CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA
CONTRATTO ASSICURATIVO
Copertura Non Autosufficienza
Polizza Collettiva Prodotto “ Tutela Futura “
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Prodotto redatto in conformità alle Linee guida sulla semplificazione dei contratti
Edizione Aprile 2021
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA
GARANZIA NON AUTOSUFFICIENZA
Nel presente documento sono contenuti:
• Documento Informativo precontrattuale;
• Documento Informativo precontrattuale Aggiuntivo;
• Condizioni Generali di assicurazione comprensive di Glossario;
• Fac-simile modello di proposta contrattuale
• Informativa privacy;
• Fac-simile modello di reclamo
AVVERTENZA:
il Set. Informativo deve essere consegnato all’assicurato prima della sottoscrizione della polizza
I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l’obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune.
Harmonie Mutuelle Italia è la sede secondaria di «HARMONIE MUTUELLE", ente mutualistico francese, regolato dal Libro II del Codice della Mutualità francese, iscritta al registro nazionale delle mutue (R.N.M.) con sede a Parigi (Francia), 000 xxx Xxxxxx.
Harmonie Mutuelle sede secondaria, Esercita in Italia l’attività̀ di assicurazione in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’autorità̀ di controllo francese e dell’IVASS, con Codice IVASS Impresa: D915R. E’ iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione alla Sez. II – elenco I – provvedimento IVASS n. I.00114 del 22/03/2013 Posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx L’ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 3.242.903.130 miliardi di cui Euro 1.567.313.242 miliardi di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 301%.
Harmonie Mutuelle sede italiana
P. IVA e Registro delle Imprese di Milano al n. 08186860964 REA: MI-2008684 – Codice IVASS Impresa: D915R – N. iscrizione IVASS I.00114
xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx.xx
TUTELA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
DIP - Documento Informativo Precontrattuale
Relativo al prodotti assicurativi danni
Compagnia di Assicurazione: Harmonie Mutuelle
Harmonie Mutuelle: CF 08186860964 - PI 08186860964, con sede legale in Parigi, Xxx Xxxxxx, 000 Xxxxxxx e sede secondaria in Milano, Xxx Xxxx Xxxxx XXXX 00 00000 Xxxxxx
Harmonie Mutuelle esercita l’attività di assicurazione in regime di stabilimento in Italia ed è sottoposta alla vigilanza dell’autorità di controllo francese e dell’IVASS con Codice IVASS Impresa: D915R; è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione alla Sezione II – elenco I – con il provvedimento IVASS n. I.00114 del 22/03/2013
Prodotto: “ TUTELA FUTURA “
Il presente DIP Danni è stato redatto a Milano il 1 Aprile 2021 ed è l’ultimo disponibile
Le informazioni fornite in questo documento rappresentano un riassunto delle caratteristiche principali e delle esclusioni di polizza e non
sono parte del contratto in essere tra le Parti. L’informativa contrattuale e pre-contrattuale completa del prodotto sarà fornita con i documenti di polizza.
Di che tipo di assicurazione si tratta?
Trattasi di un‘assicurazione contro il rischio di non autosufficienza a seguito di infortunio, malattia grave o longevità a premio unico annuo con prestazione di risarcimento sotto forma di indennità.
Che cosa è Assicurato?
La presente copertura assicurativa include il rischio di non autosufficienza per invalidità grave a seguito di infortunio, malattia o longevità dell’assicurato.
Cosa non è incluso in copertura?
Sono esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle seguenti cause:
dalla pratica di sport aerei in genere, dalla partecipazione a gare motoristiche – al di fuori dei regolamenti sportivi – e alle relative prove e dalla pratica, anche a livello non professionale, dei seguenti sport: sci con salti dal trampolino, bobleigh, guidoslitta, pugilato, lotta nelle sue varie forme, scalate di roccia e ghiacciaio, immersioni con ARA e speleologia, rugby, football americano;
da stato di ubriachezza accertata, come da Codice della Strada;
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia come membro dell’equipaggio;
alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci, tentativo di suicidio, mutilazione, contaminazione radioattiva;
omissione o falsa dichiarazione dell’Assicurato;
patologie di ordine fisiche diverse da quelle organiche (psicosi, nevrosi, sindrome ansio-depressive...ecc.)
conseguenze di: 1. atti compiuti o tentati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave; 2. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; 3. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapeutiche; 4. partecipazione attiva dell’Assicurato a guerre, insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo.
Ci sono dei limiti alla copertura?
Al momento dell’attivazione della copertura gli assicurati non devono avere un’età inferiore ai 18 anni e non devono aver già compiuto i 74 anni di età. È data facoltà di mantenere attiva la copertura assicurativa fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione del Contratto abbiano già riconosciuta un’invalidità permanente di grado superiore al 50% o sia già stata avanzata richiesta di riconoscimento della stessa.
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione siano già in condizione di non autosufficienza o che non possono compiere autonomamente almeno uno dei quattro atti della vita quotidiana.
Nel caso in cui nella compilazione del Questionario sanitario ove previsto – sia stato crocesegnato almeno un “SI” nelle Dichiarazioni, per l’attivazione della copertura assicurativa si necessita di un esplicito assenso da parte della Società, che a tal fine si riserva il diritto di richiedere idonea documentazione medica e/o accertamenti sanitari sulla scorta dei quali valutare l’assumibilità del rischio, il suo rifiuto o l’applicazione di sovrappremi.
Non sono assicurabili altresì le persone affette, alla data della adesione alla presente Polizza, della patologia di Alzheimer o da sindrome correlate alla demenza senile invalidante di origine organica, diagnosticate per il tramite di test clinici specifici.
Qualora la Contraente abbia un numero di Assicurati pari o inferiore a cinquanta, la garanzia decorre:
- dalla data di decorrenza del Contratto di assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a infortunio;
- dopo tre anni dalla data di decorrenza del Contratto di assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente all’insorgenza della malattia di Alzheimer o patologie similari di demenza senile invalidanti di origine organica;
- dopo dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate ai precedenti punti.
Dove è attiva la copertura?
• La copertura assicurativa è indipendente dal luogo (nazionale o estero) dove si verifica il sinistro.
Quali sono i doveri dell’assicurato?
• Dare informazioni veritiere e corrispondenti al vero. Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
• Dichiarare o comunicare alla Compagnia l’eventuale aggravamento del rischio verificatosi in corso di validità contrattuale.
• L’Assicurato o, in caso di morte il beneficiario, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso
• L’Assicurato deve comunicare alla Compagnia il recupero della sua autonomia.
Quando e come pagare il premio?
• La Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Intermediario cui la polizza è assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi stabiliti in polizza.
• La Contraente è tenuta al versamento del premio sulle seguenti coordinate bancarie: IT 39 N 00000 00000 000000000X00 intestato all’HARMONIE MUTUELLE o nell’ipotesi di intermediazione della polizza, da parte di Broker/Agenzia il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in capo alle stesse.
Quando inizia e finisce la copertura?
• L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se il premio anticipato o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
• Se la Contraente non paga il premio anticipato o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Come posso disdire la polizza?
• La Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento/pec alla Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia ha l’obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.
• In caso di contratto assicurativo con tacito rinnovo la disdetta contrattuale dovrà esser inviata da una delle Parti con lettera raccomandata a/r (al seguente indirizzo: Harmonie Mutuelle - Gestione Portafoglio sita in Via Xxx Xxxx Xxxxx XXXX 00 00000 Xxxxxx) o Pec xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx almeno 30 giorni prima della scadenza, diversamente, il Contratto verrà prorogato per un anno e così successivamente.
TUTELA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
DIP Aggiuntivo Danni
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
relativo a prodotti assicurativi danni
Compagnia: Harmonie Mutuelle
Società costituita in base a leggi di altro Stato
Prodotto: “ TUTELA FUTURA “
Il presente DIP Aggiuntivo Xxxxx è stato redatto a Milano il 1 Aprile 2021 ed è l’ultimo edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Harmonie Mutuelle
sede legale: Parigi, Xxx Xxxxxx, 000 Xxxxxxx
sede secondaria: Xxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxx XXXX 00, Xxxxxx
Partita IVA e Numero registro delle imprese di Milano: 08186860964, Repertorio Economico Amministrativo (REA): MI – 2008684 – Recapito telefonico: 02/99371043 – Telefax: 0299371044
E- Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx.xx
La società esercita l’attività di assicurazione in regime di stabilimento in Italia ed è sottoposta alla vigilanza dell’autorità di controllo francese e dell’IVASS con codice Impresa: D915R; è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione alla Sezione II – elenco I – con il provvedimento IVASS n. I.00114 del 22/03/2013.
L’ammontare del patrimonio netto al 31 Dicembre 2020 è pari a Euro 3.242.903.130 miliardi di cui Euro
1.567.313.242 miliardi di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità, ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 301%.
Al presente contratto si applica la Legge Italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, siamo a precisare che, è considerato in stato di non autosufficienza l’Assicurato che, a causa di una malattia, di infortunio o per longevità, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente - da aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 4 delle attività ordinarie della vita quotidiana nonostante l’utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche. È considerato, altresì, in stato di non autosufficienza l’Assicurato affetto da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici (test MMS di Xxxxxxxx con punteggio inferiore a 15), tali da giustificare l’assistenza costante di una terza persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana. Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono: 1. Lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale senza l’assistenza di una terza persona. 2. Nutrirsi: capacità di mangiare e bere, senza l’assistenza di una terza persona. 3. Muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l’assistenza di una terza persona. 4. Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l’assistenza di una terza persona. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
A seguito del verificarsi dello stato di non autosufficienza, e nel limite del massimale previsto in polizza, all’assicurato spetta il risarcimento forfettario dei costi di assistenza che lo stesso dovrà sostenere. A scelta della Contraente/Assicurato il risarcimento potrà esser erogato sotto forma di indennità una tantum o sotto forma di indennità forfettaria pagabile con rateazione mensile anticipata per la durata prevista in polizza. | |
Opzione A: Opzione B: Opzione C: Opzione 1: Opzione 2: Opzione 3: Opzione 4: Opzione 5000: Opzione 10000: | Riconoscimento all’assicurato di una indennità forfettaria mensile fino al perdurare dello stato di non autosufficienza e nel limite massimo di 3 anni, decorso il quale, nulla sarà più dovuto. Riconoscimento all’assicurato di una indennità forfettaria mensile fino al perdurare dello stato di non autosufficienza e nel limite massimo di 5 anni, decorso il quale, nulla sarà più dovuto. Riconoscimento all’assicurato di una indennità forfettaria mensile fino al perdurare dello stato di non autosufficienza. Riconoscimento all’assicurato di una indennità forfettaria mensile pari a € 500,00 Riconoscimento all’assicurato di una indennità forfettaria mensile pari a € 1.000,00 Riconoscimento all’assicurato di una indennità forfettaria mensile pari a € 1.500,00 Riconoscimento all’assicurato di una indennità forfettaria mensile pari a € 2.000,00 indennità una tantum € 5.000,00. Indennità una tantum € 10.000,00 |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, siamo a precisare che, non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali e delirium tremens.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, siamo a precisare che, l’Assicurato deve presentare la denuncia alla società assicurativa o al Broker affidatario del contratto, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Pertanto, da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza, l'Assicurato/avente diritto o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare o che comunque si occupi dello stesso, al fine di avviare le procedure di accertamento dell’evento sinistro, deve: 1) comunicare per iscritto il verificarsi dell’evento alla Contraente, che a sua volta informerà la Compagnia, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante PEC e lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; 2) produrre tutta la documentazione medica del caso, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato; 3) sottoporsi anche in fase di ricovero a eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia o da suoi incaricati, fornendo alla stessa ogni informazione; 4) fornire delega scritta alla Compagnia al fine di poter verificare l’esistenza in vita dell’Assicurato; 5) fornire certificato del medico curante o medico ospedaliero che documenti lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, precisando la data di inizio e la causa che lo ha determinato; 6) in caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico comprendente l’esito di un test di valutazione delle funzioni cognitive (ad esempio il test di MMS di Xxxxxxxx). Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste dalla Compagnia o dai suoi incaricati sono a carico dell’Assicurato. |
Obblighi dell’Impresa | Al fine del riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia, questa si impegna a rispettare le seguenti procedure di gestione. Tempistiche di gestione: Entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia da parte dell’Assicurato ovvero da parte di un suo rappresentante allo scopo delegato, la Compagnia invia il questionario da compilare e la richiesta di ulteriore documentazione medica ove necessario; Entro 60 giorni dal ricevimento del questionario e della documentazione medica esaustiva la Compagnia, ove lo ritenga necessario, si impegna a sottoporre l’Assicurato a visita; Entro 120 giorni dal ricevimento del questionario, indipendentemente dal fatto che sia |
stata o no richiesta la visita, la Compagnia si impegna a dare riscontro all'Assicurato, in merito al riconoscimento o meno della non autosufficienza. La Compagnia provvederà a formalizzare per iscritto all’Assicurato, o alla persona che lo rappresenta, il riconoscimento dello stato di non autosufficienza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Durante la fase di accertamento, la Compagnia si riserva il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con propri medici fiduciari. In seguito al riconoscimento da parte della Compagnia dello stato di non autosufficienza, l’Assicurato e/o l’avente diritto matura il diritto a percepire l’indennità forfettaria mensile e/o l’erogazione di un capitale nei termini, con i limiti e secondo le modalità stabilite in contratto. L’indennità una tantum e l’indennità forfettaria pagabile con rateazione mensile anticipata verranno erogate trascorsi 90 giorni dalla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza. | ||
Prescrizione | I diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipula | Non è previsto il ripensamento dopo la stipula della Polizza. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto al dipendente appartenente a qualsiasi categoria professionale, le figure equiparate subordinate e/o parasubordinate in costanza di rapporto di lavoro con l’Azienda contraente/associata, nonché figure come Amministratori, Professionisti, Consulenti, Dirigenti purché stabilmente residenti in Italia.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il Contraente deve sostenere il pagamento del premio determinato in polizza o nel certificato di assicurazione. Viene riconosciuta al broker la provvigione del 20% da applicare sul premio imponibile di ciascuna polizza.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Eventuali Reclami possono essere presentati all’Impresa Assicuratrice o all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono: | |
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: |
All’Impresa Assicuratrice | • Ufficio Reclami • Harmonie Mutuelle Italia • Fax: 00 00 00 00 00 • E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami di Harmonie Mutuelle con sede in Milano Xxx Xxxx Xxxxx XXXX 00 00000 Xxxxxx |
All’IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: • via posta ordinaria all'indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; • via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; • via Pec all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx; Corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal |
Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle CONTROVERSIE, QUALI: | |
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi del seguente sistema alternativo di risoluzione delle controversie: Collegio Medico In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio (o della malattia), la Società e l’Assicurato potranno conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Per attivare la procedura, il contraente, l’Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà̀ a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà̀ a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro. Negoziazione Assistista Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice |
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (cd. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRATTO STESSO NON POTRÀ ESSERE GESTITO TELEMATICAMENTE. | |
SE VIENE RICHIESTO IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. |
Indice
3
4
OGGETTO ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
4
Art 1.1 Oggetto dell’assicurazione 4
Art 1.2 Prestazioni assicurate 4
Art 1.4 Limite d’età – Persone non assicurabili 4
Art 1.6 Periodo di carenza e limiti assuntivi 4
6
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
6
Art. 2.1 Definizione dello stato di non autosufficienza 6
Art. 2.2 Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) 6
7
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
7
Art 3.1 Tacito rinnovo del contratto 7
Art 3.2 Recesso in caso di Sinistro 7
Art 3.3 Recesso Anticipato dell’Assicurato 7
Art 3.4 Anticipata risoluzione del contratto 7
Art 3.5 Forma delle comunicazioni 7
Art 3.6 Variazioni di rischio 7
Art 3.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 7
Art 3.9 Legge applicabile e rinvio 8
Art 3.10 Assicurazione per conto altrui 8
Art 3.12 Rinuncia alla Rivalsa 9
Art 3.13 Altre assicurazioni 9
10
10
Art 4.1 Effetto della copertura e Pagamento del Premio 10
Art 4.2 Identificazione delle persone assicurate e variazioni in corso d’anno 10
Art 4.3 Regolazione del Premio 10
Art 4.4 Documentazione da consegnare all’Aderente al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva 10
11
11
Art 5.1 Denuncia del danno e obblighi dell’Assicurato 11
Art 5.2 Obblighi dell’Assicurato 11
Art 5.4 Riconoscimento dello stato di non autosufficienza 11
Art 5.5 Erogazione delle prestazioni 12
Art 5.6 Rivedibilità dello stato di non autosufficienza 12
Art 5.7 Beneficiario della prestazione assicurativa 12
ALLEGATO 1 OPZIONI PRATICABILI
13
FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA CONTRATTUALE
14
15
DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE:
15
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (Art.13 e 14 Xxx.XX 679/2016)
16
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA
19
La presente parte del set informativo contiene un elenco che riporta ed esplicita le definizioni dei termini utilizzati, in generale, in un contratto assicurativo. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del presente contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.
Broker: Xxxxxxxx che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività
Aggravamento del rischio: Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.
Assicurato/Assistito: La persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto, nonché titolare del diritto all’eventuale
indennizzo.
Assicuratore: L’Impresa di assicurazione.
Assicurazione: L’operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge.
Carenza: Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal
quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Condizioni di assicurazione: Le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Coniuge/convivente: Il Coniuge dell’Assicurato o il convivente more uxorio, come risultante da stato di famiglia.
Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio o di chi spetta e che è responsabile del versamento del premio.
Data Decorrenza Copertura: Dalla data alla quale viene sottoscritto il contratto se contestuale al pagamento del premio alla firma, altrimenti data alla quale viene effettuato il pagamento.
Differimento: L'intervallo di tempo che intercorre tra la data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza e la data in cui matura il diritto a percepire la prestazione assicurata.
Diminuzione del rischio: Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Diritto di recesso: È il diritto di ripensamento del contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.
Disdetta: La comunicazione che il contraente o l’assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
Esclusioni: Xxxxxx esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale: Lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.
Indennizzo o Indennità: È la somma dovuta dall’assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato a seguito di un sinistro.
Indennità forfettaria mensile: Somma di denaro garantita mensilmente dalla Società in caso di riconoscimento di stato di non autosufficienza con prestazione di risarcimento sotto forma di indennità;
Indennità Una Tantum: Somma di denaro risarcita in un’unica soluzione, secondo termini di Polizza, dalla Società all’assicurato all’entrata dello stato di non autosufficienza;
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Limite catastrofale: Esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento.
Periodo di assicurazione: Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente
Periodo di Carenza: Periodo di Tempo compreso tra la data di sottoscrizione della polizza e quello in cui si producono tutti gli
effetti dell’assicurazione
Premio: La somma dovuta dalla Contraente alla Società. I mezzi di pagamento consentiti dalla società sono quelli previsti dalla normativa vigente
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
Sinistro: Il verificarsi della prestazione assicurata
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OGGETTO ESCLUSIONI LIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE |
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE |
NORME CHE REGOLANO L’ ASSICURAZIONEE |
PREMIO DI ASSICURAZIONE |
NORME IN CASO DI SINISTRO |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CAPITOLO 1
OGGETTO ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art 1.1 Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione copre il rischio di non autosufficienza per invalidità grave a seguito di infortunio, malattia o longevità
dell’assicurato.
A seguito del verificarsi dello stato di non autosufficienza, e nel limite del massimale previsto in polizza,
all’assicurato spetta il risarcimento forfettario dei costi di assistenza che lo stesso andrà sostenere.
A scelta della Contraente/Assicurato il risarcimento potrà esser erogato sotto forma di indennità una tantum o sotto forma di indennità forfettaria pagabile con rateazione mensile anticipata per la durata prevista in polizza.
Art 1.2 Prestazioni assicurate
Le prestazioni assicurate devono intendersi calcolate sulla base dell’ammontare del premio, conseguentemente non potranno subire successive modifiche e rivalutazioni.
Il pagamento della prestazione assicurativa verrà sempre interrotta qualora l’Assicurato dovesse recuperare lo stato
di autosufficienza.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle seguenti cause:
- dalla pratica di sport aerei in genere, dalla partecipazione a gare motoristiche – al di fuori dei regolamenti sportivi – e alle relative prove e dalla pratica, anche a livello non professionale, dei seguenti sport: sci con salti dal trampolino, bobsleigh, guidoslitta, pugilato, lotta nelle sue varie forme, scalate di roccia e ghiacciaio, immersioni con ARA e speleologia, rugby, football americano;
- da stato di ubriachezza accertata, come da Codice della Strada;
- Incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia come membro dell’equipaggio;
- alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci, tentativo di suicidio, mutilazione, contaminazione radioattiva;
- Omissione o falsa dichiarazione dell’Assicurato;
- patologie di ordine fisiche diverse da quelle organiche (psicosi, nevrosi, sindrome ansio- depressive...ecc.); Sono, inoltre, escluse le conseguenze di:
- atti compiuti o tentati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapeutiche;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a guerre, insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo.
Art 1.4 Limite d’età – Persone non assicurabili
Possono essere inseriti in copertura solo i soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 74 anni.
Per età assicurativa si deve intendere l’età espressa in anni compiuti eventualmente aumentata di uno se, al momento dell’adesione, sono trascorsi sei mesi o più dall’ultimo compleanno.
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenza, delirium tremens, alcoolismo e
l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice Civile.
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula del Contratto abbiano già riconosciuta un’invalidità
permanente di grado superiore al 50% o sia già stata avanzata richiesta di riconoscimento della stessa.
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione del Contratto di assicurazione siano già in condizione di non autosufficienza o che non possono compiere autonomamente almeno uno dei quattro atti della vita quotidiana, come specificati nell’art. 2.3 “Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL)”.
L’assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.
Art 1.6 Periodo di carenza e limiti assuntivi
Nel caso in cui la Contraente abbia un gruppo di assicurati pari o inferiore a cinquanta, la garanzia decorre:
A) Dalla data di decorrenza del Contratto di assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a infortunio;
B) Dopo tre anni dalla data di decorrenza del Contratto di assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente
all’insorgenza della malattia di Alzheimer o patologie similari di demenza senile invalidanti di origine organica;
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C) Dopo dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate ai precedenti punti A e B.
In ogni caso, qualora la Contraente abbia un gruppo di assicurati pari o inferiore a cinquanta, è prevista la compilazione di un questionario anamnestico per ciascun Assicurato, come di seguito meglio specificato: Questionario Non autosufficienza semplificato: da compilare a cura dell’Assicurato di età inferiore a 65 anni. Qualora, nella compilazione del questionario semplificato, venga fornita almeno una risposta affermativa sarà necessario procedere alla compilazione del “Questionario Medico” con l’ausilio del medico curante
Questionario medico Non autosufficienza: da compilare a cura dell’Assicurato con età superiore a 65 anni e/o qualora sia presente almeno una risposta affermativa ad una domanda del questionario semplificato.
Qualora invece, la Contraente abbia un gruppo di assicurati superiore a cinquanta, non è prevista la compilazione di un questionario anamnestico per ciascun Assicurato, salvo per gli assicurati di età pari o superiore ai 65 anni.
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DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
Art. 2.1 Definizione dello stato di non autosufficienza
Ai sensi della presente Xxxxxxx, è considerato in stato di non autosufficienza per invalidità grave, l’Assicurato che, a causa di una malattia, di infortunio o per longevità, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente - da aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 4 delle attività ordinarie della vita quotidiana indicate all’Art.2.3, nonostante l’utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.
Il livello di non autosufficienza è accertato da un medico e, al fine dell’accertamento, verranno seguite le procedure
previste dai successivi Articoli 5.3 – 5.5 e 5.6
Ai sensi della presente Xxxxxxx, è considerato in stato di non autosufficienza l’Assicurato affetto da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici (test MMS di Xxxxxxxx con punteggio inferiore a 15), tali da giustificare l’assistenza costante di una terza persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana.
Art. 2.2 Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL)
Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono:
Lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale senza
l’assistenza di una terza persona.
Nutrirsi: capacità di mangiare e bere, senza l’assistenza di una terza persona.
Muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l’assistenza di una terza persona.
Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l’assistenza di una terza persona.
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CAPITOLO 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art 3.1 Tacito rinnovo del contratto
Il contratto assicurativo ha validità di un anno e la sua durata e cessazione sono previste in polizza che è parte integrante del contratto medesimo.
In mancanza di disdetta data da una delle Parti Contraenti con lettera raccomandata o a mezzo Pec almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno.
La disdetta del contratto comporta la cessazione delle garanzie assicurative per tutti gli Assicurati.
Ai fini del presente contratto farà fede la data di spedizione come da timbro dell’Ufficio Postale o data di invio della
PEC. La durata dell’Assicurazione è indicata in Polizza
Art 3.2 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Società potrà recedere dall’Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima rimborserà al Contraente la quota di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art 3.3 Recesso Anticipato dell’Assicurato:
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia ha l’obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.
Art. 3.4 Anticipata risoluzione del contratto
Nei casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto richiesta dalla Contraente, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione.
Art 3.5 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto con raccomandata a/r alla Direzione Generale per l’Italia (al seguente indirizzo: Harmonie Mutuelle - sita Xxx Xxxx Xxxxx XXXX 00 00000 Xxxxxx) o mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, oppure all'Intermediario scelto dal Contraente/ Assicurato e riconosciuto dalla Società. Qualunque modificazione del Contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti.
Le condizioni di Assicurazione potranno esser consegnate anche su supporto duraturo non cartaceo, tramite posta elettronica o con altro servizio di messaggistica elettronica. In qualunque momento, l’assicurato, avrà la facoltà di cambiare le richiamate modalità di trasmissione dati.
La Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare il rischio oggetto di assicurazione, diverso dagli elementi oggetto di comunicazione ai fini della regolazione del premio o dell’inclusione degli Assicurati in copertura.
Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dalla Contraente, ai sensi dell’Art.1897 Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.
Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art 3.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta la garanzia e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente / Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l’impresa, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni, la stessa ha diritto:
a) In caso di dolo o colpa grave art 1892 c.c. di:
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- Annullare, recedere e contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o le reticenze delle dichiarazioni fornite dal contraente e dall’assicurato;
- In ogni caso rifiutare qualsiasi pagamento al verificarsi di un sinistro;
b) Nel caso non esista dolo o colpa grave art 1893 c.c. di:
- Ridurre, le somme assicurate al verificarsi del sinistro in relazione al maggior rischio accertato;
- Recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza.
c) Le inesatte indicazioni dell’età dell’assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni in base all’età
reale.
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
Il contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo l’aliquota in vigore.
Art 3.9 Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.
Art 3.10 Assicurazione per conto altrui
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, ai sensi dall’Art.1891 Codice Civile.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente Polizza, l’Impresa dà atto che ogni comunicazione fatta dalla Contraente all'Intermediario, incaricato alla gestione del presente contratto, tramite lettera raccomandata o Pec, si intenderà come fatta all’Impresa, come pure ogni comunicazione fatta dall'intermediario all’Impresa, in nome e per conto della Contraente, si intenderà fatta dalla Contraente stessa, facendo fede per la validità la data risultante da uno dei documenti sopraindicati.
Il Broker è sempre responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali, nonché dell’esattezza della data di perfezionamento indicata nei documenti stessi.
Fermo restando che la presente Polizza Assicurativa è stipulata e sottoscritta in adempimento a quanto previsto dall’art. 66 del Regolamento Ivass 40/2018 il broker nella sua qualità di Distributore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. p) del ridetto Regolamento, con la distribuzione del prodotto si impegna espressamente a:
-rispettare gli obblighi in materia di Conflitti di interesse di cui all’art. 119 bis, commi 6 e 7 del D. Lgs. 209/2005 come richiamate dall’art. 55 del Regolamento Ivass 40/2018;
-rispettare gli obblighi in materia di Informativa precontrattuale e contrattuale di cui agli artt. 185 e seguenti del D.
Lgs. 209/2005 come richiamati dall’art. 56 comma 3 lett. b) del Regolamento Ivass 40/2018;
-rispettare gli obblighi in materia di Informativa sulle remunerazioni come richiamati dall’art. 57 del Regolamento Ivass 40/2018;
-rispettare gli obblighi in materia di Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente come richiamati dall’art.
58 del Regolamento Ivass 40/2018;
-rispettare gli obblighi in materia di Documentazione da consegnare come richiamati dall’art. 60 del Regolamento
Ivass 40/2018;
-rispettare gli obblighi in materia di Modalità dell’Informativa come richiamati dall’art. 61 del Regolamento Ivass 40/2018;
-consegnare ex art. 66 del Regolamento Ivass 40/2018 a ciascun Assicurato/Aderente la documentazione precontrattuale e contrattuale con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’art. 120-quater del Codice letto in combinato disposto con l’art. 4 del regolamento Ivass 41/18.
-applicare tutti gli obblighi di cui sopra oltre che nei confronti del Contraente anche nei confronti dei singoli Assicurati/Xxxxxxxx;
Il broker si impegna, altresì:
- a verificare il possesso dei requisiti per l’entrata in copertura dell’assicurato e a raccogliere il consenso dello stesso;
- a consegnare all’Assicurato copia del Set informativo comprensivo delle relative Condizioni di assicurazione;
- ad informare l’Assicurato che qualsiasi comunicazione con la Compagnia dovrà essere effettuata per il tramite della Contraente o dell’Intermediario eventualmente incaricato, indicando agli stessi che in caso di reclamo o sinistro gli assicurati dovranno contattare direttamente la Compagnia;
- ad avvisare l’assicurato che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto alla conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione oltre che, la copertura ed il relativo premio sono determinati in base alle informazioni e dichiarazione fornite dal Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
- ad avvisare l’assicurato prima di eventuale sottoscrizione del questionario sanitario, di verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nello stesso. E che l’assicurato può sempre chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Art 3.12 Rinuncia alla Rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o suoi aventi diritto, all’azione di regresso che le compete per l’Art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società
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CAPITOLO 4 PREMIO DI ASSICURAZIONE
Art 4.1 Effetto della copertura e Pagamento del Premio
La Contraente è tenuta a pagare, presso la Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Intermediario cui la polizza è assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi stabiliti in polizza. L’assicurazione decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se in quel momento, il premio risulterà pagato; in caso diverso, resta sospesa e decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze del contratto. Trascorso il termine di rispetto di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Avvertenza Eventuali sinistri occorsi durante il periodo di sospensione della Polizza non saranno coperti dalle garanzie riconosciute in contratto e, conseguentemente, non avrà luogo alcun indennizzo rispetto agli eventuali sinistri denunciati.
Art 4.2 Identificazione delle persone assicurate e variazioni in corso d’anno
L’assicurazione vale per le persone nominativamente comunicate dalla Contraente prima dell’inizio della copertura. La Contraente si impegna a comunicare alla Società i seguenti dati per ciascun Assicurato per il quale venga richiesto l’inserimento in copertura assicurativa:
a) Nome, cognome, data di nascita degli assicurati o altro identificativo ritenuto idoneo;
b) Data di effetto e/o cessazione della copertura;
c) Opzione prescelta.
La comunicazione dovrà essere effettuata al momento della conclusione del contratto di Assicurazione tramite documento in formato elettronico fornito direttamente dalla Società ovvero tramite supporto elettronico elaborato dalla Contraente e pre-concordato con la Società. Sulla base di tali comunicazioni, la Società procederà alla determinazione del premio iniziale anticipato, ed alla regolazione dei premi successivi, al termine di ogni annualità assicurativa, sulla base dell’effettivo periodo di rischio corso per ogni Assicurato. Tutte le successive variazioni relative alle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto dalla Contraente alla Società entro il termine di 30 giorni dal momento in cui si sono verificate. La Società e il Contraente possono stabilire precise modalità per l’invio, possibilmente su supporto informatico, di dette variazioni. La Società ne prende atto alla ricorrenza annuale della copertura mediante emissione di appendice di regolazione del premio.
Art 4.3 Regolazione del Premio
II premio di polizza è inizialmente determinato sulla base del numero degli Assicurati indicati su apposito tracciato record informatico che costituisce parte complementare del contratto. Il premio stabilito, viene versato dal Contraente in via anticipata per tutti i nominativi inizialmente comunicati ed è dovuto per intero. Non sono consentiti il frazionamento del premio, né l’applicazione di sconti. Entro 60 giorni dal termine di ciascun anno assicurativo la Società, in base alle comunicazioni di variazione ricevute in corso d’anno, emetterà appendice di regolazione premio computando:
- l’intero premio annuo per gli ingressi avvenuti.
Nessun rimborso di premio sarà dovuto per le cessazioni in corso d’anno, fermo l’obbligo del Contraente di inviare comunicazione di cessazione nei termini convenuti; in proposito la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate fino alla fine dell’annualità per la quale è stato pagato il premio.
Art 4.4 Documentazione da consegnare all’Aderente al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva
La contrante del contratto si obbliga ex art. 66 Reg. Ivass 40/18 a consegnare ai soggetti assicurati al momento dell’adesione della Polizza Collettiva – direttamente o per tramite dell’intermediario di cui si avvale per il collocamento del prodotto – il set informativo comprensivo delle condizioni generali di Assicurazione.
Le condizioni generali di Assicurazione potranno essere consegnate ai soggetti assicurati anche su supporto duraturo non cartaceo, tramite posta elettronica o con altro servizio di messaggistica elettronica sempre che l’assicurato ne abbia accettato le modalità.
All’Aderente dovranno essere sempre consegnati i seguenti documenti:
a)Copia del Modulo di Adesione sottoscritta comprensivo dell’Informativa privacy;
b)set informativo comprensivo di Condizioni Generali di assicurazione e Glossario;
la contraente e/o l’intermediario si rendono responsabili dell’esatta compilazione del modulo di adesione.
Una copia integrale del Modulo di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all’Impresa qualora ne faccia richiesta. Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà̀ nulla e quindi inoperante l’Assicurazione. Nel caso di aderente persona giuridica, la stessa, coadiuverà la contraente nelle attività di comunicazione e consegna ai singoli
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beneficiari della polizza del set informativo e delle condizioni generali di assicurazione.
Art. 5.1 Denuncia del danno e obblighi dell’Assicurato
La denuncia del sinistro deve essere presentata alla società assicurativa o al Broker affidatario del contratto così come meglio spiegato sotto e secondo le modalità da esso previste.
La denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della malattia.
L’Assicurato deve inoltre produrre copia della cartella clinica.
La documentazione sanitaria deve sempre contenere la diagnosi o presunta diagnosi.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica e ulteriore documentazione utile richiesta dalla Società.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Colui che richiede l’indennizzo deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto.
Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 5.2 Obblighi dell’Assicurato
Da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza ai sensi dell'art. Art. 2.2 – “Definizione dello stato di non autosufficienza”, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare o che comunque si occupi dello stesso, al fine di avviare le procedure di accertamento del sinistro deve:
1.Comunicare per iscritto il verificarsi dell’evento alla Contraente, che a sua volta informerà la Compagnia, entro
30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante PEC e lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
2.produrre tutta la documentazione medica del caso, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
3.sottoporsi anche in fase di ricovero a eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia o da suoi incaricati, fornendo alla stessa ogni informazione;
4.fornire delega scritta alla Compagnia al fine di poter verificare l’esistenza in vita dell’Assicurato;
5.fornire certificato del medico curante o medico ospedaliero che documenti lo stato di non autosufficienza
dell’Assicurato, precisando la data di inizio e la causa che lo ha determinato;
0.xx caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico comprendente l’esito
di un test di valutazione delle funzioni cognitive (ad esempio il test di MMS di Xxxxxxxx).
Avvertenza Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste dalla Compagnia o dai suoi incaricati sono a carico dell’Assicurato.
Al fine del riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia così come previsto dall' Art. 2.2- Definizione dello stato di non autosufficienza”, la stessa si impegna a rispettare le seguenti procedure di gestione.
Tempistiche di gestione:
- Entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia da parte dell’Assicurato ovvero da parte di un suo rappresentante allo scopo delegato, la Compagnia invia il questionario da compilare e la richiesta di ulteriore documentazione medica ove necessario;
- Entro 60 giorni dal ricevimento del questionario e della documentazione medica esaustiva la Compagnia, ove lo ritenga necessario, si impegna a sottoporre l’Assicurato a visita;
- Entro 120 giorni dal ricevimento del questionario, indipendentemente dal fatto che sia stata o no richiesta la visita, la Compagnia si impegna a dare riscontro all'Assicurato, in merito al riconoscimento o meno della non autosufficienza
Art. 5.4 Riconoscimento dello stato di non autosufficienza
La Compagnia provvederà a formalizzare per iscritto all’Assicurato, o alla persona che lo rappresenta, il riconoscimento dello stato di non autosufficienza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Durante la fase di accertamento, la Compagnia si riserva il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con propri medici fiduciari, i cui costi saranno a suo totale carico.
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Nel caso di rifiuto del riconoscimento dello stato di non autosufficienza, ogni nuova richiesta formulata dall’Assicurato dovrà essere effettuata non prima del termine di un minimo di tre mesi a decorrere dalla data di notifica del rifiuto, con riserva di presentare nuovi elementi attestanti lo stato di non autosufficienza.
Art. 5.5 Erogazione delle prestazioni
L’indennità risarcitoria una tantum e l’indennità forfettaria pagabile con rateazione mensile anticipata (corrisposta per il periodo di cui all’opzione prescelta) verranno erogate trascorsi 90 giorni dalla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.
La Compagnia, unitamente alla comunicazione con cui dichiara lo stato di non autosufficienza, richiederà all’Assicurato o al suo rappresentante, le coordinate bancarie sulle quale procedere al pagamento di quanto dovuto.
Art. 5.6 Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
La Compagnia o il terzo incaricato si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, anche successivamente all’accertamento dello stato di non autosufficienza come previsto all’esito delle procedure indicate nell’art.5.3 a un controllo dello stato di salute dell’Assicurato e di farlo visitare da un medico; può inoltre richiedere tutti i documenti necessari a comprovare il suo effettivo stato di salute.
In caso di rifiuto dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione richiesta, il pagamento della indennità forfettaria mensile è sospeso.
Se l’Assicurato non ha più i requisiti per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione della indennità forfettaria mensile viene sospesa dal momento in cui è stata recuperata l’autosufficienza.
L’Assicurato deve comunicare alla Compagnia il recupero della sua autonomia.
Ogni dodici (12) mesi l’Assicurato sarà tenuto a indirizzare alla Compagnia un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, i suoi eredi e/o aventi diritti sono tenuti a comunicarlo alla Compagnia entro i trenta giorni dalla data di decesso.
Art. 5.7 Beneficiario della prestazione assicurativa
Il beneficiario della prestazione assicurativa è il solo assicurato.
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio (o della malattia), la Società e l’Assicurato potranno conferire mandato ad un Collegio di tre medici.
Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa.
La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalla Società e dall’Assicurato entro una terna di medici proposta dai due primi medici designati; in caso di disaccordo, il terzo medico è designato dal Segretario dell'Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
La decisione del collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Eventuali spese legali e/o di assistenza sostenute dalle parti durante tutta l’attività di gestione del sinistro e di arbitrato devono ritenersi sempre ed interamente compensate fra le stesse.
Per ogni controversia è competente, a scelta della parte attrice, l’autorità giudiziaria che ha giurisdizione nella Sede, residenza o domicilio elettivo della Società, del Contraente o dell’avente diritto.
GLOSSARIO |
OGGETTO ESCLUSIONI LIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE |
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE |
NORME CHE REGOLANO L’ ASSICURAZIONEE |
PREMIO DI ASSICURAZIONE |
NORME IN CASO DI SINISTRO |
ALLEGATO 1 OPZIONI PRATICABILI
Limite temporale | |
Opzione A | 3 anni |
Opzione B | 5 anni |
Opzione C | Fino al Perdurare dello stato di Non Autosufficienza |
Limite Indennitario forfettario mensile | |
Opzione 1 | € 500,00 |
Opzione 2 | € 1.000,00 |
Opzione 3 | € 1.500,00 |
Opzione 4 | € 2.000,00 |
Limite indennitario Una Tantum | |
Opzione 5000 | € 5.000,00 |
Opzione 10000 | € 10.000,00 |
FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA CONTRATTUALE
ex art. 11 del Regolamento Ivass 41/2018 Polizza Collettiva
CONTRAENTE:
Denominazione Sociale P.I.:
Con sede legale in Via n.
Pec. in persona del
Cognome e nome Cod. Fiscale
Residenza Comune
Provincia Cap Tel. mail
DATI COPERTURA ASSICURATIVA
Opzione A
Opzione B
Opzione C
Opzione 1
Opzione 2
Opzione 3
Opzione 4
Opzione 5.000
Opzione 10.000
Ruolo | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Data Di Nascita |
xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx/xx/xxxx |
xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx/xx/xxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx/xx/xxxx |
ELENCO DIPENDENTI ASSICURATI
COSTI COMPLESSIVI
Premio imponibile Imposte dovute Premio Assicurativo lordo
€ € €
Informativa:
- Prima della sottoscrizione il contraente di polizza ha diritto di ricevere il set informativo, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa. L’assicurato ha sempre diritto di richiederle copia del set informativo.
Il, Firma Assicurato
DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE:
PRENDO ATTO che la presente polizza di assicurazione prevede la garanzi dall’Assicurato in caso di non autosufficienza, fino alla concorrenza dei massimali previsti determinati in polizza.
RICONOSCO che le garanzie ivi richiamate posso esser soggette a esclusioni, limitazioni e che in tali casi le garanzie potranno subire delle limitazioni o non verranno considerate operanti.
RICONOSCO che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del giorno previsto in polizza a condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Proposta Contrattuale; b) siano stati pagati i relativi Premi.
RICONOSCO che la polizza assicurativa è soggetta a tacito rinnovo fatto salvo recesso anticipato di una delle parti.
RICONOSCO che le condizioni di Assicurazione potranno essermi consegnate anche su supporto duraturo non cartaceo, tramite posta elettronica o con altro servizio di messaggistica elettronica ma che in qualunque momento avrò la facoltà di cambiare le richiamate modalità di trasmissione dati.
Data
Firma Contrente
AGLI EFFETTI DELLA VALIDITÀ DELLA SUDDETTA POLIZZA DICHIARO ESPRESSAMENTE:
a)Che gli assicurati sono in possesso dei requisiti d’assicurabilità previsti nel set informativo;
b)Di essere a conoscenza dei termini e delle modalità di pagamento del premio di assicurazione;
c) di esprimere il consenso alla stipula dell’assicurazione e di aver letto, approvato ed accettato le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel set informativo ricevuto;
d)di aver ricevuto e di accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza resa
dall’Impresa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell’informativa precontrattuale;
e) di avere ricevuto ex Xxx Xxxxx 41/18, prima della sottoscrizione alla presente Polizza collettiva e con le modalità di cui all’120-quater del Codice: copia integrale del set informativo, comprensivo del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi, del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Modulo di proposta contrattuale ex art. 11 Reg. 41/18 e dell’Informativa privacy –
f) di avere preso visione Documentazione precontrattuale del Distributore di cui al Reg. IVASS 40/2018: Allegato 3 (Informativa sul Distributore); Allegato 4 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP); solo in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza: Allegato 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del Distributore);
Data
Firma Contrente
INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
La contraente può recedere dall’Assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva con effetto dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà̀ essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Contraente che ne darà comunicazione all’Impresa.
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Harmonie Mutuelle, possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La contraente, preso atto dell’informativa di cui all’art.13 e 14 del codice in materia di protezione dei dati personali (Xxx.XX 679/2016), acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità̀, con le modalità̀ e da parte dei soggetti nella medesima indicati.
Data
Firma Contraente
APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l’assicurato dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni previste nel Set informativo:
Art. 1.1 Oggetto dell’Assicurazione; Art. 1.3 Esclusioni; Art. 1.4. Limiti d’Età – persone non assicurabili; Art. 1.5 Limiti Territoriali; Art 1.6 Periodo di Carenza e limiti assuntivi; Art. 2.1 Definizione dello stato di non autosufficienza; Art. 3.1 Tacito rinnovo del contratto; Art. 3.6 Variazione di Rischio; Art. 3.10 Assicurazione per conto altrui; Art. 4.1 Effetto della copertura e Pagamento del premio; Art. 4.3 Regolazione del Premio; Art. 5.1 Denuncia del Danno e Obblighi dell’Assicurato; Art. 5.8 Collegio medico; Art. 5.9 Foro competente;
Firma Contrente
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (Art.13 e 14 Xxx.XX 679/2016)
A far corso dal 25 Maggio 2018 è applicabile il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. La nostra Società in qualità di Titolare del trattamento, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), desidera informarla che, al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Titolare del Trattamento
2. Responsabile per la protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della normativa in materia di dati personali e coopera con l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali). Il nostro responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile:
- Per e-mail all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- Per posta cartacea all'indirizzo Harmonie Mutuelle Italia, Xxx.xx Responsabile della Protezione dei Dati, Xxx Xxxx Xxxxx XXXX 00 00000 Xxxxxx;
- Fisicamente, previo appuntamento, presso gli uffici in Xxx Xxxx Xxxxx XXXX 00 00000 Xxxxxx.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:
Finalità (Perché trattiamo i suoi dati) | Base giuridica (Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.) | Conseguenze in caso di rifiuto al trattamento (Xxxx accade se lei rifiuta di conferire i dati personali e/o di autorizzare il trattamento) |
Per espletare le attività contrattuali di cui alla legge 792/84, nella loro gestione ed esecuzione. | Limitatamente ai dati personali che non appartengono a categorie particolari (es. dati sulla salute): art. 6 par.1 lett. b) "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte". Riguardo ai dati particolari: art. 9 par. 2 lett. a) “L'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per le finalità specifiche indicate a lato”. | Per quanto riguarda il trattamento dei dati non appartenenti a categorie particolari non occorre il consenso, mentre invece per il trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari occorre l’esplicito consenso dell’assicurato. Nel caso in cui l’assicurato rifiuti di conferire i propri dati personali non sarà possibile dare esecuzione al contratto sottoscritto a suo favore. Qualora l’assicurato rifiutasse di prestare il consenso al trattamento dei dati particolari, poiché tali informazioni sono necessarie ai fini contrattuali, non sarà possibile procedere alla gestione dei sinistri. Infine, in caso di revoca del consenso al trattamento dei dati particolari da parte dell’assicurato, non si potrà proseguire il contratto nei suoi confronti. |
Per svolgere gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, antiriciclaggio relativi alle prestazioni di cui alla superiore finalità. | Limitatamente ai dati che non appartengono a categorie particolari (x.xx. dati sulla salute); art. 6 par.1 lett. c) "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". | Non occorre il consenso, tuttavia se l’assicurato rifiuta di conferire i suoi dati personali essendo tali adempimenti necessari per legge non sarà possibile dare esecuzione al contratto sottoscritto a suo favore. |
Per finalità di rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, promozione e vendita di | Art. 6 par. 1 lett. f) "il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del | Non occorre il consenso, in ogni caso l’assicurato è libero di opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 21 dandone |
servizi e/o prodotti svolte per posta o telefono, con sistemi anche automatizzati, e-mail, fax, messaggi preregistrati e SMS, ed analisi dei prodotti e servizi richiesti. | trattamento, consistente nel miglioramento dei servizi e nella promozione dei propri servizi". | comunicazione al titolare. |
Per la gestione di eventuali reclami. | Art. 6 par. 1 lett. f) "il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, consistente nella gestione della Procedura per la gestione dei reclami ". | Non occorre il consenso, in ogni caso l’assicurato è libero di opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 21 dandone comunicazione al titolare. |
Per la prevenzione delle frodi. | Art. 6 par. 1 lett. f) "il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, consistente nel prevenire frodi assicurative". | Non occorre il consenso, in ogni caso l’assicurato è libero di opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 21 dandone comunicazione al titolare. |
4. Destinatari e categorie di dati trattati.
I dati personali acquisiti alla sottoscrizione del contratto e nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato da responsabili del trattamento all’uopo designati. Per la gestione di alcuni contratti, Harmonie Mutuelle, oltre che ai propri collaboratori, può affidarsi a collaboratori esterni e a società partner nonché a strutture sanitarie e professionisti del settore convenzionati e ripartiti su tutto il territorio italiano.
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i dati personali dell’assicurato potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui
l’assicurato stesso ci autorizza. In particolare, per le finalità sotto espresse vengono effettuate le seguenti comunicazioni.
Finalità | CATEGORIA DI DATI | DESTINATARI |
Per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. | Identificativi, dati contrattuali, dati relativi alla salute. | Persone fisiche o giuridiche delle quali la società si avvale quali responsabili del trattamento. |
Per la formulazione di pareri. | Identificativi, dati contrattuali, dati relativi alla salute. | Medici legali, Consulenti Medici. |
Per adempimenti connessi al rapporto assicurativo. | Identificativi, dati contrattuali. | Altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione. |
Per la prevenzione di frodi o per la gestione di contenziosi. | Identificativi, dati contrattuali, dati relativi alla salute. | Legali, investigatori e periti. |
Per adempimenti connessi al rapporto assicurativo. | Identificativi, dati contrattuali. | Società̀ di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché́ società̀ di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo. |
Per soddisfare obblighi di legge. | Identificativi, dati contrattuali. | IVASS ed altre pubbliche amministrazioni, in particolare Agenzia delle Entrate. |
5. Trasferimento all’estero
I dati personali dell’assicurato non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.
Categorie di Documenti | Criteri per determinare la durata della conservazione |
Documentazione contrattuale. | Sarà conservata per 10 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto, salvo proroghe dovute ad esempio all’esercizio del diritto di limitazione ovvero per contenziosi in corso. |
Documentazione contabile e fiscale ed amministrativa. | Sarà conservata per 10 anni a decorrere dalla data di emissione del documento, salvo proroghe dovute per esempio a contenziosi in corso o proroghe dei termini di accertamento. |
7. Diritti dell’interessato.
Il Regolamento riconosce all’assicurato i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare.
Un estratto completo degli articoli di legge che seguono è riportato in allegato.
- Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma
- Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
8. Ulteriori informazioni
Un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l’Ufficio del DPO.
Tale ufficio potrà fornirle tutte le spiegazioni di cui lei avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi diritti; le richieste possono essere inoltrate per iscritto, corredate da un documento valido di riconoscimento, presso Harmonie Mutuelle, all’attenzione dell’Ufficio del DPO.
9. Collaborazione
La protezione dei dati che riguardano l’assicurato e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla normativa vigente assicurativa, la nostra Società ha necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto da lei indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi richiesti. In mancanza di tale consenso, le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo. Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA
Harmonie Mutuelle Italia Ufficio Reclami
Xxx Xxxx Xxxxx XXXX 00 00000 Xxxxxx
Fax: 00 00 00 00 00
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Reclamo relativo a: polizza n. xxx.xxx e/o sinistro n. ..........................del…………………
Assicurato: …………….
Il sottoscritto (indicare nome, cognome, domicilio e recapito telefonico di
xxxxx che propone il reclamo sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante*)
reclama quanto segue
(descrivere il motivo del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione).
In relazione a quanto sopra chiede all’impresa di assicurazione in indirizzo di (esplicitare
le richieste che si vogliono proporre all’impresa ed eventuali argomentazioni a sostegno delle stesse).
Si allega (produrre la documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela).
Si resta in attesa di riscontro entro 45 giorni dal prevedimento della presente (Regolamento Isvap 24/08)
Data ......
Firma (del soggetto che popone il reclamo)
* In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire
l’immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della persona nel cui interesse si propone il reclamo.