedere:
a. i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta in relazione al programma di attività e al progetto specifico;
b. i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
c . la richiesta di un’eventuale proposta operativa;
d. la richiesta della proposta economica relativa all’incarico;
e. criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti professionali;
f. il tipo di rapporto per l’espletamento dell’incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
g. il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione;
h. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
Articolo 7
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.
1. Il Coordinatore d’Area competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, la proposta operativa e la proposta economica illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni riportate nell’avviso di selezione.
2. Per la valutazione dei curricula, il Coordinatore può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da coordinatori e responsabili di servizi, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie: titoli professionali e culturali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Riguardo a quest’ultima categoria, la graduazione dei punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli, riportati nell’avviso pubblico di cui al precedente articolo 6, tiene conto, nell’ordine (decrescente):
a) dell’esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell’incarico;
b) dell’esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;
c) dell’insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.
4. Con riferimento all’eventuale proposta operativa richiesta sarà valutata, oltre alla congruenza con gli obiettivi dell’Amministrazione, anche la tempistica di realizzazione dell’attività professionale. Quanto alla proposta economica sarà valutato il compenso professionale offerto con riferimento a quello proposto dall’Amministrazione.
5. L’incidenza della valutazione della proposta economica non potrà superare il 40 della valutazione complessiva.
6. All’esito della valutazione è stilata una graduatoria secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del coordinatore d’area competente.
7. Il candidato favorevolmente selezionato deve sottoscrivere il disciplinare d’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, il cui schema è approvato con apposito provvedimento del Coordinatore d’area.
8. È nella facoltà dell’Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l’affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l’anno successivo alla sua pubblicazione.
Articolo 8
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.
1. Il Coordinatore d’area, in armonia con quanto precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale pubbliche amministrazioni, con la circolare n. 02 del 11/03/2008, può conferire incarichi in via diretta, senza quindi ricorrere alle procedure comparative per la scelta del collaboratore e sottostare agli obblighi di pubblicità, quanto trattasi di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae ” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso di spese (documentate), quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
2. Nelle suddette ipotesi il compenso da corrispondere dovrà comunque essere di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.
3. Il coordinatore d’area potrà in oltre derogare dalla procedura di selezione di cui ai precedenti articoli, sottostando comunque agli obblighi di pubblicità, nei seguenti tassativi casi:
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 7, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione;
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell’incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l’utile svolgimento dell’incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell’incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l’incarico principale;
d) quando sia necessario salvaguardare esigenze di continuità della prestazione per il particolare rapporto interpersonale instauratosi tra il professionista e gli utenti (minori, anziani, portatori di handicap);
e) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti che richiedono concerto nell’individuazione dell’incaricato;
4. L’elencazione di cui al comma precedente è tassativa.
Articolo 9
Disciplinare di incarico e compenso.
1. Il coordinatore competente formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, formulato sulla base dello schema tipo allegato e inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato, la natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l’Ente. La sua corresponsione avviene al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione prevista nel disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. Il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Articolo 10
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO .CO. CO ).
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, punto n. 34 del codice di procedura civile, nel rispetto della disciplina recata dal presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Coordinatore d’area competente. E’ esclusa la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Coordinatore d’area competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell’Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Coordinatore d’area competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali.
5. L’Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione del Coordinatore e dal disciplinare d’incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo.
Note:
Art. 409 codice di procedura civile. Controversie individuali di lavoro
-3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Articolo 11 Estinzione del contratto
1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. L’Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal comune, prima del termine, nei seguenti casi:
a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d’interesse con l’Ente committente.
Note:
Codice civile art. 1456. Clausola risolutiva espressa.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite [ 973, 1458]. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva [ 1454, 1457, 15.17].
Articolo 12 Pubblicazione degli incarichi
1. I Coordinatori curano la tempestiva pubblicazione sul sito internet del Comune delle determinazioni concernenti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento.
2. L’Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul sito, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa, con cadenza almeno semestrale.
3. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata ed il compenso.
Articolo 13 Consulenze e incarichi di studio
1. Per gli incarichi di studio e di consulenza, nell’ambito dei rapporti di collaborazione autonoma disciplinati dal presente regolamento, devono essere rispettate le disposizioni dei seguenti commi.
2. Per le finalità del presente articolo si definiscono:
a) Incarichi di studio: attività di assistenza tecnico-specialistica di approfondimento con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
b) Consulenze: incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più questioni proposte dall’ente agli esperti (quali ad esempio le consulenze legali al di fuori del patrocinio del Comune in sede processuale).
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune (articolo 3 comma 18 della legge n. 244/2007).
4. Gli atti di spesa relativi ad affidamenti di incarichi per studi e consulenze, conferiti a soggetti estranei all’ente e di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione (articolo 1 comma 173 della Legge n. 266/2005).
Note:
L. n. 244/2007 — art. 3 comma 18.
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’artico/o 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.
Articolo 1 comma 173 della Legge n. 266/2005-
Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
(9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.
10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.
56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56).
Articolo 14
Conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000 euro.
1. Il presente articolo disciplina, nel rispetto del quadro normativo previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s,m.i., i servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica, tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientrante nella materia dei lavori pubblici e di importo inferiore a 100.000 euro (Iva esclusa). A titolo esemplificativo sono disciplinati dal presente articolo gli incarichi relativi a:
• Progettazione dei lavori, pianificazione, validazione
• Direzione dei lavori
• Direzione operativa dei lavori
• Coordinamento della sicurezza
• Collaudo tecnico amministrativo o specialistico
• Rilievi e caddizzazione di elaborati grafici
• Verifiche di sicurezza, prevenzione incendi e idoneità statica
• Restauratore di beni culturali
• Indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi,
• Perizie giurate di stima sul valore degli immobili in ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
• Rilievi topografici, frazionamenti terreni, accatastamenti di immobili di proprietà del Comune, nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali relativa all’inventariazione.
2. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le disposizioni regolamentari di seguito riportate.
3. Gli incarichi devono essere assegnati a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, da pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet del comune per almeno 15 giorni consecutivi, nel quale si rende nota la volontà dell’Amministrazione di procedere all’affidamento dell’incarico.
4. La soglia per l’affidamento dell’incarico deve essere determinata con l’applicazione delle tariffe professionali in vigore all’importo presunto dei lavori oggetto di incarico professionale; l’importo della parcella professionale potrà variare, sempre nei limiti della soglia massima di 100.000,00 euro, in funzione dell’effettivo importo dei lavori che saranno oggetto di progettazione e di appalto; l’importo della parcella professionale verrà determinato con l’applicazione delle tariffe professionali; a tale importo verrà applicato il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario dell’incarico.
5. Alla valutazione delle candidature e all’assegnazione dell’incarico provvederà il Coordinatore d’area sulla base di specifici criteri da predefinire nell’avviso di cui al precedente 3 comma.
6. Per gli incarichi al di sotto della soglia di 20.000 euro, si potrà provvedere in economia con affidamento diretto da parte del coordinatore competente.
Note:
- L. n. 266/2005 — art. 1 comma 173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
- D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- D.Lgs.n. 163/2006 — art. 9 comma 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
Articolo 15 Sanzioni
1. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce e determina responsabilità erariale del Coordinatore preposto.
2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Coordinatore che ha stipulato i contratti.
3. In generale, l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presente disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Articolo 16 Disposizioni finali
1. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all’Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui alla presente regolamentazione non determinano l’esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l’apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell’Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, sì fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.
4. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, c.57 della legge n. 267/2000.
Note:
Art. 3, commi 55-56-57 legge 244/2007.
55. “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (così modificato dall’art 46 L.133/2008).
56 “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali (così modificato dall’art 46 L.133/2008).
57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
COMUNE DI CORDOVADO
Provincia di Pordenone Area Unica
ALLEGATO A
Schema tipo di determinazione conferimento incarico
PREMESSO:
- Che questo Comune deve (descrivere l’obiettivo specifico che il Comune intende raggiungere);
- Che tale attività rientra nelle attribuzioni di questo ente, ai sensi di quanto previsto dall’art.
della legge (citare estremi della norma attributiva della funzione all’espletamento della quale il comune è preposto) ovvero che tale attività è prevista nel programma approvato dal Consiglio Comunale (citare estremi della delibera consiliare);
- Che, al fine di raggiungere il predetto obiettivo, si rende necessario
(descrivere l’attività specifica destinata a costituire oggetto dell’incarico);
- Che al fine di conseguire l’obiettivo contenuto nel PRO entro i termini fissati nei programmi di questa Amministrazione, ossia entro il , si rende necessario, per le esposte ragioni, affidare un incarico di collaborazione esterna, avente ad oggetto specifica attività di collaborazione consistente nel (descrivere l’oggetto dell’incarico, che non deve consistere in attività generica);
RILEVATO che l’incarico di che trattasi si caratterizza dei seguenti elementi essenziali:
- contenuto (il contenuto deve avere carattere di specificità e determinatezza);
- durata (la durata deve essere determinata e proporzionata all’obiettivo da conseguire);
- corrispettivo e criteri di liquidazione del medesimo: (evidenziare la proporzionalità/congruità del corrispettivo, rispetto all’attività oggetto dell’incarico e all’utilità conseguita dall’amministrazione);
Dato per altro atto che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere in proprio la predetta attività, in quanto l’espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non rinvenibili nell’attuale assetto organizzativo dell’ente;
……………….. oppure ……………………………..
Che nell’organico di questo ente sussiste figura professionale (descrivere la figura presente), idonea all’espletamento dei compiti rientranti nell’oggetto dell’incarico ma attualmente non in grado di garantire la predetta funzione, in quanto
(motivare dettagliatamente in ordine alle circostanze, di carattere straordinario ed oggettivo, che non consentono di avvalersi del personale dipendente astrattamente idoneo);
Che al termine della procedura comparativa prevista dal regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma si è provveduto a individuare il sig. , con studio in , via civ. , esperto di provata
competenza, come risulta dal curriculum in atti, acquisito in data al
n. di protocollo, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’ordine dei
di al n , quale soggetto cui conferire incarico;
Assicurato che il valore di detto incarico è inferiore alla soglia di rilievo comunitario; VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 244/2007 come modificato dall’art. 46 della legge n. 133/2008, con giuntale n. del ;
Visto il bilancio di previsione esercizio corrente;
Visto il piano di attribuzione risorse ed obiettivi per l’anno ;
Visto il decreto sindacale n. del con cui sono state affidate le funzioni di coordinatore dell’area ;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, l’incarico di a per l’importo lordo di € ;
2) di impegnare la somma complessiva di cui sopra imputandola all’intervento
(ex cap ) del bilancio corrente esercizio, che presenta l’occorrente disponibilità;
3) di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente (sub A) per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole regolanti il rapporto contrattuale;
6) di provvedere alla pubblicazione del nominativo del collaboratore cui è stato conferito incarico, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune (nell’ipotesi di incarico di consulenza o studio aggiungere: dando atto che l’efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione);
7) Xx trasmettere copia del presente atto di affidamento di incarico alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (Nell’ipotesi di incarico di consulenza o studio di importo superiore a
€ 5.000,00).
COMUNE DI CORDOVADO
Provincia di Pordenone Area Unica
ALLEGATO B
Schema tipo di disciplinare d’incarico DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO per
L’anno , il giorno del mese di in Cordovado, con la presente scrittura privata non autenticata,
TRA
Il Comune di Cordovado, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 C.F. 80005330933, che in seguito per brevità, sarà denominato “Comune”, in questo atto rappresentato dal coordinatore d’Area sig.
, nato a il domiciliato per la carica in Cordovado Piazza Cecchini n.24, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Coordinatore dell’area del Comune di Cordovado che qui stipula in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione al decreto del Sindaco n. in data
E
Il signor , nato a . il , con studio in
, Via/Piazza , codice fiscale e partita I.V.A. n. , in seguito chiamato per brevità “professionista incaricato”. Tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:
ART.1 - AFFIDAMENTO INCARICO
Il Comune affida al Professionista incaricato, che accetta l’incarico di .
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’ attività, oggetto dell’incarico, comprende
ART.3 - DURATA
L’incarico ha una durata di a far data dalla sottoscrizione del presente atto, Xxxxxx l’incarico si svolgerà secondo la seguente tempistica:
ART.4 — COMPENSI
Il corrispettivo per l’attività in oggetto ammonta a Euro ( ) oltre I.V.A. e oneri di legge per un totale di Euro da liquidarsi, su presentazione di regolare fattura, a completamento dell’incarico (specificare le modalità di pagamento in ordine alla tipologia d’incarico)
ART. 5- PENALITA’ - REVOCA DALL’INCARICO
La sospensione o l’interruzione dell’incarico, per decisione del Comune, prima della scadenza del contratto, senza colpe per il professionista incaricato, comporta una corresponsione dell’onorario proporzionale al lavoro già eseguito, senza nessuna maggiorazione. Nel caso di impedimento o ritardo, oltre i tempi di cui all’art. 3 e concordati con il responsabile del procedimento, salvo giustificati impedimenti, l’Amministrazione Comunale applicherà una sanzione nella misura di
(da definire a seconda della tipologia dell’incarico) e qualora il ritardo negli adempimenti superi i gg., l’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla revoca dell’incarico senza la corresponsione di alcun compenso o indennità.
ART. 7— CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente al presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l’Autorità giudiziaria del Foro di Pordenone.
ART.8 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA
Sono a carico dei professionisti incaricati le spese di bollo della presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale. Trattandosi di prestazioni di servizio soggette all’Iva la presente verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n.131.
ART. 8— DOMICILIO
Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il Professionista incaricato elegge domicilio:
Letto confermato e sottoscritto. Cordovado,
IL PROFESSIONISTA IL COORDINATORE D’AREA