Contratto di collaborazione commerciale
Contratto di collaborazione commerciale
Tra
MICSO srl con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – X.Xxx 01220170680 nella persona del suo rappresentante legale Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, di seguito detta solo “Società”
…………………………………………………………….……….., residente a
( ) Via , Tel.
X.Xxx/Cod.Fisc. in seguito
denominato “Promotore”
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni.
Nel presente contratto i seguenti termini avranno il significato qui di seguito a ognuno di essi attribuito:
1.1 Prodotto/Servizio significherà quanto all’allegato “A” del Piano Marketing.
1.2 Clienti sono coloro che acquistano il Prodotto/Servizio.
1.3 Parti significherà la società e il Promotore.
Articolo 2 – Autorizzazione del Promotore.
2.1 In accordo con le condizioni e i termini di seguito indicati, la Società autorizza il Promotore quale procacciatore di ordini di acquisto per i Prodotti/Servizi della Società, da Clienti nella zona determinata e specificata nel modulo riepilogativo delle condizioni economiche “Allegato A”. Il Promotore non è rappresentante, né agente di commercio, né lavoratore subordinato della società e per tanto deve considerarsi assolutamente libero di promuovere la vendita dei Prodotti/Servizi senza obbligo alcuno in tale senso. Il presente accordo sostituisce qualsiasi ulteriore accordo precedentemente stipulato tra le Parti.
2.2 Il Promotore non è autorizzato alla riscossione degli importi relativi alla vendita dei Prodotti/Servizi, ma dovrà semplicemente curare il regolare pagamento degli stessi, secondo le modalità previste di volta in volta dalla Società.
2.3 Il Promotore non ha l’autorità per assumere qualsivoglia obbligazione, per accettare responsabilità o per rappresentare legalmente la società. Il Promotore non è autorizzato a sottoscrivere i contratti di acquisto dei Prodotti né a modificare i prezzi dei Prodotti/Servizi e le condizioni contrattuali di vendita degli stessi, salvo approvazione esplicita della Società in tal senso.
Articolo 3 – Doveri del Promotore
3.1 Il Promotore durante la vigenza del presente contratto non potrà esercitare analoga attività sia direttamente che indirettamente per prodotti simili al Prodotto/Servizio di proprietà di imprese concorrenti.
3.2 Il Promotore si obbliga a rispettare le informazioni riservate di cui dovesse venire a conoscenza sia durante la vigenza del contratto che successivamente allo scioglimento dello stesso.
3.3 Il Promotore nella presentazione dei Prodotti/Servizi dichiara che farà presentazioni realistiche degli stessi alle loro caratteristiche. A tal fine non farà dichiarazioni esplicite o implicite in merito ad altri Prodotti o Servizi che possano essere inesatte, ingannevoli o denigratorie.
3.4 Il Promotore dei servizi WADSL- durante la vigenza del presente contratto,dovrà garantire il supporto locale ai tecnici Micso per gli interventi locali sull’’impianto di trasmissione,supportato dall’Help Desk Micso che invierà all’occorrenza,il materiale necessario al ripristino della funzionalità.
Articolo –4 Doveri della Società
4.1 La società fornirà al Promotore la documentazione commerciale e le informazioni tecniche relative ai Prodotti / Servizi, necessarie per consentire al Promotore di svolgere la propria attività.
Articolo 5- Compensi
5.1 Per tutto il periodo di validità del presente contratto la Società corrisponderà al Promotore i compensi indicati nell’Allegato “A” “Piano di Marketing”, da calcolarsi sul prezzo al netto di Iva dei Prodotti / Servizi venduti dal Promotore.
5.2 Il diritto ai compensi sulle vendite, sorgerà soltanto quando la Società avrà incassato il prezzo dei Prodotti / Servizi dal Cliente. –L’emolumento sarà conteggiato con cadenza bimestrale e se esso non supera la soglia di € 50,00 verrà accorpato agli emolumenti dei bimestri successivi. Il Promotore dovrà emettere fattura per l’emolumento di sua competenza sulla base della documentazione fornita da Micso srl.
5.3 La Società provvederà a corrispondere al Promotore i compensi, mediante bonifico bancario a 60gg dffm..
5.4 Al Promotore potrà essere richiesto di impegnarsi in attività diverse da quelle della vendita diretta dei Prodotti/Servizi, come ad esempio organizzare “Eventi” o occuparsi di “Campagne di Marketing”. In questi casi verrà stabilito un compenso supplementare che verrà di volta in volta riconosciuto al Promotore come compenso per queste attività straordinarie.
Articolo 6 - Trattamento fiscale
Il promotore dovrà essere soggetto IVA e si impegna ad emettere regolare fattura per tutti gli importi che andrà a ricevere dalla Società.
Articolo 7 – Diritti di proprietà
7.1 Il Promotore non può far niente per asserire di avere qualsivoglia titolo o diritto su marchi di proprietà della Società né presenterà domande per registrare a proprio nome, o per interposta persona, dei marchi che siano simili, o che comunque possano essere confusi con i marchi di cui è titolare la Società.
7.2 Il Promotore manterrà la segretezza di qualsiasi informazione tecnica e commerciale rivelatagli dalla Società o di cui sia venuto comunque a conoscenza durante lo svolgimento dei propri compiti qui assegnatigli.
Articolo 8 - Azioni di Clienti o Terzi nei confronti della società
In caso di eventuali reclami, azioni o pretese fatti valere da Clienti o Terzi relativamente alla vendita dei Prodotti / Servizi, a causa di azioni, omissioni o affermazioni errate del Promotore, quest’ultimo conviene indipendentemente dalla pretesa concretamente esperita dai Clienti o da Terzi , che manterrà indenne e risarcirà la Società per i danni da questa eventualmente subiti, comprese le spese legali.
Articolo 9 – Durata
Il presente contratto rimarrà valido ed efficace per anni 1(uno) e verrà tacitamente rinnovato di anno in anno se non risolto anticipatamente da una delle parti in accordo con quanto al successivo articolo 10.
Articolo 10 – Recesso e risoluzione
10.1 In qualsiasi momento durante la durata , ognuno delle parti avrà il diritto di recedere dal presente contratto, comunicando per iscritto all’altra Parte, con un preavviso di almeno 1 mese, la propria volontà di recedere.
La società avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto, mediante semplice comunicazione scritta qualora il Promotore violi e/o contravvenga alle disposizioni degli articoli 2.3, 3 e 8.
Articolo 11 – Obblighi delle parti conseguenti al venir meno del contratto
11.1. Al venir meno del presente contratto il Promotore cesserà di presentarsi come Promotore della Società e di utilizzare qualsiasi marchio della Società, e, su richiesta di quest’ultima, provvederà a restituire immediatamente tutta la documentazione commerciale e pubblicitaria consegnatagli dalla Società, nonché a dare conto dei contratti in essere con clientela attuale e potenziale.
11.2. Il Promotore avrà diritto ai compensi per quegli ordini che, seppur accettati dalla Società nel mese successivo alla data di risoluzione del contratto, siano attribuibili all’attività svolta dal Promotore prima di detta risoluzione e siano stati inoltrati dalla Società prima della data di risoluzione del contratto.
Articolo 12 – Cessione del contratto
Il Promotore non potrà cedere, in tutto o in parte, i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente contratto.
Articolo 13 - Diritto e Azioni
Tutti i diritti e le azioni spettanti alle Parti, o a una di esse , in conseguenza di quanto qui previsto, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti della legge applicabile al presente contratto.
Articolo 14 – Residua validità delle previsioni contrattuali
Nell’eventualità che il contratto venga a scadere o sia risolto anticipatamente, tutti gli obblighi, le dichiarazioni e le garanzie qui previste, rimarranno pienamente valide ed in vigore.
Articolo 15 – Interpretazione delle elencazioni esemplificative
Le elencazioni narrate nel presente contratto devono sempre intendersi come veramente esemplificative e non limitative non avendo le stesse carattere e natura di completezza e esaustività.
Articolo 16 - Comunicazioni fra le parti
Tutte le comunicazioni e le notifiche a mezzo di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx saranno effettuate tra le Parti con pieno effetto all’indirizzo elencato nel presente contratto. Ogni eventuale variazione per avere efficacia nei confronti dell’altra Parte dovrà a questa essere comunicata a mezzo lettera con raccomandata ed avrà effetto dal giorno della Sua ricezione.
Articolo 17 – Foro esclusivo
Per ogni controversia relativa al presente contratto si conviene tra le Parti unicamente competente il Foro di PESCARA.
Articolo 18 – Legge applicabile
Il presente contratto verrà interpretato e sarà soggetta alla legge italiana.
Articolo 19 – Tutela della Privacy
Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.
Pescara, lì
MICSO srl
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 c.c. e seguenti vengono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli :
Articolo 1 – Definizioni, Articolo 2 – Autorizzazione del Promotore, Articolo 3 – Doveri del Promotore, Articolo –4 Doveri della Società, Articolo 5- Compensi, Articolo 6 - Trattamento fiscale, Articolo 7 – Diritti di proprietà, Articolo 8 - Azioni di Clienti o Terzi nei confronti della società, Articolo 9 – Durata, Articolo 10 – Recesso e risoluzione, Articolo 11 – Obblighi delle parti conseguenti al venir meno del contratto, Articolo 12 – Cessione del contratto, Articolo 13 - Diritto e Azioni, Articolo 14 – Residua validità delle previsioni contrattuali, Articolo 15 – Interpretazione delle elencazioni esemplificative, Articolo 16 - Comunicazioni fra le parti, Articolo 17 – Foro esclusivo, Articolo 18 – Legge applicabile, Articolo 19 – Tutela della Privacy
MICSO srl
ALLEGATO “A” PIANO DI MARKETING
Di seguito sono elencati i Prodotti/Servizi che il Promotore potrà distribuire con le relative condizioni economiche a Suo favore. Le sue competenze saranno
Zona operativa del Promotore : ITALIA
Prodotto/Servizio | Margine del Partner sul fatturato ad Utente Finale iva esclusa | Note |
Servizi FortiKup | 10% | |
ADSL 640 ADD (3%) | 3% | |
ADSL ENTRY MEGA7 (7%) | 7% | |
ADSL MEGA 20 (7%) | 7% | |
ADSL FAST (10%) | 10% | |
Connessioni FreeNET | 2 Lire/Minuto | |
Servizi Internet Hosting e Housing | 25% | |
Hot-Spot WI-FI Micso | 20% | Su Xxx.Xxxx BOX |
Installazioni Hot-Spot | 5% | |
Aggio su consumo cards negli Hot-Spot | 10% | Del valore della carta per il tempo del consumo |
VOIP % su ricariche (traffico) | 5% | Solo su ricariche |
WADSL sul canone WADSL sulle ricariche VOIP | 7% 5% | Sulle aree gestite dal Partner Sulle aree gestite dal Partner |
MICSO srl