COMUNE DI CESENA
COMUNE DI CESENA
SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio inerente la gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Xxxxx Xxxxxxx, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto e ogni altro cane in entrata nella struttura.
PERIODO
1 luglio 2020 – 30 giugno 2022
gennaio 2020
INDICE
PARTE PRIMA – CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 1 - Oggetto dell’Appalto 3
art. 2 - Durata dell’Appalto 3
art. 3 - Ammontare dell’Appalto 3
art. 4 - Condizioni e modalità di espletamento del servizio 3
art. 5 – Domicilio dell’Operatore Economico e Referenti 3
art. 6 – Direttore dell’esecuzione 3
art. 7 – Avvio dell’esecuzione del contratto 3
art. 8 – Stipulazione del contratto, oneri contrattuali e anticipazione del prezzo 4
art. 9 - Garanzia di esecuzione del contratto 4
art. 10 – Modifiche e varianti 5
art. 11 – Determinazione nuovi prezzi e Varianti 5
art. 12 - Quinto d’obbligo 5
art. 13 – Sospensione e ripresa del contratto 5
art. 14 - Subappalto 5
art. 15 - Cessione di Contratto e di credito 6
art. 16 - Clausola sociale 6
art. 17 - Responsabilità 6
art. 18 - Fallimento dell’Appaltatore 6
art. 19 - Corrispettivo 6
art. 20 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 6
art. 21 – Verifica di conformità 7
art. 22 – Certificato di pagamento 7
art. 23 – Modalità di pagamento 7
art. 24 - Ritenute e svincolo 7
art. 25 - Penali 8
art. 26 - Assicurazioni, infortuni e danni 8
art. 27 – Documento unico di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) 9
art. 28 - Rifusione danni e spese 9
art. 29 - Esecuzione in danno 9
art. 30 - Risoluzione 9
art. 31 - Rinvio a norme di diritto vigenti 10
art. 32 - Foro competente 10
art. 33 - Spese, imposte e tasse 10
art. 34 – Riservatezza e trattamento dati personali 10
art. 35 - Essenzialità delle clausole 10
PARTE SECONDA – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 36 - Finalità dell’Appalto 11
Art. 37 - Dettaglio dell’Appalto 11
Art. 38 - Modalità, requisiti e caratteristiche del servizio 12
A) presenza in canile 12
B) obblighi generali 12
C) obblighi gestionali 13
D) attività di pulizia e disinfezione 13
E) custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali 14
F) somministrazione alimenti 14
G) box per cani asociali e primo ingresso 14
H) attrezzature per l’attuazione dei servizi 15
I) smaltimento dei rifiuti prodotti e delle carcasse dei cani deceduti 15
L) manutenzione aree verdi 15
M) assistenza veterinaria agli animali ospitati 15
N) funzioni di carattere amministrativo 15
O) orari di apertura al pubblico 16
P) servizio di recupero cani randagi, vaganti o deceduti 16
Q) automezzo a servizio delle attività del canile 16
R) formazione e informazione sul tema del benessere animale 17
Art. 39 - Obblighi a carico dell’Appaltatore 17
Art. 40 - Vigilanza e controllo 17
Art. 41 - Personale impiegato 18
Art. 42 - Sicurezza 18
Allegato 1 (DUVRI) 20
Parte Prima
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento di ogni servizio e attività inerente alla gestione del Canile Intercomunale di Cesena sito in Xxx Xxxxxxx, 0000 – xxx. Xxx Xxxxx (strutture, impianti, attrezzature, aree e pertinenze).
Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO
I servizi del presente appalto sono assegnati per il periodo biennale dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e
comunque con inizio effettivo dalla data di decorrenza riportata sul verbale di consegna.
E’ facoltà dell’Amministrazione dare inizio ai servizi anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, con apposito verbale di consegna.
È altresì facoltà dell’Amministrazione rinnovare una sola volta l’affidamento del Servizio per un periodo di ulteriori due anni, mantenendo invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto sottoscritto. Tale eventuale rinnovo sarà valutato alla luce dell’andamento complessivo della gestione.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, si riserva inoltre la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo gestore.
Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo per la fornitura dei servizi con le modalità indicate nel presente Capitolato viene determinato a base
d’asta pari ad Euro 327.865,00 (trecentoventisettemilaottocentosessantacinque/00) (compreso oneri per la sicurezza che ammontano per il biennio ad Euro 6.400,00 e non soggetti a ribasso, IVA esclusa).
2. Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, si precisa che l’importo massimo stimato comprensivo di eventuale rinnovo ammonta ad Euro 655.730,00 (seicentocinquantacinquemilasettecentotrenta/00) (compreso oneri per la sicurezza che ammontano ad Euro 12.800,00 IVA esclusa).
Art. 4 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle contenute nel presente Capitolato e nell’offerta
tecnica presentata in sede di gara, che costituiscono allegato al contratto stipulato con il Comune di Cesena.
Art. 5 – DOMICILIO DELL’OPERATORE ECONOMICO E REFERENTI
1. L'Operatore economico dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà
inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l’abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.
2. L’Operatore economico deve comunicare altresì alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
3. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l’Operatore economico medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.
Art. 6 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e secondo quanto disciplinato D.M. 49/2018, la
Stazione Appaltante provvederà alla nomina del Direttore dell’Esecuzione che provvederà, direttamente o avvalendosi di personale designato, al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto e alle funzioni previste dalla vigente normativa.
Art. 7 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, da effettuarsi con
modalità e le tempistiche di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 19 del D.M. 49/2018.
3. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non vi adempia, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
4. Per l’avvio del servizio sarà predisposto apposito verbale di consegna contenente l’elenco dei beni mobili, la presa visione dei beni immobili, il numero di cani presenti in struttura.
Art. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI CONTRATTUALI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.
Tutte le spese afferenti alla stipula dello stesso e alla sua registrazione saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione Comunale.
Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria,spese di registrazione e qualsiasi altra imposta e tassa secondo la normativa vigente.
In caso di proroga del contratto le eventuali spese saranno a carico dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del Codice Civile.
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione del servizio l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al crono programma della prestazione;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente nel corso della prestazione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n°31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio 1989.
Art. 9 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’offerta dovrà essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo a base di gara ai sensi
dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’Appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale secondo quanto stabilito dall’art.103 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’agenzia di assicurazione dovrà essere fra quelle autorizzate nel ramo cauzioni.
La garanzia definitiva è prestata in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n°31 in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 25. Fermo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Comunale.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale della cauzione provvisoria.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto di cui al comma 5 dall’art. 103 del D.Lgs.n.50 del 18 Aprile 2016.
Art. 10 – MODIFICHE E VARIANTI
1. La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Operatore economico affidatario modifiche e variazioni in aumento o
in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016,
2. La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all’articolo stesso.
3. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Operatore economico se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
5. Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite del 1/5 dell’importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite del 1/5), che dovrà in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della stazione appaltante.
Art. 11 – DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI E VARIANTI
Nel corso dell’attuazione del contratto, in occasione di circostanze particolari o in casi emergenziali o straordinari,
si rendesse necessario eseguire particolari attività, lavorazioni non comuni e non contemplate o comprese nel presente Capitolato, si procederà, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relative analisi e verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.
Le eventuali varianti in corso d’opera, determinate da circostanze impreviste e/o imprevedibili, sia per l’Amministrazione sia per l’Appaltatore, dovranno nell’eventualità, essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e nel rispetto ed osservanza di quanto disciplinato nell’art. 106 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Art. 12 – QUINTO D’OBBLIGO
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà
apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative saranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e la remunerazione, qualora l’attività sia quantificabile in ore di lavoro, sarà determinata sulla base del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, oppure, se applicabile all’operatore economico affidatario, del costo medio orario del lavoro delle cooperative del settore, con riferimento ad operatori di sesto livello, come indicato nell’ultima tabella provinciale pubblicata e in corso di validità. Qualora l’attività da eseguire non sia invece quantificabile in ore di lavoro, il corrispettivo sarà determinato in contraddittorio tra le parti.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
Art. 13 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEL CONTRATTO
Le eventuali sospensioni del servizio potranno essere ordinate unicamente dalla stazione appaltante nei casi e
con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore economico.
Art. 14 – SUBAPPALTO
Il subappalto è concesso secondo le modalità disciplinate dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nel limite massimo
del 40% dell’importo dell’appalto.
Le somme spettanti relative ai servizi affidati con contratti di subappalto saranno liquidate unicamente all’Appaltatore in qualità di sottoscrittore del contratto.
L’Appaltatore è comunque considerato unico responsabile a tutti gli effetti di tutti gli obblighi contrattuali assunti compreso quelli eventualmente affidati a subappaltatori.
Art. 15 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’art. 105,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 16 – CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, armonizzandone
l’applicazione con la propria organizzazione, nella misura e nei limiti richiesti dall’esecuzione del presente servizio e nel rispetto dei CCNL.
La Stazione Appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della Clausola Sociale, pertanto le conseguenti valutazioni sono di esclusiva competenza dell’Appaltatore.
Art. 17 – RESPONSABILITA’
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione delle
prestazioni richieste, svolte in proprio o avvalendosi di terzi.
L’Appaltatore risponde sia nei confronti dei terzi sia dell’Amministrazione Comunale per ogni inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi per causa sua e/o dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo del controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza, prevenzione di sinistri e infortuni, in tutte le operazioni connesse con il contratto.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata e indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
L’Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione Comunale del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qualvolta sia accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla stessa.
Art. 18 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere ai sensi dell’art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 19 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo che la Stazione Appaltante pagherà all’Operatore Economico sarà determinato in base
all’offerta presentata in sede di gara.
Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del Codice, ed è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi e previsti nel presente capitolato per l’attuazione dei servizi richiesti. I servizi saranno liquidati unicamente se svolti a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni rispondenti a quanto previsto dal presente capitolato e dall’offerta presentata.
Art. 20 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del
presente capitolato di appalto attraverso controlli e monitoraggi finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.
2. La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, anche attraverso il ricorso al referente che sarà indicato dal Comune di Cesena, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.
3. Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l’Operatore economico affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione e dal RUP.
4. Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze e inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione, saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.
Art. 21 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà alla verifica di conformità.
L'attestazione sarà emessa entro sei mesi dalla ultimazione delle prestazioni.
Successivamente all'emissione dell'Attestazione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.
Art. 22 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO
La stazione appaltante effettua periodicamente i necessari accertamenti sulla conformità nell’esecuzione del
servizio e rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione delle fatture dell’appaltatore, con riferimento a quanto precisato agli articoli precedenti con le modalità previste dall’articolo 113 bis del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti dei compensi dovuti avverranno con le modalità prevista dalla normativa vigente e saranno effettuati
con cadenza trimestrale posticipata e il corrispettivo sarà pari a 1/8 dell’importo aggiudicato in sede di gara al netto delle ritenute di garanzia, della anticipazione e delle eventuali penali.
I pagamenti saranno effettuati sulla base delle prestazioni erogate, a seguito della sollecita verifica dell’esatto adempimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa, previa emissione del certificato di pagamento da parte del RUP nei 7 (sette) giorni successivi alla verifica, e conseguente emissione di regolare fattura che sarà liquidata entro 30 giorni.
Ogni fattura dovrà riportare gli interventi di riferimento e dovrà essere allegato un riepilogo sintetico dell’attività svolta nel trimestre di riferimento.
Per i pagamenti, dovranno essere rispettati gli obblighi riguardanti l’emissione di fattura elettronica di cui all’art. 25 della L. 89/2014 nonché quanto previsto relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
All’importo di ciascuna fattura, al netto dell’IVA, sarà applicata una trattenuta pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), ai fini della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016. Ove siano previste più fatture nel corso di ogni anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l’intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell’emissione dell’ultima fattura dell’anno suddetto.
Ulteriori trattenute saranno applicate nel caso sia stata concessa l’anticipazione o a seguito di applicazione di penali.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione e per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti l’appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a chiedere risarcimento danni né altre pretese.
Al termine del Servizio sarà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Il saldo è condizionato, oltre dall’emissione del Certificato di Verifica di Conformità, dall’acquisizione del certificato di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dal DURC.
Art. 24 – RITENUTE E SVINCOLO
1. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della
stazione appaltante del Certificato di Verifica di Conformità (art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza.
3. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Cesena direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo le indicazioni della circolare n° 3/2012 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’operatore economico e degli eventuali subappaltatori di cui allo specifico contratto col Comune di Cesena, esperita la procedura di legge richiesta, il Comune trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga, il Comune provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.
5. Nel caso vengano contestate all’operatore economico inadempienze nell'esecuzione dei servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali, di cui al successivo articolo, per le quali sia instaurato il processo di
constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all’importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.
Art. 25 – PENALI
1. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, l’Amministrazione Comunale applicherà, a proprio e insindacabile giudizio, le penalità di seguito elencate:
a) per la mancata copertura dei turni giornalieri di servizio verrà applicata una penale pari a € 200.00 per ogni giorno di mancata copertura;
b) per il mancato rispetto di quanto inerente agli Obblighi a carico dell’Appaltatore, verrà applicata una penale pari a € 1000.00 per ogni giorno di ritardo delle comunicazioni e per ogni obbligo disatteso;
c) per il mancato mantenimento in piena efficienza, funzionalità e condizioni igieniche rilevate delle strutture e la mancata cura degli arredi, attrezzature e forniture affidate, verrà applicata una penale compresa fra €
100.00 e € 1000.00 per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità, o per ogni carenza rilevata;
d) per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture e/o di manutenzione ordinaria verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 1000.00 per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità, o per ogni carenza rilevata;
e) per il mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia, riabilitazione ed affidamento degli animali verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 2000.00 per ogni giorno di inadempimento o in relazione alle conseguenze dell’atto di incuria rilevato;
f) per il mancato adempimento degli obblighi amministrativi e gestionali (compilazione della modulistica, collaborazione col Servizio Veterinario dell’ASL, collaborazione con l’Amministrazione Comunale e coi referenti addetti al controllo, comunicazione di variazione di turni di presenza, altri adempimenti richiesti dal Comune o dall’ASL) verrà applicata una penale compresa fra € 25.00 e € 500.00 per ogni mancanza o giorno di ritardo sulla scadenza dell’adempimento;
g) per il mancato adempimento degli obblighi connessi alle relazioni con i cittadini verrà applicata una penale compresa fra € 50.00 e € 1000.00 per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata;
h) per ogni carenza rilevata negli obblighi di vigilanza sui volontari e sul mancato rispetto delle procedure amministrative inerenti la gestione degli stessi, verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e €
500.00 proporzionalmente alla gravità dell’evento e/o delle relative conseguenze;
i) per le attività messe in atto dall’Appaltatore non comprese nel capitolato e non autorizzate preventivamente dall’Amministrazione Comunale, specie se a scopo di lucro, verrà applicata una penale compresa fra € 200.00 e € 2000.00 per ogni iniziativa;
j) per la mancata o incompleta esecuzione o la non rispondenza di quanto indicato e proposto in sede di gara nell’Offerta Tecnica, verrà applicata una penale compresa fra € 200.00 e € 5000.00 sulla base della gravità riscontrata e delle sue conseguenze, fino alla eventuale risoluzione del contratto;
k) alla data di consegna del servizio dovrà essere disponibile il mezzo di trasporto animali, in caso di inottemperanza verrà applicata una penale pari a € 100.00 per ogni giorno di ritardo di tale disponibilità, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore non dipendenti dall’appaltatore (furto, incidente, ecc.).
2. Eventuali altre mancanze o gravi inadempimenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio saranno valutate proporzionalmente alla gravità dell’evento e/o delle relative conseguenze.
3. Le penali non potranno comunque essere complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
4. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale, verso cui l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata via PEC dall’amministrazione.
5. In caso di mancata presentazione/accoglimento delle controdeduzioni, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali sopra citate già in occasione del primo pagamento successivo all’inadempimento.
6. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Art. 26 – ASSICURAZIONI, INFORTUNI E DANNI
A copertura delle attività previste nel presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese,
alla stipula delle seguenti polizze assicurative:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.000.000,00 (duemilioni) unico per sinistro;
b) Responsabilità Civile contro i Rischi: per ogni rischio e danno arrecato alla struttura (beni mobili e immobili) con massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
Il costo delle suddette polizze è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni onere e spesa ad esse relativo deve essere considerato a carico dell’Appaltatore.
Copia conforme all’originale delle polizze assicurative dovrà essere prodotta e consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto.
In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva.
Art. 27 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)
1. Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all’art. 26
comma 3 del D.Lgs. 81/08 si faccia riferimento all’Allegato 1 al presente Capitolato.
2. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Art. 28 – RIFUSIONE, DANNI E SPESE
L’Appaltatore dovrà assumere l’onere delle eventuali sanzioni ricevute, per i servizi affidati in appalto, e contestati
dal Verbale da parte di organi esterni di vigilanza con l’aggiunta degli eventuali oneri economici conseguenti.
Per il rimborso delle spese e la rifusione di danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata), il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla cauzione definitiva.
Nel caso di rivalsa del Comune sulla cauzione definitiva l’Appaltatore è obbligato a reintegrare la stessa entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 29 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dell’appalto con le modalità
ed entro i termini previsti, l’Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni, l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva; in quest’ultimo caso, l’Appaltatore è obbligato a reintegrare la stessa entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 30 – RISOLUZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento.
Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
1. al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell’importo contrattuale.
2. in caso di mancato rispetto degli obblighi di regolarità concernenti il personale e delle condizioni normative e retributive;
3. in caso di mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
4. in caso di frode, grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, ove siano state applicate almeno 5 (cinque) penali;
5. difformità della struttura organizzativa utilizzata per l’esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento all’organico, alle attrezzature ed ai mezzi.
6. mancata o incompleta attuazione delle Proposte Progettuali contenute nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e valutate al fini dell’aggiudicazione del presente Appalto.
Ove il Comune ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte dovrà contestarle per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine il Comune adotterà gli opportuni provvedimenti.
La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Per ogni altra causa di risoluzione non contemplata nel presente Capitolato, si richiama l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 31 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non contemplato o espressamente evidenziato nel presente Capitolato, si farà riferimento al D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche nonché alle ulteriori leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si evidenzia altresì che nel caso sussistano condizioni di conflitto negli articoli e nelle descrizioni del presente capitolato, è da considerarsi valida ad ogni buon fine la condizione più favorevole all’Amministrazione Appaltante.
Art. 32 – FORO COMPETENTE
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si sia potuto risolvere
bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Xxxx xx Xxxxx - Xxxxxx ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 33 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Art. 34 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’appaltatore ottempererà a tutte le norme e agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali - ai sensi e
per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – nell’ambito delle proprie attività e competenze specifiche, garantendo un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti. I dati saranno trattati e conservati dall’Appaltatore esclusivamente per le finalità oggetto del presente appalto nonché per l’adempimento di obblighi contrattuali previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.
L’Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Le notizie relative all’attività di ogni Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell’Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all’esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell’Appaltatore o da parte di chiunque altro collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla medesima Amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Cesena, il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, il Responsabile esterno del Trattamento è il Legale Rappresentante pro-tempore della Ditta Aggiudicataria.
Art. 35 – ESSENZIALITA’ DELLE CLAUSOLE
L’Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l’offerta, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare dopo la sottoscrizione dell’offerta, l’Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali i servizi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. L’Appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio.
Parte Seconda
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 36 – FINALITA’ DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento della Gestione della Struttura del Canile Intercomunale di Cesena sito Xxx
Xxxxxxx, 0000 – xxx. Xxx Xxxxx e tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio e ogni altro cane in entrata nella struttura.
L’Appaltatore assume l’impegno di assistere l’Amministrazione per consentire di raggiungere l’obiettivo dell’ottimale conduzione della struttura, mettendo a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione della struttura ed erogazione dei servizi.
Il canile è una struttura che si pone come principali obiettivi non solo il mero mantenimento e cura dei cani ospitati, ma anche e soprattutto:
a) il raggiungimento e il mantenimento delle loro massime condizioni di benessere fisico e psicologico per tutta la durata del periodo di ricovero presso la struttura stessa;
b) la riabilitazione degli animali che, a causa dei traumi dovuti ad incidenti, maltrattamenti e/o abbandoni subiti, necessitano di cure fisiche e/o di un sostegno psicologico particolare;
c) la diffusione del concetto che è bene adottare un animale, anche se anziano o malato, considerando le soggettive possibilità e competenze;
d) l'incremento degli affidi, pur senza trascurare un'attenta valutazione dell'adottante, nell'ottica di garantire agli animali la minima permanenza presso la struttura, ma nella certezza di assicurare loro la migliore adozione possibile;
e) l’eliminazione del concetto di eutanasia come misura di contenimento delle popolazioni di animali abbandonati presso i canili, nella convinzione che anche all'animale aggressivo a causa di una cattiva gestione o dei maltrattamenti subiti, oppure malato ma non sofferente, debba essere data una possibilità di recupero, così come anche espressamente previsto dalla normativa vigente (Legge n. 281/91).
Sulla base di quanto sopra indicato emerge come l’Appaltatore dovrà non solo essere in grado di svolgere un servizio di gestione delle strutture e delle attività connesse, ma dovrà anche possedere una forte spinta motivazionale che gli consenta di ottemperare quanto suddetto, oltre a spiccate capacità professionali e organizzative. Inoltre dovrà possedere una forte spinta motivazionale che gli consenta di ottemperare a quanto richiesto, coinvolgendo e collaborando con altre realtà territoriali quali le Associazioni Animaliste e Zoofile e Volontariato. Tale ultimo aspetto, si ritiene fondamentale per la riuscita di determinate attività e per instaurare un positivo dialogo con la società civile.
L’Appaltatore dovrà costantemente collaborare, per quanto attiene gli aspetti sanitari, nutrizionali e comportamentali degli animali ospitati, con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale.
L’Appaltatore inoltre dovrà comunque attenersi alle disposizioni del vigente Codice di convivenza civile del Comune di Cesena.
Art. 37 – DETTAGLIO DELL’APPALTO
Il presente Appalto è relativo all’affidamento dei servizi, attività e relativi oneri inerenti la gestione del canile
intercomunale, nonché le attività da svolgere nei territori comunali di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Xxxxx Xxxxxxx, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, come sommariamente di seguito descritto:
1) quotidiana pulizia giornaliera e disinfezione dei locali del canile intercomunale;
2) pulizia settimanale delle aree cortilive e sfalcio del prato nelle aree di sgambamento poste all’interno della recinzione;
3) quotidiana preparazione e somministrazione dei pasti agli animali presenti;
4) individuazione del Veterinario della struttura che si occuperà della somministrazione di cure e farmaci, terapie per i soggetti infortunati e in generale di tutte le attività veterinarie, anche nei casi di emergenza o di particolare necessità;
5) assistenza al medico veterinario durante l’espletamento delle sue funzioni;
6) apertura al pubblico e ricevimento dei visitatori negli orari definiti nel presente capitolato;
7) attività volte al mantenimento del benessere psicofisico degli animali con particolare riferimento alla cura dell’igiene dei cani da conseguire mediante spazzolatura, tosatura, bagni e specifici interventi di
lotta agli ectoparassiti, nonché sgambatura giornaliera nelle apposite aree sotto la diretta e attenta sorveglianza del personale;
8) svolgimento del Servizio nel periodo diurno, domenicale e festivo, della durata di almeno 8 ore giornaliere;
9) gestione amministrativa degli ingressi e delle uscite mediante il portale “Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione”;
10) recupero di cani randagi o vaganti e loro custodia, provenienti dai territori dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Xxxxx Xxxxxxx, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto;
11) recupero e/o custodia di cani oggetto di rinuncia di proprietà;
12) recupero e/o custodia di cani oggetto di procedimenti coattivi che ne impongono la custodia presso il canile;
13) custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari e, qualora non individuabili, al loro successivo affidamento a eventuali richiedenti;
14) custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e comunque quando ricorrano comprovate esigenze sanitarie;
15) custodia di cani a seguito di sequestri giudiziari;
16) recupero e smaltimento delle carcasse di cani deceduti nei territori dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Xxxxx Xxxxxxx, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto;
Nel caso in cui ricorrano problematiche date da un elevato numero di cani presenti in struttura, l’Appaltatore, a proprie spese, può avvalersi di altre strutture pubbliche o private, per il ricovero dei cani in sovrannumero. La determinazione del numero massimo di cani gestibili è comunque in ogni caso subordinata alla tipologia, taglia, sesso e carattere dei cani ricoverati, nonché dalle disposizioni impartite dell’Autorità Sanitaria competente.
Per lo svolgimento delle attività di gestione di cui al presente Capitolato, l’Appaltatore utilizzerà e gestirà la struttura di ricovero permanente per cani, di proprietà del Comune di Cesena, sita a Cesena in loc. Rio Eremo – Via Cesuola n. 1351 e composta di:
BOX cani | n. 28 | Mq | 521.33 |
BOX cuccioli | n. 1 | Mq | 6.00 |
BOX cani in quarantena e asociali | n. 3 | Mq | 18.00 |
BOX di riserva (prioritariamente per cani oggetto di sequestri giudiziali) | n. 2 | Mq | 12.00 |
BOX cani di piccola taglia | n. 6 | Mq | 22.50 |
Corridoi interni e deposito edificio cani | Mq | 129.74 | |
Edificio con Ambulatorio, dispensa, bagno e accessori. | Mq | 99.30 | |
Totale mq | Mq | 808.87 | |
Aree di sgambamento | Mq | 1015.62 | |
Aree per altri usi | Mq | 439.93 | |
Totale aree esterne mq | Mq | 1455.55 |
Art. 38 – MODALITA’, REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio di gestione del Canile intercomunale inerente le attività definite all’articolo precedente deve essere svolto dall’Appaltatore con personale, automezzi e organizzazione propri, garantendone il servizio secondo le modalità di seguito elencate:
A) presenza in canile:
L’Appaltatore dovrà operare garantendo la presenza presso la struttura di personale proprio e qualificato per almeno 8 ore al giorno tutti i giorni della settimana, giorni festivi compresi.
B) obblighi generali:
L’Appaltatore dovrà operare garantendo principi di tutela della vita e del benessere animale nonché di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene, favorendo tutte quelle iniziative che possano rendere meno traumatica la vita dei cani in struttura e dovrà adoperarsi per ridurre i tempi di custodia nel canile, incentivando con ogni sforzo adozioni responsabili; inoltre dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, i servizi oggetto del presente Capitolato, l'amministrazione degli impianti, la pulizia giornaliera, la disinfezione dei locali, la pulizia dell’area cortiliva e lo sfalcio del prato nelle aree di sgambamento poste all’interno della recinzione, gli oneri per l’acquisto del cibo, la
preparazione e la somministrazione dei pasti agli animali ospitati, l’assistenza al medico veterinario durante l’espletamento delle sue funzioni, gli oneri per l’acquisto dei farmaci per cure e terapie nonché quelli da sostenere per indagini diagnostiche e specialistiche, l’assistenza nella cura e pulizia degli animali, il ricevimento dei visitatori negli orari stabiliti, l’accalappiamento e il recupero dei cani randagi nei territori comunali di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Xxxxx Xxxxxxx, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, la gestione amministrativa degli ingressi e delle uscite mediante il portale “anagrafe regionale degli animali d’affezione”.
L’Appaltatore é responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale o che con esso collabora a qualunque titolo, il quale è tenuto a rispettare il segreto professionale e a osservare la normativa sulla tutela dei dati personali (Regolamento europeo GDPR), nei confronti delle persone che trovano o adottano un cane.
Si evidenzia che a seguito dell’aggiudicazione e prima della formale presa in carico del servizio, all’Appaltatore è concessa la possibilità di affiancare, per un periodo che riterrà opportuno e in accordo col gestore attualmente presente ed operante nella struttura, un periodo transitorio prima del subentro effettivo, al fine di attuare una sorta di presa in consegna e conoscenza della struttura che dovrà gestire nonché degli animali in essa custoditi.
C) obblighi gestionali:
Dovrà essere svolta un'appropriata e costante attività di gestione, controllo e custodia delle strutture, degli impianti, degli animali e delle cose ivi presenti. Il personale addetto è tenuto a vigilare sugli animali custoditi eseguendo controlli costanti negli spazi chiusi e aperti della struttura, controllando lo stato di salute degli animali ospitati e prestando particolare attenzione a eventuali condizioni di disagio manifestate dagli animali.
L’Appaltatore dovrà garantire, negli orari di apertura al pubblico, un servizio di riferimento telefonico (telefono fisso 0000 00000) per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti.
Dovrà osservare la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 alla Legge della Regione Xxxxxx-Romagna n. 27/2000 e, per quanto di propria competenza, della Circolare Regionale n.7 del 20 aprile 1999.
Si specifica che nell'attività di gestione degli animali rientra anche il compito di contenimento degli stessi durante le operazioni di carattere medico-veterinario e di visita, svolte da parte del personale del Presidio AUSL presso la struttura (visite giornaliere, ecc.), dal Veterinario della struttura e dal personale dell’Amministrazione Comunale per i controlli e verifiche di competenza.
L’Appaltatore s’impegna a partecipare ai gruppi di lavoro che saranno eventualmente promossi dall’Amministrazione Comunale o dal Servizio Veterinario dell’AUSL finalizzati al miglioramento del servizio, inoltre dovrà favorire l’interazione e la collaborazione con le Associazioni Zoofile e Animaliste, sia con il personale volontario.
C-1) oneri di gestione:
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri del personale, il relativo vestiario, il costo delle attrezzature e dei prodotti inerenti alla pulizia e alla disinfezione di tutti i locali della struttura, la pulizia e manutenzione delle aree esterne, l’acquisto del cibo per l’alimentazione degli animali, l’acquisto dei farmaci necessari alla cura degli animali nonché i costi relativi a terapie particolari e/o indagini diagnostiche specialistiche, la manutenzione ordinaria delle strutture e delle apparecchiature presenti, lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali deceduti all’interno della struttura o deceduti e recuperati nei territori comunali, l’installazione di box per la derattizzazione degli spazi, la spalatura della neve e lo spargimento del sale in caso di ghiaccio nelle aree dentro la recinzione della struttura e dall’ingresso alla struttura dalla pubblica via, l’espurgo e la rimozione di liquami, le attrezzature da cucina e stoviglie; deve essere altresì garantita la disponibilità, la manutenzione, il bollo, l’assicurazione, il carburante e il mantenimento del mezzo destinato al trasporto dei cani e quant’altro necessario al buon funzionamento del servizio.
Sono a carico della Stazione Appaltante i costi di manutenzione straordinaria della struttura, le spese delle utenze gas, acqua, telefono fisso ed energia elettrica, la manutenzione della caldaia e ogni alto onere residuo inerente alla struttura.
D) attività di pulizia e disinfezione:
Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso le strutture e per gli operatori, gli addetti e i visitatori. A tal fine, tutti gli ambienti (padiglioni, box, cucina, infermeria, magazzini ecc.) devono essere puliti e privi di odore. In particolare il materiale per la pulizia dell’ambulatorio dovrà essere a uso esclusivo. Nel caso si presentassero cani con particolari patologie, saranno impartite esatte disposizioni dal Veterinario della struttura.
D-1) pulizia dei locali:
Dovranno essere raccolti gli escrementi con appositi raccoglitori ed effettuato il lavaggio di tutti i box (parte interna ed esterna). I giacigli (lettini e quanto non fisso) saranno rimossi settimanalmente dai box, lavati con
spugna, acqua e detersivo, quindi ben asciugati prima di riporli di nuovo nel box. Tutti i giorni, al termine del lavaggio dei box, dovranno essere spazzati i corridoi interni e settimanalmente lavati e disinfettati.
A cadenza mensile dovranno essere eseguite le pulizie a fondo (deragnatura, pulizia corpi illuminanti, pattumiere, porte e quant’altro presente nei corridoi).
A cadenza bisettimanale, dovrà essere effettuata la disinfezione ed il lavaggio a caldo dei pavimenti, rivestimenti dei box, porte, deragnatura e disinfezione dei giacigli (lettini e quanto non fisso).
Stesso metodo sarà adottato per la pulizia dell’infermeria e della quarantena, ma con frequenza settimanale. Ogni qualvolta si rende libero un box, prima di reinserire un altro cane dovrà essere lavato, con materiale disinfettante, sia il rivestimento sia il pavimento sia i giacigli (lettini e quanto non fisso). In caso di decesso dovranno essere sterilizzate le ciotole con liquido disinfettante. La pulizia dei box sarà effettuata facendo uscire i cani nell’area di sgambamento, non essendo consentito pulire i box con i cani all’interno.
L’ambulatorio e i bagni dovranno essere puliti a fondo al bisogno e almeno una volta la settimana, (deragnatura, pulizia pavimenti e rivestimenti, pensili, finestre, porte, sanitari, spolverare, spazzare e lavare con disinfettante).
La zona cottura dovrà essere pulita ogni giorno mediante lavaggio del lavello, dei tegami e quant’altro serve per la preparazione del cibo, spazzata e lavata a giorni alterni. Controllo costante dei frigoriferi e sbrinamento quando necessario.
La dispensa, gli uffici e i vani accessori, dovranno essere puliti a fondo almeno una volta al mese, (deragnatura, pulizia pavimenti e rivestimenti, pensili, finestre, porte, sanitari, spolverare, spazzare e lavare con disinfettante).
D-2) pulizia delle aree:
Sia d’estate sia d’inverno, al bisogno, dovranno essere raccolti gli escrementi nei recinti esterni, nei cortili di accesso, in tutte le aree di sgambamento, e in tutti i restanti ambienti, avendo cura di mantenere costantemente pulito il cortile di accesso al pubblico.
D-3) derattizzazione e disinfestazione:
L’Appaltatore è tenuto a eseguire periodici interventi di derattizzazione di tutta la struttura e delle aree verdi annesse, fornendo e posando trappole omologate allo scopo che garantiscano comunque sicurezza per la salute dei cani ospitati. L’Appaltatore è altresì tenuto a garantire la fornitura e posa di apposite trappole per la lotta alle mosche e altri insetti volanti. La tipologia di prodotti da impiegarsi per la disinfestazione dei locali dovrà essere approvato dal Veterinario della struttura.
D-4) materiali e prodotti:
I costi di acquisto dei materiali di consumo per pulizia e sanificazione, sono a carico dell’Appaltatore così come le attrezzature per la pulizia e la loro manutenzione.
E) custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali:
Per l'attività di custodia, governo e mantenimento degli animali ospiti del Canile intercomunale gli operatori addetti devono possedere individualmente adeguate conoscenze dei criteri di gestione degli animali.
Gli operatori dovranno svolgere giornalmente, secondo la turnazione prevista, una costante attività di controllo sugli animali curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato psicofisico e di salute generale .
L'attività di controllo dovrà riguardare, quando possibile, l'eventuale abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box.
Riguardo alla sgambatura nelle aree appositamente individuate, più cani potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra loro soggetti incompatibili; la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche riguardo all’accompagnamento di qualsiasi animale, in qualsiasi posto o reparto della struttura, dovrà essere usato il guinzaglio ed eventualmente la museruola.
F) somministrazione alimenti:
L’Appaltatore si occuperà di acquistare e custodire le scorte di cibo in dispensa. Riguardo alla tipologia di cibo, le quantità, le modalità e i tempi di somministrazione, dovranno essere seguite le disposizioni impartite dal Veterinario responsabile della struttura.
Gli operatori addetti all’alimentazione degli animali dovranno eseguire la somministrazione giornaliera prestando particolare attenzione al fatto che il cibo sia integralmente consumato, senza zuffe fra animali, segnalando al Veterinario responsabile della struttura gli eventuali problemi o migliorie da apportare.
G) box per cani asociali e primo ingresso:
I box destinati a cani asociali o di primo ingresso, dovranno essere dotati, in modo esclusivo, di ciotole per il cibo e l’abbeverata, raccoglitori per escrementi, e attrezzi per la pulizia; tale dotazione dovrà essere custodita in modo separato da quella della struttura principale.
Gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Veterinario della struttura e/o dal Servizio Veterinario dell’AUSL.
H) attrezzature per l’attuazione dei servizi:
L’Appaltatore dovrà sostenere tutte le spese necessarie per l’attuazione del servizio e ogni altro onere a esso riconducibile.
Al momento della consegna della struttura, un incaricato dell’Amministrazione Comunale, congiuntamente a un rappresentante dell’Appaltatore, eseguirà una verifica completa di presa visione della struttura, degli ambienti, dei mobili, attrezzature, accessori e quant’altro sia oggetto di affidamento. Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da ambedue i rappresentanti.
I) smaltimento dei rifiuti prodotti e delle carcasse dei cani deceduti:
L’Appaltatore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti all’interno della struttura canile e in quanto tale deve provvedere allo smaltimento degli stessi attraverso le filiere autorizzate, avendo cura di redigere i registri di carico e scarico e di provvedere alle denunce annuali in quanto produttore.
L’Appaltatore dovrà altresì gestire e smaltire le carcasse dei cani deceduti in struttura o deceduti e recuperati dai territori comunali, dandone comunicazione all’ASL per eventuali verifiche sanitarie, secondo le procedure e le norme in materia e con oneri interamente a suo carico.
L) manutenzione aree verdi:
Le aree verdi interne alla recinzione dovranno essere costantemente sfalciate e pulite; nella stagione estiva, il gestore dovrà provvedere all’irrigazione delle piante e delle aree verdi.
M) assistenza veterinaria agli animali ospitati:
L’assistenza veterinaria è svolta esclusivamente dal Veterinario della struttura, con funzioni di Responsabile Sanitario, nominato dal gestore presso l’ambulatorio attrezzato in struttura ovvero presso altri ambulatori opportunamente individuati tra quelli autorizzati dall’Autorità sanitaria. Il Veterinario somministra le necessarie cure ai cani ospitati in struttura e svolge l’attività diagnostica necessaria anche avvalendosi di strutture esterne attrezzate, con costi interamente a carico dell’Appaltatore.
Ogni qualvolta il Veterinario della struttura ne ravveda la necessità, potrà avvalersi di un operatore per l’attività corrente. L’operatore dovrà eventualmente somministrare le terapie o compiere altri interventi e trattamenti sanitari nella misura, nei modi e nei tempi indicati unicamente dal Veterinario, inoltre dovrà scrupolosamente e tempestivamente segnalare al Veterinario della struttura ogni sintomo o comportamento anomalo che si dovessero manifestare sui cani, per intervenire immediatamente in caso di malattie o patologie.
L’operatore dovrà inoltre eseguire eventuali trattamenti anti-parassitari (contro pulci e zecche) che dovranno essere eseguiti nei periodi indicati dal Veterinario della struttura.
N) – funzioni di carattere amministrativo:
In base alla Delibera di Giunta Regionale 139/2011 del 7/02/2011 nel punto 5 "Modalità di accesso informatico all'anagrafe regionale degli animali d'affezione ACRER" è stato creato, presso il canile intercomunale, l'accesso in consultazione e in registrazione ai responsabili delle strutture di ricovero autorizzate per gli operatori del controllo della popolazione canina (art. 14 LR 27/2000). A tal fine l’Appaltatore dovrà occuparsi della gestione dell’inserimento dati nel sistema ACRER. I chip saranno forniti dalla Stazione Appaltante.
Inoltre l’Appaltatore dovrà:
a) tenere ed aggiornare l'apposito registro di cui dell’art. 17 comma 7 L.R. n. 27/2000 – c.d. “Registro di Entrata ed Uscita”, per l'identificazione dell'animale, della sua provenienza, della sua destinazione secondo il modello allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 802/2013.
b) tenere ed aggiornare un registro dettagliato delle uscite degli animali, con specifica indicazione del motivo dell’uscita e dell’accompagnatore.
c) tenere ed aggiornare le schede identificative, riportanti foto, notizie sintetiche e note caratteriali di ciascun animale, anche al fine di facilitarne l’adozione; le schede identificative dovranno essere inserite nel sito internet, se esistente, dell’Appaltatore oppure inviate, via mail, al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena per l’inserimento in apposita sezione del sito internet del Comune di Cesena. Copia cartacea plastificata delle schede identificative, dovrà essere posta sui singoli box, per il riconoscimento degli animali presenti anche allo scopo di facilitarne l’adozione;
d) aggiornare costantemente le schede individuali degli animali, descritte al punto c), con tutti i dati che si riferiscono alla situazione d’ingresso e al percorso terapeutico veterinario (compilazione a cura esclusiva del veterinario della struttura), riabilitativo, compresi i progressi o i regressi degli animali trattati; le schede dovranno essere sempre accessibili dal Veterinario della struttura, dal Dipartimento Veterinario della AUSL Romagna, dal Comune di Cesena e/o da altri Enti autorizzati;
e) organizzare corsi di formazione/aggiornamento per il personale interno, relativi a obblighi, competenze, modalità, problematiche, ecc. del servizio richiesto.
N-1) procedura di accoglimento dei cani:
Al momento dell’accesso dei cani in canile, il Veterinario della struttura, nominato dall’Appaltatore, dovrà verificare lo stato di salute del cane, compilando una scheda sanitaria corredata di fotografia e contenente i dati generali quali:
- giorno di ingresso in canile
- condizione di salute dell’animale
- luogo di ritrovamento
- razza, taglia, sesso, colore del mantello, età presunta
- eventuale codice di riconoscimento se presente (tatuaggio o microchip).
Al cane dovrà essere assegnato un nome. Nel caso fosse tatuato o microchippato, l’operatore provvederà attraverso il sistema ACRER all’individuazione del proprietario al fine della restituzione.
I cani ospitati a seguito di rinuncia di proprietà, dovranno essere accolti con le modalità previste dagli artt. 48 e 49 del vigente Codice di Convivenza Civile approvato dal Consiglio Comunale di Cesena.
N-2) procedura per concessione in adozione dei cani:
Le richieste di adozione dei cani dovranno essere scrupolosamente valutate, al fine di verificare l’affidabilità delle persone che ne richiedono l’adozione, le quali dovranno essere orientate sulla scelta del cane e ricevere informazioni sulle sue attitudini. Dovranno essere rispettate le modalità previste dall’art. 52 del vigente Codice di Convivenza Civile approvato dal Consiglio Comunale di Cesena.
N-3) restituzione dei cani ai legittimi proprietari:
Nel caso di cattura di cani vaganti, ma di proprietà, essi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, applicando le tariffe definite con delibera di Giunta del Comune di Cesena.
N-4) rinuncia di proprietà:
Il legittimo proprietario di un cane, può avvalersi della rinuncia di proprietà con le modalità previste dall’art. 53 del vigente Codice di Convivenza Civile approvato dal Consiglio Comunale di Cesena, applicando le tariffe definite con appositi atti dal Comune di Cesena.
N-5) modalità di gestione degli oneri a carico dei proprietari:
L’Appaltatore si occupa di ricevere gli oneri dovuti da parte dei proprietari per rinunce o restituzioni, prioritariamente utilizzando il POS predisposto in struttura ovvero in contanti con rilascio di ricevuta e conseguente versamento periodico alla Tesoreria Comunale. A tal fine un operatore dell’Appaltatore sarà nominato Agente Contabile con apposito atto del Comune di Cesena.
O) orari di apertura al pubblico:
Dovrà essere garantita un’apertura al pubblico del canile per un minimo di 18 ore settimanali (festivi compresi) e con le modalità previste dall’art. 54 del vigente Codice di Convivenza Civile approvato dal Consiglio Comunale di Cesena. L’Appaltatore dovrà organizzarsi in tal senso con proprio personale e comunicare al Comune gli orari di apertura al pubblico entro 10 giorni dalla consegna del servizio. L’Appaltatore ha l’obbligo di assistere e/o cooperare nell’organizzazione e nella realizzazione di eventuali iniziative o eventi promossi dall’Amministrazione Comunale inerente al canile.
P) servizio di recupero cani randagi, vaganti o deceduti:
L’Appaltatore, salva diversa disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale, deve provvedere, attraverso personale formato e con proprio automezzo idoneo al trasporto di animali vivi e/o deceduti appositamente attrezzato ed autorizzato a tale scopo, al recupero sui territori dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Xxxxx Xxxxxxx, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, dei cani randagi, vaganti o deceduti, o soggetti a custodia obbligatoria a seguito di disposizioni dell’AUSL o altri enti competenti, secondo le disposizioni previste dall’art. 48 del vigente Codice di Convivenza Civile approvato dal Consiglio Comunale di Cesena.
Il recupero dei cani dovrà essere eseguito su richiesta del personale dei Comuni, delle Forze dell’Ordine o del personale dell’AUSL Romagna, entro 3/6 ore dalla chiamata in relazione alla distanza del Comune interessato e con disponibilità di orario 0.00/24.00 giorni festivi compresi; l’Appaltatore a tal proposito dovrà istituire un numero di telefono mobile reperibile 0.00/24.00 a disposizione esclusivamente dei soggetti sopra elencati.
Q) automezzo a servizio delle attività del canile
Dalla data di consegna del servizio e per tutto il periodo di validità dell’Appalto, l’Appaltatore deve disporre di un adeguato mezzo di trasporto opportunamente attrezzato e regolarmente autorizzato da AUSL di Cesena per il servizio di trasporto animali vivi, deceduti, feriti e carcasse.
Il mezzo potrà non essere di proprietà dell’Appaltatore, ma in tal caso, quest'ultimo dovrà dimostrarne l'effettiva disponibilità (anche attraverso contratti di leasing, affitto, noleggio a lungo termine, ecc.) dalla data di consegna del servizio.
Il mezzo dovrà avere caratteristiche tali da potere circolare anche durante i periodi di limitazioni al traffico introdotte dal PAIR 2020 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dalle normative corollari, pertanto si consiglia di impiegare un automezzo EURO 5 se a gasolio ovvero EURO 4 se a benzina.
Le spese di manutenzione, assicurazione e tassa di circolazione, nonché ogni ulteriore ed eventuale spesa e sanzione collegate al mezzo e al suo utilizzo, restano a totale carico dell’Appaltatore.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio dovessero subentrare impedimenti circa la disponibilità del mezzo, per motivi non dipendenti dall’appaltatore, causa incidente, furto, ecc., egli dovrà provvedere a dotarsi di altro mezzo idoneo e sostitutivo nel più breve tempo possibile per mantenere e garantire la continuità del servizio.
R) formazione e informazione sul tema del benessere animale
L’Appaltatore si impegna, in accordo con il Comune di Cesena, a predisporre e attuare un programma di attività ed eventi in grado di fare conoscere ai cittadini l’attività del canile, le problematiche inerenti ad una errata gestione dei cani di proprietà, la possibilità di adottare un cane, la eventuale possibilità di prestare servizio volontario presso il canile.
L’eventuale apertura di canali comunicativi attraverso i social network dovrà essere preventivamente concordata con il Comune di Cesena in termini di contenuti, target da raggiungere e gestione del canale.
Il personale impiegato nelle attività di gestione del canile, anche se proveniente dal mondo del volontariato, dovrà essere opportunamente formato sulle procedure di sicurezza e sulle modalità che consentano agli animali di essere recuperati, per quanto possibile, alla vita sociale dentro e fuori dal canile.
Art. 39 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto ovvero, in pendenza della sottoscrizione dello stesso,
entro 10 giorni dalla data di consegna del Servizio, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale, mediante PEC, il nominativo del:
- Referente Responsabile della Gestione e di ogni servizio e attività;
- Veterinario di Riferimento della Struttura con Funzioni di Direttore Sanitario.
Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto ovvero, in pendenza della sottoscrizione dello stesso, entro 10 giorni dalla data di consegna del Servizio, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale, mediante PEC, le seguenti informazioni:
- Numero di telefono mobile (cellulare) relativo alla reperibilità dalle 0,00/24,00 tutti i giorni (feriali e festivi);
- Orari di apertura al pubblico della struttura;
- Orari di servizio del personale;
- Nominativi del personale in servizio;
- Nominativo dell’operatore da designare quale Agente Contabile;
- Nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili.
Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto ovvero, in pendenza della sottoscrizione dello stesso, entro 30 giorni dalla data di consegna del Servizio, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale, mediante PEC: il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 81/08, il Piano di Emergenza, il nominativo dei componenti la Squadra di Emergenza integrato dai relativi Attestati individuali di Formazione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il nominativo del Medico Competente.
L’Appaltatore si obbliga fin da ora ad attuare le Proposte Progettuali contenute nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e valutate ai fini dell’aggiudicazione del presente Appalto; l’esecuzione dovrà avvenire nei modi, nei tempi e attraverso la propria struttura organizzativa, come evidenziati nella Relazione. La mancata o incompleta o non rispondente attuazione di tali Proposte, sarà motivo di contestazione e correlato a penali fino alla risoluzione del contratto, come specificato nei corrispondenti Articoli del presente Capitolato.
Al termine del periodo contrattuale e prima del subentro del nuovo gestore, è fatto obbligo all’Appaltatore rendersi disponibile per attuare una sorta di breve periodo transitorio, collaborando col gestore cui sarà affidato successivamente il servizio, affinché egli stesso possa prendere conoscenza della struttura e degli animali in essa contenuta.
Art. 40 – VIGILANZA E CONTROLLO
Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell’Esecuzione o loro delegati, hanno la facoltà di eseguire, in
qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l’esecuzione dello stesso avvenga nel rispetto del presente Capitolato e delle norme e regolamenti di legge vigenti.
L’Amministrazione Comunale, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica e di ispezione ritenute più opportune e adeguate in riferimento alla specificità del servizio, si riserva inoltre la facoltà di attuare controlli congiunti con l’Appaltatore e/o tecnici della AUSL.
Sarà altresì oggetto di verifica, l’attuazione delle Proposte Progettuali contenute nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e valutate ai fini dell’aggiudicazione del presente Appalto, la cui esecuzione dovrà avvenire nei modi e nei tempi come evidenziato nella Relazione.
Con riferimento all’esito dei controlli, eventuali irregolarità o omissioni riscontrate, saranno comunicate per iscritto all’Appaltatore che avrà la facoltà di formulare eventuali osservazioni in merito; tali difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato così come la mancata o incompleta o non rispondente attuazione delle Proposte Progettuali contenute nell’Offerta Tecnica presentata, saranno oggetto di applicazione di penali fino alla risoluzione, come specificate nei corrispondenti articoli del presente Capitolato.
L’Appaltatore è tenuto a fornire al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dell’Esecuzione o loro delegati, tutti i dati richiesti per le attività di verifica di cui sopra.
Art. 41 – PERSONALE IMPIEGATO
L’Appaltatore dovrà garantire tutti i servizi e attività connesse di cui al presente Capitolato, con una dotazione
organica sufficiente e idonea a garantire l’espletamento del servizio, tramite un adeguato numero di operatori, che operano in nome e per conto dell’Appaltatore, anche in riferimento al numero e alla tipologia di animali presenti in canile. Gli operatori dovranno essere dipendenti o incaricati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli operatori in genere.
Il personale impiegato presso il canile dovrà essere qualificato in base alle mansioni a esso attribuite e con esperienza lavorativa in strutture di ricovero permanenti per cani, sarà compito dell’Appaltatore provvedere all’istruzione del personale impiegato circa le modalità di svolgimento del servizio, oltre alle disposizioni impartite dal Veterinario della struttura.
Tutti gli Operatori presenti in struttura dovranno essere facilmente individuabili mediante apposito cartellino di riconoscimento, indossare un abbigliamento consono in relazione alle mansioni attribuite e adottare un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tramite PEC al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune i nominativi del personale impiegato e ogni variazione o sostituzione in merito allo stesso.
L’Appaltatore deve garantire per il proprio personale la relativa copertura assicurativa, relativa a incidenti e/o infortuni sul lavoro, danni a terzi e/o cose, rischi infettivi e malattie derivanti dall'attività da espletare, nonché tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, ivi comprese le necessarie modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale.
Resta salva la piena responsabilità dell’Appaltatore per qualsiasi danno provocato durante l'espletamento del servizio; in detta eventualità l’Appaltatore dovrà rispondere pienamente dell'operato e del comportamento del personale addetto.
Per l’espletamento del servizio è concessa all’Appaltatore la facoltà di avvalersi di persone svantaggiate o con disabilità, proponendo progetti di recupero delle stesse, attraverso gli strumenti socio-occupazionali previsti dalla normativa vigente in materia; ogni onere relativo rimarrà a totale carico dell’Appaltatore.
Eventuale personale in tirocinio non potrà operare all’interno del canile senza essere affiancato da tutor o altro personale dipendente dell’Appaltatore.
Il personale volontario sia privato che appartenente ad associazioni, eventualmente impiegato per attività specifiche svolte all’interno della struttura, dovrà essere coperto da assicurazione contro infortuni, danni verso terzi e cose. La responsabilità di ogni azione resta in ogni caso a carico dell’Appaltatore.
Il Comune di Cesena non sarà in alcun modo responsabile per danni a persone, terzi o cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del servizio.
Art. 42 – SICUREZZA
L’Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la tutela antinfortunistica
dei soggetti addetti ai servizi oggetto del presente Capitolato, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni.
Tutto il personale dipendente e non dipendente operante in struttura deve indossare il cartellino di riconoscimento così come ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Compete all’Appaltatore l’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi. Fra le citate cautele vi è quella conseguente
all’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di utilizzare per le pulizie e altre attività solo ed esclusivamente macchine conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia.
Con riferimento all’Allegato 1 al presente Capitolato, dovrà essere redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 in fase esecutiva per la gestione del servizio in argomento. Tale Documento dovrà considerare tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 specificandone tutti gli elementi organizzativi e di prevenzione propri del servizio aggiudicato che dovranno essere formalizzati e a carico dell’Appaltatore.
Competono al Comune di Cesena:
a. la verifica semestrale dei presidi antincendio esistenti;
b. la verifica del corretto funzionamento delle lampade di emergenza e di illuminazione dei percorsi di esodo;
c. la verifica dell’impianto di messa a terra; Competono altresì all’Appaltatore:
1) La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 81/08, l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’individuazione del Medico Competente. I documenti e i nominativi dovranno essere trasmessi al Comune di Cesena;
2) La redazione del piano per la gestione e l’organizzazione delle emergenze, prevenzione incendi, evacuazione rapida, pronto soccorso, art. 17 D.Lgs. n. 81/08, l’individuazione dei componenti la Squadra di Emergenza integrato dai relativi Attestati individuali di Formazione; sia il Piano che i nominativi dovranno essere trasmessi al Comune di Cesena;
3) La nomina degli addetti primo soccorso.
E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di modificare o sostituire anche singole parti degli impianti destinati alla sicurezza, nonché le destinazioni d’uso dei locali così come vengono assegnate, in quanto le modifiche comporterebbero incongruenze su quanto progettato e autorizzato.
E’ fatto espresso obbligo di mantenere le vie di esodo sia interne sia esterne, libere da intralci e da impedimenti di qualunque genere.
COMUNE DI CESENA
SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato 1
“DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE”
Servizio inerente la gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Xxxxx Xxxxxxx, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto e ogni altro cane in entrata nella struttura.
PERIODO
1 luglio 2020 – 30 giugno 2022
febbraio 2020
A) ANAGRAFICA DELL’APPALTO
CONTRATTO | |
COMMITTENTE | COMUNE DI CESENA – Settore Tutela Ambiente e Territorio |
IMPRESA APPALTATRICE | |
DURATA | Dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 |
OGGETTO | Servizio inerente la gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati. |
B) FINALITA’ DEL DUVRI
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenze tra le attività del committente e quelle affidate alla ditta esecutrice.
C) INDIVIDUAZIONE DI RISCHI DI INTERFERENZA E DELLE RELATIVE MISURE ATTE A RIDURRE/ELIMINARE I RISCHI
1) RISCHI DI INTERFERENZA CON LE ATTIVITA' DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE. La ditta esecutrice espleterà i servizi negli orari concordati con il Comune di Cesena. Non sono previste interferenze con personale del Comune di Cesena ad eccezione delle occasionali visite di controllo da parte dei tecnici del Comune di Cesena per verificare la corretta esecuzione del Servizio da parte della ditta esecutrice.
2) RISCHI PER ACCESSO DEI VISITATORI
La ditta esecutrice, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l’accesso del pubblico e degli addetti ai controlli, dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
Tutti i soggetti che accedono alla struttura come visitatori, o vi operano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura della ditta esecutrice, che consenta sia l’identificazione sia il ruolo svolto.
Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli abiti in modo da essere ben visibile; sarà cura della ditta esecutrice istituire una procedura per la registrazione degli accessi.
3) RISCHI DOVUTI ALLE OPERAZIONI DI RICOVERO DEI CANI
Durante l’operazione di ricovero presso la struttura dei cani catturati e/o ritrovati, dovranno essere gestite le interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento.
La ditta esecutrice dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni. Per i cani valutati caratteriali e/o di indole mordace, che possono essere condotti dal personale dipendente addestrato a tale mansione, la ditta esecutrice dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità di conduzione all’interno e all’esterno della struttura e valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
4) RISCHI DI INCENDIO NELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La ditta esecutrice dovrà redigere il Piano di Emergenza e informare gli operatori circa le modalità
operative da adottare. I lavoratori dell'impresa devono prendere cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio.
5) RISCHI DA PULIZIA DELLE SUPERFICI CALPESTABILI
Per la pulizia dei pavimenti la ditta esecutrice dovrà procedere per settori e delimitare di volta in volta il settore sottoposto a lavaggio, utilizzando idonei segnali per evidenziare il rischio di scivolamento su superfici di transito bagnate. Xxxx segnali dovranno essere tempestivamente rimossi una volta che le superfici di transito non siano più scivolose.
Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non costituire inciampo. L’utilizzo di prodotti chimici dovrà essere accompagnato da opportuna aerazione dei locali.
6) RISCHI CONNESSI CON L'UTILIZZO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
I lavoratori impiegati, dipendenti e non, della ditta esecutrice dovranno utilizzare i macchinari e le attrezzature per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni di legge al fine di evitare rischi per i lavoratori. L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.
7) RISCHI CONNESSI CON L'UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI
Tutte le attrezzature e le apparecchiature utilizzate dovranno essere in ottime condizioni, in conformità con la vigente normativa sulla sicurezza e con marchio CE.
La ditta esecutrice provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici. L'uso di prese e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo.
In caso di allagamento di locali, occorrerà accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti.
8) RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI PRODOTTI E/O SOSTANZE CHIMICHE DETERGENTI
I materiali di pulizia dovranno essere conservati in appositi spazi all’interno della struttura.
I prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati. Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti, saranno programmati in modo tale da non esporre utenti del servizio al rischio derivante dal loro utilizzo.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche in momenti successivi all'impiego delle suddette sostanze.
9) RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE.
Le attività lavorative di altre imprese eventualmente presenti presso la struttura oggetto del servizio saranno organizzate in modo da non generare sovrapposizioni con le operazioni della ditta esecutrice. La ditta esecutrice viene informata della presenza di altre imprese e dei possibili rischi.
10) RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO
Per le attività che richiedano ai lavoratori della ditta esecutrice di operare in posizione sopraelevata (es. stoccaggio materiale per i cani) dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi alle norme vigenti.
Al lavoratore della ditta esecutrice che operi su scala portatile dovrà essere prestata assistenza da parte di altro lavoratore nel caso in cui le condizioni lo richiedano per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri lavoratori. Il lavoratore della ditta esecutrice che operi su scala portatile dovrà anche prestare attenzione alla possibile caduta di oggetti dall'alto e al rischio di ribaltamento di arredi e materiali.
11) RISCHI CONNESSI AL MOVIMENTO DI AUTOMEZZI
Gli automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio, nonché di eventuali fornitori, dovranno accedere ed effettuare movimenti unicamente nei cortili della struttura a velocità moderata e tale da non risultare di pericolo per le persone e gli animali presenti, per gli altri automezzi e per gli edifici.
D) COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi di interferenza sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza e pertanto i costi per la riduzione/eliminazione delle interferenze è pari ad € 400,00 + IVA (costi per acquisto tessere di riconoscimento, oneri per organizzazione incontri con ditte/enti esterni per riduzione interferenze).
Sono previsti € 6.000,00 + IVA inerenti i nomali costi per la sicurezza meglio specificati nella seguente tabella:
Descrizione | Costo (IVA esclusa) |
Cartelli fissi e mobili per segnalazione pericolo durante le operazioni di pulizia | 1.000,00 |
Oneri per acquisti di DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti idonei, ecc.) | 2.500,00 |
Cartellonistica e organizzazione per le operazioni ricevimento dei visitatori | 1.000,00 |
Elaborazione documenti e organizzazione di procedure per la messa in sicurezza di situazioni di pericolo dovuti al recupero di cani mordaci o sociopatici | 1.500,00 |
TOTALE | 6.000,00 |
E) VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI
Il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e pertanto deve essere data la massima importanza allo scambio di informazioni tra il committente e la ditta esecutrice. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire.
Cesena, lì 2020
Il Committente L’appaltatore