REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI TERZI SENZA FINALITA’ DI LUCRO
E
PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI ECONOMICI NEL CAMPO DELLO SPORT
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI TERZI SENZA FINALITA’ DI LUCRO E PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI ECONOMICI NEL CAMPO DELLO SPORT
CITTÀ DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova
Codice fiscale: 80008790281
Partita IVA: 00939330288
Xxx Xxxxxx, 0 00000 – Xxxxxxxxxxx (XX)
- Approvato con deliberazione X.X. x. 00 xxx 00.00.0000
- Xxxxxxxxx con deliberazione C.C. n. 64 del 30.11.2021
1
TITOLO I°
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., definisce e disciplina il sostegno economico a favore dell’associazionismo locale e per iniziative/attività/interventi di soggetti terzi senza finalità di lucro .
2. Al Titolo 2° vengono disciplinati i seguenti settori di intervento:
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali e scientifiche;
- attività educative e ricreative;
- tutela ambientale,
- promozione del turismo e delle attività economiche del territorio
3. Al Titolo 3° vengono disciplinati gli interventi nel settore dello sport.
4. Al Titolo 4° vengono disciplinati gli accordi di programma relativi a contributi per eventi/manifestazioni programmate dall’Amministrazione
Art. 2 Principi
1. La concessione di contributi e di altri benefici economici oggetto del presente Regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
TITOLO II°
CONTRIBUTI NEI SETTORI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI; ATTIVITÀ CULTURALI E SCIENTIFICHE; ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE; TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO
Art.3 Tipologia di contributi
1. Nei procedimenti finalizzati al sostegno economico alle iniziative/attività nei settori di intervento di cui all’art. 1 comma 2 sono previste le seguenti tipologie di contributi secondo le seguenti modalità disciplinate dagli articoli seguenti:
- contributi su base annua con erogazione avviata con apposito bando per le sole associazioni iscritte all’Albo comunale delle libere forme associative;
- contributi su base occasionale per singole iniziative/attività, proponibili da soggetti terzi senza finalità di lucro anche non iscritti all’Albo comunale delle libere forme associative.
Art. 4 Contributi annuali in base a bando
1. Annualmente, in base alla disponibilità di bilancio, l’Amministrazione può avviare con apposito bando il procedimento di assegnazione di contributi riservato alle Associazioni iscritte all’Albo comunale delle libere forme associative.
2. Il bando deve contenere la descrizione dell’area di intervento, i soggetti cui ci si rivolge, la tipologia dei progetti/attività/iniziative da sostenere, le modalità di valutazione dei progetti (criteri), la natura e l'ammontare complessivo o percentuale del sostegno economico che il Comune assumerà a proprio carico, modalità e termini per la formazione del piano di assegnazione e per l'erogazione dei benefici accordati.
3. Il bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito Internet dell’Ente.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo i criteri sono riferiti a:
− utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell’iniziativa/attività
− percentuale di contributo richiesto rispetto al complessivo costo di progetto
− capacità organizzativa/esperienza acquisita
− incidenza del volontariato
− innovatività/originalità/ qualità
− finalizzazione dei progetti/interventi/attività all’integrazione di persone diversamente abili o degli immigrati
− valenza e ripercussione rispetto alla comunità ed al territorio
− valorizzazione delle risorse e delle realtà locali
− tipologia dell’utenza interessata
− gratuità o meno per l’utenza
− presentazione da parte di raggruppamenti di associazioni.
5. Le domande di partecipazione al bando devono essere in regola con la legge sul bollo, escluse le ONLUS ai sensi della vigente normativa, e devono contenere gli elementi utili alla compiuta valutazione delle medesime in conformità a quanto specificamente dettagliato nel bando di riferimento.
6. Le domande pervenute nel termine prescritto nel bando sono valutate da apposita Commissione designata e presieduta dal Responsabile del Settore competente per materia. La Commissione è formata designando i componenti fra il personale dell’Ente procedendo con adeguata rotazione.
7. La Commissione adempie alle proprie funzioni con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
8. Per le persone individuate quali componenti di commissioni compresi i segretari delle commissioni stesse, la nomina deve essere preceduta dall’accertamento dei precedenti penali mediante acquisizione d’ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli interessati nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.
Qualora in esito alle verifiche risultassero a carico di taluni soggetti dei procedimenti penali per delitticontro la pubblica amministrazione, il responsabile del servizio competente:
− si astiene dal conferire la nomina
− applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013
− provvede ad individuare un altro soggetto al quale conferire la nomina;
9. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione viene dato atto in appositi verbali, che devono essere sottoscritti dal presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante della Commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle domande esaminate
10. In esito alla valutazione svolta dalla Commissione, il Responsabile del settore competente per materia forma la graduatoria di assegnazione dei contributi entro il termine di 30 gorni dalla data di scadenza di pubblicazione del bando..
11. A seguito della realizzazione dei progetti/iniziative/attività da parte delle Associazioni assegnatarie, l’erogazione dei contributi annuali è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione a cura del beneficiario della seguente documentazione, salve ulteriori richieste a cura del competente ufficio:
− relazione sul progetto/iniziativa/attività
− dichiarazione e documentazione delle spese sostenute e delle entrate a consuntivo
− dichiarazione relativa al regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l’eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro
Art. 5 Contributi su base occasionale per singole attività
1. I soggetti di cui ai settori di intervento di cui art. 1 comma 2 possono richiedere un sostegno economico a titolo di contributi/sovvenzioni per progetti/iniziative/attività di tipo occasionale non incluse in domande di partecipazione ai bandi.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate, almeno 40 giorni prima della realizzazione.
3. Ai fini della valutazione della domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
− denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva del richiedente
− descrizione e durata del progetto/iniziativa/attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell’Ente
− finalità dell’intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari
− dettagliato piano finanziario/preventivo con indicazione delle varie voci di entrata (compresi eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor) e di spesa relative all’iniziativa/attività
− ammontare del contributo richiesto
− impegno a presentare a consuntivo il rendiconto delle entrate e delle spese sostenute con relativa documentazione
− nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta in base alla vigente normativa
Laddove necessario la domanda deve essere inoltre corredata da:
− attestazione che indichi l’applicabilità o meno della ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del
D.P.R. n. 600/1973;
− dichiarazione liberatoria dell’E.N.P.A.L.S. in cui si attesti che l’associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.
4. La concessione dei contributi è subordinata ai relativi finanziamenti approvati nell’ambito del bilancio di previsione annuale.
5. La domanda viene istruita dal Responsabile di procedimento designato che propone al Responsabile di Xxxxxxx competente per materia l’assegnazione/rigetto dell’istanza di contributo previa valutazione dei seguenti elementi:
a. innovatività/originalità dell’iniziativa
x. xxxxxxx e ripercussione rispetto alla comunità ed al territorio
c. valorizzazione delle risorse e delle realtà locali.
d. ammissibilità delle spese
e. entità di altri finanziamenti
f. numero/tipologia persone coinvolte
g. incidenza del volontariato nell’attività
6. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento che accoglie la richiesta, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell’iniziativa, fino alla concorrenza massima del 80% della spesa sostenuta al netto di eventuali entrate.
7. Il Comune può assumere l’intero onere economico di un’iniziativa, erogando pertanto una sovvenzione, a fronte di un’attività organizzativa del soggetto terzo, in forza della peculiare rilevanza dell’iniziativa nell’ambito di riferimento,
8. Il procedimento di assegnazione o diniego del contributo si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione delle relativa domanda.
9. L’erogazione del contributo assegnato è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione a cura del beneficiario della seguente documentazione, salve ulteriori richieste a cura del competente ufficio:
− relazione sull’iniziativa
− documentazione delle spese sostenute e delle entrate a consuntivo (copia fatture e/o ricevute)
In caso di mancata presentazione della documentazione entro l’anno solare di assegnazione del contributo l’assegnatario decade automaticamente dal diritto di erogazione. Unicamente per i contributi assegnati per progetti/iniziative/attività programmate per il mese di dicembre il termine di presentazione della rendicontazione è fissato al 31 gennaio dell’anno seguente e il mancato adempimento comporta la decadenza automatica dal diritto di erogazione.
Art. 6 Condizioni generali di concessione dei contributi/sovvenzioni
1. I contributi/sovvenzioni possono essere erogati solo a fronte di spese effettivamente sostenute, regolarmente documentate, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell’attività oggetto della richiesta.
2. E' comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo/sovvenzione le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
3. Spese di carattere generale non documentabili sono ammesse nel limite del 5% della spesa complessiva sostenuta e ammissibile.
4. Il Comune può erogare contributi aggiuntivi per il caso di maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate unicamente se è dimostrato che le maggiori spese sono dovute a causa di imprevisto adeguatamente motivato e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. Il Comune può disporre l’erogazione di anticipi/acconti del contributo/sovvenzione, pari al massimo del 50%, per consentire al beneficiario di sostenere spese preventivate soggette a pagamento non procrastinabile o che siano riferite a stati di avanzamento del progetto. Qualora in sede di rendicontazione e relativa richiesta del saldo rispetto al contributo/sovvenzione assegnato l’Ufficio riscontri carenze e/o difformità circa la realizzazione del progetto o inammissibilità delle spese, l’anticipo/acconto dovrà essere restituito in tutto o in parte.
6. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal beneficiario dei contributi/sovvenzioni nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
7. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi economici/sovvenzioni. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell’Ente, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del beneficio e/o deliberarne la revoca, a seguito dell'esito degli accertamenti.
8. La concessione del contributo/sovvenzione potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le attività non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa. L’inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, potrà altresì costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi/sovvenzioni, ad insindacabile giudizio dell’Ente per l’anno successivo
TITOLO III
- ACCESSO A CONTRIBUTI ECONOMICI NEL CAMPO DELLO SPORT
Art. 7 Soggetti beneficiari
1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento , possono beneficiare di contributi le associazioni sportive dilettantistiche ed, in genere, ogni organismo/ente che promuova o pratichi attività sportiva e che, in genere curi la pratica di attività fisico-motorie, a condizione che non abbiano scopo di lucro;
2. L’assenza di scopo di lucro deve risultare dallo Statuto. Nel caso in cui tale assenza non risulti dallo Statuto, dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell’ambito del territorio comunale.
4. Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati alla città di Albignasego e rivestano caratteristiche di particolare rilievo.
Art. 8 Tipologia di contributi
1. Al fine di sostenere le iniziative rientranti nel campo dello sport, gli interventi possono consistere in:
a) CONTRIBUTI ORDINARI da erogare a sostegno dell’attività sportiva ordinaria e continuativa esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per almeno di 8 mesi;
b) CONTRIBUTI STRAORDINARI da erogare:
1) a sostegno di specifici eventi quali manifestazioni, progetti promozionali ed altre iniziative, promossi dal Comune ovvero nei quali il Comune acquisisce la veste di co-promotore assumendo l’evento come attività propria;
2) a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall’Amministrazione di particolare rilievo;
c) CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI da erogare ai soggetti che gestiscono gli impianti sportivi di proprietà comunale e con i quali il Comune ha sottoscritto apposita convenzione per la concessione della gestione degli impianti sportivi medesimi ovvero a soggetti terzi che gestiscono impianti sportivi di proprietà sulla scorta di apposita convenzione con il Comune.
Art. 9 Concessione di contributi ordinari
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Ufficio Sport adotta e pubblica un’avviso per la concessione di contributi ordinari.
2. Nell’avviso pubblico devono essere indicati:
a) l’ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari;
b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
d) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
e) le modalità di erogazione del contributo.
3. L’avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, attraverso la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Albignasego.
4. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile dell’Ufficio Sport, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall’articolo seguente.
5. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.
6. L’erogazione del contributo ordinario nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune può essere oggetto di compensazione.
Art. 10 Criteri per la concessione dei contributi ordinari
1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile dell’Ufficio Sport adotta i seguenti criteri:
a) Attività che diffondano lo sport fra i giovani, con particolare riferimento alla fascia d’età riferita alla frequenza della scuola dell’obbligo;
b) livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata;
c) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
d) consolidamento dell’iniziativa (anni di realizzazione);
e) consolidamento del soggetto richiedente (anni di realizzazione);
f) originalità e innovazione delle attività e/o delle iniziative programmate;
g) accessibilità alle persone diversamente abili;
h) partecipazione a manifestazioni sportive ricorrenti promosse dal Comune.
2. Nell’avviso di cui all’articolo 9, il Responsabile dell’Ufficio Sport può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri integrativi e di dettaglio.
3. I criteri saranno tradotti nell’avviso pubblico in precise scale di valutazione.
Art. 11 Concessione di contributi straordinari
1. I soggetti interessati ad accedere ai contributi straordinari devono presentare domanda al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
2. La richiesta deve contenere:
a) l’indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento dell’iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico/privato;
b) una dettagliata descrizione dell’iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine della città.
3. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell’iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
4. Il Responsabile di procedimento verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.
5. L’Ufficio Sport, acquisito preventivamente il parere dell’Assessore allo Sport e nei limiti ed in rapporto alla disponibilità finanziaria, decide in ordine alla concessione del contributo, tenuto conto:
a) della rilevanza sportiva dell’iniziativa proposta;
b) della capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
c) dell’originalità e della novità dell’iniziativa proposta;
d) della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici/privati;
e) della gratuità o meno dell’iniziativa.
6. Il Comune può assumere l’intero onere economico di un’iniziativa erogando in tal caso una sovvenzione, qualora l’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato allo Sport, ritenga l’evento medesimo di peculiare rilevanza sportiva e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell’Amministrazione Comunale..
7. I soggetti destinatari di contributi/sovvenzioni sono tenuti a far risultare, in ogni forma di pubblicità degli eventi svolti, che gli stessi realizzano con il concorso del Comune.
8. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell’attività ordinaria del richiedente.
9. L’Amministrazione Comunale, nei seguenti casi particolari, adeguatamente motivati nella domanda, si riserva di finanziare contributi straordinari:
a) in relazione al conseguimento di significativi risultati sportivi o per attività di particolare interesse e richiamo;
b) per la trasferta e la partecipazione di atleti a eventi di rilievo per la città.
Art. 12 Erogazione dei contributi straordinari
1. Per l’erogazione dei contributi straordinari per eventi, i soggetti beneficiari, entro 180 giorni dalla data di svolgimento dell’evento ammesso a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al Comune:
a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell’evento per cui è stato concesso il contributo;
b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. L’erogazione del contributo straordinario nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune può essere oggetto di compensazione.
3. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
4. I beneficiari decadono dal contributo concesso:
a) per mancata presentazione della documentazione descritta al precedente comma 1;
b) nel caso in cui l’evento per cui è stato concesso il contributo straordinario non sia stato svolto entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
c) in caso di modifica sostanziale del programma non previamente comunicata all’Ente e da questi assentita dell’evento per cui sia stato concesso il contributo.
Art. 13 Concessione di contributi per interventi negli impianti sportivi comunali
1. L’accesso ai benefici di cui al presente Regolamento viene riconosciuto alle società ed associazioni sportive che gestiscono impianti sportivi di proprietà comunale e con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione per la concessione in gestione, con l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto nelle convenzioni stesse.
2. Il Comune, ai sensi di quanto sopra indicato, sostiene la pratica di attività sportive con la concessione di contributi alle società ed associazioni sportive che eseguono direttamente interventi appartenenti alle seguenti tipologie:
A) lavori relativi ad adeguamenti alle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto prescritto dagli Enti competenti al rilascio di pareri/autorizzazioni (C.O.N.I., ULLS, VV.F., Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ecc.) e/o a quanto occorra per eventuali collaudi/certificati di idoneità, agibilità, e conformità;
B) lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità dell’impianto sportivo;
C) lavori di “miglioramento” non obbligatori per Legge ma la cui esecuzione può migliorare la funzionalità e fruibilità dell’impianto sportivo;
D) acquisto e/o completamento di attrezzature fisse e mobili necessarie a garantire il concreto utilizzo dell’impianto sportivo e le discipline che in esso si svolgono;
3. Nei casi A, B e C le società o associazioni sportive, per mezzo di un proprio tecnico abilitato appositamente incaricato, dovranno redigere, in accordo con l’Ufficio Tecnico - Sport, un progetto esecutivo, che dovrà essere approvato; successivamente, dovranno provvedere all’esecuzione dei lavori, per mezzo di imprese abilitate e sotto la Direzione Lavori di un professionista incaricato, che dovrà anche occuparsi di fornire tutte le certificazioni relative ai lavori eseguiti, obbligatorie in base alla normative vigenti.
4. Nel caso D, qualora occorra in base alla tipologia provvedere all’acquisto e/o completamento di attrezzature fisse e mobili necessari a garantire il concreto utilizzo dell’impianto sportivo, le società o associazione sportive dovranno fornire al Comune le eventuali certificazioni.
5. Nei casi A,B,C,D il beneficiario del contributo ai fini dell’esecuzione dei lavori dovrà rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di lavori pubblici di carattere nazionale (D.Lgs. 163/2006) e regionali (Lg. 27/2003 e s.m.i.)
Art. 14 Criteri per la concessione dei contributi per interventi negli impianti sportivi comunali
1. La priorità dei contributi deve essere assicurata:
a) agli interventi di adeguamento degli impianti sportivi esistenti (strutture, impianti tecnologici, ecc.) alle normative vigenti;
b) all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria che si rendano improcrastinabili per consentire il corretto funzionamento e la fruibilità dell’impianto sportivo.
2. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società sportiva richiedente.
3. La determinazione dell’importo ammesso a contributo avviene sulla base di quanto di seguito indicato:
a) per i lavori di adeguamento o di manutenzione straordinaria inderogabili, fino al 100% degli oneri sostenuti dalle società e/o associazioni sportive. In questi casi l’erogazione del contributo nonché l’esecuzione dei lavori, devono essere preventivamente autorizzati ed approvati dal Comune;
4. La liquidazione del contributo viene effettuata, in relazione ai tipi di interventi eseguiti, nel rispetto delle seguenti procedure:
a) presentazione di adeguata certificazione attestante l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto ai progetti presentati;
b) effettiva esecuzione dei lavori, da accertare tramite apposita verifica e sopralluogo e successiva comunicazione scritta da parte del Comune;
c) presentazione di fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute dalle società o associazioni sportive per gli interventi sugli impianti oggetto del contributo.
5. Il contributo concesso sarà rideterminato nei casi in cui venga accertata una diminuzione della spesa prevista o si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi che pregiudicano gravemente il buon esito dell’intervento.
6. Si provvederà alla revoca del contributo qualora le opere realizzate non siano dichiarate agibili o i lavori eseguiti non siano conformi alla normativa in materia.
Art. 15 Concessione di contributi per interventi negli impianti sportivi privati convenzionati con il Comune
1. L’accesso a contributi per gli interventi ad impianti sportivi privati viene riconosciuta anche a soggetti terzi che gestiscono impianti sportivi di proprietà sulla scorta di apposita convenzione.
2. La convenzione di cui al precedente comma dovrà avere una durata commisurata al valore del contributo assegnato e dovrà disciplinare modalità e termini di utilizzo dell’impianto da parte del Comune o da parte di altri soggetti dal Comune stesso autorizzati nonché regolamentare i reciproci rapporti.
3. I contributi di cui al precedente comma 1 sono erogabili in riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
- lavori relativi ad adeguamenti alle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto prescritto dagli Enti competenti al rilascio di pareri/autorizzazioni (C.O.N.I., ULLS, VV.F., Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ecc.) e/o a quanto occorra per eventuali collaudi/certificati di idoneità, agibilità, e conformità;
- lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità dell’impianto sportivo;
- lavori di “miglioramento” non obbligatori per Legge ma la cui esecuzione può migliorare la funzionalità e fruibilità dell’impianto sportivo;
- acquisto e/o completamento di attrezzature fisse e mobili necessarie a garantire il concreto utilizzo dell’impianto sportivo e le discipline che in esso si svolgono;
4. Il beneficiario del contributo in caso di esecuzione di lavori dovrà rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di lavori pubblici di carattere nazionale (D.Lgs. 163/2006) e regionali (Lg. 27/2003 e s.m.i.) Dovrà essere rispettato, per la concessione di contributi per interventi negli impianti sportivi comunali,la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Art. 16 Criteri per la concessione dei contributi per interventi negli impianti sportivi privati convenzionati con il Comune
1. Nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio, il Responsabile di Servizio competente potrà concedere contributi/sovvenzioni seguendo le seguenti priorità d’ intervento:
a) interventi di adeguamento degli impianti sportivi esistenti (strutture, impianti tecnologici, ecc.) alle normative vigenti;
b) esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria che si rendano improcrastinabili per consentire il corretto funzionamento e la fruibilità dell’impianto sportivo.
2. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente proprietario dell’impianto.
3. La liquidazione del contributo viene effettuata, nel rispetto delle seguenti procedure:
- presentazione di adeguata certificazione attestante l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori;
- presentazione di fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute per gli interventi sugli impianti oggetto del contributo.
4. Il contributo concesso sarà rideterminato nei casi in cui venga accertata una diminuzione della spesa prevista o si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi che pregiudicano gravemente il buon esito dell’intervento.
5. Si provvederà alla revoca del contributo qualora le opere realizzate non siano dichiarate agibili o i lavori eseguiti non siano conformi alla normativa in materia.
TITOLO IV °–
CONTRIBUTI PER EVENTI/MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE DALL’AMMINISTRAZIONE CON SELEZIONE PER ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 17 Procedimento per accordo di programma
1) L’Amministrazione comunale per eventi/manifestazioni che inserisce nei propri programmi può prevedere nei piani gestionali che la realizzazione sia svolta a mezzo di accordi di collaborazione da stipulare con soggetti terzi senza finalità di lucro.
2) Il procedimento finalizzato all’accordo di collaborazione è avviato con avviso pubblico per presentare apposita manifestazione di interesse entro un termine perentorio.
3) L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito Interbet dell’Ente.
4) L’avviso pubblico, corredato dallo schema di accordo di collaborazione, in relazione alla tipologia/caratteristiche dell’evento/manifestazione programmata definisce le finalità rispondenti agli interessi pubblici perseguiti dall’Amministrazione nonché gli obiettivi previsti defininendo le attività rispettivamente a carico dell’Ente locale nonché i requisiti e le attività richieste al soggetto terzo da individuare per la collaborazione.
5) L’avviso esplicita altresì l’ammontare del contributo messo a disposizione, contributo che, all’atto dell’esecuzione dell’accordo di collaborazione, potrà essere motivatamente anticipato al soggetto terzo individuato per la collaborazione nella misura massima del 90% con provvedimento del Responsabile del Settore competente per materia,
6) Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute nel termine prescritto, corredate dei requisiti richiesti e delle attività proposte, sono valutate da apposita Commissione designata e presieduta dal Responsabile del Settore competente per materia..
7) Per la disciplina della formazione della Commissione e delle operazione di sua competenza si applica quanto previsto al precedente articolo 4.
8) La commissione procederà alla valutazione applicando i criteri previsti espressamente nell’avviso pubblico.
9) A titolo esemplificativo e non esaustivo i criteri sono riferiti a:
- Requisiti di capacità organizzativa/esperienza acquisita in attività analoghe a quelle programmate dall’Amministrazione.
- Grado di rispondenza delle attività proposte rispetto alle finalità ed obiettivi dell’Amministrazione
- Qualità e quantità delle risorse strumentali e delle risorse umane messe a disposizione rispetto al contributo previsto
- Grado di capacità di dare adempimento all’accordo di collaborazione attraverso il coinvolgimento economico di ulteriori soggetti pubblici o privati
10) In esito alla valutazione svolta dalla Commissione, il Responsabile del settore competente per materia assegna il contributo previsto e formalizza l’accordo di collaborazione con il soggetto terzo individuato.
11) Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal soggetto terzo firmatario dell’accordo di collaborazione nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
12) L’accordo di collaborazione disciplina altresì le modalità/tempi di erogazione del contributo, e prevede altresì che in esito alla realizzazione dell’evento/manifestazione oggetto dell’accordo l’Amministrazione si riserva di disporre l’esclusione del soggetto terzo firmatario da successive
selezioni a mezzo di avviso pubblico per analoghi eventi/manifestazioni in caso di riscontrate inadempienze circa le attività previste.
Art.18 Norme abrogate
TITOLO V
– NORME FINALI -
1. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
- il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l’accesso a contributi economici per attività ed eventi nel campo dello sport approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 04/05/2006 e e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Art. 20 Contributi ai privati per danni in caso di calamità naturali
1. Il Comune può intervenire con l’assegnazione di contributi, vantaggi economici, nei limiti delle proprie risorse, a persone fisiche e giuridiche a titolo di rimborso delle spese sostenute per far fronte ai danni a beni immobili e mobili subiti in conseguenza di eventi calamitosi straordinari;
2. L’erogazione di cui al punto 1. avviene sulla base dei seguenti criteri generali:
a) Correlazione tra la spesa sostenuta e danno da evento calamitoso;
b) Assenza di comportamento doloso o colposo del beneficiario del danno subito;
c) Impossibilità di ottenere risarcimenti assicurativi;
d) Xxxxxxx strumentalità della spesa per il ripristino dello stato di fatto precedente;
e) Correlazione tra l’importo del contributo definito e il danno accertato.
3. Al verificarsi di un evento calamitoso straordinario che per sua intensità ha provocato gravi danni nel territorio comunale, la Giunta Comunale, anche con apposita variazione di bilancio adottata in via d’urgenza, e utilizzando eventuali donazioni da parte di privati, stabilisce l’ammontare della spesa da destinare per le sovvenzioni economiche ai danneggiati, le modalità e le disposizioni di dettaglio, anche ad integrazione dei criteri generali di cui al precedente comma 2, ai fini dell’erogazione dei contributi;
4. Con apposito avviso da pubblicare sul sito del Comune di Albignasego, sono rese pubbliche le modalità di richieste di contributo e i termini per la presentazione delle istanze.
5. Il Responsabile di Xxxxxxx, sulla base delle richieste presentate ed in relazione ai criteri stabiliti ed all’ammontare dello stanziamento a tale fine previsto, dispone il piano di riparto ai fini dell’erogazione dei contributi;
6. Per avere diritto al contributo, il beneficiario deve dichiarare di rinunciare a promuovere azione, o rinunciare a proseguire l’azione già intentata, di risarcimento danni nei confronti del Comune di Albignasego per il medesimo evento.