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PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE UN CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE. CIG: 9066973ECE. CUP: J51B21005710007.
FAQ 3
1. QUESITI E CHIARIMENTI SU DISCIPLINARE DI GARA
1.1 Nel disciplinare, al paragrafo 10, pag. 18 viene indicato che in caso di stipula della convenzione l’operatore economico affidatario sarà obbligato a “stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale dei tecnici a vario titolo incaricati per la realizzazione e implementazione dell’infrastruttura, avente decorrenza dalla data di stipula della convenzione e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni ivi comprese quelle a favore delle Amministrazioni utenti”. Si chiede di specificare il massimale a cui fare riferimento.
1.1. RISPOSTA
Il disciplinare non prevede il massimale della richiamata copertura. La stessa può fare riferimento ai massimali minimi relativi alla categoria professionale assicurata.
1.2 Nel disciplinare, al paragrafo 10, pag. 18 viene indicato che in caso di stipula della convenzione l’operatore economico affidatario sarà obbligato a “stipulare una polizza assicurativa a favore dell’Amministrazione utente, a copertura dei danni che possano derivare dalla prestazione dei Servizi, con validità ed efficacia a far data dalla sottoscrizione del singolo Contratto con l’Amministrazione utente con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 di ogni Amministrazione utente” Si chiede di specificare il tipo di copertura assicurativa richiesta.
1.2 RISPOSTA
Tale copertura assicurativa deve garantire eventuali danni subiti dall’Amministrazione Utente derivanti dalla prestazione dei servizi oggetto di contratto di utenza.
1.3 Nel disciplinare, al paragrafo 10, pag. 18 viene indicato che in caso di stipula della convenzione l’operatore economico affidatario sarà obbligato a “stipulare una polizza assicurativa Polizza RCT/RCO, con un capitale assicurato, per ogni sinistro, pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro), da rivalutarsi ogni 5 anni in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula della presente, a garanzia di ogni danno causato agli utenti, ai terzi ed alle cose nello svolgimento dell'attività di gestione dell’infrastruttura. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell’attività di gestione dell’infrastruttura per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ed a tutti coloro che possono essere a vario titolo coinvolti per ragioni professionali o meno nella gestione, visita dell’infrastruttura ( … )”.
Si chiede di specificare il massimale a cui fare riferimento.
1.3 RISPOSTA
Il disciplinare non prevede massimale. La copertura assicurativa può fare riferimento al minimo previsto di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).
1.4 Disciplinare-pag. 23- § 15 : Con riferimento al modello Allegato 4 "Domanda di partecipazione" , poiché il fac-simile riporta l’informazione relativa alla composizione societaria del dichiarante, si chiede di confermare che in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, debbano essere rese 2 dichiarazioni distinte presentate da ciascuna impresa (mandataria e mandante) oppure debba essere presentata un'unica domanda, adattata nel contenuto a riportare le informazioni di entrambe, firmata congiuntamente da tutti i membri del costituendo raggruppamento.
1.4 RISPOSTA
In caso di RTI costituendo dovrà essere compilato un unico modello Allegato 4 “domanda di partecipazione” riportante le informazioni dei partecipanti all’RTI, firmato congiuntamente dai legali rappresentanti degli stessi.
1.5 Con riferimento all' allegato 3 - sub 1, capitolato tecnico, paragrafo 1.8, si chiede di confermare che la tipologia delle certificazioni professionali indicate possano essere possedute, oltre che dai dipendenti degli operatori economici concorrenti, anche da quelli di eventuali subappaltatori.
1.5 RISPOSTA Si conferma.
1.6 In considerazione di quanto disposto dal comma 2 art. 95 del DPR 207/2010, si chiede di confermare che sia possibile modificare il testo del DGUE, Parte IV: criteri di selezione; parte B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, punto 2(Art. 83, comma 1, lettera b), del Codice) onde poter inserire il dato del patrimonio netto dell'anno 2020 (ultimo esercizio finanziario approvato) ovvero di indicare modalità alternative per poter riportare l’ammontare del Patrimonio Netto sempre ai fini del disposto dal comma 2 art 95 del DPR 207/2010.
1.6 RISPOSTA
Il modello DGUE può essere modificato nella parte indicata in relazione all’ultimo bilancio approvato.
1.7 Si chiede al Concedente di fornire uno schema di atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.28 Reg. UE 2016/679, da rilasciare in favore del Concessionario.
1.7 RISPOSTA
Tale schema è relativo alla fase di stipula della Convezione e sarà predisposto successivamente.
1.8 Nel paragrafo 2.3.4 del “Capitolato tecnico servizi di supporto” (Allegato 3-sub 2 al Disciplinare), riferito alle “Modalità di esecuzione dei servizi e delle attività”, è previsto che le attività siano distinte in “attività di tipo continuativo, remunerate attraverso la corresponsione di un canone mensile” e “attività “a corpo”, remunerate attraverso la corresponsione di un importo una tantum relativo alla valorizzazione dell’attività / servizio erogato”. Tuttavia, nella tabella riportata al medesimo paragrafo, figura, tra le attività “a corpo” quella concernente il servizio di migrazione, per la quale è prevista la corresponsione di un canone mensile.
Inoltre, nella “Relazione Illustrativa al Piano Economico Finanziario” (Allegato 3-sub 3) è, poi, specificato che le Amministrazioni utenti, a fronte del servizio di migrazione, corrisponderanno “un canone annuo per i cinque anni successivi alla migrazione”.
Alla luce delle suddette previsioni, tra loro non completamente allineate, e, in particolare, considerata la natura “a corpo” e “una tantum” della remunerazione del servizio di migrazione, si chiede di confermare la possibilità, per gli offerenti, di prevedere, nel proprio PEF, una scansione differente dei pagamenti relativi al servizio di migrazione, in funzione del proprio modello economico-finanziario.
1.8 RISPOSTA Si conferma.
1.9 Il par. 10 pag. 18 del disciplinare richiede di stipulare una polizza assicurativa a favore del Concedente a copertura: dei danni eventualmente subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'infrastruttura oggetto di devoluzione a fine concessione, con massimale non inferiore al valore residuo dell'infrastruttura stimato da PEF; In riferimento a tale richiesta si chiede conferma che tali danni possano essere coperti da RC professionale eventualmente già in possesso del concorrente.
1.9 RISPOSTA
Si conferma che i predetti danni possano essere coperti mediante polizza già in possesso del concessionario. La polizza assicurativa deve avere, in ogni caso, il Concedente quale beneficiario.
1.10 Disciplinare pag. 3
Testo: “Il luogo di svolgimento del servizio è: l’intero territorio italiano”
Domanda: si chiede di confermare che tutti i servizi, compresi quelli di Public Cloud, dovranno essere erogati sul territorio italiano, in tal senso intendendosi che sul territorio italiano devono essere collocati anche i Data Center utilizzati per l’erogazione degli stessi. In caso contrario, si chiede di indicare quale sia il luogo in cui possano essere localizzati i Data Center dei servizi CSP.
1.10 RISPOSTA
Si conferma che l’infrastruttura, ivi compresi i Data Center, come previsto dall’art. 33-septies del D.L. n. 179 del 2012, deve essere dislocata sul territorio italiano.
1.11 Documento: Disciplinare, 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) pag. 26 Testo: “In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto”
Domanda: si chiede di confermare che, conformemente all’attualmente vigente previsione degli art. 174 e 105, D.lgs. 50/2016, che non prevede limiti alla quota di prestazioni subappaltabili fatta salva l’impossibilità di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la dichiarazione da rendere ai fini di manifestare la volontà di ricorrere al subappalto possa limitarsi all’elencazione delle sole prestazioni che si intende subappaltare, senza specificazione della relativa quota percentuale in relazione all’importo complessivo del contratto
1.11 RISPOSTA
L’art. 174 del D.lgs. n. 50 del 2016 prevede che: “gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi”. Le parti da subappaltare sono individuate da un punto di vista oggettivo non percentuale.
1.12 Documento: Disciplinare, 16 Contenuto dell’offerta economica
Testo: “un documento di asseverazione emesso da un primario Istituto di Credito o da una Società di revisione e sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma.”
Domanda: si chiede di
i) confermare che l’asseverazione deve avvenire conformemente a quanto previsto dall’art. 183 comma 9 D.lgs. 50/2016
s.m.i. e che pertanto essa può essere effettuata da qualsiasi istituto di credito/società di revisione debitamente autorizzati;
ii) diversamente, indicare quali siano i “primari” Istituto di Credito/società di revisione da utilizzare per l’asseverazione;
iii) indicare cosa si intende per “i relativi poteri di firma” e quindi se il firmatario debba essere il legale rappresentante della società (istituto di credito o società di revisione) ovvero un procuratore con la procura di rappresentanza della società stessa, oppure se il soggetto che sottoscrive l’asseverazione debba essere iscritto ad uno specifico albo professionale (es. albo dei revisori contabili).
1.12 RISPOSTA
Si conferma che l’asseverazione deve avvenire secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016. In relazione al periodo “allegati i relativi poteri di firma” si intende che deve essere allegata la comprova della titolarità del potere di firma del sottoscrittore (legale rappresentante, procuratore speciale ecc.).
1.13 Documento: Disciplinare, 16 Contenuto dell’offerta economica – pag. 38 Istruzioni operative per la compilazione del P.E.F. e Allegato 3 sub 6 Schema di Convenzione art. 11 Revisione del PEF
Domanda: nelle indicate istruzioni operative sono riportati i principali indicatori che devono essere rappresentati dal concorrente (quali ad esempio IRR, VAN, DSCR, …..). mentre nel art. 11 dello Schema di Convenzione vengono fissati come parametri di equilibrio il TIR di progetto (5,1%) e il DSCR (minimo 1,4X) derivanti dal Piano Economico finanziario.
Si chiede di indicare se nel PEF che dovrà essere consegnato come documentazione di gara è possibile variare questi valori e in caso di risposta affermativa se è possibile variare questi due indicatori sia in diminuzione e sia anche in incremento.
1.13 RISPOSTA
Tali valori possono essere variati in relazione alla redazione PEF-documento di offerta, il TIR di progetto può variare in diminuzione, il DSCR può variare in incremento.
1.14 Documento: Paragrafi 7.1 e 7.2 del Disciplinare: cosa si intende per “attività inerente” e “partecipazione diretta”. Applicabilità dell’art. 184, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016 in caso di partecipazione di un soggetto investitore.
1.14 RISPOSTA
Si specifica che, un investitore può partecipare alla presente procedura ove sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisito di idoneità (paragrafo 7.1, lett. a): “in alternativa all’iscrizione del registro delle imprese per attività inerente (che l’investitore può non avere per sua natura), sia in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di una partecipazione diretta nel capitale di altri operatori economici che svolgono attività inerenti”.
A chiarimento si specifica che:
- per attività inerenti si considerano quelle rientranti nel settore imprenditoriale della procedura di gara, anche sotto forma di mera partecipazione in esse, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi tecnologici, connettività, informatici e telecomunicazioni ecc.;
- per partecipazioni dirette nel capitale si considerano anche quelle detenute tramite mere società di holding o di gestione il cui oggetto sociale consiste nell’assunzione e/o gestione di partecipazioni.
Il requisito di idoneità, non contribuisce alla qualificazione tecnica dell’operatore economico (parag. 7.2, lett. c) e d) del disciplinare), in quanto mero titolo abilitativo (vedasi pareri ANAC sul punto) e non preclude l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 184, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, essendo lo stesso riferito ai requisiti di qualificazione.
2) Requisiti di capacità economico-finanziaria (paragrafo 7.2, lett. a), b), c) e d):
si conferma che, in caso di raggruppamento costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., i requisiti di cui al paragrafo 7.2 devono essere raggiunti complessivamente, fermo restando che, ciascuno dei componenti del raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E., possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al predetto paragrafo lett. a) e b); in caso di investitore, ai fini del calcolo del fatturato generico della lettera a), si calcolano anche i ricavi derivanti dalle partecipazioni detenute.
Si specifica che in caso di RTI, per l’eventuale investitore che non contribuisce al raggiungimento dei requisiti tecnici specifici, qualificanti il dato esperienziale del concorrente (paragrafo 7.2 lett. c) e d) del disciplinare di gara, può trovare applicazione l’art. 184, comma 3, ultimo periodo.
1.15 Documento: Disciplinare, 4.1 Durata, pag. 10; Allegato 3 - sub 6 - Bozza di Convenzione con allegati, punto 2, pag. 17.
Domanda: Si chiede di confermare che i contratti di utenza avranno una durata massima di 10 anni a partire dal termine della migrazione in accordo con quanto riportato nella Bozza di Convenzione secondo cui “Il periodo di fornitura dei Servizi alle Amministrazioni Utenti, oggetto dei singoli Contratti, avrà durata di 10 (dieci) anni a decorrere dal completamento della Migrazione della Amministrazione medesima e comunque non potrà superare la durata della Concessione.”
1.15 RISPOSTA Si conferma.
1.16 Documento: Disciplinare 16 Contenuto dell’Offerta tecnica e Allegato_ Vademecum per il concorrente
Testo: “Elementi tecnici della proposta posta a confronto concorrenziale che possono essere modificati a condizione che le caratteristiche tecniche restino invariate”
Domanda: Xx chiede di confermare che per la valutazione della busta B (Offerta Tecnica) sarà inizialmente verificato che le modifiche presenti nel documento “Annesso alla Relazione Tecnica” rispetteranno i requisiti minimi dettati dal “Allegato 3 sub 1 Progetto di Fattibilità proponente” e successivamente verrà valutato il documento “Relazione Tecnica Illustrativa” al fine della determinazione dei requisiti migliorativi della proposta e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico.
Si chiede inoltre di indicare quali determinazioni dovrà assumere la Commissione di gara qualora riscontri che il contenuto dell’Annesso alla Relazione tecnica contenga delle soluzioni progettuali non conformi ai requisiti minimi, così come identificati nell’Allegato 3 sub 1.
1.16 RISPOSTA
Si conferma il contenuto del paragrafo 16 del Disciplinare di gara. In sede di chiarimenti non si può entrare nel merito delle valutazioni e determinazioni della Commissione giudicatrice che è organo autonomo.
1.17 Documento: Disciplinare 1. Premesse, pag. 4, 5. Soggetti ammessi et. Al.; 17 Contenuto offerta economica pag. pag. 38; 15. DGUE, dichiarazioni integrative, pag. 30
Testo: Al punto 1 delle premesse è riportato “Società di progetto (anche NewCo): il concessionario, dopo l’aggiudicazione, ha l’obbligo di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, così come previsto dall’art. 184 del Codice. L’ammontare minimo del capitale sociale della società, eventualmente costituita, dovrà essere non inferiore ad € 100.000,00. Il nuovo operatore economico dovrà rispettare le prescrizioni previste dalla normativa dello Stato italiano in materia di golden power.”
Nelle Istruzione operative per la compilazione del PEF a pag. 38 è riportato “all’indicazione degli eventuali servizi che la società di progetto acquisirà dai soci e da parti correlate, specificando in che percentuale e valore assoluto, in relazione all’Operating Expense e al Capital Expenditure”
Nelle dichiarazioni integrative al DGUE a pag. 30 è richiesto che il concorrente alleghi, in caso di RTI costituito “dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, dichiarazione che è richiesta nella stessa forma alla pagina successiva anche per gli RTI costituendi
In riferimento a questa ultima dichiarazione, atteso che il concorrente si impegna a costituire una Società di progetto per la quale indicherà gli eventuali servizi che la società stessa acquisirà dai soci, si chiede di confermare che in sostituzione della dichiarazione relativa alle “parti del servizio …… che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” si possa rilasciare una dichiarazione relativa alle quote societarie che i soci assumeranno nella Società di progetto, fermo restando quanto richiesto nelle indicazioni per la compilazione del PEF.
In caso contrario si chiede di chiarire cosa dovrà essere dichiarato considerato che i singoli operatori economici riuniti o consorziati non eseguiranno di fatto direttamente le attività oggetto della presente gara.
1.17 RISPOSTA
Si conferma quanto richiesto a pag. 38 del disciplinare di gara nel paragrafo “Istruzioni operative per la compilazione del PEF” e che, in riferimento alle prestazioni indivisibili, potrà essere indicata la percentuale di partecipazione dei soci alla NewCo.
1.18 Documento: Disciplinare, par. 18.2, pag. 44
Testo: […] ottenuto applicando la seguente formula bilineare:
Domanda: la formula bilineare indicata che utilizza come parametro Asoglia la media delle offerte presentate, rischia di introdurre un evidente fenomeno distorsivo nel caso in cui ci siano solo due operatori economici concorrenti, per cui avremo sempre che un concorrente è sopra la media e un concorrente è sotto la media. In questo caso anche con offerte
molto vicine fra di loro la distanza in punti diventa significativa. Ad esempio per il listino L1 che genera il punteggio E1 che vale al massimo 15 punti, ipotizzando un operatore economico A che rispetto alla base d’asta (pari a circa 2,8 miliardi di euro) pratichi uno sconto del 1% e un operatore economico B che effettui uno sconto del 2%, l’operatore economico A prenderà 8,5 punti mentre l’operatore economico B prenderà 15 punti (con una differenza fra i due punteggi di circa il 76%); oppure, facendo un ulteriore esempio, l’operatore A pratica un ribasso del 15%, l’operatore B del 16%, quindi sempre con 1% di differenza, l’operatore A prende 12,34 punti e l’operatore B prende 15 punti creando in ogni caso una differenza minima fra i due punteggi che tende asintoticamente al valore di 2,25.
Si chiede di indicare quale formula economica alternativa di determinazione del punteggio verrà adottata in caso di presentazione di due sole offerte.
1.18 RISPOSTA
La procedura di gara viene aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri per l’attribuzione del punteggio tecnico e del punteggio economico sono quelli previsti dal disciplinare di gara.
1.19 Documento: Disciplinare, artt. 1, definizione “Società di progetto” (pag. 3); art. 5, ultimo capoverso (pag. 12); art. 22, capoverso 7 (pag. 49).
Testo:
- Art. 1 (ex multis) “Società di progetto (anche NewCo): […] Il nuovo operatore economico dovrà rispettare le prescrizioni previste dalla normativa dello Stato italiano in materia di golden power.”
- Art. 5 “[…]. La neoformata società di progetto sarà sottoposta alle norme adottate dallo Stato Italiano in materia di golden power e, in tal senso, verrà chiesto ai concorrenti in sede di gara, pena l’esclusione, di sottoscrivere apposito impegno vincolante.”
- Art. 22 “La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs.
n. 159 del 2011, nonché al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di golden power.” Domanda: con riferimento alle tematiche golden power, si chiede di confermare che:
(i) ai sensi dell’art. 5, ultimo capoverso, del disciplinare di gara, i partecipanti alla gara in ATI, in sede di presentazione dell’offerta, dovranno inserire nel DGUE (quali futuri soci della Newco) apposito impegno vincolante avente ad oggetto il futuro assoggettamento di Newco alla normativa golden power;
(ii) ai sensi dell’art. 22, capoverso 7, del disciplinare di gara, a seguito dell’eventuale aggiudicazione, i partecipanti alla gara in ATI possono procedere alla costituzione della NewCo, la quale dovrà poi ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione ex D.L. 21/2012 (anche mediante la dichiarazione di non applicazione della disciplina da parte del Governo) prima di procedere alla stipulazione della convenzione ed avviare la propria operatività (senza che sia pertanto necessario alcun adempimento golden power della NewCo prima della stipula dei singoli contratti di utenza).
1.19 RISPOSTA
(i) Si conferma
(ii) Si conferma, rinviando integralmente alle previsioni del D.L. 15.03.2012, n. 21, anche relativamente ad adempimenti, modalità e tempistiche e tenuto conto delle peculiarità del Polo Strategico Nazionale.
1.20 Documento: Disciplinare, par. 15.1, pag. 24 e par. 17 pag. 39
Testo: “In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.”
Domanda: si chiede di chiarire in quale dichiarazione debba essere inserito il numero seriale della marca da bollo per la domanda di partecipazione oppure se, in alternativa, sia sufficiente inserire la copia semplice in pdf della marca da bollo annullata nella busta amministrativa.
1.20 RISPOSTA
E’ sufficiente inserire la copia semplice in pdf della marca da bollo annullata nella busta amministrativa.
1.21 Documento: Disciplinare, par. 15.1, pag. 24 e par. 17 pag. 39
Testo: “Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica. L’operatore economico dovrà allegare, all’interno dell’Offerta Economica, la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l’operatore economico potrà procedere secondo le modalità descritte nel paragrafo 15.1. del presente disciplinare.”
Domanda: si chiede di chiarire in quale dichiarazione debba essere inserito il numero seriale della marca da bollo per l’offerta economica oppure se, in alternativa, sia sufficiente inserire la copia semplice in pdf della marca da bollo annullata nella busta economica.
1.21 RISPOSTA
E’ sufficiente inserire la copia semplice in pdf della marca da bollo annullata nella busta amministrativa.
1.22 Documento: Disciplinare, par. 15, pag. 23, Allegato 4 Domanda di partecipazione Testo: “La domanda è sottoscritta, con firma digitale:
- nel caso di operatore singolo dal suo legale rappresentante o procuratore appositamente delegato;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.”
Domanda: il modello fac-simile della domanda di partecipazione, non sembra prevedere il caso di raggruppamento temporaneo costituito. Pertanto, si chiede di confermare che nel caso di RTI costituito la mandataria possa rendere le dichiarazioni di cui al punto 1 del facsimile della domanda di partecipazione anche per conto delle mandanti, fornendo i dati relativi ai soci di ciascun componente del RTI. In caso contrario, si chiede di indicare le modalità di compilazione del predetto punto 1 della domanda di partecipazione.
1.22 RISPOSTA
Si conferma quanto previsto dal disciplinare e nel caso di RTI costituito la mandataria possa rendere le dichiarazioni di cui al punto 1 del facsimile della domanda di partecipazione anche per conto delle mandanti, fornendo i dati relativi ai soci di ciascun componente del RTI
1.23 Documento: Disciplinare, tabella 5, pag.41, criterio 1
Testo: “Miglioramento del PUE misurato su base annuale per ciascun anno e per ciascun data center a partire dal terzo anno dalla stipula del contratto e da mantenere per tutti gli anni successivi fino alla scadenza del contratto rispetto al valore base pari a 1,5”
Domanda: visto che la misurazione del PUE, parametro definito dal Green Grid (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/) è funzione del rendimento delle macchine elettriche e meccaniche che forniscono alimentazione e refrigerazione. Poiché il rendimento di queste ultime dipende dal punto di funzionamento, si chiede di confermare che il PUE debba esser rilevato in prossimità del punto di funzionamento ottimale (85% del riempimento della sala), per non inficiare tale misurazione.
1.23 RISPOSTA Si conferma
1.24 Documento: Disciplinare, §18.1. CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL’OFFERTA TECNICA, Pagina 41
Testo: “Miglioramento del valore soglia dell'indicatore di qualità IQ04 pari a numero 5 rilievi.” e come punteggio parziale “0,2 punti per ogni unità inferiore a 5”.
Domanda: Si chiede di confermare che l’attribuzione di 0,2 punti per ogni unità inferiore a 5 sia un refuso e sia da intendersi con 0,25 per ogni unità inferiore a 5.
1.24 RISPOSTA
No, in quanto il valore minimo è pari a zero. Per tale motivazione si conferma che l’attribuzione è di:
- 0,2 per valore soglia pari a 4
- 0,4 per valore soglia pari a 3
- 0,6 per valore soglia pari a 2
- 0,8 per valore soglia pari a 1
- 1 per valore soglia pari a 0
1.25 Si chiedono alcuni chiarimenti in merito al PNRR.
Il paragrafo 4.3 del Disciplinare (modalità di finanziamento) prevede che “il contratto di partenariato pubblico- privato, che verrà stipulato all’esito della presente procedura aperta, potrà essere finanziato con risorse proprie dell’aggiudicatario ovvero mediante ricorso al mercato del credito”.
Lo Schema di Convenzione (Allegato 3 - sub 6) prevede (i) alla premessa 3 che “la Proposta è stata elaborata con il proposito di inserirsi nell’ambito degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, e (ii) alla premessa 6 che “la Proposta veniva espressamente inquadrata dal Proponente nell’àmbito del perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed, in particolare, in relazione all’obiettivo di «Digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali» di cui alla Missione 1, Componente M1C1”.
La Relazione Illustrativa al Piano Economico Finanziario (Allegato 3 - sub 3) alla Tabella 6 (“Evoluzione dei ricavi durante la concessione”) include Ricavi da migrazione nei primi quattro anni (da Anno 0 a Anno 3) per un totale di euro 238,3 milioni, e al paragrafo 34 (pag. 17) precisa, in relazione alla voce di ricavi da migrazione, che “il PEF prevede che le Amministrazioni utenti corrispondano un canone annuo per i cinque anni successivi alla migrazione”.
Il Capo IX (Ipotesi finanziarie) non fa alcun riferimento al PNRR.
Si chiede di confermare che l’utilizzo di fondi del PNRR è previsto per la voce “Ricavi da migrazione” e di precisare quale siano il ruolo e/o le incombenze a carico del Concessionario nell’ambito delle procedure di assegnazione dei relativi fondi.
1.25 RISPOSTA
Le eventuali procedure riguardano il Concedente.
2. CHIARIMENTI SU ALLEGATI AL DISCIPLINARE
2.1 Documento: Allegato 1 Vademecum per il concorrente
Testo: “Comuni italiani in cui sono localizzati fisicamente i 4 data center (purché siano invariate le caratteristiche tecniche di sicurezza, quali ad esempio livello di rischio sismico e distanza dagli aeroporti - cfr. par. 5.1.1 Caratteristiche geografiche e topografiche e 5.1 Determinazione caratteristiche del macrosistema Data Center del progetto di fattibilità)”
Domanda: Xx chiede di confermare che:
(i) al fine di poter verificare il rispetto dei rischi ambientali ed esterni aventi le seguenti caratteristiche intrinseche:
· lontananza significativa da vie costiere o vie navigabili interne;
· lontananza dalle principali arterie di traffico;
· vicinanza alle grandi aree metropolitane;
· distanza inferiore o uguale a 10 km e uguale o non superiore a 50 km rispetto ad aeroporti
ed il rispetto delle specifiche di seguito riportate:
· i 4 Data Center saranno allestiti in doppia Region (2 DC + 2 DC), la singola Region avrà i due diversi Data Center distanti almeno 5 Km in linea d’aria e non più di 60 Km di distanza in fibra in doppio percorso completamente distinto fra l’uno e l’altro, evitando così di avere un single point of failure (SPOF); posizionati ad una distanza adeguata all’erogazione di servizi Active-Active Geografico. La latenza garantita è definita nei capitoli relativi alle caratteristiche di connessione;
· le due Region saranno geograficamente posizionate ad una distanza tale da consentire la realizzazione di tutti i servizi di Disaster Recovery in maniera efficace. Nello specifico esse saranno ubicate ad una distanza minima di 500 Km all’interno del territorio nazionale in aree con condizioni di rischio diverse tra loro. Nelle valutazioni di rischio considerate si citano, a titolo indicativo ma non esaustivo:
o Rischio sismico;
o Rischio idrogeologico;
o Rischio ambientale;
o Rischio terroristico;
o Rischio inquinamento ambientale e/o industriale
e (ii) a dimostrazione del rispetto del requisito; sia necessario indicare la posizione esatta dei DC (indirizzo puntuale) con un breve relazione relativa al rispetto dei requisiti suddetti e che riporti anche il formato cartografico dei percorsi in fibra ottica relativi ai collegamenti intra Region al fine di dimostrare l’assenza di Single Point of Failure, come riportato nella documentazione di gara.
2.1 RISPOSTA i): Si conferma ii): Si conferma
2.2 In riferimento all’ Allegato 3 – sub 3 Relazione illustrativa PEF 2.0, Tabella 3 “Descrizione dei Costi Operativi”, alla riga “Software” viene indicato: "Licenze per virtualizzatori/hypervisor Red Hat e Microsoft SPLA". Nell' Allegato 3 – sub 1 Progetto_di_Fattibilità Proponente, al paragrafo 4.1.4 "Piattaforme software infrastrutturale” si fa riferimento anche a tecnologie Oracle e VMWare. Si chiede di confermare che la scelta dei virtualizzatori/hypervisor possa essere effettuata tra quelle riportate nell'Allegato 3 – sub 1 Progetto di Fattibilità Proponente al paragrafo 4.1.4 e che le licenze per virtualizzatori/hypervisor VMware non siano state incluse in alcun servizio a listino.
2.2 RISPOSTA
Si conferma che la scelta dei virtualizzatori/hypervisor può essere effettuata tra quelle riportate o in aggiunta con altre che soddisfino i requisiti di cui agli tecnici del disciplinare.
Si richiamano, altresì, requisiti e caratteristiche tecniche minime espresse nella documentazione di gara con particolare riferimento all’Allegato 8 Listino servizi, all’Allegato 3 sub 1 Progetto di fattibilità proponente e all’Allegato 3 sub 2
Specificazione caratteristiche del servizio. Laddove non espressamente specificato nella documentazione di gara, il concorrente specifica nella propria offerta tecnica ulteriori caratteristiche del servizio specifico.
2.3 Documento: Allegato 10 Addendum schema di convenzione in allegato 3 sub. 6, pag. 2
Testo: All’art 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente periodo – Oggetto della Concessione, è puntualizzato quanto segue: Il Corrispettivo è adeguato annualmente entro il limite del [0,75%] della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi. Resta inteso che in sede di adeguamento dei prezzi secondo il citato indice ISTAT, il Concedente verificherà tramite dichiarazione del concessionario l’andamento contrattuale in relazione all’equilibrio economico finanziario dello stesso ai fini della eventuale rinegoziazione prevista dal presente comma.
Domanda: in considerazione del fatto che il testo sopra riportato fa chiaro riferimento al meccanismo di adeguamento dei prezzi, si chiede di confermare che il periodo citato debba essere aggiunto dopo il comma 4 in cui vengono dettagliati i meccanismi di aggiornamento dei prezzi e servizi della Convenzione.
2.3 RISPOSTA
Vedasi FAQ 1, risposta quesito 1.22