art. 75 ss., D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e artt. 30-31, L. 4 novembre
Regolamento COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
(art. 75 ss., D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e artt. 30-31, L. 4 novembre
2010, n. 183)
VISTO il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla L. 14 febbraio 2003n. 30 ed in particolare l’art. 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il Decreto interministeriale del 14 giugno 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione universitarie;
VISTO il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 aprile 2018, n. 34, che ha iscritto nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università la Commissione di certificazione costituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza approvata nell’adunanza del 21 giugno 2017 e successivo Decreto Rettorale 25 ottobre 2017, n. 324;
VISTI gli artt. 68, 75-84, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
VISTI gli artt. 30 e 31, L. 4 novembre 2010 n. 183; VISTI gli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.;
VISTO l’art. 2113 cod. civ.;
VISTO l’art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010 che ha fornito le prime istruzioni operative per le conciliazioni presso le commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro a seguito dell’entrata in vigore della L. 4 novembre 2010 n. 183;
CONSIDERATO che l’art. 78, comma 2, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che le procedure di certificazione siano determinate all’atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione;
DELIBERA, all’unanimità, nella riunione del 13 novembre 2018, l’adozione del presente Regolamento che disciplina le procedure e le modalità di funzionamento della Commissione.
REGOLAMENTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione, composizione e sede della Commissione
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera c) D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e del decreto direttoriale del 12 aprile 2018, n. 34, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituita la Commissione di certificazione (in seguito denominata “Commissione”), presso l’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, nella composizione di cui al predetto decreto direttoriale ed in quella risultante dalle successive integrazioni o modifiche approvate dalla Commissione e comunicate al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Presidente della Commissione è Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Professore Ordinario a tempo pieno di Diritto del lavoro nell’Università di Macerata.
3. La Commissione ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, Piaggia dell'Università 2. Ferma restando la sede della Commissione, attesa la competenza estesa all’intero territorio nazionale e l’esigenza di agevolare la celerità del procedimento, l’attività della Commissione potrà essere svolta anche presso altre sedi idonee.
4. Al fine di realizzare il miglior funzionamento della Commissione, le riunioni e le delibere della Commissione possono svolgersi anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza.
5. La Commissione esercita le sue funzioni in composizione collegiale. Opera in composizione monocratica per l’espletamento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183.
6. Il Presidente ha facoltà di costituire con proprio disposto Sottocommissioni per l’espletamento delle singole richieste pervenute, formate da un minimo di tre componenti della Commissione. Le Sottocommissioni sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato, scelto tra i membri professori ordinari e associati; hanno autonomi poteri di certificazione e possono svolgere tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento.
Art. 2 – Funzioni e attività della Commissione
1. La Commissione svolge tutte le funzioni che la legge attribuisce alle Commissioni di certificazione universitarie. In particolare tali funzioni (di seguito denominate “attività) della Commissione riguardano:
A) La certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro, di somministrazione, di appalto, di associazione in partecipazione, ecc.;
B) La certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all’art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all’art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
C) La certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell’art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
D) La certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all’art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
E) La certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
F) La funzione conciliativa facoltativa di cui all’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 per le controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ.;
G) La funzione conciliativa obbligatoria di cui all’art. 410 cod. proc. civ. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell’art. 80, comma quarto, D. Lgs. n. 276 del 2003;
H) La soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ. e all’art. 63, comma primo, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
I) Assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale
concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, D. Lgs. n. 276 del 2003.
J) Assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
2. Il ricorso alle attività di cui al primo comma, fatta eccezione per la conciliazione di cui alla lett. G), è volontario.
3. La certificazione di cui al comma 1, lett. A), B), C), D), E) può avvenire al momento della stipulazione del contratto o di adozione dell’atto ovvero nel corso della loro attuazione.
4. Salva diversa comunicazione, il responsabile dei procedimenti di cui al precedente comma 1 è, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, il Presidente della Commissione.
Art. 3 - Commissioni istruttorie
1. La Commissione può costituire una commissione istruttoria, cui possono partecipare anche soggetti dotati di adeguate competenze diversi dai componenti della Commissione. La Commissione si avvale dei membri della commissione istruttoria, singolarmente o collegialmente, per svolgere tutte le attività preliminari all’attività di certificazione e garantire un’assistenza attiva alle parti negoziali e alla stessa Commissione.
2. La commissione istruttoria ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; formula osservazioni e proposte; presta, all’occorrenza, l’attività di consulenza e assistenza di cui all’art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003; può altresì espletare l’audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
3. In ogni caso, la Commissione non è vincolata dalle valutazioni delle commissioni istruttorie.
Art. 4 – Incompatibilità dei membri della Commissione e delle commissioni istruttorie
1. I membri della Commissione e delle commissioni istruttorie si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione e/o delle commissioni
istruttorie relative a pratiche che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano direttamente rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti.
Art. 5 - Svolgimento dell’attività della Commissione
1. In relazione alle singole prestazioni richieste, l’attività della Commissione, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 276 del 2003, è svolta sulla base di quanto previsto ai punti 5.1.3., 5.1.4. e 5.1.5 deliberati dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nell’adunanza del 21 giugno 2017. A tale fine la Commissione stipula specifici accordi con i soggetti interessati, con affidamento della responsabilità al Presidente della Commissione, in conformità ai relativi regolamenti di Ateneo.
Art. 6 - Istanza per l’avvio del procedimento
1. Il procedimento per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 1 ha inizio con la presentazione di apposita istanza alla Commissione, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 5.
2. L’istanza, redatta in conformità ai modelli resi disponibili dalla stessa Commissione, è sottoscritta dalle parti, con allegata copia del contratto/atto o proposta di contratto/atto cui si riferisce ed è trasmessa per posta, telefax, posta elettronica, consegna a mano o procedura telematica, ove attivata.
3. Le condizioni di ricevibilità dell’istanza sono valutate dalla Commissione in conformità alle previsioni di legge e del presente Regolamento.
SEZIONE II – PARTE SPECIALE: CERTIFICAZIONE
Art. 7 – Campo di applicazione della Sezione II e finalità della certificazione
1. I procedimenti di certificazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. A), B), C), D) e E) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella Sezione II del presente Regolamento.
2. Il procedimento di certificazione è finalizzato a verificare la conformità alla normativa vigente del contratto, della singola clausola contrattuale o dell’atto sottoposto a certificazione. In nessun caso è possibile derogare in sede di certificazione alla normativa inderogabile di legge o di contratto collettivo applicabile.
3. La certificazione delle rinunzie e transazioni e delle clausole compromissorie è finalizzata prioritariamente alla verifica dell’effettiva volontà delle parti di rinunziare e transigere o di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.
Art. 8 - Istanza, comunicazione all’ITL, accesso alla documentazione
1. Sono requisiti essenziali dell’istanza di certificazione:
a) l’esatta individuazione della/e parte/i richiedente/i, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
b) l’indicazione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali è richiesta la certificazione;
c) l’allegazione di copia del contratto/atto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
d) la sottoscrizione della/e parte/i;
e) l’allegazione di copia del documento di identità delle parti richiedenti.
2. L’inizio del procedimento, con indicazione della tipologia di contratto/atto e degli effetti ai fini dei quali è richiesta la certificazione, viene comunicato all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La comunicazione contiene notizia dell’avvio del procedimento, degli effetti richiesti, della identità delle parti, della tipologia di contratto/atto, del luogo di svolgimento del rapporto e del responsabile del procedimento.
3. Ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 276 del 2003 la comunicazione è effettuata tramite fax o posta elettronica. Le autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti, informate del procedimento dall'Ispettorato Territoriale del lavoro, possono presentare eventuali
osservazioni e possono partecipare alle riunioni della Commissione, a titolo esclusivamente consultivo.
4. Le medesime autorità pubbliche hanno facoltà di accesso agli atti del procedimento di certificazione, previa richiesta scritta al Presidente.
Art. 9 - Audizione delle parti
1. Nel caso di certificazione di contratti di lavoro e nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) ed E) la Commissione espleta l’audizione delle parti, salvo il caso in cui la Commissione valuti non necessaria l’audizione stessa. L’audizione può realizzarsi in presenza o a distanza con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla Commissione.
2. Nel caso di certificazione di contratti commerciali e nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. C) e D) l’eventuale audizione delle parti avviene se è decisa dalla Commissione e, in questo caso, si svolge con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
3. L’audizione riguarda le parti istanti che potranno farsi rappresentare da un soggetto munito di delega.
4. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
5. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
Art. 10 – Termini del procedimento, sospensione e rinuncia
1. Il termine di trenta giorni di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 276 del 2003 decorre dalla data di protocollazione della istanza ovvero dalla data successiva di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione.
2. Il termine di cui al comma 1 resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua ed il mercoledì successivo.
3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di: mancata produzione della documentazione
e/o chiarimenti integrativi richiesti dalla Commissione; mancata disponibilità anche soltanto di una parte alla fissazione di una data per l’audizione o mancata comparazione nella data concordata.
4. Il termine di cui al comma 1 resta sospeso, ai sensi dell'art. 78, co. 2, d.lgs. n. 276/03 e della circolare n. 9/2018 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, dal momento della comunicazione alla Commissione da parte dell'organo ispettivo competente dell'avvio di una procedura ispettiva, riferita o riferibile direttamente o indirettamente al contratto o all'atto oggetto di certificazione, successivo alla presentazione dell'istanza di certificazione, ovvero dell'esistenza di una procedura ispettiva avviata prima della presentazione della predetta istanza.
5. La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l’audizione.
Art. 11 - Provvedimento di certificazione
1. La Commissione adotta il provvedimento di certificazione a maggioranza. In caso di parità decide il Presidente. Il provvedimento di certificazione o di diniego è motivato e contiene espressa menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali, fiscali in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
2. Nel provvedimento è indicata l’autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo.
3. Il provvedimento di certificazione o di diniego rimane agli atti della Commissione; ne è trasmessa copia alle parti istanti. La trasmissione può avvenire per posta, telefax, posta elettronica, consegna a mano o procedura telematica.
4. Gli effetti del provvedimento di certificazione decorrono dalla data della sua emissione. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del provvedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell’adozione dell’atto.
5. Ai sensi dell’art. 79, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 31, comma 17, L. n. 183 del 2010, gli effetti del provvedimento di certificazione nel caso di contratti in corso di esecuzione si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è
stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.
Art. 12 - Conservazione dei contratti e atti certificati
1. I contratti e atti certificati ed il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione, quale risulta dallo stesso contratto o atto. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione l’estinzione dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero estinti in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.
2. La conservazione dei contratti e atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali, anche in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento UE 679/16.
3. La Commissione può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta, ai servizi competenti di cui all’art. 4 bis, comma 5, D. Lgs. 21 aprile 2000 n. 181 oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
SEZIONE III – PARTE SPECIALE: CONCILIAZIONE
Art. 13 – Campo di applicazione della Sezione III
1. I procedimenti di cui all’art. 2, comma 1, lett. F) e G) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella Sezione III del presente Regolamento.
Art. 14 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 276 del 2003, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti che intendano presentare ricorso giurisdizionale – ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs n. 276 del 2003 – avverso la certificazione esperiscono davanti alla Commissione il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 cod. proc. civ.
2. In ragione dell’efficacia giuridica della certificazione di cui all’art. 79, D. Lgs. n. 276 del 2003, tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 25 novembre 2010, il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito anche dai terzi interessati, ivi inclusi gli enti amministrativi e le pubbliche autorità, che intendano agire in giudizio avverso la certificazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento a tale tentativo obbligatorio di conciliazione si applica la procedura di cui all’art. 410 cod. proc. civ.
Art. 15 – Tentativo obbligatorio di conciliazione: istanza di conciliazione e convocazione delle parti
1. La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della stessa parte istante alla controparte nei confronti della quale la controversia è promossa.
2. La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome o ragione sociale, residenza o sede dell’istante e del convenuto;
2) il luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
3) il domicilio eletto dalla parte istante ai fini della procedura;
4) l’indicazione del motivo della controversia (erronea qualificazione, difformità tra programma negoziale certificato e sua successiva attuazione, vizio del consenso) e l’esposizione dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazione;
5) sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura.
3. La controparte deposita presso la Commissione, nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Tale memoria deve essere contestualmente trasmessa anche al soggetto che ha avviato il tentativo di conciliazione.
4. La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni che, in caso di mancato deposito
della memoria difensiva, decorrono dalla scadenza del 20° (ventesimo) giorno successivo alla richiesta di attivazione della procedura.
5. La comunicazione per la comparizione è effettuata alla parte istante, al domicilio eletto per l’espletamento della procedura, e al convenuto all’indirizzo indicato nella memoria difensiva ovvero, in mancanza di questa, indicato nell’istanza di avvio del procedimento di certificazione oggetto di controversia.
6. Dinanzi alla Commissione le parti possono farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un professionista abilitato di loro fiducia. Le parti possono farsi rappresentare da rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Art. 16 - Tentativo obbligatorio di conciliazione: conciliazione
1. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, ne viene redatto verbale, contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti.
2. Il verbale viene sottoscritto in quattro originali dalle parti e dalla Commissione la quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti.
3. Un verbale viene conservato dalla Commissione agli atti, altri due sono consegnati a ciascuna parte ed il quarto viene trasmesso, a cura della Commissione o delle parti interessate, all'Ispettorato Territoriale del lavoro di competenza entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
Art. 17 – Tentativo obbligatorio di conciliazione: mancata conciliazione
1. Se la conciliazione non riesce, la Commissione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.
2. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle posizioni delle parti. Al verbale di mancata conciliazione sono allegate le memorie delle parti. Si applica in quanto compatibile l’art. 16, comma 3.
3. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, viene redatto verbale di mancata comparizione sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente. Si applica in quanto compatibile l’art. 16, comma 3.
Art. 18 - Tentativo facoltativo di conciliazione
1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ.
2. Al tentativo facoltativo di conciliazione si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento.
3. Il tentativo facoltativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti.
4. La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L’istanza deve essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione e deve, comunque, contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi delle parti;
b) luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
c) domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa;
d) identificazione della controversia con esposizione anche sommaria dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazione;
e) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti.
5. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
6. Le parti congiuntamente possono richiedere, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione, di conciliare la lite. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni delle parti di cui al precedente punto 4.
7. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
8. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.
Art. 19 - Tentativo facoltativo di conciliazione: conciliazione e mancata conciliazione
1 Se la conciliazione riesce:
a. viene redatto verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113, comma 4, cod. civ.; b. il verbale viene sottoscritto in quattro originali dalle parti e dalla Commissione che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti;
c. un verbale viene conservato dalla Commissione agli atti, altri due sono consegnati a ciascuna parte ed il quarto viene trasmesso, a cura della Commissione o delle parti interessate, all'Ispettorato Territoriale del lavoro di competenza entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione
2. Se la conciliazione non riesce si applica l’art. 17.
SEZ. IV - ARBITRATO
Art. 20 – Istituzione della Camera Arbitrale
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 12, L. n. 183 del 2010 la Commissione svolge funzioni di Camera Arbitrale per la definizione arbitrale, ai sensi dell’art. 808 ter cod. proc. civ., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 cod. proc. civ. e all’art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 276 del2003. La Camera Arbitrale è presieduta dal Presidente della Commissione.
2. Sono componenti della Camera Arbitrale tutti i membri professori ordinari e associati della Commissione. La Camera Arbitrale può essere integrata da ulteriori arbitri scelti dalla Commissione tra professori universitari di materie giuridiche, avvocati cassazionisti e magistrati di Cassazione a riposo o fuori ruolo, anche su proposta delle parti della controversia.
Art. 21 – Devoluzione della controversia alla Camera Arbitrale
1. Le parti possono concordemente affidare la risoluzione arbitrale della controversia alla Camera Arbitrale anche in pendenza del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita.
2. E’ facoltà di ciascuna delle parti segnalare la propria preferenza per un arbitro di cui al precedente art. 20, comma 2. Il terzo arbitro è comunque scelto dal Presidente.
3. La devoluzione alla Camera Arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all’art. 824 bis cod. proc. civ., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
4. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
a. Il termine per l’emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
b. le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Art. 22 - Procedura arbitrale e lodo
1. La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contradditorio.
2. Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
3. Le parti possono presentare memorie scritte e vengono, in ogni caso, convocate dalla Camera Arbitrale per la discussione entro 20 (venti) giorni dalla devoluzione agli arbitri della controversia.
4. La controversia è decisa entro 20 (venti) giorni dalla discussione mediante un lodo.
5. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4, cod. civ.
Art. 23 - Convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie
1. La Commissione provvederà, qualora lo ritenga opportuno, alla conclusione di convenzioni con altre Commissioni di cui all’art. 76, D. Lgs. n. 276 del 2003 per la costituzione di camere arbitrali unitarie.
NORME FINALI
Art. 24 – Trattamento dei dati personali, riservatezza delle informazioni e responsabilità
1. La Commissione raccoglie e tratta i dati personali ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento.
2. I dati raccolti in ottemperanza del regolamento UE 679/16, delle eventuali disposizioni nazionali di attuazione e del D. Lgs. n. 196 del 2003 in quanto compatibile con la sopravvenuta disciplina, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. La Commissione ed i collaboratori dei quali si avvalga non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni.
4. Nell’esecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento la responsabilità dell’Università degli Studi di Macerata, del Dipartimento di Giurisprudenza e dei membri della Commissione è limitata ai soli casi di dolo ovvero colpa grave.
Art. 25 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento
1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.
2. È pubblicato sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Macerata lì …
Il Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx