VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Addì 30 luglio 2008 in Roma
Tra
la Sielte Sp.A. nelle persone del Dr. Xxxxxxxx Xxxx e Rag. Xxxxxxx Xx Xxxxx assistita dall’Unione degli Industriali di Roma nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxx
E
Le Segreterie Nazionali di Categoria FIM/FIOM/UILM nelle persone rispettivamente dei sigg.ri De Leo, Xxxxx e Rocchetti in uno con il Coordinamento Sindacale Nazionale delle RSU Sielte;
è stata raggiunto il seguente accordo
PREMESSO CHE
- La Sielte aveva di già provveduto con accordo del 2 ottobre 2001 ad armonizzare i differenti trattamenti economico-normativi presenti in azienda dovuti alla fusione in un unico soggetto industriale di diverse ex società del gruppo Ericsson;
- Il Piano Industriale 2002/2006 predisposto ed attuato dal nuovo management aziendale ha dato luogo ad ulteriori fusioni aziendali tra le varie società del gruppo Sielte (Itel-Sieti).
- Nel corso dello sviluppo di tale piano industriale la Sielte ha acquisito per intero tutto il ramo produttivo della ex Società ETS nonché i rami d’azienda ex IMT ed ex Siemens, quest’ultimi attivi nel campo dei servizi al settore del Radiomobile.
- Il dispiegamento di tale piano industriale nel corso degli anni 2002/2007 ha generato oltre il doppio del fatturato del 2001, nonché la creazione di circa 700 nuovi posti di lavoro di cui 400 rientri dalla CIGS e 300 nuove assunzioni di diplomati in discipline tecniche ed ingegneristiche, consentendo, con quest’ultimi l’accrescimento delle competenze aziendali e del Know-how tecnico ingegneristico;
CONSIDERATO CHE
- Nel periodo 2002/2007 la Sielte ha avviato una riorganizzazione della propria struttura operativa e di servizio più rispondente alle esigenze dei mercati e dei clienti e del nuovo ruolo assunto di soggetto industriale di riferimento nei settori TLC, Trasporti, Sistemi Tecnologici ed Estero;
- Nel periodo succitato la Sielte ha dato corso ad un importante ed oneroso piano di Formazione per adeguare ruoli, profili, competenze e professionalità del personale in attività ai vari livelli;
- A fronte dei mutamenti organizzativi e di ruolo, si rende necessario che il personale in forza alla Sielte si identifichi in un’unica realtà e cultura industriale non solo per regole e comportamenti, ma anche per trattamenti economico-normativi valevoli per tutti i dipendenti;
- Per consentire tale unicità aziendale l’azienda aveva disdettato, alle relative scadenze, i pregressi e vari trattamenti integrativi aziendali per consentirne l’armonizzazione in linea ed in rispondenza al rinnovo della contrattazione integrativa aziendale di 2^ livello;
- La creazione di un unico trattamento aziendale deve rispondere all’evoluzione dello scenario competitivo e dei mercati di riferimento, caratterizzati da una costante riduzione dei prezzi e dei volumi di investimento.
- Nel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 0000 x xxx xxxxx semestre 2008 le parti hanno dato corso a numerosi incontri sindacali ai vari livelli per la ricerca di soluzioni normative ed economiche atte a garantire la compatibilità dei costi con la capacità di competizione dell’azienda nei settori di riferimento;
Tutto ciò premesso e considerato
Le parti si danno atto con il presente Accordo di sottoscrivere una nuova disciplina contrattuale aziendale, integrativa del vigente CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, che attraverso un’azione di armonizzazione realizza una uniforme condizione salariale e normativa per tutti i lavoratori dipendenti della Sielte SpA, e pertanto annulla e sostituisce ogni altro accordo aziendale precedente come pure eventuali usi e consuetudini aziendali per le materie oggetto del presente accordo;
A) Sistema Salariale
1) CCNL
Il trattamento di riferimento è quello previsto dal CCNL Metalmeccanico Privato e dell’installazione di impianti.
2) Retribuzioni
Saranno composte da 12 mensilità alle quali si aggiunge la 13a come prevista dal vigente CCNL.
Le 13 mensilità di cui sopra saranno corrisposte il giorno 15 di ogni mese e saranno costituite da:
- Gli elementi previsti dal vigente CCNL
- Superminimi individuali e SINA, quest’ultimi derivanti da precedenti accordi sindacali.
3) Quota Armonizzazione Aziendale
Ha valore individuale, non è assorbibile e viene applicata solo per i dipendenti ex Ericsson e per il personale Sielte fino al 5° livello con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 31/12/2007, e risulta composta in parte dall’assorbimento degli istituti riportabili a precedenti accordi sul salario aziendale (ERA, PPE) ed in parte da quote della 14a mensilità.
L’importo risultante a livello individuale verrà composto per 13 mensilità, è omnicomprensivo e non determina effetto alcuno su qualsiasi altro elemento attuale e futuro delle retribuzioni, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant’altro.
La quota di armonizzazione verrà rivalutata in occasione di variazione di livello categoriale con l’attuazione del nuovo premio di risultato.
4) Ticket
Per ogni prestazione lavorativa giornaliera di almeno quattro ore, l’Azienda, in sostituzione dell’indennità di mensa, mette a disposizione di tutti i dipendenti indiretti e amministrativi che lavorano negli uffici e/o nei cantieri nelle sedi di appartenenza per la consumazione del pasto di mezzogiorno un esercizio convenzionato o un buono pasto (Ticket).
I dipendenti che non vogliono usufruire della mensa convenzionata, né del buono pasto, non hanno diritto a monetizzazioni.
Il valore facciale di un ticket è di €. 6,00. Resta confermato che tale valore è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
B) Salario/Produttività
Premio annuale di risultato
Si conviene, di riconfermare il Premio Annuale di Risultato il quale continua ad assorbire e sostituire gli istituti normativi indicati dagli accordi sindacali del 2/10/2001 per Sielte e 11/10/2001 per Itel, così risultando valevole per tutto il personale a vario titolo e provenienza iscritto a libro matricola Sielte (ex-IMT, ex- ETS, ex-Siemens e ex-Sieti, ex Itel, ex Ericsson).
I valori annuali nominali del premio di risultato espressi in importi lordi e differenziati in base ai livelli della scala classificatoria contrattuale sono quelli di cui all’allegato 1) che forma parte integrante del presente accordo e sono valevoli per tutto il personale in forza a libro matricola Sielte.
Per il solo personale ex-Ericsson in forza alla data del 19/02/1999, l’eccedenza agli importi di cui all’All. 1) risultante dai valori pregressi in forza dell’accordo 2 ottobre 2001, suddivisa su base tredici mensilità, confluirà nella retribuzione mensile lorda alla voce “Quota Armonizzazione Aziendale”, per la cui casistica continua ad essere confermata la normativa di cui all’accordo sindacale aziendale del 2 ottobre 2001. Tale provvedimento, con eguale modalità, verrà applicato anche e solo per il personale di nuova assunzione Sielte fino alla data del 31/12/2007, con limitazione fino al 5° livello.
Gli indici di riferimento per la determinazione del premio di risultato così come per la relativa maturazione sono indicati all’allegato 2) mentre i relativi importi scaturenti da tali indici sono indicati agli alleg. 3), 4) e 5).
La maturazione del premio è legata al raggiungimento di obiettivi prefissati di qualità di sistema, di qualità delle opere, di produttività e di risultato gestionale secondo i parametri indicati per ciascun indice negli allegati 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), collegati ai settori di riferimento ed al relativo personale addetto.
Il premio di risultato continuerà ad essere così regolamentato:
- matura per dodicesimi dalla data di assunzione nell'anno solare preso a riferimento ed è erogato ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato in forza effettiva al 31 dicembre dell'anno stesso con riferimento ai mesi di servizio prestato in ciascun anno, considerando mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
- Per i lavoratori assunti in corso d'anno il premio maturerà per dodicesimi intendendosi come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
- Per i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro in corso d'anno con una prestazione lavorativa di almeno tre mesi, verranno erogati tanti dodicesimi della quota base intendendosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
- È omnicomprensivo e non determina effetto alcuno su qualsiasi altro elemento attuale e futuro della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro, ivi compreso il TFR.
- Con la retribuzione del mese di luglio dell'anno di riferimento sarà corrisposto un acconto del premio pari al 50% del suo valore.
- Verranno effettuate apposite verifiche trimestrali in ordine all’andamento degli indici del premio di risultato anche attraverso momenti di confronto tra Direzione aziendale ed Esecutivo Sindacale Nazionale.
A chiusura dell'esercizio dell'anno di competenza una volta effettuata la verifica nel mese di Febbraio del risultato aziendale dei Centri Operativi attraverso gli indici IP, IR e IQO avrà luogo il relativo conguaglio tra le somme anticipate e quelle spettanti; se raggiunti gli obiettivi prefissati tali differenze verranno erogate con le retribuzioni del mese di Marzo.
Il premio di risultato con le nuove modalità attuative entrerà in vigore l’1/1/09.
Le Parti riconoscono che le caratteristiche del P.d.R. come costituito nel presente accordo sono conformi ad ogni effetto a quanto previsto dal Protocollo del 23.7.1993 tra Governo, Confindustria e XX.XX., nonché per i fini di quanto stabilito dall’art.3 del D.L. 14.6.1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.7.1996, n.402, nonché all’art.1, comma67, della Legge 24.12.2007, n. 247.
Le Parti concordano che, ai sensi e per gli effetti della normativa afferente la decontribuzione degli accordi aziendali, il deposito del presente accordo sarà
effettuato a cura dell’Unione degli Industriali di Roma, presso la D.P.L. competente ed a cura dell’Azienda presso la sede degli Enti previdenziali competenti.
C) Orario di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro è quello effettivamente svolto sul luogo in cui il dipendente è comandato a fornire la sua prestazione lavorativa ed è pari ad otto ore giornaliere.
D) Trasferta
Con la presente disciplina le parti hanno inteso armonizzare e regolamentare espressamente e innovativamente la trasferta ed i relativi trattamenti come da allegati 14), 15) e 16).
Le parti riconoscono espressamente che le indennità ed i rimborsi a qualsiasi titolo corrisposte in presenza di prestazioni lavorative in trasferta, ancorché corrisposte con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quelli della sede aziendale e/o di assunzione e/o da quello nel quale sono stati effettivamente trasferiti, rimangono esclusi dalla retribuzione utilizzabile quale base di calcolo per la determinazione degli istituti retributivi previsti dalla legge o dal contratto collettivo ivi incluso, altresì, il trattamento di fine rapporto.
Per quanto concerne il trattamento economico si conviene che la corresponsione di tutti i trattamenti indennitari giornalieri verrà effettuata solo in presenza di una prestazione lavorativa di almeno il 50% dell’orario di lavoro.
Il trattamento contemplato nel presente accordo costituisce una disciplina unitaria ed inscindibile migliorativa del CCNL che sostituisce ed assorbe ogni diversa regolamentazione precedente.
I trattamenti giornalieri forfettari di trasferta indicati negli allegati 14), 15) e 16) costituiscono condizione di miglior favore rispetto a quelli previsti dal vigente CCNL dell’Industria Metalmeccanica ed installazione di impianti.
Il raggiungimento del cantiere di lavoro effettivo avviene su mezzo sociale e non da luogo ad alcun ulteriore trattamento; in caso contrario al solo rimborso del mezzo pubblico autorizzato.
Tale regolamentazione spiega i suoi effetti anche per il c.d. tempo di viaggio.
Il tempo di viaggio non potrà in alcun caso essere aggiunto alle ore di effettivo lavoro, ai fini del computo del lavoro straordinario.
Le spese di trasporto A/R per le località di trasferta sono a carico dell’Azienda. Eventuali casistiche di trasferta di particolare complessità saranno oggetto di verifica tra le Parti in relazione alla nota integrativa del presente accordo a livello locale.
E) Forfait Viaggi
Xxxxx restando quanto disciplinato nel punto C) Xxxxxx di lavoro, si conviene che il tempo impiegato fuori orario di lavoro per raggiungere e ritornare dal luogo effettivo in cui il dipendente è comandato a fornire la sua prestazione lavorativa non darà luogo a compensi di sorta e ciò anche nel caso in cui sia richiesta la partenza e/o il rientro al Centro Operativo e/o distaccamento.
In relazione a quanto sopra previsto, si conviene che con specifico riferimento alle sole ipotesi espressamente contemplate nell’allegato 14) con le modalità ivi esposte, e quando ricorre il relativo trattamento di cui all’allegato 14), l’azienda erogherà un trattamento forfettario secondo le fasce di spostamento mediamente previste.
Le parti specificatamente dispongono che questo trattamento forfettario rimanga escluso da ogni calcolo o ricalcolo retributivo inerente a tutti gli istituti retributivi indiretti di Legge e di contratto, nonché e con specifico riferimento, dal TFR ex lege 297/1982.
D) P.I.R.
Tale istituto viene mantenuto “ad personam” solo per il personale di provenienza ex- Ericsson risultante iscritto al libro matricola Sielte alla data del 19/02/1999, nelle relative misure, modalità di maturazione e relative regolamentazioni precedentemente valevoli.
E) Premio di Fedeltà
Per il personale ex-Ericsson in forza alla data del 31.12.1996, vengono mantenute “ad personam” le casistiche del ventennale e del trentennale fino al 31.12.2013 con la relativa normativa di maturazione di cui all’Accordo sindacale aziendale del 1 luglio 1997.
F) Sistema di gestione dell'orario di lavoro
1) Calendario annuo
Ogni Centro Operativo definisce entro il mese di Aprile di ogni anno, in sede locale, con le proprie RSU il Calendario Annuo dell'orario ordinario e delle ferie e dei permessi contrattuali a valere sull'anno successivo.
Per il personale di Direzione Generale per il quale viene attuata la flessibilità dell'orario in entrata ed in uscita, la prestazione giornaliera di 8 ore dovrà essere comunque realizzata nell’arco della giornata stessa.
Le Parti si impegnano a definire un'idonea regolamentazione delle casistiche di intervento della CIGO per eventi atmosferici, della tematica della reperibilità e del riposo compensativo per le attività operative di servizio.
G) Decorrenza e durata
Il presente accordo di armonizzazione annulla e sostituisce ogni altro accordo aziendale precedente come pure eventuali usi e consuetudini aziendali, i quali cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dello stesso, decorre dal 1.10.2008 ed avrà validità biennale salvo nuovo accordo aziendale.
Le Parti effettueranno verifiche sindacali annuali in ordine all'applicazione del presente accordo.
Le Parti si danno atto che le clausole del presente accordo complessivamente considerate realizzano per il dipendente una situazione migliorativa rispetto a quanto stabilito dal C.C.N.L.
Il presente Accordo di armonizzazione aziendale verrà depositato a cura della parte aziendale presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma competente a livello aziendale.
All. 1)
PREMIO DI RISULTATO
VALORI ANNUALI NOMINALI: IMPORTI LORDI
1) Personale in forza per tutte le realtà ex-Sielte/Ericsson/Itel/Sieti/Ets/Imt/Siemens (Operai- equiparati-personale tecnico)
1° Liv | 2° liv 3° liv | 4° liv | 5° liv | 5°S liv | 6° liv | 7° liv | 7Q liv |
650 | 714 795 | 836 | 905 | 972 | 1065 | 1233 | 1233 |
2) Personale in forza per tutte le realtà ex-Sielte/Ericsson/Itel/Sieti/Ets/Imt/Siemens (Indiretti e amministrativi di D.G.)
1° Liv | 2° liv 3° liv | 4° liv | 5° liv | 5°S liv | 6° liv | 7° liv | 7Q liv |
949 | 1014 1095 | 1136 | 1204 | 1271 | 1365 | 1532 | 1532 |
All. 2)
PREMIO DI RISULTATO
INDICI DI DETERMINAZIONE PER LA MATURAZIONE
(Operai-Equiparati-Personale Tecnico) – RETI FISSE TLC (Incluso i Progetti Speciali)
A) QUALITA’ SISTEMA (IQS) | % di incidenza | 20% |
B) QUALITA’ delle OPERE (IQO) | % di incidenza | 20% |
C) PRODUTTIVITA’ (IP) | % di incidenza | 40% |
D) REDDITIVITA’ (IR) | % di incidenza | 20% |
(Operai-Equiparati-Personale Tecnico) – Reti Mobili-Trasporti-Sistemi Tecnologici e Personale Indiretto e Amministrativo di D.G.
A) QUALITA’ SISTEMA (IQS) | % di incidenza | 20% |
C) PRODUTTIVITA’ (IP) | % di incidenza | 40% |
D) REDDITIVITA’ (IR) | % di incidenza | 40% |
All. 3)
VALORI ECONOMICI DERIVANTI DAGLI INDICI DI DETERMINAZIONE % DEL P.d.R.
Personale Operai-Equiparati-Personale Tecnico – RETI FISSE TLC e Progetti Speciali
LIV. | VALORE LORDO | IQS (20%) | IQO (20%) | IP (40%) | IR (20%) |
7Q | 1233 | 247 | 247 | 493 | 246 |
7 | 1233 | 000 | 000 | 000 | 246 |
6 | 1065 | 213 | 213 | 426 | 213 |
5S | 972 | 194 | 194 | 389 | 195 |
5 | 905 | 181 | 181 | 362 | 181 |
4 | 836 | 168 | 168 | 334 | 166 |
3 | 795 | 159 | 159 | 318 | 159 |
2 | 714 | 142 | 142 | 286 | 144 |
1 | 650 | 130 | 130 | 260 | 130 |
All. 4)
VALORI ECONOMICI DERIVANTI DAGLI INDICI DI DETERMINAZIONE % DEL P.d.R.
Personale Operai-Equiparati-Personale Tecnico – Reti Mobili-Trasporti-Sistemi Tecnologici
LIV. | VALORE LORDO | IQS (20%) | IP (40%) | IR (40%) |
7Q | 1233 | 247 | 493 | 493 |
7 | 1233 | 247 | 493 | 493 |
6 | 1065 | 213 | 426 | 426 |
5S | 972 | 194 | 389 | 389 |
5 | 905 | 181 | 362 | 362 |
4 | 836 | 168 | 334 | 334 |
3 | 795 | 159 | 318 | 318 |
2 | 714 | 142 | 286 | 286 |
1 | 650 | 130 | 260 | 260 |
All. 5)
VALORI ECONOMICI DERIVANTI DAGLI INDICI DI DETERMINAZIONE % DEL P.d.R.
Personale Indiretto e Amministrativo di D.G.
LIV. | VALORE LORDO | IQS (20%) | IP (40%) | IR (40%) |
7Q | 1532 | 306 | 613 | 613 |
7 | 1532 | 306 | 613 | 613 |
6 | 1365 | 273 | 546 | 546 |
5S | 1271 | 255 | 508 | 508 |
5 | 1204 | 240 | 482 | 482 |
4 | 1136 | 228 | 454 | 454 |
3 | 1095 | 219 | 438 | 438 |
2 | 1014 | 202 | 406 | 406 |
1 | 949 | 191 | 379 | 379 |
All. 6)
A) INDICE QUALITA’ SISTEMA (IQS)
Si intende l’ottenimento annuale per l’azienda della certificazione ISO 9001.
L’avvenuto riconoscimento annuale della certificazione di sistema determina la maturazione delle quote parte di premio secondo i valori espressi alle tabelle alleg. 3), 4) e 5).
B) INDICE QUALITA’ delle OPERE (IQO)
È applicato per il settore
Reti Fisse TLC compreso i Progetti Speciali
È relativo ai valori indicati nel contratto Telecom Italia così espressi in punteggi:
PUNTEGGIO VALORE 97 Maturazione 100% della quota parte del Premio
98 + 30 euro AREA DI INCREMENTO 99 + 60 euro
100 + 90 euro
LIVELLO DI DECREMENTO - 97 Azzeramento quota base del Premio
Il raggiungimento dell’indice di Qualità delle Opere è riferito al singolo Centro Operativo.
All. 7)
C) INDICE DI PRODUTTIVITA’ (IP)
Identifica il rapporto tra ore lavorate e ore lavorabili espresso su base annua dalle risultanze dell’attività lavorativa del singolo dipendente effettivamente prestata.
Le quote retributive connesse all’indice di produttività indicate nelle tabelle 3), 4) e 5) sono legate al monte annuale delle ore prestate e sono suscettibili di incremento come riportato negli allegati 8),
9) e 10). La casistica delle ore utili ai fini della formazione della quota base del premio di produttività e dei relativi incrementi economici è indicata nell’All. 11).
All.8)
VALORI INDICI DI PRODUTTIVITA’ PERSONALE OPERAI E EQUIPARATI
1 H. Pro- % | 2 | 3 | 4 | 5 | 5S | 6 | 7 | 7Q | ||
capite >1700 | maggior premio 160% | +156 | +172 | +190 | +200 | +217 | +233 | +255 | +296 | +296 |
= 1700 | 150% | +130 | +143 | +159 | +167 | +181 | +194 | +213 | +246 | +246 |
1670 | 130% | + 78 | +86 | +95 | +100 | +108 | +116 | +128 | +197 | +197 |
1640 | 115% | +39 | +43 | +48 | +50 | +54 | +58 | +64 | +74 | +74 |
1610 | 100% | 260 | 286 | 318 | 334 | 362 | 389 | 426 | 493 | 493 |
1580 | 80% | 208 | 229 | 254 | 267 | 290 | 311 | 341 | 394 | 394 |
1550 | 50% | 130 | 143 | 159 | 167 | 181 | 194 | 213 | 246 | 246 |
All.9)
1
2
3
4
5
5S
6
7
7Q
H. Pro- % capite maggior
VALORI INDICI DI PRODUTTIVITA’ IMPIEGATI TECNICI
premio | ||||||||||
>1730 | 130% | + 78 | +86 | +95 | +100 | +108 | +116 | +128 | +197 | +197 |
1715 | 115% | +39 | +43 | +48 | +50 | +54 | +58 | +64 | +74 | +74 |
1670 | 100% | 260 | 286 | 318 | 334 | 362 | 389 | 426 | 493 | 493 |
1640 | 80% | 208 | 229 | 254 | 267 | 290 | 311 | 341 | 394 | 394 |
1610 | 50% | 130 | 143 | 159 | 167 | 181 | 194 | 213 | 246 | 246 |
All. 10)
VALORI INDICI DI PRODUTTIVITA’ PERSONALE INDIRETTO E AMMINISTRATIVO DI D.G.
H. Pro- | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5S | 6 | 7 | 7Q |
capite | maggior premio | |||||||||
= 1760 > | 130% | 113 | 121 | 131 | 136 | 144 | 152 | 163 | 183 | 183 |
1715 | 115% | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 81 | 91 | 91 |
1670 | 100% | 379 | 406 | 438 | 454 | 482 | 508 | 546 | 613 | 613 |
1640 | 80% | 303 | 324 | 350 | 363 | 385 | 406 | 436 | 490 | 490 |
1580 | 50% | 000 | 000 | 000 | 227 | 241 | 254 | 273 | 306 | 306 |
Con recupero (per ogni giornata con indennità di trasferta pari a euro 3.3441).
All. 11)
TABELLA
ORE UTILI FORMAZIONE PREMIO BASE ED INCREMENTI ECONOMICI
Codice | Descrizione | Note |
ADR/ASR | Assenza per Recupero | 4 |
AL | Permesso lutto | 1 |
ALL | Allattamento | 1 |
CDF | Corsi di Formazione | 4 |
CIG | CIGO | 1 |
CIS | CIGS- Straordinaria | 1 |
CM | Congedo Matrimoniale | 1 |
CS | CIGS- Straordinaria Ridotta | 1 |
DS/DSI | Donazione sangue | 1 |
FEO | Lavoro Ord. Fest. Rip. Compens. 10% | 4 |
I | Infortunio | 1 |
L | Ore Ordinarie | 4 |
M | Malattia | 2 |
MAO | Astensione Obbligatoria Maternità | 1 |
NOT | Lavoro Notturno (30%) | 4 |
NOTT | Lavoro Notturno (15%) | 4 |
PRH | Permessi per assistenza portatori di Handicapp | 1 |
PS | Permesso Sindacale | 4 |
PSD | Permesso Sindacale Direttivo | 1 |
PSS | Permesso Sindacale Sicurezza | 4 |
RCO | Lavoro Ord. Notturno Fest. Rip. Compens. 35% | 4 |
RCOT | Ore Ord. Notturno Fest. Rip. Compens. 30% | 4 |
F | Ferie | 3 |
PAR | Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | 3 |
PIR | Permessi Individuali Retribuiti | 3 |
ROL | ROL | 3 |
SER | Lavoro Notturno 20 % | 4 |
VM | Visite Mediche | 4 |
CIG-P | Cigo per pioggia | 4 |
Note: | 1 | Solo raggiungimento tetto, ma escluse dal calcolo delle ore utili ai fini degli incrementi economici |
2 | Entro il limite delle 80 ore, oppure con ricovero e consecutiva per almeno 30 gg. | |
3 | Solo la parte eccedente l’utilizzo annuo definito (>282 ore) | |
4 | Ore effettive su cui viene liquidata la % di incremento) |
All. 12)
D) INDICE DI REDDITIVITA’ (IR)
Rappresenta l’obiettivo di risultato aziendale del Centro Operativo /C.O.) rapportato al valore della produzione ovvero ai ricavi. La determinazione dell’indice di redditività è data dal rapporto tra fatturato annuo del singolo C.O. e numero medio dei dipendenti in attività.
Per fatturato annuo si intende l’insieme degli importi risultanti dai tabulati della contabilità industriale, i cui dati saranno forniti trimestralmente alla RSU insieme a quelli sulla media degli organici.
Dal fatturato si esclude l’attività eseguita dai subappaltatori, per tutte le attività operative si esclude anche la quota relativa ai materiali.
Nel numero medio annuo dei dipendenti è ricompreso il personale diretto ed indiretto appartenente ai singoli C.O., con esclusione degli assistenti tecnici che coordinano le attività dei subappaltatori.
I valori retributivi base annui connessi al fattore redditività sono riportati nelle tabelle 3), 4) e 5) che fanno parte integrante del presente Accordo, mentre nella tabella 13) sono riportate le aree di incremento valorizzate in base ai livelli di redditività del singolo C.O. o alle medie del risultato generale aziendale nel caso del personale di Direzione Generale.
Il parametro della media del risultato generale aziendale verrà assunto a riferimento anche nei casi in cui risultasse deficitario l’indice di redditività per un C.O.
All. 13)
VALORE INDICE DI REDDITIVITA’
Reti Fisse Progetti Speciali
53.000
Quota base 100%
Area di Incremento valori in euro
+30 +60 +90 +120
54.000 55.000 56.000 ≥57.000
Area di Decremento
-10% | -15% | -20% | -25% | -30% |
52.000 | 51.000 | 50.000 | 49.000 | ≤ 48.000 |
Area di Incremento valori in euro
+ 50 +75 +100 +150 +210
Reti Mobili 66.000 67.000 68.000 69.000 ≥70.000
65.000
Quota base 100%
Area di Decremento
-10% | -15% | -20% | -25% | -30% |
64.000 | 63.000 | 62.000 | 61.000 | ≤ 60.000 |
Trasporti Sistemi Tecnologici
Direzione Generale Indiretti di C.O.
60.000
Quota base 100%
55.000
Quota base 100%
Area di Incremento valori in euro
+50 +75 +100 +150 +210
61.000 62.000 63.000 64.000 ≥65.000
Area di Decremento
-10% | -15% | -20% | -25% | -30% |
59.000 | 58.000 | 57.000 | 56.000 | 55.000 |
Area di Incremento valori in euro
+50 +100 +150 +200 +283
56.000 57.000 58.000 59.000 ≥60.000
Area di Decremento
-10% | -15% | -20% | -25% | -30% |
54.000 | 53.000 | 52.000 | 51.000 | 50.000 |
All. 14)
Distanza Rientro Ind. Forfett. Giorn. Forfait viaggio Totale
I^ FASCIA 0 – 45 Giornaliero 16.00 1.25 17.25
II^ FASCIA 46 – 60 Giornaliero 16.00 3.00 19.00
III^ FASCIA 61 – 100 Giornaliero 16.00 8.50 24.50
All. 15)
Giornaliero Forfetario contrattuale
1° pasto 13.10
2° pasto 11.04
IV^ FASCIA 101 – 150 1.Trasferta Forfet.contrattuale ( 40.49)
4 gg. su 5 e forfetario con i valori della trasferta
Settimanale contrattuale 1° e 2 pasto nel (max 2 ore)
o se precedente 5° giorno con rientro in sede 1 h. inizio missione e fine missione con il mezzo sociale 1 h. fine missione
(fuori orario lavoro)
2. Piè di lista con magg. Contrattuali (15%)
con massimali aziendali
3. Piè di lista misto
Autorizzato
- pernottam max 60.00
- primo pasto e secondo pasto secondo i valori forfettari della trasferta contrattuale:
13.10 1° Pasto
11.04 2° Pasto
All. 16)
Trasferta forfettaria contrattuale ( intera 48.06)
7 gg. su 7 e nel giorno di rientro
Rientro fine missione forfettario trasferta settimanale e/o in base al momento del rientro in
V^ FASCIA 150 Km. se precedente sede
a fine missione Ore effettive di viaggio
fuori orario di lavoro Piè di lista misto autorizzato effettuate il giorno di Pernottamento max 60.00 partenza e il giorno di Primo pasto forfettario 15.00 rientro dalla missione secondo pasto forfettario 15.00
Pasto in sede Ticket €.6.00
Per le casistiche di trasferta la cui durata è superiore a 30 gg. é previsto il rientro una volta al mese con le modalità contrattuali, nel caso di trasferta estera il rientro è previsto ogni tre mesi.
Le casistiche di trasferta della prima, seconda e terza fascia sono rivolte unicamente al personale operativo addetto all’esecuzione delle commesse lavorative.
Nel caso del personale collegato indirettamente all’esecuzione delle commesse lavorative, ad esempio Assistente tecnico, trova applicazione la sola fattispecie della trasferta di I^ Fascia.
N.B. per trasferte maggiori di 150 Km il dipendente può utilizzare il sistema misto di rimborso forfettario e piè di lista, combinando alternativamente i terzi spettanti a forfait con quelli a p.d.l., (ad es. 1° pasto forfettario 15.49, 2° pasto a piè di lista massimo 14.5, pernottamento a p.d.l. massimo 60 euro).
Per le trasferte di IV e V fascia il rientro è settimanale o se precedente a fine missione; In tali casisitiche il trattamento è limitato a 4 giorni mentre per il 5° giorno verrà applicato il trattamento contrattuale della III^ fascia con un massimo di due ore di viaggio, al di fuori di queste casistiche si applica il trattamento di cui al CCNL.