Accordo operativo
Traduzione1
Accordo operativo
0.784.602.1
dell’Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT»
Conchiuso a Parigi il 14 maggio 1982
Approvato dall’Assemblea federale il 22 marzo 19852 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1985
Preambolo
I Firmatari del presente Accordo operativo,
considerando che gli Stati, Parti della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT», si sono impegna- ti, con detta Convenzione, a designare un ente di telecomunicazioni per firmare l’Accordo operativo o a firmarlo essi stessi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
a) Ai fini dell’Accordo operativo:
i) il termine «Convenzione» designa la Convenzione istitutiva dell’Organizza- zione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT»3;
ii) il termine «UCE» designa l’Unità di Conto Europea, istituita mediante il Regolamento n. 3180/78 del Consiglio delle Comunità Europee, del 18 di- cembre 1978, subordinatamente ad eventuali variazioni o nuova definizione che il Consiglio adottasse.
b) Le definizioni dell’articolo 1 della Convenzione si applicano all’Accordo opera- tivo.
Art. 2 Diritti ed obblighi dei Firmatari
a) Ciascun Firmatario acquista i diritti attribuiti ai Firmatari dalla Convenzione e dall’Accordo operativo e si impegna ad adempiere agli obblighi imposti da detti accordi.
b) Negli accordi di traffico da essi negoziati, i Xxxxxxxxx dovranno adoperarsi per instradare una quantità ragionevole di traffico attraverso il segmento spaziale del- l’EUTELSAT.
RU 1985 1521; FF 1984 II 377
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 22 marzo 1985 (RU 1985 1492)
3 RS 0.784.601
Art. 3 Trasferimento dei diritti ed obblighi
Alla data dell’entrata in vigore della Convenzione e dell’Accordo operativo e subor- dinatamente a quanto disposto nell’Annesso A dell’Accordo operativo:
i) tutti i beni, ivi inclusi i diritti di proprietà, i diritti derivanti da rapporti con- trattuali, i diritti inerenti al segmento spaziale ed ogni altro diritto acquisito in base all’Accordo provvisorio o all’Accordo ECS, si intenderanno trasferiti ed appartenenti all’EUTELSAT;
ii) tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti o assunti direttamente o per conto dell’EUTELSAT INTERINALE nell’adempimento delle disposizioni dell’Accordo provvisorio e dell’Accordo ECS, che siano sussistenti o risul- tanti da atti od omissioni anteriori a detta data, diverranno obblighi e respon- sabilità dell’EUTELSAT;
iii) l’interesse finanziario di ciascun Firmatario nell’EUTELSAT è uguale all’importo ottenuto mediante applicazione della sua quota di investimento, espressa in percentuale, alla valutazione dei beni dell’EUTELSAT, effettuata ai sensi dell’alinea b) del paragrafo 3 dell’Annesso A dell’ Accordo operati- vo.
Art. 4 Contribuzioni in capitale
a) In proporzione alla propria quota di investimento espressa in percentuale, ciascun Firmatario contribuirà alle necessità in capitale dell’EUTELSAT e riceverà, a titolo di rimborso e di remunerazione del capitale, quanto stabilito dal Consiglio dei Fir- matari in conformità alla Convenzione ed all’Accordo operativo.
b) Le necessità in capitale comprendono:
i) tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla progettazione, messa a punto, acquisizione, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell’EUTELSAT, all’acquisizione dei diritti contrattuali mediante affitto e quelli relativi agli altri beni dell’EUTELSAT;
ii) le spese necessarie a coprire l’esercizio, la manutenzione ed i costi ammini- strativi dell’EUTELSAT, che l’Organizzazione non sia in grado di finanziare mediante le entrate conformemente all’articolo 9 dell’Accordo operativo;
iii) i fondi richiesti dall’EUTELSAT per il pagamento delle indennità di cui all’articolo XXIV della Convenzione ed alla lettera b) dell’Articolo 19 del- l’Accordo operativo.
c) Il Consiglio dei Firmatari stabilirà i termini per i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente articolo. Alle somme dovute e non versate saranno aggiunti gli interessi, ad un tasso fissato dal Consiglio dei Firmatari.
d) Nel caso di un’estensione del segmento spaziale dell’EUTELSAT per la fornitura di capacità per servizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell’articolo III della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari adotterà ogni misura ragionevole al fine di assicurare che i Firmatari, non direttamente interessati all’estensione, non debbano finanziarla prima dell’utilizzazione operativa di detti servizi. I Firmatari interessati dovranno fare del loro meglio per accettare un corrispondente aumento delle loro quote di investimento.
Art. 5 Limite del capitale
Il totale delle contribuzioni cumulative in capitale da parte dei Firmatari, ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo operativo e degli impegni contrattuali in capitale dell’EUTELSAT, diminuito dell’importo complessivo del capitale rimborsato, è soggetto ad un limite massimo (denominato «limite del capitale»). Il limite iniziale del capitale è fissato in 400 milioni di UCE. Il Consiglio dei Firmatari avrà l’autorità di effettuare aggiustamenti del limite del capitale e dovrà adottare le relative deci- sioni in conformità alla lettera g) dell’articolo XI della Convenzione.
Art. 6 Quote di investimento
a) Le quote di investimento dei Firmatari sono determinate in base all’utilizzazione del segmento spaziale dell’EUTELSAT. Salvo quanto contrariamente disposto in questo articolo, ciascun Firmatario è titolare di una quota di investimento corrispon- dente alla propria percentuale sull’utilizzazione totale del segmento spaziale dell’EUTELSAT da parte di tutti i Firmatari.
b) Ai fini della lettera a) del presente articolo, l’utilizzazione, da parte di un Firma- tario, del segmento spaziale dell’EUTELSAT, sarà determinata dividendo i canoni di utilizzazione del segmento spaziale dovuti dal Firmatario, per il numero dei giorni per i quali tali canoni erano esigibili nei sei mesi antecedenti la data d’entrata in vigore di una determinazione delle quote di investimento, effettuata in conformità alla lettera d) o all’alinea i) della lettera e) del presente articolo. Tuttavia, qualora il numero di detti giorni risultasse inferiore a novanta, non potrà tenersi conto dei relativi canoni per la determinazione della quota di investimento.
c) Prima della determinazione della quota di investimento sulla base dell’utiliz- zazione, ai sensi delle lettere a), b) e d) del presente articolo, la quota di investimen- to di ciascun Firmatario sarà calcolata in conformità all’Annesso B dell’Accordo operativo.
d) La prima determinazione delle quote di investimento basata sull’utilizzazione avrà luogo:
i) non prima che siano decorsi quattro anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satallite del segmento spaziale dell’EUTELSAT, purché in grado di funzionare;
ii) al termine del periodo di quattro anni, di cui in alinea i) della presente lette- ra, se e quando:
A. dieci Firmatari abbiano avuto accesso al segmento spaziale dell’EU- TELSAT, per un periodo di sei mesi, sia mediante le proprie stazioni terrene, sia mediante le stazioni terrene di altri Firmatari; e
B. le entrate dell’EUTELSAT derivanti dall’utilizzazione, da parte dei Firmatari, per un periodo di sei mesi, siano state più elevate di quelle che sarebbero derivate dall’utilizzazione, per lo stesso periodo, della capacità del segmento spaziale necessaria alla realizzazione di 5000 cir- cuiti telefonici, utilizzanti le tecniche di interpolazione numerica della voce;
iii) decorsi sette anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell’EUTELSAT in grado di funzionare, se non si sia- no verificate le condizioni di cui all’alinea ii) della presente lettera.
e) Dopo la prima determinazione sulla base dell’utilizzazione, le quote di investi- mento saranno successivamente determinate con effetto da:
i) il primo marzo di ogni anno. Tuttavia questa determinazione non avrà luogo se il totale dei canoni di utilizzazione, dovuti all’EUTELSAT dai Firmatari per il semestre antecedente a detta data, risulterà inferiore di oltre il venti per cento al totale dei canoni da loro dovuti all’EUTELSAT per l’utilizzazione nei sei mesi a partire da diciotto mesi prima della data suddetta;
ii) l’entrata in vigore dell’Accordo operativo, nei confronti di un nuovo Firma- tario;
iii) la data effettiva di recesso di un Firmatario.
f) Qualora una quota di investimento sia determinata ai sensi degli alinea ii) o iii) della lettera e) o ai sensi della lettera g) del presente articolo, le quote di investimen- to di tutti gli altri Firmatari saranno riaggiustate in proporzione alle quote di inve- stimento detenute prima dell’aggiustamento stesso. Al momento del recesso dì un Firmatario, le quote di investimento dello 0, 05%. determinate ai sensi della lettera
g) del presente articolo, non verranno aumentate.
g) Nonostante qualsiasi disposizione di cui al presente articolo, nessun Firmatario sarà titolare di una quota dì investimento inferiore allo 0,05% del totale delle quote.
h) Il Consiglio dei Firmatari potrà attribuire, al Firmatario che la richieda, una quota di investimento ridotta rispetto a quella determinata in base alle lettere a)–f) del presente articolo, sempre che a detta riduzione faccia riscontro l’accettazione volon- taria, da parte degli altri Firmatari di un corrispondente aumento delle rispettive quote di investimento. Il Consiglio dei Firmatari dovrà adottare le procedure relative all’applicazione delle disposizioni della presente lettera ed all’equa distribuzione dell’ammontare, corrispondente alla riduzione delle quote di investimento, tra i Firmatari disposti ad aumentare le proprie.
i) I Firmatari saranno immediatamente informati dal Direttore Generale circa i risultati di ogni determinazione delle quote di investimento e circa la data dalla quale la determinazione avrà effetto.
Art. 7 Riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari
a) Al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo, saranno effettuati, tramite l’EUTELSAT, riaggiustamenti finanziari, in conformità all’Annesso A del- l’Accordo operativo.
b) Al momento di ogni determinazione delle quote di investimento, successiva alla prima, i riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari saranno effettuati, tramite l’EU- TELSAT, in base ad una valutazione secondo le disposizioni della lettera c) del presente articolo. L’ammontare dei riaggiustamenti finanziari in questione sarà determinato, per ciascun Firmatario, applicando, ai fini di detta valutazione, la eventuale differenza tra la nuova quota di investimento di ciascun Firmatario e quella detenuta prima della determinazione.
c) La valutazione di cui alla lettera b) del presente articolo sarà effettuata nel modo seguente:
i) dal costo iniziale di tutti i beni, quali risultano dai conti dell’EUTELSAT alla data del riaggiustamento, compreso ogni interesse capitalizzato e spese capitalizzate, sarà sottratto il totale degli:
A. ammortamenti cumulati fino alla data del riaggiustamento, risultanti dai conti dell’EUTELSAT;
B. prestiti contratti ed altre somme dovute da EUTELSAT alla data del riaggiustamento;
ii) i risultati ottenuti nel modo suddetto saranno ricalcolati aggiungendo o sot- traendo l’ulteriore somma che risulti in difetto o in eccesso, rispettivamente, nella comparazione tra i pagamenti effettuati dall’EUTELSAT per la remu- nerazione del capitale, dall’entrata in vigore dell’Accordo operativo fino alla data effettiva di detta valutazione, e l’importo cumulativo dovuto in base ai tassi di remunerazione del capitale fissati dal Consiglio dei Firmatari ed in vigore nei periodi nei quali i tassi stessi erano applicabili. Per la determina- zione dell’anzidetta somma, la remunerazione dovuta sarà calcolata mensil- mente e sarà rapportata all’ammontare netto risultante dagli elementi di cui all’alinea i) della presente lettera.
d) I pagamenti delle somme dovute da o ai Firmatari ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuati alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari. Alle somme sarà aggiunto, a partire dal termine di scadenza, un interesse, a un tasso fissato dal Consiglio dei Firmatari, ai sensi della lettera c) dell’articolo 4 dell’Accordo operati- vo.
Art. 8 Canoni di utilizzazione
a) Il Consiglio dei Firmatari deve fissare le unità di misura applicabili ai diversi tipi di utilizzazione del segmento spaziale dell’EUTELSAT e deve stabilire i canoni per ciascuna utilizzazione. Detti canoni dovranno essere tali da garantire introiti suffi- cienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione, la costitu- zione di fondi di esercizio nella misura ritenuta necessaria dal Consiglio dei Firmata- ri, l’ammortamento degli investimenti effettuati dai Firmatari e la remunerazione del capitale da essi versato. I canoni da applicare ad un certo tipo di utilizzazione del
segmento spaziale dell’EUTELSAT saranno destinati a coprire tutte le spese relative a quel tipo di utilizzazione.
b) I canoni di utilizzazione dovranno essere pagati in conformità alle disposizioni adottate dal Consiglio dei Firmatari.
c) Il Consiglio dei Firmatari adotterà tutte le misure appropriate per i casi di ritardo, oltre tre mesi, nel versamento dei canoni di utilizzazione, tenendo conto delle dispo- sizioni della lettera b) dell’articolo XVIII della Convenzione.
d) Ai canoni non versati alla data fissata dal Consiglio dei Firmatari, sarà aggiunto un interesse al tasso fissato dal Consiglio stesso.
Art. 9 Introiti
a) Gli introiti dell’EUTELSAT saranno destinati, fino alla loro completa disponibi- lità, secondo il seguente ordine di precedenza:
i) a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione:
ii) alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il Consiglio dei Fir- matari riterrà necessaria;
iii) al pagamento a favore dei Firmatari, in proporzione alle rispettive quote di investimento, delle somme costituenti il rimborso del capitale versato, nella misura e secondo le disposizioni relative agli ammortamenti fissate dal Con- siglio dei Firmatari e risultanti dalla contabilità dell’EUTELSAT;
iv) al versamento, a favore di un Firmatario receduto dall’EUTELSAT, delle somme dovutegli ai sensi dell’articolo 21 dell’Accordo operativo;
v) a corrispondere ai Firmatari quanto residuerà, in proporzione alle rispettive quote di investimento, a titolo di remunerazione del capitale versato, ivi inclusa la remunerazione non versata negli anni precedenti, aumentata dell’interesse relativo.
b) Nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale versato dai Firmata- ri, il Consiglio dei Firmatari dovrà tener conto dei rischi connessi con gli investi- menti nell’EUTELSAT e dovrà fissare un tasso il più vicino possibile al costo del denaro sui mercati monetari.
c) Se gli introiti d’XXXXXXXX non bastassero a coprire le spese di esercizio, manu- tenzione ed amministrazione, il Consiglio dei Firmatari potrà decidere di coprire il deficit ricorrendo, alternativamente o cumulativamente, ai fondi di esercizio, all’apertura di conti scoperti, a prestiti o alla richiesta ai Firmatari di contribuzioni in capitale proporzionate alle rispettive quote di investimento.
Art. 10 Regolamento dei conti
a) Il regolamento dei conti tra i Firmatari e l’EUTELSAT, relativamente alle transa- zioni finanziarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 dell’Accordo operativo, dovrà essere effettuato in modo da ridurre al minimo livello possibile sia i fondi trasferiti tra i Firmatari e l’EUTELSAT, sia i fondi in possesso dell’EUTELSAT in eccedenza a quelli di esercizio ritenuti necessari dal Consiglio dei Firmatari.
b) Tutti i pagamenti tra i Firmatari e l’EUTELSAT, in esecuzione dell’Accordo operativo, saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile.
Art. 1l Conti scoperti e prestiti
a) L’EUTELSAT potrà ricorrere ad accordi relativi a conti scoperti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, per ovviare ad un’insufficiente liquidità fino a che non pervengano introiti adeguati o contribuzioni in capitale.
b) Nonostante le disposizioni dell’articolo 4 dell’Accordo operativo, l’EUTELSAT potrà ricorrere a prestiti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, al fine di finanziare ogni attività intrapresa in conformità all’articolo III della Convenzione o per far fronte a qualsiasi responsabilità assunta. L’ammontare scoperto di tali prestiti sarà considerato come impegno contrattuale in capitale, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo operativo.
Art. 12 Costi esclusi
Non fanno parte delle spese dell’EUTELSAT:
i) le imposte a carico di un Firmatario relativamente alle somme ad esso versa- te dall’EUTELSAT, ai sensi della Convenzione e dell’Accordo operativo;
ii) le spese delle Parti e dei Firmatari connesse alla partecipazione alle riunioni dell’Assemblea delle Parti e del Consiglio dei Firmatari, o ad ogni altra riu- nione dell’EUTELSAT.
Art. 13 Verificazione dei conti
I conti dell’EUTELSAT saranno verificati annualmente da revisori dei conti esterni, nominati dal Consiglio dei Firmatari. Ciascun Firmatario ha il diritto di prendere visione dei conti dell’EUTELSAT.
Art. 14 Altre organizzazioni internazionali
Oltre ad osservare i Regolamenti dell’Unione internazionale delle telecomunicazio- ni, l’EUTELSAT, allorché progetta, mette a punto, costruisce e realizza il segmento spaziale e definisce le procedure d’esercizio del medesimo e delle stazioni terrene, dovrà anche tener conto delle raccomandazioni e delle procedure degli organi dell’Unione.
L’EUTELSAT, inoltre, dovrà tener conto delle raccomandazioni della Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT).
Art. 15 Approvazione delle stazioni terrene
a) Le domande di approvazione delle stazioni terrene, trasmittenti, riceventi o tra- smittenti-riceventi, ai fini del loro accesso al segmento spaziale, devono essere presentate all’EUTELSAT soltanto dal Firmatario designato dalla Parte, sul cui territorio è o sarà localizzata la stazione terrena, o, quando si tratti di stazioni terrene
localizzate in un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un Ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato.
b) In mancanza di criteri e procedure del Consiglio dei Firmatari ai sensi dell’alinea
vi) della lettera b) dell’articolo XII della Convenzione, relativi all’approvazione delle stazioni terrene, il Consiglio dei Firmatari potrà ugualmente esaminare e dar seguito ad ogni domanda di approvazione di una stazione terrena.
c) Ciascun Firmatario o ente di telecomunicazioni, di cui alla lettera a) del presente articolo, assumerà direttamente, nei confronti dell’EUTELSAT, per quanto attiene alle stazioni terrene per le quali sia stata presentata la relativa domanda, l’obbligo di far rispettare le regole e le norme stabilite nel documento di approvazione rilasciato dall’EUTELSAT, a meno che, ove la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo ha designato assuma essa stessa detto obbligo.
Art. 16 Assegnazione della capacità del segmento spaziale
a) Le domande di assegnazione della capacità del segmento spaziale possono essere presentate all’EUTELSAT soltanto dai Firmatari o, quando si tratti di un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di telecomunicazioni debita- mente autorizzato.
b) L’assegnazione della capacità del segmento spaziale sarà autorizzata dal Consi- glio dei Firmatari in conformità alle modalità e condizioni da esso stabilite, ai sensi degli alinea viii) e ix) della lettera b) dell’articolo XII della Convenzione.
c) Ciascun ente assegnatario della capacità, ai sensi del presente articolo, assumerà la responsabilità di rispettare le modalità e condizioni stabilite dall’EUTELSAT all’atto dell’assegnazione, a meno che, ove la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che l’ha designato assuma essa stessa detta responsabilità.
Art. 17 Forniture
a) Tutti i contratti per l’acquisizione di beni e servizi da parte dell’EUTELSAT dovranno essere assegnati secondo le disposizioni dell’articolo XIV della Conven- zione, del presente articolo e dell’articolo 18 dell’Accordo operativo e le procedure, regolamenti, modalità e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari ai sensi dell’alinea ii) della lettera b) dell’articolo XII della Convenzione.
b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà approvare preventivamente:
i) le richieste di offerta, gli inviti o licitazioni per i contratti di un valore che sia presumibilmente superiore ai 150 000 UCE;
ii) la conclusione di contratti di un valore superiore a 150 000 UCE.
Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questi limiti finanziari.
c) Le procedure, i regolamenti, le modalità e condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno prevedere che il Consiglio dei Firmatari venga compiu- tamente e tempestivamente informato. A richiesta di ogni Firmatario, il Consiglio dei Firmatari dovrà fornire ogni informazione, relativa a qualsiasi contratto, tale da consentire allo stesso Firmatario di adempire alle responsabilità che gli competono come tale.
d) Nei seguenti casi si è dispensati dal ricorrere alle licitazioni pubbliche inter- nazionali, secondo modalità adottate dal Consiglio dei Firmatari in conformità all’alinea ii) della lettera b) dell’articolo XII della Convenzione:
i) quando il valore del contratto non ecceda l’importo di 75 000 UCE e l’assegnazione del contratto, a causa di tale deroga, non ponga il contraente in una posizione tale da pregiudicare, in un momento successivo, l’effettivo esercizio da parte del Consiglio dei Firmatari della politica per le forniture di cui all’articolo XIV della Convenzione. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questo limite finanziario;
ii) nei casi d’urgenza per far fronte a situazioni di emergenza che mettano in pericolo l’efficienza operativa d’una attività dell’EUTELSAT;
iii) quando esista una sola fonte specificatamente idonea a rispondere alle esi- genze dell’EUTELSAT o quando il numero delle fonti sia così limitato che non sarebbe possibile né conveniente affrontare spese ed impiegare tempo per una licitazione pubblica internazionale, a condizione che, in questo caso, venga usata nei confronti di tutte le fonti la parità di trattamento;
iv) quando si tratti di esigenze di natura amministrativa, che possano essere me- glio soddisfatte localmente;
v) quando la fornitura sia per servizi di personale.
Art. 18 Proprietà intellettuale
a) Ai fini dell’Accordo operativo, il termine «Proprietà intellettuale» designa i diritti relativi alle invenzioni in tutti i campi della ricerca umana, scoperte scientifiche, progettazioni industriali, marchi di fabbrica, marchi di servizio, nome e designazioni commerciali, sapere tecnologico, protezione contro la concorrenza sleale, diritti di autore, e tutti gli altri diritti derivanti da attività intellettuale nei campi industriali e scientifici.
b) i) La politica dell’EUTELSAT relativa alla proprietà intellettuale è basata sul principio di acquisire soltanto quei diritti che siano necessari a far sì che il lavoro possa venir svolto da o per conto dell’EUTELSAT;
ii) in particolare, la titolarità della proprietà intellettuale, risultante per un con- traente dallo svolgimento di un lavoro oggetto di contratto EUTELSAT, sarà conservata dal contraente stesso.
c) Al fine di applicare i suddetti principi e pur osservando le pratiche industriali comunemente accettate, l’EUTELSAT, qualora il lavoro svolto in base a contratto contenga un significativo elemento di studio, ricerca o sviluppo, assicurerà per sé stessa:
i) il diritto di ottenere gratuita comunicazione dell’intera proprietà intellettuale risultante dai suddetti lavori;
ii) l’autorizzazione a comunicare ed a far comunicare gratuitamente alle Parti, ai Firmatari ed a ogni altra persona soggetta alla giurisdizione di una Parte, la suddetta proprietà intellettuale;
iii) il permesso di utilizzare la proprietà intellettuale in questione, come anche d’autorizzarvi o farvi autorizzare le Parti, i Firmatari e altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte. Qualora si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell’EUTELSAT o le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; qualora si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso comporterà modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire fra il titolare della proprietà intellettuale e l’utente; e
iv) ove possibile, i permessi, secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzare, e far utilizzare, per la ricostruzione e modifica di qualsiasi pro- dotto di un contratto EUTELSAT, gli indispensabili diritti di proprietà pree- sistenti, vale a dire quei diritti, diversi da quelli risultanti dall’esecuzione del contratto, ma necessari per l’appropriato svolgimento del medesimo.
d) Il Consiglio dei Firmatari potrà autorizzare deroghe ai principi stabiliti negli alinea ii), iii) e iv) della lettera c) del presente articolo quando, nel corso delle tratta- tive, essa xxxxxx a concludere che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiu- dizio all’EUTELSAT.
e) Il Consiglio dei Firmatari, potrà, inoltre, quando circostanze eccezionali lo richiedano, autorizzare deroghe dal principio stabilito nell’alinea ii) della lettera b) del presente articolo, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all’EUTELSAT;
ii) il Consiglio dei Firmatari decida che l’EUTELSAT dovrebbe essere in grado di assicurare il brevetto, o una simile protezione, in qualsiasi Paese;
iii) il contraente in questione non sia in grado o non voglia assicurare tempesti- vamente il brevetto o altra simile protezione.
f) Per i diritti sulla proprietà intellettuale acquisiti per trasferimento dall’EUTEL- SAT INTERINALE secondo l’articolo 3 dell’Accordo operativo o diversamente da quanto previsto nella lettera c) dei presente articolo, l’EUTELSAT, su richiesta e nella misura in cui avrà diritto di farlo, dovrà:
i) comunicare o far comunicare tale proprietà intellettuale ad ogni Parte o Fir- matario gratuitamente, purché detta Parte o Firmatario rimborsi l’EUTEL- SAT se dei terzi le chiedessero un versamento per l’esercizio di questo dirit- to di comunicazione;
ii) permettere ad ogni Parte o Firmatario di comunicare o far comunicare alle altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte, e di utilizzare, far uti- lizzare e autorizzare l’utilizzazione della proprietà intellettuale in questione da parte delle suddette persone. Quando si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell’EUTELSAT e le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso comporterà modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire tra l’utente e l’EUTELSAT o altro titolare della proprietà intellet- tuale o qualsiasi altro ente autorizzato o soggetto che partecipi ai diritti su dette proprietà, purché tale Parte o Firmatario rimborsi l’EUTELSAT se dei terzi le chiedessero un versamento per la concessione di tale permesso.
g) L’EUTELSAT terrà informati le Parti ed i Xxxxxxxxx che ne facciano richiesta sulla disponibilità e la natura di tutte le proprietà intellettuali che le siano state comunicate secondo l’alinea i) della lettera c) o l’alinea i) della lettera f) del presente articolo.
h) La comunicazione, l’utilizzazione, le modalità e le condizioni di comunicazione ed utilizzazione di ogni proprietà intellettuale, rispetto alle quali l’EUTELSAT abbia acquisito i relativi diritti, saranno effettuate senza alcuna discriminazione tra le Parti, i Firmatari e le altre persone alle quali tali diritti siano stati attribuiti o ne sia stata data comunicazione in base al presente articolo.
Art. 19 Responsabilità
a) L’EUTELSAT, ogni Firmatario e, per gli atti compiuti nell’esercizio e nei limiti delle sue attribuzioni, ogni loro impiegato, nonché ogni rappresentante nelle riunio- ni, resterà libero da qualsiasi responsabilità, nei confronti di una Parte, di un Firma- tario o d’EUTELSAT, per interruzioni, ritardi o disfunzioni dei servizi di telecomu- nicazione forniti, o da fornire, in base alla Convenzione o all’Accordo operativo, e nessuna azione di risarcimento potrà essere condotta contro di essi per tali interru- zioni, ritardi o disfunzioni.
b) Un Firmatario, o un impiegato dell’EUTELSAT o di un Firmatario, che abbia agito nell’ambito ed entro i limiti delle sue attribuzioni, se per effetto di una senten- za definitiva resa da un giudice competente o a seguito di una transazione approvata dal Consiglio dei Firmatari, è stato ritenuto responsabile di qualche attività intrapre- sa da o per conto dell’EUTELSAT in base alla Convenzione o all’Accordo operati- vo, sarà rimborsato dall’EUTELSAT di qualsiasi indennizzo, compresi i relativi oneri e le spese, che avesse dovuto versare. Se il pagamento non fosse stato già effettuato, l’EUTELSAT potrà regolarlo direttamente in sostituzione del Firmatario o dell’impiegato in questione.
c) Se una domanda di risarcimento è proposta contro un Firmatario o un impiegato, questi, ai fini del rimborso di cui alla lettera b) del presente articolo, dovranno darne immediata notifica all’EUTELSAT affinché esprima il suo parere con raccomanda- zioni sui mezzi di difesa, oppure proponga un componimento della vertenza e, giusta il regime del tribunale adito, intervenga nel giudizio o surroghi il Firmatario o l’im- piegato convenuto.
Art. 20 Regolamento delle vertenze
a) Ogni vertenza tra i Firmatari o tra l’EUTELSAT ed uno o più Firmatari in rela- zione all’interpretazione o applicazione dell’Accordo operativo, sarà sottoposta ad arbitrato, giusta l’Annesso B della Convenzione se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l’EUTELSAT abbia comunicato alla controparte la propria intenzione di comporla amichevolmente.
b) Ogni vertenza insorta tra un Firmatario ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario, o tra l’EUTELSAT ed uno Stato o ente di tele- comunicazioni che ha cessato di essere Firmatario, potrà, se le Parti consentano, essere sottoposta ad arbitrato, giusta l’Annesso B della Convenzione, qualora non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l’EUTELSAT abbia comunicato alla controparte la propria intenzione di comporla amichevolmente. Se uno Stato o ente di telecomunicazioni cessa di essere Firmatario dopo l’inizio di un procedimento arbitrale, nel quale è parte, detto procedimento dovrà essere continuato e concluso.
c) Ogni vertenza, relativa all’interpretazione o applicazione di accordi o contratti conclusi tra l’EUTELSAT ed un Firmatario, sarà risolta in base alle pertinenti dispo- sizioni di detti accordi o contratti. In mancanza di tali disposizioni, la vertenza verrà sottoposta ad arbitrato, giusta I’Annesso B della Convenzione, qualora non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l’EUTELSAT abbia comunicato alla controparte la propria intenzione di comporla amichevolmen- te.
d) Per le procedure arbitrali in corso al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo e regolate dall’articolo 17 dell’Accordo provvisorio, quest’ultimo Accordo continuerà ad applicarsi fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione tra le Parti. L’EUTELSAT si sostituirà all’EUTELSAT INTERINALE qualora questa sia Parte in una di dette procedure.
Art. 21 Regolamento finanziario in caso di recesso
a) Nei tre mesi successivi alla data in cui diverrà effettivo il recesso di un Firmatario dall’EUTELSAT in base all’articolo XVIII della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari notificherà al Firmatario la valutazione della sua posizíone finanziaria nell’EUTELSAT a quella data e delle modalità proposte per il suo regolamento ai sensi della lettera e) del presente articolo.
b) La notifica di cui alla lettera a) del presente articolo comprenderà un resoconto dal quale risulti:
i) l’ammontare che l’EUTELSAT deve versare al Firmatario, calcolato molti- plicando l’importo ottenuto in base alla valutazione di cui alla lettera c) dell’articolo 7 dell’Accordo operativo, alla data effettiva del recesso, per la quota di investimento detenuta dal Firmatario alla stessa data,
ii) l’importo delle somme dovute dal Firmatario all’EUTELSAT in base all’alinea i) della lettera e) del l’articolo XVIII della Convenzione e costi- tuenti il suo debito per contribuzioni in capitale a seguito di impegni contrat- tuali espressamente autorizzati alla data di ricevimento, da parte del Diretto-
re Generale, della notifica del recesso o, secondo i casi, alla data in cui il recesso diverrà effettivo, unitamente alle scadenze proposte per soddisfare detti impegni contrattuali e le responsabilità derivanti da atti od omissioni precedenti detta data; e
iii) qualsiasi altra somma che risulti dovuta dal Firmatario all’EUTELSAT al momento in cui il recesso diverrà effettivo.
c) Subordinatamente al versamento da parte del Firmatario di tutte le somme dovute ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) del presente articolo e tenendo conto dell’articolo 9 dell’Accordo operativo, gli importi di cui agli alinea i) ed ii) della lettera b) del presente articolo saranno versati dall’EUTELSAT nello stesso termine fissato per il rimborso, a favore degli altri Firmatari, per le loro contribuzioni in capitale o nel più breve termine ritenuto conveniente dal Consiglio dei Firmatari. Il Consiglio dei Firmatari fisserà il tasso di interesse per ogni debito o credito del- l’EUTELSAT, risultante in ogni momento, nei confronti di un Firmatario.
d) Nella valutazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il Consiglio dei Firmatari potrà decidere di liberare, in tutto o in parte, il Firmatario dal suo obbligo di versare le contribuzioni in capitale, necessarie a far fronte agli impe- gni contrattuali, espressamente autorizzati, nonché alle responsabilità derivanti da atti od omissioni precedenti il ricevimento della notifica della decisione di recesso.
e) Salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari ai sensi della lettera d) del presente articolo, nessuna disposizione di questo articolo potrà avere per effetto:
i) di liberare il Firmatario, di cui alla lettera a) del presente articolo, di quanto risulti a suo carico per obblighi non contrattuali dell’EUTELSAT, derivanti da atti od omissioni nell’adempimento delle disposizioni della Convenzione e dell’Accordo operativo, quando tali obblighi siano sorti anteriormente al ricevimento, da parte del Direttore Generale, della notifica di un recesso ai sensi della lettera a) dell’articolo XVIII della Convenzione, oppure ante- riormente alla data in cui è divenuto effettivo un recesso ai sensi degli alinea
ii) o iii) della lettera b) dell’articolo XVIII della Convenzione;
ii) di privare detto Firmatario di qualsiasi diritto acquisito in tale qualità e che abbia conservato dopo la data effettiva del suo recesso, per i quali diritti il Firmatario non sia stato già compensato ai sensi del presente articolo.
Art. 22 Emendamenti
a) Ogni Firmatario, o l’Assemblea delle Parti, può proporre emendamenti all’Ac- cordo operativo. Questi dovranno venir comunicati al Direttore Generale che li distribuirà tempestivamente a tutte le Parti e a tutti i Firmatari.
b) La riunione dei Firmatari esaminerà ciascuna proposta di emendamento nella sua prima sessione ordinaria successiva alla suddetta distribuzione in una sessione straordinaria precedentemente convocata, a condizione che la proposta sia stata distribuita dal Direttore Generale almeno novanta giorni prima della data di apertura. Il Consiglio dei Firmatari prenderà in considerazione i pareri e le raccomandazioni concernenti una proposta di emendamento, trasmessi dalle Parti o dall’Assemblea delle Parti.
c) Il Consiglio dei Firmatari adotterà le decisioni, relative a ciascuna proposta di emendamento, in conformità alle disposizioni sul numero legale e sulle votazioni contenute nell’articolo XI della Convenzione. Esso potrà modificare ogni proposta di emendamento distribuita in base alla lettera a) del presente articolo e decidere, inoltre, su ogni altra proposta di emendamento non distribuita ma direttamente connessa a quella già distribuita.
d) Gli emendamenti, approvati dal Consiglio dei Firmatari, entreranno in vigore novanta giorni dopo la notifica al Depositario che sono stati approvati dai due terzi dei Firmatari, che erano tali al momento dell’approvazione e che detenevano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo l’entrata in vigore, gli emen- damenti diventeranno vincolanti per tutti i Firmatari. La notifica dell’accettazione di un emendamento da parte di un Firmatario sarà trasmessa al Depositario dalla Parte che lo ha designato e tale notifica varrà anche come accettazione della Parte stessa.
e) Un emendamento, che non fosse entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera d) del presente articolo, decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione del Consiglio dei Firmatari, dovrà essere considerato caducato.
Art. 23 Entrata in vigore
a) L’Accordo operativo entrerà in vigore nei confronti di un Firmatario alla stessa data in cui la Convenzione entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo XXII della Con- venzione, nei confronti della Parte interessata che ha designato detto Firmatario.
b) L’Accordo operativo sarà applicato a titolo provvisorio nei confronti di un Fir- matario per il periodo in cui la Convenzione sarà applicata provvisoriamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo XXI della Convenzione, nei confronti della Parte che ha designato il Firmatario in questione.
c) L’Accordo operativo resterà in vigore per tutto il periodo in cui resta in vigore la Convenzione.
Art. 24 Depositario
a) Il Depositario della Convenzione è il Depositario dell’Accordo operativo.
b) Il Depositario trametterà copie certificate conformi dell’Accordo operativo al Governo di ciascuno degli Stati invitati a partecipare alla Conferenza Plenipotenzia- ria per gli accordi definitivi, istitutivi dell’Organizzazione europea per le telecomu- nicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT», al Governo di qualsiasi altro Stato che firmi o aderisca alla Convenzione, ad ogni Firmatario ed all’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
c) Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e l’Uníone internazionale delle telecomunicazioni in merito:
i) ad ogni firma dell’Accordo operativo;
i) all’entrata in vigore dell’Accordo operativo;
iii) all’inizio ed alla cessazione dell’applicazione provvisoria dell’Accordo ope- rativo, ai sensi della lettera b) dell’articolo 23 dell’Accordo operativo;
iv) all’adozione ed all’entrata in vigore di ciascun emendamento dell’Accordo operativo;
v) ad ogni notifica di recesso;
vi) alle altre notifiche e comunicazioni relative all’Accordo operativo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo operativo.
Aperto alla firma in Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentoottanta- due nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, in un unico originale che sarà depositato presso il Depositario.
(Seguono le firme)
Annesso A
Disposizioni transitorie
1. Preparativi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari
a) Durante il periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell’articolo XXII della Convenzione, il Segretario Generale dell’EUTELSAT INTERINALE preparerà e convocherà la prima sessione del Consiglio dei Firmatari.
b) Nei tre giorni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo operativo, il Segretario Generale dell’EUTELSAT INTERINALE informerà tutti i Firma- tari degli accordi presi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari, la quale dovrà essere convocata, non oltre i trenta giorni successivi alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo.
2. Trasferimento dei conti
Ciascun Firmatario dell’Accordo operativo, che sia stato un Firmatario dell’Accordo ECS, sarà debitore o creditore nei confronti dell’EUTELSAT dell’ammontare netto di tutte le somme dovute a o da detto Firmatario, da o all’EUTELSAT INTERI- NALE ai sensi dell’Accordo provvisorio, alla data dell’entrata in vigore dell’Ac- cordo operativo.
3. Aggiustamenti finanziari tra Firmatari
a) In conformità all’articolo 3 dell’Accordo operativo, tutti i beni dell’EUTEL- SAT INTERINALE diverranno beni dell’EUTELSAT alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo. Essi saranno considerati come se fossero entrati nella contabilità dell’EUTELSAT alla stessa data in cui sono entrati nella contabilità dell’EUTELSAT INTERINALE e come se fossero stati ammortizzati secondo quanto risulta dalla contabilità dell’EUTELSAT INTERINALE.
b) All’entrata in vigore dell’Accordo operativo sarà effettuata una valutazione dei beni dell’EUTELSAT nel modo seguente:
i) sarà preso in considerazione il costo originale di tutti i beni, quale risul- ta dalla contabilità dell’EUTELSAT INTERINALE alla data dell’en- trata in vigore dell’Accordo operativo, ivi incluso ogni ristorno ed ogni spesa capitalizzata;
ii) sarà innanzitutto dedotta da detto ammontare l’ammortizzazione accu- mulata, quale risulta dalla contabilità dell’EUTELSAT INTERINALE alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo;
iii) sarà dedotto successivamente l’ammontare di ogni prestito contratto e di ogni altra somma dovuta dall’EUTELSAT INTERINALE alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo.
c) All’entrata in vigore dell’Accordo operativo, attraverso l’EUTELSAT, dovranno essere effettuati aggiustamenti finanziari tra i Firmatari sulla base della valutazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo. Gli ammontari dei suddetti aggiustamenti finanziari saranno determinati per ciascun firma- tario, applicando a tale valutazione:
i) per ciascun Firmatario, che sia stato un firmatario dell’Accordo ECS, l’eventuale differenza tra la sua quota iniziale di investimento, determi- nata secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 ed all’Annesso B dell’Accordo operativo, e la quota finale di investimento che detto fir- matario deteneva nella sua qualità di firmatario dell’Accordo ECS;
ii) per ciascun Firmatario, che non sia stato un firmatario dell’Accordo ECS, la rispettiva quota iniziale di investimento, determina secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 ed all’Annesso B dell’Accordo operati- vo.
4. Riscatto delle quote di investimento
a) Appena possibile dopo l’entrata in vigore dell’Accordo operativo, il Consi- glio dei Firmatari dovrà decidere come remunerare quei Firmatari dell’Ac- cordo ECS, nei confronti dei quali l’Accordo operativo non sia entrato in vigore né sia stato applicato a titolo provvisorio.
b) La remunerazione per ciascun Firmatario dell’Accordo ECS sarà stabilita dal Consiglio dei Firmatari e non dovrà eccedere l’ammontare determinato nel modo seguente:
i) la somma ottenuta in base alla valutazione di cui alla lettera b) del para- grafo 3 del presente annesso sarà moltiplicata per la quota finanziaria che il Firmatario dell’Accordo ECS deteneva alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo;
ii) da detto risultato sarà detratta ogni somma dovuta dal Firmatario in questione, alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo.
c) Le disposizioni del presente paragrafo non potranno in alcun caso avere l’effetto di:
i) liberare un firmatario dell’Accordo ECS, al quale si riferisca la lettera
a) del presente paragrafo, dall’obbligo di far fronte, per quanto gli com- xxxx, agli impegni assunti collettivamente dai Firmatari dell’Accordo ECS, o per loro conto, oppure derivanti da atti od omissioni precedenti la data dell’entrata in vigore dell’Accordo operativo, nell’esecuzione dell’Accordo provvisorio o dell’Accordo ECS;
ii) privare il suddetto Firmatario dell’Accordo ECS dei diritti acquisiti in tale qualità e conservati anche dopo la cessazione dell’Accordo ECS e per i quali non sia stato già compensato in conformità al presente para- grafo.
5. Remunerazione dovuta ai Firmatari dei Paesi che non possono essere coperti dai sistemi multiservizi a mezzo satellite
Appena possibile dopo l’entrata in vigore dell’Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari dovrà decidere su come continuare ad applicare i principi adottati da EUTELSAT INTERINALE per la remunerazione relativa alla prima generazione dei sistemi multiservizi a mezzo satellite.
Quote iniziali di investimento
Xxxxxxx X
1. La quota iniziale di investimento di un Firmatario di uno degli Stati, qui di segui- to elencati, sarà uguale alla quota finanziaria che il firmatario dell’Accordo ECS, che era soggetto alla giurisdizione di detto Stato, deteneva alla data dell’entrata in vigore della Convenzione. A condizione che nessun cambiamento sia apportato alla quota finanziaria dei Fìrmatari dell’Accordo ECS prima dell’entrata in vigore dell’Ac- cordo operativo, le quote iniziali di investimento dei Firmatari degli Stati qui appres- so elencati saranno le seguenti:
%
Austria | 1,97 |
Belgio | 4,92 |
Ciprio | 0,97 |
Danimarca | 3,28 |
Finlandia | 2,73 |
Francia | 16,40 |
Germania (Rep. Fed.) | 10,82 |
Grecia | 3,19 |
Irlanda | 0,22 |
Italia | 11,48 |
Jugoslavia | 0,96 |
Lussemburgo | 0,22 |
Norvegia | 2,51 |
Paessi Bassi | 5,47 |
Portogallo | 3,06 |
Regno Unito | 16,40 |
Spagna | 4,64 |
Svezia | 5,47 |
Svizzera | 4,36 |
Turchia | 0,93 |
2. La quota iniziale di investimento di un Firmatario, che non sia elencato nel para- grafo 1 del presente Annesso e che firmi l’Accordo operativo prima della sua entrata in vigore, sarà pari allo 0,05 per cento.
3. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo operativo e, successivamente, dopo la sua entrata in vigore nei confronti di un nuovo Firmatario, oppure dopo la data effettiva di recesso di un Firmatario, le quote di investimento dei Firmatari saranno determi- nate mediante riaggiustamento proporzionale delle quote iniziali di investimento dei Firmatari in modo tale che la somma di tutte le quote finanziarie sia pari al 100 per cento; tuttavia le quote di investimento dello 0,05 per cento, determinate in confor- mità alla lettera g) dell’articolo 6 dell’Accordo operativo ed al paragrafo 2 del pre- sente Annesso, non saranno modificate.
4. La quota iniziale di investimento di ogni Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1 del presente Annesso e che firmi l’Accordo operativo dopo la sua entrata in vigore, nonché la quota iniziale di ogni Firmatario, elencato nel paragrafo 1 del presente Xxxxxxx e che firmi l’Accordo operativo oltre due anni dopo la sua entrata in vigore, saranno determinate dal Consiglio dei Firmatari. Nella determinazione, il Consiglio dei Firmatari terrà conto di tutte le considerazioni economiche, tecniche ed operative riguardanti il potenziale Firmatario insieme alla sua richiesta documen- tata.