CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA
ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
1. Il Comune di Xxxxx Xxxxxxxx affida ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93, la gestione del servizio di Tesoreria per un periodo di anni 4 (quattro) con possibilità di rinnovo alla scadenza alle condizioni di legge, previa adozione di formale atto da parte dell'Ente. L'interesse al rinnovo dovrà essere manifestato dal Tesoriere almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.
2. Le funzioni di Tesoriere verranno esercitate dall’Istituto in propri locali in Somma Lombardo, zona capoluogo, con orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie garantendo l'apertura sia mattutina che pomeridiana e nel rispetto del D.Lgs.385/93, relativamente alle norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
3. Laddove il servizio venisse affidato ad una banca con filiale in Somma Lombardo, dovrà essere garantito un servizio adeguato con almeno un impiegato addetto alla Tesoreria ed apposito sportello.
4. I servizi dovranno svolgersi con regolarità e l’orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.
ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di Tesoreria, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi.
2. L'Istituto Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari.
3. Il servizio di Tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00, della L. 720/84, istitutiva del sistema di Tesoreria unica e relativi decreti attuativi e di ogni altra modifica ed integrazione normativa successiva, nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell'offerta, nello statuto e nei regolamenti dell’Ente.
4. Tutte le riscossioni e tutti i pagamenti che appartengono al conto del Comune devono essere concentrati nella cassa del Tesoriere.
5. Le riscossioni ed i pagamenti effettuati da contabili secondari o minori devono comunque affluire al Tesoriere attraverso i versamenti ed i rimborsi ordinati dal Comune rispettivamente con ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
6. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere.
ART. 3 - COSTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun onere di gestione a carico del Comune, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate dal Tesoriere (postali, di bollo, telegrafiche, ecc.) eccetto quelle di cui al successivo art.10 "esecuzione dei pagamenti". Il Tesoriere ai fini del rimborso trasmette apposita nota spese al Comune che emetterà i relativi mandati.
2. Il tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dalla presente convenzione e non contenuti nell'offerta, eventualmente
richiesti dal Comune e di volta in volta concordati. I compensi per l'esecuzione di tali servizi saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la migliore clientela.
ART. 4 - CONTRIBUTO AL COMUNE PER SCOPI SOCIALI
1. Il Tesoriere si impegna a erogare al Comune l’importo complessivo di €
annui a favore di iniziative comunali nel campo sociale, culturale e ricreativo da versarsi entro il di ciascun anno.
ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell'esercizio successivo e che sarà contabilizzata con riferimento all'anno precedente.
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempi reali dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio nonché la visualizzazione di tutte le relative operazioni poste in atto dal Tesoriere. Ogni spesa attinente è a carico del tesoriere e qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere realizzata senza oneri per il Comune.
2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art.213 del D.Lgs. 267/00, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare potrà essere introdotto un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente; con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con uno scambio di lettere.
3. Il Tesoriere si impegna ad istallare, presso locali indicati dal Comune al momento dell'aggiudicazione del servizio, almeno 2 postazioni del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat o altri strumenti di agevolazione per gli incassi degli utenti, senza oneri di installazione e manutenzione.
4. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato ed un referente al quale il Comune potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica. I rapporti con il Comune saranno intrattenuti per il tramite del Responsabile dell'Area Finanziaria o suo delegato.
ART. 7- RISCOSSIONI
1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dal Responsabile dell'Area Finanziaria, o altro dipendente abilitato sulla base degli atti di incarico e secondo i vigenti regolamenti comunali.
2. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia regolari quietanze, numerate progressivamente, in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull'ordinativo di incasso.
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore e dal regolamento comunale di contabilità.
4. Il Tesoriere avrà particolare riguardo alla esatta imputazione e relativa quadratura delle somme vincolate così come indicato dall’Ente negli ordinativi di incasso.
5. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del Comune stesso, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola “Salvi i diritti del Comune”. Tali incassi saranno immediatamente segnalati al Comune, entro 5 giorni, per l’emissione dei relativi ordini di riscossione al fine della regolarizzazione contabile.
6. Il Tesoriere è tenuto all’incasso anche delle somme non iscritte in bilancio o iscritte in difetto.
7. Per le entrate riscosse senza ordinativo le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che dette entrate rientrano tra quelle di cui all'art.1, comma 3, del D.M. 26 luglio 1985.
8. L’esazione è pura e semplice; si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
9. Gli ordinativi d’incasso non estinti entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza e giacenti presso la Tesoreria Comunale non debbono essere più riscossi e sono restituiti al Comune per l’annullamento o per la riduzione dell’importo.
10. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i quali al tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dal Comune mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.
11. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali Bancomat, bonifico bancario o altri mezzi eventualmente concordati con il Comune.
12. L'accredito delle somme riscosse sul conto di tesoreria viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
13. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte del Comune o di terzi.
14. Le somme di soggetti terzi rinvenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
ART. 8- ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE
1. Restano incluse nella cura delle riscossioni le “entrate patrimoniali”, vale a dire le entrate relative a beni e servizi che il Comune dovesse decidere di riscuotere attraverso la Tesoreria senza ausilio di riscuotitori speciali del Comune. Per la riscossione non spetterà al tesoriere alcun compenso particolare.
ART. 9 – SERVIZIO RID
1. Il tesoriere dovrà garantire, se richiesta dal Comune, l’attivazione del servizio RID per la riscossione delle entrate comunali provenienti dall’utenza.
2. Il costo massimo del servizio per ogni RID è pari a € per il quale la Banca emetterà fatture mensili.
ART. 10- PAGAMENTI
1. I pagamenti verranno effettuati dal Tesoriere esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile dell'Area Finanziaria, oppure, da suo delegato o, nel caso di assenza od impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo.
2. Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi, di pagamenti derivanti da obblighi tributari, di pagamenti di somme iscritte a ruolo, di delegazioni di pagamento o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati al Tesoriere con l’ordine scritto, da parte dei soggetti abilitati alla firma dei mandati, di soddisfare il debito alla relative scadenze, questi dovrà provvedere anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l’emissione del relativo mandato di pagamento. Tale procedura dovrà essere seguita anche nel caso di pagamenti relativi ad utenze (energia elettrica, telefono, metano). L’Ente emetterà il relativo mandato per la regolarizzazione contabile entro 15 giorni.
3. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal Tesoriere se privo della codifica.
4. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. Il Tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui fornito dall'Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio o degli importi evidenziati nell’elenco dei residui passivi succitati non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titolo legittimi di discarico per il Tesoriere.
5. Per i pagamenti da effettuarsi a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati.
6. Il Tesoriere non può dare corso al pagamento di mandati che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma da pagare o del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e la somma scritta in cifre.
7. Il mandato di pagamento deve contenere almeno i seguenti elementi:
1) Numero progressivo per esercizio finanziario
2) Data di emissione
3) Intervento o capitolo sul quale grava la spesa e relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui
4) Codifica
5) Indicazione del creditore o, se persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza nonché, se richiesto il numero di partita I.V.A. o il Codice Fiscale
6) L’ammontare della somma dovuta e le scadenza qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore
7) La causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa
8) Eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste del creditore
9) L'indicazione degli eventuali vincoli di destinazione.
ART. 11 - ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
1. L’estinzione dei mandati di pagamento da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della Legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori, per la regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
2. I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello del Tesoriere, contro il rilascio di regolari quietanze.
3. Il Comune potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le seguenti modalità:
− accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
− commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico del destinatario;
− commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del beneficiario.
4. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. La commutazione viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario. I mandati il cui pagamento non fosse riuscito possibile, neppure in una delle forme indicate al comma precedente, entro il 31 Dicembre, sono restituiti dal Tesoriere al Comune per l’annullamento o per la riduzione dell’importo allorquando risultino soltanto parzialmente impagati.
5. Il Comune si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto oppure ritenuti dal Comune di carattere urgente.
6. Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica, in presenza di gestione automatizzata del servizio di Tesoreria, da consegnare al Comune, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
7. Su richiesta del Comune il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.
8. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dal Comune.
9. Le spese e le tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno poste a carico dei beneficiari. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo sia dell’importo delle spese che del netto pagato.
10. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre il proprio timbro “pagato” e la propria firma.
11. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo di assegni circolari, si considera accertato l’effettivo pagamento alla data di ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. In caso di mancata restituzione del predetto avviso, farà fede a tale riguardo la ricevuta rilasciata dall’Amministrazione Postale per l’invio della lettera raccomandata.
12. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, il primo giorno lavorativo per le banche successivo a quello della consegna al Tesoriere medesimo. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell'operazione. Per i pagamenti effettuati fuori dallo sportello del tesoriere, nei confronti del beneficiario, viene stabilita una valuta convenzionale fissa cadente 3 (tre) giorni dopo quello di esecuzione dell'operazione.
13. Per il pagamento degli ordinativi di pagamento (mandati) a favore di Enti obbligati alla tenuta del bollettario delle riscossioni, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o cassiere, salvo quanto disposto dal successivo comma.
14. Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di Xxxxx in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.
15. Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell’art.44 della L. 526/82, il Comune dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie all’esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali interessate.
16. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto che il Tesoriere deve rendere al Comune in ottemperanza al disposto dell’art.226 del D.Lgs. 267/00 in relazione alla propria gestione di cassa.
17. Per i pagamenti con scadenza predeterminata, compresi gli stipendi, i relativi ordinativi dovranno essere trasmessi al Tesoriere tre giorni lavorativi, per le banche, antecedenti il termine di pagamento.
18. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenze dell'Istituto o presso altri Istituti di Credito, verrà effettuato mediante un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro la data di pagamento fissata dal Comune, con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente. La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli stessi.
ART. 12 - IMPOSTA DI BOLLO
1. Il tesoriere, su tutti i provvisori di entrata e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.
ART. 13- TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
1. Gli ordini di pagamento (mandati) e quelli di riscossione (reversali) saranno trasmessi dal Comune al Tesoriere, in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte, in doppio esemplare, sottoscritte dagli stessi soggetti abilitati alla firma delle reversali e dei mandati, una delle quali sarà restituita firmata per ricevuta.
2. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi di bilancio sottoscritto dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
b) copia del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con copia conforme del relativo atto deliberativo
3. Il Comune si obbliga altresì, a trasmettere al Tesoriere nel corso dell’esercizio finanziario:
a) le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nuove e maggiori spese ed in genere a tutte le variazioni di bilancio;
b) le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento con l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio
c) le delegazioni di pagamento dei mutui contratti
d) gli altri documenti previsti dal Regolamento di contabilità.
ART. 14 - FIRME AUTORIZZATE
1. Il Comune dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso (reversali) e quelli di pagamento (mandati) nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie autentiche delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri relativi.
2. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo per le Aziende di Credito successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
3. Nel caso in cui gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza od all’impedimento dei titolari.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
1. Il Tesoriere, a seguito di richiesta del Comune corredata dalla relativa deliberazione della Giunta Comunale, è tenuto, verificata l'insufficienza di somme disponibili presso la contabilità speciale ed i conti fuori tesoreria unica, a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite di legge.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa dopo che sono state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità di legge.
3. Gli interessi passivi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati sulle somme di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione ed addebito trimestrale.
4. Il tasso di interesse da applicare agli eventuali utilizzi delle anticipazioni di Tesoreria sarà pari al tasso Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media (pubblicata sulla stampa specializzata) del mese precedente l'inizio dell'anticipazione, con uno spread (maggiorazione / diminuzione in punti percentuali per anno) del .
5. Il Comune deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che si ritiene di utilizzare.
6. Il tesoriere è tenuto a procedere d'iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Comune.
ART. 16 - UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE
1. Il Comune potrà disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge per un importo non superiore all’anticipazione di Tesoreria disponibile, concessa nei modi , nelle forme e nei limiti stabiliti dal precedente art.15.
2. L’utilizzo di somme a specifica destinazione dovrà essere deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio finanziario, immediatamente dopo che la Giunta Comunale abbia assunto la deliberazione autorizzativa della anzidetta anticipazione di Tesoreria, e sarà attivato dal Tesoriere in conformità alle specifiche richieste del servizio finanziario del Comune.
3. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria.
4. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione verrà ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti dovrà essere ricostituita, in ogni caso, a fine anno, anche ricorrendo, ove del caso, all’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria autorizzata, richiesta e concessa come dianzi precisato.
ART. 17 - OBBLIGHI DEL TESORIERE PER LE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento rilasciate dal Comune quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, il Tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di mancato pagamento.
2. Pertanto il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi nella contabilità speciale, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle relative scadenze, di rate di ammortamento di mutui, contributi previdenziali, prestiti, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Comune abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per Legge.
3. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con l’osservanza del precedente art.16, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle relative scadenze, di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri impegni anche all’eventuale anticipazione di Tesoreria.
ART. 18 - MUTUI
1. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del Comune i finanziamenti a medio e lungo termine richiesti per le finalità consentite.
2. La concessione sarà effettuata, nel rispetto delle previsioni statutarie dell’Istituto o della sezione mutuante, delle norme di Legge in materia e, compatibilmente con la possibilità di effettuare conveniente provvista, alle migliori condizioni praticabili al momento dal mutuante medesimo.
3. Il tasso di interesse da applicare sui mutui concessi sarà pari a quello determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso annuo) con uno spread (maggiorazione / diminuzione in punti percentuali per anno) del per i mutui a tasso fisso e del per i mutui a tasso variabile.
ART. 19 - GESTIONE DI TITOLI E VALORI
1. Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà del Comune che saranno immessi su specifico deposito amministrato, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del regolamento comunale di contabilità.
2. Con le medesime modalità, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comune o per spese contrattuali.
3. La custodia di titoli e valori di proprietà e di terzi è gratuita.
4. I depositi in denaro ed in titoli effettuati da terzi per poter adire a pubbliche aste od a licitazioni private, e cauzionali a garanzia di impegni assunti, verranno dal Tesoriere ricevuti in base a specifiche disposizioni emesse dal Comune contro il rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di Tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione.
5. I depositi di asta dovranno dal Tesoriere essere restituiti, anche in giornata, ai rispettivi titolari che non risulteranno assegnatari, dietro semplice ordine firmato dal Responsabile dell'Area che gestisce la gara e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, scritto a tergo delle relative bollette di deposito.
6. Il Tesoriere provvederà al versamento dell’importo delle cedole maturate sui titoli di proprietà del Comune nel conto di Tesoreria alle loro rispettive scadenze.
7. Anche l’importo delle cedole maturate sui titoli di proprietà di terzi saranno versate alle loro rispettive scadenze nel conto di Tesoreria del Comune che disporrà il pagamento con mandato a favore dei depositanti, proprietari dei titoli in deposito.
ART. 20 - SOMME FUORI TESORERIA UNICA
1. Il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune per le giacenze presso il Tesoriere, nei casi in cui ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica, è pari al
tasso variabile Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media (pubblicata sulla stampa specializzata) del mese precedente l'inizio del trimestre, con uno spread (maggiorazione / diminuzione in punti percentuali per anno) del . Gli interessi saranno liquidati trimestralmente.
2. Le operazioni non soggette al riversamento sulla contabilità speciale saranno così regolamentate:
accrediti:
- per contanti: valuta stesso giorno del versamento
- con modalità bonifico: valuta indicata sul bonifico
addebiti:
- mandati mediante bonifico: valuta stesso giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione di pagamento
- mandati con modalità di pagamento per cassa: stesso giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione
- giroconto: valuta lo stesso giorno dell'effettuazione dell'operazione
3. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni poste in essere.
ART. 21 - SUPERAMENTO DELLA TESORERIA UNICA
1. Qualora nel corso della vigenza della convenzione vengano introdotte nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica e/o forme di suo superamento, alle nuove giacenze si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20 della presente convenzione.
ART. 22 - VERIFICHE DI CASSA
1. Al Tesoriere comunale incombe l’obbligo di prestarsi alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
2. L’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune deve provvedere con cadenza trimestrale, presso gli Uffici del Tesoriere comunale, alla verificazione dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni e dei pagamenti.
3. Di ogni verificazione di cassa si stende, a cura dell’organo di revisione procedente, apposito verbale in triplice originale sottoscritto da tutti gli intervenuti: uno da consegnarsi al Tesoriere, uno da consegnarsi ai revisori e l’altro da conservarsi nell’ufficio comunale.
4. Si provvede alla verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco con l’intervento del Sindaco cessante dalla carica e del Sindaco che la assume, nonché del Segretario Comunale, del responsabile dell'Area Finanziaria e dell’Organo di revisione del Comune.
5. I componenti il Collegio dei revisori hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria.
6. Il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune, o suo delegato, ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all'interno del Comune.
ART. 23 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E DI CONSERVAZIONE
1. Il Tesoriere deve tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:
a) il giornale di cassa;
b) il bollettario delle riscossioni;
c) gli ordinativi di pagamento (mandati) divisi per interventi o capitoli e cronologicamente ordinati;
d) gli ordinativi di incasso (reversali) divisi per risorse o capitoli e cronologicamente ordinati;
e) i verbali di verificazione di cassa;
f) eventuali altre evidenze previste dalla Legge.
ART. 24 - SEGNALAZIONE DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli art. 25, 29 e 30 della L. 468/78 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra in concorso con il Comune, alla compilazione ed alla trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa alla Regione Lombardia - Ufficio Statistica - ed alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato entro la fine dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre per ciascuno dei rispettivi trimestri solari precedenti.
ART. 25 - CONTO DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere al Comune, ai sensi dell’art.226 del D.Lgs. 267/00, il conto della propria gestione di cassa redatto anche con procedure meccanografiche, attenendosi alle disposizioni di Xxxxx per quanto riflette la documentazione dei mandati e la classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento.
2. Il conto del Tesoriere deve essere redatto sul pertinente modello conforme a quello superiormente approvato.
3. Il Tesoriere comunale deve accludere al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa o capitolo di entrata e per ogni singolo intervento o capitolo di spesa;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
4. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere copia autentica della deliberazione di approvazione del conto consuntivo esecutiva ai sensi di legge ed eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto.
ART. 26 - RESPONSABILITÀ’ DEL TESORIERE - CAUZIONE
1. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il Tesoriere, ai sensi di legge risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ed è altresì responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.
2. Pertanto, a garanzia dell’esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Tesoriere si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell’esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere, dichiarando che questa formale obbligazione tiene luogo di materiale cauzione.
ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di reiterate violazioni e/o mancato rispetto di quanto sopra previsto, previa contestazione scritta, è facoltà del Comune risolvere il contratto al 31/12 di ogni anno con
preavviso mediante Raccomandata A/R da spedire entro il 30 Settembre, con eventuale richiesta di versamento di una penale commisurata alla quantificazione dei danni subiti.
2. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.
ART. 28 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Sono a carico del Tesoriere le spese di rogazione della presente convenzione, le spese relative al bollo e quelle dipendenti dalla registrazione.
2. Stante la gratuità del servizio, le parti, di comune accordo, ai fini fiscali e del calcolo dei diritti di segreteria non indicano alcun valore per la presente convenzione di cui chiedono la registrazione fiscale a tassa fissa.
ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.
ART.30 - RINVIO
1. Per quanto non è espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono a tutte le disposizioni di Xxxxx ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione saranno demandate all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Busto Arsizio.