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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Il testo completo dell'ACN è reperibile all'indirizzo xxx.xxxxx.xxxx
ART. 37 – SOSTITUZIONI.
1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, in uno con la dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa tra quelle previste dall’art. 18 del presente Accordo.
2. Il medico sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17 (vedi appresso), salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.
3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale. Ove possibile il medico sostituto deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della medicina generale.
4. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo. Il medico sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del medico sostituito.
5. Nel caso di sostituzione tra medici di assistenza primaria già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del medico di famiglia che effettua la sostituzione.
6. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.
7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
10. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.
11. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
12. Il medico sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.
13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.
14. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.
15. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all’art. 15, e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 19.
16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l’Azienda sentito il Comitato di cui all’art. 23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
17. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di decesso del medico convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
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ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296;
b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È, inoltre, incompatibile il medico che:
a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera;
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui
al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali
ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale;
d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8-quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni;
e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia (“I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica” Legge 28 dicembre 2001, n.448 – art.19 c.11);
f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam.
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Allegato C
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA
1. Xxxxx restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 37, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle strutture e degli strumenti professionali di proprietà del medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni di carriera del medico sostituito e della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2. L’onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’articolo 59 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall'art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
5. Il medico sostituto al momento dell’accettazione dell’incarico di sostituzione deve sottoscrivere una dichiarazione di:
a) essere a conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro del medico di assistenza primaria ed in particolare dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e di assicurarne la puntuale applicazione;
b) essere al corrente della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure;
c) conoscere il programma di gestione della cartella clinica informatizzata utilizzata dal medico sostituito e di essere in grado di utilizzarlo correttamente;
d) avere preso atto dell’assetto organizzativo dell’attività dello studio medico e di impegnarsi a curarne il puntuale svolgimento.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Il testo completo dell'ACN è reperibile all'indirizzo xxx.xxxxx.xxxx
ART. 36 – SOSTITUZIONI.
1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, insieme alla dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa.
2. Il pediatra sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17.
3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un pediatra, ovvero, qualora condizioni oggettive non lo consentano, un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale.
4. Il sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da parte del pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo. Il sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del pediatra sostituito.
5. Nel caso di sostituzione tra pediatri di libera scelta già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del pediatra di libera scelta che effettua la sostituzione.
6. Negli altri casi il pediatra sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.
7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del pediatra sostituito durante la sostituzione.
8. Alla sostituzione del pediatra sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all’art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del pediatra incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
10. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del pediatra nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli Accordi Regionali e da quelli Aziendali.
11. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
12. Gli Accordi regionali definiscono le diverse modalità di corresponsione dei compensi, in caso di
sostituzione effettuata da medico sprovvisto di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti.
13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al pediatra che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.
14. I rapporti economici tra pediatra sostituito e pediatra sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub lettera F, nel rispetto della normativa fiscale.
15. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto individuandolo tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all’art. 15, e secondo l’ordine della stessa, interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell’ambito di iscrizione del pediatra sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al pediatra sostituto.
16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda sentito il Comitato di cui all’art.23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
17. Quando il pediatra sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il pediatra fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti in carico al pediatra deceduto fino all’eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
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ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ.
1. Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile qualora il pediatra:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
b) eserciti attività che configuri conflitti di interesse con il rapporto di lavoro con il S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitano attività che possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato; i rapporti in atto all’entrata in vigore del presente accordo rimangono in essere. Nell’ambito degli Accordi regionali viene regolamentata la possibilità di svolgimento di attività specialistica ambulatoriale nella branca di pediatria, prevedendo la riduzione del massimale individuale di scelte;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria, convenzionati ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni;
e) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera;
f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
g) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate;
h) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 15,octies D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
j) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i pediatri già titolari di convenzione per la pediatria all’atto del pensionamento;
l) svolga attività di medico specialista accreditato.
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Allegato F
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA PEDIATRA TITOLARE E PEDIATRA SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA
1. Xxxxx gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 36, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell’uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2. L’onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 55% del compenso di cui alla lettera A, commi 1 e 9 dell’articolo 58 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall’art. 58, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
5. Qualora il pediatra intenda avvalersi della collaborazione professionale di medici con compenso orario, tale compenso è pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale aumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente.
6. Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in pediatria, i rapporti economici di cui al presente articolo verranno regolati secondo le norme previste dall’Accordo della Medicina Generale. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.