SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 2 REG.DEC.
OGGETTO: Accordo con la società “G.I.T. Grado impianti turistici S.p.a.” per l’erogazione di prestazioni termali – anni 2023 e 2024.
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
L’anno duemilaventitre
il giorno quattro del mese di GENNAIO
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
PREMESSO CHE:
- gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs. 502/1992 disciplinano l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di soggetti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
- ex combinato disposto degli artt. 34 e 65 della LR FVG 12.12.2019, i soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, stipulati dagli enti del SSR territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, al fine dell’erogazione, da parte degli soggetti privati accreditati, di prestazioni per conto e con oneri a carico del SSR;
ATTESO CHE, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie termali, la Regione FVG ha emanato una serie di provvedimenti che trovano compiuta applicazione nello stipulando accordo:
- la DGR FVG n. 2028 del 31.10.2014 ha precisato che a seguito della concessione dell’accreditamento definitivo, gli stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del SSR sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l’Assistenza Sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili, stabilendo anche che i requisiti e la procedura di accreditamento applicabili agli Stabilimenti termali sono quelli individuati rispettivamente negli allegati A e B della DGR FVG n. 1436/2011;
- le DGR FVG 20.02.2015, n. 297 e n. 317 e il decreto n. 051/Pres del 09.03.2015 che hanno approvato le nuove quote fisse per ricetta e le condizioni di esenzioni sulla quota fissa;
- la DGR FVG n. 1343 del 15.07.2016 che ha definito le risorse economiche da destinare alla remunerazione delle prestazioni termali erogabili dagli stabilimenti termali di Arta (rientrante nella competenza di ASUFC) e di Grado, prevedendo un importo complessivo di Euro 700.000,00;
- la DGR FVG n. 724 del 21.03.2018 sono state stabilite le tariffe delle prestazioni erogabili in regime di convenzione per l’assistenza termale ed è stato recepito l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 “Intesa sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016- 2018”;
DATO ATTO CHE, con decreto n. 296 dd. 15.04.2021, l’ASUGI ha approvato e successivamente sottoscritto l’accordo con la Società G.I.T. Grado impianti turistici S.p.a. per l’erogazione di prestazioni termali presso lo stabilimento sito in Xxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, in scadenza al 31.12.2022 prevedendo che le risorse economiche destinate alla remunerazione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale ammontano a massimi Euro 310.000,00/anno;
ACQUSITO, da parte del competente Direttore ff SC Distretto Basso Isontino, con corrispondenza conservata in atti, specifico parere attestante la necessità di garantire, anche per gli anni 2023 e 2024, l’erogazione delle prestazioni termali già oggetto del decreto n. 296/2021 cit.;
ATTESO CHE l’ASUGI e l’ASUFC, in ossequio e in conformità a quanto stabilito nella DGR FVG n. 1343/2016 e sulla base dello storico degli anni precedenti, si sono accordate per suddividere il budget complessivo assegnando Euro 390.000,00/anno allo Stabilimento termale di Arta ed Euro 310.000,00/anno a quello di Grado
VERIFICATO CHE la struttura sita in Xxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, gestita dalla società G.I.T. Grado impianti turistici S.p.a., risulta:
- autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Prot. n. 67299 del 07.12.2015 rilasciata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;
- accreditata a pieno titolo con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 32519/GRFVG del 30.12.2022, per l’erogazione di prestazioni di balneoterapia, irrigazioni vaginali e terapie inalatorie, sino al 10.06.2025;
XXXXXXXX quindi la necessità di provvedere alla stipula di apposito accordo, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni termali per gli anni 2023 e 2024 presso la struttura sita in Xxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, gestita dalla società G.I.T. Grado impianti turistici S.p.a., con decorrenza dall’1.1.2023 sino al 31.12.2024;
RICHIAMATA la corrispondenza con cui ASUGI e la società G.I.T. Grado impianti turistici S.p.a., condividevano con esito positivo il contenuto sostanziale dello stipulando accordo (Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0107883 / P dd. 14/11/2022 e Prot . GENASUGI - GEN - 2022 - 0120588 / A dd. 21.12.2022);
RILEVATO CHE il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;
ATTESO CHE il Direttore Amministrativo risulta attualmente assente;
VISTO CHE, con decreto n. 641 dd. 21 luglio 2020, sono state attribuite alla dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx le funzioni di sostituto del Direttore Amministrativo, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello stesso;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del sostituto del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;
I L D I RE TT O RE G EN E RA LE D E C R E T A
per quanto esposto in narrativa di:
1. stipulare apposito accordo con la società G.I.T. Grado impianti turistici S.p.a, al fine di garantire l’erogazione di prestazioni termali presso lo stabilimento termale sito in Xxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x. 00 e gestito dalla citata società, per il periodo dall’1.1.2023 al 31.12.2024, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che contestualmente si approva;
2. di imputare il costo complessivo di Euro 620.000,00 rispettivamente per la quota di Euro 310.000,00 al conto 305.100.500.400 “Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato” del Bilancio 2023 e di Euro 310.000,00 al conto 305.100.500.400 “Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato” del Bilancio 2024 esclusivamente per la quota corrispondente alle prestazioni erogate ad assistiti ASUGI, mentre la quota del budget corrispondente alle prestazioni erogate agli assistiti delle altre aziende sanitarie regionali, sarà contabilizzata al conto 110.400.100.200.10 “Crediti v/Az. San. Pubbliche delle Regioni per mobilità non in compensazione;
3. di imputare al conto 305.100.500.500 “Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)” del Bilancio 2023 e 2024 le prestazioni rese ai residenti extraregionali;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore Sanitario xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Parere favorevole del sostituto del Direttore Amministrativo dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari
xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/01/2023 16:06:14
IMPRONTA: 83F42FAE51993BA0C7C577B68B60529CA0409C17C6251C68DD6E4FEF2CD893BA A0409C17C6251C68DD6E4FEF2CD893BAE1120F792D0222D7BA6CEF10EB4B808C E1120F792D0222D7BA6CEF10EB4B808C54CA1BB23D470BE95DB91F7660331B12 54CA1BB23D470BE95DB91F7660331B12BD0930C562699927071A0A49DCDBE78D
NOME: XXXXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/01/2023 16:32:56
IMPRONTA: 0B491D26E855B9394C828A352340E602EA239E663D9EFE365DF6E02B86B29F79 EA239E663D9EFE365DF6E02B86B29F797192C032085D6927BF373156449E28E7 7192C032085D6927BF373156449E28E73DA5E49B0777A5B980B72E87E3548EA8
3DA5E49B0777A5B980B72E87E3548EA8284A53BB6AE288715555496C22AF651A
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/01/2023 16:35:35
IMPRONTA: 0123663FD1FD19ED84760BF36786538B9927B74E95722071CBECCA39C712214F 9927B74E95722071CBECCA39C712214F18B7689B9DF329F4751453769D49D850
18B7689B9DF329F4751453769D49D850DACCB0F10A55C7544A960BA5BE17F237 DACCB0F10A55C7544A960BA5BE17F237A294003D9D89D623B694C615D9F85D82
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/01/2023 16:43:58
IMPRONTA: DF7851A70E28D0947D976C039DAD3499C36B35E6EC23E574CE8CDAE1EF2AEAE5 C36B35E6EC23E574CE8CDAE1EF2AEAE5BE06F727EADDDF3AD601ACEA4C24E346 BE06F727EADDDF3AD601ACEA4C24E346AE8F7AFDB5D14D839F69A2C17E60D08E AE8F7AFDB5D14D839F69A2C17E60D08E2D2F831F5D6A2A8928588A1219056F74
Atto n. 2 del 04/01/2023
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI ANNI 2023 E 2024
TRA
1) la dott.ssa nata a il C.F. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASUGI) con sede le- gale in Trieste alla via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx ed
autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto n. 271 dd. 1.04.2021;
E
2) il dott. nato a il C.F.. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore di “G.I.T. GRADO IMPIANTI TURISTICI S.P.A.” (di seguito Struttura), con sede in Xxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, X.X. x X. XXX 00000000000, indirizzo PEC: , debitamente au- torizzato alla presente sottoscrizione;
Premesso che:
1. la Struttura “G.I.T. GRADO IMPIANTI TURISTICI S.P.A.” è au- torizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimen- to del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n.67299 del 07.12.2015 rilasciata dalla cessata Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;
2. la predetta Struttura ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento a pieno titolo con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n° 32519/GRFVG del 30/12/2022 per l’erogazione di prestazioni di balneotera- pia, irrigazioni vaginali e terapie inalatorie, con scadenza al 30.06.2025;
3. gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs.
502/1992 disciplinano l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di sog- getti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
4. in base all’art. 65 della LR FVG n. 22 del 12.12.2019 gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;
5. la DGR FVG n. 2028 del 31.10.2014 ha precisato che a segui- to della concessione dell’accreditamento definitivo, gli sta- bilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali sti- pulati con le Aziende per l’Assistenza Sanitaria, che defini- scono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget asse- gnato e le tariffe applicabili;
6. la suddetta DGR FVG ha stabilito che i requisiti e la pro- cedura di accreditamento applicabili agli Stabilimenti termali
sono quelli individuati rispettivamente negli allegati A e B della DGR FVG n. 1436/2011;
7. con DGR FVG n. 1343 del 15.07.2016 sono state definite le risorse economiche da destinare alla remunerazione delle pre- stazioni termali erogabili dagli Stabilimenti termali di Arta e di Grado prevedendo un importo complessivo di Euro 700.000,00;
8. l’ASUGI e l’ASUFC, in ossequio e in conformità a quanto stabilito nella DGR FVG 1343/2016 e sulla base dello storico degli anni precedenti, si sono accordate per suddividere il budget complessivo assegnando Euro 390.000,00/anno Stabilimen- to termale di Arta e Euro 310.000,00/anno a quello di Grado;
9. con DGR FVG n. 724 del 21.03.2018 sono state stabilite le tariffe delle prestazioni erogabili in regime di convenzione per l’assistenza termale ed è stato recepito l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 “Intesa sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni ter- mali per il biennio 2016-2018”;
11. con le DGR FVG 20.02.2015, n. 297 e n. 317, e con decreto
n. 051/Pres del 09.03.2015 sono state approvate le nuove quote fisse per ricetta e le condizioni di esenzioni sulla quota fissa;
12. con DM 09.12.2015 sono state approvate le condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito
del SSN;
13. con DM 15.12.1994 richiamato dal successivo DM 22.03.2001 sono state individuate le patologie per le quali è previsto l’accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’accordo
La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provve- dimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vi- gente, nella sede operativa di Xxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxxxxxx
x. 00 le prestazioni termali meglio precisate nel successivo art. 2.
Art. 2 - Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa per i residenti in Friuli Venezia Giulia
1. La Struttura e l’Azienda convengono che il volume massimo di prestazioni erogabili dalla Struttura non potrà superare il tetto di Euro 310.00,00 (trecentodiecimila/00) annuo.
2. La Struttura si impegna a realizzare i volumi stimati di attività differenziati per tipologia di prestazione come di seguito indicato:
Bagno per ma- | Euro | 8.000 | ||
lattie artro- | 21,75 | |||
reumatiche | ||||
(ciclo di 12 | ||||
bagni) | ||||
Bagno per ma- | Euro | 600 | ||
lattie derma- | 21,75 | |||
ASSISTEN- ZA | tologiche (ciclo di 12 bagni) | Euro 310.000,00 | ||
TERMALE | ||||
Seduta inala- | Euro | 17.000 | ||
toria (inala- | 7,25 | |||
zione o nebu- | ||||
lizzazione / | ||||
polverizza- | ||||
zione o aero- |
Branca speciali- stica
Tipologia prestazioni
Tariffa livello 3
Numero stimato prestazio- ni/anno
Budget max. Assegna- to/anno
sol o huma- ges)
(ciclo di 24 prestazioni)
3. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle pre- stazioni e la qualità delle medesime nei confronti degli aven
ti diritto. Non verranno riconosciute prestazioni ripetute per problemi connessi alla qualità.
4. La Struttura applica le tariffe delle prestazioni erogabili in regime di convenzione per l’assistenza termale stabilite con DGR n. 724 del 21.03.2018, e precisamente, il livello 3 per le prestazioni di balneoterapia e terapie inalatorie, ina- lazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages al netto dei ticket.
5. L’Azienda si riserva di rivalutare periodicamente, dopo la sottoscrizione del presente accordo, il “numero stimato di prestazioni” da garantire, sulla base dell’andamento dell’erogazione dell’attività e dei volumi di fuga, fermo re- stando il vincolo del budget complessivo assegnato di cui al precedente comma 1.
6. Al fine di garantire una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse annualmente disponibili, l’Azienda riconosce le prestazioni eccedenti il budget assegnato fino ad un massimo del 5% da detrarsi al budget dell’anno successivo. Parimenti, sottoutilizzi del budget annuale inferiori al 5%
vengono riassegnati per l’anno successivo, mentre sottoutiliz- zi del budget annuale superiori al 5% non danno luogo ad alcu- na forma di riassegnazione.
7. Al fine dell’esatta individuazione dei livelli di attività, si precisa che per l’attività di assistenza termale il fattu- rato corrisponde al valore tariffato al netto delle quote a carico dell’utente in base alle vigenti disposizioni regiona- li.
8. La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare ai volumi stimati di prestazioni pattuiti dandone adeguata motivazione.
9. Il suddetto budget non comprende le prestazioni erogate ad utenti residenti in altre regioni per le quali vige il mecca- nismo di compensazione della mobilità interregionale.
Art. 3 - Prestazioni erogate a residenti extra Regione
La struttura, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR FVG
n. 185/2018 applica le tariffe regionali sia per i residenti in FVG che per i cittadini extra-regionali. Come indicato dal Ministero della salute, agli erogatori privati deve essere ri- conosciuta per qualsiasi prestazione sanitaria erogata in fa- vore di pazienti residenti e non, la tariffa vigente regiona- le, fermo restando che in sede di compensazione con le altre
regioni per le prestazioni rese agli extraregionali deve esse- re applicata la tariffa prevista nell’accordo interregionale sulla compensazione della mobilità sanitaria.
Art. 4 - Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanita- rie
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifi- ci, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle pre- stazioni oggetto del presente accordo.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei pre- scritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad elimi- narle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensio- ne dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, determinano la risoluzione o la sospensione del presente accordo.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di auto- rizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comuni- cazione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Di- rezione centrale salute, politiche sociali e disabilità i pe- riodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determina- te, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata dell’accordo.
Art. 5 - Percorsi di accesso e semplificazione
La Struttura si impegna a rispettare, per quanto di pertinen- za, le disposizioni contenute nella DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015, n. 951 del 27.05.2016 e n. 1037 del 2.07.2021 e le
eventuali disposizioni attuative regionali e aziendali.
Art. 6 - Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Strut- tura avviene tramite proposta motivata del medico di medicina generale dell’assistito su ricettario S.S.N. o altro speciali- sta autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale.
2. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra uten- ti, senza alcuna discriminazione tra gli esenti e i non esenti ticket, prevedendo, opportunamente, una distribuzione dell’offerta nell’arco di dodici mesi.
3. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla rego- larità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di ticket ed esenzioni, ed a verificare e documentare la residenza dell’assistito, rilevandola opportunamente nei
sistemi informativi.
4. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni sen- za l’evidente identificazione del codice di esenzione riporta- to sulla ricetta dal medico prescrittore.
5. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza. In allegato a ciascuna prescrizione errata dovrà essere chiaramente indicato il tipo di errore rilevato, nonché il ticket effettivamente riscosso.
6. La Struttura è tenuta ad applicare tutte le disposizioni regionali relative al ticket.
7. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda, a prescindere dalla residenza del paziente, avendo cura di regi- strare il codice fiscale e le informazioni relative alla resi- denza.
8. La Struttura, tenuto conto che le sole aziende sanitarie pubbliche garantiscono le prestazioni a cittadini che appar- tengono a regimi assicurativi diversi o che sono ospitati in specifiche istituzioni assistenziali, registra e fattura a parte all’Azienda l’eventuale eccezionale erogazione di pre- stazioni di specialistica ambulatoriale a favore di cittadini con tessera europea assicurazione malattia (T.E.A.M.), di stranieri temporaneamente presenti (S.T.P.), di lavoratori na- viganti e a cittadini a carico di altre istituzioni (residenze sanitarie assistite, ospedali di comunità). Tali prestazioni,
se eseguite, devono essere espressamente comunicate all’Azienda.
9. Le esenzioni per patologia/invalidità/gravidanza/infortunio sono riconosciute solo se attestate sulla ricetta dal medico prescrittore.
10. Le agende di prenotazione dovranno essere organizzate e mantenute secondo le indicazioni regionali contenute nella DGR FVG n. 2034/2015 e 951/2015 che prevedono le prenotazioni or- dinate per 1^ visita e controlli e per classi di priorità per le prestazioni individuate da provvedimenti regionali e azien- dali. È necessario, inoltre, che le agende di prenotazione siano distinte tra quelle dedicate alle attività istituziona- li, convenzionate con il SSR, e quelle dedicate alle prenota- zioni delle attività in regime privato.
Art. 7 - Controlli e debito informativo
1. La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
2. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione cen- trale salute, politiche sociali e disabilità i flussi informa- tivi per le prestazioni termali a carico del Servizio Sanita- rio Nazionale erogate a favore di utenti residenti in altre regioni che entrano nel meccanismo di compensazione della mo- bilità interregionale.
3. È data facoltà all’Azienda richiedere informazioni e docu- mentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica nor- mativa di settore. In particolare si fa riserva di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti che potranno vertere:
a. controlli amministrativi–contabili basati sulla veri- fica dell’osservanza delle regole amministrative concer- nenti l’utilizzo delle ricette nonché sulla verifica della corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale;
b. controlli sui volumi dell’attività erogata.
4. Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione del- le stesse o irregolarità di altra natura, l’Azienda provvederà alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate for- nendo un termine di 10 giorni per la formulazione delle con- trodeduzioni, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
5. Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al man- cato riconoscimento della prestazione verificata.
6. L’Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopral- luoghi presso le sedi operative della struttura per verificare il rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed
organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi; in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura di cui al- le DGR FVG n. 1321 dell’11.07.2014 e DGR FVG n. 182 del 02.02.2018.
7. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata dell’accordo.
8. L’Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell’ambito del controllo delle prestazioni.
Art. 8 - Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Il pagamento avviene tramite presentazione di fattura elet- tronica, entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa verifica delle impegnative relative alle prestazioni erogate.
2. Per i controlli della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni termali, come stabilito dalla DGR FVG n. 724 del 21.03.2018, si applica quanto previsto dal documento “Il si- stema regionale di controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie”, allegato alla DGR FVG 1321 del
11 luglio 2014 - Approvazione del documento che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli della qualità e appro- priatezza delle prestazioni sanitarie e dalla DGR FVG n.182
del 2 febbraio 2018.
3. In sede di conguaglio verranno considerate eventuali modi- fiche di tariffa se formalmente recepite dalla Regione.
4. Le fatturazioni di chiusura dell’anno saranno trasmesse dalla Struttura all’Azienda entro e non oltre il 15 febbraio dell’anno successivo.
Art. 9 - Decorrenza e durata
1. Il presente accordo decorre a partire dal 1° gennaio 2023 con scadenza il 31 dicembre 2024.
2. Nelle more della stipula di eventuale accordo per una o più annualità successive, i rapporti tra le parti saranno regolati sulla base delle disposizioni previste dal presente atto.
3. Le parti possono recedere prima della scadenza naturale laddove ciò si renda necessario per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo, dandone comunicazione con almeno 15 giorni di preavviso.
4. La validità del presente accordo è condizionata dalla per- manenza dei presupposti di autorizzazione ed accreditamento della Struttura.
5. Una copia del presente accordo verrà trasmessa dall’Azienda, alla Direzione centrale salute, politiche socia- li e disabilità.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
1. Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria com
petenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo nel pieno ri- spetto della normativa vigente in materia di privacy.
2. La Struttura garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazio- nale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)” e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compre- sa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un
D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla norma- tiva citata.
3. Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Strut- tura da parte dell’Azienda.
Art. 11 – Incompatibilità
1. La Struttura, richiamato il regime di incompatibilità sta- bilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva nor- mativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzial- mente, di avere nel proprio organico o a livello di consulen- ti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
2. La Struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza se- mestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del
quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stes- sa ogni variazione che dovesse intervenire.
3. L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompa- tibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente ac- cordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, poli- tiche sociali e disabilità al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Struttura osservando quanto prescritto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for- niture dichiara di assumersi, mediante la sottoscrizione del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; ovvero utiliz- xxxx xxxxx correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pub- bliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
2. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comu- nicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti cor- renti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, non- ché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Art. 13 - Risoluzione anticipata dell’accordo
1. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di deca- denza, sospensione o revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
2. L’accordo si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempi- mento:
- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del presente accordo;
- inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni ero- gate;
- impedimento ai controlli esercitati dall’azienda, ai sensi dell’art. 4 del presente accordo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
- interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;
- mancato o incompleto adempimento del debito informativo, de- corso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.
3. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Art. 14 - Incedibilità dell’accordo e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le presta- zioni oggetto del presente accordo e, pertanto, il medesimo non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità dell’accordo può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizza- zione e di accreditamento, nonché dall’art. 7 dell’Accordo ap- provato con DGR n. 1037 del 2.07.2021.
3. Le parti concordano di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dal presente accordo ai sensi del comma 2 dell’art. 1260 cc.
Art. 15 - Copertura assicurativa
1. La Struttura provvede a garantire idonea copertura assicu- rativa per Responsabilità civile verso terzi e RCO per l’attività prestata in esecuzione del presente accordo.
2. L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Art. 16 – Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso e le spese sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo sono a carico della Struttura. L’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall’Azienda e rimborsata dalla Struttura.
Art. 17 - Foro competente
Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura contro- versia derivante dal presente accordo è competente il foro di
Trieste.
Art.18 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di setto- re.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)
Per G.I.T. Grado Impianti Turistici S.p.A.
(firmato digitalmente)
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/01/2023 16:06:12
IMPRONTA: A3AFBF00EE87ED35C21E2416D83C9061D38600955F04484BBF2F626B47B1D30D D38600955F04484BBF2F626B47B1D30D35622A8E92E0D9BA2BFC9B38FE185F00 35622A8E92E0D9BA2BFC9B38FE185F001D798FAFC0E71569255440F60028F3F9
1D798FAFC0E71569255440F60028F3F9666CFA24021563997B2F7E97F9AEF87B
NOME: XXXXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/01/2023 16:32:54
IMPRONTA: 1C9141D33AE8D8EFAA1DB3FF0821B9947FBC91DBA8B53C5358126AAA1BF22F76 7FBC91DBA8B53C5358126AAA1BF22F76815899B8378B197CC2D3B3A23F913E52
815899B8378B197CC2D3B3A23F913E52A57EB844F68F4A2E675980128EF2D926 A57EB844F68F4A2E675980128EF2D9269E69EDA154DE0F55E15B839E6E5DCB44
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/01/2023 16:35:32
IMPRONTA: 233F8850CD4990BC9F105CFEF2EC85FCBB5F1FD4A20A5575A96BCC79398FE366 BB5F1FD4A20A5575A96BCC79398FE3661541BF3046C6A2A381802DBE4D13148B 1541BF3046C6A2A381802DBE4D13148B2ED134349940E1F4362617A413DC50DF
2ED134349940E1F4362617A413DC50DF4AC49DF08FC5DD3F20E2240408C8BBF9
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/01/2023 16:43:55
IMPRONTA: 991B43C4810ED13A0377A680AB84A05BE91C19B9C812280BD7D96018519A3314 E91C19B9C812280BD7D96018519A331464ED1597A28F8E94A5574A18665D5187 64ED1597A28F8E94A5574A18665D518717C2E1D7201B8B254A0A845856D35A68
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Atto n. 2 del 04/01/2023
GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 2 REG.DEC.
Si dichiara che il presente decreto n. 2 del 04/01/2023 è conforme all’originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell’Insiel S.P.A. ed è pubblicato all’Albo dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX DI TRIESTE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all’albo telematico dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Dal 05/01/2023 al 19/01/2023 Esecutiva in data 05/01/2023
L’INCARICATO
- Xxxxxxxxxx Xxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente