PARTE I – PRINCIPI E REGOLE GENERALI
Accordo ANCI-CoReVe - Allegato Tecnico imballaggi di vetro
PARTE I – PRINCIPI E REGOLE GENERALI
X. Xxxxxxx dell’Allegato
Il presente Allegato (di seguito, Allegato Tecnico) integra l’Accordo Quadro (di seguito Accordo Quadro) per la parte relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Allegato, si applica quanto indicato nell’Accordo Quadro.
B. Attuazione dell’Accordo Quadro e dell’Allegato Tecnico
1. L’accordo Quadro e l’Allegato Tecnico trovano attuazione mediante la stipula di Convenzioni □locali la cui durata non può essere superiore alla scadenza dell’Accordo Quadro, salvo eventuali proroghe di quest’ultimo
2. Così come previsto dall’Accordo Quadro, la Convenzione deve essere sottoscritta entro 90 giorni dalla richiesta del Comune e suo Delegato. Il Convenzionato si impegna a presentare a CoReVe non oltre 60 giorni dalla richiesta di convenzionamento la documentazione completa prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico
3. Le Convenzioni sono sottoscritte da CoReVe che per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (il Coreve o la Società dallo stesso delegata saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionante).
4. Il Convenzionante per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni locali a proprio carico si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
5. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni locali direttamente o attraverso il proprio gestore delegato. Il Capitolo 6 della parte Generale dell’Accordo Quadro disciplina il modello di delega da utilizzare e definisce la procedura per la sua
validazione. Il Comune o il gestore delegato che sottoscrivono la Convenzione locale saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionato.
6. Le Convenzioni disciplinano la consegna da parte dei Convenzionati, dei rifiuti di imballaggio in vetro aventi le caratteristiche precisate nella Parte II e il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve degli stessi da parte del Convenzionante che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati nella Parte II.
7. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all’origine da rifiuti di imballaggi di vetro. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche similari ma diversi da quelli di imballaggio come sopra definiti sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Quale eccezione a questa regola è accettato che non costituiscano frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro, purché non accoppiati o retinati.
8. I corrispettivi riportati nella Parte II saranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro.
C. Uscita/rientro dalle Convenzioni locali
1. Il Convenzionato, dallo scadere del primo anno di convenzionamento, potrà recedere con un periodo di preavviso non inferiore a 90 giorni.
2. I Convenzionati che hanno esercitato il recesso potranno sottoscrivere nuovamente la Convenzione decorsi dodici mesi dalla cessazione di quella precedente.
D. Comunicazione
1. Il Coreve implementerà azioni finalizzate a promuovere e ad incentivare lo sviluppo in quantità e qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro, specialmente se attuata secondo lo schema del “monomateriale”.
2. Queste iniziative si affiancheranno a quelle che saranno promosse dalla Commissione Tecnica nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dall’accordo con Xxxxxx (vedi la successiva lettera E) e a quelle che saranno attuate da CONAI in collaborazione con Coreve utilizzando la disponibilità finanziaria prevista dall’Accordo Quadro.
3. Il Convenzionato, da parte sua, dovrà effettuare opportune azioni di comunicazione, in particolare per ottenere l’applicazione operativa dell’Allegato 2.
E Commissione Tecnica e utilizzo dell’incentivo CoReVe per il miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta
1. La Commissione Tecnica è composta da due esperti scelti dal CoReVe e due da ANCI
che sono nominati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Ha la missione di migliorare la qualità della raccolta al fine del riciclo e l’omogeneità dei comportamenti degli operatori, promuovendo azioni locali di comunicazione e di promozione. In particolare è chiamata ad individuare a:
− individuare azioni idonee a contrastare i conferimenti impropri ed in particolare quelli relativi ai vetri diversi da quelli di imballaggio (quali ad esempio: vetroceramica, pirex, vetro cristallo, schermi televisivi e di personal computer, display di telefonini e altre apparecchiature elettroniche, lampadine di ogni tipo, pannelli fotovoltaici, fibre di vetro, vetro opale e vetri artistici, retinato) emanando linee guida per i gestori della raccolta;
− supportare azioni meritevoli per comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti di contenitori di vetro, specialmente se attuate con il sistema del “monomateriale”;
− individuare linee guida da fornire ai Convenzionati per una corretta comunicazione locale.
2. Per finanziare queste attività CoReVe, in continuità con il precedente Allegato Tecnico, investirà risorse finanziarie in misura corrispondente a Euro 0,50 per ogni tonnellata di rottame di vetro ritirato in esecuzione delle Convenzioni locali, esclusi i quantitativi classificati in fascia E.
3. Le mansioni di segreteria e istruttoria tecnica necessarie alla Commissione Tecnica sono svolte da Ancitel Energia Ambiente.
PARTE II – CONVENZIONI LOCALI
A Obblighi delle Parti, corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento
1. Le convenzioni locali sono sottoscritte:
a. da una parte, dal Convenzionato che si impegna a mettere a disposizione del Convenzionante i rifiuti di □imballaggi in vetro relativi ad un definito bacino di raccolta aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’Allegato 1, presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli; il Convenzionato si impegna inoltre a mettere in atto le raccomandazioni riportate nell’Allegato 2.
b. dall’altra parte, dal Convenzionante che si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’allegato, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati nella tabella stessa. □
2. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al Convenzionante, con le modalità indicate dal Convenzionante stesso, i dati e le informazioni relativi a:
a. la composizione del bacino di raccolta.
b. i sistemi e modalità di raccolta adottati;
c. le quantità previsionali di raccolta su base annua, paragonate a quelle dell’anno precedente risultanti dal MUD dei Comuni che compongono il bacino di raccolta;
3. Il Convenzionante per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione del Convenzionato riconoscerà a quest’ultimo i corrispettivi previsti nell’Allegato 1, determinati in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro individuate seguendo le regole più oltre descritte.
4. Il corrispettivo da fatturare a carico del Convenzionante soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell’art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, relative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile.
5. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.
6. Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe, secondo le modalità da quest’ultimo previste, ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate al punto sopra 2. La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti di cui al punto sopra 3, finché il Convenzionato non provvede all’aggiornamento dei dati e delle informazioni.
7. Qualora il Convenzionato conferisca materiale non proveniente dalla raccolta differenziata urbana o riveniente da territori di cui non è in possesso di delega conforme Coreve potrà applicare al Convenzionato stesso una penale pari al 10% di quanto da esso percepito negli ultimi dodici mesi con riferimento al bacino in questione.
8. Nel caso di ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti da parte del Convenzionato, nella misura di oltre il 10% su base annua, CoReVe potrà trattenere dai pagamenti dovuti allo stesso una somma pari al corrispettivo previsto dalla convenzione moltiplicato per la quantità non conferite nel periodo in questione valutata pari a quella
conferita durante l’ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della raccolta per abitante attuata nella regione durante l’anno precedente.
B. Avvio del rinnovo dell’accordo Quadro
B.1 Corrispettivo iniziale (dal 1.4.14)
1. Dal 1.4.14, ai Convenzionati in essere saranno riconosciuti i corrispettivi iniziali calcolati come segue:
a. nel caso di convenzioni in essere al 1.4.14 che negli ultimi 12 mesi abbiano conferito più di 5.000 ton. su base annua, il corrispettivo iniziale sarà quello relativo alla fascia qualitativa risultante dalla media delle ultime tre analisi svolte prima del 1.4.14 riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due);
b. nel caso di convenzioni in essere al 1.4.14 che negli ultimi 12 mesi abbiano conferito meno di 5.000 ton. su base annua, il corrispettivo iniziale sarà quello relativo alla fascia qualitativa risultante dalla media delle ultime due analisi, riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due);
c. Nel caso di convenzionati che al 1.1.14 dispongono di una sola analisi, il corrispettivo iniziale sarà quello corrispondente alla fascia qualitativa dell’unica analisi disponibile, riconsiderata alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due)
B.2 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.14 e 31.3.15 (nel seguito 1° anno), al netto della rivalutazione definita dall’Accordo Quadro
1. Nel 1° anno, il CoReVe garantirà un aumento globale del totale corrispettivi erogati su base annua per le convenzioni conformi allo schema di convenzione annesso all’Allegato Tecnico (nel seguito convenzioni tipo grezzo), riferito alle tonnellate del 2013, pari ai corrispettivi complessivamente versati per le convenzioni tipo grezzo nel 2013 incrementati del 21,55%. Non concorreranno alla formazione del suddetto aumento globale i corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi conferiti dai Convenzionati nel 1° anno.
2. Qualora l’entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 1° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° anno) risultasse discostato all’interno di ± 1% rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, non si procederà ad
alcun conguaglio. Diversamente si procederà come indicato nei seguenti articoli.
B.2.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 1° anno
1. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 1° anno sarà ripartita in proporzione all’ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell’allegato 3.
B.2.2 Eventuali Conguagli a favore di CoReVe, 1° anno
1. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 1° anno sarà ripartita in proporzione all’ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell’allegato 3.
B.3 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.15 e 31.3.16 (nel seguito 2° anno) e corrispettivi definitivi dal 1.4.16 al 31.3.2019, al netto della rivalutazione definita dall’Accordo Quadro
1. Nel 2° anno, il CoReVe garantirà un aumento globale dei corrispettivi erogati su base annua per le convenzioni tipo grezzo, riferito alle tonnellate del 2013, pari ai corrispettivi complessivamente versati per le convenzioni tipo grezzo nel 2013 incrementati del 21,55%. Non concorreranno alla formazione del suddetto aumento globale i corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi conferiti dai Convenzionati nel 1° e 2° anno.
2. Qualora l’entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 2° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° e 2° anno) risultasse discostato all’interno di ± 1% rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, non si procederà ad alcun conguaglio. Diversamente si procederà come indicato nei seguenti articoli.
B.3.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 2° anno
La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 2° anno sarà ripartita in proporzione all’ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell’Allegato 3.
B.3.2 Eventuali Conguagli a favore di CoReVe, 2° anno
2. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 2° anno sarà ripartita in proporzione all’ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell’Allegato 3.
B.3.3 Nuovi corrispettivi con decorrenza 1.4.2016
1. Nel caso l’entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 2° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° e 2° anno) risultasse diverso rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, i nuovi corrispettivi validi a partire dal 1.4.16 e fino al 5° anno saranno quelli riportati nell’allegato 1, incrementati o diminuiti del valore unitario per tonnellata per ciascuna fascia, risultante in applicazione dell’allegato 3 ed aumentati della rivalutazione definita dall’Accordo Quadro
C. Modalità di ritiro del materiale
C.1 Trasporto dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato eseguito dall’aggiudicatario dell’asta o dal titolare della convenzione assegnata, chiamati “mandatario Coreve”
1. Il Convenzionato individua e comunica al Convenzionante i luoghi (depositi temporanei e/o piazzole e/o piattaforme di stoccaggio, etc.) presso i quali quest’ultimo provvederà al ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione del Convenzionato (di seguito piattaforme di ritiro).
2. Tali piattaforme di ritiro devono:
a. avere i requisiti tecnico-strutturali indicati nell’Allegato 2
b. disporre di mezzi idonei per il carico di autotreni con portata utile di circa 30 ton., sovraspondati. □
c. Per ciascuna piattaforma di ritiro, il Convenzionato comunica:
i. l’indirizzo, i giorni della settimana e gli orari in cui sarà garantito l’accesso per il ritiro del □vetro;
ii. l’elenco dei comuni conferenti
iii. il quantitativo annuale presunto che dovrà essere di almeno 30 tonnellate.
3. Il Convenzionato ha facoltà di sostituire e/o integrare a propria discrezione le piattaforme di ritiro, previa comunicazione scritta al Convenzionante inviata con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario, fatti salvi i casi di forza maggiore nei quali si procederà entro 24 ore dalla comunicazione.
4. I rifiuti di imballaggi in vetro saranno resi caricati sugli autotreni che operano per conto del Convenzionante. Gli oneri e la responsabilità per le operazioni di carico e per la gestione delle piattaforme di ritiro sono a carico del Convenzionato.
5. Sono a carico del Convenzionante tutti gli oneri successivi alla presa in carico dei rifiuti di imballaggio.
6. Il Convenzionante garantirà il ritiro dei rifiuti di imballaggi oggetto della convenzione entro 7 gg. lavorativi (sei giorni/settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo pari ad almeno 30 ton . Nel caso tale quantitativo non fosse garantito, saranno addebitati al Convenzionato in maniera proporzionale i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale. □Per i ritiri che avvengono dall’inizio dell’ottavo giorno sino alla fine del diciottesimo giorno lavorativo dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare al Convenzionante una penale pari al 3% del corrispettivo previsto per le quantità non ritirate nei termini sopra indicati e senza giusta causa. □La penale sarà pari al 6% nel caso di ritiro dall’inizio del diciannovesimo giorno alla fine del trentesimo giorno lavorativo .□Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo, una penalità del 9% . In caso di ritardi nei ritiri che possano creare situazioni critiche per il regolare svolgimento della raccolta, CoReVe subentrerà al mandatario nell’esecuzione degli asporti, assicurando la regolarità dei ritiri stessi.
C.2 Trasporto effettuato a cura del Comune o del suo Delegato
1. Il Convenzionato che intenda consegnare direttamente il materiale presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il mandatario di CoReVe, in precedenza resi noti da CoReVe, lo comunica al Coreve stesso con un preavviso di 30 gg e dovrà farsi carico del pagamento del trasporto salvo ottenere il contributo indicato al successivo Punto 2.
2. In alternativa ad un mezzo da 30 ton il Convenzionato potrà usare i mezzi scarrabili utilizzati per la raccolta differenziata stradale
In ogni caso, per il servizio di trasporto effettuato, il mandatario di CoReVe riconoscerà i corrispettivi riportatati dell’Allegato 4.
3. Le modalità di fatturazione e di pagamento saranno quelle indicate al Capitolo A
D. Determinazione della fascia qualitativa e del relativo corrispettivo; verifica periodica della fascia qualitativa di appartenenza
Tutte le analisi per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato saranno effettuate a sorpresa all’arrivo della merce alla destinazione stabilita dal Mandatario del CoReVe utilizzando il protocollo riportato nell’Allegato 5 e sono eseguite da società terze scelte secondo le modalità descritte nell’Allegato 7
I rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dai Convenzionati saranno sottoposti a periodico accertamento qualitativo, con oneri a carico di CoReVe, secondo la frequenza di analisi riportata nell’Allegato 6. Su questa base la Società incaricata delle analisi chiederà a CoReVe l’approvazione di un programma mensile dei controlli che saranno sempre a sorpresa. Ulteriori controlli a sorpresa possono essere aggiunti su richiesta dei Mandatari di CoReVe.
D.1 Nuove Convenzioni e attribuzione della fascia di appartenenza
1. Di regola entro il mese di avvio della convenzione, CoReVe procederà alla determinazione della fascia qualitativa applicando il protocollo riportato nell’Allegato 8 Il corrispettivo riconosciuto sarà quello relativo alla fascia ottenuta in applicazione del suddetto protocollo, con decorrenza dalla data di attivazione della convenzione.
D.2 Convenzioni in essere, attribuzione e revisione del corrispettivo in base alla media mobile delle ultime analisi effettuate
1. Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito negli ultimi 12 mesi più di 5.000 ton., il corrispettivo sarà quello risultante dalla media mobile tra i valori ottenuti dalle ultime tre analisi effettuate applicando il protocollo riportato nell’Allegato 8.
2. Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito negli ultimi 12 mesi meno di 5.000 ton., il corrispettivo sarà quello risultante dalla media mobile tra i valori ottenuti dalle ultime due analisi effettuate applicando il protocollo riportato nell’Allegato 8.
3. In via transitoria, all’entrata in vigore del presente Allegato Tecnico , ai fini dei precedenti Punti 1 e 2, ed in assenza di un numero di analisi sufficienti eseguite secondo il presente documento, saranno utilizzate le analisi antecedenti, riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due
I nuovi corrispettivi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è concluso l’iter della procedura riportata nell’Allegato 8
4. Nel caso il corrispettivo definito risultasse pari a zero per presenza di frazione fine < 10 mm superiore al 20%, il Convenzionato, fino alla eventuale efficacia della disdetta della convenzione di cui alla parte I o a modifica di fascia per effetto di nuove analisi, sarà tenuto comunque a proseguire nella consegne dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato.
In questo caso il mandatario di CoReVe addebiterà al Convenzionato:
- il trasporto al costo
- gli oneri per smaltimento presso la discarica abitualmente utilizzata dall’impianto di trattamento di destinazione, il cui costo è stato comunicato dal Coreve al
Convenzionato, all’atto dell’inclusione dell’impianto di trattamento tra i destinatari del materiale consegnato dal Convenzionato.
I tecnici di CoReVe e del Convenzionato si incontreranno nei tempi più brevi possibili per individuare le cause all’origine della non conformità e stabilire le iniziative da adottare per un rapido ripristino delle condizioni che permettano il riciclo dei rifiuti
Il Convenzionato, entro 7 giorni solari dalla comunicazione del Convenzionante di determinazione del vetro conferito fuori fascia con corrispettivo pari a zero, si riserva la possibilità di comunicare la propria volontà di interrompere i conferimenti.
In tale caso, dovrà fornire a CoReVe documentazione ufficiale attestante la tracciabilità dei flussi non conferiti. Coreve applicherà una penale pari a 10 €/ton per i quantitativi non conferiti valutati facendo riferimento alle quantità consegnate durante l’ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, le quantità saranno determinate sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della raccolta per abitante attuata nella regione durante l’anno precedente.
Trascorso un mese, CoReVe eseguirà una nuova analisi utilizzando la procedura riportata nell’Allegato 8 e i risultati saranno valutati come previsto dal presente capitolo. Nel caso il corrispettivo risultasse nuovamente pari a zero, a distanza di un ulteriore mese, CoReVe provvederà ad eseguire una nuova analisi utilizzando la procedura riportata nell’Allegato 8 e i risultati saranno valutati come previsto dal presente capitolo. Nel caso anche a seguito di quest’ultima analisi, il corrispettivo risultasse pari a zero, la convenzione sarà da ritenenrsi decaduta.
X. Xxxxxx e rescissione della convenzione
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino alla scadenza dell’Accordo Quadro. Il Convenzionato ha facoltà di rescindere la convenzione, sospendendo i conferimenti 90 gg dopo la comunicazione della rescissione.
F. Controversie
Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Le parti accetteranno le decisioni del Collegio Arbitrale.
Allegato 1 CORRISPETTIVI
FASCE QUALITATIVE | FRAZIONE FINE | IMPURITA' TOTALI (%) | INFUSIBILI (%) | |
< 10 mm | (1) + (2) + | (3) | Corrispettivo €/t | |
(misurata con | (3) + (4) + | |||
maglia | (5) | |||
quadrata) | ||||
A | Franchigia 14% | ≤ 1 | ≤ 0,3 | 45,50 |
Dal 14% fino | ||||
al 20% il | ||||
B | corrispettivo della fascia si | ≤ 2 | ≤ 0,4 | 42,00 |
riduce del | ||||
C | 50%. Oltre IL 20% il | ≤ 3 | ≤ 0,5 | 39,00 |
corrispettiva | ||||
D | sarà pari a zero e si procederà | ≤ 4 | ≤ 0,8 | 27,00 |
come indicato | ||||
E * | al punto D.2. | ≤ 6,5 | ≤ 1,5 | 5,00 |
* Oltre questi valori Coreve procede al ritiro addebitando i costi di smaltimento
(1) IMBALLAGGI METALLICI (4) ALTRE IMPURITA’
(2)
IMBALLAGGI NON METALLICI diversi da quelli di vetro
(3) INFUSIBILI – ceramica, porcellana e sassi
(5) VETRO ACCOPPIATO,
RETINATO, CRT, VETRO CRISTALLO
Allegato2 RACCOMANDAZIONI:
- NELLE FASI DI RACCOLTA;
- NELLA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO E CARICAMENTO DEI MEZZI;
- SULLE CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO TEMPORANEO
E’ sconsigliato l’utilizzo di automezzi dotati di sistemi di compattazione ancorché limitati alla sola funzione di costipazione.
1. Per la vuotatura delle campane tradizionali occorre utilizzare automezzi ribaltabili, in genere 3 assi, dotati di idonea gru con doppio gancio, aventi sponde di mt 2,60 (massima altezza delle sponde per automezzi non ribassati), così da permettere il raggiungimento della massima portata senza ricorrere alla frantumazione del vetro avvalendosi del puntale della gru; operazione, quest’ultima vietata.
2. E’ sconsigliato il travaso tra mezzi di raccolta satelliti e automezzi di supporto se autocompattatori
3. La documentazione informativa sulle corrette modalità di raccolta differenziata messa a disposizione dell’utenza deve dettagliare come e dove devono essere conferiti i materiali da incompatibili con la raccolta degli imballaggi in vetro. In particolare, i cittadini dovranno ricevere precise disposizioni su dove e come conferire gli oggetti in cristallo e in ceramica.
4. Il conferimento dei rifiuti di imballaggio di vetro negli appositi contenitori di raccolta deve avvenire attraverso aperture di diametro non superiore a 20 cm. I coperchi dei contenitori stradali non devono poter essere aperti dall’utenza.
Raccomandazioni nella fase di deposito
1.Dimensioni e requisiti minimi dell’area utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro
Il deposito temporaneo deve essere dimensionato in funzione delle quantità di rifiuti di imballaggio in vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta settimanale) con una superficie minima di 500 mq, riservata allo scarico degli automezzi di raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro.
Prospiciente l’area di deposito dovrà essere disponibile uno spazio adeguato per l’accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da CoReVe (Autotreni: mt 18,75 larghezza 2,45; Autoarticolati: L. mt 16,50 larghezza 2,45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro.
L’area deve essere:
• dotata di pavimentazione in cemento con trattamento anti usura (per proteggere la pavimentazione dall’azione della pala meccanica è buona norma annegare
parzialmente nella pavimentazione stessa binari in acciaio installati nel senso di carico della pala ad un passo di 1-1.2 metri) ;
• delimitata lungo tre lati con muretti in c.a. resistenti all’azione della pala.
ll deposito temporaneo del vetro e l’area di scarico degli automezzi devono essere ubicati sullo stesso piano.
E’ vietato l’utilizzo di vasche interrate come pure è sconsigliato lo scarico da rampe l’altezza delle quali deve essere comunque minimizzata e sempre inferiore a 3 metri.
2. E’ possibile l’utilizzo di scarrabili, fermo restando che l’altezza di caduta del materiale sia la minima possibile (ovvero che la parte superiore della parete dello scarrabile sia posizionata in corrispondenza del piano di campagna dell’area di scarico degli automezzi). Gli scarrabili devono essere autoscaricanti ovvero poter essere scaricati senza l’utilizzo di ragni, polipi etc. In genere il loro utilizzo implica la consegna diretta x.xx destino.
3. Il vetro una volta scaricato dagli automezzi di raccolta per quanto possibile non deve essere più movimentato fino al momento in cui si procede al caricamento dei mezzi inviati dal CoReVe (il Convenzionato e l’Aggiudicatario concordano anticipatamente e in forma scritta il calendario dei ritiri per il periodo successivo).
4. Per il carico degli automezzi inviati da CoReVe è obbligatorio l’utilizzo di una pala meccanica, avente alzata (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.) non inferiore a 4,30 mt. La pala non deve salire con ruote o cingoli sui cumuli di materiale. E’ vietato l’utilizzo di ragni, polipi etc. per il carico degli automezzi.
0.Xx vetro deve essere caricato sugli automezzi inviati dal CoReVe senza favorire in alcun modo la frantumazione del materiale. Il carico si considera comunque completato una volta che i rifiuti di imballaggio di vetro abbiano raggiunto il limite superiore della parete del cassone dell’automezzo, indipendentemente dal peso effettivamente caricato che può essere anche inferiore alle 30 tonnellate. In via del tutto indicativa la capacità massima di carico è data dalla cubatura del cassone moltiplicata per il peso specifico
medio tipico del vetro nel cassone pari a 600 kg/mc. In tutti i casi devono essere sempre rispettati i limiti di carico e ingombro massimi previsti dalla normativa vigente sui trasporti.
6. Il personale addetto alla gestione del deposito deve contrastare e segnalare eventuali richieste ricevute dal trasportatore e/o dall’aggiudicatario per indurre la frantumazione del materiale nonché ogni violazione rispetto alle regole soprariportate che devono essere esposte in corrispondenza dell’area di carico.
Allegato 3 CONGUAGLI
A favore del Convenzionato
1) [totale corrispettivi convenzioni grezzo 2013 * 1,2155] – [totale corrispettivi convenzioni grezzo 1° anno – corrispettivi quantità aggiuntive 1° anno (1)] = [ importo da conguagliare]
2) [corrispettivi 1° anno fascia qualitativa X] : [totale corrispettivi 1° anno] = [incidenza corrispettivi fascia X] %
3) [importo da conguagliare] * [incidenza corrispettivi fascia X] % = [quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia]
4) [quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia] / [ton. rientranti nella fascia X nel 1° anno] = [importo unitario €/t da riconoscere ai Convenzionati per ogni ton. conferita a Coreve rientrante nella fascia]
A favore di CoReVe
5) [totale corrispettivi convenzioni grezzo 2013 * 1,2155] – [totale corrispettivi convenzioni grezzo 1° anno – corrispettivi quantità aggiuntive 1° anno (1)] = [ importo da conguagliare]
6) [corrispettivi 1° anno fascia qualitativa X] : [totale corrispettivi 1° anno] = [incidenza corrispettivi fascia X] %
7) [importo da conguagliare] * [incidenza corrispettivi fascia X] % = [quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia]
8) [quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia] / [ton. rientranti nella fascia X nel 1° anno]= [importo unitario €/t da richiedere ai Convenzionati per ogni ton. conferita a Coreve rientrante nella fascia]
(1) NOTA: [differenza q.tà 1° anno rispetto anno precedente] * [corrispettivo medio 1° anno]
Allegato 4
CONTRIBUTI AL TRASPORTO EFFETTUATO DAL CONVENZIONATO O DA TERZI INCARICATI DALLO STESSO
Km | Km | €/t/km |
Fino a 50 | 0,165 | |
Da 50 | A 100 | 0,11 |
Da 100 | a 150 | 0,088 |
Allegato 5
PROTOCOLLO DI ANALISI
Le analisi dei rifiuti di imballaggio in vetro forniti, che definiscono la fascia di appartenenza, saranno fatte all’arrivo a destinazione, secondo il protocollo sottoesposto. La garanzia del contraddittorio è data dalle riprese televisive di tutte le fasi, visibili in tempo reale e conservate per 7 giorni.
Se ritenuto opportuno dal Convenzionato, egli potrà anche inviare a carico suo un rappresentante per il controllo delle operazioni.
CoReVe riconoscerà un concorso spese forfettario, determinato in funzione della distanza tra il Comune in cui è ubicato il luogo di resa del materiale e il Comune in cui è ubicato l’impianto di trattamento, calcolato mediante il sito web via xxxxxxxx.xx, opzione “consigliato dalla via michelin”. Tale contributo sarà pari ai chilometri risultanti moltiplicati per un quinto del prezzo al consumo della benzina verde rilevato dal sito del Ministero dello sviluppo economico e relativo al mese precedente quello dell’analisi al quale si aggiunge il rimborso dell’eventuale traghetto.
Il protocollo è così articolato:
A) Arrivo del carico
All’atto dell’arrivo dell’automezzo presso l’Impianto di Trattamento (IT), l’autotreno viene indirizzato all’area riservata alle analisi merceologiche dell’IT.
B) Allestimento dell’area per l’esecuzione delle analisi merceologiche
In detta area dovranno già essere presenti le seguenti attrezzature, delle quali in precedenza saranno stati verificati la conformità e il funzionamento i cui estremi di regolarità dovranno essere riportati successivamente nel report dell’analisi svolta:
1. gli strumenti necessari per l’analisi (es. tavolo, vaglio, telo, bilancia, ceste, cavalletti)
2. due telecamere connesse ad internet, una per la visione d’insieme e una per i dettagli, comprendenti il sistema di trasmissione audio, così come indicato nell’allegato A.
C) Scarico automezzo
Si procederà con lo scarico dell’autocarro (viene inquadrato da postazione PA in campo lungo e da postazione PB in dettaglio) (Fig.1); in particolare sono ripresi in dettaglio e contemporaneamente la targa dell’automezzo e il FIR, allo scopo di mostrare la corrispondenza tra gli stessi (Fig.1).
D) Presa del Campione
La SA posiziona 12 ceste (50 lt cadauna) di fronte al cumulo e procede al campionamento per mezzo di pala meccanica (viene inquadrato da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig.2).
Il campionamento viene effettuato prelevando in totale almeno 300 kg da tre zone non contigue e grosso modo equidistanti.
La SA provvederà ad istruire l’addetto al mezzo di movimentazione dell’IT sulle corrette modalità di prelievo del campione.
Il materiale prelevato verrà quindi rovesciato dalla minor altezza possibile nelle ceste predisposte le quali, una volta riempite, saranno trasportate (manualmente o mediante mezzo meccanico), sotto sorveglianza della SA, alla postazione di analisi. Durante il trasporto le ceste dovranno essere continuamente inquadrate (da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig.4).
E) Sigillatura e conservazione del campione; individuazione concordata della data e ora di inizio delle analisi
Il campione così prelevato sarà sigillato a cura della SA. Dal campione sigillato saranno effettuate inquadrature di insieme e di dettaglio (da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig. 4).
Il campione viene conservato fino all’esecuzione dell’analisi.
La SA concorda verbalmente con il Convenzionato il giorno e l’ora di esecuzione dell’analisi che potrà avvenire entro il terzo giorno lavorativo successivo al campionamento.
La SA conferma per iscritto al Convenzionato il giorno e l’ora concordati.
F) Verifica integrità del campione e inizio dell’analisi
Il giorno e l’ora pattuiti, la SA procede con l’analisi.
La SA effettua inquadrature d’insieme e di dettaglio del campione sigillato. Prima dell’inizio delle operazioni di analisi la SA e il Convenzionato, se presente, constatano l’integrità dei sigilli attestando, nel verbale, l’assenza di manomissioni. Diversamente, la SA dichiarerà il campione non conforme e non proseguirà con le procedure di analisi.
Il Convenzionato, se presente di persona o in diretta streaming, sceglie le ceste da sottoporre ad analisi fino al raggiungimento dell’aliquota prevista (300 kg).
In ogni caso tutto il materiale contenuto nelle ceste scelte sarà analizzato.
G) Cernita e pesatura delle frazioni cernite
La SA provvederà a posizionare la PB in maniera da inquadrare la bilancia, accertandosi che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Quindi le ceste saranno pesate e i loro pesi saranno riportati su modulo cartaceo.
Successivamente la SA provvederà a posizionare la PB in maniera da inquadrare dall’alto il tavolo attrezzato con vaglio 10mm di luce a maglia quadrata e procedere all’analisi merceologica (Fig.6).
Il campione sarà vagliato e il sopra vaglio cernito. Saranno quindi individuate:
⮚ le frazioni Infusibili
⮚ le altre impurità
⮚ la frazione sottovaglio 10 mm;
Si procederà anche ad individuare il vetro cristallo presente fra le altre impurità.
Come procedura transitoria riguardante la prima volta che il rinvenimento di vetro cristallo contenente piombo ( come definito dalla Legge 827/73) porti al declassamento varrà quanto segue:
1. i frammenti sospetti saranno inviati a cura della SA ad un Laboratorio specializzato e certificato per la conferma analitica del risultato.
2. Qualora il risultato finale dell’analisi confermasse il declassamento, il Convenzionato potrà richiedere una seconda analisi.
3. Se anche questa seconda analisi, confermata dal Laboratorio sopra citato, indicasse la riduzione di fascia per il solo apporto dei frammenti di vetro cristallo contenti piombo, il giudizio sarà sospeso e verrà demandato al Comitato di Verifica che deciderà in merito dopo avere valutato le iniziative adottate dal Convenzionato per informare correttamente l’utenza.
4. Nel caso in cui la seconda analisi comportasse il passaggio ad una fascia inferiore non dovuto alla presenza di frammenti di vetro cristallo contenti piombo, si procederà come previsto al Capitolo D.
In tutti i casi successivi di declassamento per presenza di vetro cristallo contenente piombo varrà la procedura ordinaria con verifica dei frammenti da parte di Laboratorio specializzato.
Al termine della cernita, mentre la PA garantirà che rimangano integre le frazioni cernite la PB sarà spostata per inquadrare la bilancia ed SA si accerterà che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Prima di eseguire ciascuna pesata, inquadrerà la singola frazione merceologica cernita (Fig.7)
I pesi rilevati saranno riportati su modulo cartaceo.
H) Verbalizzazione delle operazioni eseguite
Al termine dell’analisi la SA redigerà il verbale e lo invierà via e.mail alle parti che dovranno confermarlo sempre per e.mail.
I) Conservazione del video dell’analisi
Il video dell’analisi sarà disponibile presso il portale MAD accessibile con password di Coreve per 7 giorni dalla ripresa. Dopo tale periodo le immagini saranno distrutte.
L) Contestazione della procedura seguita
Se il verbale non venisse accettato per violazione della procedura, le parti congiuntamente esamineranno le analisi fatte durante i 7 giorni di disponibilità della registrazione.
Se la contestazione sarà ritenuta fondata dalle parti, l’intera analisi sarà annullata e verrà ripetuta. Se le parti non troveranno un accordo, il giudizio verrà sospeso fino alla decisione del Comitato di Verifica, come previsto dall’Accordo Quadro. Nelle more di pronunciamento del Comitato di verifica si applicherà in via provvisoria il risultato delle analisi, con riserva di modifica e conseguente conguaglio economico in caso di accoglimento del ricorso da parte del Comitato di verifica.
Tabella 1: Inquadratura delle postazioni durante le varie fasi dell'analisi merceologica
FASE | Postazione A (PA) | Postazione B (PB) |
Scarico | Campo lungo | Area Scarico |
Campionamento | Campo lungo | Ceste |
Scelta ceste | Campo lungo | Ceste |
Trasporto | Campo lungo | Ceste |
Pesa ceste scelte | Campo lungo | Bilancia |
Analisi | Campo lungo | Tavolo |
Pesa frazioni merceologiche | Campo lungo | Bilancia |
Tabella 2: Schema inquadrature
vedi file <Guida Utilizzo Portale MAD.pdf>
Allegato 6
FREQUENZA DELLE ANALISI
Ton. raccolte /anno | Frequenza analisi |
>15.000 | bimestrale |
Da 5.000 a 15.000 | trimestrale |
Da 1.000 a 5.000 | semestrale |
<1.000 | annuale |
Allegato 7
SCELTA DELLE SOCIETA’ DI CONTROLLO
1. Criteri di scelta
a. Competenza
b. Certificazione
c. Attrezzature
d. Conflitto d’interessi
e. Competitività economica
2. Numero di Società
a. Tenuto conto che al momento attuale i siti deputati al controllo sono 20 e le analisi previste saranno presumibilmente inferiore a 1.000, saranno utilizzate due società di controllo ad ognuna delle quali verrà attribuito un territorio.
3. durata dell’incarico: 2 anni rinnovabili
Allegato 8
PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEFINITIVI IN CASO DI RICHIESTA DI ANALISI INTEGRATIVA
1. CoReVe procede alla determinazione della fascia qualitativa, mediante una prima analisi merceologica a sorpresa effettuata con oneri a carico dello stesso CoReVe.
2. Di norma entro 7 giorni lavorativi dall’esecuzione dall’analisi, il Convenzionato ha facoltà di chiedere a CoReVe l’effettuazione di un’analisi integrativa, con oneri a proprio carico.
3. Qualora il Convenzionato non chiedesse l’analisi integrativa la fascia definitiva sarà quella determinata dalla prima analisi
4. Se l’analisi integrativa evidenziasse l’appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa superiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, sarà fatta una terza e ultima analisi a sorpresa a spese del CoReVe.
5. Nel caso l’ultima analisi confermasse l’appartenenza del materiale ad una fascia superiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, la fascia definitiva sarà determinata sulla base dei valori medi dell’analisi integrativa e dell’ultima analisi.
6. Se l’analisi integrativa o l’ultima analisi confermassero l’appartenenza del materiale ad una fascia uguale o inferiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, la fascia definitiva sarà quella determinata sulla base dei valori medi delle due analisi negative
Addendum all’Allegato Tecnico Vetro
Tenuto conto che
A. nel capitolo 5 della parte generale dell’AQ viene:
• precisato l’impegno di ANCI e di CONAI, a promuovere, nel corso del periodo regolato dallo stesso AQ, il passaggio della raccolta dal cosiddetto multipesante ( ovvero di rifiuti di imballaggi in carta, vetro, plastica e metalli) al multileggero (ovvero dei r ifiuti di imballaggi in plastica e metallo);
• consentita l’eventuale continuazione della raccolta differenziata congiunta dei rifiuti di imballaggio in vetro e metallo (nel seguito raccolta congiunta);
• demandato al Comitato di Verifica il controllo dell’att uazione del passaggio, relazionando al Comitato di Coordinamento in merito ai risultati raggiunti, affinché lo stesso possa valutarli e se del caso proporre ad ANCI e a CONAI eventuali correttivi al fine di raggiungere nel corso del quinquennio l’obiettivo prefissato.
B. I Consorzi CiAl e Xxxxxx interpellati in merito dal CONAI si sono espressi positivamente sull’ipotes i del passaggio dalla raccolta congiunta alla raccolta del multileggero, auspicando un’accelerazione della conversione;
C. nel 2013 il COREVE ha ritirato direttamente , in attuazione delle Convenzioni locali, poco più di
60.000 ton. provenienti dalla raccolta congiunta, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra a partire dalla seconda fascia di qualità prevista dall’Allegato Tecni co allora vigente e conseguentemente riconoscendo ai Convenzionati normalmente un corrispettivo fino a Euro 18,73 per ogni tonnellata ritirata, corrisponde nte alla penultima fascia qualitati va prevista dall’Allegato Tecnico allora vigente
D. il nuovo Allegato Tecnico Vetro non prevede la possibilità di considerare mai neutra la frazione imballaggi metallici, al fine della determinazione della fascia qualitativa e dei relativi corrispet tivi da riconoscere al Convenzionato
E. Al fine di permettere a detti conv enzionati COREVE di mettere in atto il passaggio dalla raccolta congiunta a quella del multileggero, continuando a beneficiare per tutta la fase precedente l’avvio della conversione delle medesime condizioni in essere lo scorso anno ed in particolare a per cepire il corrispettivo fino alla penultima fascia del presente Allegato Tecnico, pari a Euro 27 per tonnellat a ritirata, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra.
ANCI, CONAI e COREVE, nel seguito le PARTI,
Concordano quanto segue:
1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 5 della Parte Generale dell’AQ, il COREVE nel primo semestre di validità del presente Allegato continuerà ad assicurare il ritiro dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata congiunta dei rifiuti di imballag gi in vetro e in metallo, considerando i metalli frazione neutra a partire dalla fascia D, alle seguenti condizioni:
- il Convenzionato nella compilazione della documentazione prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico dovrà precisare che quanto conferito sarà derivante da raccolta congiunta di rifiuti di imballaggi in vetro e metallo.
- i corrispettivi riconosciuti al convenzionato saranno al più quelli previsti dalle fasce D ed E dell’Allegato 1;
- per le sole fasce D ed E dell’Allegato 1, gli imballaggi metallici non concorreranno alla formazione del parametro “Impurità totali”.
- si applicheranno tutte le condizioni previste dalla Parte II del presente documento.
2. Il Presente Addendum ha validità dal 1.4.14 e avrà durata f ino al 30.9.14 e potrà essere rinnovato con l’accordo delle Parti.