COMUNE DI ZOCCA ( PROVINCIA DI MODENA) CONVENZIONE PER L ’ AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " CAMPI DA TENNIS” SCRITTURA PRIVATA
DEL. N. _____ DEL __________________
( esente da imposta di bollo a i sensi dell' art. 27 - bis della tabella a l legata a l D. P . R. n. 642 /1972 )
COMUNE DI ZOCCA
( PROVINCIA DI MODENA)
CONVENZIONE PER L ’ AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " CAMPI DA TENNIS”
SCRITTURA PRIVATA
L' anno duemilaquindici i l giorno______________del mese di ____________ in Zocca, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d' uso a i sensi dell' art. 5 , comma 2 del D. P . R. 26 /04 /1986 , n. 131 ;
TRA
Il Comune di Zocca - C. F. n. 00717780365 ( di seguito denominato brevemente " i l Comune"), in questo atto rappresentato dall’ Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, I nformatica, l a quale agisce esclusivamente in tale sua veste ed in esecuzione della _____ n. ___ del ed
in forza del provvedimento del Sindaco del 13/01/2015, Prot. n. 275;
E
l ' Associazione __________ con sede in ___________, Via _________ n. ___ ( di seguito denominata brevemente " Affidatario”), C. F. e partita IVA N. _________, legalmente rappresentata dal Sig. _________, nella sua qualità di Presidente, nato a _____ i l _____ e per i l presente atto domiciliato presso la sede dell' Associazione stessa;
PREMESSO:
che con determinazione n. ___ del _____ veniva disposto di procedere a l l ’ affidamento della gestione dell’ impianto sportivo r icreativo di proprietà comunale “ Campi da tennis s i t i nel capoluogo”, approvando i l relativo schema di convenzio ne e autorizzando a l l a stipula l a Responsabile del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Oggetto della convenzione .
1 . La presente convenzione definisce i r apporti che regolano l’ affidamento della gestione dell' impianto sportivo di proprietà comunale " Campi da tennis ” s ito in Comune di Zocca Capoluogo, Viale Via dello Sport, meglio individuato nell' allegata planimetria e costituito da:
a) n. 1 campo da tennis in terra rossa battuta
b) n. 1 campo da tennis in s intetico
c) n. 1 campo da beach volley
d) n. 2 spogliatoi con relativi servizi
e) n. 2 servizi igienici per il pubblico
f) n. 1 ripostiglio
g) n. 1 centrale termica
h) aree verdi pertinenziali
2 . Con la sottoscrizione del pres ente atto il concessionario dichiara di accettare in consegna l’ impianto sportivo di cui all’ oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente s i trova, nell’ ubicazione e nella consistenza attuale, che dichiara di conoscere ed accettare int egralmente, senza alcuna riserva, di a lcun t ipo. All' atto della consegna dell' impianto sportivo è redatto apposito verbale di consistenza.
Art. 2 Durata della convenzione .
1 . La durata della convenzione per la gestione è stabilita in anni 3 con decorrenz a dal 01 / 09 /2015 e termine a l 31 / 08 /2018 , data a l la quale i l rapporto s i intende integralmente
r isolto di diritto senza necessità a lcuna di formale disdetta.
Art. 3 Modalità della gestione sportiva .
1 . L’ Affidatario provvede a l la gestione organizzativa e tecnico operativa dell' impianto sportivo per i l quale deve assicurare i l pieno e regolare funzionamento nel r i spetto scrupoloso di tutte le leggi e disposizioni regolamentari vigenti relative a l l ' esercizio degli impianti sportivi, garantendo i l più ampio accesso possibile a i cittadini di ogni età, sesso e condizione, responsabilizzando gli utenti tramite forme di gestione compartecipata, promuovendo a l tresì i l ruolo del volontariato per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio sportivo in gestione.
2 . l ’ Affidatario s i impegna ad effettuare la gestione sportiva promuovendo l ' attività formativa di base, amatoriale, agonistica e r icreativa, perseguendo in ciò finalità di massima partecipazione per soci e non soci.
Art. 4 Condizioni generali d' uso dell' impianto sportivo .
1 . Le modalità di utilizzazione dell' impianto sportivo sono stabilite annualmente dal Comune con apposita programmazione adottata, previa consultazione dell’ Affidatario, tenendo conto dei seguenti criteri operativi:
A) entro i l giorno 30 del mese di settembre di ogni anno le Associazioni, Società o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire a l Comune, Servizio Sport, le r ichieste inerenti l ' utilizzo dell' impianto convenzionato, sulla base delle seguenti condizioni d' uso:
SCUOLE: Le scuole nel periodo settembre/ giugno dovranno avere la facoltà di utilizzare l ’ impianto sportivo.
SOCIETA' e GRUPPI: I l Sabato e l a Domenica dovranno essere prevalentemente r i servati a Partite di Campionato e Tornei.
Dal Lunedì a l Venerdì sono previsti gli a l lenamenti con particolare attenzione a l la promozione sportiva dei minori.
B) entro i l giorno 30 del mese di ottobre i l Servizio Sport convoca in apposita r iunione tutti i soggetti che abbiano prodotto formale r ichiesta e provvede a l la stesura del relativ o calendario d' utilizzo degli impianti per l ' anno sportivo successivo sulla base dei seguenti criteri:
• consentire l ’ utilizzo da parte delle scuole;
• consentire l ’ utilizzo da parte di minori per attività dilettantistiche e di promozione dello sport;
• consentire attività l ibere e/ o organizzate per portatori di handicap, anziani;
2 . I l Comune approva con propria deliberazione le tariffe degli impianti sportivi che verrà comunicata immediatamente a l l ’ Affidatario.
Le tariffe di utilizzo, da intendersi comprensive d’ IVA, non possono essere superiori a l le tariffe determinate annualmente dall’ Amministrazione comunale e la tabella r iportante le tariffe deve essere esposta in modo ben visibile a l pubblico.
Il pagamento della tariffa oraria deve essere versato direttame nte a l l ’ Affidatario.
3 . L' impianto sportivo può essere utilizzato anche per attività proposte da Scuole, Associazioni o Gruppi non previste nel suddetto calendario base di cui a l precedente comma 1 . lettera B), previa r ichiesta scritta inoltrata a l l ’ affida tario ed a l Comune, Ufficio Sport, per conoscenza. L ’ affidatario deve dare comunicazione del r i scontro anche a l Comune.
4 . Salvo saltuarie e temporanee esigenze dell’ Affidatario per gare, tornei o specifici a l lenamenti l ' impianto sportivo deve essere costa ntemente a disposizione di tutti, indistintamente, gli utenti che intendono effettuare l a prenotazione, s iano essi aderenti ad associazioni o semplici cittadini.
5 . Le quote associative connesse a l lo svolgimento da parte dei soci delle attività sportive dell’ Affidatario sono determinate da quest' ultimo: trattandosi peraltro di attività di interesse sociale svolte a l l ' interno di un impianto pubblico in concessione l ’ Affidatario fornisce a l Comune preventiva informazione delle quote associative che intende pr aticare per l ' adesione/ partecipazione dei soci a l le attività, con idonea motivazione della quantificazione se r ichiesta.
Art. 5 Manutenzione ordinaria e straordinaria.
1 . L’ Affidatario è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di man utenzione ordinaria, mantenendo l ' impianto sportivo ( compreso i locali, gli arredi, i servizi, gli impianti
tecnologici, le aree anche di pertinenza, ecc.) nella massima efficienza e pulizia, in osservanza delle prescrizioni impartite dai competenti serviz i comunali e nel r ispetto di tutte le norme di s icurezza stabilite per legge.
2 . Per manutenzione ordinaria s i intendono tutte le opere di pulizia, r iparazione, r innovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, come di seguito specificato a l ivello indicativo:
A) Interventi generali:
• manutenzione, r iparazione e sostituzione delle recinzioni;
• r iparazioni di intonaci interni, di pavimenti e r ivestimenti inter ni, t integgiature interne ed esterne;
• r iparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche logorate, nonché delle apparecchiature idro - sanitarie in genere;
• r iparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
• r iparazioni e sostituzioni di parti delle apparecchiature ed attrezzi in conseguenza dell' uso;
• r iparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d' uso;
• manutenzione dell' arredamento mobile;
• pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di r iscaldamento;
• manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree e/ o cespuglio;
• pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell' impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infi ssi;
• mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell' impianto.
B) Interventi sui campi da tennis:
• Il fondo del campo in terra rossa deve essere mantenuto in buone condizioni, opportunamente r icaricato, l ivellato, i rrigato e compattato con le modalità previst e per una corretta manutenzione.
3 . L ’ Affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione a l Comune ( Servizio Sport) dell' eventuale impossibilità di utilizzo dell’ Impianto. Nel caso di partite ufficiali l ’ Affidatario deve comunicare nei tempi prescritti a l le Federazioni e/ o agli Enti di Promozione Sportiva l ' impossibilità di utilizzo dell' impianto.
4 . L ’ Affidatario è tenuto a segnalare prontamente a l Comune ogni necessi tà di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che provvederà direttamente salvo i l caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile a l cattivo uso, a l l o svolgimento di attività non consentite od a l la cattiva o trascurata manutenzione ordinaria.
5 . All’ Affidatario è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica ( se non previa autorizzazione scritta del Comune) sull' impiantistica per l a quale suss i ste apposita certificazione di conformità a l le norme di s icurezza. Tutti gli interventi posti in essere dall’ Affidatario devono comunque r ispettare le norme vigenti in materia di s icurezza sul lavoro.
6. L’ Affidatario non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria dell' impianto sportivo che i l Comune intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo a lcuno per l ' eventuale l imitazione o temporanea sospensione dell' attività in dipendenza dell' esecuzione dei lavori medesimi. I te mpi di intervento devono essere comunicati con un anticipo di a lmeno due mesi e possibilmente concordati con l ’ Affidatario nel r ispetto della programmazione annuale dell' attività della medesima.
7 . Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzion a l i tà ed efficienza che l ’ Affidatario intenda porre in essere a proprie spese possono essere eseguiti solamente previa autorizzazione scritta del Comune. Le opere r isultanti da tali interventi accedono gratuitamente a l la proprietà del Comune a l termine de l l ’ affidamento in gestione.
8 . In caso di violazione degli obblighi del presente articolo i l Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d' ufficio con addebito di spese a l l ’ Affidatario r ival endosi direttamente, in tutto od in parte,
sul deposito cauzionale di cui a l successivo art. 18 , deposito che deve essere reintegrato nei successivi trenta giorni.
Art. 6 Obblighi e responsabilità dell’ Affidatario .
1 . Ogni responsabilità inerente e conseguente la gestione è a carico dell’ Affidatario. Con decorrenza dalla data di efficacia della presente convenzione i l concessionario è responsabile della gestione dell’ impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l ’ uso del complesso e l ’ incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto dalla data suddetta ogni responsabilità diretta ed indiretta, s ia nei confronti di terzi che dello stesso Comune relativa a l l ’ attività di gestione dell’ impianto in oggetto, viene assunta dal concessionario, i l quale deve provvedere:
A. a mantenere sull' impianto sportivo i l personale qualitativamente e quantitativamente necessario a l l ' adempimento degli obblighi inerenti la gestione secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizi oni di s icurezza. In particolare l ’ Affidatario deve provvedere con proprio personale a l controllo, vigilanza e custodia dell' impianto ( vigilanza sugli accessi, controllo tesserini di r iconoscimento r i lasciati dalla Società t i tolare della gestione, verific a del corretto uso dell' impianto e delle relative attrezzature) ed a far r i spettare le norme igieniche e di comportamento in vigore ( divieto di consumo di cibi e bevande nei locali spogliatoi e servizi; di gettare a terra r i f iuti di qualsiasi genere; d i fumare negli spogliatoi e servizi igienici; di tenere comportamenti che possano arrecare danni a persone o a cose; obbligo di r ispettare scrupolosamente gli orari assegnati; obbligo a l pubblico di sostare solo negli appositi spazi; obbligo a i genitori d i accedere agli spogliatoi, se necessario, solo in concomitanza di attività giovanili con bambini di età inferiore a 8 anni; obbligo a i calciatori di pulirsi le scarpe negli appositi spazi prima di accedere agli spogliatoi). Per l ' esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l ’ Affidatario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di a l tro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo i l Comune da ogni responsabilità. Qualora s i avvalga di lavoro subord inato, dovranno essere r i spettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, s ia per quanto r iguarda gli aspetti normativi e salariali, s i a per quanto r iguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;
B. a garantire la s icurezza degli utenti, anche durante l ’ espletamento del sevizio di pulizia, mediante l ’ impiego di idonee segnalazioni che impediscano a l pubblico l ’ accesso a i locali oggetto di pulizia, consentendo l ’ accessibilità a l le a l tre zone in cui non s i sta lavorando e rendendo r iconoscibile i l personale addetto;
C. a munirsi a sua cura e spese, a l l ' occorrenza per le s ingole attività esercitate, delle prescritte l icenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa;
D. a condurre la gestione dell' impianto sportivo nel più assoluto r i spetto della moralità pubblica, correttezza e r iservatezza nei confronti degli utenti, a i quali deve essere garantito i l massimo grado di confort possibile. Parimenti l ’ Affidatario deve mantenere, nei confronti delle a l tre Società sportive interessate a l l ' uso dell' impianto sportivo, un atteggiamento improntato su basi di correttezza ed imparzialità.
2. L’ Affidatario assume l ' intera e diretta responsabilità di ogni danno che dalla gestione possa derivare a l Comune od a terzi e, con effetto dalla data di decorrenza del servizio, s i obbliga a stipulare, con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi r innovi e proroghe, un’ adeguata copertura assicurativa, contro i r i sc hi di:
A. Responsabilità Civile verso Terzi ( RCT): per danni arrecati a terzi ( tra i quali l ’ Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a l l ’ attività oggetto della presente procedura, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accesso r ie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura ( RCT) dovrà avere un massimale “ unico” di garanzia non inferiore a Euro 1 . 000 . 000, 00 per s inistro e per persona e prevedere tra le a l tre condizioni anche la specifica estensione a :
• conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
• committenza di lavori e servizi;
• danni a cose in consegna e/ o custodia, s ino a l la concorrenza di € 20. 000 per s inistro ed anno;
• danni a cose di terzi da incendio, s ino a l l a concorrenza di € 20. 000 per s inistro ed anno;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l ’ Affidatario, che partecipino a l l ’ attività oggetto della concessione a qualsiasi t i tolo ( soci, volontari, collaboratori, ecc.);
• danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di di pendenza con l ’ Affidatario, che partecipino a l l ’ attività oggetto della concessione a qualsiasi t i tolo ( volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di s inistro garantito in polizza;
B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro ( RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti a l l ’ attività svolta, ed oggetto della presente procedura ( inclusi soci, volontari e a l tri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l ’ appaltatore s i avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “ unico” di garanzia non inferiore a Euro 1 . 000. 000, 00 per s inistro e per persona.
3 . Il concessionario solleva i l Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/ o d ell ’ uso dell’ impianto e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario r i sponderà direttamente dei danni a l le persone e/ o a l le cose comunque provocati nell’ esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi r i sarcimento senza diritto di r ivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.
4 . Il Comune resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche per eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o r isse che dovessero verificarsi durante gare, a l lenamenti od a l tre attività espletate o consentite a l l ’ Affidatario. Resta a carico del Comune la sola responsabilità conseguente a danni derivanti dalla sola proprietà degli immobili e degli impianti.
5 . Il Concessionario sarà inoltre resp onsabile di ogni danno che l ’ impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l ’ obbligo, in base a l la decisione insindacabile del Comune ed entro i l termine da questo stabilito, di r imborsare i l da nno, oppure, a l ternativamente, di r ipararlo a sua cura e spese.
6. Per la durata della presente convenzione e comunque f ino a quando essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che l a legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal concessionario.
Art. 7 Oneri di gestione.
1 . L ’ Affidatario assicura la gestione dell' impianto sportivo provvedendo particolarmente:
A. a l l ' apertura ed a l l a chiusura dell' impianto, r ispettando e facendo r i spettare scrupolosamente gli orari di attività programmate, ed impedendo l ' accesso a persone non autorizzate;
B. a far fronte a tutte le spese di gestione ordinaria ed in particolare: acqua, gas, energia elettrica, telefono ( provvedendo a stipulare direttamente i relativi contratti con l e imprese erogatrici), tassa smaltimento r i fiuti, imposta pubblicità; e ad assolvere tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti l a gestione. Nell' ambito della gestione, l ’ Affidatario provvede a l servizio di pulizia dei locali, dei servizi e delle aree di pertinenza, garantendo i l r ispetto delle norme igieniche. Si r ibadisce, a l tresì, che è a carico dell’ affidatario l ’ onere per i l nolo degli estintori, le relative verifiche inerenti l a prevenzione incendi e tutti gli oneri previsti e/o introdotti nel co rso della vigenza contrattuale dalla normativa in materia ( es. dotazione di defibrillatori e relativi corsi per un loro corretto utilizzo). L’ onere per i l servizio di conduzione e manutenzione della centrale termica r imane a carico del Comune specificando che l ’ Affidatario dovrà preventivamente concordare le modalità di gestione della temperatura e dell’ accensione/ spegnimento dell’ impianto.
C. a l r ipristino degli eventuali danni arrecati a l l ' impianto dagli spettatori e dagli utenti, ad eccezione di quelli causati dagli utenti nei casi e nei giorni di cui a l successivo art. 9;
D. a r iconsegnare l ' impianto sportivo, a l termine dell’ affidamento, l ibero da ogni cosa di proprietà dell’ Affidatario, in perfetto ordine e nello stato in cui fu r icevuto, con gli accrescimenti conseguenti agli investimenti effettuati e salvo i l normale
deterioramento dovuto a l corretto uso ed a l la vetustà.
2 . In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo i l Comune, previa diffida ad adempiere, laddove necessario, e conseguente accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d' ufficio con addebito di spese a l l ’ Affidatario, r xxxxxxxxsi direttamente, in tutto od in parte, sulla cauzione definitiva di cui a l successivo art. 18 . La garanzia dovrà essere integra ta ogni volta che l ’ Amministrazione procederà a l l a sua escussione, anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente l ’ Affidatario, i l Comune potrà effettuare i l reintegro a valere sulle somme da corrispondere a l lo stesso.
3 . I l Comune s i r iserva di ac cedere a l l ' impianto sportivo e di procedere a controlli sulle modalità di conduzione della gestione e di manutenzione, anche i spezionando locali ed attrezzature, in qualsiasi momento, a mezzo di propri tecnici e funzionari e senza obbligo di preavviso.
Art. 8 Facoltà dell’ Affidatario .
1 . L ’ Affidatario deve utilizzare l ' impianto sportivo per lo svolgimento delle attività per esso previste dalla presente convenzione. Altre attività ( iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento) purché compatibili con i l normale stato di conservazione delle strutture dell' impianto, potranno essere svolte dall’ Affidatario sotto la sua completa responsabilità, previa autorizzazione del Comune.
Art. 9 Facoltà del Comune.
1 . I l Comune s i r i serva come diritto incon dizionato la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere in uso l ' impianto sportivo ( in tutto od in parte) per un numero massimo di 15 giornate l ' anno ( eventualmente anche solo festive), per iniziative, compatibili con l a destinazione d' uso dell' impianto, dallo stesso promosse o patrocinate e da comunicarsi a l l ’ Affidatario con preavviso di a lmeno 20 giorni, nel r i spetto del calendario di attività giovanile, agonistica, amatoriale stabilito prima dell' inizio del campionato.
Art. 10 Partecipazione f inanziaria del Comune a i costi di gestione.
1 . I l Comune partecipa finanziariamente a i costi sostenuti dall’ Affidatario per la gestione dell' impianto sportivo e del correlato programma di attività societario con una quota annua forfettariamente determinata in €. 2 . 000, 00 ( duemila).
2 . L' importo suddetto , a decorrere dal secondo anno di gestione, sarà adeguato a scadenza annuale nella misura del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di Programmazione Economica Finanziaria ( D. P . E. F.) nazi onale.
3 . La quota della partecipazione f inanziaria è erogata dal Comune a l l ’ Affidatario in due rate semestrali posticipate uguali scadenti r ispettivamente i l 31 marzo ed i l 30 settembre. A fronte di tali erogazioni l ’ Affidatario emana regolari fatture in formato elettronico.
4 . Al termine di ogni anno di gestione, l ’ Affidatario s i impegna a l tresì a presentare a l Comune apposita relazione, dell' attività gestionale e sportiva svolta.
Art. 1 1 Miglioramenti ed addizioni .
1 . L ’ Affidatario può eseguire sull' i mpianto sportivo in concessione, previo consenso del Comune, opere o interventi di miglioria che eccedono l ' ordinaria manutenzione nonché interventi volti a garantire l a buona conservazione delle strutture e degli impianti, purché non comportino modifiche a l la destinazione d' uso.
2 . Le opere costruite e/ o gli interventi di miglioria realizzati accedono gratuitamente a l l a proprietà a l termine dell’ affidamento in gestione.
Art. 12 Pubblicità.
1 . L ’ Affidatario ha facoltà e diritto di installare cartellonistica pubblicitaria; esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie; effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, a l l ' interno ed entro i l perimetro dell' impianto, per i l periodo di validità dell’ affidamento in gestione. Gli oneri conseguenti sono a carico dell’ Affidatario stesso.
2 . I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari a l l a morale, restando escluso peraltro qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 1 0/12 /1993 n. 515 .
3 . Nessuna responsabilità fa carico a l Comune per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario ad opera di utenti o comunque di terzi.
4 . L ’ Affidatario ha l ' obbligo di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi
comunali in ordine a l l ' ubicazione ed a l le modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che s i rendano necessarie per conservare l ' agibilità tecnico sportiva dell' impianto in relazione a l l a natura ed a l la categoria delle gare da effettuarsi.
5 . L ’ Affidatario è tenuto a comunicare di volta in volta a l Comune l ' avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.
6. Tutta la pubblicità effettuata a l l ' interno dell' impianto è soggetta a l pagament o dell' imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge nella misura prescritta. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere durata superiore a quella della presente convenzione.
Art. 13 Divieto di cessione.
1 . E' vietata la cessione a terzi del contratto.
2 . Ai sensi del comma 1 ) è considerato terzo anche l ’ Affidatario nel caso in cui, in seguito a fusione o incorporazione, perda la natura giuridica di ass ociazione senza scopo di lucro. In tal caso i l Comune potrà procedere a l la r isoluzione del contratto per perdita dei requisiti necessari per l ’ iscrizione a l l ’ Albo regionale delle associazioni da parte dell’ Affidatario, a i sensi del successivo art. 15 comma 1 ) lett. B);
Art. 14 Revoca dell’ Affidamento .
1 . L ’ affidamento in gestione può essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendano incompatibil e l a prosecuzione del rapporto.
Art. 15 Risoluzione del contratto .
1 . Il Comune potrà procedere a l la r i soluzione del rapporto contrattuale in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, senza diritto dell’ Affidatario ad indennizzo a lcuno, nei seguenti casi:
A. chiusura dell’ impianto senza preventiva autorizzazione del Comune;
B. cessazione dell' attività da parte dell’ Affidatario;
C. perdita dell' i scrizione a l l ' Albo o perdita dei requisiti necessari per l ' i scrizione a l l ' Albo regionale delle assoc iazioni;
D. gravi violazioni di legge o degli obblighi contrattualmente assunti dopo che l ’ Affidatario, diffidato, non abbia r ipristinato nel termine assegnato le condizioni contrattualmente previste.
Art. 16 Recesso dalla concessione .
1 . L ’ Affidatario può recedere anticipatamente dal rapporto in qualsiasi momento, previa disdetta da inviarsi con lettera raccomandata a lmeno novanta giorni prima della data del recesso.
2 . L ’ Affidatario in caso di recesso di cui a l precedente comma ha l ’ obbligo di aver dato adempimento ad ogni sua obbligazione s ino a l l a data del recesso medesimo.
Art. 17 Penali.
1 . In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’ Affidatario per:
A. brevi chiusure dell' impianto in giorni non concordati con i l Comune;
B. mancato r i spetto degli orari di apertura e chiusura dell' impianto;
C. mancato a l lestimento dell' impianto secondo le necessità e le r ichieste delle società sportive e degli utenti nel r ispetto delle norme federali;
D. mancata attuazione di interventi di manutenzione ordin aria;
i l Comune ha facoltà di applicare una penale contrattuale compresa discrezionalmente, secondo gravità, da €. 250, 00 a €. 1 . 100, 00 .
2 . La sanzione è applicata, r ivalendosi per la somma corrispondente sul deposito cauzionale di cui a l successivo art. 18 :
A. previa contestazione a l l ’ Affidatario dell' inadempienza od abuso r i lev ato, a l lorquando le giustificazioni addotte in proposito nel termine fissato non s iano r i tenute plausibili;
B. nel caso di mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, previa fissazione di un termine per provvedere a l l a eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione, dopo l ' inutile decorso del termine fissato.
3 . Al verificarsi della terza violazione contrattuale, i l Comune può recedere dalla concessione con provvedimento adottato con a lmeno trenta giorni di preavviso ed incamerar e con semplice r ichiesta la cauzione versata a garanzia degli impegni contrattuali.
Art. 18 Cauzione.
1 . A garanzia dell' esatto adempimento degli obblighi assunti ed a copertura dei danni comunque arrecati a l la struttura in conseguenza della gestione, l ’ Affidatario ha prestato apposita garanzia mediante fidejussione bancaria/ assicurativa, che prevede espressamente la r inuncia a l beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la r inuncia a l l ’ eccezione di cui a l l ’ art. 1957 , comma 2 , del codi ce civile, nonché l ’ operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice r ichiesta scritta dell’ Amministrazione Contraente, di l ' importo pari ad € 2 . 000 , 00 ( euro duemila).
2 . La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l ’ amministrazione pr ocederà a l la sua escussione, anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente l ’ Affidatario, i l Comune potrà effettuare i l reintegro a valere sulle somme da corrispondere a l lo stesso.
3 . Entro sei mesi dalla r isoluzione del rapporto contrattuale, ad a ccertato i l corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i l Comune provvede a l lo svincolo della cauzione.
Art. 19 Pendenze.
1 . In caso di revoca, recesso o r isoluzione del contratto, l ’ Affidatario deve restituire a l Comune la corrispondente quota di partecipazione f inanziaria da questo anticipatamente corrisposta.
2 . In caso di scadenza, revoca, recesso o r i soluzione del contratto, i l Comune s i r i serva i l diritto di r i levare integralmente o parzialmente i beni mobili ( attrezzatur e, arredi e s imili) di proprietà dell’ Affidatario eventualmente esistenti a l l ' interno dell' impianto sportivo a l prezzo concordato tra le parti.
Art. 20 Definizione delle vertenze .
1 . Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra l ’ Affidatario ed i l Comu ne, così durante la gestione come a l suo termine, quale che s i a la loro natura ( economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, sono definite dal Tribunale Ordinario di Modena.
Art. 21 Elezione di domicilio.
1 . Per qualunque comunicazi one o notificazione, s ia amministrativa che giudiziale, concernente i l contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, l ’ Affidatario deve eleggere domicilio in Zocca.
2 . Il Comune elegge domicilio presso la sede comunale.
Art. 22 Rinvio.
1 . Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione s i r invia a l le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia ed a l le norme del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 23 Spese.
1 . Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque conness e a l la st ipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell’ Affidatario.
Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola r i solutiva espressa.
L’ Affidatario s i assume l ’ obbligo della tracciabilità dei f lussi f inanziari di cui a l l ’ art. 3 d ella Legge n. 136/2010 . A tal fine ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed i l codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, trattenuti agli atti del Servizio Affari gene rali. L ’ Affidatario s i obbliga, a l tresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’ apposita clausola con l a quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei fl ussi finanziari di cui a l la medesima L. n. 136/2010 . Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli a l tri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di r i soluzione del contratto.
Art. 25 Protezione dei dati personali .
L’ Affidatario s i impegna a operare nel r i spetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196 /2003 .
L’ Affidatario s i impegna, in particolare:
• a trattare i dati a i soli fini dell’ espletamento delle attività oggetto del presente contratto;
• ad informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di s icurezza e r i servatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
• a l r i spetto delle i struzioni specifiche eventualmente r icevute dal Comune per i l trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
• ad informare i l Responsabile e/ o i l Titolare del trattamento del Comune in caso di s i tuazioni anomale o di emergenze.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. per ____________
IL PRESIDENTE ( Sig. )
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per IL COMUNE DI ZOCCA
LA RES PONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO
LAVORI PUBBL ICI, MANUT ENZIONI, PRROTEZIONE C IVILE, S PORT, INFORMATICA
( Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
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