Contract
ACCORDO ATTUATIVO TRA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO DI GENERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DEI COMUNI METROPOLITANI CHE HANNO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE APPROVATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 27 DEL 13/06/2022. PROGETTO METRO GEBU-DICU” PRESENTATO IN RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE TOSCANA PER IL “SOSTEGNO ALLA PARITÀ DI GENERE E ALLA CULTURA DI GENERE” DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 269 DEL 07/03/2022 E AMMESSO A FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" FSE 2014- 2020
L’Università degli Studi di Firenze (di seguito l’“Università”), con sede in Firenze, Via delle Pandette, 32 (C.F. 01279680480) (di seguito Università), in persona della dott.ssa Xxxxx Xxxxx, dirigente Area servizi alla didattica;
E
La Città Metropolitana di Firenze con Sede in Firenze, Palazzo Medici Xxxxxxxx, Via Cavour 1 (C.F. 80016450480) (di seguito Città Metropolitana), in persona della dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxx, posizione organizzativa Turismo Cultura Demidoff Sociale;
VISTA la Convenzione Quadro, approvata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 67 del 27/07/2022 e per l’Università di Firenze con delibera del Senato Accademico prot. n. 203352 del 22/09/22 e con delibera del Consiglio di Xxx.xx prot. n. 162783 del 29/07/2022, sottoscritta dalla Città Metropolitana il 29/12/2022 e dall’Università il 13/01/2023, allo scopo di sviluppare la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e la Città Metropolitana, con cui, alla luce dei comuni interessi, le Parti avviano una proficua collaborazione attraverso la stipulazione di convenzioni e accordi attuativi finalizzati, in particolar modo, a favorire e sviluppare utili forme di collegamento tra istruzione e lavoro attraverso iniziative formative ed educative, ovvero per iniziative di studio e ricerca applicate ai diversi ambiti di competenza;
RICORDATO che la Città Metropolitana, nella valorizzazione del proprio ruolo di istituzione territoriale nonché di soggetto attuatore del Progetto METRO GEBU-DICU” (CittàMETROpolitana di Firenze GEnder BUdgeting e DIffusione della CUltura di Genere)
presentato in risposta all’Avviso Pubblico della Regione Toscana per il “Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere” di cui alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n.
269 del 07/03/2022 e ammesso a finanziamento a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 con i decreti dirigenziali della Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000 del 19/09/2022 e n. 19859 del 03/10/2022, ha manifestato la disponibilità a sostenere lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con l’Università di Firenze sulla definizione di un sistema di gender mainstreaming e la diffusione della cultura di genere quali tematiche di precipuo interesse comune;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 3 della Convenzione Quadro richiamata sopra, secondo con cui le Parti si impegnano ad attuare forme di collaborazione finalizzate a:
• redigere il Bilancio di Genere della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni metropolitani aderenti all'Accordo territoriale di genere di cui all'ASM n. 27 del 13/06/2022, secondo la prospettiva metodologica del Performance Gender Model e nel rispetto di uno specifico piano operativo definito dai due Enti
• promuovere e svolgere ricerche di comune interesse
• mettere in comune competenze ed esperienze, per implementare gli impatti positivi delle azioni messe in atto dall’Università e dalla Città Metropolitana individuando in particolare, come materia di interesse comune, la definizione di un sistema di gender mainstreaming e alla diffusione della cultura di genere;
- l’art. 6 della sopra richiamata Convenzione Quadro, secondo cui la collaborazione tra Università e Città metropolitana, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi protocolli operativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente. I protocolli operativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le Parti, specificando in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza;
- l’art. 7 della sopra richiamata Convenzione Quadro, secondo cui gli eventuali oneri economici a carico delle parti saranno determinati nei singoli protocolli operativi di cui all’art. 6, che individueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi;
VISTA la necessità di avviare una collaborazione scientifica in tema di redazione del Bilancio di Genere della Città Metropolitana di Firenze e dei 35 Comuni metropolitani aderenti all'Accordo territoriale di genere di cui all'Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 13/06/2022, secondo la prospettiva metodologica del Performance Gender Model;
CONSIDERATO l’interesse della Città metropolitana per il tema trattato e la sua volontà di potenziarne lo studio e l’approfondimento scientifico, per dotare la propria struttura e quelle dei 35 Comuni aderenti all'Accordo territoriale di genere di cui all'ASM n. 27 del 13/06/2022 degli strumenti di conoscenza e analisi indispensabili per avviare la redazione sistematica dei rispettivi Bilanci di genere;
CONSIDERATO altresì che l’Università è interessata alla possibilità di trarre dalle questioni affrontate la documentazione necessaria per le propria attività di ricerca e formative, anche ai fini della loro divulgazione scientifico-accademica ed utilizzazione didattica
VISTI
− il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
− il vigente Statuto della Città metropolitana di Firenze;
− l’art. 15 comma 1 della Legge 241/1990 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
CONCORDANDO le Parti sull’importanza di una specifica collaborazione scientifica sul tema prospettato e sulla relativa potenzialità in termini di ricerca e sviluppo;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Premesse
1. Le premesse formano parte essenziale e integrante del presente accordo.
Art. 2 Oggetto dell’accordo di ricerca
1. Oggetto dell’accordo è la redazione del Bilancio di Genere della Città metropolitana di Firenze e dei 35 Comuni metropolitani aderenti all'Accordo territoriale di genere di cui all'ASM n. 27 del 13/06/2022, secondo la prospettiva metodologica del Performance
Gender Model. Il programma di ricerca, comprensivo del dettaglio delle attività previste, è allegato (Allegato 1) al presente accordo e ne fa parte integrante.
2. La ricerca sarà svolta in collaborazione e garantendo un raccordo costante tra l’Università e la Città metropolitana. Entrambi gli enti metteranno a disposizione il personale, i mezzi ed i dati utili e necessari al suo svolgimento.
Art. 3 Responsabili dell’accordo
1. Responsabili scientifici della ricerca per l’Università sono: xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (prorettore Relazioni sindacali e programmazione del personale docente), xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (prorettore Bilancio), prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (prorettrice Inclusione e diversità), che disporranno dei mezzi e del personale dell’Università.
2. Responsabile operativa della ricerca per la Città metropolitana è la dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxx, posizione organizzativa Turismo Cultura Demidoff Sociale;
3. La ricerca sarà svolta sotto la supervisione scientifica ed il coordinamento di xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (prorettore Relazioni sindacali e programmazione del personale docente), xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (prorettore Bilancio), prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (prorettrice Inclusione e diversità). La Città metropolitana e l’Università garantiscono un raccordo costante e una stretta collaborazione per consentire a ciascun soggetto lo svolgimento delle attività di propria competenza, ovvero rientranti nella propria sfera istituzionale, e lo studio di eventuali nuove linee di sviluppo.
4. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio responsabile, scientifico o operativo, dandone comunicazione scritta all’altra con l’indicazione del nominativo del nuovo responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico.
Art. 4 Durata dell’accordo
1. L’accordo ha decorrenza dalla data di stipula del presente atto e terminerà entro il 31/12/2023, salvo anticipata conclusione dell’attività o concorde interruzione. L’Università si impegna alla elaborazione e alla condivisione dei materiali definitivi oggetto della ricerca per quanto riguarda il Bilancio di Genere degli enti aderenti al sopra richiamato Accordo territoriale di genere, per l’anno finanziario 2021, entro il 30/06/2023.
2. La durata del presente atto potrà essere oggetto di proroga previo accordo fra le parti.
Art. 5 Rimborso spese e modalità di erogazione
1. Il costo del programma di ricerca, in considerazione dell’elevato numero di enti (35 Comuni e la Città metropolitana) che hanno aderito al sopra richiamato Accordo territoriale di genere è quantificato in euro 124.800,00 calcolati in base al Progetto scientifico corredato di piano finanziario allegato (Allegato 1) quale parte integrante del presente accordo.
2. La Città metropolitana, a titolo di contributo parziale alle spese che sosterrà l’Università, si impegna a contribuire con l’importo di euro 124.800,00 L’Università sosterrà in proprio tutte le spese relative al costo della supervisione scientifica e del coordinamento.
3. Al termine della ricerca, una volta che saranno stati elaborati e condivisi i risultati e i prodotti della ricerca, l’Università presenterà alla Città metropolitana un elenco dettagliato delle spese sostenute. Qualora il costo del programma di ricerca risultasse inferiore a euro 124.800,00, l’Università si impegna a rimborsare alla Città metropolitana , in proporzione al costo complessivo effettivamente sostenuto per la ricerca, la quota eccedente ricevuta.
4. Considerate le finalità istituzionali della ricerca, come previsto dall’art. 8 comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, gli importi di cui sopra non hanno natura di corrispettivo, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, e conseguentemente l’operazione è da ritenersi fuori dal campo di applicazione IVA, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 633/72, e non è soggetta a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 28 c. 2 del DPR 29/1973 n. 600, pertanto non è prevista l’emissione di fattura. Gli importi di cui sopra verranno accreditati con trasferimento (procedura girofondi) e accreditamento sulla contabilità speciale, sottoconto infruttifero della Tesoreria Unica Codice Conto n. 036739 Tesoreria 311 intestato a Università degli Studi di Firenze (codice Istat 000262756000000).
5. L’Università, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della nullità del presente accordo e dell’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della medesima legge.
6. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. L’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali, la prima pari al 30%, da corrispondere alla stipula del presente accordo, l’altra a conclusione dell’attività di ricerca non oltre il 30/06/2023.
Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento.
Art. 6 Utilizzo dei risultati della ricerca
1. La Città metropolitana e l’Università si impegnano ad utilizzare dati, elaborati e materiali documentari relativi alla ricerca in maniera congiunta e concordata preventivamente.
2. La Città metropolitana mette a disposizione il materiale e gli strumenti idonei e necessari allo sviluppo della ricerca, e incoraggia i 36 Comuni aderenti al’Accordo territoriale di genere a fare altrettanto. Sono garantiti alla Città metropolitana e all’Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le parti.
3. L’Università e il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
Art. 7 Responsabilità per le attività di ricerca
1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi locali.
2. L’Università esonera comunque e tiene indenne la Città metropolitana da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all’Università nei confronti di terzi, dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento stesso.
Art. 8 Imposte e tasse
1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa, Parte seconda annessa al DPR 131/1986 a cura e spese della parte richiedente.
2. Il presente atto è esente da tasse e imposte in base al comma 354 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e succ. modifiche.
Art. 9 Controversie
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni del Codice Civile.
Art. 10 Recesso
1. Le parti possono recedere dall’accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto di sottoscrizione dell’accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
2. Ciascuna delle Parti contraenti può esercitare il diritto di recesso in ogni tempo, dandone tempestiva comunicazione alle altre, con preavviso di un mese, mediante pec.
Art. 11 Codice di comportamento
1. Le parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 62/2013.
2. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione dell’accordo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
3. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’eventuale accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le
finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l’Università degli Studi di Firenze e la Città metropolitana di Firenze; referenti per la protezione dei dati sono per l’Università i responsabili di progetti di ricerca sopra elencati, per la Città metropolitana il Xxxx. Xxxxxx Xxxx, DPO dell’Ente.
Art. 13. Firma digitale
1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente accordo, redatto in 13 (tredici) articoli e dattiloscritto in 8 (otto) pagine intere, viene approvato e sottoscritto con firma digitale disgiunta.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Per l’Università di Firenze
La Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Per la Città metropolitana di Firenze
La posizione organizzativa Turismo Cultura Demidoff Sociale Dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxx