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Italia-Venezia: fornitura apparecchi di comando, sicurezza e segnalazione stradale Direttiva 2014/23/UE, 2014/24UE, 2014/25/UE – d.lgs. 50/2016
DISCIPLINARE DI GARA
Fornitura
PROCEDURA APERTA, ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
§§§§
NUMERO DI RIFERIMENTO: CAV 03/2018/F
OGGETTO. GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO – EX ART. 54, CO. 3, DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D’APPALTO DI FORNITURA E MANUTENZIONE SBARRE PER IMPIANTI DI ESAZIONE PEDAGGIO.
Centro di costo: XC5103MCP2400IT.
1. PREMESSE
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Con determina a contrarre n. protocollo 3635 del 02/03/2018 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura/servizio di: “fornitura e manutenzione di sbarre per impianti di esazione pedaggio”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di consegna della fornitura è: Xxx Xxxxxxxxx, 00/X – XXX 00000 Xxxxxxx – loc. Marghera. Codice NUTS ITH35. Luogo di fornitura: Stazione autostradale di competenza Ve – Mestre. Codice NUTS – ITH35. CIG 73854119F3.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. ing. Xxxxxx Xxxxx – Chief Technical Officer di C.A.V. Spa (giusta nomina dell’amministratore delegato protocollo n. 16438 del 27/10/2017) - numero di telefono: 000 0000000, oppure: 000 0000000, numero di fax: 000 000000; indirizzo di posta elettronica certificata: xxx@xxxx.xxxxxx.xx; indirizzo e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
Il bando di gara è stato presentato per la pubblicazione nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) n. 2018-61930 – ore 14:18 in data 23/04/2018. Il Bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (G.U.R.I.) n. 48 del 27/04/2018. Infine il bando è pubblicato sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) nonché sul profilo del committente, stazione appaltante xxx.xxxxxx.xx.
STAZIONE APPALTANTE: Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A. [sede legale: Via Bottenigo, 64/A, CAP: 30175, Venezia (VE)].
Punti di contatto: direzione amministrativa [Xxx Xxxxxxxxx, 00/X, cap: 30175, Venezia (VE)], telefono: 000 0000000, fax: 000 0000000, indirizzo internet: xxx.xxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxx@xxxx.xxxxxx.xx, indirizzo e - mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA
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La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara,
- Disciplinare di gara (il presente documento),
- Relazione Generale,
- Capitolato speciale d’appalto – norme generali,
- Capitolato speciale d’appalto – descrittivo/prestazionale,
- Quadro incidenza della manodopera (ex art. 23, co. 16, d.lgs. 50/2016),
- Elenco Prezzi Unitari,
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.),
- (D.G.U.E.) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo
- Scheda 1) Domanda di partecipazione,
- Scheda 2) Modulo per autodichiarazione,
- Scheda 3) Modulo per autodichiarazione,
- Scheda 4) Modulo per autodichiarazione,
- Scheda 5) Modulo per autodichiarazione,
- Scheda 6) Modulo per autodichiarazione (offerta economica),
- Schema di Contratto,
- Codice Etico,
- Modello Organizzativo
- Informativa “privacy”.
Fanno parte del contratto i seguenti documenti: Contratto, Relazione Generale, Capitolato speciale d’appalto – norme generali, Capitolato speciale d’appalto – norme descrittivo/prestazionali, Elenco Prezzi Unitari (al netto del ribasso offerto in sede di gara), Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), specifico per l’attività oggetto dell’appalto nonché l’Offerta tecnica (presentata in sede di gara).
2.2 CHIARIMENTI
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo xxx@xxxx.xxxxxx.xx almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx – voce bandi - sezione appalti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai quesiti che perverranno oltre il termine sopra indicato non verrà data alcuna risposta.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxx@xxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto è costituito da un unico lotto. A norma dell’art. 51, comma 1 – secondo periodo, non ricorrono le condizioni per ripartire l’intervento in lotti funzionali ossia in parti aventi una propria funzionalità, fruibilità e fattibilità in quanto l’intervento stesso è costituito da apparecchiature aventi caratteristiche strutturali e funzionali per le quali è necessario avere un unico operatore economico.
Oggetto dell’appalto. Formano oggetto del contratto d’appalto le opere, prestazioni e forniture occorrenti per la realizzazione della: (prestazione principale) “fornitura di sbarre di cadenzamento, sbarre chiudipista e parti di ricambio”; (prestazione secondaria) “manutenzione sbarre di cadenzamento e sbarre chiudipista”.
L’ammontare complessivo dell’appalto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del d.lgs. 50/2016, rappresentativo della sommatoria del valore stimato di tutti gli eventuali contratti attuativi specifici, sotto forma di “ordini di lavoro” che verranno affidati al medesimo operatore economico che risulterà aggiudicatario è pari a €299.082,86, di cui l’importo dei costi per la sicurezza è valutato in €200,00.
Ai sensi dell’art. 48, coma 2 del Codice, la suddivisione delle prestazioni e l’incidenza sul totale dell’appalto si configura nel dettaglio della tabella seguente:
Tabella 1 – Oggetto dell’appalto
N. | Prestazione | Importo (€) | Importo (€) | Incidenza | Categoria | |
prestazioni | oneri di | percentuale | della | |||
(compreso | sicurezza | (%) | prestazione | |||
oneri | prestazioni | |||||
A | Fornitura sbarre e parti | di | sicurezza) 265.551,38 | 177,58 | 88,79% | Principale |
ricambio | ||||||
B | Manutenzione sbarre | 33.531,48 | 22,42 | 11,21% | Secondaria | |
A+B | Importo a base di gara | 299.082,86 | 200,00 | 100,00% |
Prestazione principale: fornitura. Prestazione secondaria: servizio di manutenzione.
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Appalto di forniture. Nomenclatura CPV 34996000-5 (Denominazione: fornitura apparecchi di comando, sicurezza e segnalazione stradale). Per una puntuale descrizione delle condizioni delle attività de quo si rimanda ai documenti di progetto sopra indicati che, tutti allegati al presente disciplinare, ne formano parte integrante e sostanziale. Stipulazione del contratto a misura. Si rinvia al capitolato speciale – norme generali.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16, del Codice nell’importo a base di gara sono compresi i costi della manodopera, i quali ricadono solamente nelle prestazioni di cui alla categoria secondaria, che la stazione appaltante ha stimato pari ad €25.653,00 che sono stati calcolati sulla base delle tabelle ministeriali del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende metalmeccaniche. L’importo dell’appalto posto a base di gara e relativo costo stimato della manodopera è così composto:
Tabella 2 – Costi della manodopera
Categoria della prestazione | Prestazione | Importo (€) | Incidenza della manodopera (€) | Incidenza percentuale (%) manodopera | Incidenza complessiva (%) manodopera |
Principale | Importo fornitura sbarre e parti di ricambio (ribassabile) | 265.551,38 | 0,00 | 0% | / |
Secondaria | Importo manutenzione sbarre (ribassabile) | 33.531,48 | 25.653,00 | 76,50% | / |
Importo oneri di sicurezza (non ribassabile) | 200,00 | / | / | / | |
Importo a base di gara | 299.082,86 | 25.653,00 | / | 8,58% |
L’appalto è finanziato con fondi propri della Società Concessioni Autostradali Venete - CAV SPA – Stazione Appaltante.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come indicato all’art. 16 del capitolato d’oneri – norme generali, nonché nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 192 del 2012.
Per i pagamenti superiori ad €10.000,00, ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. 602/73, la stazione appaltante effettua l’accertamento di regolarità fiscale presso l’agenzia delle entrate.
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010.
N.B. Si ritiene opportuno informare che CAV SPA, ai sensi dell’art. 17/ter del d.P.R. 633/72, così come modificato dall’art. 3 del d.l. 148/2017, è soggetta all’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a partire dal 1° gennaio 2018. Da tale data CAV SPA potrà ricevere da parte dei propri fornitori solo fatture recanti la dicitura “Scissione dei pagamenti” (così come disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 23/01/2015): conseguentemente la relativa Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sarà versata all’Erario non più dal fornitore ma direttamente dalla Società CAV SPA.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 DURATA.
Le attività di consegna e di manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura nel loro complesso devono essere eseguite entro mesi 36 (trentasei), naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Entro tale periodo temporale la stazione appaltante può affidare i singoli contratti attuativi sotto forma di “ordini di lavoro”. E’ facoltà della stazione appaltante nei limiti di cui all’art. 32, co. 8, del d.lgs. 50/2016, di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previste possibilità di opzioni – ex art. 106, comma 11 del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché in possesso dei requisiti speciali prescritti dal bando di gara, dal presente disciplinare e relativi allegati.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo
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stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico della Società costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190 del 2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’
a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito a, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA.
b. Fatturato (globale) minimo annuo, riferito all’esercizio 2017, pari o superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamaila/euro/00) I.V.A. esclusa.
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N.B. A fronte della particolare natura dell’appalto e delle connesse esigenze di garantire l’affidabilità del contraente, tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83, co. 5 del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la Stazione Appaltante ritiene opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato minimo, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa appaltatrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato.
Ai fini ti tutelare i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del Know-how necessario, con correlata previsione dei requisiti economici richiesti, come condizione di partecipazione, in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste dalla Stazione Appaltante.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice mediante:
- per le società di capitali mediante il bilancio esercizio 2017, corredato della nota integrativa (in mancanza del bilancio 2017 approvato - fatture emesse a fronte di ricavi di competenza dell’anno 2017;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico anno 2017 o dichiarazione IVA 2017 o fatture emesse a fronte di ricavi di competenza dell’anno 2017.
Ove le informazioni sul fatturato globale non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività in epoca successiva allo 01/01/2017, il requisito di fatturato globale deve essere rapportato al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
c) Fatturato minimo (specifico) nel settore delle attività oggetto dell’appalto – (prestazione principale) fornitura sbarre e parti di ricambio - riferito agli anni 2015-2016-2017, pari o superiore ad € 450.000,00 (euro/quattrocentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
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- fatture e/o attestazione di regolare esecuzione dei servizi analoghi effettuati nel periodo sopra considerato, da dove si evincano importi, date e destinatari, pubblici o privati (n.b: per ciascun anno sopra richiamato, le fatture devono essere quelle emesse a fronte di ricavi di competenza del medesimo anno).
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
d. Fatturato minimo (specifico) nel settore delle attività oggetto dell’appalto – (prestazione secondaria) manutenzione sbarre, riferito agli anni 2015-2016-2017, pari o superiore ad € 60.000,00 (sessantamila/euro/00) I.V.A. esclusa.
N.B. A fronte della particolare natura dell’appalto e delle connesse esigenze di garantire l’affidabilità del contraente, tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83, co. 5 del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la Stazione Appaltante ritiene opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato minimo (specifico) – sia nella prestazione principale che nella prestazione secondaria - in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico- finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa appaltatrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato.
Ai fini ti tutelare i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del Know-how necessario, con correlata previsione dei requisiti economici richiesti, come condizione di partecipazione, in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste dalla Stazione Appaltante.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, mediante:
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- fatture e/o attestazione di regolare esecuzione dei servizi analoghi effettuati nel periodo sopra considerato, da dove si evincano importi, date e destinatari, pubblici o privati (n.b.: per ciascun anno sopra richiamato, le fatture devono essere quelle emesse fronte di ricavi di competenza del medesimo anno).
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Il fatturato minimo annuo deve essere calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
e) N. 1 (uno) servizio analogo di punta (unico contratto, contabilizzato), nel settore delle attività oggetto dell’appalto (prestazione principale) fornitura sbarre e parti di ricambio, eseguito negli ultimi 3 anni antecedenti a far data della pubblicazione del presente bando per un importo pari o superiore ad € 200.000,00 (duecentomila/euro/00), I.V.A. esclusa, reso in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private, con indicazione dell’importo e data contratto, nonché destinatario (pubblico o privato).
f) N. 1 (uno) servizio analogo di punta (unico contratto, contabilizzato), nel settore delle attività oggetto dell’appalto (prestazione secondaria) manutenzione sbarre, eseguito negli ultimi 3 anni antecedenti a far data della pubblicazione del presente bando per un importo pari o superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/euro/00), I.V.A. esclusa, reso in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private, con indicazione dell’importo e data contratto, nonché destinatario (pubblico o privato).
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
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- contratti e relative fatture e/o attestazioni di regolare esecuzione dei servizi analoghi effettuati (unico contratto contabilizzato) effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, da dove si evincano importi, date e destinatari pubblici;
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lettera a,) deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.;
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- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lettera b,) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: 40% dalla mandataria, almeno 10% per le mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettere c, e d,) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: 40% dalla mandataria, almeno 10% per le mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato interamente dalla mandante esecutrice. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il requisito relativo al servizio analogo di punta, di cui alla prestazione principale, precedente punto
7.3 lettera e,), deve essere posseduto per intero dalla mandataria (il requisito non è frazionabile).
Il requisito relativo al servizio analogo di punta di cui alla prestazione secondaria, precedente punto
7.3 lettera f,), deve essere posseduto per intero dalla componente che eseguirà la prestazione medesima (il requisito non è frazionabile).
Ai sensi dell’art. 48, co. 7-bis, d.lgs. 50/2016, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o per fatti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.
7.5 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
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I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure di cui al punto 7.1 lettera a,) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2, e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla C.C.I.A.A.).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
N.B. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto.
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Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: l’omessa dichiarazione della terna; l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
In caso di subappalto, l’affidatario, ai sensi dell’art. 105, co. 14, del d.lgs. 50/2016 deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% (venti percento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i nei casi stabiliti dall’art. 105, comma 13, lett. a), b) del d.lgs. 50/2016. In fase di richiesta di subappalto l’appaltatore e il subappaltatore dovranno espressamente e congiuntamente dichiarare tali ipotesi.
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E’ consentita, in deroga all’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Diversamente dai casi stabiliti dall’art. 105, co. 13, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
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La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx;
- xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a/m bonifico bancario sul C/C numero: 100000005258, acceso presso INTESA SAN PAOLO – Agenzia n. 1 Venezia – Marghera (cod. ABI: 03069; cod. CAB: 02119; IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 intestato a CAV Spa, bic: XXXXXXXX (da utilizzare per bonifici esteri), allegando la relativa ricevuta in originale del versamento/bonifico];
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I..E., ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
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c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
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a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio stabile e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopraluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 1300 del 20.12.2017 dell'autorità medesima), in vigore dal 01.01.2018, rilevabili dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso e/o consegnato con qualsiasi mezzo, anche a mano, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, orario 8:00 – 13:00, 14:00 – 17:00, presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante.
Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 04/06/2018 - termine di natura perentoria e per tanto pena di esclusione - esclusivamente all’indirizzo: Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, 00/X - XXX 00000 Xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx (XX).
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Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:
CIG 73854119F3”. Procedura Aperta per “CAV 03/2018/F. Gara comunitaria per l’affidamento del contratto d’appalto per la fornitura e manutenzione di sbarre per impianti di esazione pedaggio”. Scadenza offerte: ore 12:00 del 04/06/2018. Non aprire.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta economica”
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio comunicato del 30/03/2018, il D.G.U.E. dev’essere redatto, a norma dell’art. 85, comma 1 del Codice, in forma elettronica, secondo le disposizioni del DPCM 13/11/2014. Il D.G.U.E. redatto in forma elettronica dovrà essere trasmesso su supporto informatico (cd-rom o chiavetta) da inserire all’interno della busta A – documentazione amministrativa.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx – voce bandi della sezione appalti – CAV 03/2018/F.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
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Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
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impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. BUSTA A – CONTENUTO - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo - preferibilmente utilizzare il modello di cui all’allegata scheda 1) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
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b) copia conforme all’originale della procura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)
Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al d.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su xxx.xxxxxx.xx voce bandi - sezione appalti, secondo quanto di seguito indicato.
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio comunicato del 30/03/2018, il D.G.U.E. dev’essere redatto, a norma dell’art. 85, comma 1 del Codice, in forma elettronica, secondo le disposizioni del DPCM 13/11/2014. Il D.G.U.E. redatto in forma elettronica dovrà essere trasmesso su supporto informatico (cd-rom o chiavetta) da inserire all’interno della busta A – documentazione amministrativa.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) D.G.U.E. a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (vale quanto indicato al paragrafo 15.2);
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2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
6) dichiarazione stato famiglia per antimafia (scheda 5).
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI (vale quanto indicato al paragrafo 15.2);
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
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[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – (cfr. scheda 3)].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Vale quanto indicato al paragrafo 15.2.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti proprie dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
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d.P.R. 445/2000 (per talune dichiarazioni preferibilmente utilizzare i modelli di cui alle schede 2), 3), 4), 5), con le quali:
1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 del Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (cfr. scheda 2);
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. scheda 3);
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (cfr. scheda 1);
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto (cfr. scheda 3):
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara (cfr. scheda 3);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel profilo xxx.xxxxxx.xx – sezione bandi e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (cfr. scheda 3);
7. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura
della provincia di competenza oppure dichiarazione per stato di famiglia per antimafia (cfr. scheda 5);
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8. dichiarazione: Clausola pantouflage-revolving door”- ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/01.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10.indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
11.autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
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Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
15. documento attestante la garanzia provvisoria per la somma di €5.981,65 ovvero pari al 2% dell’importo a base d’asta, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC comprovante l'avvenuto versamento del contributo di €20,00.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
17. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
15.3.3.Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (cfr. scheda 4)
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (cfr. scheda 4).
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
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- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
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c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO
La busta “B” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello scheda 6) allegato al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:
b.1) La misura del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, espressi in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, prevarrà l’indicazione espressa in lettere);
b.2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. (Si precisa inoltre che, qualora l’operatore economico concorrente valutasse la non sussistenza dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, questi nell’offerta economica vanno indicati pari a €0,00 (zero).
b.3) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche in aumento che superino l’importo a base d’asta nonché le offerte plurime condizionate o alternative.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Dato che gli interventi oggetto dell’appalto (fornitura e manutenzione), presentano caratteristiche standardizzate prive di originalità in misura tale da precluderne l’esecuzione con modalità diverse da quelle descritte nei documenti progettuali, l’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. articolo 95 comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
18. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
La commissione di gara è di nomina ministeriale. Viene nominata, ai sensi dell’art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante (Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, 00/X, 00000 – Xxxxxxx (Xx) loc. Xxxxxxxx, il giorno 12.06.2018, ore: 10:00) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
Parimenti per le successive sedute pubbliche ai concorrenti verrà data informazione a mezzo comunicazione nel profilo della stazione appaltante xxx.xxxxxx.xx – voce bandi - sezione appalti nel folder della gara pubblicata, almeno un giorno prima della data fissata.
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La Commissione, nominata sulla base delle disposizioni ministeriali procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 (se necessaria);
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: cassaforte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta economica; per ogni offerta il seggio di gara procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui al presente disciplinare.
Successivamente il presidente darà lettura del ribasso offerto, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.
In qualsiasi fase delle operazioni, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP
- che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- Mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La Commissione di gara procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso ai criteri previsti dall’articolo 97 comma 2, del Codice, solamente in presenza di almeno cinque (5) offerte ammesse, secondo le indicazioni previste dalla Comunicazione del Presidente A.N.A.C. del 05/10/2016, depositata in data 13/10/2016, e del disposto dell’articolo 97 comma 3 bis d.lgs. 50/2016.
Si precisa che la Commissione effettuerà, all’atto dell’insediamento ed unicamente nel caso sia concretamente possibile calcolare la soglia d’anomalia stante la presenza di almeno cinque (5) offerte ammesse, l’estrazione del coefficiente previsto dall’art. 97 comma 2 lett. e).
Qualora non risultassero offerte anomale, la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria sulla base del ribasso offerto da ciascun concorrente e procederà alla proposta di aggiudicazione
provvisoria dell’appalto a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta con il minor prezzo.
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In caso di offerte apparentemente anomale, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al
R.U.P. il quale valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Il R.U.P. procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Trova altresì applicazione l’art. 97 comma 7, del Codice.
N.B. non si prevede l’applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione di gara, sulla base delle valutazioni formulate dal RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede formulando la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
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Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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Laddove l’aggiudicatario non abbia l’iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.“white list”) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, ovvero sia in possesso della sola domanda di iscrizione, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
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L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €3.500,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Titolare del trattamento dei dati personali è la società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa, Xxx Xxxxxxxxx, 00/X, 00000, Xxxxxxx (XX).