COMMERCIO - CONFCOMMERCIO
COMMERCIO - CONFCOMMERCIO
( DAL 01/10/2016 AL ) VERBALE DI ACCORDO 19/10/2016
Verbale di accordo
Il giorno 19/10/2016, tra la CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL si è stipulato il seguente accordo.
Le Parti
Premessa
- il D.Lgs. n. 81/2015, recante "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" disciplina:
- negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca;
- negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta» (NOTA 1).
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12/10/2015 definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato;
- il D.Lgs. n. 185/2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81/2015 e, nn. 148, 149, 150 e 151/2015, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 10/12/2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina:
- nell'art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex D.Lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica;
- l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24/3/2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel CCNL Terziario 30/3/2015.
Considerato che
- la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto;
- le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza;
- le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali;
- Nota 1 -
Avendo a riferimento la retribuzione del lavoratore qualificato per la medesima figura professionale.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti
Convengono
Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'artt. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:
- primo e secondo anno: 50%;
- terzo anno: 65%
- eventuale quarto anno: 70%
Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi.
Come previsto dall'art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal CCNL Terziario 30/3/2015.
Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45 comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.