Contratto di assicurazione vita e danni
posteprotezione mutuo
Contratto di assicurazione vita e danni
a protezione del finanziamento ad adesione facoltativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all’Assicurato prima dell’adesione alle Polizze Collettive
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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Per informazioni:
Indice
Nota Informativa pag. 1/17
Nota Informativa garanzia Morte.............................................................................................pag. 1/17
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE..........................................................pag. 1/17 B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE ..............pag. 1/17 C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE....................................................pag. 4/17
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO ............................................................................pag. 4/17
Nota Informativa garanzie Invalidità totale e permanente, Malattia grave ....................pag. 8/17
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE..........................................................pag. 8/17 B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO ..........................................................................................pag. 8/17 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI ................................pag. 13/17
Glossario ......................................................................................................................................pag. 16/17
Condizioni di Assicurazione ....................................................................................................pag. 1/15
Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A.
e Poste Vita S.p.A. (n. 00001) e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001) ...................................pag. 1/15
Art.1 - Informazioni generali .........................................................................................................pag. 1/15
Art.1.1 - Durata e Decorrenza delle garanzie ..................................................................................pag. 1/15
Art. 1.2 - Cointestazione del Contratto di Mutuo ..............................................................................pag. 1/15
Art. 1.3 - Limiti assuntivi ...................................................................................................................pag. 1/15
Art. 1.4 - Premio di assicurazione ....................................................................................................pag. 2/15
Art. 1.5 - Beneficiario........................................................................................................................pag. 2/15
Art. 1.6 - Anticipata estinzione del Mutuo, surroga passiva (c. d. portabilità) e rinegoziazione ......pag. 2/15
1.6.1 - Estinzione anticipata totale del mutuo ............................................................................pag. 2/15
1.6.2 - Xxxxxxxxxx anticipata parziale del mutuo ........................................................................pag. 3/15
1.6.3 - Surroga passiva (c. d. portabilità)...................................................................................pag. 3/15
1.6.4 - Rinegoziazione del mutuo ..............................................................................................pag. 4/15
Art. 1.7 - Modalità di denuncia dei Sinistri ........................................................................................pag. 4/15
Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei Sinistri ...................................................................................pag. 4/15
Art. 1.9 - Recesso dell’Assicurato ....................................................................................................pag. 4/15
Art. 1.10 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società................................................pag. 5/15
Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva - Esclusioni ......................................................pag. 5/15
Art. 1.12 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato.........................................................................pag. 5/15
Art. 1.13 - Determinazione della prestazione assicurata..................................................................pag. 6/15
Art. 1.14 - Rinuncia al diritto di surroga ............................................................................................pag. 6/15
Art. 1.15 - Prescrizione.....................................................................................................................pag. 6/15
Art. 1.16 - Imposte............................................................................................................................pag. 6/15
Art. 1.17 - Regime fiscale dei premi .................................................................................................pag. 6/15
Art. 1.18 - Regime fiscale delle somme corrisposte .........................................................................pag. 6/15
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge ...............................................................................................pag. 6/15
Art. 1.20 - Foro competente e legislazione applicabile ....................................................................pag. 6/15
Art. 1.21 - Obblighi del Contraente...................................................................................................pag. 6/15
Art. 1.22 - Recesso dell’Assicurato dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita ..................pag. 6/15 Art. 1.23 - Reclami ...........................................................................................................................pag. 7/15 Art. 1.24 - Lingua in cui è redatto il contratto ...................................................................................pag. 8/15
Art. 1.25 - Informativa in corso di contratto ......................................................................................pag. 8/15
Art. 1.26 - Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità ...............................................pag. 8/15
Art. 1.27 - Limiti territoriali ................................................................................................................pag. 8/15
Art. 1.28 - Collegio Medico ...............................................................................................................pag. 9/15
Art. 1.29 - Responsabilità delle Società ...........................................................................................pag. 9/15
Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A.
- Patrimonio BancoPosta e Poste Vita S.p.A. (n. 00001) pag. 10/15
Art. 2 Garanzia A
Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente .......................................pag. 10/15
Art. 2.1 - Prestazione assicurata .....................................................................................................pag. 10/15
Art. 2.2 - Xxxxxxxx e riduzione ..........................................................................................................pag. 10/15
Art. 2.3 - Esclusioni..........................................................................................................................pag. 10/15
Art. 2.4 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi ............................................................................pag. 10/15
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni ............................................................................................pag. 10/15
Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità.............................................................................pag. 12/15
Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A.
- Patrimonio BancoPosta e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001) ..........................................pag. 13/15
Art. 3 Garanzia B
Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio o Malattia................................pag. 13/15
Art. 3.1 - Prestazione assicurata .....................................................................................................pag. 13/15
Art. 3.2 - Esclusioni..........................................................................................................................pag. 13/15
Art. 3.3 - Rischio di guerra all’estero ...............................................................................................pag. 13/15
Art. 3.4 - Colpa grave, tumulti, terremoto ........................................................................................pag. 14/15
Art. 3.5 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi ............................................................................pag. 14/15
Art. 3.6 - Termini di carenza.............................................................................................................pag. 14/15
Art. 4 Garanzia C
Assicurazione Malattia Grave.......................................................................................................pag. 14/15
Art. 4.1 - Prestazione assicurata .....................................................................................................pag. 14/15
Art. 4.2 - Esclusioni..........................................................................................................................pag. 15/15
Art. 4.3 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi ............................................................................pag. 15/15
Art. 4.4 - Termini di Carenza ............................................................................................................pag. 15/15
Moduli e Informative Accessorie
Informativa privacy ai sensi del del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR)
Modulo di Denuncia Sinistro Garanzia A
Relazione del medico curante sulle cause di decesso dell’Assicurato Modulo di Denuncia Sinistro Garanzia B e Garanzia C
Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 Modulo Richiesta mantenimento Copertura assicurativa Modulo Richiesta recesso Copertura assicurativa
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione, le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
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Nota Informativa
La presente Copertura assicurativa prevede l’offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie:
Garanzia | Impresa |
Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte | Poste Vita S.p.A. |
Garanzia B: Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia | Poste Assicura S.p.A. |
Garanzia C: Assicurazione Malattia Grave |
Nota Informativa garanzia Morte
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio Morte quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da Poste Vita S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al
n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Im- prese di assicurazione al n. 1.00133, autorizzata all’esercizio dell’assicurazione sulla vita con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla G. U. n. 68 del 23 marzo 1999, successivamen- te autorizzata ad estendere l’esercizio della propria attività assicurativa in forza del provvedimento n° 2462 del 14 settembre 2006 pubblicato sulla G. U. n. 225 del 27 settembre 2006, e poi in forza del provvedimento n° 2987 del 27 giugno 2012, ed avente sede legale e direzione generale in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - XXX. 00000, Xxxx, Xxxxxx, (telefono: 06.54.924.1 - fax 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, posta elet- tronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016:
• il patrimonio netto ammonta a 2.900,59 milioni di Euro, di cui 1.216,61 milioni di Euro di Capitale sociale e 1.683,99 milioni di Euro di Riserve patrimoniali,
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 2,95 e rappresenta il rapporto tra il patrimonio disponibile pari a 8.056,6 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 2.733,5 milioni di Euro.
Al fine di disporre della situazione aggiornata tempo per tempo dei dati di cui sopra, il Contraente può con- sultare il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxx.xx alla sezione “IL GRUPPO”.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
Avvertenza: la presente Copertura assicurativa, accessoria al Mutuo, è facoltativa e non indispensabile all’ottenimento del Mutuo stesso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscrit-
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to il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento ricalcolato, al verificarsi della Morte dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate.
L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Pa- trimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi (o di 492 mesi in caso di pre-ammortamento del finanziamento qualora previsto dal Contratto di Mutuo), senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso.
In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura.
Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono.
Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione.
Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
Prestazioni in caso di Decesso
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura.
Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione e si evidenzia la necessità di sot- toscrivere in maniera puntuale e veritiera le dichiarazioni in essi previste. Al riguardo, si richiama altresì l’attenzione dell’Assicurato in merito alla circostanza per cui le Società potranno rifiutare il pagamento dell’Indennizzo qualora, dopo il verificarsi del Sinistro, vengano a conoscenza dell’ine- sattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato all’atto di adesione alle Polizze Collettive.
La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata:
Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte
In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento al mo- mento del Sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute.
Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen-
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si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso.
La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione.
La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti.
Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia:
Garanzia | Prestazione | Carenza | Franchigia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Durata massima della garanzia | |
A | Morte | Estinzione del debito residuo | Non prevista | Non prevista | Euro 500.000,00 | Durata del Mutuo |
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
4. Premi
La garanzia assicurata viene prestata a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un Premio, il cui ammontare è determinato dall’importo richiesto e dalla durata del Mutuo, dovuto congiuntamente al Pre- mio delle garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave.
Il Premio finale complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del Mutuo. Non sono previste ulteriori modalità di pagamento.
Le rate per il rimborso del Premio finanziato sono addebitate sul conto corrente dell’Assicurato unitamente all’importo delle rate del Mutuo.
La tabella seguente riporta, a titolo esemplificativo, l’ammontare del Premio finale complessivo a carico dell’Assicurato con riferimento ad un Mutuo di 80.000,00 Euro.
Importo complessivo del Mutuo | Durata del Mutuo | Costi a carico dell’Assicu- rato | % dei Costi di cui quota vita | % dei Costi di cui quota danni | Importo percepito dall’intermediario |
80.000,00 Euro | 15 anni | 3.376,00 Euro | 51,3 % | 48,7 % | 1.000,78 Euro (30% del Premio imponibile) |
La remunerazione riconosciuta in media all’intermediario ammonta a 877,32 Euro.
Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo, la Società provve- de alla restituzione all’Assicurato della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria al netto delle spese amministrative sostenute per la gestione della pratica, pari a Euro 20,00.
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In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere il mantenimento della Copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Si rinvia all’art 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti delle prestazioni garantite da Poste Assicura S.p.A.
Il presente contratto prevede il versamento di un Premio unico anticipato complessivamente dovuto anche con riferimento alle garanzie prestate da Poste Assicura S.p.A., e come tale non è soggetto ad adeguamenti. Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento del Mutuo e decrescono al ridursi del debito residuo secondo il predetto piano di ammortamento come meglio evidenziato all’art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
Si vedano le esemplificazioni numeriche riportate al precedente paragrafo 4. Non sono previste spese di emissione.
6. Sconti
Avvertenza: la Società si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.
7. Regime fiscale
I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni.
In termini generali i Premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte, Invalidità Totale e Permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R.
n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’assicura- zione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2 e 1.3 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del con- tratto e la Decorrenza della Copertura assicurativa.
9. Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede valori di riduzione o di riscatto e di conseguenza non dà diritto a prestiti.
10. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell’Assicurato e/o della Società. Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In particolare, entro 60 giorni dalla data di efficacia del contratto, l’Assicurato può recedere dal contratto in- viando lettera raccomandata a/r, contenente il Modulo richiesta recesso Copertura Assicurativa, allegato al presente Fascicolo, e copia del Modulo di Adesione, a:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 - Xxxx
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, in ragione della modalità pre- scelta dall’Assicurato e indicata nel Modulo richiesta recesso, provvederà a rimborsare il Premio pagato, al netto delle imposte, direttamente all’Ente Erogante - che ridurrà la rata del Mutuo - o provvederà al rimborso direttamente nei confronti dell’Assicurato. In presenza di eventuali rate arretrate, l’Ente Erogante si riserva la possibilità di rimborsare prioritariamente le rate stesse, comprensive degli interessi di mora maturati ed
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eventuali spese, e successivamente a ridurre la rata del Mutuo.
Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti delle coperture assicurative pre- state da parte di Poste Assicura S.p.A. ai sensi del presente contratto.
11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di Sinistro, gli aventi diritto devono dare avviso scritto alla Società nei termini e con le modalità pre- visti dagli artt. 2.4 e 2.5. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
L’Impresa esegue il pagamento delle somme da essa dovute entro 30 giorni dalla presentazione della docu- mentazione completa.
Si richiama l’attenzione degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione ed in particolare su quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile ai sensi del quale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano.
Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita
S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al Fondo istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
12. Legge applicabile al contratto
Il contratto e i criteri di liquidazione dei Sinistri rientrano nella giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.
13. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato, così come le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana salvo che le parti non concordino la redazione in un’altra lingua.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunica- zione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:
Poste Vita S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Servizi al Cliente.
Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:
Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta Gestione Reclami
Viale Europa, 190
00144 Roma,
Fax 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx.
L’intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il
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modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Vita S.p.A., corredando l’e- sposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con mo- dificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di detta- glio si rinvia all’articolo 1.20 delle Condizioni di Assicurazione.
15. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxxxx.xx).
In ogni caso, la Società mette a disposizione sul proprio sito internet, come sopra indicato, un’apposita area riservata per gli Assicurati che abbiano aderito alle Polizze Collettive. L’accesso all’area riservata può avve- nire mediante l’utilizzo delle apposite credenziali, previa accettazione delle specifiche condizioni applicabili, e consente all’Assicurato di visualizzare le informazioni rilevanti relative all’assicurazione sottoscritta, non- ché il presente Fascicolo Informativo e i successivi aggiornamenti.
16. Comunicazioni dell’Assicurato a Poste Vita S.p.A.
Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.
Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato all’Impresa in via preventiva.
17. Conflitto di interesse
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l’attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato.
Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., in relazione, sia alla gestione separata degli investimenti degli Assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati, sia, più in generale, alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.
Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e ad ottenere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizza- zione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione a danno di un’altra.
Poste Vita S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti, avuto anche riguardo degli
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oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Vita S.p.A. assicura che l’investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal proposito Poste Vita S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti.
Poste Vita S.p.A. è dotata di adeguate procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con i soggetti sopra indicati.
Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante Legale di Poste Vita S.p.A.
in virtù di procura speciale
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Nota Informativa garanzie Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Glossario
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie a copertura dei rischi Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia e Malattia Grave quali descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscrit- to all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n. 2788 del 25 marzo 2010 ed avente sede legale e direzione generale in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - XXX 00000 Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.54.924.1
- fax: 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016:
• il Patrimonio netto ammonta a 66,90 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 41,90 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 1,99. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra mezzi propri pari a 84,00 milioni di Euro e requisito di capitale richiesto dalla normativa vigente pari a 42,00 milioni di Euro.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impresa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La presente Copertura assicurativa, accessoria al Mutuo, è facoltativa e non indispensabile all’otte- nimento del Mutuo stesso.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
3.1 Descrizione sintetica delle garanzie
La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Mutuo BancoPosta, sottoscrit- to il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico anticipato, un pacchetto di garanzie (comprendente anche la garanzia Morte offerta da Poste Vita S.p.A.), finalizzato a con- sentire all’Assicurato il rimborso totale o parziale del debito verso l’Ente Erogante al verificarsi di taluni eventi. L’Assicurato è la persona che accende il Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso.
Il Premio versato dal cliente si riferisce all’intero pacchetto assicurativo vita e danni.
Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi (o di 492 mesi in caso di pre-ammortamento del finanziamento qualora previsto dal Contratto di Mutuo) senza possibilità di rinnovo, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
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Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso le garanzie assicurative cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. esercizio del diritto di recesso dalle garanzie assicurative diverse dall’assicurazione in caso di Morte;
3. Morte dell’Assicurato;
4. liquidazione dell’Indennizzo previsto per il caso Morte;
5. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volontà di mantenere in essere la Copertura.
Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 3 e 4 compor- tano la cessazione delle garanzie assicurative unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono.
Avvertenza: l’Assicurato ha facoltà di recedere dalla Copertura assicurativa con preavviso di 60 giorni da ogni anni- versario annuale della data di Decorrenza della presente polizza e con le modalità specificate all’art. 1.22 delle Con- dizioni di Assicurazione. L’esercizio del diritto di recesso comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del Premio pagato per tali garanzie al netto delle imposte e della quota di Premio pagato relativa al rischio già corso.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, inoltre, l’attenzione dell’Assicurato in merito alla circostanza per cui, con riferimento alla Copertura per il caso Malattia Grave, l’Indennizzo corri- sposto all’Assicurato potrà essere inferiore al debito residuo in linea capitale.
Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27, 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inol- tre è sempre escluso l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art.1.11 delle Condizioni di Assicurazione.
Le prestazioni assicurative offerte da Poste Assicura S.p.A. sono qui di seguito sinteticamente illustrate:
Garanzia B: Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia
In caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia verificatasi prima della scadenza della Co- pertura e salvi i casi di esclusione previsti nelle Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento al momento del Sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute. L’Assicurato ha diritto al pagamento di tale importo esclusi- vamente qualora l’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta sia di grado non inferiore al 60% della totale, da determinarsi secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL di valutazione del grado di invalidità (allegata al presente Fascicolo Informativo) indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
Nel caso di Invalidità Totale e Permanente derivante da Malattia, la garanzia non opera nei primi 30 giorni dalla Decorrenza del contratto.
Nel caso fosse già stato liquidato l’Indennizzo previsto dalla garanzia Malattia Grave, questo verrà dedotto dall’ammontare previsto dalla presente garanzia.
La garanzia per il caso di Invalidità Totale e Permanente cessa di avere efficacia qualora sia stato già liqui- dato al Beneficiario da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte.
In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione.
Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia C: Assicurazione Malattia Grave
In caso di Malattia Grave verificatasi prima della scadenza della Copertura, rientrante nell’elenco previsto e salvi i casi di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà in un’unica soluzio- ne un Indennizzo pari a 12 rate mensili come risultante dal piano di ammortamento al momento del Sinistro; in caso di Malattia Grave verificatasi nella fase di pre-ammortamento del finanziamento, qualora previsto dal Contratto di Mutuo, in sede di liquidazione del Sinistro la Società farà riferimento alla prima rata successiva al termine del periodo di pre-ammortamento. In entrambi i casi resta fermo l’ammontare massimo stabilito per singola rata e fermo il limite massimo dell’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro. La garanzia non opera nei primi 30 giorni dalla Decorrenza del contratto.
La garanzia per il caso di Malattia Grave cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente (come in precedenza descritta).
In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione.
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività di ogni garanzia:
Garanzia | Prestazione | Carenza | Franchigia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Durata massima della garanzia | |
B | Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia | Estinzione del debito residuo | 30 giorni in caso di Malattia | 59% | Euro 500.000,00 | Durata del Mutuo |
C | Malattia Grave | Pagamento Indennizzo | 30 giorni | Non prevista | n. 12 rate mensili in un’unica soluzione per Sinistro | Durata del Mutuo |
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di Franchigie e massimali.
Si rinvia agli artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di periodi di Carenza contrattuale.
Si rinvia agli artt. 3.6 e 4.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per facilitare la comprensione da parte dell’Assicurato si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quattro situazioni ipotetiche relative al meccanismo di funzionamento di Franchigie, massimali e Carenze:
Esemplificazione numerica per le garanzie Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave | Esempio 1 per Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 60% | Esempio 2 per Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 60% | Esempio 1 per Malattia Grave | Esempio 2 per Malattia Grave |
Importo del Mutuo in linea capitale alla data del Sinistro | € 62.000,00 | € 62.000,00 | € 62.000,00 | € 62.000,00 |
Importo rata del Mutuo in scadenza (ipotesi di Mutuo a tasso fisso e rata costante) | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 |
Limite di Indennizzo per Sinistro (defini- to in riferimento all’esempio) | € 62.000,00 | € 62.000,00 | 4.800,00 € (ovvero 12 rate mensili) | 4.800,00 € (ovvero 12 rate mensili) |
Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza della polizza e la data di insorgenza del Sinistro | ≤ 30 giorni | > 30 giorni | ≤ 30 giorni | > 30 giorni |
Carenza | 30 giorni Il Sinistro si è verificato durante il periodo di Carenza | 30 giorni Il Sinistro si è verificato dopo il periodo di Carenza | 30 giorni Il Sinistro si è verificato durante il periodo di Carenza | 30 giorni Il Sinistro si è verificato dopo il periodo di Carenza |
Importo totale indennizzato | Nessun Indennizzo | € 62.000,00 | Nessun Indennizzo | 4.800,00 € (ovvero 12 rate mensili) |
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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3.2 Limiti assuntivi
Avvertenza: sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, ossia che non abbiano ancora compiuto i 65 anni, sempreché la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso non superi l’età massima di 75 anni compiuti.
Inoltre, il richiedente deve compilare il Questionario Assuntivo ovvero far completare e sottoscrivere dal proprio Medico di famiglia il Questionario Anamnestico ove richiesto, fornendo l’ulteriore documentazione necessaria, e il Modulo di Adesione.
Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla Polizza Collettiva è pari al debito contratto dall’Assicurato, con il limite massimo di Euro 500.000,00.
Si rinvia agli artt. 1.3 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione.
Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione.
3.3 Periodi di Carenza
Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di Carenza di seguito elencati, decorrenti dalla data di Decorrenza dell’assicurazione:
1. per la garanzia B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia: 30 giorni in caso di Malattia;
2. per la garanzia C) Malattia Grave: 30 giorni.
Durante i periodi di Carenza sopra indicati l’eventuale Sinistro non è indennizzabile.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: ai fini della stipula del contratto l’Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conseguenze e compro- mettere il diritto alla prestazione come specificato agli artt. 1.10 e 1.26 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: per la conclusione del presente contratto è prevista la sottoscrizione del Questionario Assun- tivo, e ove previsto del Questionario Anamnestico, e del Modulo di Adesione, contenenti delle dichiarazioni che l’Assicurato deve sottoscrivere in maniera puntuale e veritiera.
Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità pre- viste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.
Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato alle Società.
6. Premi
Le garanzie Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave vengono prestate a fronte del pagamento antici- pato in unica soluzione di un Premio, il cui ammontare è determinato dall’importo richiesto e dalla durata del Mutuo ed è dovuto congiuntamente al Premio relativo alla garanzia Morte.
Il Premio finale complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del Mutuo. Non sono previste ulteriori modalità di pagamento.
Le rate per il rimborso del Premio finanziato sono addebitate sul conto corrente dell’Assicurato unitamente all’importo delle rate del Mutuo.
Avvertenza: la Società si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.
La tabella seguente riporta, a titolo esemplificativo, l’ammontare del Premio finale complessivo a carico dell’Assicurato con riferimento ad un Mutuo di 80.000,00 Euro.
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Importo com- plessivo del Mutuo | Durata del Mutuo | Costi a carico dell’Assicu- rato | % dei Costi di cui quota vita | % dei Costi di cui quota danni | Importo percepito dall’intermediario |
80.000,00 Euro | 15 anni | 3.376,00 Euro | 51,3 % | 48,7 % | 1.000,78 Euro (30% del Premio imponibile) |
La remunerazione riconosciuta in media all’intermediario ammonta a 877,32 Euro.
Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo, la Società, qua- lora non risultino Sinistri aperti, provvede alla restituzione all’Assicurato della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle spese amministrative sostenute per la ge- stione della pratica, pari a Euro 20,00.
In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere il mantenimento della Copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Si rinvia all’art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti della prestazione garantita da Poste Vita S.p.A. Il presente contratto prevede il versamento di un Premio unico anticipato complessivamente dovuto anche con riferimento alla garanzia prestata da Poste Vita S.p.A. e come tale non è soggetto ad adeguamenti.
Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento e, per il caso di Invalidità Totale e Perma- nente di cui all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, decrescono al ridursi del debito residuo.
7. Surroga
Avvertenza: la Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga nei confronti del responsabile del Sinistro così come specificato all’art. 1.14 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell’Assicurato e/o della Società. Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In particolare, entro 60 giorni dalla data di effetto della Copertura, l’Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata a/r, contenente il Modulo richiesta recesso Copertura Assicurativa, allegato al presente Fascicolo, e copia del Modulo di Adesione, a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 - Xxxx
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, in ragione della modalità pre- scelta dall’Assicurato e indicata nel Modulo richiesta recesso, provvederà a rimborsare il Premio pagato, al netto delle imposte, direttamente all’Ente Erogante - che ridurrà la rata del Mutuo - o provvederà al rimborso direttamente nei confronti dell’Assicurato. In presenza di eventuali rate arretrate, l’Ente Erogante si riserva la possibilità di rimborsare prioritariamente le rate stesse, comprensive degli interessi di mora maturati ed eventuali spese, e successivamente a ridurre la rata del Mutuo.
Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti della Copertura assicurativa pre- stata da parte di Poste Vita S.p.A. ai sensi del presente contratto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Si richiama l’attenzione degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione ed in particolare su quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile ai sensi del quale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è ve- rificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto e i criteri di liquidazione dei Sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.
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11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni.
In termini generali i Premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte, Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R.
n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’assicura- zione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: in caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società nei termini e con le mo- dalità previsti dagli artt. 3.5 per l’Invalidità Totale e Permanente e 4.3 per la Malattia Grave delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Avvertenza: per momento di insorgenza del Sinistro si intende:
1. per la garanzia Invalidità Totale e Permanente: nel caso in cui l’Invalidità derivi da Infortunio la data dell’e- vento; nel caso di Malattia la data di prima diagnosi della Malattia;
2. per la garanzia Malattia Grave: la data di prima diagnosi;
La Società terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l’accertamento e la stima del danno.
La Società avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l’eventuale In- dennizzo. La Società avrà la facoltà di svolgere l’accertamento della Malattia, anche mediante visita medico legale, entro un termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di Sinistro e massimo di 365 giorni dalla guarigione clinica. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla presenza del termine di prescrizione di due anni dal verificarsi del Sinistro per la denuncia dello stesso, decorso inutilmente tale temine di prescrizione le somme non potranno essere liquidate.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:
Poste Assicura S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.
Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:
Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta Gestione Reclami
Viale Europa, 190
00144 Roma,
Fax 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx.
L’intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
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Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR)
- invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A.
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per infor- mazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di detta- glio si rinvia all’art. 1.20 delle Condizioni di Assicurazione.
14. Arbitrato
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati.
Si rinvia all’art. 1.20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
15. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
In ogni caso, la Società mette a disposizione sul proprio sito internet, come sopra indicato, un’apposita area riservata per gli Assicurati che abbiano aderito alle Polizze Collettive. L’accesso all’area riservata può avve- nire mediante l’utilizzo delle apposite credenziali, previa accettazione delle specifiche condizioni applicabili, e consente all’Assicurato di visualizzare le informazioni rilevanti relative all’assicurazione sottoscritta, non- ché il presente Fascicolo Informativo e i successivi aggiornamenti.
16. Conflitto di interesse
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Assicura S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l’attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle com- missioni che Poste Assicura S.p.A. trattiene dal Premio versato.
Inoltre si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane
S.p.A. - Patrimonio BancoPosta in merito alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.
Poste Assicura S.p.A. è dotata di adeguate procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con i soggetti sopra indicati.
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Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante legale di Poste Assicura S.p.A.
in virtù di procura speciale
Glossario
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Assicurato: la persona fisica richiedente il Mutuo che ha sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico anticipato, nel cui interesse è stipulata l’assicurazione.
Beneficiario: il soggetto al quale viene corrisposta la prestazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Carenza: il periodo di tempo successivo all’adesione durante il quale le coperture assicurative non sono ope- ranti e pertanto l’eventuale Sinistro non è indennizzabile.
Condizioni di Assicurazione: le Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive riportate all’interno del Fascicolo Informativo.
Contraente: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, che stipula le Polizze Collettive per conto degli Assicurati.
Contratto di Mutuo: il contratto stipulato tra l’Ente Erogante e l’Assicurato in relazione al Mutuo.
Copertura: ciascuna garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato da una delle Società ai sensi delle Con- dizioni di Assicurazione, in forza della quale tale Società si impegna al pagamento dell’Indennizzo in favore del Beneficiario al verificarsi di un Sinistro.
Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui il Mutuo viene effettivamente erogato a condizione che:
• sia stato sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione;
• sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Con- dizioni di Assicurazione.
Ente Erogante: l’ente finanziario/bancario che ha concesso il finanziamento.
Franchigia: per la garanzia Invalidità Totale e Permanente, per Franchigia si intende la parte di danno espressa in percentuale per la quale non viene erogato alcun Indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dalla/e Società in caso di Sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente con- statabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da in- gestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle Malattie tropicali; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli Infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Invalidità Totale e Permanente: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percen- tuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60% della totale.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Grave: i casi di ictus cerebrale, tumore, infarto miocardico, chirurgia cardiovascolare, insufficienza renale, trapianto d’organo, come da specifiche definizioni integrate nella garanzia Malattia Grave.
Modulo di Adesione: il documento mediante il quale l’Assicurato esprime la propria adesione alle Polizze Collettive.
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Morte: il decesso dell’Assicurato accaduto per qualsiasi causa.
Mutuo: il contratto di finanziamento rimborsabile ratealmente denominato “Mutuo BancoPosta” concesso dal Contraente all’Assicurato e disciplinato dal Contratto di Mutuo.
Polizze Collettive: sono le polizze che Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, ha sottoscritto per conto della propria clientela (vale a dire i soggetti che sottoscrivano il Mutuo), con Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. al fine di consentire, alla clientela di cui si tratta, di poter aderire rispettivamente ad un pacchetto di coperture assicurative vita (caso Morte prestata da Poste Vita S.p.A.) e danni (Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave, prestate da Poste Assicura S.p.A.). Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, in qualità di Contraente di dette Polizze Collettive, riconosce a ciascun Assicurato tutti i diritti derivanti dalle coperture assicurative alle quali la medesima ha aderito.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alle Società per l’attivazione delle Coperture.
Questionario Anamnestico: il documento compilato e sottoscritto dal medico di famiglia contenente domande/ informazioni sullo stato di salute e malattie pregresse dell’Assicurato, che forma parte integrante del contratto per Mutui di importo superiore a Euro 160.000,01. Le informazioni fornite nel questionario sono funzionali a sta- bilire l’assicurabilità dell’Assicurato.
Questionario Assuntivo: il documento sottoscritto dall’Assicurato prima dell’adesione e che forma parte in- tegrante del contratto, contenente domande/informazioni sullo stato di salute dell’Assicurato. Le informazioni fornite dall’Assicurato sono funzionali a stabilire l’assicurabilità dello stesso.
Riserva matematica: l’importo accantonato dalle Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la Copertura.
Società/Impresa: a seconda delle garanzie assicurative prestate:
• per la garanzia Morte: Poste Vita S.p.A.
• per le altre garanzie: Poste Assicura S.p.A.
Mod. 0403 Ed. maggio 2018
Condizioni di Assicurazione
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Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001) e Poste Assicura S.p.A.
(n. 00001)
Art. 1 - Informazioni generali
Con le presenti Polizze Collettive le Società si obbligano, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle previsioni di seguito riportate, a corrispondere un Indennizzo al Beneficiario al verificarsi di un Sinistro.
Le Coperture offerte mediante le presenti Polizze Collettive interessano il caso Morte (con riferimento alle Coperture fornite da Poste Vita S.p.A.) e i casi di Invalidità Totale e Permanente derivanti da Malattia o Infortunio e Malattia Grave (con riferimento alle Coperture fornite da Poste Assicura S.p.A.).
Le garanzie sopra indicate costituiscono un pacchetto unico di prestazioni assicurative che non possono essere acquistate separatamente dall’Assicurato al momento dell’adesione.
La presente Copertura assicurativa, accessoria al Mutuo, è facoltativa e non indispensabile all’otteni- mento del Mutuo stesso.
Art. 1.1 - Durata e Decorrenza delle garanzie
Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Mutuo viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione che:
• siano stati sottoscritti il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione;
• sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze in- dicate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione.
Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso originario del Mutuo, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estinzione anticipata del Mutuo di cui al successivo art. 1.6. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza.
Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte o Invalidità Totale e Permanente. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati ai sensi del successivo art. 1.2, la cessazione delle ga- ranzie ha luogo unicamente nei confronti dell’Assicurato cui l’evento si riferisce; le garanzie rimangono in vigore per gli altri Assicurati cointestatari, con prestazioni pari a quelle definite al successivo art. 1.2.
Per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
Art. 1.2 - Cointestazione del Contratto di Mutuo
Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicurazione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo. Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi del precedente art. 1.1, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni di seguito riportate.
In ipotesi di cointestazione del Mutuo, il Premio e le prestazioni previste dalla polizza potranno essere anche non suddivise proporzionalmente tra tutti gli intestatari del Contratto di Mutuo stesso, ferma restando la necessità che ciascun Assicurato sottoscriva il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico qualora richiesto ed il Modulo di Adesione. Nelle ipotesi in cui sussista il rifiuto delle Società ai sensi del precedente art. 1.1 in relazio- ne a uno o più dei cointestatari richiedenti, la quota del Premio e delle prestazioni relative a tale/i cointestatario/i sarà proporzionalmente ripartita tra gli altri cointestatari rispetto ai quali le Società non abbiano espresso il pre- detto rifiuto, fino a copertura, in ogni caso, dell’intero capitale assicurato.
Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di quattro persone ciascuna delle quali potrà sottoscrivere il pacchetto unico rappresentato dalle garanzie Morte, Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave.
Art. 1.3 - Limiti assuntivi
Sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, ossia che non abbiano ancora com-
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piuto i 65 anni, sempreché la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso non oltrepassi l’età massima di 75 anni compiuti.
L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione completi in ogni parte e firmati dall’Assicurato. Dal momento che le informazioni fornite con tali dichiarazioni costituiscono il presupposto per la corretta assunzione del rischio, risulta di fondamentale importanza che le dichiarazioni stesse siano complete e veritiere. Le Società potranno rifiutare il pagamento dell’Indennizzo qualora, dopo il verificarsi del Sinistro, vengano a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato all’atto di adesione alle Polizze Collettive.
Per capitali compresi tra Euro 160.000,01 ed Euro 300.000,00 in aggiunta ai documenti sopra richiamati, dovrà essere trasmesso a Poste Assicura S.p.A., con efficacia nei confronti di entrambe le Società, lo specifico Que- stionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal medico di famiglia dell’Assicurato; in questo caso l’adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Società avranno dato il proprio consenso.
Per capitali superiori ad Euro 300.000,01, in aggiunta a quanto sopra descritto, l’Assicurato, dovrà trasmettere a Poste Assicura S.p.A., con efficacia nei confronti di entrambe le Società, tutta la documentazione sanitaria di volta in volta richiesta dalla stessa; l’adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Società avranno dato il proprio consenso.
In caso di cointestazione del Mutuo la documentazione da produrre in fase di adesione dovrà essere conforme al capitale previsto per ogni singolo Assicurato.
Si precisa che in ogni caso il valore massimo assicurabile è pari al debito contratto dall’Assicurato con l’eroga- zione del Mutuo, con il limite massimo di Euro 500.000,00; in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati il limite massimo è da intendersi per ogni Assicurato.
Art. 1.4 - Premio di assicurazione
Le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un Premio unico, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione. Il Premio, il cui onere è completamente a carico dell’Assicurato, viene corrispo- sto alle Società tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del Mutuo.
In caso di cointestazione del Mutuo, resta inteso che gli obblighi assunti dagli Assicurati nei confronti dell’Ente Erogante per il rimborso del finanziamento del Premio ai sensi del Contratto di Xxxxx non incidono in alcun modo sull’applicazione delle previsioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, in particolare per quel che attiene alla ripartizione del Premio e delle prestazioni determinate ai sensi del precedente art. 1.2.
Nell’importo del Premio sono inclusi i costi a carico dell’Assicurato, riportati all’interno delle Note Informative, con indicazione della quota parte percepita dall’intermediario, espressa in termini assoluti e percentuali. Detti costi sono altresì riportati nel Modulo di Adesione.
Art. 1.5 - Beneficiario
Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato stesso ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2.5. Resta inteso, con riferimento a tali ipotesi, che in nessun caso il Contrante, l’Ente Erogante ovvero qualsiasi società appartenente ai relativi gruppi potranno essere indicati come Beneficiari ai sensi delle presenti Condizio- ni di Assicurazione ovvero vincolatari delle relative prestazioni.
Art. 1.6 - Anticipata estinzione del Mutuo, surroga passiva (c.d. portabilità) e rinegoziazione Art. 1.6.1 - Estinzione anticipata totale del Mutuo
In caso di anticipata estinzione totale del Mutuo, qualora non risultino Sinistri aperti, l’efficacia delle coperture assicurative cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione. Le Società resti- tuiranno automaticamente, ciascuna per la quota di propria competenza ed al netto delle imposte, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle spese amministrative sostenute per la gestione della pratica, pari a Euro 20,00.
L’ammontare di Premio restituito all’Assicurato sarà determinato dalle Società applicando la seguente formula: Rimborso del Premio non goduto = (PVita + PDanni * 0,975) * [(N - K) / N] - H
Dove:
• PVita = Premio versato per la Copertura Morte
• PDanni * 0,975 = Premio versato per le Coperture danni al netto delle imposte (Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave)
• N = durata totale del finanziamento
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• K = durata trascorsa dalla decorrenza di polizza alla data di estinzione
• H = spese di gestione della pratica pari a Euro 20,00.
Esempio: con riferimento ad un Mutuo di Euro 80.000,00 con durata 15 anni, in caso di estinzione anticipata totale dopo 7 anni, l’importo rimborsato all’Assicurato sarà pari a Euro 1.759,16.
Considerando infatti un Premio complessivo vita e danni al netto delle imposte pari a Euro 3.335,92, l’applica- zione della seguente formula determina l’importo rimborsato.
(Euro 3.335,92) * [(180 mesi - 84 mesi) / (180 mesi)] - Euro 20 = Euro 1.759,16.
In caso di estinzioni anticipate parziali del Mutuo avvenute prima dell’estinzione totale, nel corso della durata della polizza, il nuovo premio per le coperture assicurative (PVita + PDanni) utilizzato per il calcolo del rimborso del premio non goduto, sarà pari alla differenza tra il premio inizialmente versato e quello già restituito a seguito delle estinzioni parziali già avvenute. La nuova durata del finanziamento, andrà ricalcolata a partire dall’ultima estinzione parziale avvenuta, come definito nel successivo art. 1.6.2.
L’importo, calcolato secondo le modalità sopra determinate, sarà accreditato dalle Società sul conto corrente dell’Assicurato qualora disponibile oppure tramite assegno non trasferibile intestato all’Assicurato.
L’Assicurato in alternativa, ha la facoltà di chiedere, utilizzando il Modulo richiesta mantenimento Copertura as- sicurativa allegato al presente Fascicolo, da inoltrare secondo le modalità di seguito precisate, che le Coperture rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto. In tale specifico caso, il Premio pagato si intenderà acquisito dalle Società senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione.
La richiesta di mantenimento della Copertura assicurativa dovrà essere inviata alla Società entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del Mutuo. Le richieste inviate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
Art. 1.6.2 - Estinzione anticipata parziale del Mutuo
In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, le Società restituiranno automaticamente, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, commisurata alla quota di debito rimborsata anticipatamente.
L’ammontare di Premio restituito all’Assicurato sarà determinato dalle Società applicando la seguente formula: Rimborso del Premio non goduto = [(PVita + PDanni * 0,975) * (N - K(t)) / (N - K(t-1))] * D
Dove:
• PVita = Premio versato per la copertura Morte
• PDanni * 0,975 = Premio versato per le coperture danni al netto delle imposte (Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave)
• N = durata totale del finanziamento
• K(t) = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data di estinzione anticipata parziale
• K(t-1) = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data della precedente estinzione anticipata parziale (qualora avvenuta)
• D = rapporto tra valore dell’importo estinto e valore del debito residuo prima dell’estinzione anticipata parziale. In caso di più estinzioni anticipate parziali avvenute nel xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxx, (XXxxx + PDan- ni) sarà il premio che residua dopo il rimborso a seguito della precedente estinzione anticipata parziale. Esempio: con riferimento ad un Mutuo di durata 15 anni e con un importo residuo del debito pari a Euro 45.000,00 dopo 7 anni, in caso di prima estinzione anticipata parziale di Euro 15.000,00, l’importo rimborsato all’Assicurato sarà pari a Euro 593,05.
Considerando infatti un Premio complessivo vita e danni imponibile pari a Euro 3.335,92, l’applicazione della seguente formula determina l’importo rimborsato.
[(Euro 3.335,92) * (96 mesi / 180 mesi)] * (Euro 15.000,00 / Euro 45.000,00) = Euro 593,05.
L’importo, calcolato secondo le modalità sopra determinate, sarà accreditato dalle Società sul conto corrente dell’Assicurato
Art. 1.6.3. - Surroga passiva (c.d. portabilità)
In caso di surroga passiva, ovvero trasferimento del Mutuo ad altra banca o intermediario autorizzato tramite la cosiddetta operazione di portabilità, tutte le garanzie cesseranno e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalla data di trasferimento del Mutuo.
Qualora non risultino Sinistri aperti, l’efficacia delle coperture assicurative cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di perfezionamento della surroga. Le Società restituiranno, ciascuna per la quota di propria competenza ed al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria,
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al netto delle spese amministrative sostenute per la gestione della pratica, pari a Euro 20,00. Tale importo sarà determinato secondo la modalità di calcolo prevista dal precedente art. 1.6.1.
L’importo sopra determinato sarà accreditato dalle Società sul conto corrente dell’Assicurato oppure tramite assegno da inviarsi all’indirizzo di residenza dello stesso.
Come nel caso di estinzione anticipata totale del Mutuo, l’Assicurato ha la facoltà di chiedere, utilizzando il Modulo richiesta mantenimento Copertura assicurativa allegato al presente Fascicolo, da inoltrare in occasione della richiesta di surroga del Mutuo, che le Coperture rimangano efficaci fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto.
In tale specifico caso, il Premio pagato si intenderà acquisito dalle Società senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione.
La richiesta di mantenimento della Copertura assicurativa dovrà essere inviata alla Società entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del Mutuo. Le richieste inviate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
Art. 1.6.4 - Rinegoziazione del Mutuo
Esclusivamente in caso di rinegoziazione del Mutuo, vale a dire in caso di modifica di termini del Contratto di Mutuo stipulato con l’Ente Erogante, le Coperture rimarranno in vigore per la durata e alle condizioni origina- riamente pattuite. Al fine di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 1.6.1. e 1.6.3, l’Assicurato, in occasione della richiesta di estinzione anticipata o della ricezione della comunicazione di avvenuto trasferimento del Mutuo, do- vrà inviare a Poste Assicura S.p.A., con efficacia anche per Poste Vita S.p.A., il Modulo richiesta mantenimento della Copertura assicurativa allegato al presente Fascicolo Informativo.
Fermo restando quanto sopra, l’Assicurato può ricevere supporto rivolgendosi all’Ufficio Postale di emissione o al call center al numero 000.00.00.00.
Art. 1.7 - Modalità di denuncia dei Sinistri
Verificatosi il Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare lettera raccomandata a/r rispettivamente a:
• per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
• per le coperture di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia e Malattia Grave:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000
nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate. A tal fine l’Assicurato o i suoi aventi causa possono utilizzare i Moduli di Denuncia Sinistro allegati al presente Fascicolo.
Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei Sinistri
Ciascuna Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, prov- vederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine saranno dovuti all’Assicurato gli interessi di mora al saggio legale.
Art. 1.9 - Recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della Copertura, dandone comunicazione con lettera raccomandata a/r, contenente il Modulo richiesta recesso Copertura Assicurativa, allegato al presente Fascicolo, e copia del Modulo di Adesione indirizzata rispettivamente a:
• per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
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• per le coperture di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia e Malattia Grave:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
È possibile inviare la comunicazione di recesso anche a mezzo fax al n°: 00.0000.0000.
Il recesso ha l’effetto di liberare l’Assicurato, le Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dall’adesione dell’Assicurato alla presente assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui ha efficacia la dichiarazione di recesso.
Si precisa che la comunicazione inviata ad una sola delle Società ha efficacia anche nei confronti dell’altra Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Società, in ragione della modalità prescelta dall’Assicurato e indicata nel Modulo richiesta recesso e previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dell’Assicurato, provvederanno a rimborsare il Premio pagato, al netto delle imposte, direttamente all’Ente Erogante
- che ridurrà la rata del Mutuo - o provvederanno al rimborso direttamente nei confronti dell’Assicurato. In presenza di eventuali rate arretrate, l’Ente Erogante si riserva la possibilità di rimborsare prioritariamente le rate stesse, com- prensive degli interessi di mora maturati ed eventuali spese, e successivamente a ridurre la rata del Mutuo.
Art. 1.10 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società
Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contraente ed all’As- sicurato stesso.
L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti del precedente art. 1.3 delle presenti Condizioni di Assicurazione ed entro il termine di 30 giorni di cui sopra.
Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo, nel Modulo di Adesione e/o, eventualmente, nel Questionario Anamnestico.
Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva - Esclusioni
Ferme restando le specifiche esclusioni previste dalle singole garanzie assicurative, sono esclusi i Sinistri derivanti da:
a) incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani, ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
b) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico, salvo la partecipazione a competizioni o relative prove che abbiano carattere ricreativo e la partecipazione a gare aziendali e interaziendali;
c) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acro- batico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman;
d) partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, ciclistiche, sciistiche e di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e nel caso di gare aziendali e interaziendali;
e) uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
f) attività professionali che prevedano accesso a tralicci, impalcature, binari o celle frigorifere o uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo;
g) attività professionale di costruttore o collaudatore di macchinari industriali, autista di macchinari pesanti (bul- ldozer gru, ruspe, battipali, torri di trivellazione, escavatori, carrelli elevatori, montacarichi, demolitori di edifici e draghe), controfigura cinematografica o personale circense;
h) partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni belliche (sia in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, rivolte o insurrezioni civili tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militari, legge marziale, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.
Art. 1.12 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato
Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell’Assicurato verso l’Ente Erogante in base al Contratto di Mutuo, fermo restando quanto previsto all’art. 1.13.
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Art. 1.13 - Determinazione della prestazione assicurata
assicurativa.
corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente Copertura
Alla determinazione degli Indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del Mutuo risultanti non
salvo in caso di dolo
Art. 1.14 - Rinuncia al diritto di surroga
Le Società - - rinunciano al diritto di surroga per le somme pagate ai sensi dell’art. 1916 del
Codice Civile nei confronti del responsabile del Sinistro.
Art. 1.15 - Prescrizione
Si richiama l’attenzione degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione ed in particolare su quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile ai sensi del quale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni mentre quelli derivanti dai contratti danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano.
Qualora gli aventi diritto omettono di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita
S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al Fondo istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 1.16 - Imposte
Le imposte relative al presente contratto sono a carico dell’Assicurato.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comu- nicati all’Assicurato.
Art. 1.17 - Regime fiscale dei premi
In termini generali i Premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte, Invalidità Totale e Permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
Art. 1.18 - Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Totale e Permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di Morte sono esenti dall’imposta sulle successioni.
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
Art. 1.20 - Foro competente e legislazione applicabile
Ogni controversia relativa al presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana e per le stesse è competen- te l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza dell’Assicurato (e/o del Contraente o degli aventi diritto) previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 conver- xxxx con modificazioni in Legge n. 98/2013).
Art. 1.21 - Obblighi del Contraente
Il Contraente, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3, si impegna ad inserire in Copertura coloro i quali al momento della stipula di un Contratto di Mutuo hanno espresso la loro volontà di adesione alle presenti Polizze Collettive sotto- scrivendo il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione che il Contraente trasmette a Poste Assicura S.p.A.
Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all’Assicurato il Fascicolo Informativo, comprensivo delle Condi- zioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Questionario Assuntivo e del Modulo di Adesione.
Art. 1.22 - Recesso dell’Assicurato dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita
L’Assicurato ha la facoltà di recedere dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita (Xxxxxxxx B e C) con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il diritto di recesso, per espressa previsione dell’art. 1899 comma 3 del Codice Civile non si applica alle assicu- razioni sulla vita (Garanzia A).
Il recesso dell’Assicurato comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del Premio pagato per tali
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garanzie al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso.
Rimborso del Premio non goduto = (PDanni * 0,975) * [(N - K) / N] Dove:
• PDanni * 0,975 = Premio versato per le coperture danni al netto delle imposte (Xxxxxxxx B e C)
• N = durata totale del finanziamento
• K = durata trascorsa dalla decorrenza di polizza alla data di estinzione.
Art. 1.23 - Reclami
Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:
• per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Servizi al Cliente.
• per le coperture di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia e Malattia Grave:
Poste Assicura S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.
Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:
Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta Gestione Reclami
Viale Europa, 190
00144 Roma,
Fax 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx.
L’intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Società - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
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È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per infor- mazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione de- gli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attiva- re direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 1.20 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.24 - Lingua in cui è redatto il contratto
I documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.
Art. 1.25 - Informativa in corso di contratto e area clienti
Le Società comunicheranno all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modi- fiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali delle Società di cui al punto 2 delle Note Informa- tive nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet delle Società (xxx.xxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
In ogni caso, le Società mettono a disposizione sul proprio sito internet, come sopra indicato, un’apposita area riservata per gli Assicurati che abbiano aderito alle Polizze Collettive. L’accesso all’area riservata può avveni- re mediante l’utilizzo delle apposite credenziali, previa accettazione delle specifiche condizioni applicabili, e consente all’Assicurato di visualizzare le informazioni rilevanti relative all’assicurazione sottoscritta, nonché il presente Fascicolo Informativo e i successivi aggiornamenti.
Art. 1.26 - Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, ine- satte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di rifiutare in caso di Xxxxxxxx ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza;
• di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
• di ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se le Società avessero conosciuto il vero stato delle cose, laddove il Sinistro si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Società o prima che queste abbiano dichiarato di recedere dall’assicurazione in conformità a quanto di seguito precisato;
• di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di chiedere un incremento di Premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui han- no conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
In mancanza di dolo o colpa grave, le Società rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’as- sicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momen- to in cui hanno domandato l’annullamento - ai sensi della lettera a) di cui sopra. Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione - ai sensi della lettera b) di cui sopra - ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il Premio, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
Art. 1.27 - Limiti territoriali
La presente Copertura opera per Sinistri verificatisi nel mondo intero per le garanzie Morte e Invalidità Totale e
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Permanente. Per la garanzia Malattia Grave sono coperti i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
Art. 1.28 - Collegio medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’Indennizzo da corrispondere all’Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale e Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 1.29 - Responsabilità delle Società
Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguardanti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato:
• Poste Vita S.p.A. presta la Garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente;
• Poste Assicura S.p.A. presta le Garanzie B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, C) Malattia Grave.
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Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Vita S.p.A. (n. 00001)
Art. 2 - Garanzia A
Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente
Art. 2.1 - Prestazione assicurata
Poste Vita S.p.A., in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispon- dere una somma il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale che alla data del decesso dell’As- sicurato residua dal rapporto di Mutuo in base al piano di ammortamento al momento del Sinistro, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00.
La garanzia per il caso Morte cessa la sua efficacia se è già stato liquidato da Poste Assicura S.p.A. un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente.
In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, laddove nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a cau- sa di Invalidità Totale e Permanente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro, ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione.
Art. 2.2 - Riscatto e riduzione
La presente assicurazione, in quanto di puro rischio, non dà diritto, in alcun tempo, a valori di riduzione o di riscatto e, di conseguenza, a prestiti.
Art. 2.3 - Esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione, è escluso dalla garanzia il decesso causato da:
1) dolo dell’Assicurato;
2) suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dalla data di Decorrenza, o tentato suicidio;
3) Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato;
4) Xxxxxxxx conseguenti all’uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
5) patologie o condizioni patologiche predisponenti o preesistenti alla data di Decorrenza delle coperture assi- curative;
6) infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata. In questi casi, la Società paga il solo importo della Riserva matematica, calcolato al momento del decesso.
Art. 2.4 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
In caso di Xxxxxxxx, gli aventi causa devono dare avviso scritto alla Società il prima possibile, anche utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo e comunque secondo le modalità indi- cate nell’art. 2.5.
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni
All’atto dell’adesione alla Copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali.
Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari potranno essere effettuate unicamente dall’Assicurato e dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti:
a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato o richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari da cui risultino i medesimi dati indicati nel predetto Modulo di Denuncia Sinistro;
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b) il certificato di Morte dell’Assicurato;
c) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia);
d) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio);
e) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche relative agli ultimi 5 anni di vita dell’Assicurato);
f) per le designazioni di Beneficiari effettuate con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria respon- sabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo ed ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testa- mentarie da parte dell’Assicurato e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria respon- sabilità che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzio- nati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari;
- quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà
Per le designazioni di Beneficiari effettuate in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testa- mentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente oppure “figli nati e nascituri” etc.):
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria respon- sabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamen- tarie da parte dell’Assicurato nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato:
(i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamwento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
g) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa;
h) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Mutuo;
i) per ogni beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risul- tassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
Poste Vita S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la copia del Modulo di Adesione o del Questionario Assuntivo qualora il beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella docu- mentazione in possesso della Compagnia o quando quest’ultima contesti l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.
Eventuali ulteriori documenti, ivi compresi gli originali, potranno essere richiesti nel caso in cui quelli preceden- temente elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documenta- zione completa.
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Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto; si precisa peraltro che richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. al Beneficiario, in dipendenza dalla presente garanzia, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai Premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
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Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A.
- Patrimonio BancoPosta e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)
Art. 3 - Garanzia B
Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia
Art. 3.1 - Prestazione assicurata
In caso di Invalidità Totale e Permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, Poste Assicu- ra S.p.A. si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale che alla data del Sinistro residua dal rapporto di Mutuo in base al piano di ammortamento al momento del Sinistro, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00 per testa.
La garanzia opera senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
L’Indennizzo per Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o da Malattia è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella riportata in calce al presente Fascicolo (tabella delle valutazioni del grado di Invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione).
Nel caso in cui fosse già stato liquidato l’Indennizzo previsto dalla garanzia Malattia Grave, questo verrà dedotto dall’ammontare previsto dalla presente garanzia.
La garanzia per il caso di Invalidità Totale e Permanente cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un Sinistro da Poste Vita S.p.A. a causa di Morte.
In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, laddove sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Mor- te, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 3.2 - Esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art.1.11 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi dall’assicurazione:
a) dolo dell’Assicurato;
b) tentato suicidio;
c) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato anche quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere;
d) Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di Decorrenza della Copertura assicurativa;
e) Xxxxxxxx conseguenti all’uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
f) infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa col- legata;
g) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi o stati depressivi;
h) uso o produzione di esplosivi;
i) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomi- che (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
j) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposi- zioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
k) parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
l) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
m) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale.
Art. 3.3 - Rischio di guerra all’estero
La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione, vale per l’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vati- xxxx e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni parteci- pazione attiva a tali eventi.
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Art. 3.4 - Colpa grave, tumulti, terremoto
In deroga dell’art. 1900 del Codice Civile sono compresi i Sinistri cagionati con colpa grave dell’Assicurato. In deroga dell’art. 1912 del Codice Civile e a parziale deroga dell’art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione sono compresi i Sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i Sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.
Art. 3.5 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
In caso di Sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio o della Malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.
Art. 3.6 - Termini di Carenza
Poste Assicura S.p.A. pagherà l’Indennizzo solo se il Sinistro, per una Invalidità causata da Malattia, si è verifi- cato dopo il periodo di Carenza di 30 giorni.
Art. 4 - Garanzia C Assicurazione Malattia Grave Art. 4.1 - Prestazione assicurata
In caso di Sinistro indennizzabile secondo quanto previsto di seguito, Poste Assicura S.p.A. si obbliga a corrispon- dere un Indennizzo forfettariamente calcolato come somma di 12 rate mensili come risultante dal piano di ammor- tamento al momento del Sinistro; in caso di Sinistro indennizzabile verificatosi nella fase di pre-ammortamento del finanziamento, qualora previsto dal Contratto di Mutuo, in sede di liquidazione del Sinistro la Società farà riferimen- to alla prima rata successiva al termine del periodo di pre-ammortamento. In entrambi i casi resta fermo il limite massimo dell’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro e il limite massimo in 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liqui- dabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso Malattia Grave, potrà essere inferiore all’am- montare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro.
La garanzia opera senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
La garanzia per il caso di Malattia Grave cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente. Qualora da una Malattia Grave ne consegua una Invalidità Totale e Permanente, l’Indennizzo dovuto verrà de- curtato di quanto già liquidato.
In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, laddove sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Mor- te o di Invalidità Totale e Permanente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro, ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.
Sono considerati indennizzabili i Sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi:
1. Ictus cerebrale: accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embo- lia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insor- genza.
2. Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne 14/15 con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carci- nomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mam- mella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Xxxxxxx. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
3. Infarto miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell’ECG, modifica- zioni tipiche degli enzimi cardiaci.
15/15
4. Chirurgia cardiovascolare: cardiopatia coronarica con necessità d’intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arte- rie coronariche mediante by-pass coronarico.
5. Insufficienza renale: malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6. Trapianto d’organo: malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell’inserimento in lista d’attesa presso un centro qualificato.
Art. 4.2 - Esclusioni
Le Coperture non saranno operative nei casi indicati agli artt. 1.11 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 4.3 - Denuncia del Sinistro e relativi obblighi
In caso di Sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico. Il decorso della Malattia Grave deve essere docu- mentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari. Poste Assicura S.p.A., infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondi- zionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.
Art. 4.4 - Termini di Carenza
Poste Assicura S.p.A. pagherà l’Indennizzo solo se la Malattia Grave si è verificata dopo il periodo di Carenza di 30 giorni.
Mod. 0403 Ed. maggio 2018
GruppoAssicurativoPostevita
Informativa privacy
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (articoli 13 e seguenti)
Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (di seguito Gruppo Assicurativo Poste Vita) - società del Gruppo Poste Italiane - con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00 che operano in qualità di “Contitolari” del trattamento, desidera fornirLe le indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattarci ai recapiti del Presidio Pri- vacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita sotto indicati.
ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI
Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («inte- ressato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubica- zione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi auto- matizzati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conser- vazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.
Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolati Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile.
Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del titolare Titolare del trattamento.
Il «consenso» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’in- teressato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequi- vocabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Per «marketing» si intende l’espletamento delle attività a carattere commerciale, pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in maniera non esaustiva l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o la comunicazione commerciale, o le attività promozionali svolte nell’ambito di eventi e manifestazioni a premio promosse dal Gruppo Assicurativo Poste Vita.
La «profilazione» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati consistente nell’utilizzo di tali dati per- sonali per valutare determinati aspetti personali o relativi al rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità nei pagamenti, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti della persona fisica.
SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI
In relazione al singolo servizio richiesto, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:
• Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza nell’ambito dell’esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy al cliente;
• Contitolari, quando determinano, congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita, le finalità e i mezzi del trattamento nell’ambito dell’esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l’informativa privacy viene resa dal Contitolare congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita.
Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, il Gruppo Assi curativo Poste Vita potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto del Gruppo Assicurativo Poste Vita).
La invitiamo a consultare il sito xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/ per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base al servizio richiesto.
Gli incaricati sono i dipendenti del Gruppo Assicurativo Poste Vita e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Senza che sia necessario un consenso esplicito, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
• intermediari assicurativi e riassicurativi ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto del Gruppo Assicurativo Poste Vita, quali professionisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria;
• società di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione; società per la lavorazione, elaborazione e archiviazione dei dati; società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli interessati; società (es. call center) per attività di assistenza, pubblicità, promozioni, ricerche di mercato e rilevazioni del grado di sod- disfazione della clientela; società di revisione e certificazione delle attività svolte dal Gruppo Assicurativo Poste Vita anche nell’interesse della clientela; società di assistenza e consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; soggetti che svolgono attività di garanzia assegni;
• autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pub- blicistico (es. IVASS, CONSOB, COVIP, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d’Italia, UIF, ecc.); soggetti che gesti- scono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari.
• soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, mar- keting, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti;
• soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accer- tamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo.
Inoltre, per finalità amministrativo-contabili il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
ORIGINE DEI DATI PERSONALI
Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell’interessato, i dati personali che il Gruppo Assicurativo Poste Vita tratta sono raccolti presso l’interessato, al momento della richiesta del pro- dotto o del servizio oppure nel corso del rapporto contrattuale nonché, presso altri soggetti inerenti al rapporto contrattuale (es. contraenti di assicurazione in cui l’interessato risulti essere assicurato, beneficiario, coobbligati ecc.) e/o intermediari assicurativi e riassicurativi (quali, Poste Italiane S.p.A. - patrimonio Bancoposta, i soggetti addetti all’intermediazione quali dipendenti, collaboratori ed altri incaricati dell’intermediario stesso per l’attività svolta al di fuori dei locali dove lo stesso opera; agenti; broker di assicurazione, ecc.).
I dati personali possono altresì, essere raccolti, telefonicamente tramite Contact center o corrispondenza elet- tronica, oppure possono essere ottenuti attraverso altri canali quali, ad esempio, siti web (social network, chat, App, installazione di cookie: per i cookie di terze parti ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa
pubblicata sui siti delle terze parti). I Suoi dati possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo. Tali identificativi possono lasciare tracce che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate, con il Suo consenso, per creare profili individuali.
BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il Gruppo Assicurativo Poste Vita tratta i Suoi dati personali nel quadro delle finalità “assicurative”, quando è necessario nell’ambito di un contratto o ai fini della conclusione ed esecuzione di un contratto o dell’esecuzione di misure pre e post contrattuali (es. predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni). Il trattamento dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge (es. per adempiere alle disposizioni normative vigenti in materia di preven- zione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale). Per finalità amministrativo-contabili, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i Suoi dati personali a Poste Italiane S.p.A. e/o società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precon- trattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile fornirLe il servizio richiesto.
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:
• è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;
• è basato sul diritto dell’Unione o di uno Stato membro per l’esercizio di pubblici poteri;
• è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell’interessato o di un’altra persona fisica;
• è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se com- patibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti;
• è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi.
Inoltre, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per attività di marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consen- so alla profilazione, il Gruppo Assicurativo Poste Vita effettuerà, con mezzi informatici automatizzati, delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze di utilizzo dei servizi offerti al fine di migliorarli e renderli più aderenti alle Sue esigenze, sia aggregando i dati in classi omogenee sia elaborando profili individuali.
Infine, per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi ed in particolare sia per alcune tipologie di prodotto offerte nell’ambito della linea Protezione sia nell’ambito del servizio di liquidazione sinistri, il Gruppo Assicurativo Poste Vita ha la necessità di trattare particolari categorie di dati personali, quali dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, salva diversa disposizione di legge. Il Suo consenso esplicito per il trattamento di tali dati e raccolto nei limiti delle sole finalità assicurative sopra descritte, verrà richiesto all’interno di specifica modulistica messa a disposizione dell’Interessato. Il Gruppo Assicu- rativo Poste Vita tratta tali dati necessari esclusivamente per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richieste dai clienti, ad esempio, per il pagamento di quote associative ad un’organizzazione politica o sindacale; per l’acqui- sto di beni o servizi effettuati con carte di credito/debito che determinano il trattamento di tali dati.
Il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi autorizzati dalla legge o dall’Autorità pubblica.
Infine, il Gruppo Assicurativo Poste Vita intende mettere a disposizione dei propri clienti un servizio di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato da Poste Italiane e fornito dal Gruppo Assicurativo Poste Vita in qualità di erogatore della stessa, ai sensi e per gli effetti del DPCM 22 febbraio 2013. Tale soluzione implica il trattamento di dati biometrici (velocità di scrittura, pressione esercitata, angolo di inclinazione della penna, accelerazione dei movimenti, numero di volte che la penna viene sollevata) dettagliatamente indicato nell’Informativa per il trattamento dei dati biometrici di Poste Italiane. In tale informativa - cui si fa rinvio - viene dettagliatamente illu- strato tutto il processo di gestione della FEA ivi comprese le operazioni di decifratura della firma stessa da parte di periti grafometrici in sede di contenzioso che vengono, comunque, effettuate nel rispetto di idonee misure di sicurezza previste dalla legge.
Il sistema FEA garantisce una maggiore certezza giuridica nei rapporti intercorrenti con i clienti con riferimento in particolare alla rigorosa identificazione del firmatario e alla sua connessione univoca alla firma. Laddove il cliente intendesse aderire al suddetto Servizio FEA, dovrà esprimere esplicita accettazione attraverso apposita modulistica fornita da Poste Italiane, dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e aver rilasciato nella medesima occasione il consenso per il trattamento dei dati biometrici.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trat- tamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di ottenere dal Gruppo Assicurativo Poste Vita l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di con- servazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati personali, l’esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata.
Inoltre, ha il diritto di:
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
• ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
• opporsi al loro trattamento;
• ottenere la cancellazione («diritto all’oblio»);
• ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.
Per esercitare i Suoi diritti, può rivolgersi al Presidio Privacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita, tramite i se- guenti canali: e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; posta tradizionale: Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati dal Gruppo Assicurativo Poste Vita possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.
DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI E CANALI DI CONTATTO
Le ricordiamo che gli eventuali consensi saranno sempre revocabili. La revoca non pregiudica la liceità del trat- tamento basata sul consenso prima della revoca stessa.
I canali di contatto utilizzati dal Gruppo Assicurativo Poste Vita per effettuare attività di marketing sono: telefono con o senza operatore, posta cartacea, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, siti web. In qualsiasi momento potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing, incluse le finalità di profilazione ad esse connesse. Inoltre, se preferisce essere contattato esclusivamente con modalità tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore), in qualsiasi momento potrà opporsi anche soltan- to ai mezzi automatizzati di contatto (e-mail, sms, mms, fax, telefono senza operatore).
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO
Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all’UE verso Paesi “terzi” non appartenenti all’UE è vieta- to, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione “adeguato”. Non verranno effettuati trasferimento dei dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali il Gruppo Assicurativo Poste Vita adotterà adeguate garanzie e provvederà ad informare l’interessato.
TUTELA DEI MINORI
I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, pertanto il Gruppo Assicurativo Poste Vita rivolge loro una specifica protezione,
con particolare riguardo all’utilizzo dei dati personali per fini di marketing o di creazione di profili individuali e alla raccolta di dati personali nell’ambito dei servizi forniti direttamente al minore. Per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione (ovvero qualsiasi servizio prestato per via elettronica), il trattamento di dati personali richiede il consenso esplicito del minore ed è lecito ove il minore abbia compiuto l’età minima prevista dalla legge applicabile.
PER ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO IN RELAZIONE AD EVENTUALI ULTERIORI SPE- CIFICHE FINALITA’ DI TRATTAMENTO E AI DESTINATARI DEI DATI, TI INVITIAMO A CONSULTARE LA
SEZIONE DEDICATA DISPONIBILE SUL SITO xxx.xxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Posteprotezione Mutuo Modulo di Denuncia Sinistro
Garanzia A - Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente
N° Polizza: …………......................................................... Ufficio Postale N° .....................................................
Indirizzo: ...............................................................................................................................................................
N° Mutuo (riportato nell’atto di Mutuo):.................................................................................................................
Cognome e Nome dell’Assicurato Cod. Fisc.
Da spedire a mezzo raccomandata a/r a: Poste Vita S.p.A. - Ufficio Liquidazioni Vita - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure a mezzo fax al numero 06/5492.4278
BENEFICIARIO/I
1) Cognome e Nome ...................................................................sesso qM qF data di nascita ....../....../..........
Comune di nascita ....................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ............................................................................... Cap. ........... Prov. ...........................
Tel.: (casa) ................................... (ufficio) ............................................. (cell) ...............................................
Indirizzo ..........................................................................................................................................................
2) Cognome e Nome ...................................................................sesso qM qF data di nascita ....../....../..........
Comune di nascita .........................................Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ................................................................................ Cap .......... Prov. ..........................
Tel.: (casa) ................................... (ufficio) ............................................. (cell) ...............................................
Indirizzo ...........................................................................................................................................................
GARANZIA
q Decesso (documenti da presentare dagli Aventi diritto):
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- il certificato di morte dell’Assicurato;
- la relazione dell’ultimo medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modulo di seguito allegato (se il decesso è avvenuto a seguito di malattia);
- la copia del Verbale delle Autorità competenti (in caso di morte violenta);
- la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali cartelle cliniche relative agli ultimi 5 anni di vita dell’Assicurato);
- per le designazioni di Beneficiari effettuate con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui xxxxxxx, sotto la propria responsabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo ed ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui xxxxxxx, sotto la propria responsabilità:
- che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
- quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà;
- per le designazioni di Beneficiari effettuate in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente oppure “figli nati e nascituri” etc.):
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato:
(i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
- il decreto di autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx a riscuotere la somma dovuta (nel caso di eredi minori);
- la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del mutuo;
- la copia di un documento identificativo e il codice fiscale di ogni Beneficiario.
Si precisa che richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
Indicare l’Ufficio Postale presso cui inviare l’assegno relativo alla liquidazione
...............................................................................................................................................................................
Luogo e data Gli Aventi Diritto
....................................................
................................ ....../....../.......... ....................................................
....................................................
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
(Questionario da compilare a cura del medico curante a seguito di decesso per malattia)
Relazione del medico curante sulle cause di decesso dell’Assicurato
Il medico deve redigere il rapporto con ogni scrupolosità, mettendo in rilievo tutte le circostanze che possono illustrare la genesi, l’inizio o il decorso dell’ultima malattia dell’Assicurato.
Cognome e nome dell’Assicurato/a .....................................................................................................................
Età ……………………. Professione ....................................................................................................................
Data del decesso ……………………………………. Luogo del decesso .............................................................
Causa di morte ....................................................................................................................................................
1. Era Lei il medico abituale dell’Assicurato/a? ...................................................................................................
In caso affermativo, da quanto tempo?............................................................................................................
In quali epoche visitò l’Assicurato/a? ...............................................................................................................
2. Quando è stato consultato per la prima volta in relazione alla malattia che determinò la morte?
.........................................................................................................................................................................
3. Da quali sintomi venne dedotta la natura dell’ultima malattia?
.........................................................................................................................................................................
4. In base ai dati anamnestici ed ai sintomi osservati, a quale data doveva presumibilmente riportarsi l’inizio dell’ultima malattia?
.........................................................................................................................................................................
5. Quando e dove è stata diagnosticata la malattia? ..........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Quale ne fu il decorso? ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
6. Nell’anamnesi familiare dell’Assicurato/a vi sono precedenti che avrebbero potuto aumentare il rischio? In caso affermativo si prega di specificare quali malattie, grado di parentela e a quale età è stata formulata la diagnosi.
.........................................................................................................................................................................
7. L’Assicurato/a era a conoscenza della natura del male che ha causato il decesso o della natura di eventuali condizioni morbose precedenti? ......................................................................................................................
In caso affermativo, da quando?......................................................................................................................
8. L’Assicurato/a, per quanto Le è dato di sapere, fumava o aveva mai fumato? ..............................................
In caso affermativo:
- quantità giornaliera .......................................................................................................................................
- da quanto tempo............................................................................................................................................
Qualora avesse smesso di fumare, può precisare quando e per quale motivo?
.........................................................................................................................................................................
9. L’Assicurato/a per quanto Le è dato di sapere, ha mai abusato di alcool o droghe?
.........................................................................................................................................................................
In caso affermativo si prega dare indicazioni sul tipo di abuso e da quanto tempo
.........................................................................................................................................................................
10. Si prega di fornire dettagli in merito ad eventuali ricoveri in ospedale e/o case di cura (nome dell’Istituto, date, motivo e durata del ricovero ecc).
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
11. L’Assicurato/a soffriva di malattie pregresse? ...............................................................................................
In caso affermativo si prega specificare quali e l’epoca di insorgenza.
.........................................................................................................................................................................
La preghiamo di fornire qui di seguito ulteriori informazioni che, a Suo giudizio, possano aiutare il nostro comitato medico nella valutazione del sinistro.................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
IL MEDICO CURANTE
Luogo e data ………………………… ....../....../.......... …………………………………………..
(firma)
………………………………………….. (timbro)
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Posteprotezione Mutuo Modulo di Denuncia Sinistro
Garanzia B - Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia Garanzia C - Assicurazione Malattia Grave
N° Polizza: …………......................................................... Ufficio Postale N° .....................................................
N° Mutuo (riportato nell’atto di Mutuo):.................................................................................................................
Il presente Xxxxxx è da spedire:
- a mezzo lettera raccomandata a/r a:
- Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,
oppure a mezzo fax al numero 06/5492.4475
L’ASSICURATO
Cognome e Nome ....................................................................... sesso qM qF data di nascita ....../....../..........
Comune di nascita .......................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza............................................................................. Cap......................... Prov. .....................
Tel.: (casa) ......................................... (ufficio) ............................................. (cell) ..............................................
Indirizzo ................................................................................................................................................................
Occupazione.........................................................................................................................................................
GARANZIE
q Invalidità Totale e Permanente
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.
q Malattia grave
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.
Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con “x” la modalità prescelta):
q Accredito sul conto corrente dell’Assicurato IBAN .........................................................................................
q Accredito sul Libretto di Risparmio dell’Assicurato (Libretto N° )
q Assegno intestato all’Assicurato.
Si dà atto che al momento della stipulazione della presente polizza la Compagnia mi ha reso l’informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR).
Luogo e data L’Assicurato (o chi ne fa le veci)
.................................................. ....../....../.......... ........................................................................................
Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | |
Lesione | Indennità a destra a sinistra |
Sordità completa di un orecchio | 15% |
Sordità completa bilaterale | 60% |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% |
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) | --- |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% |
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite | 25% |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | --- |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% 30% |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85% 75% 80% 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% 65% |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% 30% |
Perdita totale del pollice | 28% 23% |
Perdita totale dell’indice | 15% 13% |
Perdita totale del medio | 12% |
Perdita totale dell’anulare | 8% |
Perdita totale del mignolo | 12% |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% 12% |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11% 9% |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8% |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6% |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8% |
Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | ||
Lesione | Indennità | |
a destra | a sinistra | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 30% 35% 45% 25% | 25% 30% 40% 20% |
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attività di lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto Indennizzo dell’occhio | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
MODULO RICHIESTA MANTENIMENTO COPERTURA ASSICURATIVA
N° Polizza: ................................................ Ufficio Postale N° ..........................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................................................
N° Mutuo (riportato nell’atto di Mutuo): ...........................................................................................................
Il presente Xxxxxx è da spedire, entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata/surroga del Mutuo:
- a mezzo lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
L’ASSICURATO
Cognome e Nome ...................................................................... sesso qM qF data di nascita ....../....../..........
Comune di nascita ........................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza............................................................................. Cap......................... Prov. .....................
Tel.: (casa) ......................................... (ufficio) ............................................. (cell)...............................................
Indirizzo ................................................................................................................................................................
Occupazione.........................................................................................................................................................
informa Poste Assicura S.p.A. di aver provveduto ad inoltrare all’Ente Erogante la domanda di:
q Estinzione anticipata totale del Mutuo
q Surroga passiva (c.d. Portabilità)
ed invia copia del bonifico relativo all’estinzione anticipata totale del Mutuo/certificazione di avvenuta surroga
e pertanto, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 art. 49, chiede che in caso di esito positivo dell’operazione di cui sopra:
le Coperture della polizza continuino l’operatività fino alla naturale scadenza secondo quanto indicato all’art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Si precisa che la scelta così effettuata avrà efficacia sia nei confronti di Poste Vita S.p.A. che nei confronti di Poste Assicura S.p.A.
Il presente modulo deve essere inviato alla Società entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del Mutuo. Le richieste inviate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
Allegati richiesti: copia del bonifico relativo all’estinzione anticipata totale del Mutuo
Luogo e data……………………………………………… ....../....../..........Firma ......................................................
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE MODULO RICHIESTA RECESSO COPERTURA ASSICURATIVA
(utilizzabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura)
N° Polizza: ................................................ Ufficio Postale N° ..........................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................................................
N° Mutuo (riportato nell’atto di Mutuo): ...........................................................................................................
Il presente Xxxxxx è da spedire, entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa:
- a mezzo lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
L’ASSICURATO
Cognome e Nome ...................................................................... sesso qM qF data di nascita ....../....../..........
Comune di nascita ........................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza............................................................................. Cap......................... Prov. .....................
Tel.: (casa) ......................................... (ufficio) ............................................. (cell)...............................................
Indirizzo ................................................................................................................................................................
Occupazione.........................................................................................................................................................
informa Poste Assicura S.p.A. di voler esercitare il recesso dal presente contratto assicurativo.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà il Premio pagato al netto delle imposte.
L’Assicurato chiede che il rimborso del Premio pagato al netto delle imposte avvenga secondo la seguente modalità (barrare con “x” la modalità prescelta):
q Accredito sul conto corrente dell’Assicurato IBAN ........................................................................................
q Rimborso diretto all’Ente Erogante che, effettuando il calcolo di un nuovo piano di ammortamento, provvederà a ridurre la rata del Mutuo. In presenza di eventuali rate arretrate, l’Ente Erogante si riserva la possibilità di rimborsare prioritariamente le rate stesse, comprensive degli interessi di mora maturati ed eventuali spese, e successivamente a ridurre la rata del Mutuo.
Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Vita S.p.A., ai sensi del presente contratto.
Luogo e data……………………………………………… ....../....../..........Firma ......................................................
Poste Vita S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxx.xx
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA
n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP
n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Poste Assicura S.p.A.
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Poste Assicura S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
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• xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA
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n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP
Mod. 0403 Ed. maggio 2018
n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Per informazioni:
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