CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Amministrazione aggiudicatrice - Centrale Unica di committenza "Bassa Ovest"
LOTTO 10 - Comune di Soragna
SCHEDA DI POLIZZA
Contraente/Assicurato Comune di SORAGNA
Piazza Piazzale Meli Lupi 1 - Soragna (Prov. Parma)
PIVA 00223170341
Enti assicurati | Ubicazione – Comune Soragna | Potenza KWp |
1. Macchinario | Xxx Xxxxxx 00 Marzo | 75,2 |
2. Macchinario | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 0,00 |
3. Macchinario | Xxx Xxxx 00 | 17,20 |
4. Macchinario | Xxx Xxx Xxxxxxxx | 00,00 |
5. Macchinario | Xxx Xxxxxx 0 | 2,775 |
6. Macchinario | Via Xxxxxxxx 4-6-8-10 | 78,2 |
Ubicazione
tipo beni assicurati
Sezioni assicurate I) Xxxxx materiali e diretti
II) Danni indiretti
III) Ricorso terzi
Condizioni speciali ✓ Guasti macchine e fenomeno elettrico (sempre operante)
✓ Atti di terzi (sempre operante)
✓ Responsabilità civile del proprietario – solo per impianti in leasing (NON OPERANTE) massimale € ,00
Vincoli Nessuno
Ente assicurati | Sez. I | Sez. II | Sez, III | |
1 | Macchinario | € 214.000,00 | € 16.750,00 | € 1.000.000,00 |
2 | Macchinario | € 13.000,00 | € 440,00 | € 1.000.000,00 |
3 | Macchinario | € 69.500,00 | € 8.510,00 | € 1.000.000,00 |
4 | Macchinario | € 253.000,00 | € 14.120,00 | € 1.000.000,00 |
5 | Macchinario | € 26.000,00 | € 1.060,00 | € 1.000.000,00 |
6 | Macchinario | € 263.130,00 | € 16.615,00 | € 1.000.000,00 |
Somme assicurate per sezione
rata | effetto ore 24.00 | scadenza ore 24.00 |
A | 31.12.2016 | 01.01.2022 |
Durata contrattuale
Franchigie / scoperti Come indicati in tabella per sezione
SCHEDA DI POLIZZA
Sezione I Danni diretti
✓ per ogni evento scoperto 5% min. € 500,00
✓ guasti al macchine e fenomeno elettrico scoperto 5% min. € 500,00
✓ atti di terzi scoperto 20% min. € 1.500,00
Sezione II Danni indiretti
✓ 72 ore dalla denuncia del sinistro
Sezione III Ricorso terzi da incendio
✓ Per ogni evento franchigia € 1.500,00
Sezione IV RC del proprietario solo per impianti in leasing
✓ Per ogni evento franchigia € 2.500,00
DIFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Altezza Minima: Si intende l’altezza minima da terra o da piani facilmente accessibili Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione
Assicurazione il contratto di assicurazione
Atti di terzi Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, incendio doloso, furto delle cose assicurate, atti di terrorismo (ad esclusione degli attacchi di natura chimica e batteriologica) e sabotaggio.
Atto di sabotaggio organizzato Per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
Atto di terrorismo Per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Compagnia l’impresa assicuratrice
Comunicazioni per comunicazione alla Compagnia si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione
Cose Assicurate i beni oggetto della copertura assicurativa (vedi “Macchinario”)
Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
Data di Entrata in esercizio si intende la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
Deducibile: franchigia o scoperto da applicarsi per ogni sinistro
Franchigia l’importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico in caso di Sinistro e per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo
Fenomeno elettrico e/o Guasti Macchine si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Furto impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per altri (artt. 624 c.p.).
GSE Il GSE (Gestore Servizi Elettrici) è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.
Indennizzo la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
Intermediario assicurativo La persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Macchinario L’impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell’impianto, se compreso nella somma assicurata.
Massimale Somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.
Periodo di Indennizzo (specifico per l’Assicurazione Incendio Danni Indiretti) Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata indicata all’articolo 3.6 – Sezione II Danni Indiretti, durante il quale i risultati dell’attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto La percentuale del Danno indennizzabile che viene dedotta dal Danno indennizzabile stesso e che l’Assicurato tiene a suo carico
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 1.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C..
Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 1.6 - REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO ANTICIPATO IN CORSO DI CONTRATTO
Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione
delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
◻ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della
conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l’Assicurazione ad un premio più elevato,
◻ nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.
In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all’eccedenza riscontrata , ma non oltre il 30%.
La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all’ordinamento vigente in materia di appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l’applicazione dell’incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.
La Società ha inoltre facoltà di recedere dall’Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
◻ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento
di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l’Assicurazione,
◻ nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.
Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all’articolo “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio”.
Art. 1.7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016, e scadenza alle ore 24.00 del 01.01.2022, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 4 (quattro) mesi, notificando in tal senso all’Impresa aggiudicataria almeno 15 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l’espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale. E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione
raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, l’Amministrazione potrà richiedere la proroga delle garanzie ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 1.8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 - FORO COMPETENTE – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.
Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.11 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini dell’Assicurazione, in base alle quali la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
Art. 1.14 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 1.15 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine,
anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 1.16 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’art.2.4 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” per la Sezione I e di cui all’art. 3.4 "Determinazione dell’indennizzo” per la Sezione II;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art.1.15 “Procedura per la valutazione del danno” comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta- svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 1.17 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Si conviene tuttavia fra le parti che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%. Qualora tale limite del 15%, dovesse risultare oltrepassato, il disposto di cui al primo comma del presente articolo, rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.
Art. 1.18 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 1.19 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 1.20 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia di cui all’art. 1.16 “mandato dei periti” delle Condizioni Generali di Assicurazione”, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento dell’indennizzo è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata. E’ inoltre facoltà della Compagnia posticipare il pagamento dell’Indennizzo rispetto al limite di cui sopra, qualora:
i. esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto quando l’Assicurato fornisca la prova necessaria o la Compagnia accetti la responsabilità;
ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato viene condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di Indennizzo in base alla Polizza, la copertura contemplata da questa Sezione non ha effetto. Resta inteso che la Compagnia non pagherà interessi sugli Indennizzi trattenuti, se non nel caso di riconosciuta inadempienza.
Art. 1.21 – INFORMAZIONE SINISTRI
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
◻ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
◻ rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione
del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 1.22 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le Cose Assicurate, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie e Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio. Qualora a seguito del Sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 1.23 PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI
Il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 10 giorni a decorrere dal giorno in cui l’ufficio competente dell’Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza. Relativamente alla sezione Danni indiretti la denuncia deve essere notificata alla Compagnia entro 48 ore a decorrere dal giorno in cui l’ufficio competente dell’Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.
Art. 1.24 CLAUSOLA BROKER
Alla Società di brokeraggio Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., con sede a Parma in Borgo Ronchini, 9, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del Xx.xx 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale del 10%.
Art. 1.25 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 1.26 CLAUSOLA CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
2 SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI
Art. 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dopo la Data di entrata in esercizio al Macchinario assicurato, collaudato nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’art. 2.2 - Esclusioni e dall’art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle Cose Assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.
Art. 2.2 – Esclusioni
a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
a1) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
a4) dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose Assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del Macchinario; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
a7) difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del Macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della Polizza;
a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
a9) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del Macchinario (se non quanto previsto nell’apposita sub- sezione I, qualora attivata);
a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato;
a11) montaggio, smontaggio, manutenzione di Macchinario
a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
a13) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose Assicurate;
a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Macchinario ; a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
a16) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non esclude l’indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alle Cose Assicurate;
a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del Macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
a18) impiego di esplodenti in genere;
a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
a20) eruzione vulcanica e maremoto.
Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:
a21) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
b) proprietà e beni esclusi:
b1) Macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
b2) Macchinario o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;
b4) pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d’uso.
c) sono comunque sempre esclusi:
c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell’apposita sezione II, qualora attivata); c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze; c3) i difetti di rendimento;
c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
c5) i danni a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.
Art. 2.3 – Delimitazioni e detrazioni
In nessun caso la Compagnia è obbligata a pagare importo superiore a quello specificatamente stabilito nel frontespizio di Polizza. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato, per ciascun Sinistro che avvenga nel corso del periodo di Assicurazione, previa detrazione del Deducibile specificatamente stabilito nella scheda DI POLIZZA.
a) Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo Sinistro si intendono i danni subiti dalle Cose Assicurate per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi di questa garanzia.
b) Relativamente ai danni causati alle Cose Assicurate da: terremoto, franamento e smottamento del terreno, la Compagnia non indennizza somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita Macchinario.
Art. 2.4 – Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno
L’attribuzione del valore che le Cose Assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
✓ si stima il costo di rimpiazzo delle Cose Assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L’ammontare del Danno si determina:
✓ deducendo dal valore delle Cose Assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 2.5 – Obblighi in caso di Sinistro.
Art. 2.5 – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
c) c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del Danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose Assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 2.6 - Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)
A parziale deroga dell’art.2.2 – Esclusioni comma c5), qualora il Macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria sia già assicurato dal Locatore, la Compagnia garantisce i beni medesimi:
a. per il loro valore contro gli eventi garantiti dalla Polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
b. per l’eccedenza a completamento del loro valore contro gli eventi garantiti sia dalla Polizza che da altre eventuali assicurazioni.
Art. 2.7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: il costo di rimpiazzo delle Cose Assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dell'art. 2.4 – Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno, le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1. in caso di Sinistro si determina:
a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se l’Assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti degli Artt. 1.17 “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso può comunque essere indennizzato, per ciascun Macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 2.4 – Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno.
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal Sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. 6 L'Assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Xxxxxxxxxx, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di Polizza;
Art. 2.8 – Spese di demolizione e sgombero
La Compagnia indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 20% del Danno indennizzabile, con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro e per annualità.
Art. 2.9 – Deroga alla regola proporzionale
Relativamente alla partita Macchinario, a parziale deroga di quanto previsto dall’ art. 1.17 – Assicurazione parziale, si conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale.
Art. 2.10 – Colpa Grave
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.2 comma a4), la Compagnia risponde dei danni indennizzabili a termini di Polizza anche quando siano causati da o dovuti a colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 2.11 – Precisazione su oggetto dell’Assicurazione
A parziale deroga di quanto riportato nell’art. 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione, si precisa che, nel caso in cui i lavori di costruzione/montaggio del Macchinario assicurato fossero completati integralmente, ma l’impianto non fosse in esercizio secondo quanto disciplinato dalla definizione “Data di entrata in esercizio”, l’impianto sarà coperto dalla presente polizza, ad esclusione della Sub Sezione I – Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico e della Sezione II – Danni Indiretti fino alla Data di entrata in esercizio.
GARANZIA “GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO” – sempre operante
A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma a9) e a12) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico” al Macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato e collegato alla rete del Gestore.
Sono esclusi i danni:
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del Macchinario (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
✓ controlli di funzionalità;
✓ manutenzione preventiva;
✓ eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
✓ eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Per quanto concerne i danni da serie (solamente per danni derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi sono indennizzati secondo la seguente regola:
✓ 1° sinistro: 100% dell’indennizzo
✓ 2° sinistro: 70% dell’indennizzo
✓ 3° sinistro: 40% dell’indennizzo
✓ 4° sinistro: 20% dell’indennizzo
✓ dal 5° sinistro: no indennizzo
I danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili a condizione che i Macchinari assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al Macchinario, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione. Agli effetti di questa garanzia, in nessun caso la Compagnia è obbligata a pagare per ciascun Sinistro più della somma assicurata alla partita Macchinario.
Si conviene tra le Parti che, limitatamente ai danni ad inverter con vetustà superiore a 10 anni, si intende abrogato l’Art. 2.7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo e l’eventuale Indennizzo verrà corrisposto secondo quanto disciplinato all’articolo 2.4 – Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno.
GARANZIA “ATTI DI TERZI”– sempre operante
A parziale deroga dell’art.2.2 comma a1), la Compagnia risponde dei danni derivanti da Atti di terzi. Solo limitatamente alla presente Sub Sezione, sono comunque esclusi i danni da attacchi chimici e batteriologici.
Art 2.12 - Limiti di indennizzo
Relativamente ai danni di Furto alle Cose Assicurate la Compagnia:
✓ per impianti posti ad un’Altezza Minima superiore a 3 m non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita Macchinario con il limite di € 300.000,00 per Sinistro e annualità;
✓ per tutte le altre tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 30% della somma assicurata nella partita Macchinario con il limite di € 300.000,00 per Sinistro e annualità.
Relativamente ai guasti cagionati dai ladri (danni da Furto o da tentato Furto) alle Cose Assicurate la Compagnia non indennizzerà somma superiore al 20% della somma assicurata alla partita Macchinario con il limite di € 25.000,00 per Sinistro e annualità.
Relativamente ai danni causati alle Cose Assicurate da Atti di terzi (eccetto il Furto), la Compagnia non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata per Sinistro e annualità.
Art. 2.13 – Prescrizioni
Per quanto riguarda il Furto, è condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che l’atto sia avvenuto rompendo gli appositi sostegni a cui il Macchinario assicurato è fissato e a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nelle aree contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso;
2. uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino
Se per le Cose Assicurate sono previste in Polizza misure di sicurezza, la Compagnia è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nelle aree ove è ubicato l’impianto fotovoltaico in uno dei modi sopra indicati:
✓ abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a), punto 1);
Art. 2.14 – Sistemi di prevenzione Atti di terzi
Per tutte le installazioni, pena la perdita del diritto all’Indennizzo, dovranno essere installati e funzionanti i seguenti sistemi antifurto:
1) tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo “antifurto” o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di Xxxxx;
Ad integrazione ed in aggiunta a quanto sopra, tutte le installazioni poste a terra, su serre in genere, o ad una Altezza Minima inferiore a 3 metri, dovranno essere provviste dei seguenti sistemi pena la perdita del diritto all’Indennizzo:
✓ recinzione (Altezza Minima 2 m, salvo il caso in cui regolamenti di Enti Pubblici Locali impongano altezze massime delle recinzioni inferiori, nel qual caso l’altezza della rete dovrà corrispondere all’altezza massima prevista dai regolamenti)
✓ antifurto perimetrale collegato in remoto con istituto di vigilanza o, in alternativa, sistema di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l’obbligo di intervento entro 60 minuti
SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI
Art. 3.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza le perdite di profitto – calcolate a termini dell’art. 3.4 - che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito le Cose Assicurate ai sensi della Sezione I e delle relative Sub Sezioni guasti alle macchine-fenomeno elettrico e atti di terzi, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il Macchinario stesso è ubicato, sempre che:
✓ tale Sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I e delle relative Sub Sezioni;
✓ il Sinistro si sia verificato dopo la data di Entrata in esercizio;
✓ nel caso di impianti di potenza superiore a 1.000 kWp, il Macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo;
✓ nel caso di impianti di potenza superiore a 50 kWp esista una regolare attività di manutenzione dell’impianto contrattualizzata con un’azienda esterna oppure eseguita da personale interno purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;
salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 – Delimitazioni e detrazioni.
Art. 3.2 - Esclusioni
La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della Polizza causato da:
✓ serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
✓ mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
✓ difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
✓ da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
La Compagnia non risponde inoltre di:
✓ penali o indennità o multe dovute a terzi;
✓ giornate di sospensione dell’attività assicurata (intendendosi per tale l’attività di produzione di energia elettrica) che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.
La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
✓ disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
✓ revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
✓ dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
✓ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica;
✓ difetto di rendimento del Macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
✓ mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
Art. 3.3 - Delimitazioni e detrazioni
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, degli importi indicati nel frontespizio di Polizza. In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a quella indicata nella sezione danni indiretti nel frontespizio di Polizza per Sinistro e per annualità.
Art. 3.4 - Determinazione dell’Indennizzo
Si procede alla determinazione dell’Indennizzo secondo le norme seguenti:
a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il Sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante;
b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione;
c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c.1 Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
c.2 Il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.
M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche ed integrazioni;
d) L’Indennizzo complessivo è pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati nel frontespizio di Polizza quali Franchigia.
Se, nei 180 giorni immediatamente successivi al termine del Periodo di Indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, tali benefici devono essere detratti dall’Indennizzo come sopra determinato. Qualora il pagamento dell’Indennizzo da parte della Compagnia fosse intervenuto prima dei 180 giorni suddetti, l’Assicurato è tenuto alla restituzione alla Compagnia dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti.
Art. 3.5 - Pagamento dell’Indennizzo
Ad integrazione dell’Art.1.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente sezione si conviene che:
a. la Compagnia si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all’Assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto.
b. L’Assicurato potrà, trenta giorni dopo che la Compagnia avrà ricevuto debita notifica della perdita dell’interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, richiedere come pagamento/i anticipato/i l’importo/gli importi minimo/i che la Compagnia concorderà come pagabile/i.
c. La Compagnia sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
✓ i. esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’Assicurato fornirà la prova necessaria o la Compagnia accetterà la responsabilità;
✓ ii. a seguito di qualsiasi perdita o Danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di
Indennizzo in base alla presente Polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.
Art. 3.6 - Periodo di Indennizzo
L’Assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 183 (centottantatre) giorni comprensivi della Franchigia di 72 ore come indicato nel frontespizio di Polizza. Tale periodo ha decorrenza concomitante con quella della Franchigia temporale ossia con la data di denuncia del Xxxxxxxx.
Art. 3.7 - Sospensione dell’Assicurazione
In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l’Assicurazione dei danni indiretti è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’azienda è parziale, l’Assicurazione dei danni indiretti ha effetto limitatamente alla parte di impianto che continua ad essere in attività. Il Premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia. Il Premio per l’annualità successiva verrà concordato tenendo conto del periodo di inattività trascorso e della conseguente sospensione dell’Assicurazione dei danni indiretti.
Art. 3.8 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di Xxxxxxxxxx secondo la Sezione II, si conviene che il Contraente o l’Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
b) notificare tale evento alla Compagnia ed inviarne conferma scritta entro 48 ore.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) fornire alla Compagnia a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di Xxxxxxxxxx, entro e non oltre trenta giorni dall’interruzione o interferenza dell’attività assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la Compagnia può di volta in volta concedere per iscritto;
d) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate.
Inoltre, la Compagnia ed i suoi incaricati hanno accesso illimitato alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l’entità della perdita o del Danno, il suo effetto sull’interesse assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l’interruzione o l’interferenza con l’attività assicurata e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza. L’inadempimento di uno di tali obblighi da parte dell’Assicurato o di chiunque operi per suo contro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
SEZIONE III – RICORSO TERZI
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un Sinistro al Macchinario assicurato, indennizzabile a termini di Polizza.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20 % del Massimale stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
✓ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
✓ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
✓ da Furto;
✓ derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
✓ derivanti da Responsabilità Civile professionale;
✓ sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Non sono comunque considerati terzi:
✓ I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
✓ II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
✓ III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C., nonchè gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
SEZIONE IV – RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO – solo per impianti in leasing
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne il proprietario dei beni assicurati riportato nel frontespizio di Polizza alla sezione IV, di seguito denominato Locatore, fino alla concorrenza del Massimale riportato nel frontespizio di Polizza alla sezione IV per Sinistro e per annualità, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di indennizzo (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle Cose Assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle Cose Assicurate in Polizza.
Art. 5.2 - Delimitazioni dell’assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori del Contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per il Contraente o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L'Assicurazione non comprende:
a) i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle Cose Assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dal Locatore;
c) i danni da Furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'Assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dal Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo al costruttore o fornitore delle Cose Assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 5.3 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i Sinistri mortali o di notevole gravità, all’Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia ed al Locatore entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del Sinistro
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Compagnia lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
l Contraente è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti della Polizza.
Art. 5.4 - Gestione delle controversie – Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del proprietario dei beni assicurati (Locatore), designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti al proprietario delle Cose Assicurate stesso (Locatore). Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il proprietario delle Cose Assicurate (Locatore) entro il limite di Polizza 1/4 del Massimale stabilito in Polizza, per il Danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Compagnia e proprietario delle Cose Assicurate (Locatore), in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate, nè spese sostenute dal proprietario delle Cose Assicurate (Locatore) per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Art. 5.5 – Deducibile
Si conviene tra le parti che, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, resta a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro l’importo di € 2.500,00.
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
Vincolo (valida se espressamente richiamata nel frontespizio di Polizza)
La presente polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Ente Vincolante. Pertanto la Compagnia si obbliga:
1. a riconoscere il vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
2. a conservarlo inalterato, xxxxxx a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
3. a non liquidare nessun Indennizzo se non con il concorso e/o con il consenso scritto dell'Ente Vincolante;
4. a pagare direttamente all’Ente Vincolante l'importo della liquidazione dell'Indennizzo, senza bisogno di concorso dell’ Assicurato, salvo diversa disposizione scritta dell'Ente Vincolante;
5. a notificare all'Ente Vincolante a mezzo di lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte del Contraente, dei premi di Assicurazione e/o l'eventuale mancato rinnovo della Polizza alla sua naturale scadenza, e, comunque, a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;
6. a non apportare alcuna variazione, fermo il diritto di recesso in caso di Sinistro senza il preventivo consenso scritto dell'Ente Vincolante ed a notificare all'Ente Vincolante stesso tutte le eventuali circostanze che a proprio giudizio e conoscenza menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'Assicurazione.