PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 2920 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
approvazione del protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e il Centro di Giustizia Minorile di Venezia per l'applicazione dell'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, relativamente alla definizione delle forme di collaborazione tra l'ordinamento sanitario provinciale e il sistema della giustizia minorile.
Il giorno 23 Dicembre 2011 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE XXXXXXX XXXXXX
Presenti: VICE PRESIDENTE XXXXXXX XXXXXX ASSESSORI XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX MELLARINI XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXX XXXXX
Assiste: LA DIRIGENTE XXXXXXXX XXXXXXX
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
LA GIUNTA PROVINCIALE
Visti gli art. 3 e 32 della Costituzione che sanciscono il principio fondamentale di parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, per gli individui liberi e per gli individui detenuti, gli internati e per i soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti penali;
vista la legge costituzionale n.3/01 di modifica del Titolo V della Costituzione e le Linee Guida di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
visti la legge 26 luglio 1975, n. 354 ed il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230;
visto il DPR 448/88 e il D.L.vo 272/89 in particolare rispetto alla necessità che siano favoriti ed incrementati i rapporti di collaborazione e di integrazione tra i Centri per la Giustizia Minorile e le Regioni e gli Enti Locali nei settori importanti per gli interventi a favore dell’utenza penale minorile;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;
visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 20 novembre 2008 concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario e della giustizia minorile in attuazione dell’art. 7 del DPCM 1 aprile 2008;
visto il documento approvato nella Conferenza Unificata del 26 novembre 2009 “ Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria “ – Accordo, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recepito con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2459 del 18 novembre 2011;
visto il decreto legislativo n. 252 del 19.11.2010, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02.02.2011, avente ad oggetto “norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione autonoma Trentino Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari”;
vista la Deliberazione della GP n. 169 del 04 febbraio 2011 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per garantire l'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati e ai minori sottoposti a provvedimento penale presso gli istituti penitenziari presenti sul territorio provinciale;
considerata la necessità di definire le forme di collaborazione e i relativi criteri di interazione tra l’ordinamento sanitario e il sistema della giustizia minorile, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatiche, previste dalle norme in vigore, al fine di garantire la tutela della salute ed il recupero dei minorenni e dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’Autorità giudiziaria minorile ed in carico al Sistema dei Servizi Minorili di Trento, Centro di Prima Accoglienza ed Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni;
ritenuto, per quanto esposto, di dover procedere all'approvazione di protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e il Centro di Giustizia Minorile di Venezia per l’applicazione dell’art. 7 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 aprile 2008, relativamente alla definizione delle forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario provinciale e il sistema della giustizia minorile;
preso atto che il testo del protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e il Centro di Giustizia Minorile di Venezia è stato condiviso dai soggetti sopra citati e allegato come parte integrante del presente provvedimento;
vista la L.P. 23 luglio 2010, n. 16 “tutela della salute in Provincia di Trento”; a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di approvare il protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e il Centro di Giustizia Minorile di Venezia per l’applicazione dell’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, relativamente alla definizione delle forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario provinciale e il sistema della giustizia minorile che si allega, quale parte integrante, al presente provvedimento;
2. di demandare a successivo provvedimento l’adozione delle linee-guida per il collocamento dei minori sottoposti a procedimento penale nelle strutture comunitarie e per la definizione della presa in carico in accordo con i servizi sanitari, sociali e della giustizia minorile;
3. di determinare che l’adozione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione del presente Protocollo provvederà la Direzione Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari d’intesa con il Centro di Giustizia Minorile di Venezia, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze;
4. di dare atto che il testo dello schema di Protocollo è stato condiviso dai soggetti citati in premessa;
5. di specificare che il Protocollo sarà sottoscritto per la Provincia Autonoma di Trento dal Presidente della Provincia, o in caso di impedimento, da un suo delegato;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e al Centro per la Giustizia minorile di Venezia.
MP
Allegato parte integrante
Protocollo di collaborazione
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI VENEZIA CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Tutela del diritto alla salute dei minori e giovani adulti in carico ai servizi della Giustizia Minorile (area penale interna ed esterna)
Nel quadro delle competenze dei Servizi della Giustizia Minorile vengono attivati tutti gli interventi idonei alla tutela della salute dei minori/giovani adulti privati o limitati della libertà personale e sottoposti a procedimento penale. Tali interventi vengono predisposti a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito denominata A.P.S.S.) con la collaborazione, per quanto di competenza, dei Servizi Minorili di Trento.
Le prestazioni sanitarie vengono erogate preferibilmente all’interno del Centro di Prima Accoglienza di Trento (di seguito denominato C.P.A.) e dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (di seguito U.S.S.M.).
Art. 2
Individuazione dei locali ad uso sanitario e modalità di accesso degli operatori sanitari.
Il Centro per la Giustizia Minorile (di seguito denominato C.G.M.) si impegna affinché i propri Servizi mettano a disposizione, in uso a titolo gratuito, idonei spazi allo svolgimento dell’attività sanitaria. Sarà cura delle direzioni del CPA e dell’ USSM, in accordo con l’APSS, individuare idonei spazi allo svolgimento dell’attività sanitaria.
E’ garantito l’accesso degli operatori sanitari all’interno dei Servizi Minorili della Giustizia di Trento per lo svolgimento della loro attività.
La visita medica di primo ingresso deve essere effettuata entro 12 ore dall’entrata del minore al CPA.
Art. 3 Riservatezza
L’attività sanitaria deve svolgersi tenendo conto delle necessarie condizioni di riservatezza previste dalla normativa vigente ed in generale dalla relazione operatore sanitario-paziente.
In particolare lo svolgimento dei colloqui e delle visite mediche, la tenuta e il trasferimento dei documenti clinici devono avvenire nel rispetto della corretta procedura sanitaria.
Art. 4
Autonomia professionale e rispetto delle norme dell’Ordinamento penitenziario
Le Direzioni dei Servizi della Giustizia Minorile attuano tutti gli interventi utili a garantire l’autonomia professionale degli operatori sanitari ed il corretto svolgimento dell’attività terapeutica e la continuità dei percorsi sanitari.
Gli operatori sanitari esercitano la propria attività all’interno del CPA e dell’USSM in collaborazione con il personale della Giustizia Minorile osservando la normativa vigente e tutte le eventuali disposizioni impartite in materia di sicurezza dalle Direzioni dei Servizi stessi.
Art. 5
Trattamento e condivisione dei dati
I dati giudiziari e sanitari dei minori e giovani adulti in carico ai servizi del CGM, devono essere condivisi, quando necessario, per una migliore gestione anche sanitaria delle persone detenute, internate e dei minori sottoposti a provvedimenti penali, dagli operatori dell’APSS e dagli operatori della Giustizia Minorile.
La condivisione dei dati, compatibilmente alla normativa vigente in materia di accesso ai dati personali, si effettua anche attraverso strumenti informatici in uso presso l’APSS nel rispetto delle norme in materia di privacy e nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dall’ordinamento della Giustizia Minorile.
Art. 6
Assistenza sanitaria a favore dei minori/giovani adulti in carico ai Servizi Minorili della Giustizia
Tenuto conto dell’età evolutiva, l’intervento sul minore o giovane adulto, entrato nel circuito penale, deve essere espressione di un attività integrata dei Servizi Minorili della Giustizia e dei Servizi dell’APSS e dei Servizi Sociali ciascuno per le specifiche competenze.
La presa in carico dell’individuo nella sua globalità (dal punto di vista sociale, pedagogico, psicologico) è comprensiva di un “progetto educativo” specifico per il singolo soggetto.
Infatti la valutazione multidisciplinare, fatta da un equipe di operatori (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali) deve evidenziare le caratteristiche del minorenne e i suoi bisogni assistenziali (sanitari, educativi, sociali) rispetto ai quali costruire un programma di presa in carico che preveda tutti gli interventi ritenuti necessari, individuando contestualmente gli enti e gli operatori responsabili della loro attuazione.
Tutti gli interventi (sanitari, educativi, sociali) devono essere periodicamente valutati, sempre dalla medesima equipe di riferimento, in rapporto alla loro efficacia. In particolare, l’assistenza sanitaria di natura psicologica nei confronti dei minori e/o giovani adulti in carico ai Servizi Minorili della Giustizia prevede una prima attività di valutazione diagnostica, da parte di un’equipe multiprofessionale, e successivamente un attività di trattamento e sostegno, qualora necessaria o laddove prevista dall’Autorità Giudiziaria minorile, cercando, per quanto possibile, di stimolare l’adesione e la motivazione del ragazzo al percorso terapeutico.
Art. 7
Programmi di formazione congiunta
L’attuazione di programmi di formazione sono indirizzati alla costruzione di un sistema integrato tra i Servizi della Giustizia Minorile e il Sistema Sanitario Provinciale e vanno realizzati in stretta collaborazione tra gli operatori degli stessi soggetti istituzionali, sia in fase di progettazione che di concreta attuazione, privilegiando i programmi di formazione congiunta e di rete.
Art. 8
Attivazione e continuità dei percorsi di cura
Per i soggetti minorenni e per i giovani adulti che presentano disturbi psicopatologici, alcoldipendenza, tossicodipendenza/tossicofilia o risultano portatori di doppia diagnosi, è necessaria non solo una valutazione specialistica, che si integri con quelle di diversa natura da realizzarsi anche in tempi relativamente brevi, ma eventualmente l’immediato collocamento in strutture di cura (nel caso di soggetti che presentano sindromi acute) o comunque la previsione di interventi terapeutici.
Al fine di garantire, nei confronti dei minori/giovani adulti entrati nel circuito penale, l’attivazione dei percorsi di cura e la continuità degli stessi sono definite, attraverso linee-guida, le modalità di collocamento dei minori nelle strutture comunitarie provinciali ed extraprovinciali nell’ottica di un intervento integrato socio-sanitario- educativo anche con il Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali e nel rispetto delle disposizioni che l’Autorità Giudiziaria o il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile - potrebbero impartire per ragioni giudiziarie e/o di sicurezza.
Art. 9
Individuazione del modello organizzativo per la presa in carico dei minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale con problematiche sanitarie
L’APSS individua un referente per coordinare l’assistenza sanitaria ai minori/giovani adulti.
Nel caso il minore o giovane adulto, affidato ai Servizi Minorili della Giustizia, necessiti di interventi specifici di natura sanitaria, spetta agli operatori di detti Servizi contattare il succitato referente.
Nel caso in cui il minore o giovane adulto, residente nel territorio provinciale sia già in carico ai Servizi sanitari territoriali, l’operatore o l’equipe multiprofessionale dei Servizi Minorili della Giustizia, nel più breve tempo possibile, atttiva l’operatore sanitario di riferimento e contestualmente informa il referente aziendale per l’assistenza sanitaria minorile.
L’APSS garantisce la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati o accompagnati da adulti privi di permesso di soggiorno (privi quindi di residenza anagrafica accertabile) che vengono arrestati o fermati nell’ambito del territorio provinciale.
L’APSS opera in stretta integrazione con gli operatori dei Servizi Minorili referenti del caso, sia per la progettazione e la realizzazione degli interventi da attivare
nell’ambito del procedimento penale che per la predisposizione di relazioni per l’Autorità Giudiziaria minorile competente, fatta salva l’autonomia professionale.
Art. 10
Tutela della salute delle minorenni sottoposte a provvedimenti penali e la loro prole.
Le minori/giovani adulte sottoposte a provvedimento penale, che risultano essere anche in stato di gravidanza, dovranno essere oggetto di un’attenta valutazione sanitaria.
Considerato che la reclusione o la limitazione della libertà delle gestanti possono rendere la gravidanza e l'evento nascita particolarmente problematici per l'assetto psichico della donna, con potenziali ripercussioni sulla salute psico-fisica del neonato devono essere attuati dal Dipartimento Materno infantile dell’APSS, in accordo con i Servizi della Giustizia Minorile le seguenti azioni programmatiche:
- il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle minori/giovani adulte con particolare riguardo ai controlli di carattere ostetrico-ginecologico;
- gli interventi di prevenzione e di profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell'apparato genitale femminile;
- corsi di informazione sulla salute per le minorenni/giovani adulte e corsi di formazione per il personale dedicato, che forniscano anche utili indicazioni sui servizi offerti dalla Azienda sanitaria al momento della reimmissione in libertà (consultori, punti nascita, ambulatori ecc.);
- potenziamento delle attività di preparazione al parto da attuare attraverso il coinvolgimento del Consultorio familiare;
- espletamento del parto in ospedale o in altra struttura diversa dal luogo di restrizione;
- sostegno e accompagnamento al normale processo di sviluppo psico-fisico del neonato.
Art. 11
Protocolli aziendali e Carta dei Servizi.
Al presente Protocollo d’intesa fanno seguito i protocolli operativi aziendali sottoscritti tra la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile e la Direzione Generale dell’APSS.
Nei protocolli aziendali vanno individuate tutte le soluzioni organizzative idonee a sviluppare la collaborazione operativa nel rispetto delle diverse competenze e con la garanzia della trasparenza nel rapporto tra minore/giovane adulto sottoposto a procedimento penale e istituzioni preposte.
In tal senso le parti suddette operano lo scambio puntuale preventivo di tutte le disposizioni di rilevanza organizzativa che possono avere riflessi nella gestione dell’ambito del circuito penale minorile e di quello sanitario al fine di attivare un costante processo di condivisione, coordinamento e monitoraggio. In particolare nella definizione delle forme di collaborazione fra APSS e CGM devono essere garantiti:
a) l’assistenza sanitaria ai minori fermati e/o arrestati ospiti del CPA e l’attivazione, qualora se ne presenti la necessità, dei servizi specialistici nonché la fornitura dei farmaci necessari, da individuarsi all’interno del
repertorio di farmaci in uso presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario provinciale;
b) la verifica dei requisiti igienico-ambientali del CPA;
c) l’accesso tempestivo, per i minori entrati nel circuito penale, ai servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria, con particolare riferimento ai trattamenti psicologici, psicoterapeutici e psichiatrici;
d) l’assistenza sanitaria e riabilitativa dei minori - italiani e stranieri - sottoposti a procedimento penale che si trovano in stato di tossicodipendenza od alcooldipendenza, per tutte le prestazioni erogabili nell’area delle dipendenze, tra cui anche l’inserimento nelle comunità terapeutiche e nelle strutture riabilitative accreditate con il Servizio sanitario provinciale, ai sensi dell’art. 2 c. 283 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
I protocolli aziendali, una volta predisposti, devono essere trasmessi per conoscenza all’Assessorato alla Salute e alle Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento.
L’APSS predispone altresì un’apposita Carta dei Servizi nella quale vengono concertate con il CGM le modalità di erogazione dei servizi sanitari e gli standard di qualità attesi.
Art.12
Revisione e aggiornamento
Il presente Protocollo può essere aggiornato su richiesta delle parti firmatarie. Alla scadenza di tre anni, in assenza di proposte di revisioni e di intervenute modificazioni legislative, il presente atto si intende tacitamente rinnovato.
Art. 13 Osservatorio Provinciale
L’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, così come previsto dall’allegato A) al DPCM 1° aprile 2008 e dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali siglato in data 20.11.2008 (Rep. n. 102/CU) è costituito quale strumento di supporto per la elaborazione delle politiche provinciali atte alla tutela della salute dei minori/giovani adulti privati o limitati della libertà personale e sottoposti a procedimento penale.
Ha il compito di monitorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi in tale ambito e la loro appropriatezza, nonché, sulla base delle eventuali criticità rilevate, indica gli strumenti correttivi diretti al miglioramento dell’efficacia degli stessi.
In caso di contenziosi, fornisce pareri e chiarimenti, e vigila sull’attuazione del presente Protocollo e dei protocolli aziendali e sulla rispondenza ai contenuti indicati.
Le riunioni dell’Osservatorio possono essere attivate anche su richiesta di ogni singola parte.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Presidente
della Provincia Autonoma di Trento
Il Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
Il Dirigente
Del Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
Trento, lì